52.2010.14
Decisione di aggiudicazione confermata: corretto esercizio del potere di apprezzamento da parte della stazione appaltante
18 marzo 2010Italiano19 min
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Numero d'incarto:
52.2010.14
Data decisione, Autorità:
18.03.2010, TRAM
Titolo:
Decisione di aggiudicazione confermata: corretto esercizio del potere di apprezzamento da parte della stazione appaltante
AGGIUDICAZIONE
art. 1 let. a LCPUBB
art. 26 cpv. 1 LCPUBB
art. 32 cpv. 1 LCPUBB
art. 32 cpv. 2 LCPUBB
art. 10 cpv. 2 let. k RLCPUBB
art. 40 cpv. 1 RLCPUBB
Incarto n.
52.2010.14
Lugano
18 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Gabriele Fossati, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 gennaio 2010 della
RI 1
rappr. dal presidente del CdA RA 2, , e dall'amministratore
delegato __________
contro
la decisione 22 dicembre 2009 (n. 6686) del
Consiglio di Stato, che in esito al concorso concernente i lavori di pavimentazione
per la manutenzione e conservazione delle strade cantonali nel biennio
2010-2011, lotto __________, ha aggiudicato la commessa alla CO 2 di __________;
viste le risposte:
- 15 gennaio 2010 del
Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti
(ULSA);
- 22 gennaio 2010 della CO
1 di __________;
- 22 gennaio 2010 della CO
2 di __________;
- 25 gennaio 2010 del
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
preso atto della replica 11
febbraio 2010 della ricorrente e delle dupliche:
- 15 febbraio 2010 della CO
1 di __________;
- 19 febbraio 2010 della CO
2 di __________;
- 25 febbraio 2010 del
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 12
agosto 2009 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso,
retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL
7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, al fine di aggiudicare i
lavori di pavimentazione per la manutenzione e conservazione delle strade cantonali,
suddivise in 5 lotti, durante il biennio 2010-2011 (FU __________ pag. __________).
Per il lotto __________ il bando di concorso
contemplava come quantitativi principali:
a) Fresature ca.
mq 10'000
b) Scavi ca.
mc 5'000
c) Misto granulare ca.
mc 5'500
d) Miscele bituminose ca.
t 8'400
e annunciava che le opere sarebbero state
aggiudicate al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri e fattori
di ponderazione:
1.
Prezzo 50%
Considerandi
2.
Attendibilità dei prezzi
dell'offerta 25%
3.
Organizzazione della
ditta 20%
4.
Formazione apprendisti
5%
Il
capitolato precisava che oggetto dell'appalto erano i lavori di pavimentazione
nell'ambito della manutenzione e conservazione delle strade cantonali, ovvero
il ripristino, sistemazione e ricarico delle pavimentazioni esistenti.
L'imprenditore era tenuto a garantire l'operatività contemporanea di due
squadre per ogni singolo lotto e ad allestire la propria offerta in base al
potenziale di personale e mezzi disponibili. Qualora la ditta fosse stata
possibile deliberataria di più lotti, il committente avrebbe richiesto i nominativi
del personale formante le squadre operative (cfr. pos. 131 disposizioni
particolari CPN 102).
Le
disposizioni particolari di gara indicavano tutti i parametri che sarebbero
stati utilizzati per la valutazione di ogni singolo criterio di aggiudicazione.
In particolare, specificavano che l'organiz-zazione della ditta
(criterio n. 3) sarebbe stata apprezzata nel modo seguente (pos. 224.100):
3.1
Valutazione delle squadre proposte
(composizione ed inventario) nota
1.
÷ 6 x 70
3.2
Prontezza di intervento
3.2.1
1a squadra
entro 24h nota
6.
x 20
5.
giorni lavorativi nota
1.
x 20
tempi intermedi interpolazione
3.2.2
2a squadra
entro 24h nota
6.
x 10
5.
giorni lavorativi nota
1.
x 10
tempi intermedi interpolazione
Per il sottocriterio
3.1
le note vengono attribuite secondo il seguente principio:
Ottimo, nettamente
superiore alla media delle altre offerte nota 6
Buono, soddisfa le
aspettative, oltre la media delle offerte nota 5
Sufficiente,
raggiunge gli obiettivi richiesti nota
4.
Carente, non raggiunge
gli obiettivi richiesti nota 3
Nettamente
insufficiente nota
2.
Privo di valore,
inattendibile nota
1.
Per permettere al committente di valutare il
criterio e i sottocriteri di aggiudicazione di cui trattasi i concorrenti
dovevano allegare all'offerta un documento attestante la composizione delle squadre
proposte (quantità e qualifica del personale) e l'inventario a disposizione
delle singole squadre, nonché il preavviso di intervento necessario per
attivare le squadre di lavoro in caso di interventi programmati (pos. 252.120
CPN 102). All'imprenditore in grado di aggiudicarsi più lotti la committenza
avrebbe inoltre richiesto di indicare la composizione delle squadre (nominativi
e qualifiche del personale, inventario a disposizione) disponibili
contemporaneamente al fine di soddisfare il requisito minimo di ogni singolo
lotto (pos. 252.210a).
Nel bando e nelle prescrizioni del concorso
(pos. 221.100 CPN 102) era peraltro segnalato chiaramente che contro gli atti
di appalto era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10
giorni dalla loro intimazione.
B. Per l'aggiudicazione del lotto __________ hanno concorso tre imprese
del ramo, le quali hanno inoltrato offerte comprese tra fr. 3'598'436.65 e fr.
3'730'556.-.
Esperite le necessarie valutazioni in
applicazione delle modalità preannunciate nelle prescrizioni di gara, il 22 dicembre
2009.
il Consiglio di Stato ha deciso di escludere dalla gara l'offerta della CO
1.
e di deliberare la commessa alla ditta CO 2 di __________ (in seguito: CO 2),
giunta prima in graduatoria con 577 punti.
C. Contro la
predetta decisione la RI 1 di __________ (in seguito: RI 1), seconda classificata
con 572 punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e sollecitando il rinvio degli atti al Consiglio di Stato, rispettivamente
l'aggiudicazione della commessa a proprio favore, previa concessione
dell'effetto sospensivo al gravame.
Evocati
con toni critici modalità di svolgimento e contenuti delle discussioni
d'offerta, la ricorrente ha contestato in sostanza la nota 4 che la committenza
le ha assegnato nel sottocriterio 3.1 riferito alla composizione ed
all'attrezzatura delle squadre di lavoro. Tale valutazione - ha soggiunto
l'insorgente - risulta priva di qualsiasi motivazione ed in ogni modo
arbitraria. È noto infatti che per la fresatura dell'asfalto le ditte ticinesi
fanno capo a prestatori d'opera esterni, per cui la stazione appaltante - vista
l'assenza di una fresa nell'inventario esposto dall'RI 1 - avrebbe dovuto
assegnare alla ditta un termine di 5 giorni per produrre l'elenco degli
eventuali subappaltatori non indicati nell'offerta o tenere quanto meno in
considerazione i documenti prodotti in occasione della seconda discussione
d'offerta.
La
ricorrente ha peraltro censurato la pertinenza dei dati richiesti dal
committente per valutare il criterio d'aggiudicazione concernente l'organizzazione
della ditta. In realtà, la stazione appaltante si è riservata un potere
discrezionale che di fatto annulla gli obbiettivi perseguiti dalla LCPubb.
D. Opponendosi
all'accoglimento dell'impugnativa, in sede di risposta il committente e
l'aggiudicataria hanno avversato le tesi dell'insorgente.
Esposti i
contenuti delle discussioni d'offerta intercorse con la ricorrente, la Divisione delle costruzioni ha contestato partitamente le argomentazioni dell'RI 1, rilevando
in particolare che i criteri di aggiudicazione ed i rispettivi metodi di
valutazione erano stati preannunciati ai concorrenti. La nota assegnata alla
ricorrente per l'organizzazione della ditta è corretta, tenuto conto dei
dati che la società ha fornito riguardo alla composizione delle squadre ed ai
mezzi messi loro a disposizione.
E. In replica
la ricorrente ha nuovamente criticato l'agire del committente, affermando senza
mezzi termini che quest'ultimo ha sfruttato il sottocriterio di valutazione 3.1
per favorire l'aggiudicataria a scapito della ditta che aveva inoltrato
l'offerta economicamente più vantaggiosa.
F. Con la
duplica la stazione appaltante ha ribadito il proprio punto di vista,
difendendo il modus operandi applicato per valutare il controverso criterio
dell'organizzazione della ditta.
Considerato, in
diritto
1.
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1
LCPubb.
In quanto
partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare
l'aggiudicazione della commessa ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb
e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm;
RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1
LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle
tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e
l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano
per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa. I fatti decisivi sono noti.
2.
L'accesso
ad ogni atto concorsuale e le ampie possibilità di esprimersi che questo
Tribunale ha concesso alla ricorrente hanno posto rimedio ad ogni eventuale
violazione del diritto di essere sentito (carente motivazione della decisione
di aggiudicazione) posta in essere dal committente. Le censure in tal senso sollevate
nel gravame vengono quindi a cadere.
3.
3.1.
Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore
dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali
il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il
servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la
compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione,
soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei documenti del bando,
in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 10
cpv. 2 lett. k del regolamento di applicazione della legge
sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici
del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) ribadisce che i
documenti di gara devono contenere i criteri e/o sottocriteri di aggiudicazione
in ordine di importanza, con la relativa ponderazione e la scala e/o il metodo
di valutazione. L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di
aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di
trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse
pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in
funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere
indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare,
secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si
impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera.
Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non
esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo
parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata
scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.).
Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri di
aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente
anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente,
lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione
dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte,
può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di
predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende
invece salvaguardare (STA 52.2008.152 dell'11 luglio 2008). Il
committente non deve tuttavia necessariamente prestabilire complesse griglie di
valutazione. Esso può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una
scala delle note, congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi
sommariamente, anche mediante semplici predicati, come intende valutare le offerte
sulla base delle informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli
dai concorrenti. Dovrà poi, nella motivazione del provvedimento di delibera,
fornire una giustificazione adeguata e sostenibile della nota che ha attribuito
ai singoli concorrenti per ogni criterio d'aggiudicazione, dopo averne
comparato in modo rispettoso della parità di trattamento gli aspetti, che
secondo il bando si è impegnato a valutare (STA 52.2009.8 del 18 giugno 2009).
3.2
In concreto, il committente
ha preannunciato in modo dettagliato il metodo e/o le formule che avrebbe
utilizzato per valutare ogni singolo criterio di aggiudicazione, compreso
quello riferito all'organizzazione della ditta (vedi disposizioni
particolari CPN 102, pos. 224.100 cifra 3 e la relativa
scala di valutazione esposta al punto sottostante). Tra la documentazione che
doveva essere obbligatoriamente allegata all'offerta figurava una dichiarazione,
nella quale il concorrente era tenuto ad indicare la composizione
delle squadre proposte (quantità e qualifica del personale) e l'inventario a
disposizione delle singole squadre, nonché il preavviso di intervento necessario
per attivare le squadre di lavoro in caso di interventi programmati (cfr. pos.
252.120
disposizioni particolari CPN 102). Chiaro, per non dire ovvio, che tali
informazioni sarebbero servite alla committenza per valutare l'organizzazione
della ditta concorrente.
Il
committente ha quindi rispettato appieno l'obbligo sancito dagli art. 32 cpv. 1
LCPubb e 10 cpv. 2 lett. k RLCPubb/CIAP. Sotto questo aspetto la decisione impugnata
non presta il fianco a critiche, tanto più che nessun concorrente ha impugnato
le regole della gara, che sono quindi divenute vincolanti tanto per i partecipanti
al concorso, quanto per l'ente banditore.
Resta
tuttavia da esaminare l'operato della stazione appaltante sotto il profilo
delle valutazioni concretamente esperite e delle motivazioni addotte per
giustificare le note attribuite all'insorgente e all'aggiudicataria nel
controverso sottocriterio 3.1. Le altre note, risultanti dall'applicazione di
formule matematiche o tabelle predefinite, non sono infatti oggetto di
contestazione.
4.
4.1.
Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta
per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il capitolato d’offerta,
sottolinea l’art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente
in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle
eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte
incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio
essere escluse dall’aggiudicazione (STA 52.2008.152 dell'11 luglio 2008 e rinvii).
