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Decisione

52.2010.126

Revoca di un permesso per confinanti CE/AELS

23 giugno 2010Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel luglio

2008 il cittadino italiano RI 1 (1979), già titolare di un permesso per confinanti

nel nostro Paese dal 2004, è stato posto al beneficio di un permesso di dimora

CE/AELS. Dopo avere notificato la sua partenza per l'Italia, nel luglio 2009 egli

ha chiesto e ottenuto un permesso per confinanti CE/AELS, valido fino al 10

luglio 2013, per lavorare come cameriere presso __________.

Il ricorrente è sposato con la cittadina

brasiliana __________ (1979), residente in provincia di __________. Dalla loro

unione è nata il 22 settembre 2008 la figlia __________.

B. a. Durante la

sua presenza in Svizzera, RI 1 ha interessato a diverse riprese (2000, 2001,

2008) le autorità giudiziarie penali. Il 17 dicembre

2009, la presidente della Corte delle assise correzionali

di __________ lo ha condannato a una pena detentiva di 18 mesi, sospesa

condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per favoreggiamento,

infrazione aggravata e ripetuta contravvenzione alla legge

federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope

(LStup; RS 812.121), infrazione alla legge federale sulle armi e le munizioni,

guida in stato di inattitudine.

b. Il 22 gennaio 2010, la Sezione della

popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il

permesso per confinanti CE/AELS ad RI 1 per motivi di ordine pubblico, ordinandogli

di cessare la sua attività lucrativa entro il 22 febbraio successivo.

La decisione è stata resa sulla base degli art.

5 Allegato I dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea,

nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS

0.142.112.681), 23 e 24 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione

della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203).

C. Con

giudizio 9 marzo 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 così

come la sua domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.

Dopo essersi chinato sulle diverse censure

di ordine processuale sollevate dal ricorrente, il Governo ha ritenuto che vi

fossero gli estremi per revocargli il permesso per confinanti CE/AELS in virtù

dei motivi addotti dal dipartimento e ha considerato la decisione impugnata

conforme al principio della proporzionalità.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente solleva anche in questa sede

diverse censure riferite alla violazione del suo diritto di essere sentito. Nel

merito, minimizza la gravità dei reati da lui commessi ed esclude il rischio di

recidiva, ritenuto pure che la presidente della Corte delle assise correzionali

di __________, in occasione dell'ultima condanna, ha formulato una prognosi

favorevole sul suo conto. In ogni caso, ritiene che la decisione impugnata sia

lesiva del principio della proporzionalità, in quanto non terrebbe sufficientemente

conto della sua situazione economica e personale e del fatto che i reati sono

antecedenti al suo matrimonio e alla nascita di sua figlia. Chiede inoltre di essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, quest'ultimo

con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente

vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione

federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1).

Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e

presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è

pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Non è necessario infatti richiamare dalla

Corte delle assise correzionali di __________ l'incarto (n. 72.2009.98)

relativo al procedimento penale sfociato nella sentenza del 17 dicembre 2009 in quanto, come si vedrà in appresso, tale mezzo di prova non apporterebbe a questo Tribunale

ulteriori elementi determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere.

Considerandi

2.

RI 1

lamenta innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito sotto

diversi aspetti. Tale rimprovero va esaminato preliminarmente, poiché il

diritto di essere sentito costituisce una garanzia di natura formale, la cui

disattenzione comporta l'annullamento della decisione impugnata

indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124

V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).

2.1

Il ricorrente sostiene che l'autorità

dipartimentale avrebbe dovuto interpellarlo prima di adottare nei suoi

confronti il provvedimento di revoca.

La natura ed i limiti del diritto di essere

sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale.

Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte

dall'art. 29 della costituzione federale della Confederazione svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101), norma che assicura all'interessato il diritto di

esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata

una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione

delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo

e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17).

Ora, l'argomento sollevato dall'insorgente

non può essere condiviso. Innanzitutto, va osservato che non vi è alcuna norma

in materia di diritto degli stranieri che impone all'autorità di avvertire lo

straniero che il permesso possa essergli revocato e che gli conceda la facoltà

di determinarsi al riguardo. Inoltre l'insorgente, avendo già dei precedenti

penali, non poteva certo escludere che, a seguito della sua ultima condanna,

l'autorità avrebbe adottato un simile provvedimento.

