Lexipedia

Decisione

52.2010.132

Annullamento del bando di concorso

7 giugno 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri di idoneità vanno chiaramente

distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare

se i concorrenti sono in grado di eseguire l’opera messa a concorso o di

fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare

l’offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità

è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente

la bontà dei concorrenti per rapporto all’oggetto del concorso. Accertamento,

questo, che deve precedere la scelta dell’offerta più vantaggiosa e che si

conclude con l’esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei

concorrenti non ha luogo soltanto nell’ambito della procedura di concorso

secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase.

Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti

valutare preliminarmente l’idoneità dei concorrenti sulla base di parametri

oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che

non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta

esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non

soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta

migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA

52.2010.123 del 7 maggio 2010; per i concorsi retti dal CIAP cfr. invece STA

52.2001.10 del 29 gennaio 2001).

2.2. Nel

caso di specie, il committente ha inserito nel bando, sub lett. h, una clausola

che ha definito di "idoneità degli offerenti", ma che in realtà non concerne

minimamente i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in

considerazione ai fini dell'aggiudicazione. Laddove ha prescritto che tutti gli

apparecchi, accessori e arredamenti in acciaio devono essere di fabbricazione

svizzera, l'ente banditore ha infatti introdotto un'esigenza che si riferisce

all'oggetto della commessa, non all'idoneità dei concorrenti in quanto tali.

Già per questo motivo occorre accogliere il

ricorso e annullare il concorso indetto dal Consiglio di Stato per aggiudicare la fornitura e la posa degli impianti cucine

occorrenti al Centro professionale di Trevano.

3. Nei suoi

allegati di causa il committente ha chiaramente ammesso di voler aprire il

concorso ai soli produttori svizzeri di cucine. L'insorgente, dal canto suo, ha

vivamente criticato tale scelta, che potrebbe essere ripresa nel prossimo bando

concernente questa commessa, sostenendo che entrambe le prerogative, in

particolare la nazionalità, non permettono di valutare correttamente l'idoneità

tecnica o professionale di un offerente e che simili requisiti risultano in

ogni modo discriminatori.

Considerandi

3.1

Di

principio, i criteri di idoneità fissati in relazione ad una commessa pubblica

non possono riferirsi a una qualsiasi attitudine generale dell'offerente, ma

devono essere direttamente connessi con l'oggetto della commessa, nel senso che

devono permettere di verificare le qualifiche personali, necessarie alla buona

esecuzione dell'appalto. In due casi decisi nel 2007 (STA 52.2007.252 del 16

ottobre 2007 e 52.2007.237 del 13 settembre 2007), questo Tribunale ha tuttavia

già avuto modo di annotare che secondo l’art. 5 lett. a LCPubb, nell’aggiudicazione di commesse pubbliche, il committente è tenuto ad

assicurare in tutte le fasi della procedura la parità di trattamento tra gli

offerenti aventi domicilio o la loro sede in Svizzera, nella misura in cui i

cantoni di provenienza garantiscono la reciprocità.

Da questa garanzia di parità di trattamento fra concorrenti domiciliati in Svizzera

non può essere dedotto che i concorrenti esteri devono essere esclusi dalle gare

d’appalto rette dalla LCPubb allorché non è garantita la reciprocità, ovvero al

di sotto dei valori soglia fissati dai trattati internazionali. La norma si

limita infatti a ribadire, nell'ottica della legge federale sul mercato interno

del 6 ottobre 1995 (RS 943.02; LMI), il principio della parità di trattamento enunciato

dall'art. 1 lett. c LCPubb. Sancisce un obbligo del committente. Non introduce

una limitazione. Non preclude in particolare ai concorrenti esteri l'accesso al

mercato delle commesse che non raggiungono i valori soglia. Al di sotto di

questi valori, una simile preclusione non è di per sé contraria alla legge.

Deve tuttavia essere preventivamente esplicitata dalle condizioni di gara.

Traslata nel caso di specie, questa tesi permette senz'altro al committente di inserire

nel bando una prescrizione volta ad aprire il concorso, in quanto retto dalla

LCPubb, ai soli concorrenti di nazionalità svizzera.

3.2

Nemmeno

una clausola volta ad ammettere al concorso unicamente i produttori di cucine risulterebbe

contraria alla LCPubb, sempre che gli offerenti siano poi in grado di

comprovare il possesso effettivo dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica

di eseguire le opere così come richieste dal committente.

A questo proposito, è forse bene richiamare l'attenzione del committente sul

fatto che se intende circoscrivere la partecipazione al concorso ai soli fabbricanti

di cucine senza possibilità di consorzio e subappalto, questi dovranno poi

essere in condizione di offrire in proprio tutte le componenti dell'impianto

oggetto della commessa. Caso contrario fungerebbero in parte da rivenditori di articoli

prodotti da terzi, con la conseguente esclusione della loro offerta per

disattenzione della prescrizione di gara di cui trattasi.

3.3

Il

committente ha inserito nel capitolato numerosi prodotti di riferimento della

stessa marca, dando comunque modo ai concorrenti di offrire oggetti

equivalenti. Questo modo di agire, previsto all'art. 16 cpv. 3 RLCPubb/CIAP, resiste

alle critiche della ricorrente. Di per sé, la precisione con cui è stato redatto

il capitolato non si traduce infatti nell'imposizione di condizioni tali da

limitare illecitamente la cerchia dei potenziali concorrenti.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto ed il

bando di concorso annullato. Il committente provvederà a rinviare ai

concorrenti le offerte pervenutegli senza aprirle.

Date le circostanze, non si preleva tassa di giustizia (art.

28.

LPamm). Le ripetibili sono tuttavia a carico del committente secondo soccombenza

(art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 5, 20, 36, 37 LCPubb: 16

RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1 il

concorso che il Consiglio di

Stato ha indetto il 18 marzo 2010 per aggiudicare la fornitura e la posa degli impianti cucine - laboratorio cuochi - occorrenti

al Centro professionale di Trevano è annullato;

1.2. l'ente

banditore rinvierà ai concorrenti le offerte pervenutegli senza aprirle.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà fr. 1'500.- alla ditta

ricorrente a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster