Lexipedia

Decisione

52.2010.133

Pubblico concorso. Subappalto/Prestito di manodopera. Ricorrente a giusto titolo esclusa dalla gara per essersi avvalsa di una fornitura di manodopera di gran lunga superiore alla quota del 25% ammess

24 giugno 2010Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 10

novembre 2009 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso,

retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre

1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la procedura

libera, per aggiudicare la posa e la messa in servizio delle installazioni

elettriche occorrenti alla costruenda galleria __________ (FU n. __________

pag. __________).

La

commessa comprendeva le attività così descritte nel bando di concorso:

Quantitativi principali - fornitura e posa in opera

- 3 pz gruppi statici di continuità 80 kVA

- 6'600 m tubi portacavi

- 28'300 m canali portacavi

- 103'400 m cavi elettrici

- 5'800 m scanalatura su marciapiedi

- 18 pz quadri elettrici

- 280 pz demarcatori a LED per guida ottica

- 364 pz plafoniere fluorescenti

- 12 pz candelabri per illuminazione esterna

- 670 pz cassette di derivazione

- 240 pz otturazioni antiroditore

- 1 pz impianto elettrico per rete idranti

- 59 pz lamiere protezione risalite cavi

Solo posa in opera

- 102 pz lampade a vapori di sodio

- 790 pz lampade fluorescenti

- 57 pz lampade emergenza

- 24 pz lampade segnalazione vie di fuga

A sua volta, le disposizioni particolari CPN

102 precisavano come segue il materiale oggetto di fornitura e i lavori di

messa in opera (pos. 133.110/120):

fornitura

- canali portacavi;

- cavi elettrici per la distribuzione BT,

per gli impianti d'illuminazione, per le prese generiche, per gli armadi SOS e

per il raccordo di utenze secondarie;

- cavi e componenti per la rete

equipotenziale di terra;

- corpi illuminanti per il cunicolo di

sicurezza, i by-pass, il vano aspirazione fumi, le centrali elettriche e i

locali tecnici;

- componenti per l'impianto di

demarcazione della carreggiata (guida ottica);

- gruppi di continuità USV e batterie;

- componenti per gli impianti secondari

nelle centrali (lampade, prese, cavi, ecc.);

- componenti per gli impianti di

illuminazione delle zone d'approccio (candelabri, quadri elettrici, cavi,

ecc.);

- telai in alluminio equipaggiati con

tutte le apparecchiature per ripartitori rame e fibra ottica, i quali verranno

inseriti in armadi forniti da terzi.

Messa in opera

- posa e raccordo dei corpi illuminanti

forniti da terzi per il vano traffico;

- posa dei canali portacavi;

- posa e raccordo dei cavi elettrici per

la distribuzione BT, per gli impianti d'illuminazione, per le prese generiche,

per gli armadi SOS e per il raccordo di utenze secondarie;

- posa e raccordo dei cavi e componenti

per la rete equipotenziale di terra;

- posa e raccordo dei corpi illuminanti

per il cunicolo di sicurezze, i by-pass, il vano aspirazione fumi, le centrali

elettriche e i locali tecnici;

- posa e raccordo dei componenti per

l'impianto di demarcazione della carreggiata (guida ottica);

- posa e raccordo dei gruppi di

continuità USV e batterie;

- posa e raccordo dei componenti per gli

impianti secondari nelle centrali (lampade, prese, cavi, ecc.);

- posa e raccordo dei componenti per gli

impianti di illuminazione delle zone d'approccio (candelabri, quadri elettrici,

cavi, ecc.);

- ritiro degli armadi vuoti forniti da

terzi presso il costruttore degli stessi per l'inserimento dei telai;

- posa dei telai equipaggiati con gli

elementi di comando e gestione;

- messa in esercizio;

- prove di funzionamento;

- test e collaudi.

