52.2010.126
Revoca di un permesso per confinanti CE/AELS
23 giugno 2010Italiano19 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
52.2010.126
Data decisione, Autorità:
23.06.2010, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso per confinanti CE/AELS
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
FRONTALIERI
PERMESSO CE O AELS
REVOCA
art. 5 ALC ALL1
art. 29 COST
Incarto n.
52.2010.126
Lugano
23 giugno
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina e Flavia Verzasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 marzo 2010 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 9 marzo 2010 (n. 1150) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 22 gennaio 2010 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione,
in materia di revoca di un permesso di dimora CE/AELS per confinanti;
viste le risposte:
- 1° aprile 2010 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 14 aprile 2010 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nel luglio
2008 il cittadino italiano RI 1 (1979), già titolare di un permesso per confinanti
nel nostro Paese dal 2004, è stato posto al beneficio di un permesso di dimora
CE/AELS. Dopo avere notificato la sua partenza per l'Italia, nel luglio 2009 egli
ha chiesto e ottenuto un permesso per confinanti CE/AELS, valido fino al 10
luglio 2013, per lavorare come cameriere presso __________.
Il ricorrente è sposato con la cittadina
brasiliana __________ (1979), residente in provincia di __________. Dalla loro
unione è nata il 22 settembre 2008 la figlia __________.
B. a. Durante la
sua presenza in Svizzera, RI 1 ha interessato a diverse riprese (2000, 2001,
2008) le autorità giudiziarie penali. Il 17 dicembre
2009, la presidente della Corte delle assise correzionali
di __________ lo ha condannato a una pena detentiva di 18 mesi, sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per favoreggiamento,
infrazione aggravata e ripetuta contravvenzione alla legge
federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope
(LStup; RS 812.121), infrazione alla legge federale sulle armi e le munizioni,
guida in stato di inattitudine.
b. Il 22 gennaio 2010, la Sezione della
popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il
permesso per confinanti CE/AELS ad RI 1 per motivi di ordine pubblico, ordinandogli
di cessare la sua attività lucrativa entro il 22 febbraio successivo.
La decisione è stata resa sulla base degli art.
5 Allegato I dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea,
nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS
0.142.112.681), 23 e 24 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione
della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203).
C. Con
giudizio 9 marzo 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 così
come la sua domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
Dopo essersi chinato sulle diverse censure
di ordine processuale sollevate dal ricorrente, il Governo ha ritenuto che vi
fossero gli estremi per revocargli il permesso per confinanti CE/AELS in virtù
dei motivi addotti dal dipartimento e ha considerato la decisione impugnata
conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente solleva anche in questa sede
diverse censure riferite alla violazione del suo diritto di essere sentito. Nel
merito, minimizza la gravità dei reati da lui commessi ed esclude il rischio di
recidiva, ritenuto pure che la presidente della Corte delle assise correzionali
di __________, in occasione dell'ultima condanna, ha formulato una prognosi
favorevole sul suo conto. In ogni caso, ritiene che la decisione impugnata sia
lesiva del principio della proporzionalità, in quanto non terrebbe sufficientemente
conto della sua situazione economica e personale e del fatto che i reati sono
antecedenti al suo matrimonio e alla nascita di sua figlia. Chiede inoltre di essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, quest'ultimo
con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente
vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione
federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1).
Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Non è necessario infatti richiamare dalla
Corte delle assise correzionali di __________ l'incarto (n. 72.2009.98)
relativo al procedimento penale sfociato nella sentenza del 17 dicembre 2009 in quanto, come si vedrà in appresso, tale mezzo di prova non apporterebbe a questo Tribunale
ulteriori elementi determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere.
Considerandi
2.
RI 1
lamenta innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito sotto
diversi aspetti. Tale rimprovero va esaminato preliminarmente, poiché il
diritto di essere sentito costituisce una garanzia di natura formale, la cui
disattenzione comporta l'annullamento della decisione impugnata
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124
V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).
2.1
Il ricorrente sostiene che l'autorità
dipartimentale avrebbe dovuto interpellarlo prima di adottare nei suoi
confronti il provvedimento di revoca.
La natura ed i limiti del diritto di essere
sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale.
Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte
dall'art. 29 della costituzione federale della Confederazione svizzera del 18
aprile 1999 (Cost.; RS 101), norma che assicura all'interessato il diritto di
esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata
una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione
delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo
e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17).
Ora, l'argomento sollevato dall'insorgente
non può essere condiviso. Innanzitutto, va osservato che non vi è alcuna norma
in materia di diritto degli stranieri che impone all'autorità di avvertire lo
straniero che il permesso possa essergli revocato e che gli conceda la facoltà
di determinarsi al riguardo. Inoltre l'insorgente, avendo già dei precedenti
penali, non poteva certo escludere che, a seguito della sua ultima condanna,
l'autorità avrebbe adottato un simile provvedimento.
Sapere poi se un simile diritto possa essere
dedotto dall'art. 29 Cost., è una questione che può rimanere aperta in quanto
la decisione dipartimentale di revoca del suo permesso di dimora, munita dei
mezzi e dei termini di ricorso, è stata in ogni caso impugnata dinnanzi al
Consiglio di Stato, autorità che dispone di pieno potere cognitivo nella
materia, ragione per cui un'eventuale violazione di tale disposizione sarebbe
stata comunque sanata. Non è quindi dato di vedere come egli possa sostenere
che i suoi diritti di parte siano stati lesi.
Su questo punto, le censura dev'essere
dunque respinta.
2.2
L'insorgente lamenta inoltre la carenza
di motivazione della decisione dipartimentale.
Il diritto di essere sentito garantito
dall'art. 29 Cost. comprende, tra le altre cose, anche il dovere per le
autorità amministrative e giudiziarie di motivare le loro decisioni (art. 26
cpv. 1 LPamm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta
sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo
le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 121 I 54 consid. 2c).
In concreto, la Sezione della popolazione ha
motivato la propria decisione nel seguente modo:
"Egregio
signor RI 1, dall'esame degli atti in nostro possesso, richiamata in particolare
la sentenza della Corte delle assise correzionali di __________ (recte: __________) del 17.12.2009,
risulta che ha più volte interessato le Autorità di polizia e giudiziarie
penali del nostro Paese. Già solo per questo motivo, richiamati gli art. 5
Allegato I ALC, 23 e 24 OLCP, nonché ogni altra normativa applicabile in casu,
l'Ufficio della migrazione
DECIDE:
1.
il permesso di
lavoro per frontalieri G CE/AELS è revocato.
2.
È tenuto a cessare la sua attività entro
il 22 febbraio 2010 con relativa notifica al Servizio regionale degli
stranieri competente.
3.
La tassa di
decisione di fr. 65.– è posta a suo carico (fattura allegata).
4.
Contro la
presente decisione è data facoltà di ricorso, entro il termine di15 giorni dall'intimazione,
al Consiglio di Stato.”
Ora, si può senz'altro ritenere che i
requisiti minimi di motivazione previsti dalla giurisprudenza testé menzionata siano
stati pienamente ossequiati dal dipartimento. L'argomentazione addotta ha
infatti consentito all'insorgente di rendersi conto delle ragioni poste a
fondamento dell'avversata pronuncia, corredata dalle norme poste a fondamento
della stessa, e di impugnarla con la dovuta cognizione di causa davanti al
Consiglio di Stato, che l'ha confermata, e, in seguito, al Tribunale cantonale
amministrativo.
Anche su questo punto, il gravame si rivela
pertanto infondato.
3.
3.1.
L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi
Stati membri, sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1°
giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a
quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro
diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire
la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme
che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. In
concreto, in quanto cittadino italiano e titolare di un documento di
legittimazione valido, l'insorgente può prevalersi del menzionato accordo bilaterale.
Ora, l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC
prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni
dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate
da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La
direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di
giustizia delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma
dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr.
art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza
della CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate
in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità
nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà
presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi
fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid.
7.
; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc.
1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc.
1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali, tuttavia, non
può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera
circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può
essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze
che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una
minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n.
27-29, e in re Calfa, n. 24). Non è comunque necessario stabilire con certezza
che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro per poter adottare misure
per ragioni di ordine pubblico. D'altro canto, non si deve esigere che il rischio
di recidiva sia nullo per rinunciare a simili misure. Inoltre, come nel caso di
qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame dev'essere effettuato tenuto conto
delle garanzie derivanti dalla convenzione del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS
0.
) e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid.
3.
; 130 II 493 consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).
3.2
Secondo l'art. 5 cpv. 1 lett. c LStr,
lo straniero che intende entrare in Svizzera non deve costituire un pericolo
per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali del
nostro Paese. Giusta l'art. 35 cpv. 1 LStr, il permesso per frontalieri è rilasciato
per un'attività lucrativa entro la zona di frontiera.
L'art. 62 LStr dispone che l'autorità
competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se lo straniero
è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale
ai sensi dell'articolo 64 o 61 del Codice penale (lett. b) o se ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine
e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per
la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c).
L'art. 80 cpv. 1 OASA precisa che vi
è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici - tra l'altro - in caso di
mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (a) oppure in caso di mancato adempimento
temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b). Secondo il capoverso 2 della medesima
norma, vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine
pubblici a pericolo se
sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in
questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e
dell'ordine pubblici.
3.3
La legge federale sugli stranieri si
applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non
contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli
(art. 2 cpv. 2 LStr). Ritenuto che l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC non può
legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr.
art. 2 ALC), occorre di principio verificare che la revoca del permesso per
confinanti oggetto della presente vertenza si giustifichi tanto dal profilo del
diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid.
3.
). In pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica
di cui all'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC soggiace a criteri meno
restrittivi, ragione per cui la legislazione interna non prevede disposizioni
più favorevoli di quelle del menzionato accordo.
4.
4.1. Come
accennato in narrativa, durante la sua presenza in Svizzera RI 1 ha interessato a diverse riprese le nostre autorità giudiziarie penali, subendo le seguenti
sanzioni:
DAP (1195/2000)
22.5.2000
10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un pe-
riodo di prova di 2 anni, e all'espulsione
dalla Svizzera per 3
anni, per ripetuto furto (11 e 12.2.2000).
DAC (328/2001) 27.4.2001 75
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un pe-
riodo di prova di 3 anni, per violazione del
bando (26.4.2001).
DA (2166/2008) 9.6.2008 multa
di fr. 1'300.– per contravvenzione alla LStup
(luglio 2007-30.3.2008).
sentenza 17.12.2009 pena
detentiva di 18 mesi, sospesi condizionalmente con un
Corte assise
correzionali periodo di prova di 2 anni, per
favoreggiamento (19.8.2008),
infrazione aggravata (dal 2007 al
21.08
) e ripetuta con-
travvenzione (dal 2007 al 30.4.2009) alla LStup,
infrazione alla
legge federale sulle armi e le munizioni
(tra aprile e il
21.8
), guida in stato di inattitudine
(30.3.2008).
4.2
Da quando precede, risulta che la
presenza del ricorrente nel nostro paese è stata caratterizzata da diverse
azioni delittuose, alcune delle quali protrattesi nel tempo e sfociate in pene
detentive sempre più gravi.
Innanzitutto, il reato in materia di droga
non va sottovalutato, in quanto tocca un settore particolarmente sensibile
dell'ordine pubblico. Giova infatti ricordare che la giurisprudenza è particolarmente
rigorosa soprattutto nel caso di implicazione nel commercio di stupefacenti, in
quanto rappresenta un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale
della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo
consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica (DTF
125.
II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c). La protezione della
collettività di fronte allo sviluppo del mercato delle sostanze stupefacenti
costituisce senza dubbio un interesse pubblico preponderante che giustifica di
principio l'allontanamento dalla Svizzera e gli stranieri coinvolti in tali
traffici devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (STF 2A.7/2004
del 2 agosto 2004, consid. 5.1). Va rilevato come l'infrazione aggravata alla
LStup per cui egli è stato condannato è riferita a un quantitativo di cocaina
che egli sapeva essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie
persone. Dal 2007 al 21 agosto 2008, egli aveva infatti venduto ben 450 grammi di tale sostanza e ne aveva consumato personalmente tre etti. Va rilevato che la sua attività
delittuosa è cessata soltanto a seguito dell'intervento degli inquirenti. Va
pure osservato che egli ha continuato a consumare stupefacenti anche dopo il
termine, il 10 settembre 2008, della sua detenzione preventiva. Sotto questo
aspetto, il fatto che egli indichi che attualmente il controllo tossicologico
settimanale delle sue urine, allo scopo di riottenere la licenza di condurre, stia
dando esito negativo riguardo al consumo di stupefacenti (doc. G), non è
determinante ai fini del giudizio.
Nemmeno gli altri reati per cui l'insorgente
è stato condannato il 17 dicembre 2009 risultano di poco conto. Di una certa
gravità è segnatamente la condanna per favoreggiamento. Come è stato indicato
nella sentenza penale (pag. 6), RI 1 ha sottratto una persona (__________) ad
atti di un procedimento penale, trasportandolo con la propria vettura dalla
stazione di __________ fino a un capannone situato a __________. Visto che tali
fatti sono stati accertati dall'autorità giudiziaria penale e sono stati posti
a fondamento della condanna per favoreggiamento, non è necessario richiamare
dall'autorità penale l'incarto relativo a tale procedimento che l'insorgente
richiede al fine di dimostrare che, senza le sue indicazioni, __________ verosimilmente
non sarebbe mai stato reperito. Non va sottovalutata nemmeno la sua infrazione
alla legge federale sulle armi e sulle munizioni, per avere importato e detenuto,
tra l'aprile 2008 e il 21 agosto 2008, un coltello a farfalla. Il fatto inoltre
che egli adduca di avere collaborato con le autorità inquirenti e di essersi
pentito di quanto successo, è comunque già stato preso in considerazione nella
commisurazione della pena detentiva.
4.3
Con il suo modus vivendi, l'insorgente
ha quindi dimostrato di non volere o di non essere in grado di adattarsi
all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita e di essere un pericolo per
l'ordine e la sicurezza pubblica. Ritenuto inoltre che gran parte dei reati più
gravi testè menzionati non sono lontani nel tempo, non si può nemmeno escludere
una sua ulteriore recidiva. Il fatto che l'insorgente evidenzi come al processo
penale fosse stata formulata una prognosi favorevole e la pena sospesa condizionalmente
a seguito del suo matrimonio e della nascita di sua figlia, non impedisce la
revoca del permesso. Secondo prassi costante, l'atteggiamento tenuto
durante la detenzione, come del resto il fatto che una persona venga rilasciata
condizionalmente, non può permettere di concludere che il soggetto in questione
non costituisca più un pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF
2C_542/2009 del 15 dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii). Il giudice penale
considera in effetti primariamente la situazione personale del condannato e le
sue possibilità di risocializzazione, mentre l'autorità amministrativa si
prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblici (DTF 129 II 215 consid.
3.
; STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26
febbraio 2007 consid. 3.6).
Vista la gravità dei reati commessi, ritenuto
pure che non sono lontani nel tempo, si deve quindi sostanzialmente convenire
con il Consiglio di Stato che attualmente l'insorgente rappresenta una minaccia
effettiva e sufficientemente grave per la società, tale da legittimare un
provvedimento di revoca del permesso per confinanti per ragioni di ordine
pubblico sulla base dell'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC.
5.
A questo
punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dall'autorità
dipartimentale.
RI 1 risiede a __________ (prov. di V__________)
e la revoca del suo permesso per esercitare l'attività di cameriere in Svizzera
in qualità di frontaliere lo colpisce quindi unicamente sul piano professionale.
Non gli impone uno spostamento dei suoi interessi all'estero. Da questo
profilo, gli effetti del provvedimento querelato sulla sua persona appaiono
tutto sommato contenuti e non gli pongono alcun problema di riadattamento. Tanto
più che a __________ vivono, oltre ai suoi genitori, sua moglie e sua figlia. Certo,
sul piano professionale il provvedimento gli impedisce di lavorare in Svizzera.
D'altra parte, egli non nega di avere la possibilità di trovare un lavoro come
cameriere in Italia. Il fatto che invochi l'impossibilità di trovare un impiego
a pari condizioni salariali, non permette di giungere a
conclusioni a lui più favorevoli. Tale conseguenza è in
effetti unicamente ascrivibile al suo comportamento (cfr. STF 2C_542/2009 del
15.
dicembre 2009 consid. 3.4 e 2C_315/2009 del 27 ottobre 2009 consid. 5.2.1).
Di conseguenza, considerati la gravità dei
reati commessi e il pericolo che egli rappresenta attualmente per l'ordine
pubblico, la revoca del suo permesso per confinanti non viola il principio della
proporzionalità.
6.
La Sezione
dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni
legali invocate, negando il rilascio di un permesso di lavoro per confinanti al
ricorrente. La decisione censurata non procede in particolare da un esercizio
abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia
degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura
adottata, per cui la medesima dev'essere confermata.
La domanda di assistenza giudiziaria e di
gratuito patrocinio formulata in questa sede dev'essere respinta in base
all'art. 14 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria
del 3 giugno 2002 (Lag; RL 3.1.1.7). Infatti il gravame era destinato all'insuccesso
sin dall'inizio, dal momento che la decisione dipartimentale risulta conforme
alla giurisprudenza federale in materia. Non è pertanto necessario verificare
la situazione finanziaria dell'insorgente. Ad identica conclusione si può
giungere per la medesima domanda presentata al Consiglio di Stato.
La tassa di giustizia e le spese sono quindi
poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l'ALC e l'Allegato I, nonché gli art. 10 lett. a
LALPS; 35, 62 LStr; 80 OASA; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm e la Lag;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La domanda
di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3. La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono poste a carico del
ricorrente.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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