Una diversa conclusione, che permettesse al committente di
prendere in considerazione per l'aggiudicazione offerte non conformi alle
prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o completare
le offerte dopo la loro apertura sarebbe palesemente contraria al principio
della parità di trattamento sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb.
4.2
Il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto (art. 61 cpv. 1
LPamm). Costituisce in particolare violazione del diritto l'errata o la mancata
applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da
essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di
potere e la violazione di una norma essenziale di procedura (art. 61 cpv. 2
LPamm).
Il
controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi
illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia
travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia
esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso
deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello
della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che
integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso
o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei
casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni
oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi
fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di
trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 4. ed., Zurigo 2002, n. 463; Marco
Borghi/Guido Corti, op. cit., ad art. 61 LPamm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
parte generale, 2. ed., Bellinzona 2002, n. 407 segg.).
4.3
Nell'ambito dell'aggiudicazione di commesse pubbliche, i criteri d'aggiudicazione
fissati dal bando di concorso riservano spesso al committente un margine discrezionale
relativamente ampio ai fini della valutazione delle offerte. In questi casi, il
Tribunale cantonale amministrativo deve limitarsi a verificare che
l'apprezzamento sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su
considerazioni serie e pertinenti. Particolare riserbo s’impone anche perché la
valutazione presuppone sovente delle conoscenze tecniche, si fonda sulla
comparazione tra le varie offerte inoltrate e comporta pure, inevitabilmente,
una componente soggettiva da parte del committente (cfr. STF 2P.285/1998 del 23
dicembre 1998, consid. 4b; STA 52.2004.221 del 16 luglio 2004; RDAT I-2002 n.
24, consid. 4.1). D'altra parte, valutazioni di singoli criteri di aggiudicazione
che risultano lesive del diritto non traggono necessariamente seco
l'annullamento della decisione impugnata. L'annullamento si impone soltanto se
la correzione da apportare sovverte la graduatoria allestita dal committente
(STA 52.2009.8 del 18 giugno 2009).
4.4
Nel caso di specie, ricorrente ed
aggiudicataria hanno indicato che le loro squadre di intervento sarebbero state
così composte ed equipaggiate:
RI 1
CO 2
1a squadra
1.
capo squadra (v)
2.
asfaltatori
1-2 macchinisti
1-2 manovali
1.
apprendista
mezzi a disposizione
1.
bagger gommato 0,5 mc
1.
dumper 2 mc
1.
compressore 4,5 m3
1.
piastra vibrante 100 kg
1.
spruzzatrice
1.
rullo vibrante 3 t
1.
finitrice L = 4 + 6 m
1.
rullo gommato 8 t
1.
rullo vibrante 8
1.
rullo combi 3 t
1a squadra
1.
capo cantiere
2.
macchinisti
1.
costruttore stradale
2.
manovali
1.
muratore
1.
apprendista
mezzi a disposizione
1.
furgone
1.
carro operai + attrezzi
1.
compressore con generatore
1.
escavatore 15 ql
1.
escavatore 50 ql
1.
spruzzatrice
1.
rullo liscio vibrante
1.
rullo gommato
1.
rullo combinato
1.
finitrice
1.
trax gommato
1.
fresa
2a squadra
1.
capo squadra (v)
2.
asfaltatori
1-2 macchinisti
1-2 manovali
mezzi a disposizione
1.
bagger gommato 0,5 mc
1.
dumper 2 mc
1.
compressore 4,5 m3
1.
piastra vibrante 150 kg
1.
spruzzatrice
1.
rullo vibrante 3 t
1.
finitrice L = 4 + 6 m
1.
rullo gommato 8 t
1.
rullo statico 8
1.
rullo combi 3 t
2a squadra
1.
capo cantiere
2.
macchinisti
1.
costruttore stradale
2.
manovali
1.
muratore
1.
apprendista
mezzi a disposizione
1.
furgone
1.
carro operai + attrezzi
1.
compressore con generatore
1.
escavatore 15 ql
1.
escavatore 50 ql
1.
spruzzatrice
1.
rullo liscio vibrante
1.
rullo gommato
1.
rullo combinato
1.
finitrice
1.
trax gommato
1.
fresa
La RI 1 ha inoltre inserito nel suo elenco dei subappaltatori le ditte __________ di __________ (pulizie), __________
di __________ (emulsioni bituminose) e __________ di __________ (trasporti). La CO 2, dal canto suo, ha dichiarato che la fresatura sarebbe stata subappaltata alla ditta __________.
Operate le debite valutazioni in
applicazione delle prescrizioni di gara, il committente ha assegnato alla composizione
ed attrezzature squadre della RI 1 la nota 4.00, mentre la CO 2 ha ottenuto la nota 5.50. La differenza, si legge nella memoria responsiva della committenza,
non è dovuta solo alla completezza ed alla miglior qualità delle squadre
proposte dalla CO 2, ma anche e soprattutto al maggior ventaglio di mezzi ed
attrezzi che la deliberataria intende mettere a disposizione dei propri uomini.
Nell'offerta della ricorrente mancano infatti elementi importanti come la fresa
ed il carrozzone per gli operai, che la CO 2 ha per contro previsto esplicitamente, all'occorrenza facendo capo al subappalto.
Esaminati i documenti che contano, ovvero
quelli allegati alle due offerte in discussione, la valutazione effettuata dal
committente non appare per nulla insostenibile. Anche ad un profano le squadre
dell'aggiudicataria appaiono meglio assortite di quelle dell'insorgente, la
quale - indicando un numero variabile di persone - non garantisce nemmeno la
stessa forza lavoro minima offerta dalla concorrenza.
Quanto ai macchinari, nel contesto di una
commessa che prevede fresature dell'ordine di ca. mq
10'000 (vedi bando di concorso) la mancanza di un mezzo meccanico appositamente
predisposto o noleggiato a questo scopo non è di poco conto. A nulla giovano i
tentativi che la ricorrente ha posto in atto al fine di rimediare ad una lacuna
di simile ampiezza posteriormente all'inoltro dell'offerta. Né gli possono
esser di maggior sussidio le critiche, formulate con toni
invero inutilmente polemici, alle discussioni d'offerta intercorse con i
rappresentanti del committente. Questi incontri non sono infatti organizzati
per permettere ai concorrenti di completare le loro offerte. Servono unicamente
- laddove necessario - a precisare e chiarire le offerte, in modo che la
committenza le possa comparare in modo oggettivo e rispettoso della parità di
trattamento. D'altra parte, contrariamente a quanto addotto nel gravame, l'ente
banditore non era nemmeno tenuto ad assegnare all'RI 1 un termine di 5 giorni
per produrre documentazione mancante, dato che la società ha annesso alla sua offerta
tutto quanto richiesto dal capitolato d'appalto, compreso l'elenco dei subappaltatori.
Sotto questo profilo, è la mera mancanza di taluni documenti esatti dalla
committenza che può essere sanata, non l'incompleta o errata compilazione degli
atti da parte del concorrente, vizio che può comportare addirittura l'estromissione
dalla gara (cfr. pos. 252.110 CPN 102, da un lato, e pos. 252.120, dall'altro).
Alla fin fine, per quanto discutibile possa
apparire agli occhi dell'insorgente, la nota 4 (= sufficiente) che le è stata
attribuita per il sottocriterio composizione ed attrezzature squadre
rientra senz'altro nei limiti di un esercizio corretto del potere di apprezzamento
di cui godeva la stazione appaltante. I motivi addotti dal committente per giustificare
la valutazione censurata appaiono in effetti fondati su riflessioni pertinenti
ed oggettive, che reggono di fronte alle censure d'arbitrio della ditta
ricorrente. Lo stesso dicasi per la nota 5.50 conferita nello stesso criterio
alla deliberataria, che in tema di uomini e macchinari ha con ogni evidenza inoltrato
un'offerta superiore a quella dell'RI 1.
5.
Sulla
scorta di quanto precede il gravame deve essere respinto siccome infondato. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a
concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
La tassa di giudizio, commisurata al lavoro
occasionato dal ricorso ed al valore di causa, è posta a carico dell'insorgente
secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Alla CO 2, patrocinata da un legale
iscritto nell'apposito registro, sono dovute congrue ripetibili (art. 31
LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 5, 26, 32, 33, 36, 37 LCPubb; 10,
40, 56 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 26, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico della ricorrente, con l'ulteriore
obbligo di versare alla resistente CO 2 fr. 800.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei
limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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