Le stesse

disposizioni stabilivano che il subappalto era ammesso unicamente per i lavori

specialistici (pos. R 269.100) e richiamandosi all'art. 36 del regolamento di

applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale

sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6)

specificavano che era ammessa la presentazione di un solo nominativo per ogni

subappalto (pos. R 269.200). L'elenco degli eventuali subappaltatori doveva

essere allegato agli atti inoltrati dal concorrente (pos. 252.100), mentre

l'offerta dei singoli subappaltatori andava prodotta solo a richiesta del committente

(pos. 252.210).

B. Entro i

termini prestabiliti sono pervenute al committente tre offerte, per importi

complessivi compresi tra fr. 5'487'397.60 e fr. 6'101'868.90.

Esperite le necessarie verifiche, il 23

marzo 2010 il Consiglio di Stato ha estromesso dalla procedura l'offerta della RI

1, rimproverandole di aver subappaltato a terzi lavori non specialistici in

violazione delle pos. 269.100 e 269.200 delle disposizioni particolari.

Con decisione di uguale data, il Governo ha

inoltre assegnato la commessa al CO 1, giunto primo in graduatoria con 600

punti.

C. Contro le

predette risoluzioni governative, la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, domandando l'annullamento di entrambe e sollecitando l'aggiudicazione

della commessa a proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al

gravame.

Contestata l'applicabilità alla fattispecie

dell'art. 26 della legge sulle commesse pubbliche del

20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) sul quale il

committente ha fondato la decisione di estromissione, la ricorrente ha addotto

in sostanza di aver pienamente rispettato le regole di gara, affidando degli

interventi specialistici - segnatamente il montaggio di lampade e canali, da un

lato, e la posa di cavi e lampioni esterni, dall'altro - a due ditte particolarmente

qualificate nella realizzazione di tali lavori. Le offerte a queste due imprese

sono state chieste molto presto, fornendo loro dati approssimativi quantificati

per eccesso. Per questo motivo la loro proposta di collaborazione risulta formulata

in termini generici e solo indicativi, sia per quanto attiene alla natura della

prestazione fornita che al numero delle ore necessarie per eseguirla. A torto

il committente ha ritenuto che l'insorgente avesse l'intenzione di subappaltare

gran parte della commessa a terzi, disattendendo la prescrizione del concorso che

permetteva di delegare ad altre ditte solo lavori specialistici. Il provvedimento

di estromissione sarebbe pertanto ingiustificato e

andrebbe annullato insieme all'aggiudicazione della commessa al CO 1.

Quest'ultimo, e non la ricorrente, avrebbe dovuto essere escluso dalla gara.

Vuoi perché non ha prodotto sufficienti referenze di idoneità e tutti i

documenti richiesti dalla stazione appaltante (manca in particolare la

descrizione di attrezzature, macchinari e installazioni previste per il

montaggio e la posa delle apparecchiature oggetto dell'appalto), vuoi perché ha

inoltrato un'offerta incompleta (fanno difetto referenze e schede tecniche di

alcuni prodotti) ed ha subappaltato a terzi un lavoro comune come la posa ed il raccordo dei gruppi di continuità.

D. Opponendosi

all'accoglimento dell'impugnativa, in sede di risposta la Divisione delle

costruzioni e l'aggiudicatario hanno avversato diffusamente le tesi dell'insorgente.

Puntualizzato che l'estromissione trova la

sua base legale negli art. 36 e 40 RLCPubb/CIAP e nella pos. 269.100 delle

prescrizioni concorsuali, la stazione appaltante ha ricordato che stando ai

documenti prodotti ed a quanto dichiarato in occasione della discussione

d'offerta la ricorrente intende subappaltare a terzi il montaggio di lampade e

canali, nonché la posa di cavi e lampioni esterni, ovvero 12'000 ore di lavoro

a fronte di un impegno complessivo relativo all'intera commessa di 14'700 ore

di manodopera. I subappalti in questione concernono l'essenza stessa della

commessa e non rivestono alcun carattere specialistico. Donde l'esclusione

della ricorrente in applicazione della pos. 269.100 delle regole di gara.

Quanto all'estromissione dell'aggiudicatario

invocata dall'insorgente, la committenza ha evidenziato che nessuna delle motivazioni

addotte dalla RI 1 per sostanziare l'adozione di un simile provvedimento è

fondata. La descrizione di attrezzature, macchinari

e installazioni previste per il montaggio e la posa delle apparecchiature

oggetto dell'appalto è contenuta nella relazione

tecnica. La referenza per il prodotto __________ rilasciata dalle competenti

autorità grigionesi (Tiefbauamt Graubünden) è stata allegata all'offerta e la

sua veridicità è stata ulteriormente verificata dal committente per telefono. Le

specifiche tecniche dei materiali vanno invece inoltrate prima della firma del

contratto e non necessariamente con l'offerta (vedi in tal senso pos. 252.240

delle disposizioni particolari CPN 102). L'allacciamento, la messa in funzione

e la taratura di un gruppo di continuità - ha soggiunto il committente - richiedono

una competenza specifica, per cui il subappalto di questo lavoro a degli specialisti,

così come previsto dal consorzio vincente, è senz'altro ammissibile.

Dal canto suo, il deliberatario ha ribattuto

punto per punto alle contestazione sollevate dalla RI 1, con annotazioni di cui

si dirà - per quanto necessario - nei prossimi considerandi.

E. In sede di

replica e di duplica le parti hanno ribadito ed approfondito le rispettive tesi

ed allegazioni, con toni polemici e spesso offensivi che vanno deprecati. Fa

eccezione la committenza, che si è limitata a stigmatizzare l'attitudine

processuale della ricorrente, riconfermandosi pacatamente nelle proprie argomentazioni

di merito.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli

art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione

del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25

novembre 1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL

7.1.4.1.4). In quanto partecipante al concorso, la

ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il

Governo ha estromesso la sua offerta dalla gara (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP

e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm,

RL 3.3.1.1). La qualità per impugnare l'aggiudicazione della commessa al CO 1 potrà

invece esserle riconosciuta soltanto in caso di annullamento del provvedimento

di esclusione.

Con questa precisazione il ricorso,

tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza

procedere ad atti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo

concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione

esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa

con cognizione di causa. I fatti decisivi sono noti.

Considerandi

2.

Il

concorso rientra per natura e valore della commessa tra quelli assoggettati al

CIAP, come peraltro indicato anche nel bando e negli atti di gara. Il fatto che

il committente abbia erroneamente fatto riferimento all'art. 26 LCPubb per

giustificare l'esclusione impugnata non è di alcun rilievo. In effetti, la

stazione appaltante non si è fondata esclusivamente sulla predetta norma, ma ha

chiaramente rimproverato all'insorgente di aver subappaltato a terzi lavori non

specialistici in violazione delle pos. 269.100 e 269.200 delle disposizioni

particolari CPN 102, nonché degli art. 36 e 40 RLCPubb/CIAP.

Ne segue

che la semplice svista redazionale nella quale è incorsa la committenza laddove

ha richiamato l'art. 26 LCPubb non permette di certo alla ricorrente di ottenere

l'annullamento della querelata decisione. La richiesta in tal senso avanzata

nel gravame va quindi disattesa, non senza annotare che questo Tribunale è comunque

tenuto ad applicare d'ufficio il diritto (cfr. art. 18 cpv. 1 LPamm).

3.

3.1. Secondo l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, l'offerta,

allestita in forma chiara ed univoca, deve essere compilata dal concorrente in

ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali

analisi ed ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete o

che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse

(STA 52.2006.312 del 30 ottobre 2006). Una diversa conclusione, che permettesse

di aggiudicare la commessa ad offerte non conformi alle prescrizioni di gara o

che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la

loro apertura, sarebbe contraria al principio della parità di trattamento tra

concorrenti, sancito dall'art. 1 cpv. 3 lett. b CIAP. Le offerte devono in

altri termini essere formulate in modo tale da permettere al committente di

procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo

concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o precisazioni in merito

all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste

Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics,

Friborgo 2002, pag. 108-109). Al momento della loro apertura devono pertanto

risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite

dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara. Questo, in particolare,

per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie

proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. La

conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque

un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica (RDAT II-2002

n. 47). Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in

particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità

irrilevanti vanno tollerate (STA 52.2005.150 dell'8 giugno 2005).

Questi principi valgono tanto nei concorsi

retti dalla LCPubb, quanto in quelli fondati sul CIAP.

3.2

Nel caso concreto, le disposizioni

particolari del capitolato d'appalto CPN 102 (pos. R 269.100) stabilivano che il subappalto era ammesso unicamente per i lavori

specialistici e, nel solco di quanto prescritto dall'art. 36 RLCPubb/CIAP,

specificavano che era ammessa la presentazione di un solo nominativo per ogni

subappalto (pos. R 269.200). L'elenco degli eventuali subappaltatori doveva

essere allegato agli atti inoltrati dal concorrente (pos. 252.100), mentre

l'offerta dei singoli subappaltatori andava prodotta solo a richiesta del

committente (pos. 252.210).

Nel diritto delle obbligazioni, il subappalto

è definito come un contratto di appalto in virtù del quale l'appaltatore

"principale" affida in proprio nome e conto ad un altro imprenditore

tutti o parte dei lavori che si è impegnato ad eseguire per il committente. Elemento

caratterizzante del rapporto appaltatore-subappaltato- re è proprio l'impegno

di quest'ultimo, sotto la propria responsabilità, di realizzare una parte delle

opere richieste dal committente. (Peter

Gauch, Le contrat d'entreprise, Zürich 1999, n. 137 segg.). Contrariamente

al subappaltatore, il prestatore di manodopera si accontenta invece di mettere

a disposizione dell'appaltatore delle maestranze ed eventualmente dei

macchinari, che l'imprenditore utilizzerà come meglio crede per lo svolgimento dei

lavori assegnatigli dal committente (Luc

Thévenoz, La location de services dans le bâtiment, BR 1994 pag. 68

segg.).

Il vigente ordinamento sulle commesse

pubbliche non pone limiti particolari all'impiego di subappaltatori, sempre che

questa forma di intervento nell'esecuzione della commessa sia prevista dagli

atti di gara (vedi art. 36 RLCPubb/CIAP). Il prestito di manodopera non deve

invece superare il 25% del personale impiegato per lo svolgimento della

commessa da parte della ditta deliberataria (art. 37 cpv. 2 lett. c in fine

RLCPubb/CIAP). Quanto alla giurisprudenza, in passato questo Tribunale ha già avuto

modo di stabilire che anche nel caso in cui gli atti di gara ammettono il subappalto,

gli offerenti possono affidare a terzi solo lavori speciali, d'importanza secondaria,

mentre la prestazione principale e caratteristica della commessa deve di

principio essere eseguita in proprio dall'offerente (STA 52.2006.86 del 13

aprile 2006).

3.3

Nella sua offerta la RI 1 ha indicato

che avrebbe impiegato nell'esecuzione della commessa 21 persone e che avrebbe

fatto capo a tre subappaltatori, la __________, la __________ e la __________,

senza tuttavia precisare quali lavori sarebbero stati assegnati a queste ultime

due ditte attive nell'installazione di impianti elettrici.

Il 23 febbraio 2010 il committente ha quindi

scritto alla ricorrente, invitandola a presenziare ad una riunione di discussione

e a produrre le offerte dei tre subappaltatori prescelti, unitamente alla

documentazione attestante che questi avevano fatto fronte a tutti gli oneri

sociali e fiscali.

