Lexipedia

Decisione

52.2010.11

Aggiudicazione dei lavori di pavimentazione per la manutenzione e conservazione delle strade cantonali. Ricorrente esclusa per aver omesso di indicare uno dei prezzi unitari richiesti dal capitolato

15 marzo 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i concorrenti erano tenuti ad allestire a pag. 8 dell'offerta;

che l'autorità cantonale ha sollecitato il

rigetto dell'impugnativa; l'aggiudicataria è invece rimasta silente, mentre la CO

2 si è rimessa al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, ricordando

di essersi aggravata contro la delibera operata dal committente;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb;

che in

quanto partecipante alla gara, la RI 1 è senz'altro legittimata a contestare la

decisione del committente di estrometterla dalla gara (art. 37 lett. b LCPubb e

43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL

3.3.1.1); la qualità per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 potrà

invece esserle riconosciuta soltanto in caso di annullamento del provvedimento

di esclusione;

che con

questa precisazione il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile

in ordine e può essere esaminato sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

18 cpv. 1 LPamm);

che

giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro

offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il committente,

soggiunge il capoverso seguente, esclude dalla procedura le offerte tardive

o quelle che presentano lacune formali rilevanti; la disposizione si ispira

all'art. 19 cpv. 3 della legge federale sugli acquisti pubblici del 16 dicembre

1994 (LAPub; RS 172.056.1), che impone al committente di escludere dalla

procedura ulteriore le offerte con lacune formali rilevanti;

che l'offerta, dispone poi l'art. 40 cpv. 1 del

regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL

7.1.4.1.6), deve essere compilata dal concorrente in ogni sua parte, con

esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni

altra indicazione complementare richiesta;

che le offerte mancanti di prezzi unitari o

di prezzi a corpo devono essere escluse dall'aggiudicazione; solo i meri errori

di calcolo possono essere rettificati (cfr. art. 42 lett. d RLCPubb/CIAP);

che, notoriamente, il bando di concorso ed

il capitolato d'appalto stabiliscono le regole della gara, vincolando tanto il

committente, quanto i concorrenti; decisioni di aggiudicazione rese in contrasto

con le regole della gara violano il diritto, segnatamente sotto il profilo

Considerandi

della parità di trattamento dei concorrenti e vanno di conseguenza annullate;

che nel caso in esame, il capitolato

d'appalto e modulo d'offerta stabiliva chiaramente che l'omessa indicazione dei

prezzi unitari avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara;

che la ricorrente ha incontestabilmente

omesso di indicare uno dei prezzi unitari richiesti dal capitolato;

che contrariamente a quanto assevera l'insorgente,

il prezzo unitario in discussione non era desumibile in modo chiaro ed immediato

dal complesso dell'offerta; per ottenere la somma unitaria (fr. 44.-) e totale

(fr. 880.-) che la ricorrente ammette di aver omesso di inserire nell'offerta,

il committente non solo avrebbe dovuto aggiungere al costo imposto (fr. 41.50) il

supplemento finale emergente dallo schema di calcolo riportato a pag. 8 dell'offerta

stessa (+ 5.04%), ma operare anche un arrotondamento per eccesso;

che simile modo di procedere costituisce in

pratica una ricostruzione a posteriori del prezzo mancante e come tale risulta inammissibile;

che le offerte devono essere formulate in

modo chiaro, completo ed univoco, tale insomma da permettere al committente di

procedere all’aggiudicazione senza dover preventivamente sollecitare il singolo

concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o precisazioni in merito

all’offerta inoltrata; atto, questo, che si tradurrebbe, in ultima analisi, in

una violazione del principio della parità di trattamento tra i concorrenti

sancito dall’art. 5 lett. a LCPubb, rispettivamente in una disattenzione del

divieto tassativo di modificare le offerte dopo la scadenza dei termini fissati

dal bando di concorso;

che in ogni modo il capitolato d'appalto e

modulo d'offerta stabiliva tuttavia inderogabilmente che l'omessa indicazione

dei prezzi unitari avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta;

che questa clausola vincolava il

committente, precludendogli qualsiasi possibilità di considerare irrilevante la

mancanza in cui è incorsa l'insorgente e di mantenerla in gara; la rilevanza dell'omissione

era chiaramente prestabilita dalle prescrizioni del concorso;

che vi è eccesso di formalismo quando la

stretta applicazione di regole di procedura non è giustificato da alcun

interesse degno di protezione, diviene fine a se stesso e complica in maniera insostenibile

la realizzazione del diritto materiale (DTF 121 I 177 consid. 2aa e rimandi; Adelio Scolari, Diritto amministrativo parte

generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 481);

che, nell'evenienza concreta, l'applicazione

rigorosa della sanzione, chiaramente comminata dal capitolato d'appalto in caso

di omessa indicazione dei prezzi unitari, non configura un eccesso di

formalismo; partecipando senza riserve alla gara, la ricorrente ne ha invero

accettato tutte le regole, compresa quella che sopprime qualsiasi facoltà del

committente di considerare irrilevante la mancata indicazione di un prezzo

unitario;

che, tollerando l'omissione e rinunciando ad

escludere la ricorrente dalla gara, il Consiglio di Stato avrebbe disatteso una

chiara ed inequivocabile regola di procedura; non solo, avrebbe violato un

principio oggi chiaramente ancorato nella legge (art. 42 lett. d RLCPubb/CIAP);

che, stando così le cose, il ricorso va

senz'altro respinto, confermando l'impugnata decisione di esclusione, siccome

immune da violazioni del diritto;

che la tassa di giustizia, commisurata al

dispendio lavorativo ed al valore della commessa, è posta a carico della

ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 26, 36, 37 LCPubb; 40, 42

RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 60 e 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico della ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83

lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster