52.2010.147
Licenza edilizia per piano di quartiere. Clausola estetica
24 agosto 2010Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2010.147
Data decisione, Autorità:
24.08.2010, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia per piano di quartiere. Clausola estetica
LICENZA EDILIZIA
art. 56 LALPT
Incarto n.
52.2010.147
Lugano
24 agosto
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Flavia
Verzasconi, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 aprile 2010 di
RI 1
RI 2
tutti patrocinati da: PA 1,
contro
la decisione 17 marzo 2010 del Consiglio di Stato
(n. 1288) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione
5 giugno 2009 con cui municipio di Lugano ha negato loro la licenza per un
piano di quartiere contemplante la costruzione di tre stabili d'appartamenti a Viganello sulla
collina sottostante la chiesa di Santa Maria di Pazzalino (part. 224);
viste le risposte:
- 27 aprile 2010 del
Consiglio di Stato;
- 5 maggio 2010 del
municipio di Lugano;
- 5 maggio 2010 di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. La RI 2 sono comproprietarie di un vasto terreno (part. 224), situato a Viganello, nella zona
residenziale intensiva R2, sulle falde della collina su cui sorgono la chiesa
di Santa Maria di Pazzalino ed il relativo, caratteristico campanile,
dichiarato monumento culturale d'interesse cantonale. La parte alta del fondo è
inclusa nella zona di protezione istituita attorno alla chiesa. La parte bassa
è invece gravata da un vincolo di piano di quartiere obbligatorio e,
parzialmente, da un divieto di edificazione.
L'11 giugno 2007, RI 1, beneficiario di un
diritto di compera annotato sul fondo in questione e pure qui ricorrente, ha
chiesto al municipio di Lugano il rilascio della licenza per piano di quartiere
per costruirvi tre stabili d'appartamenti, incastonati nel pendio, che avrebbe
dovuto essere abbondantemente sbancato. Con domanda di ugual data, ha inoltre
chiesto anche il rilascio del permesso di edificarli.
Alla prima domanda si sono opposti i Servizi
generali del Dipartimento del territorio, che criticava il progetto di piano di
quartiere dal profilo del suo inserimento estetico nel delicato contesto paesaggistico.
b. Adeguando il progetto alle indicazioni
scaturite da un incontro di conciliazione svoltosi tra i rappresentanti del
Dipartimento del territorio, quelli del municipio e i ricorrenti, il 3 aprile
2008, RI 1 ha inoltrato due nuove domande di costruzione, sottoscritte dall’__________,
in rappresentanza deRI 2: una per il piano di quartiere, l'altra per
realizzarlo.
Il nuovo progetto di piano di quartiere
prevede la costruzione di tre stabili (A, B e C), allineati da est ad ovest,
abbondantemente interrati nel pendio sovrastante il percorso pedonale (via al
campanile) attraverso il quale si sale alla chiesa. Gli edifici, a pianta
rettangolare e coperti da un tetto a due falde, presentano verso valle una facciata
lunga 22 m ed alta al massimo m 8.50 dal terreno sistemato. Le facciate laterali
sono invece larghe da m 13.70 a m 18.60. Sotto lo stabile situato ad est (A) verrebbe
realizzata un'autorimessa sotterranea per 23 veicoli, strutturata su due
livelli ed accessibile dal primo tratto di via al campanile, aperto alla
circolazione veicolare. Il terreno attiguo verso est, gravato da divieto di
costruzione, verrebbe sistemato a terrazzi ed attrezzato come area di svago per
bambini.
c. Alle domande di costruzione si sono
parzialmente opposti i Servizi generali del Dipartimento del territorio, che
con avviso 7 agosto 2008 (n. 62137) hanno contestato l'area di svago per motivi
paesaggistici e per l'insufficiente distanza dal vicino corso d'acqua.
d. A partire dall'agosto 2008, i ricorrenti
hanno lungamente ed inutilmente insistito per ottenere una decisione da parte
del municipio sulla domanda di costruzione relativa al piano di quartiere.
L'esecutivo comunale l'ha finalmente evasa, respingendola, soltanto il 5 giugno
2009, dopo che il Consiglio di Stato aveva accolto un reclamo per denegata
giustizia inoltrato dagli istanti in licenza.
Dopo aver rilevato che l'art. 54 delle norme
di attuazione del piano regolatore (NAPR) esige un linguaggio architettonico
armonioso e ben inserito nel contesto territoriale, nella decisione di rigetto
della domanda di piano di quartiere il municipio ha in sostanza ritenuto che sebbene
siano rispettati i parametri edificatori di base imposti dal PR, il progetto fosse
di qualità architettonica insufficiente e che fosse mal inserito nel delicato
contesto della collina di Pazzalino. Delle ulteriori specificazioni di
questa deduzione si dirà più avanti.
B. Con
giudizio 17 marzo 2010, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall’istante in licenza e
dai proprietari del terreno.
