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Decisione

52.2010.116

Revoca di un permesso di domicilio a seguito di condanna penale

9 agosto 2010Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

cittadino iugoslavo (ora Kosovo) RI 1 (1989) è entrato in Svizzera il 13

novembre 1989, unitamente alla madre __________ (1968), per poter vivere presso

il padre __________ (1967) in Svizzera.

Con sentenza 25 giugno 2009, il presidente

della Corte delle assise correzionali di __________ ha condannato RI 1 alla

pena detentiva di 2 anni e 2 mesi, di cui 12 mesi da espiare e 14 sospesi

condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, per ripetuta aggressione,

complicità in furto, lesioni semplici, ripetute minacce, ripetuta coazione,

consumata e tentata, ripetute vie di fatto, ripetute ingiurie, e infrazione

alla legge federale sulle armi.

B. Preso atto

di tale condanna penale, il 15 settembre 2009 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione

del Dipartimento delle istituzioni ha considerato decaduto il permesso di

domicilio di RI 1 per motivi di ordine pubblico e gli ha ordinato di lasciare

il territorio svizzero a pena scontata.

La decisione è stata resa sulla base degli

art. 62, 63 e 66 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005

(LStr; RS 142.20), e 80 dell'ordinanza sull'ammissione

il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

C. Con

giudizio 2 marzo 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Dopo avere respinto diverse censure di

ordine procedurale sollevate dal ricorrente, il Governo ha ritenuto che vi

fossero gli estremi per revocargli il permesso di domicilio in virtù dei motivi

addotti dal dipartimento e ha considerato la decisione impugnata conforme al

principio della proporzionalità.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando di essere

soltanto ammonito.

Il ricorrente solleva anche in questa sede

diverse censure riferite alla violazione del suo diritto di essere sentito, che

verranno esposte nei considerandi di diritto. Nel merito, contesta di essere

una minaccia per l'ordine pubblico, perché è la prima volta che interessa le

autorità giudiziarie penali. Considera la decisione impugnata in ogni caso contraria

al principio della proporzionalità, in quanto non terrebbe conto che egli vive

con tutta la sua famiglia in Svizzera dall'età di 5 mesi. Afferma inoltre di

avere gravi problemi di salute, tali da rendere inesigibile il rientro nel suo Paese

d'origine.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, senza

formulare particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a della legge di

applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8

giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46

cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966;

LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non è infatti necessario

procedere alla richiesta dell'insorgente di essere personalmente sentito. Né la

legislazione cantonale, né quella federale garantiscono infatti alla parte il diritto

di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le

proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132

consid. 3b; adelio scolari,

Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo

2002, n. 494).

Considerandi

2.

RI 1

lamenta innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito sotto

diversi aspetti. Tale rimprovero va esaminato preliminarmente, poiché il

diritto di essere sentito costituisce una garanzia di natura formale, la cui

disattenzione comporta l'annullamento della decisione impugnata

indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124

V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).

2.1

Il ricorrente critica innanzitutto l'autorità

dipartimentale per non averlo interpellato, insieme a sua moglie, prima di

adottare nei suoi confronti il provvedimento di revoca.

La natura ed i limiti del diritto di essere

sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale.

Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte

dall'art. 29 della costituzione federale della Confederazione svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101), norma che assicura all'interessato il diritto di

esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata

una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione

delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo

e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17).

In concreto, l'argomento sollevato dall'insorgente

non può essere condiviso. Non vi è alcuna norma in materia di diritto degli stranieri

che impone all'autorità di avvertire lo straniero della possibilità che il

permesso possa essergli revocato e che gli conceda la facoltà di determinarsi

al riguardo. Inoltre l'insorgente non poteva escludere che, a seguito della

condanna penale a suo carico, l'autorità avrebbe adottato un simile

provvedimento. Sapere poi se un simile diritto possa essere dedotto dall'art.

29.

Cost., è una questione che può rimanere aperta in quanto la decisione dipartimentale,

munita dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata in ogni caso impugnata

dinnanzi al Consiglio di Stato, autorità che dispone di pieno potere cognitivo

nella materia, ragione per cui un'eventuale violazione di tale disposizione

sarebbe stata comunque sanata in corso di procedura.

Anche la doglianza secondo cui l'autorità

dipartimentale non ha interpellato sua moglie prima di revocargli il permesso è

priva di fondamento, l'insorgente non essendo sposato.

2.2

Il ricorrente lamenta inoltre la

carenza di motivazione della decisione dipartimentale e chiede di essere conseguentemente

mandato esente dal pagamento delle spese processuali poste a suo carico dal

Consiglio di Stato, o di quanto meno ridurle, e di assegnargli delle ripetibili.

Il diritto di essere sentito garantito dall'art.

29.

Cost. comprende, tra le altre cose, anche il dovere per le autorità

amministrative e giudiziarie di motivare le loro decisioni (art. 26 cpv. 1

LPamm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per prassi, una motivazione può essere

ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi

che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in

questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del

giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 121 I

54.

consid. 2c).

Nella fattispecie in esame, la Sezione dei

permessi e dell'immigrazione ha motivato la propria decisione nel seguente

modo:

"Egregio

signor RI 1, con riferimento alla Sentenza della Corte delle assise

correzionali di Lugano del 25 giugno 2009 cresciuta in giudicato e richiamati

gli art.. 62, 63 e 66 LStr nonché l'art. 80 OASA, per gravi motivi di polizia e

di ordine pubblico

si decide:

1.

la validità del

permesso di domicilio a suo tempo stabilita a suo favore è decaduta.

2.

Deve lasciare il

territorio svizzero non appena avrà scontato la condanna prevista.

3.

Contro la

presente decisione è data facoltà di ricorso, entro il termine di 15 giorni

dall'intimazione, al Consiglio di Stato".

Ora, dato quanto precede, si può senz'altro

ritenere che i requisiti minimi di motivazione previsti dalla giurisprudenza

testé menzionata sono stati ossequiati dal dipartimento. Il fatto che l'autorità

in parola abbia dichiarato decaduto il permesso di domicilio del ricorrente

invece di pronunciarne la revoca, è irrilevante ai fini del giudizio. L'argomentazione

addotta ha infatti consentito all'insorgente di rendersi conto sia dell'effettiva

portata del provvedimento pronunciato nei suoi confronti, sia delle ragioni

poste a fondamento dell'avversata pronuncia.

Prova ne è che l'insorgente è stato in grado

di impugnare la medesima con la dovuta cognizione di causa davanti al Consiglio

di Stato, che l'ha confermata dopo un ulteriore scambio di allegati.

2.3

Ne discende che le censure di ordine formale

sollevate dall'insorgente vanno integralmente respinte.

3.

3.1. Giusta l'art. 63 cpv.

2.

LStr, il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e

ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera, come nel caso del qui

ricorrente, può essere revocato unicamente se sono adempiute le condizioni di

cui all'art. 62 lett. b LStr, cioè se lo straniero è stato condannato a una

pena detentiva di lunga durata (art. 63 cpv. 1 lett. a LStr) oppure se ha

violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera

o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna

della Svizzera (art. 63 cpv. 1 lett. b LStr). Per giurisprudenza, una pena

detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per

più di un anno (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_515/2009 del

27.

gennaio 2010 consid. 2.1). Una violazione della sicurezza e dell'ordine

pubblici è per contro data, in caso di mancato rispetto di prescrizioni di

legge e di decisioni delle autorità (art. 80 cpv. 1 lett. a OASA). Vi è esposizione

della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi

concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole

probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80

cpv. 2 OASA).

3.2

Come accennato in narrativa, con

sentenza 25 giugno 2009 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________

ha condannato – tra gli altri - RI 1 alla pena detentiva di 2 anni e 2 mesi, di

cui 12 mesi da espiare e 14 sospesi condizionalmente con un periodo di prova di

4.

anni.

