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Decisione

52.2010.123

Pubblico concorso. Di principio, il concorrente deve eseguire la commessa completa in proprio, fatta salva l'ipotesi di un subappalto (se ammesso dagli atti di gara) o di un prestito di manodopera

7 maggio 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri di idoneità vanno chiaramente

distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare

se i concorrenti sono in grado di eseguire l’opera messa a concorso o di

fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare

l’offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Lo scopo dei criteri di idoneità

è soltanto quello di permettere al committente di verificare preventivamente la

bontà dei concorrenti per rapporto all’oggetto del concorso. Accertamento, questo,

che deve precedere la scelta dell’offerta più vantaggiosa e che si conclude con

l’esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei

concorrenti non ha luogo soltanto nell’ambito della procedura di concorso

secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase.

Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti

valutare preliminarmente l’idoneità dei concorrenti sulla base di parametri

oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che

non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta

esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non

soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta

migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando.

2.2. Nel

caso di specie, il committente non ha fissato particolari criteri di idoneità,

limitandosi ad esigere il rispetto dell'art. 34 RLCPubb/CIAP e del CCL di

categoria per tutta la durata del contratto. Ha inoltre imposto che i

concorrenti fossero titolari o disponessero di una cava in esercizio nel Canton

Ticino. Nulla più (cfr. pos. 223 disposizioni particolari CPN 102). La CO 1 adempie

senz'ombra di dubbio i predetti criteri d'idoneità fissati dalla committenza.

Dal profilo degli art. 25 lett. a LCPubb e 38 lett. e RLCPubb/CIAP non sussiste

dunque alcun valido motivo per doverla escludere dalla procedura.

3. 3.1. Di

Considerandi

principio, il concorrente deve eseguire la commessa completa in proprio, fatta

salva l'ipotesi di un subappalto (se gli atti di gara permettono questa

operazione e vengono rispettate le condizioni esatte dall'art. 36 RLCPubb/CIAP)

o di un prestito di manodopera ai sensi dell'art. 37 RLCPubb/CIAP. Di norma,

l'aggiudicatario deve insomma fornire la prestazione richiesta con i propri

mezzi personali ed infrastrutturali.

3.2

In

concreto, la ricorrente contesta proprio la capacità della CO 1, che non ha annunciato

subappalti, di svolgere autonomamente la commessa assegnatale. A suo parere, la

ditta aggiudicataria non è dotata di veicoli sufficienti per effettuare la fornitura

di oltre 11'000 t di pietra, dato che dispone di un solo autocarro a due assi

con una portata massima di 8 t di materiale. La censura si rivela del tutto infondata.

Intanto

occorre sottolineare che la commessa consiste nella fornitura di 11'300 t di

pietra sull'arco di ben 16 mesi (dal marzo 2010 al giugno 2011). Ottimizzando

al massimo la distribuzione del carico su un veicolo avente una portata di 8 t,

ci vogliono circa 1413 viaggi per trasportare 11'300 t di materiale, ovvero - tenuto

conto del tempo disponibile (295 giorni lavorativi) - 5 viaggi al giorno da

effettuare su un tragitto cava-cantiere di fornitura di una ventina di

chilometri. Un simile impegno appare assolutamente sostenibile. Qualora

dovessero insorgere delle difficoltà nel suo corretto e puntuale adempimento,

la deliberataria - che dispone notoriamente di una solida struttura aziendale e

di adeguate risorse umane (vedi anche pag. 6 capitolato d'offerta) - potrà anche

noleggiare un autocarro per consegnare un maggior quantitativo quotidiano di

pietra, accelerando di riflesso l'esecuzione della commessa (STA 52.2005.433

del 23 gennaio 2006).

4.

Sulla

scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto.

L'emanazione del presente giudizio rende

superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo

all'impugnativa.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro

occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione, è posta a carico della

ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Alla resistente CO 1,

patrocinata da un legale iscritto nell'apposito registro, sono dovute congrue

ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 5, 20, 25, 36, 37 LCPubb; 34, 36,

37, 38 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 31, 60 e 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico della ricorrente.

3. La ricorrente

verserà alla CO 1 fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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