52.2010.116
Revoca di un permesso di domicilio a seguito di condanna penale
9 agosto 2010Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2010.116
Data decisione, Autorità:
09.08.2010, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso di domicilio a seguito di condanna penale
DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMIGLIARE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
PERMESSO DI DOMICILIO
PROPORZIONALITÀ
REVOCA
art. 3 CEDU
art. 6 CEDU
art. 8 CEDU
art. 27 LFSTR
art. 62 let. b LFSTR
art. 63 cpv. 1 let. a LFSTR
art. 63 cpv. 2 LFSTR
art. 26 LPAMM
art. 80 OASA
Incarto n.
52.2010.116
Lugano
9 agosto 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo
Cassina, Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 marzo 2010 di
RI 1
patrocinato da PA 1
contro
la risoluzione 2 marzo 2010 (n. 1007) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 15 settembre 2009 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei
permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione), in materia di revoca
di un permesso di domicilio;
viste le risposte:
- 30 marzo 2010 del
Consiglio di Stato,
- 1° aprile 2010 del
Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il
cittadino iugoslavo (ora Kosovo) RI 1 (1989) è entrato in Svizzera il 13
novembre 1989, unitamente alla madre __________ (1968), per poter vivere presso
il padre __________ (1967) in Svizzera.
Con sentenza 25 giugno 2009, il presidente
della Corte delle assise correzionali di __________ ha condannato RI 1 alla
pena detentiva di 2 anni e 2 mesi, di cui 12 mesi da espiare e 14 sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, per ripetuta aggressione,
complicità in furto, lesioni semplici, ripetute minacce, ripetuta coazione,
consumata e tentata, ripetute vie di fatto, ripetute ingiurie, e infrazione
alla legge federale sulle armi.
B. Preso atto
di tale condanna penale, il 15 settembre 2009 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Dipartimento delle istituzioni ha considerato decaduto il permesso di
domicilio di RI 1 per motivi di ordine pubblico e gli ha ordinato di lasciare
il territorio svizzero a pena scontata.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 62, 63 e 66 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr; RS 142.20), e 80 dell'ordinanza sull'ammissione
il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
C. Con
giudizio 2 marzo 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Dopo avere respinto diverse censure di
ordine procedurale sollevate dal ricorrente, il Governo ha ritenuto che vi
fossero gli estremi per revocargli il permesso di domicilio in virtù dei motivi
addotti dal dipartimento e ha considerato la decisione impugnata conforme al
principio della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando di essere
soltanto ammonito.
Il ricorrente solleva anche in questa sede
diverse censure riferite alla violazione del suo diritto di essere sentito, che
verranno esposte nei considerandi di diritto. Nel merito, contesta di essere
una minaccia per l'ordine pubblico, perché è la prima volta che interessa le
autorità giudiziarie penali. Considera la decisione impugnata in ogni caso contraria
al principio della proporzionalità, in quanto non terrebbe conto che egli vive
con tutta la sua famiglia in Svizzera dall'età di 5 mesi. Afferma inoltre di
avere gravi problemi di salute, tali da rendere inesigibile il rientro nel suo Paese
d'origine.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, senza
formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a della legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8
giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46
cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966;
LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non è infatti necessario
procedere alla richiesta dell'insorgente di essere personalmente sentito. Né la
legislazione cantonale, né quella federale garantiscono infatti alla parte il diritto
di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le
proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132
consid. 3b; adelio scolari,
Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo
2002, n. 494).
Considerandi
2.
RI 1
lamenta innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito sotto
diversi aspetti. Tale rimprovero va esaminato preliminarmente, poiché il
diritto di essere sentito costituisce una garanzia di natura formale, la cui
disattenzione comporta l'annullamento della decisione impugnata
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124
V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).
2.1
Il ricorrente critica innanzitutto l'autorità
dipartimentale per non averlo interpellato, insieme a sua moglie, prima di
adottare nei suoi confronti il provvedimento di revoca.
La natura ed i limiti del diritto di essere
sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale.
Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte
dall'art. 29 della costituzione federale della Confederazione svizzera del 18
aprile 1999 (Cost.; RS 101), norma che assicura all'interessato il diritto di
esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata
una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione
delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo
e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17).
In concreto, l'argomento sollevato dall'insorgente
non può essere condiviso. Non vi è alcuna norma in materia di diritto degli stranieri
che impone all'autorità di avvertire lo straniero della possibilità che il
permesso possa essergli revocato e che gli conceda la facoltà di determinarsi
al riguardo. Inoltre l'insorgente non poteva escludere che, a seguito della
condanna penale a suo carico, l'autorità avrebbe adottato un simile
provvedimento. Sapere poi se un simile diritto possa essere dedotto dall'art.
29.
Cost., è una questione che può rimanere aperta in quanto la decisione dipartimentale,
munita dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata in ogni caso impugnata
dinnanzi al Consiglio di Stato, autorità che dispone di pieno potere cognitivo
nella materia, ragione per cui un'eventuale violazione di tale disposizione
sarebbe stata comunque sanata in corso di procedura.
Anche la doglianza secondo cui l'autorità
dipartimentale non ha interpellato sua moglie prima di revocargli il permesso è
priva di fondamento, l'insorgente non essendo sposato.
2.2
Il ricorrente lamenta inoltre la
carenza di motivazione della decisione dipartimentale e chiede di essere conseguentemente
mandato esente dal pagamento delle spese processuali poste a suo carico dal
Consiglio di Stato, o di quanto meno ridurle, e di assegnargli delle ripetibili.
Il diritto di essere sentito garantito dall'art.
29.
Cost. comprende, tra le altre cose, anche il dovere per le autorità
amministrative e giudiziarie di motivare le loro decisioni (art. 26 cpv. 1
LPamm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per prassi, una motivazione può essere
ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi
che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in
questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del
giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 121 I
54.
consid. 2c).
Nella fattispecie in esame, la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha motivato la propria decisione nel seguente
modo:
"Egregio
signor RI 1, con riferimento alla Sentenza della Corte delle assise
correzionali di Lugano del 25 giugno 2009 cresciuta in giudicato e richiamati
gli art.. 62, 63 e 66 LStr nonché l'art. 80 OASA, per gravi motivi di polizia e
di ordine pubblico
si decide:
1.
la validità del
permesso di domicilio a suo tempo stabilita a suo favore è decaduta.
2.
Deve lasciare il
territorio svizzero non appena avrà scontato la condanna prevista.
3.
Contro la
presente decisione è data facoltà di ricorso, entro il termine di 15 giorni
dall'intimazione, al Consiglio di Stato".
Ora, dato quanto precede, si può senz'altro
ritenere che i requisiti minimi di motivazione previsti dalla giurisprudenza
testé menzionata sono stati ossequiati dal dipartimento. Il fatto che l'autorità
in parola abbia dichiarato decaduto il permesso di domicilio del ricorrente
invece di pronunciarne la revoca, è irrilevante ai fini del giudizio. L'argomentazione
addotta ha infatti consentito all'insorgente di rendersi conto sia dell'effettiva
portata del provvedimento pronunciato nei suoi confronti, sia delle ragioni
poste a fondamento dell'avversata pronuncia.
Prova ne è che l'insorgente è stato in grado
di impugnare la medesima con la dovuta cognizione di causa davanti al Consiglio
di Stato, che l'ha confermata dopo un ulteriore scambio di allegati.
2.3
Ne discende che le censure di ordine formale
sollevate dall'insorgente vanno integralmente respinte.
3.
3.1. Giusta l'art. 63 cpv.
2.
LStr, il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e
ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera, come nel caso del qui
ricorrente, può essere revocato unicamente se sono adempiute le condizioni di
cui all'art. 62 lett. b LStr, cioè se lo straniero è stato condannato a una
pena detentiva di lunga durata (art. 63 cpv. 1 lett. a LStr) oppure se ha
violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera
o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna
della Svizzera (art. 63 cpv. 1 lett. b LStr). Per giurisprudenza, una pena
detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per
più di un anno (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_515/2009 del
27.
gennaio 2010 consid. 2.1). Una violazione della sicurezza e dell'ordine
pubblici è per contro data, in caso di mancato rispetto di prescrizioni di
legge e di decisioni delle autorità (art. 80 cpv. 1 lett. a OASA). Vi è esposizione
della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi
concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole
probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80
cpv. 2 OASA).