Illustrata l'estensione del suo potere di
cognizione, limitato dall'autonomia comunale, il Governo ha in sostanza
ritenuto che l'interpretazione data dall'autorità comunale alla nozione indeterminata
di linguaggio architettonico armonioso e ben inserito nel contesto
territoriale contenuta nell'art. 54 NAPR reggesse alla critica. Considerati
gli ingombri rappresentati dai tre stabili e la delicatezza del contesto
ambientale in cui si inseriscono, le conclusioni tratte dal municipio sarebbero
tutto sommato sostenibili.
Le censure sollevate nei confronti della suddetta
norma di piano regolatore in quanto tale sono state considerate improponibili.
C. Contro il
predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo con ricorso 19 aprile 2010, chiedendone l'annullamento e sollecitando
il rilascio della licenza richiesta.
Con lunghe argomentazioni, i ricorrenti sottolineano
anzitutto la disponibilità dimostrata per rimuovere l'opposizione sollevata dall'autorità
cantonale nei confronti del primo progetto, che non aveva invece suscitato
particolari critiche da parte del municipio. Sorprendente, proseguono, sarebbe dunque
l'atteggiamento assunto da quest'ultimo nei confronti della seconda domanda,
che dopo aver raccolto il benestare dei servizi cantonali è rimasta a lungo
indecisa per poi essere respinta con la laconica argomentazione di cui si è
detto sopra.
Censurabili, concludono, sarebbero le
conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio di Stato, che, omettendo di
pronunciarsi sull'atteggiamento lesivo del principio dell'affidamento assunto
dal municipio, si è richiamato all'art. 54 NAPR, mai invocato in precedenza
dall'autorità comunale, per confermare il rigetto della nuova domanda di
costruzione.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio ed i vicini opponenti, contestando le tesi degli insorgenti con
succinte argomentazioni, delle quali si dirà semmai più avanti.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La
legittimazione attiva dei ricorrenti è certa ed incontestata (art. 21 cpv. 2
LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in
ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei
luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole
processuali (piani, fotografie) ed è sufficientemente nota a questo Tribunale
per conoscenza diretta.
1.3. Oggetto del presente giudizio è
unicamente la decisione 5 giugno 2009 con cui il municipio ha respinto la
domanda di rilascio della licenza edilizia per piano di quartiere. Contrariamente
a quanto assume il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, la domanda di
rilascio della licenza edilizia per l'edificazione dei tre stabili previsti dal
piano non è ancora stata evasa dall'autorità comunale.
2.2.1. Secondo l'art. 56 cpv. 1 LALPT, il piano di quartiere è un
progetto planovolumetrico inteso a concretizzare gli obiettivi di qualità
paesaggistica, architettonica ed urbanistica fissati dal piano regolatore.
Questo strumento è destinato a favorire la promozione urbanistica quando
sussiste un interesse generale derivante dalla realizzazione degli obbiettivi
urbanistici qualitativi fissati dal piano regolatore. Esso si compone di una
relazione tecnica, di tutte le rappresentazioni grafiche indispensabili per
mostrarne i contenuti urbanistici, architettonici e funzionali e, di regola, di
un modello plastico (art. 56 cpv. 1 LALPT; art. 19 regolamento della legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 29 gennaio 1991; RLALPT; RL 7.1.1.1.1).
Il piano di quartiere si configura in
sostanza come una licenza quadro, mediante la quale viene definito in modo
vincolante l'insieme degli interventi ammissibili all'interno di un determinato
comprensorio territoriale (Adelio
Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 56 LALPT, n.
418). Esso è autorizzato secondo la procedura di rilascio del permesso di
costruzione (art. 56 cpv. 3 LALPT). Di principio, il permesso di piano di quartiere
non autorizza direttamente l'edificazione delle opere che contempla. Non
diversamente da una licenza preliminare, siffatto permesso si limita ad
accertare che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone al rilascio di
ulteriori licenze per l'attuazione degli interventi previsti dal piano a
livello di semplice progetto planovolumetrico.
2.2. Giusta l'art. 54 NAPR di Viganello, l'edificazione
della part. 224 è subordinata all'allestimento di un piano di quartiere obbligatorio
(PQ). [..]
Il PQ dovrà svilupparsi tenendo in
considerazione la salvaguardia del campanile della parrocchia di Santa Maria in località Pazzalino; questo obbiettivo viene attuato mediante
l'inserimento sulla part. 224 sub G di un punto di vista.
Dal profilo urbanistico si attende un
linguaggio architettonico armonioso e ben inserito nel contesto territoriale.
Il complesso edilizio dovrà provvedere
all'organizzazione razionale degli accessi veicolari e dei posteggi, nonché del
traffico pedonale.
L'accesso veicolare è da prevedersi lungo
le strade esistenti a valle e a monte del comparto.
Almeno 2/3 dei posteggi devono essere
sotterranei o contenuti nella proiezione degli edifici.
Oltre all'area verde, pari ad almeno il
25% della SE, sul fondo in oggetto deve essere prevista una superficie di
terreno convenientemente attrezzata, soleggiata e discosta dal traffico, destinata
durevolmente ad area di svago per i bambini, pari ad almeno il 15% della SE a
favore dell'area di quartiere.
