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Decisione

52.2010.125

Risanamento canna fumaria

15 marzo 2011Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I

Servizi generali del Dipartimento del territorio, dal canto loro, si esprimono

unicamente sugli aspetti di polizia del fuoco, riportanto l'avviso del Delegato

cantonale, secondo cui da un lato sarebbe obbligatoria la presentazione di un

attestato di conformità ai sensi dell'art. 44d RLE e dall'altro farebbe difetto

un piano di progetto che indichi i dettagli/disegni costruttivi alla base dell'in-tervento

di risanamento. Non sarebbe pertanto possibile verificare la conformità della

domanda con le prescrizioni antincendio.

E. Con la replica 20 maggio 2010, la ricorrente ribadisce sostanzialmente

le proprie contestazioni e produce un'ulteriore documentazione, con la quale

intende comprovare le problematiche esistenti in relazione al prospettato

risanamento.

In

sede di duplica, il Governo non presenta particolari osservazioni, mentre il municipio

nonché CO 2 si riconfermano nelle proprie posizioni.

F. Con scritto 18 giugno 2010, la ricorrente ripropone alcune considerazioni

sulle problematiche esistenti e passate. Dichiara di attendere dal 2004 i

dettagli dell'intervento di risanamento, da lei autorizzato. In sede di

controsservazioni CO 2 ribadiscono che i dettagli dell'intervento verranno

presentati al dicastero del territorio prima di iniziare i lavori, mentre il

municipio ed il Consiglio di Stato rinunciano a presentare particolari osservazioni.

G. Con ulteriori osservazioni 10 settembre 2010, l'insorgente descrive alcuni episodi riguardanti il conflitto che la oppone ai resistenti in relazione

all'utilizzo del camino ubicato nell'appartamen-to di questi ultimi,

rispettivamente al risanamento dello stesso. Propone, se necessario, di

raccogliere la testimonianza di alcune sue conoscenti e produce copia di taluni

scritti del poprio avvocato relativi alla vicenda.

Al

riguardo non sono state richieste ulteriori eventuali controsservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991; LE; RL 7.1.2.1). Il ricorso è tempestivo

(art. 46 legge di procedura per le cause amministrative; LPamm; RL 3.3.1.1) e

la legittimazione della ricorrente certa (art. 43 LPamm).

Il ricorso è ricevibile in ordine e può

essere evaso sulla base degli atti, senza assumere ulteriori prove (art. 18 cpv.

1 LPamm). L'oggetto della contestazione emerge con sufficiente chiarezza dalle

tavole processuali e le testimonianze indicate dall'insorgen-te non appaiono

atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

Il Consiglio di Stato ha succintamente respinto le censure concernenti

i rapporti tra i condomini, evidenziandone il carattere civile, estraneo alla

procedura amministrativa tesa al rilascio della licenza edilizia. Con il

ricorso in esame l'insorgente censura l'as-senza di una decisione condominiale

che autorizzi i lavori di risanamento in discussione ed il fatto che la domanda

è firmata dalla sola amministrazione del condominio. A torto.

2.1

Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, l'istante in licenza deve di principio

dimostrare di poter disporre del fondo dedotto in edificazione. La domanda di

costruzione deve quindi essere sottoscritta dal proprietario (art. 4 LE). L'autorità

può, dal canto suo, rifiutarsi di esaminare la domanda di costruzione inoltrata

da un richiedente che non rende quantomeno verosimile di essere abilitato a

disporre del fondo a fini edilizi. La norma è essenzialmente volta ad evitare

che l'autorità amministrativa sia chiamata ad esaminare domande di costruzione

insuscettibili di tradursi in realizzazioni concrete perché all'istante fa

difetto il diritto di disporre del fondo da edificare (Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 4 LE,

n. 737 seg.).

Se l'autorità

accoglie la domanda, rinunciando ad esigere questa dimostrazione, il permesso

che rilascia non è comunque viziato. Per definizione, la licenza edilizia si

limita infatti ad accertare che nessun impedimento di diritto pubblico si

oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE). Non accerta

anche che l'istante ha effettivamente il potere di disporre del fondo dal

profilo del diritto civile. Tanto meno gli conferisce un simile potere. Incontestabile,

da questo profilo, è dunque anche la licenza che l'autorità rilascia reputando,

a torto, che il richiedente sia effettivamente legittimato a disporre del fondo

da edificare. Eventuali impedimenti di diritto privato alla realizzazione dell'opera,

qual è il difetto del diritto di disporre del fondo da parte dell'istante in licenza,

sono sostanzialmente irrilevanti dal profilo dell'accerta-mento della

conformità dell'opera con le disposizioni di diritto pubblico concretamente applicabili.

Contestazioni

riguardanti il potere di disporre del fondo vanno fatte valere, semmai, davanti

al giudice civile.

Queste

regole valgono anche qualora il fondo dedotto in edificazione appartenga a più

proprietari. Il comproprietario istante in licenza deve di principio dimostrare

di avere il diritto di disporne. L'autorità, dal canto suo, può respingere in

limine domande inoltrata da un richiedente che non porta questa dimostrazione.

Se tuttavia l'autorità dà seguito alla domanda di costruzione, il permesso

accordato rimane comunque valido, sia che prescinda dall'esigere questa

dimostrazione, sia che - a torto - la ritenga data. Il comproprietario che

intende contestare il diritto di un altro comproprietario di utilizzare il

fondo o anche soltanto la sua quota di comproprietà a fini edilizi deve agire

in sede civile (cfr. STA 52.2007.102 dell'8 agosto 2007 consid. 2.2.1., 52.2007.76

del 28 agosto 2007 consid. 3.2.).

2.2

In

concreto, il municipio ha dato seguito alla domanda di costruzione inoltrata

dai resistenti, ritenendoli in sostanza legittima-ti a richiedere il rilascio

del permesso edilizio. Così facendo, l'au-torità comunale ha rinunciato a

prevalersi della facoltà di respingere in limine la domanda di

costruzione per difetto del diritto di disporre dell'istante. Determinazione

quest'ultima che sfugge a qualsiasi critica da parte della ricorrente. Infatti,

anche se le eccezioni sollevate in merito al diritto di disporre degli istanti in

licenza risultassero fondate, la licenza in contestazione non andrebbe comunque

annullata. La licenza edilizia rilasciata non si pronuncia con effetti di

diritto privato sulla facoltà dei resistenti, quali istanti in licenza, di

disporre delle parti dello stabile oggetto dell'intervento. Tantomeno riconosce

loro un simile diritto. Anzi, stabilisce esplicitamente che i diritti di terzi

rimangono impregiudicati. Le contestazioni sollevate vanno quindi, semmai,

sottoposte al giudice civile, sempreché ve ne sia ragione, posto che la

ricorrente medesima afferma di aver dato l'autorizzazione di procedere al

risanamento, salvo chiedere di conoscerne previamente i dettagli. Nella misura

in cui ricevibile, la censura si appalesa dunque infondata.

3.

L'insorgente

ritiene inoltre che la procedura della notifica adottata dall'esecutivo comunale

ed avallata dal Governo non era adeguata al caso concreto, se rapportata all'importanza

degli interventi effettuati, considerati a torto marginali, ed agli aspetti ambientali

e di polizia del fuoco in gioco.

3.1

3.1.1

La licenza edilizia è rilasciata dal municipio dietro domanda di costruzione

(art. 4 cpv. 1 LE), debitamente pubblicata e notificata ai confinanti (art. 6

LE), di regola previo avviso del Dipartimento del territorio, che si pronuncia

sulla conformità dell'inter-vento con il diritto federale e cantonale, la cui

applicazione è rimessa al suo giudizio (art. 7 LE). Per lavori di secondaria

importanza ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LE è invece prevista una proce-dura semplificata,

che prescinde dal coinvolgimento dell'autorità cantonale.

La suddivisione delle competenze tra municipio e Dipartimento del territorio si

basa essenzialmente sul rango delle norme che queste due autorità sono chiamate

ad applicare: al dipartimento compete l'applicazione del diritto federale e

cantonale, al municipio spetta per contro quella del diritto comunale. Per

contro, la distinzione tra le due procedure si fonda sull'importanza dell'opera

edilizia e si manifesta nel coinvolgimento o meno del Dipartimento: le opere

edilizie sono di principio autorizzate secondo la procedura ordinaria (art. 4

LE), che costituisce la regola, mentre i lavori di secondaria importanza sono

autorizzati secondo la procedura di notifica (art. 11 LE), che rappresenta l'eccezione.

Ne consegue che i criteri applicati per suddividere le competenze tra comune e

Cantone non coincidono con quelli impiegati per distinguere le procedure. È dunque

possibile che la scelta del rito applicabile, rimessa per legge al municipio, possa

determinare una disattenzione delle competenze del Dipartimento del territorio

nei casi in cui opere che richiamano l'applicazione di norme del diritto

federale o cantonale vengono assoggettate alla procedura di notifica anziché a

quella ordinaria. Ipotesi, questa, che si verifica sia nel caso di opere

ritenute a torto di secondaria importanza, sia nel caso di opere che sono

effettivamente di secondaria importanza, ma che per le loro caratteristiche

richiamano l'ap-plicazione di disposizioni del diritto federale o cantonale

(cfr. STA 52.2009.488 del 7 maggio 2010 consid. 2.1.).

3.1.2

Gli interventi soggetti alla procedura ordinaria sono definiti per clausola generale

(art. 4 e 5 RLE). Quelli sottoposti alla procedura della notifica sono invece

elencati secondo il sistema enumerativo (art. 6 cpv. 1 RLE). L'enumerazione

delle opere soggette alla procedura di notifica operata dall'art. 6 cpv. 1 RLE

non è comunque atta a superare l'incongruenza riscontrabile tra i criteri che

distinguono le competenze e quelli che determinano le procedure. Lo si deduce

dal cpv. 2 della stessa norma, che impedisce al municipio di autorizzare lavori

che comportano l'applicazione di leggi rimesse al giudizio dell'autorità

cantonale (allegato 1) senza raccogliere il benestare di quest'ultima (cfr. STA

52.2009.488

del 7 maggio 2010 consid. 2.2., 52.2009.215 del 7 gennaio 2010

consid. 2.1., 52.2009.73 del 30 aprile 2009 consid. 4.1.).

3.1.3

Fatta astrazione della documentazione che l'istante deve produrre, nella

fase iniziale, la procedura ordinaria coincide con quella di notifica. In

entrambe le procedure, la domanda di costruzione viene di regola pubblicata,

mediante avviso all'albo ed ai confinanti (cfr. art. 12 RLE). La differenza è

data soprattutto dal coinvolgimento o meno dell'autorità cantonale.

Di

solito, le contestazioni riguardanti la procedura applicabile, che vengono

sollevate dagli opponenti in sede di ricorso contro il rilascio della licenza

edilizia, hanno dunque per oggetto il mancato conseguimento dell'avviso cantonale,

determinato dall'assoggettamento della domanda di costruzione alla procedura di

notifica anziché a quella ordinaria da parte del municipio. Scelta, questa, che

- di regola - è determinata dalla classificazione dell'intervento fra quelli

elencati dall'art. 6 cpv. 1 RLE, con contemporanea esclusione dell'applicabilità

del diritto federale o cantonale ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 RLE.

In questi casi, la ripetizione ab initio dell'intera procedura di rilascio

del permesso di costruzione appare per principio ingiustificata, poiché la

pubblicazione della domanda ha comunque offerto a tutti gli interessati la

possibilità di opporvisi. La violazione del diritto non è invero riconducibile

alla pubblicazione difettosa, ma al mancato conseguimento dell'avviso cantonale,

necessario perché l'opera non rientra nel novero dei lavori soggetti a

sem-plice notifica elencati dall'art. 6 cpv. 1 RLE o perché, quand'an-che vi

rientri, necessita l'applicazione di norme del diritto federale o cantonale e comporta

almeno l'emanazione dell'avviso dell'uf-ficio competente ad applicare tali

norme (art. 6 cpv. 2 RLE).