Il 3 marzo 2010 la ricorrente ha trasmesso

alla committenza quanto richiesto. L'offerta della __________ era in sostanza

composta dalle pagine dell'elenco prezzi, debitamente compilate, concernenti i

lavori di taglio e fresatura per la posa delle unità di segnalazione. Quelle

della __________ e della __________, curiosamente identiche nell'impostazione

grafica, non accennavano invece ad alcun intervento particolare, limitandosi ad

esporre genericamente il costo per la messa a disposizione di manodopera ed

attrezzature: fr. 382'921.50 per fornire 6'000 ore di lavoro (capocantiere,

installatore elettricista AFC ed elettricista di montaggio AFC) e 250 ore di

macchinari (navicella), oltre alle trasferte, la prima, fr. 362'074.- per concedere

6'000 ore di personale (montatore elettricista tipo A, aiuto montatore senza diploma)

e 300 ore di attrezzature (noleggio veicoli da lavoro), trasferte e pranzi

compresi, la seconda.

Il 3 marzo 2010, in occasione della discussione d'offerta, i responsabili della RI 1 hanno preso atto che la

loro offerta era stata ridotta a fr. 5'142'175.15 (da fr. 5'701'445.65) a

seguito di tre correzioni di errori matematici. Dopo aver dichiarato di essere

comunque in grado di svolgere interamente tutti i lavori previsti in appalto, i

rappresentanti della ricorrente hanno precisato che alla __________ sarebbe stato delegato il montaggio lampade e canali, mentre alla __________

sarebbe stata affidata la posa cavi e lampioni esterni. Questo, si legge nel

verbale della riunione, per sopperire alla mancanza di personale proprio, già

impegnato in altri lavori.

Sta di fatto che il 23

marzo seguente il Consiglio di Stato ha risolto di estromettere dalla procedura

l'offerta della RI 1, rimproverandole di voler subappaltare a terzi lavori non

specialistici in violazione delle pos. 269.100 e 269.200 delle disposizioni

particolari. La decisione regge alle critiche dell'insorgente, ma per ragioni in

parte diverse da quelle addotte dalla committenza.

Intanto non v'è dubbio che l'appalto di cui

trattasi, concernente la fornitura, la posa e la messa in servizio delle

installazioni elettriche occorrenti alla costruenda galleria __________ è già

di per sé stesso configurabile alla stregua di una commessa specialistica, non

solo per la tipologia dell'opera viaria nella quale occorre operare (traforo

stradale) ma anche per il genere degli interventi richiesti dal committente

(posa di equipaggiamenti elettrici anche nella parte superiore del cunicolo principale,

con difficoltà d'esecuzione non trascurabili per evidenti ragioni d'altezza).

In un simile contesto i lavori specialistici di cui alla pos. R 269 100

delle disposizioni particolari devono essere intesi come lavori che esulano

dalle competenze ordinarie di una ditta in grado di posare impianti elettrici

in una galleria stradale. Non è quindi dato di vedere come i lavori che la

ricorrente afferma di voler attribuire alla __________

e alla __________, ovvero il "semplice" montaggio

di lampade e canali e la posa di cavi, possano essere configurati alla stregua di

interventi specialistici e come tali essere delegati a terzi nella forma del

subappalto. D'altra parte, l'ampiezza del subappalto in termini di ore/lavoro

(12'000, su un complesso di circa 15'000), dimostra che l'intervento dei due potenziali

subappaltatori non si limiterebbe allo svolgimento di attività secondarie,

d'importanza contenuta, ma si estenderebbe alla prestazione principale e

caratteristica della commessa, che di principio deve essere invece eseguita in

proprio dall'offerente.

Ma vi è di più. A ben guardare infatti, la

ricorrente - nonostante le spiegazioni date in occasione della discussione

d'offerta, durante la quale non è assolutamente permesso modificare o completare

l'offerta stessa (STA 52.2010.14 del 18 marzo 2010) - intende avvalersi di

prestiti di manodopera e non di subappalti. Diversi documenti agli atti

corroborano questa impressione. Per cominciare, l'elenco dei subappaltatori

allegato all'offerta della RI 1 indica che per le opere su manto stradale sarebbero

state incaricate tre ditte, segnatamente la __________,

la __________ e la __________. Anche ammettendo che possa trattarsi di un

errore di compilazione o di impostazione della lista, le offerte presentate

dalla __________ e dalla __________ (quest'ultima datata 11 gennaio 2010, 4

giorni prima della scadenza del concorso e non in una fase prematura della gara

come assevera la ricorrente) sciolgono qualsiasi dubbio a proposito, lasciando

chiaramente intendere che le ditte in questione avrebbero messo a disposizione

dell'insorgente personale e mezzi, in base ad una tariffa oraria che è tipica del

prestito di manodopera e del noleggio di macchinari. Con ogni evidenza, le due

presunte subappaltatrici non si sono impegnate a compiere un determinato lavoro

inerente alla commessa, ma hanno semplicemente promesso alla RI 1 la fornitura

di considerevoli risorse umane e tecniche, in modo che quest'ultima - a corto di personale - potesse

eseguire tutti gli interventi richiesti dal committente in caso di

aggiudicazione dell'appalto. Che la situazione debba essere inquadrata in

questi termini è ulteriormente comprovato dalle dichiarazioni rese il 3 marzo

2010.

dai responsabili della ricorrente, i quali hanno ammesso che i subappalti

(recte: i prestiti di manodopera) sarebbero serviti a compensare la mancanza di

maestranze proprie, impegnate in altri lavori. Una simile fornitura di manodopera,

di gran lunga superiore alla quota del 25% ammessa dalla legge (art. 37 cpv. 2

lett. c in fine RLCPubb/CIAP) non poteva essere in alcun modo tollerata dalla

committenza, che a giusto titolo ha estromesso la RI 1 dalla procedura di aggiudicazione.

4.

Esclusa

dalla gara, la RI 1 non è legittimata a contestare la delibera dei lavori al CO

1.

(vedi consid. 1). Per ragioni deducibili dal principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost., RS 101) occorre tuttavia verificare

se, come sostiene la ricorrente, la committenza avrebbe dovuto scartare anche

l'offerta dell'aggiudicataria. Le contestazioni sollevate su questo tema sono

infatti proponibili, poiché non riguardano la decisione di aggiudicazione, ma

quella di esclusione, che risulterebbe per finire discriminatoria qualora le

critiche ricorsuali dovessero rivelarsi fondate (Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle

commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Bellinzona

2008, pag. 63-64; STA 52.2007.342 del 19 novembre 2007).

4.1

La ricorrente sostiene innanzi tutto

che la deliberataria non ha prodotto tutti i documenti richiesti dalle

prescrizioni di gara, segnatamente la descrizione di

attrezzature, macchinari e installazioni previste per il montaggio e la posa

delle apparecchiature oggetto dell'appalto. A torto, poiché questo elenco è

contenuto nella relazione tecnica (pag. 10) annessa all'offerta.

4.2

A mente dell'insorgente, nell'offerta

del CO 1 mancherebbe pure la referenza per il prodotto __________. In realtà, la referenza per questo specifico prodotto, rilasciata

il 17 dicembre 2009 dalle competenti autorità grigionesi (Tiefbauamt Graubünden),

si trova tra quelle inserite nella suddivisione 5 del fascicolo d'offerta.

4.3

Parimenti infondata è l'accusa di aver

inoltrato un'offerta incompleta, in particolare relativamente alla pos. R 514.239.121.