Esaminando nel dettaglio i reati commessi

dall'insorgente, va rilevato che egli è stato ritenuto colpevole di:

aggressione, ripetuta: per

avere il 19.10.08, in correità con terzi, partecipato all'aggressione di L.D. il

quale ha subìto un trauma cranico, un ematoma in regione occipitale destra e

delle ferite lacero contuse alla spalla destra; sempre il 19.10.08, partecipato

all'aggressione di J.B. che ha subìto un trauma cranico commotivo, la frattura

del seno mascellare, della parete mediale e superiore destra, la frattura dell'arcata

zigomale destra ed una ferita lacero contusa alla palpebra destra;

complicità in furto: per

avere tra il gennaio e il luglio 2008, a scopo di indebito pro-

fitto ed al fine di appropriarsene, aiutato

B.R. a sottrarre cose

mobili altrui per un valore di almeno fr. 4'000.–;

lesioni semplici: per

avere, il 16.01.2009, strattonato e colpito con pugni il mino-

renne R.E. causandogli delle ferite;

minacce ripetute: per

avere: tra il settembre 2006 e il 13 giugno 2007, in più occa-

sioni, incusso spavento e timore a M.M. e

S.M., minacciandole

sia di morte che di ritorsioni; tra il

23.12.2008

e il 16.01.2009, in

più occasioni, incusso spavento e timore al

minorenne R.E. mi-

nacciandolo sia di morte che di ritorsioni;

coazione ripetuta,

consumata e tentata: per

avere, tra il 26 marzo e il 14 aprile 2007, in più occasioni, u-

sando violenza o minaccia di grave danno e

intralciando la loro

libertà di agire, indotto M.M. a

interrompere la relazione senti-

mentale con S.B. e a non più frequentare

S.M., nonché indotto

quest'ultima a togliere alcune immagini dal

sito internet;

vie di fatto

ripetute: per avere, senza cagionare un danno al corpo o alla salute,

commesso vie di fatto per avere colpito, con una sberla,

M.M il 16.12.2006, e S.M. il 14.04.2007;

ingiurie, ripetute: per

avere tra settembre 2006 e il 13.06.2007, in più occasioni,

offeso l'onore di M.M. e S.M.; tra il 23.12.2008

e l'8.01.2009, in

più occasioni, offeso l'onore del minorenne

R.E.;

infrazione alla

LF sulle armi per

avere il 19.10.2008, senza diritto, portato, detenuto e utiliz-

zato un tirapugni di metallo color argento.

Ritenuto che per tali reati il ricorrente è

stato condannato a una pena privativa della libertà ampiamente superiore a un

anno, ovvero di lunga durata ai sensi della menzionata giurisprudenza, egli

adempie pertanto i requisiti per la revoca del suo permesso di domicilio già sulla

base dell'art. 63 cpv. 2 in relazione con l'art. 62 lett. b LStr, senza che sia

necessario esaminare se egli adempi pure le condizioni previste all'art. 63

cpv. 1 lett. b LStr.

Del resto, nemmeno l'insorgente contesta

tale conclusione.

4.

Il

ricorrente ritiene invece che il provvedimento di revoca del suo permesso di

domicilio scaturisca da una scorretta ponderazione degli interessi in gioco,

per di più valutata soltanto in sede di ricorso.

4.1

Una decisione di revoca di un permesso di domicilio

giusta l'art. 63 cpv. 2 LStr si giustifica se essa rispetta il principio della proporzionalità.

In sostanza, occorre tener conto della gravità della colpa, del tempo trascorso

dal compimento di eventuali reati, della durata del soggiorno in Svizzera e

degli svantaggi incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di

allontanamento (DTF 129 II 215 consid. 3.3 pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7

maggio 2009 consid. 2).

Se un permesso di domicilio viene revocato perché è stato

commesso un reato, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per

procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna

inflitta in sede penale. Conformemente alla giurisprudenza sviluppata in base

al diritto previgente, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio

devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto

in Svizzera (DTF 130 II 176 consid. 4.4.2 pag. 190 segg.; 125 II 521 consid.

2b). Per gli stranieri giunti nel nostro Paese durante l'infanzia o l'adolescenza,

una simile misura non si giustifica di regola già dopo il compimento di un solo

reato, bensì unicamente a seguito di ripetute azioni delittuose di un certo

peso, segnatamente nel caso in cui la situazione va sempre più peggiorando (STF

2C_745/2008 del 24 febbraio 2009 consid. 4.2 e 5.4.3).

Se un provvedimento si giustifica ma risulta

inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento,

con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr).

4.2

RI 1 ha iniziato a interessare la polizia e le nostre autorità giudiziarie penali già all'età di 17 anni e, con il

trascorrere del tempo, la sua attività delittuosa si è sempre più aggravata.

Eloquente è il fatto che, dopo essere stato

in prigione dal 22 ottobre al 22 dicembre 2008 per

aggressione (in correità con terzi) e infrazione alla LF sulle armi, già il

giorno successivo alla sua scarcerazione egli ha ripreso

delinquere. Dal 23 dicembre 2008 al 16 gennaio 2009, in più occasioni, egli ha offeso l'onore del minorenne R.E. sia verbalmente che tramite

messenger, incusso spavento e timore al medesimo minacciandolo di morte e di

non meglio precisate ritorsioni, qualora non avesse ritrattato alcune dichiarazioni

rese alla polizia e ritirato una querela nei suoi confronti. Come se non

bastasse, sempre il 16 gennaio 2009, egli ha intenzionalmente cagionato un

danno al corpo ancora al minorenne R.E.: dapprima strattonandolo e facendogli

sbattere la testa contro il porta carta per le mani, per poi colpirlo ripetutamente

al volto con pugni, sino a procurargli un ematoma periorbitale a sinistra, un'escoriazione

sotto-orbitale ed una frontale a destra, una tumefazione nasale a livello della

sella a sinistra ed una tumefazione in sede frontale a sinistra. Va osservato

che la sua azione delittuosa è cessata soltanto a seguito del suo arresto.

Nella sentenza penale (pag. 11), il

presidente della Corte delle assise correzionali ha considerato come, durante

la requisitoria, il Procuratore pubblico avesse sottolineato la “sfrontatezza,

la mancanza di valori, l'arroganza oltre che la mancanza di rispetto per le

cose e per le persone” dimostrata dagli accusati. “Essi hanno dimostrato

di non avere voglia né di studiare né di lavorare perché ciò costa fatica e

preferiscono passare le loro giornate cazzeggiando. Il PP ricorda che tutti gli

episodi di aggressione sono iniziati senza un vero motivo”. Il PP ha

inoltre espresso la propria “preoccupazione per il comportamento sfrontato,

aggressivo, e assai minaccioso tenuto da RI 1” nei confronti di M.M. e S.M. e dei genitori della sua ex ragazza “e questo per una baggianata, per una

storia finita male”, come pure il fatto che egli non avesse “preso

coscienza delle proprie colpe” (pag. 12).

Ritenuto che l'insorgente si è reso

colpevole di ripetute azioni delittuose di una certa

gravità che toccano diversi beni giuridici fondamentali della nostra società,

come la vita e l'integrità fisica e psichica, l'onore e la libertà

personale, la sua colpa non può essere assolutamente

minimizzata. Con il suo modus operandi, egli ha infatti dimostrato

di non volere o di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel

paese che lo ospita e di essere un pericolo per l'ordine e la sicurezza

pubblica. Ritenuto inoltre che i reati testé menzionati non sono lontani nel

tempo, non si può nemmeno escludere una sua recidiva. Il fatto che l'insorgente

evidenzi come al processo penale sia stata formulata una prognosi favorevole e

la pena in parte sospesa condizionalmente, non impedisce la revoca del

permesso. Secondo prassi costante del Tribunale federale, l'atteggiamento

tenuto durante la detenzione, come del resto il fatto che una persona venga rilasciata

condizionalmente, non permette di concludere che il soggetto in questione non

costituisca più un pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF 2C_542/2009

del 15 dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii). Il giudice penale considera in effetti

primariamente la situazione personale del condannato e le sue possibilità di

risocializzazione, mentre l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere

la sicurezza e l'ordine pubblici (DTF 129 II 215 consid. 3.2; STF 2C_475/2009

del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26 febbraio 2007 consid.

3.

).

