52.2010.123
Pubblico concorso. Di principio, il concorrente deve eseguire la commessa completa in proprio, fatta salva l'ipotesi di un subappalto (se ammesso dagli atti di gara) o di un prestito di manodopera
7 maggio 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2010.123
Data decisione, Autorità:
07.05.2010, TRAM
Titolo:
Pubblico concorso. Di principio, il concorrente deve eseguire la commessa completa in proprio, fatta salva l'ipotesi di un subappalto (se ammesso dagli atti di gara) o di un prestito di manodopera
ESCLUSIONE
art. 36 RLCPUBB
art. 37 RLCPUBB
Incarto n.
52.2010.123
Lugano
7 maggio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Stefano
Bernasconi, Flavia Verzasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 marzo 2010 della
RI 1
patrocinata da:
contro
la decisione 12 marzo 2010 del CO 2, che ha aggiudicato
alla CO 1 di ____________________ la fornitura di ca. 10'000 t di blocchi
spaccati da cava per la sistemazione del fondo e degli argini del torrente __________;
viste le risposte:
- 30 marzo 2010 del
Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti
(ULSA);
- 6 aprile 2010 del Consorzio
CO 2;
- 6 aprile 2010 della CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 20
novembre 2009 il Consorzio CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla
legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura di ca. 10'000 t di
blocchi spaccati da cava necessari per la sistemazione del fondo e degli argini
del torrente __________ (FU n__________ pag__________).
Il capitolato d'appalto non prevedeva
particolari criteri di idoneità all'infuori di quelli previsti dall'art. 34 del
regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del
concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) e stabiliva che la commessa sarebbe stata
aggiudicata al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri e fattori
di ponderazione:
1.
Prezzo 95%
2.
Apprendisti 5%
B. Nel termine prestabilito sono pervenute al committente le offerte di
sei ditte del ramo, per importi compresi tra fr. 229'295.60 e fr. 486'459.60.
Esperite le necessarie valutazioni in
applicazione delle modalità preannunciate nelle prescrizioni di gara, il 12
marzo 2010 la delegazione centrale del consorzio banditore ha risolto di
deliberare la commessa alla CO 1 di __________, giunta prima in graduatoria con
5.81 punti.
C. Contro la
predetta decisione la RI 1, ultima classificata con 1.04 punti, è insorta davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando
l'esclusione dal concorso della ditta aggiudicataria, previa concessione
dell'effetto sospensivo al gravame.
La
ricorrente sostiene in pratica che la CO 1 non è in grado di svolgere la commessa
assegnatale. Essa non ha infatti annunciato alcun subappalto per il trasporto
del materiale e non è dotata di veicoli sufficienti per effettuare la fornitura
di oltre 11'000 t di pietra, dato che dispone di un solo autocarro a due assi
con una portata massima di 8 t di materiale.
D. In sede di
risposta la CO 1 ed il committente si sono opposti all'accoglimento dell'impugnativa.
L'aggiudicataria
ha ribadito che eseguirà la commessa in proprio. La distanza fra la cava ed il
cantiere le permette di fornire la pietra facendo viaggiare intensamente il
mezzo di cui dispone e all'occorrenza ne noleggerà uno.
Anche il committente
ha annotato che la CO 1 possiede un autocarro sufficiente per il trasporto del
materiale, fermo restando che il veicolo pesante dovrà essere usato sull'arco
dell'intera giornata per il solo adempimento del contratto con il Consorzio.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1
LCPubb.
In quanto
partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare
l'aggiudicazione della commessa ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb
e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm;
RL 3.3.1.1).
Il
gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti
istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. Secondo
l’art. 25 LCPubb, il committente esclude dalla procedura gli offerenti che:
a) non adempiono ai criteri di idoneità;
b) hanno dato al committente indicazioni false;
c) non rispettano i principi
sanciti all’art. 5 lett. c) e d) della legge;
d) hanno comportamenti tali da
impedire un’effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;
e) sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento;
f) le ditte che abbiano i medesimi
titolari o siano controllate dalle stesse persone e che non adempiono ai
principi dell’art. 5.
Giusta
l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità
finanziaria, economica e tecnica. A tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto
conto della legislazione speciale. La norma impone al committente di predeterminare
tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione
ai fini di un’aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne
l'adempimento. I criteri di idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e
preciso già al momento in cui viene aperto il concorso e non soltanto al
momento in cui il committente si pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli.
Fatti
I criteri di idoneità vanno chiaramente
distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare
se i concorrenti sono in grado di eseguire l’opera messa a concorso o di
fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare
l’offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Lo scopo dei criteri di idoneità
è soltanto quello di permettere al committente di verificare preventivamente la
bontà dei concorrenti per rapporto all’oggetto del concorso. Accertamento, questo,
che deve precedere la scelta dell’offerta più vantaggiosa e che si conclude con
l’esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.
L'accertamento preliminare dell'idoneità dei
concorrenti non ha luogo soltanto nell’ambito della procedura di concorso
secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase.
Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti
valutare preliminarmente l’idoneità dei concorrenti sulla base di parametri
oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che
non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta
esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non
soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta
migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando.
2.2. Nel
caso di specie, il committente non ha fissato particolari criteri di idoneità,
limitandosi ad esigere il rispetto dell'art. 34 RLCPubb/CIAP e del CCL di
categoria per tutta la durata del contratto. Ha inoltre imposto che i
concorrenti fossero titolari o disponessero di una cava in esercizio nel Canton
Ticino. Nulla più (cfr. pos. 223 disposizioni particolari CPN 102). La CO 1 adempie
senz'ombra di dubbio i predetti criteri d'idoneità fissati dalla committenza.
Dal profilo degli art. 25 lett. a LCPubb e 38 lett. e RLCPubb/CIAP non sussiste
dunque alcun valido motivo per doverla escludere dalla procedura.
3. 3.1. Di
Considerandi
principio, il concorrente deve eseguire la commessa completa in proprio, fatta
salva l'ipotesi di un subappalto (se gli atti di gara permettono questa
operazione e vengono rispettate le condizioni esatte dall'art. 36 RLCPubb/CIAP)
o di un prestito di manodopera ai sensi dell'art. 37 RLCPubb/CIAP. Di norma,
l'aggiudicatario deve insomma fornire la prestazione richiesta con i propri
mezzi personali ed infrastrutturali.
3.2
In
concreto, la ricorrente contesta proprio la capacità della CO 1, che non ha annunciato
subappalti, di svolgere autonomamente la commessa assegnatale. A suo parere, la
ditta aggiudicataria non è dotata di veicoli sufficienti per effettuare la fornitura
di oltre 11'000 t di pietra, dato che dispone di un solo autocarro a due assi
con una portata massima di 8 t di materiale. La censura si rivela del tutto infondata.
Intanto
occorre sottolineare che la commessa consiste nella fornitura di 11'300 t di
pietra sull'arco di ben 16 mesi (dal marzo 2010 al giugno 2011). Ottimizzando
al massimo la distribuzione del carico su un veicolo avente una portata di 8 t,
ci vogliono circa 1413 viaggi per trasportare 11'300 t di materiale, ovvero - tenuto
conto del tempo disponibile (295 giorni lavorativi) - 5 viaggi al giorno da
effettuare su un tragitto cava-cantiere di fornitura di una ventina di
chilometri. Un simile impegno appare assolutamente sostenibile. Qualora
dovessero insorgere delle difficoltà nel suo corretto e puntuale adempimento,
la deliberataria - che dispone notoriamente di una solida struttura aziendale e
di adeguate risorse umane (vedi anche pag. 6 capitolato d'offerta) - potrà anche
noleggiare un autocarro per consegnare un maggior quantitativo quotidiano di
pietra, accelerando di riflesso l'esecuzione della commessa (STA 52.2005.433
del 23 gennaio 2006).
4.
Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto.
L'emanazione del presente giudizio rende
superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo
all'impugnativa.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro
occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione, è posta a carico della
ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Alla resistente CO 1,
patrocinata da un legale iscritto nell'apposito registro, sono dovute congrue
ripetibili (art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 5, 20, 25, 36, 37 LCPubb; 34, 36,
37, 38 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 31, 60 e 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico della ricorrente.
3. La ricorrente
verserà alla CO 1 fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei
limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
5. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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