Sapere poi se un simile diritto possa essere

dedotto dall'art. 29 Cost., è una questione che può rimanere aperta in quanto

la decisione dipartimentale di revoca del suo permesso di dimora, munita dei

mezzi e dei termini di ricorso, è stata in ogni caso impugnata dinnanzi al

Consiglio di Stato, autorità che dispone di pieno potere cognitivo nella

materia, ragione per cui un'eventuale violazione di tale disposizione sarebbe

stata comunque sanata. Non è quindi dato di vedere come egli possa sostenere

che i suoi diritti di parte siano stati lesi.

Su questo punto, le censura dev'essere

dunque respinta.

2.2

L'insorgente lamenta inoltre la carenza

di motivazione della decisione dipartimentale.

Il diritto di essere sentito garantito

dall'art. 29 Cost. comprende, tra le altre cose, anche il dovere per le

autorità amministrative e giudiziarie di motivare le loro decisioni (art. 26

cpv. 1 LPamm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta

sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo

le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali

possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 121 I 54 consid. 2c).

In concreto, la Sezione della popolazione ha

motivato la propria decisione nel seguente modo:

"Egregio

signor RI 1, dall'esame degli atti in nostro possesso, richiamata in particolare

la sentenza della Corte delle assise correzionali di __________ (recte: __________) del 17.12.2009,

risulta che ha più volte interessato le Autorità di polizia e giudiziarie

penali del nostro Paese. Già solo per questo motivo, richiamati gli art. 5

Allegato I ALC, 23 e 24 OLCP, nonché ogni altra normativa applicabile in casu,

l'Ufficio della migrazione

DECIDE:

1.

il permesso di

lavoro per frontalieri G CE/AELS è revocato.

2.

È tenuto a cessare la sua attività entro

il 22 febbraio 2010 con relativa notifica al Servizio regionale degli

stranieri competente.

3.

La tassa di

decisione di fr. 65.– è posta a suo carico (fattura allegata).

4.

Contro la

presente decisione è data facoltà di ricorso, entro il termine di15 giorni dall'intimazione,

al Consiglio di Stato.”

Ora, si può senz'altro ritenere che i

requisiti minimi di motivazione previsti dalla giurisprudenza testé menzionata siano

stati pienamente ossequiati dal dipartimento. L'argomentazione addotta ha

infatti consentito all'insorgente di rendersi conto delle ragioni poste a

fondamento dell'avversata pronuncia, corredata dalle norme poste a fondamento

della stessa, e di impugnarla con la dovuta cognizione di causa davanti al

Consiglio di Stato, che l'ha confermata, e, in seguito, al Tribunale cantonale

amministrativo.

Anche su questo punto, il gravame si rivela

pertanto infondato.

3.

3.1.

L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi

Stati membri, sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1°

giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a

quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro

diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire

la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme

che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. In

concreto, in quanto cittadino italiano e titolare di un documento di

legittimazione valido, l'insorgente può prevalersi del menzionato accordo bilaterale.

Ora, l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC

prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni

dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate

da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La

direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di

giustizia delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma

dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr.

art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza

della CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate

in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità

nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà

presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi

fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid.

7.

; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc.

1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc.

1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali, tuttavia, non

può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera

circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può

essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze

che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una

minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n.

27-29, e in re Calfa, n. 24). Non è comunque necessario stabilire con certezza

che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro per poter adottare misure

per ragioni di ordine pubblico. D'altro canto, non si deve esigere che il rischio

di recidiva sia nullo per rinunciare a simili misure. Inoltre, come nel caso di

qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame dev'essere effettuato tenuto conto

delle garanzie derivanti dalla convenzione del 4 novembre 1950 per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS

0.

) e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid.

3.

; 130 II 493 consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).

3.2

Secondo l'art. 5 cpv. 1 lett. c LStr,

lo straniero che intende entrare in Svizzera non deve costituire un pericolo

per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali del

nostro Paese. Giusta l'art. 35 cpv. 1 LStr, il permesso per frontalieri è rilasciato

per un'attività lucrativa entro la zona di frontiera.

L'art. 62 LStr dispone che l'autorità

competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se lo straniero

è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale

ai sensi dell'articolo 64 o 61 del Codice penale (lett. b) o se ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine

e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per

la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c).

L'art. 80 cpv. 1 OASA precisa che vi

è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici - tra l'altro - in caso di

mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (a) oppure in caso di mancato adempimento

temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b). Secondo il capoverso 2 della medesima

norma, vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine

pubblici a pericolo se

sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in

questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e

dell'ordine pubblici.

3.3

La legge federale sugli stranieri si

applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non

contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli

(art. 2 cpv. 2 LStr). Ritenuto che l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC non può

legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr.

art. 2 ALC), occorre di principio verificare che la revoca del permesso per

confinanti oggetto della presente vertenza si giustifichi tanto dal profilo del

diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid.

3.

). In pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica

di cui all'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC soggiace a criteri meno

restrittivi, ragione per cui la legislazione interna non prevede disposizioni

più favorevoli di quelle del menzionato accordo.

4.

4.1. Come

accennato in narrativa, durante la sua presenza in Svizzera RI 1 ha interessato a diverse riprese le nostre autorità giudiziarie penali, subendo le seguenti

sanzioni:

DAP (1195/2000)

22.5.2000

10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un pe-

riodo di prova di 2 anni, e all'espulsione

dalla Svizzera per 3

anni, per ripetuto furto (11 e 12.2.2000).

DAC (328/2001) 27.4.2001 75

giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un pe-

riodo di prova di 3 anni, per violazione del

bando (26.4.2001).

DA (2166/2008) 9.6.2008 multa

di fr. 1'300.– per contravvenzione alla LStup

(luglio 2007-30.3.2008).

sentenza 17.12.2009 pena

detentiva di 18 mesi, sospesi condizionalmente con un

Corte assise

correzionali periodo di prova di 2 anni, per

favoreggiamento (19.8.2008),

infrazione aggravata (dal 2007 al

21.08

) e ripetuta con-

travvenzione (dal 2007 al 30.4.2009) alla LStup,

infrazione alla

legge federale sulle armi e le munizioni

(tra aprile e il

21.8

), guida in stato di inattitudine

(30.3.2008).

4.2

Da quando precede, risulta che la

presenza del ricorrente nel nostro paese è stata caratterizzata da diverse

azioni delittuose, alcune delle quali protrattesi nel tempo e sfociate in pene

detentive sempre più gravi.

Innanzitutto, il reato in materia di droga

non va sottovalutato, in quanto tocca un settore particolarmente sensibile

dell'ordine pubblico. Giova infatti ricordare che la giurisprudenza è particolarmente

rigorosa soprattutto nel caso di implicazione nel commercio di stupefacenti, in

quanto rappresenta un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale

della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo

consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica (DTF

125.

II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c). La protezione della

collettività di fronte allo sviluppo del mercato delle sostanze stupefacenti

costituisce senza dubbio un interesse pubblico preponderante che giustifica di

principio l'allontanamento dalla Svizzera e gli stranieri coinvolti in tali

traffici devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (STF 2A.7/2004

del 2 agosto 2004, consid. 5.1). Va rilevato come l'infrazione aggravata alla

LStup per cui egli è stato condannato è riferita a un quantitativo di cocaina

che egli sapeva essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie

persone. Dal 2007 al 21 agosto 2008, egli aveva infatti venduto ben 450 grammi di tale sostanza e ne aveva consumato personalmente tre etti. Va rilevato che la sua attività

delittuosa è cessata soltanto a seguito dell'intervento degli inquirenti. Va

pure osservato che egli ha continuato a consumare stupefacenti anche dopo il

termine, il 10 settembre 2008, della sua detenzione preventiva. Sotto questo

aspetto, il fatto che egli indichi che attualmente il controllo tossicologico

settimanale delle sue urine, allo scopo di riottenere la licenza di condurre, stia

dando esito negativo riguardo al consumo di stupefacenti (doc. G), non è

determinante ai fini del giudizio.

Nemmeno gli altri reati per cui l'insorgente

è stato condannato il 17 dicembre 2009 risultano di poco conto. Di una certa

gravità è segnatamente la condanna per favoreggiamento. Come è stato indicato

nella sentenza penale (pag. 6), RI 1 ha sottratto una persona (__________) ad

atti di un procedimento penale, trasportandolo con la propria vettura dalla

stazione di __________ fino a un capannone situato a __________. Visto che tali

fatti sono stati accertati dall'autorità giudiziaria penale e sono stati posti

a fondamento della condanna per favoreggiamento, non è necessario richiamare

dall'autorità penale l'incarto relativo a tale procedimento che l'insorgente

richiede al fine di dimostrare che, senza le sue indicazioni, __________ verosimilmente

non sarebbe mai stato reperito. Non va sottovalutata nemmeno la sua infrazione

alla legge federale sulle armi e sulle munizioni, per avere importato e detenuto,

tra l'aprile 2008 e il 21 agosto 2008, un coltello a farfalla. Il fatto inoltre

che egli adduca di avere collaborato con le autorità inquirenti e di essersi

pentito di quanto successo, è comunque già stato preso in considerazione nella

commisurazione della pena detentiva.

4.3

Con il suo modus vivendi, l'insorgente

ha quindi dimostrato di non volere o di non essere in grado di adattarsi

all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita e di essere un pericolo per

l'ordine e la sicurezza pubblica. Ritenuto inoltre che gran parte dei reati più

gravi testè menzionati non sono lontani nel tempo, non si può nemmeno escludere

una sua ulteriore recidiva. Il fatto che l'insorgente evidenzi come al processo

penale fosse stata formulata una prognosi favorevole e la pena sospesa condizionalmente

a seguito del suo matrimonio e della nascita di sua figlia, non impedisce la

revoca del permesso. Secondo prassi costante, l'atteggiamento tenuto

durante la detenzione, come del resto il fatto che una persona venga rilasciata

condizionalmente, non può permettere di concludere che il soggetto in questione

non costituisca più un pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF

2C_542/2009 del 15 dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii). Il giudice penale

considera in effetti primariamente la situazione personale del condannato e le

sue possibilità di risocializzazione, mentre l'autorità amministrativa si

prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblici (DTF 129 II 215 consid.

3.

; STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26

febbraio 2007 consid. 3.6).

Vista la gravità dei reati commessi, ritenuto

pure che non sono lontani nel tempo, si deve quindi sostanzialmente convenire

con il Consiglio di Stato che attualmente l'insorgente rappresenta una minaccia

effettiva e sufficientemente grave per la società, tale da legittimare un

provvedimento di revoca del permesso per confinanti per ragioni di ordine

pubblico sulla base dell'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC.

5.

A questo

punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dall'autorità

dipartimentale.

RI 1 risiede a __________ (prov. di V__________)

e la revoca del suo permesso per esercitare l'attività di cameriere in Svizzera

in qualità di frontaliere lo colpisce quindi unicamente sul piano professionale.

Non gli impone uno spostamento dei suoi interessi all'estero. Da questo

profilo, gli effetti del provvedimento querelato sulla sua persona appaiono

tutto sommato contenuti e non gli pongono alcun problema di riadattamento. Tanto

più che a __________ vivono, oltre ai suoi genitori, sua moglie e sua figlia. Certo,

sul piano professionale il provvedimento gli impedisce di lavorare in Svizzera.

D'altra parte, egli non nega di avere la possibilità di trovare un lavoro come

cameriere in Italia. Il fatto che invochi l'impossibilità di trovare un impiego

a pari condizioni salariali, non permette di giungere a

conclusioni a lui più favorevoli. Tale conseguenza è in

effetti unicamente ascrivibile al suo comportamento (cfr. STF 2C_542/2009 del

15.

dicembre 2009 consid. 3.4 e 2C_315/2009 del 27 ottobre 2009 consid. 5.2.1).

Di conseguenza, considerati la gravità dei

reati commessi e il pericolo che egli rappresenta attualmente per l'ordine

pubblico, la revoca del suo permesso per confinanti non viola il principio della

proporzionalità.

6.

La Sezione

dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni

legali invocate, negando il rilascio di un permesso di lavoro per confinanti al

ricorrente. La decisione censurata non procede in particolare da un esercizio

abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia

degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura

adottata, per cui la medesima dev'essere confermata.

La domanda di assistenza giudiziaria e di

gratuito patrocinio formulata in questa sede dev'essere respinta in base

all'art. 14 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria

del 3 giugno 2002 (Lag; RL 3.1.1.7). Infatti il gravame era destinato all'insuccesso

sin dall'inizio, dal momento che la decisione dipartimentale risulta conforme

alla giurisprudenza federale in materia. Non è pertanto necessario verificare

la situazione finanziaria dell'insorgente. Ad identica conclusione si può

giungere per la medesima domanda presentata al Consiglio di Stato.

La tassa di giustizia e le spese sono quindi

poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l'ALC e l'Allegato I, nonché gli art. 10 lett. a

LALPS; 35, 62 LStr; 80 OASA; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm e la Lag;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La domanda

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3. La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono poste a carico del

ricorrente.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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