Pertanto, ove ritenga che l'opera non potesse essere autorizzata secondo la

procedura di notifica, il Consiglio di Stato può alterna-tivamente (art. 59

cpv. 2 LPamm): (1) statuire nel merito del ricorso, dopo aver sanato il

difetto, raccogliendo direttamente tale avviso ed offerto alle parti la

possibilità di determinarsi in proposito, oppure (2) annullare la licenza,

rinviando gli atti al municipio affinché statuisca nuovamente sulla domanda di

costruzione pre-via acquisizione dell'avviso dipartimentale mancante (STA

52.2009.488

del 7 maggio 2010 consid. 2.3.). Quest'ultima soluzione appare

segnatamente appropriata allorché i difetti riscontrati vadano oltre alla mancata

raccolta dell'avviso cantonale, ad esempio quando gli atti debbano essere

completati prima di essere di nuovo sottoposti all'avviso dell'autorità

cantonale (STA 52.2007.76 del 28 agosto 2007 consid. 4.5.).

3.2

3.2.1

Nella fattispecie, il municipio ha adottato la procedura semplificata della notifica,

senza specificarne il motivo. Implicitamente ha verosimilmente ritenuto, come

sembra considerare pure il Consiglio di Stato (cfr. risoluzione impugnata,

consid. B), che il contestato risanamento della canna fumaria configurasse un lavoro

di rinnovazione senza modifica sostanziale dell'aspetto e della destinazione dell'impianto

(art. 6 cpv. 1 n. 1 RLE). Il municipio non ha invece negletto il fatto che tale

intervento implicava l'applicazione di norme del diritto federale, comportanti la

necessità di raccogliere il benestare dell'autorità cantonale ai sensi dell'art.

6.

cpv. 2 RLE. Anziché far capo alla procedura ordinaria, il municipio ha semplicemente

trasmesso gli atti alla SPAAS per un avviso.

Parimenti

il Consiglio di Stato non si è espresso sulla natura dei lavori in contestazione,

né si è soffermato sulla correttezza o me-no della procedura prescelta dall'autorità

comunale. Rilevato che l'opera in discussione, configurante un impianto stazionario

ai sensi degli art. 7 cpv. 7 della legge federale sulla protezione dell'ambiente

del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) e 2 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza contro

l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1), comportava

l'applica-zione della legislazione federale contro l'inquinamento atmosferico, il

Governo ha considerato che la SPAAS, quale autorità competente per la protezione

dell'ambiente all'interno dell'ammi-nistrazione cantonale, aveva dato il

proprio benestare al progetto, comunicando le condizioni di approvazione. Non

ha quindi ravvisato irregolarità.

3.2.2

A prescindere dal fatto che i lavori in questione potessero o meno essere

considerati soggetti alla procedura della notifica giusta l'art. 6 cpv. 1 n. 1

RLE, la domanda di costruzione, ancorché presentata sotto forma di notifica,

andava trattata, implicando l'applicazione del diritto federale, secondo la

procedura ordinaria in forza dell'art. 6 cpv. 2 RLE. Di per sé, l'erronea

scelta della procedura da parte del municipio costituisce dunque un difetto, non

rilevato dal Governo. Nel caso di specie occorre allora considerare che, pur

adottando la procedura della notifica, il municipio ha chiesto l'avviso della

SPAAS, che lo ha rilasciato il 23 giugno 2009. A prima vista, il vizio procedurale potrebbe così apparire sanato. Sennonché, in concreto, va

constatato che la SPAAS si è in pratica limitata a pretendere genericamente il

rispetto dei valori limite della OIAt e a richiamare le Raccomandazioni

concernenti l'altezza minima dei camini sui tetti emesse dall'UFAM, senza

confrontarsi con un progetto di risanamento concreto e completo, invero inesistente.

In tali circostanze, la sua presa di posizione non appare sufficiente, essendo del

tutto astratta e quindi irrispettosa delle esigenze di accertamento che incombono

a tale autorità.

3.3

3.3.1

Secondo l'art. 11 cpv. 1 RLE, i progetti devono fornire tutte le indicazioni

atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere

oggetto della domanda. L'autorità, soggiunge la norma (cpv. 3), può all'occorrenza

chiedere informazioni o completamenti. L'esigenza di completezza della documentazione

da allegare alla domanda di costruzione è volta, da un lato, a permettere all'autorità

di esperire un esame approfondito ed esauriente della conformità dell'intervento

per rapporto alle disposizioni concretamente applicabili, e dall'altro, a

definire esattamente i limiti della licenza che viene semmai accordata al richiedente.

La licenza edilizia è per definizione un

atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che nessun impedimento

di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RLE).

Domande di costruzione carenti dal profilo della documentazione necessaria per

verificarne la conformità con le norme di diritto sostanziale concretamente

applicabili e per definire esattamente i limiti dell'intervento vanno di conseguenza

completate prima del rilascio della licenza anziché, soltanto, prima dell'inizio

dei lavori. In tal senso, la prassi invalsa in molti comuni di rilasciare una

licenza subordinata alla condizione di presentare - prima dell'inizio dei

lavori - i piani o i documenti mancanti non può essere condivisa. Criticabile è

anche l'atteggiamento del beneficiario di una licenza assortita ad una

condizione di questo genere, che - confrontato ad un ricorso - persiste a non

produrre la documentazione richiestagli come condizione per iniziare i lavori,

allorché la produzione dei documenti mancanti potrebbe forse togliere il motivo

della contestazione (STA 52.2010.171 del 22 giugno 2010 consid. 2.1. e 2.2.).

3.3.2

Nel caso che ci occupa, i difetti riscontrati vanno oltre alla raccolta formale

dell'avviso cantonale. In particolare, occorre rilevare che, come evidenziato

dalla ricorrente in sede di ricorso (cfr. doc. 6: scritto 29 marzo 2010 della C__________)

e dai Servizi generali del Dipartimento del territorio con la risposta 3

maggio 2010, la domanda di costruzione è orfana di un vero progetto, che

indichi i dettagli/disegni costruttivi ed i dati tecnici in base ai quali gli

istanti in licenza intendono procedere al risanamento. Elementi, questi, che erano

necessari all'autorità comunale e cantonale per pronunciarsi con cognizione di

causa sulla conformità del progetto con il diritto materiale e all'opponente,

qui ricorrente, per formulare eventuali precise contestazioni.

Contrariamente

a quanto pretende il Governo, un tale progetto non è configurato dallo scritto

12.

giugno 2007 della ditta C__________ annesso alla domanda di costruzione, cui

il Consiglio di Stato attribuisce a torto pure il carattere di attestato di conformità

ai sensi degli art. 41d cpv. 3 LE e 44d RLE (cfr. giudizio impugnato, consid.

G). A prescindere dal fatto che è stato allestito per conto della ricorrente e

non degli istanti in licenza, tale documento si limita in realtà a constatare

la difformità della situazione attuale rispetto alle norme applicabili e a

suggerire le necessarie misure di risanamento. Non costituisce ancora un piano

di intervento, né tantomeno un attestato di conformità.

Non

sopperisce a questo stato di cose neppure il principio di proporzionalità, che

vieta di respingere una domanda di costruzione carente quando il difetto può

essere facilmente corretto, rilasciando una licenza subordinata ad opportune

condizioni. L'ap-plicazione di tale principio presuppone infatti che la domanda

sia corredata di tutte le indicazioni, di norma contenute in un progetto,

idonee a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere

previste. Inoltre, gli emendamenti apportati dall'autorità non devono esplicare

effetti preclusivi nei confronti degli opponenti, impedendo loro di formulare

delle eventuali contestazioni (STA 52.2010.171 del 22 giugno 2010 consid.

2.3.2

). Evenienza, questa, che si verifica nel caso concreto, nella misura in

cui l'autorità ha accettato una domanda manifestamente priva di un progetto ed

ha subordinato la licenza alla generica condizione di inoltrare i dettagli dell'intervento

(in realtà: i termini stessi dell'intervento) prima dell'inizio dei lavori.

3.3.3

Le carenze formali sin qui esaminate

avrebbero potuto e dovuto essere rimosse già dal municipio in sede di esame

della domanda di costruzione, prima del rilascio della licenza. Non avendolo

fatto l'autorità comunale, spettava al Consiglio di Stato ravvisarne la

necessità e rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché chiedesse la

presentazione di una nuova domanda di costruzione corredata della necessaria

documentazione e la trattasse poi secondo la procedura ordinaria. Il Governo ha

invece avallato a torto una licenza che il municipio aveva rilasciato sulla

base di una documentazione lacunosa.

Per

questo motivo, oltre che per le ragioni esposte nel considerando seguente (cfr.

sub 3.4.), il ricorso va dunque accolto, annullando il giudizio governativo e

quello municipale, fermo restando la possibilità per gli istanti in licenza di

ripresentare una domanda di costruzione completa.

3.4

Il Governo ha rilevato che l'opera in discussione comportava, oltre all'applicazione

della legislazione federale contro l'in-quinamento atmosferico, anche quella

della normativa sulla polizia del fuoco. Anche sotto questo profilo il Governo

non ha ravvisato motivi per negare o annullare la licenza.

3.4.1

Oltre alle prescrizioni sulla limitazione delle emissioni e sulle altezze, i

camini e le relative canne fumarie devono rispettare le normative sulla polizia

del fuoco, la cui applicazione è affidata al comune con il concorso del cantone

(art. 41a cpv. 2 LE). Secondo l'art. 41d cpv. 1 LE, per la prevenzione e la

sicurezza contro gli incendi devono essere applicate le norme tecniche fissate

dal Consiglio di Stato. I progetti per la costruzione, ricostruzione e

riattazione di edifici di uso collettivo, quali istituti di cura, scuole, alberghi,

fabbriche, empori e sale di svago, come pure quelli concernenti edifici di

grande mole, costruzioni sotterranee e impianti per il deposito di carburanti

e gas, devono inoltre essere corredati da un attestato che certifichi la conformità

del progetto con le norme tecniche applicabili, allestito da un tecnico riconosciuto

nel campo specifico della polizia del fuoco (art. 41d cpv. 3 LE e art. 44d RLE).

Le

domande di costruzione per le altre opere edilizie non devono invece essere accompagnate

da un simile attestato. Il progettista è tuttavia tenuto a presentare un

certificato di collaudo prima dell'uso dell'edificio o dell'impianto (art. 41d

cpv. 4 LE e art. 44e RLE). Dall'art. 41d cpv. 2 e 3 LE, si evince che in sede

di rilascio del permesso di costruzione l'autorità di polizia edilizia è tenuta

a verificare il rispetto delle prescrizioni antincendio soltanto nei casi

elencati dal cpv. 3. Negli altri casi (cpv. 4), l'ossequio di tali prescrizioni

non è esaminato preventivamente, ma è lasciato alla responsabilità del

progettista, che è tenuto a presentare un certificato di collaudo prima dell'uso

dell'opera o della messa in esercizio dell'impianto.

3.4.2

Per edifici di grande mole sono da

intendere gli edifici con un rilevante numero di appartamenti (cfr. Messaggio

n. 4385 dell'8 marzo 1995 concernente la modifica della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991, la

modifica della legge sulla polizia del fuoco del 13 dicembre 1976 e la

modifica della Legge sull' eliminazione dei veicoli inservibili dell' 11

novembre 1968, pubblicato in: RVGC, vol. II.2, sessione ordinaria

autunnale 1995, pag. 1069). Per prassi la qualifica di

edificio di grande mole è conferita agli stabili con oltre 20 appartamenti o 22 m di altezza (cfr. STA 52.2004.174 del 7 settembre 2004; Marco

Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia, Lugano 1999, pag. 173-74).

3.4.3

Giusta l'art. 41g cpv. 1 LE, gli

edifici ed impianti esistenti prima dell'entrata in vigore delle norme

succitate (1.1.1997: cfr. BU 96 735) sono soggetti al diritto precedente e

devono essere adeguati alle nuove disposizioni solo in caso di riattazione, di

trasformazione o di ricostruzioni ed ampliamenti (cpv. 2). Il municipio può eccezionalmente

concedere l'esenzione, quando si tratta di interventi di modestà entità che non

incidono sulla sicurezza dell'edificio o dell'impianto (cpv. 3).

3.4.4

La Residenza __________ è composta, complessivamente, da 30 appartamenti. Come rettamente

evidenziato nella presa di posizione del Delegato cantonale della polizia del

fuoco, contenuta nella risposta 3 maggio 2010 dei Servizi generali del Dipartimento

del territorio, costituisce quindi senz'altro un edificio di grande mole ai

sensi degli art. 41d cpv. 3 LE e 44d RLE.

Nella

misura in cui il risanamento in contestazione concerne un tale edificio, alla

relativa domanda deve dunque essere allegato anche un attestato di conformità.

Questo indipendentemente dal fatto che lo stabile in questione sia stato edificato

prima del 1997, visto che le nuove norme sono applicabili in caso di interventi

edilizi, quali riattazione, trasformazione, ricostruzione o di ampliamenti

(art. 41g cpv. 2 LE).

Non può

pertanto essere seguita la tesi del Governo laddove, facendo riferimento al

solo appartamento dei resistenti sostiene che non configura un edificio di

grande mole, di modo che non sarebbe necessario l'attestato di conformità, ma

basterebbe la presentazione a posteriori del certificato di collaudo giusta l'art.

44e RLE. L'intervento progettato non può infatti essere considerato avulso dal

contesto in cui si realizza. Scopo delle speciali norme di cui agli art. 41d cpv.

3.

LE e 44d RLE è quello di sottoporre ad un controllo preventivo, circa il

rispetto delle prescrizioni antincendio, i lavori di costruzione, ricostruzione

e riattazione concernenti edifici che presentano rischi accresciuti in caso di

incendio, segnatamente per la presenza di numerose persone.

Affinché

sia garantita la loro efficacia, l'applicazione di queste norme non può essere

limitata a quei soli lavori che riguardano lo stabile nella sua integralità,

bensì deve avvenire anche in relazione a lavori parziali di rinnovamento,

limitati a singole parti di un edificio, ma che hanno un'incidenza sotto il profilo

della prevenzione/protezione antincendio dell'edificio in quanto tale. Ciò è il

caso del risanamento in contestazione, che concerne sì la canna fumaria

destinata a servire il camino sito nell'appartamen-to dei resistenti, ma che

evidentemente riguarda, sotto il profilo della normativa della polizia del

fuoco, lo stabile nella sua interezza. Questo, a maggior ragione se si

considera che l'intervento non tocca unicamente gli spazi di proprietà degli

istanti in licenza, ma soprattutto le parti comuni ove è inserita e sfocia la

canna fumaria.

Neppure

può essere condivisa l'asserzione del Governo secondo cui, in concreto, alla

domanda era comunque allegato, ancorché non richiesto, un attestato di conformità.

In effetti, nello scritto 12 giugno 2007 della ditta C__________ annesso alla

domanda di costruzione non è manifestamente ravvisabile un tale attestato (cfr.

sub 3.2.3.).

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la

decisione governativa e quella municipale.

5.

La tassa di

giustizia (art. 28 LPamm) di entrambe le istanze è a carico dei resistenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 7 LPAmb; 2 OIAt; 4, 6, 7, 11, 21, 41a,

41d, 41g LE; 1, 4, 5, 6, 12, 44d, 44e RLE; 1, 3,

18, 43, 46, 59, 60, 65 cpv. 2 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione del 9

marzo 2010 (n. 1151) del Consiglio di Stato;

1.2. la

licenza edilizia 24 settembre 2009 rilasciata dal municipio di Lugano a CO 2.

2. La tassa

di giustizia, di fr. 1'500.-, è posta a carico dei resistenti CO 2, in solido.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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