52.2010.11
Aggiudicazione dei lavori di pavimentazione per la manutenzione e conservazione delle strade cantonali. Ricorrente esclusa per aver omesso di indicare uno dei prezzi unitari richiesti dal capitolato
15 marzo 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2010.11
Data decisione, Autorità:
15.03.2010, TRAM
Titolo:
Aggiudicazione dei lavori di pavimentazione per la manutenzione e conservazione delle strade cantonali. Ricorrente esclusa per aver omesso di indicare uno dei prezzi unitari richiesti dal capitolato
AGGIUDICAZIONE
ESCLUSIONE
OFFERTA
art. 26 cpv. 1 LCPUBB
art. 37 let. d LCPUBB
art. 43 LPAMM
art. 40 cpv. 1 RLCPUBB
art. 42 let. d RLCPUBB
Incarto n.
52.2010.11
Lugano
15 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Gabriele Fossati, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 gennaio 2010 della
RI 1,
patrocinata da: PA 1, ,
contro
le decisioni 22 dicembre 2009 (n. 6686 e 6688) del
Consiglio di Stato, che in esito al concorso concernente i lavori di pavimentazione
per la manutenzione e conservazione delle strade cantonali nel biennio
2010-2011, lotto MP-SC 7 10-11 __________, ha scartato l'offerta della RI 1
di __________ e aggiudicato la commessa alla CO 1 di __________;
viste le risposte:
- 14 gennaio 2010 del
Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti
(ULSA);
- 18 gennaio 2010 della CO
2 __________;
- 25 gennaio 2010 del
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 12
agosto 2009 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1)
ed impostato secondo la procedura libera, al fine di aggiudicare i lavori di
pavimentazione per la manutenzione e conservazione delle strade cantonali, suddivise
in 5 lotti, durante il biennio 2010-2011 (FU __________ pag. __________);
che nel lotto MP-SC 7 10-11 __________, il
capitolato d'appalto e modulo d'offerta, alla posizione 222/216.301, chiedeva
ai concorrenti di specificare il prezzo unitario e totale per la fornitura di
20 pezzi di RN 12R (bordure, resistenti al gelo in presenza di sale);
che il foglio di correzione annesso al
capitolato indicava a sua volta che "correzioni e cancellature dei
prezzi unitari come pure l'omissione dei prezzi unitari comportano l'esclusione
dell'offerta";
che la ricorrente RI 1 ha partecipato alla
gara con un'offerta di fr. 3'709'074.20;
che alla posizione 222/216.301 dell'elenco
prezzi, la ricorrente ha omesso di esporre il costo unitario e complessivo
delle bordure in gneiss tipo RN 12R;
che con decisioni del 22 dicembre 2009 il
Consiglio di Stato ha escluso l'offerta della RI 1 dalla gara, aggiudicando i
lavori messi a concorso alla ditta CO 1 di __________ per l'importo di fr. 3'730'556.-;
che la RI 1 ha impugnato entrambe le
risoluzioni davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento
e postulando il rinvio della pratica al Consiglio di Stato per nuova decisione,
previa adozione di misure provvisionali volte ad impedire atti di esecuzione da
parte del committente;
che l'insorgente ha contestato in sostanza
l'esclusione, giudicandola lesiva del divieto di formalismo eccessivo;
che a mente della ricorrente, la mancata
indicazione del prezzo richiesto in una posizione di secondaria importanza del
capitolato - dovuta ad un omesso riporto in sede di allestimento dell'offerta,
ovvero ad una vera e propria svista - risulta trascurabile dal profilo sia
qualitativo che quantitativo, trattandosi di 880.- fr. su un'offerta di ben 3'709'074.20
fr., somma peraltro comprensiva dell'importo formalmente tralasciato;
che il prezzo unitario era inoltre facilmente
deducibile aggiungendo al costo del materiale (fr. 41.40, imposto dalla
committenza) il supplemento finale del 5.04% indicato nella schema di calcolo che
Fatti
i concorrenti erano tenuti ad allestire a pag. 8 dell'offerta;
che l'autorità cantonale ha sollecitato il
rigetto dell'impugnativa; l'aggiudicataria è invece rimasta silente, mentre la CO
2 si è rimessa al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, ricordando
di essersi aggravata contro la delibera operata dal committente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che in
quanto partecipante alla gara, la RI 1 è senz'altro legittimata a contestare la
decisione del committente di estrometterla dalla gara (art. 37 lett. b LCPubb e
43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL
3.3.1.1); la qualità per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 potrà
invece esserle riconosciuta soltanto in caso di annullamento del provvedimento
di esclusione;
che con
questa precisazione il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile
in ordine e può essere esaminato sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 cpv. 1 LPamm);
che
giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro
offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il committente,
soggiunge il capoverso seguente, esclude dalla procedura le offerte tardive
o quelle che presentano lacune formali rilevanti; la disposizione si ispira
all'art. 19 cpv. 3 della legge federale sugli acquisti pubblici del 16 dicembre
1994 (LAPub; RS 172.056.1), che impone al committente di escludere dalla
procedura ulteriore le offerte con lacune formali rilevanti;
che l'offerta, dispone poi l'art. 40 cpv. 1 del
regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL
7.1.4.1.6), deve essere compilata dal concorrente in ogni sua parte, con
esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni
altra indicazione complementare richiesta;
che le offerte mancanti di prezzi unitari o
di prezzi a corpo devono essere escluse dall'aggiudicazione; solo i meri errori
di calcolo possono essere rettificati (cfr. art. 42 lett. d RLCPubb/CIAP);
che, notoriamente, il bando di concorso ed
il capitolato d'appalto stabiliscono le regole della gara, vincolando tanto il
committente, quanto i concorrenti; decisioni di aggiudicazione rese in contrasto
con le regole della gara violano il diritto, segnatamente sotto il profilo
Considerandi
della parità di trattamento dei concorrenti e vanno di conseguenza annullate;
che nel caso in esame, il capitolato
d'appalto e modulo d'offerta stabiliva chiaramente che l'omessa indicazione dei
prezzi unitari avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara;
che la ricorrente ha incontestabilmente
omesso di indicare uno dei prezzi unitari richiesti dal capitolato;
che contrariamente a quanto assevera l'insorgente,
il prezzo unitario in discussione non era desumibile in modo chiaro ed immediato
dal complesso dell'offerta; per ottenere la somma unitaria (fr. 44.-) e totale
(fr. 880.-) che la ricorrente ammette di aver omesso di inserire nell'offerta,
il committente non solo avrebbe dovuto aggiungere al costo imposto (fr. 41.50) il
supplemento finale emergente dallo schema di calcolo riportato a pag. 8 dell'offerta
stessa (+ 5.04%), ma operare anche un arrotondamento per eccesso;
che simile modo di procedere costituisce in
pratica una ricostruzione a posteriori del prezzo mancante e come tale risulta inammissibile;
che le offerte devono essere formulate in
modo chiaro, completo ed univoco, tale insomma da permettere al committente di
procedere all’aggiudicazione senza dover preventivamente sollecitare il singolo
concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o precisazioni in merito
all’offerta inoltrata; atto, questo, che si tradurrebbe, in ultima analisi, in
una violazione del principio della parità di trattamento tra i concorrenti
sancito dall’art. 5 lett. a LCPubb, rispettivamente in una disattenzione del
divieto tassativo di modificare le offerte dopo la scadenza dei termini fissati
dal bando di concorso;
che in ogni modo il capitolato d'appalto e
modulo d'offerta stabiliva tuttavia inderogabilmente che l'omessa indicazione
dei prezzi unitari avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta;
che questa clausola vincolava il
committente, precludendogli qualsiasi possibilità di considerare irrilevante la
mancanza in cui è incorsa l'insorgente e di mantenerla in gara; la rilevanza dell'omissione
era chiaramente prestabilita dalle prescrizioni del concorso;
che vi è eccesso di formalismo quando la
stretta applicazione di regole di procedura non è giustificato da alcun
interesse degno di protezione, diviene fine a se stesso e complica in maniera insostenibile
la realizzazione del diritto materiale (DTF 121 I 177 consid. 2aa e rimandi; Adelio Scolari, Diritto amministrativo parte
generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 481);
che, nell'evenienza concreta, l'applicazione
rigorosa della sanzione, chiaramente comminata dal capitolato d'appalto in caso
di omessa indicazione dei prezzi unitari, non configura un eccesso di
formalismo; partecipando senza riserve alla gara, la ricorrente ne ha invero
accettato tutte le regole, compresa quella che sopprime qualsiasi facoltà del
committente di considerare irrilevante la mancata indicazione di un prezzo
unitario;
che, tollerando l'omissione e rinunciando ad
escludere la ricorrente dalla gara, il Consiglio di Stato avrebbe disatteso una
chiara ed inequivocabile regola di procedura; non solo, avrebbe violato un
principio oggi chiaramente ancorato nella legge (art. 42 lett. d RLCPubb/CIAP);
che, stando così le cose, il ricorso va
senz'altro respinto, confermando l'impugnata decisione di esclusione, siccome
immune da violazioni del diritto;
che la tassa di giustizia, commisurata al
dispendio lavorativo ed al valore della commessa, è posta a carico della
ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 26, 36, 37 LCPubb; 40, 42
RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 60 e 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico della ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83
lett. f LTF.
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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