Per questa posizione il committente aveva previsto un prodotto di riferimento

(portacavi mod. __________ 320 122, 3 pz), dando comunque modo ai concorrenti

di offrire un articolo equivalente. Quando un concorrente fornisce il prodotto

di riferimento della committenza non occorre di norma che alleghi la relativa

scheda tecnica, necessaria invece allorquando propone un oggetto alternativo (cfr.

nondimeno pos. 252.240 delle disposizioni particolari

CPN 102, che impone indistintamente la presentazione della documentazione

tecnica di talune apparecchiature e delle specifiche tecniche dei materiali, ma

solo prima della firma del contratto).

Alla pos. R 514.239.121 del capitolato

d'appalto il CO 1 non ha indicato prodotti alternativi. Il committente, dal canto

suo, non ha chiesto informazioni all'offerente nonostante l'assenza di indicazioni

negli appositi spazi contraddistinti da puntini (vedi in tal senso quanto

previsto alla pos. 252.130 delle disposizioni particolari

CPN 102). Se ne deve dedurre che il deliberatario fornirà il prodotto di

riferimento del committente.

4.4

La RI 1 giudica inammissibile il

subappalto relativo alla fornitura/posa in opera dei

gruppi di continuità, in quanto lavoro non specialistico.

La tesi non può essere condivisa. Se il mero

allacciamento di un UPS rientra ancora nel novero delle operazioni senz'altro alla

portata di una ditta capace di fornire le installazioni elettriche di una

galleria, la messa in esercizio, la taratura e l'esecuzione delle prove

tecniche volte a verificare il corretto funzionamento di tutte le componenti di

un gruppo di continuità richiedono competenze non necessariamente alla portata di

un elettricista, ancorché qualificato. Ritenendolo un lavoro specialistico, in

quanto tale subappaltabile in virtù delle prescrizioni di gara, il committente

non è di certo incorso in una violazione del diritto ai sensi dell'art. 16 cpv.

1.

lett. a CIAP, censurabile con successo davanti a questo Tribunale.

4.5

La ricorrente ritiene che la

deliberataria non abbia apportato sufficienti referenze di idoneità.

Oltre a dover adempiere gli usuali criteri

di idoneità generali previsti dall'art. 34 RLCPubb/CIAP, i concorrenti dovevano

dimostrare di aver già effettuato con successo, nel corso degli ultimi 10 anni,

almeno un impianto di installazioni elettriche in galleria o un impianto

civile/industriale di importo superiore a fr 1'500'000.- (vedi pos. 223.100 disposizioni particolari CPN 102 sub capacità tecnica). Gli atti di

gara non esigevano che in caso di consorzio la dimostrazione dell’adempimento

di questa condizione di partecipazione incombesse alla ditta designata quale

capofila.

Nel caso di specie, il CO 1 ha presentato 22

referenze (6 la __________, 3 la __________, 1 la __________

e 12 la __________). Il committente ha identificato almeno tre casi in cui i

membri del consorzio vincitore hanno rivestito il ruolo di capofila nell'ambito

di progetti che soddisfano il requisito di idoneità di carattere particolare

esatto dagli atti di gara (__________: fornitura e posa dei quadri elettrici e

del comando della nuova illuminazione per le gallerie Biasca-Airolo + modifica

del sistema di ventilazione con serrande motorizzate nella galleria del __________;

__________: installazioni elettrotecniche nella galleria del __________).

Se a queste referenze, del tutto valide, si aggiungono

quelle - sicuramente significative - dei membri del consorzio che hanno

partecipato all'esecuzione di importanti opere di illuminazione in galleria

senza svolgere mansioni di capofila, non v'è chi non veda come il deliberatario

abbia ampiamente dimostrato di assolvere appieno al criterio di idoneità tecnica

fissato dalla stazione appaltante.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a

concedere effetto sospensivo al gravame.

La tassa

di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm), commisurate per

difetto all'ingente valore della commessa, sono poste a carico della ricorrente

secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8 Cost.; 1, 13, 15, 16 CIAP; 4 DLACIAP;

36, 38, 40 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico della ricorrente, con l'ulteriore

obbligo di rifondere al consorzio resistente fr. 6'000.- a titolo di

ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster