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Decisione

52.2010.144

Disdetta rapporto di lavoro durante il periodo di prova

16 febbraio 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro la

predetta decisione governativa RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che venga accertato il carattere ingiustificato del

licenziamento e che le venga riconosciuta un'adeguata indennità. Negando ogni

sua responsabilità per i fatti accaduti ad inizio dicembre 2009 e contestando i

modi e le risultanze dell'inchiesta avviata nei suoi confronti, la ricorrente ha

ribadito che l'inabilità lavorativa a quel momento presente non era da mettere

in relazione con la sua precedente patologia, nel frattempo completamente

risolta, bensì con la discussione avuta con la capogruppo. Dagli accertamenti

esperiti non sarebbe del resto emerso alcun suo comportamento inadeguato,

avendo essa svolto il lavoro con impegno e professionalità, riconosciuti anche

nelle sue valutazioni periodiche. Pertanto, sarebbe in concreto violato il

principio della parità di trattamento e il diritto di essere sentito, per non

aver esperito un'accurata inchiesta sugli accadimenti, dando credito alla

versione della sola capogruppo.

L. All'accoglimento

del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato con motivazioni che verranno

riprese, se del caso, nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo risulta dall'art. 67 cpv. 1

LORD. La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente

interessata dal provvedimento qui impugnato è data (art. 43 legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il ricorso, tempestivo (art. 46 LPamm), è

pertanto ricevibile in

ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base della documentazione versata agli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1

LPamm). La prova offerta dalla ricorrente (richiamo dell'incarto della direzione

dell'OSC) non appare invero suscettibile di procurare a questo Tribunale la

conoscenza di ulteriori elementi fattuali rilevanti per il giudizio, tali da

condurlo a modificare la propria

opinione (cfr. STF 8C_770/2009 del 25 maggio 2010 consid. 5.2; DTF 134 I 140

consid. 5.3), ritenuto che l'incarto versato agli atti contiene già tutte le

valutazioni dell'operato della dipendente, gli accertamenti e i certificati

medici attestanti la sua assenza dal lavoro, nonché i verbali delle audizioni

effettuate in relazione ai fatti accaduti l'8 dicembre 2009.

1.3. Nella presente

fattispecie il Tribunale cantonale amministrativo statuisce quale unica istanza

giudiziaria cantonale. Esso

esamina pertanto liberamente i fatti e applica d'ufficio il diritto

determinante, senza necessariamente dover valutare l'adeguatezza della

decisione impugnata (cfr. art. 86 cpv. 2 e 110 della legge sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). In particolare, il libero esame dei fatti

permette di valutare le prove senza alcuna restrizione, al fine di accertare l'esistenza

o l'inesistenza di un fatto ed implica pure la possibilità di presentare fatti

nuovi e nuovi mezzi di prova. Ciò significa altresì che il giudice deve

riprendere dall'inizio l'apprezzamento delle prove e determinare lo stato di

fatto sul quale si fonda, senza essere vincolato dalla decisione deferitagli. È

pertanto esclusa una limitazione all'arbitrio del suo potere cognitivo (STF 8C_770/2009

del 25 maggio 2010 consid. 4; DTF 131 II 271 consid. 11.7.1 e rinvii). Per

contro, l'applicazione del diritto d'ufficio significa che il giudice

stabilisce da solo le regole di diritto applicabili e decide in quale modo

interpretarle, a prescindere dall'argomentazione giuridica delle parti e da

quella dell'autorità precedente (STF 8C_770/2009 del 25 maggio 2010 consid. 4;

DTF 135 II 369 consid. 3.3).

Considerandi

2.

2.1. A

mente della ricorrente, la querelata decisione governativa sarebbe lesiva del

suo diritto di essere sentita e della parità di trattamento. In particolare, non

le sarebbe stata offerta la possibilità di esprimersi in merito alle risultanze

di eventuali altre prove testimoniali assunte dalla direzione dell'OSC, oltre

alla propria e a quella della capogruppo. Inoltre, quest'ultima sarebbe stata

sentita senza delazione di giuramento, contrariamente a quanto avvenuto per l'insorgente.

2.2

Le critiche sono prive di ogni buon fondamento. In effetti, nella misura

in cui non sono state effettuate ulteriori audizioni testimoniali oltre a

quelle delle parti coinvolte, non vi è, con ogni evidenza, spazio alcuno per

una violazione del diritto di essere sentito per non aver potuto la ricorrente

esprimersi in merito. D'altro canto, la violazione della parità di trattamento

da essa invocata, quand'anche fosse stata commessa a causa delle differenti

modalità di assunzione delle audizioni delle due persone interessate (la ricorrente

e la sua capogruppo), non ha avuto alcun influsso sulla decisione impugnata,

ritenuto che le ragioni del

licenziamento indicate dall'autorità di nomina si fondano unicamente sulle

stesse ammissioni della ricorrente.

3.

Giusta l'art.

18.

cpv. 1 LORD il primo anno di servizio dei dipendenti cantonali è considerato

di prova. Se la prova non è soddisfacente, soggiunge il cpv. 2, l'autorità di nomina può dare in ogni tempo la disdetta all'interessato con preavviso di un mese;

la disdetta deve essere motivata. Nei casi dubbi, l'autorità di nomina ha la

facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di due anni (art.

18.

cpv. 4 LORD). Le finalità del periodo di prova consistono nel verificare la

capacità e l'idoneità del dipendente ad assumere una funzione specifica e ad

accertare la corrispondenza al profilo lavorativo ricercato (Peter Hänni, Das öffentliche Dienstrecht

der Schweiz, 2. ed. Zurigo 2008, pag. 630 e seg.). Per la natura stessa del

periodo di prova, i motivi di una disdetta del rapporto di impiego durante

questo periodo sono valutati senza particolare severità e rigidità: la disdetta

risulta giustificata già quando sulla base di sufficienti valutazioni dei superiori

si può supporre che il dipendente non ha provato le sue capacità e idoneità alla

funzione preposta né vi riuscirà in futuro. La disdetta durante il periodo di

prova può quindi intervenire, segnatamente, quando il dipendente per motivi

personali non è in grado di assolvere il proprio compito, quando si instaura

una situazione incompatibile con il buon funzionamento del servizio, o quando risulta

impossibile stabilire il necessario rapporto di fiducia e una collaborazione

senza attriti. La disdetta non deve necessariamente procedere da specifiche

colpe, mancanze o responsabilità del dipendente o da ragioni legate al suo

comportamento, bastando a questo proposito qualsiasi fondata circostanza atta a

giustificare il provvedimento nell'interesse del servizio pubblico (STF

2P.187/2003 del 27 novembre 2003, consid. 6.3, DTF 120 Ib 134 consid. 2a, 108

Ib 209 consid. 2).

4.

Nell'evenienza

concreta gli atti di causa fanno stato in modo peraltro chiaro di una

situazione di grave conflitto tra la ricorrente e la sua capogruppo, culminati

nell'acceso diverbio avvenuto sul posto di lavoro, nel corso del quale l'interessata,

per sua stessa ammissione, ha proferito parole ingiuriose all'indirizzo della

sua superiore ed ha affermato essere venuto meno il rapporto di fiducia nei

confronti di quest'ultima. Innegabile è il fatto che il rapporto di fiducia tra

le dirette interessate sia irrimediabilmente compromesso, senza che, nel

contesto della presente vertenza, vi sia la necessità di ricercare precisamente

cause e responsabilità per tale situazione, contrariamente a quanto sostenuto

dall'insorgente nel ricorso. A prescindere dalla bontà delle ragioni che hanno

scatenato l'increscioso episodio di cui si è detto, in ogni caso essa è venuta

meno al suo obbligo di mantenere un contegno corretto e dignitoso nello

svolgimento della propria funzione, comportandosi con tatto e cortesia nelle relazioni

con i superiori (art. 23 LORD), al punto da far ritenere all'autorità di nomina

che il suo atteggiamento e la sua carente integrazione nella struttura

potessero minare in futuro la collaborazione con le colleghe e i superiori e,

finanche, il buon funzionamento del servizio. Il riconoscimento di un oggettivo,

rilevante contrasto, di un pregiudicato clima all'interno dell'unità di lavoro,

oltre che di un comportamento della ricorrente poco consono ai doveri che la sua

funzione le imponeva, ha quindi giustamente convinto l'autorità di nomina di

rinunciare definitivamente ad avvalersi dei servizi della ricorrente, alla

quale il periodo di prova era peraltro già stato prolungato di 12 mesi a

seguito dei suoi problemi di salute. La decisione di disdire il rapporto di

lavoro durante il periodo di prova regge quindi alle censure ricorsuali già per

questi motivi, indipendentemente dall'esistenza e dalle origini della malattia

che ha comportato l'inabilità lavorativa della ricorrente, che non devono

essere vagliati ulteriormente.

5.

Sulla

scorta di quanto precede il ricorso deve quindi essere respinto. La tassa di

giustizia è posta a carico dell'insorgente (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le norme sopra ricordate,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

,

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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