3.2
Come accennato in narrativa, con
sentenza 25 giugno 2009 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________
ha condannato – tra gli altri - RI 1 alla pena detentiva di 2 anni e 2 mesi, di
cui 12 mesi da espiare e 14 sospesi condizionalmente con un periodo di prova di
4.
anni.
Esaminando nel dettaglio i reati commessi
dall'insorgente, va rilevato che egli è stato ritenuto colpevole di:
aggressione, ripetuta: per
avere il 19.10.08, in correità con terzi, partecipato all'aggressione di L.D. il
quale ha subìto un trauma cranico, un ematoma in regione occipitale destra e
delle ferite lacero contuse alla spalla destra; sempre il 19.10.08, partecipato
all'aggressione di J.B. che ha subìto un trauma cranico commotivo, la frattura
del seno mascellare, della parete mediale e superiore destra, la frattura dell'arcata
zigomale destra ed una ferita lacero contusa alla palpebra destra;
complicità in furto: per
avere tra il gennaio e il luglio 2008, a scopo di indebito pro-
fitto ed al fine di appropriarsene, aiutato
B.R. a sottrarre cose
mobili altrui per un valore di almeno fr. 4'000.–;
lesioni semplici: per
avere, il 16.01.2009, strattonato e colpito con pugni il mino-
renne R.E. causandogli delle ferite;
minacce ripetute: per
avere: tra il settembre 2006 e il 13 giugno 2007, in più occa-
sioni, incusso spavento e timore a M.M. e
S.M., minacciandole
sia di morte che di ritorsioni; tra il
23.12.2008
e il 16.01.2009, in
più occasioni, incusso spavento e timore al
minorenne R.E. mi-
nacciandolo sia di morte che di ritorsioni;
coazione ripetuta,
consumata e tentata: per
avere, tra il 26 marzo e il 14 aprile 2007, in più occasioni, u-
sando violenza o minaccia di grave danno e
intralciando la loro
libertà di agire, indotto M.M. a
interrompere la relazione senti-
mentale con S.B. e a non più frequentare
S.M., nonché indotto
quest'ultima a togliere alcune immagini dal
sito internet;
vie di fatto
ripetute: per avere, senza cagionare un danno al corpo o alla salute,
commesso vie di fatto per avere colpito, con una sberla,
M.M il 16.12.2006, e S.M. il 14.04.2007;
ingiurie, ripetute: per
avere tra settembre 2006 e il 13.06.2007, in più occasioni,
offeso l'onore di M.M. e S.M.; tra il 23.12.2008
e l'8.01.2009, in
più occasioni, offeso l'onore del minorenne
R.E.;
infrazione alla
LF sulle armi per
avere il 19.10.2008, senza diritto, portato, detenuto e utiliz-
zato un tirapugni di metallo color argento.
Ritenuto che per tali reati il ricorrente è
stato condannato a una pena privativa della libertà ampiamente superiore a un
anno, ovvero di lunga durata ai sensi della menzionata giurisprudenza, egli
adempie pertanto i requisiti per la revoca del suo permesso di domicilio già sulla
base dell'art. 63 cpv. 2 in relazione con l'art. 62 lett. b LStr, senza che sia
necessario esaminare se egli adempi pure le condizioni previste all'art. 63
cpv. 1 lett. b LStr.
Del resto, nemmeno l'insorgente contesta
tale conclusione.
4.
Il
ricorrente ritiene invece che il provvedimento di revoca del suo permesso di
domicilio scaturisca da una scorretta ponderazione degli interessi in gioco,
per di più valutata soltanto in sede di ricorso.
4.1
Una decisione di revoca di un permesso di domicilio
giusta l'art. 63 cpv. 2 LStr si giustifica se essa rispetta il principio della proporzionalità.
In sostanza, occorre tener conto della gravità della colpa, del tempo trascorso
dal compimento di eventuali reati, della durata del soggiorno in Svizzera e
degli svantaggi incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di
allontanamento (DTF 129 II 215 consid. 3.3 pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7
maggio 2009 consid. 2).
Se un permesso di domicilio viene revocato perché è stato
commesso un reato, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per
procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna
inflitta in sede penale. Conformemente alla giurisprudenza sviluppata in base
al diritto previgente, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio
devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto
in Svizzera (DTF 130 II 176 consid. 4.4.2 pag. 190 segg.; 125 II 521 consid.