4.3

RI 1 è nato nel 1989 ed è entrato in

Svizzera pochi mesi dopo la sua nascita. Se, da una parte, questa circostanza

ha un sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli elementi da valutare,

dall'altra bisogna tenere conto che, con il suo comportamento, egli ha

dimostrato di avere enormi difficoltà di integrazione. Va pure osservato che

egli non è nemmeno stato in grado di terminare l'apprendistato. Del resto, neppure

la presenza della sua famiglia in Ticino gli ha impedito di commettere le

diverse azioni delittuose per le quali è stato condannato. Reati, questi, talmente

gravi da renderlo una persona indesiderata in Svizzera.

Bisogna anche tenere conto che il ricorrente

è ancora molto giovane, avendo attualmente solo 21 anni, ed ha verosimilmente altri

famigliari in Kosovo. Del resto, egli non nega di recarsi regolarmente nel proprio

Paese d'origine, all'incirca una volta all'anno (scritto 8 ottobre 2009 del

patrocinatore del ricorrente al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Inoltre,

come ha indicato il Governo, essendo cresciuto in una famiglia kosovara, egli conosce

la lingua materna. Lingua che potrà ulteriormente perfezionare una volta in

loco. Dopo qualche difficoltà iniziale di adattamento, un suo rientro in patria

appare quindi tutto sommato esigibile.

4.4

Il ricorrente sostiene di non poter

trasferirsi in Kosovo in quanto soffre di una grava patologia cardiaca

(cardiopatia vascolare congenita con vitio aortico combinato), che lo costringe

a sottoporsi a diversi interventi all'Universtitätsspital di Zurigo. Pendente

il ricorso, egli ha trasmesso ulteriore documentazione al fine di dimostrare

che le particolari cure di cui necessita non sarebbero garantite in Patria. Ora,

benché il sistema sanitario kosovaro non sia al medesimo livello di quello

elvetico, bisogna comunque rilevare che il Paese d'origine dell'insorgente non

è sprovvisto di strutture sanitarie adeguate. Egli non sarebbe pertanto totalmente

privato di assistenza medica, come del resto non lo sono nemmeno le persone aventi

problemi analoghi ai suoi. Sotto questo aspetto non si può ritenere che l'art.

3.

CEDU (divieto di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti),

sempre che tale disposizione sia applicabile alla fattispecie, sarebbe violato.

Sapere poi se egli debba soggiornare imperativamente

in Svizzera per potersi sottoporre a specifici interventi di cui apparentemente

non potrebbe beneficiare in Kosovo, è una questione che deve essere esaminata e

risolta innanzitutto dall'autorità di prime cure, cui spetta un certo margine

di apprezzamento, alla quale dovrà se del caso essere inoltrata un'istanza in

tal senso fondata sull'art. 29 LStr (ammissione per cure mediche), non potendo

questo Tribunale pronunciarsi per la prima volta sul rilascio di un permesso,

in merito al quale il dipartimento non ha avuto la possibilità di esprimersi

con piena cognizione di causa.

4.5

In conclusione, un'attenta ponderazione

di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionata la decisione

di revoca del permesso di domicilio adottato dall'autorità inferiore. Tanto più

che il provvedimento non impedirà al ricorrente di rendere visita ai suoi

famigliari in Svizzera nell'ambito della normativa vigente in materia di turisti.

5.

Va poi

osservato che l'insorgente non può invocare la protezione dell'art. 8 della convenzione

del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali (CEDU; RS 0.101) che garantisce il rispetto della vita famigliare,

ritenuto che è maggiorenne e non risulta che si trovi in un rapporto di dipendenza

verso i propri genitori. Condizioni, queste, che devono essere necessariamente adempiute

per poter applicare tale disposto convenzionale.

6.

Revocando

il permesso di domicilio al ricorrente, l'autorità dipartimentale non ha

pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione

censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che

la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla

valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima, benché

severa, dev'essere confermata. Un semplice ammonimento, non può quindi trovare

applicazione nella presente fattispecie.

7.

Stante

quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono

la soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62, 63, 96 LStr; 3, 8 CEDU; 10 lett. a

LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico del

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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