2b). Per gli stranieri giunti nel nostro Paese durante l'infanzia o l'adolescenza,
una simile misura non si giustifica di regola già dopo il compimento di un solo
reato, bensì unicamente a seguito di ripetute azioni delittuose di un certo
peso, segnatamente nel caso in cui la situazione va sempre più peggiorando (STF
2C_745/2008 del 24 febbraio 2009 consid. 4.2 e 5.4.3).
Se un provvedimento si giustifica ma risulta
inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento,
con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr).
4.2
RI 1 ha iniziato a interessare la polizia e le nostre autorità giudiziarie penali già all'età di 17 anni e, con il
trascorrere del tempo, la sua attività delittuosa si è sempre più aggravata.
Eloquente è il fatto che, dopo essere stato
in prigione dal 22 ottobre al 22 dicembre 2008 per
aggressione (in correità con terzi) e infrazione alla LF sulle armi, già il
giorno successivo alla sua scarcerazione egli ha ripreso
delinquere. Dal 23 dicembre 2008 al 16 gennaio 2009, in più occasioni, egli ha offeso l'onore del minorenne R.E. sia verbalmente che tramite
messenger, incusso spavento e timore al medesimo minacciandolo di morte e di
non meglio precisate ritorsioni, qualora non avesse ritrattato alcune dichiarazioni
rese alla polizia e ritirato una querela nei suoi confronti. Come se non
bastasse, sempre il 16 gennaio 2009, egli ha intenzionalmente cagionato un
danno al corpo ancora al minorenne R.E.: dapprima strattonandolo e facendogli
sbattere la testa contro il porta carta per le mani, per poi colpirlo ripetutamente
al volto con pugni, sino a procurargli un ematoma periorbitale a sinistra, un'escoriazione
sotto-orbitale ed una frontale a destra, una tumefazione nasale a livello della
sella a sinistra ed una tumefazione in sede frontale a sinistra. Va osservato
che la sua azione delittuosa è cessata soltanto a seguito del suo arresto.
Nella sentenza penale (pag. 11), il
presidente della Corte delle assise correzionali ha considerato come, durante
la requisitoria, il Procuratore pubblico avesse sottolineato la “sfrontatezza,
la mancanza di valori, l'arroganza oltre che la mancanza di rispetto per le
cose e per le persone” dimostrata dagli accusati. “Essi hanno dimostrato
di non avere voglia né di studiare né di lavorare perché ciò costa fatica e
preferiscono passare le loro giornate cazzeggiando. Il PP ricorda che tutti gli
episodi di aggressione sono iniziati senza un vero motivo”. Il PP ha
inoltre espresso la propria “preoccupazione per il comportamento sfrontato,
aggressivo, e assai minaccioso tenuto da RI 1” nei confronti di M.M. e S.M. e dei genitori della sua ex ragazza “e questo per una baggianata, per una
storia finita male”, come pure il fatto che egli non avesse “preso
coscienza delle proprie colpe” (pag. 12).
Ritenuto che l'insorgente si è reso
colpevole di ripetute azioni delittuose di una certa
gravità che toccano diversi beni giuridici fondamentali della nostra società,
come la vita e l'integrità fisica e psichica, l'onore e la libertà
personale, la sua colpa non può essere assolutamente
minimizzata. Con il suo modus operandi, egli ha infatti dimostrato
di non volere o di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel
paese che lo ospita e di essere un pericolo per l'ordine e la sicurezza
pubblica. Ritenuto inoltre che i reati testé menzionati non sono lontani nel
tempo, non si può nemmeno escludere una sua recidiva. Il fatto che l'insorgente
evidenzi come al processo penale sia stata formulata una prognosi favorevole e
la pena in parte sospesa condizionalmente, non impedisce la revoca del
permesso. Secondo prassi costante del Tribunale federale, l'atteggiamento
tenuto durante la detenzione, come del resto il fatto che una persona venga rilasciata
condizionalmente, non permette di concludere che il soggetto in questione non
costituisca più un pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF 2C_542/2009
del 15 dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii). Il giudice penale considera in effetti
primariamente la situazione personale del condannato e le sue possibilità di
risocializzazione, mentre l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere
la sicurezza e l'ordine pubblici (DTF 129 II 215 consid. 3.2; STF 2C_475/2009
del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26 febbraio 2007 consid.
3.
).
4.3
RI 1 è nato nel 1989 ed è entrato in
Svizzera pochi mesi dopo la sua nascita. Se, da una parte, questa circostanza
ha un sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli elementi da valutare,
dall'altra bisogna tenere conto che, con il suo comportamento, egli ha
dimostrato di avere enormi difficoltà di integrazione. Va pure osservato che
egli non è nemmeno stato in grado di terminare l'apprendistato. Del resto, neppure
la presenza della sua famiglia in Ticino gli ha impedito di commettere le
diverse azioni delittuose per le quali è stato condannato. Reati, questi, talmente
gravi da renderlo una persona indesiderata in Svizzera.
Bisogna anche tenere conto che il ricorrente
è ancora molto giovane, avendo attualmente solo 21 anni, ed ha verosimilmente altri
famigliari in Kosovo. Del resto, egli non nega di recarsi regolarmente nel proprio
Paese d'origine, all'incirca una volta all'anno (scritto 8 ottobre 2009 del
patrocinatore del ricorrente al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Inoltre,
come ha indicato il Governo, essendo cresciuto in una famiglia kosovara, egli conosce
la lingua materna. Lingua che potrà ulteriormente perfezionare una volta in
loco. Dopo qualche difficoltà iniziale di adattamento, un suo rientro in patria
appare quindi tutto sommato esigibile.
4.4
Il ricorrente sostiene di non poter
trasferirsi in Kosovo in quanto soffre di una grava patologia cardiaca
(cardiopatia vascolare congenita con vitio aortico combinato), che lo costringe
a sottoporsi a diversi interventi all'Universtitätsspital di Zurigo. Pendente
il ricorso, egli ha trasmesso ulteriore documentazione al fine di dimostrare
che le particolari cure di cui necessita non sarebbero garantite in Patria. Ora,
benché il sistema sanitario kosovaro non sia al medesimo livello di quello
elvetico, bisogna comunque rilevare che il Paese d'origine dell'insorgente non
è sprovvisto di strutture sanitarie adeguate. Egli non sarebbe pertanto totalmente
privato di assistenza medica, come del resto non lo sono nemmeno le persone aventi
problemi analoghi ai suoi. Sotto questo aspetto non si può ritenere che l'art.
3.
CEDU (divieto di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti),
sempre che tale disposizione sia applicabile alla fattispecie, sarebbe violato.
Sapere poi se egli debba soggiornare imperativamente
in Svizzera per potersi sottoporre a specifici interventi di cui apparentemente
non potrebbe beneficiare in Kosovo, è una questione che deve essere esaminata e
risolta innanzitutto dall'autorità di prime cure, cui spetta un certo margine
di apprezzamento, alla quale dovrà se del caso essere inoltrata un'istanza in
tal senso fondata sull'art. 29 LStr (ammissione per cure mediche), non potendo
questo Tribunale pronunciarsi per la prima volta sul rilascio di un permesso,
in merito al quale il dipartimento non ha avuto la possibilità di esprimersi
con piena cognizione di causa.
4.5
In conclusione, un'attenta ponderazione
di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionata la decisione
di revoca del permesso di domicilio adottato dall'autorità inferiore. Tanto più
che il provvedimento non impedirà al ricorrente di rendere visita ai suoi
famigliari in Svizzera nell'ambito della normativa vigente in materia di turisti.
5.
Va poi
osservato che l'insorgente non può invocare la protezione dell'art. 8 della convenzione
del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU; RS 0.101) che garantisce il rispetto della vita famigliare,
ritenuto che è maggiorenne e non risulta che si trovi in un rapporto di dipendenza
verso i propri genitori. Condizioni, queste, che devono essere necessariamente adempiute
per poter applicare tale disposto convenzionale.
6.
Revocando
il permesso di domicilio al ricorrente, l'autorità dipartimentale non ha
pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione
censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che
la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla
valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima, benché
severa, dev'essere confermata. Un semplice ammonimento, non può quindi trovare
applicazione nella presente fattispecie.
7.
Stante
quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono
la soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62, 63, 96 LStr; 3, 8 CEDU; 10 lett. a
LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico del
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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