Valgono i parametri della zona R2 e gli
elaborati grafici allegati alle NAPR.
L'obbligo di adottare un linguaggio
architettonico armonioso e ben inserito nel contesto territoriale, sancito
dalla disposizione in esame, prefigura una cosiddetta clausola estetica
positiva.
Il vincolo non si limita a vietare una
deturpazione del paesaggio o anche solo una menomazione apprezzabile dei valori
paesaggistici (cd. clausola estetica negativa; Verunstaltungsverbot), ma
esige che l'edificazione si inserisca convenientemente nel quadro ambientale,
rapportandosi ad esso in modo da non alterarne gli equilibri in misura
inammissibile (cd. clausola estetica positiva; Eingliederungsgebot; Marco Borghi, Il diritto per gli architetti,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2010, n. 274; Christoph
Fritsche/ Peter Bösch, Zürcher Planungs- und Baurecht, Zurigo 2006, cap.
10.1.1.1; BJM 2006, 248 seg.).
2.3. La nozione di linguaggio
architettonico armonioso e quella di buon inserimento nel contesto
territoriale costituiscono nozioni giuridiche indeterminate (unbestimmte
Gesetzesbegriffe), che come tali conferiscono all'autorità
decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del loro
contenuto normativo. Latitudine di giudizio, che le istanze di ricorso sono
tenute a rispettare, intervenendo con riserbo, anche se dispongono di pieno
potere di cognizione. Ove si tratti di nozioni appartenenti al diritto comunale
autonomo, le predette istanze sono inoltre tenute a rispettare la libertà di
decisione costituzionalmente garantita dell'autorità comunale, limitandosi a
censurare le decisioni lesive del diritto in quanto insostenibili (cfr. DTF
96 I 369 consid. 4; STA 52.2009.256 del 7 gennaio 2010 consid. 2.2.; Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, V ed., Basel und Stuttgart 1976, n. 66 B I seg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
II. ed., Cadenazzo 2002, n. 396 seg.; ZBl 107/ 2006, pag. 437
osservazioni di Arnold Marti in
calce a STF 1P.678/2004 del 21 giugno 2005).
Circoscritto alla violazione del diritto è
anche il controllo, da parte delle autorità di ricorso, dell'apprezzamento
esercitato dal municipio in sede di applicazione di tali nozioni. Censurabili
sono dunque soltanto le interpretazioni sprovviste di ragioni oggettive,
fondate su considerazioni estranee o procedenti da valutazioni lesive del diritto
segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere. Ove la valutazione estetica
appaia plausibile, l'autorità di ricorso non può censurarla sostituendo il suo
apprezzamento a quello dell'istanza decidente (cfr. STF 1C.136/2010 del 17 maggio 2010 consid. 3.3.2 che rinvia a STF 1C.134/2007 del 24 gennaio 2008, consid. 4.2, la quale rimanda a sua volta a STF 1P.678/ 2004 del 21 giugno 2005
consid. 4.2 pubblicata in ZBl 107/2006 pag. 430 seg.).
3. 3.1. Nel
caso concreto, il municipio si è rifiutato di approvare il progetto di piano di
quartiere, ritenendo che non rispettasse l'obbligo di inserirsi armoniosamente
nel contesto territoriale, sancito dall'art. 54 NAPR. Pur riconoscendo che il
progetto rispetta i parametri edificatori di base imposti dal PR,
il municipio ha ritenuto che fosse di una qualità architettonica
insufficiente e che fosse mal inserito nel delicato contesto della
collina di Pazzalino. Le palazzine, ha specificato, avrebbero volumi
imponenti in confronto al tessuto in cui si inseriscono mentre le
volumetrie non troverebbero neppure tra di loro una corrispondenza. Il
progetto, ha concluso, è governato più da costrizioni legate ai
parametri edificatori di base definiti dal PR e dall'orografia del fondo che
non da una regola progettuale capace di organizzare e governare l'edificazione.
In sostanza, la domanda di licenza per piano
di quartiere è stata respinta sia per il volume, ritenuto eccessivo in quel
contesto, delle costruzioni previste, sia per il condizionamento delle scelte
progettuali derivante dai parametri di piano regolatore in concorso con la
configurazione del terreno.
Considerata l'altezza e la lunghezza
delle facciate, il Consiglio di Stato ha a sua
volta respinto il ricorso, ritenendo che, tutto sommato, gli ingombri
verticali fossero atti a pregiudicare la protezione particolare di
quella determinata zona. Deduzione, questa, che i ricorrenti contestano,
ripercorrendo in particolare la lunga e sofferta elaborazione del progetto, nel
corso della quale l'autorità comunale non avrebbe sollevato particolari
obiezioni né sulla posizione, né sulle dimensioni degli edifici.
3.2. Il progetto di piano di quartiere qui
in discussione consiste in sostanza nella proposta di edificare tre stabili,
lunghi 22 m, larghi da m 13.70 a m 18.60 ed alti m 8.50, allineati da est ad ovest
ed incastonati nel pendio situato a monte del percorso pedonale che sale verso
la chiesa di Santa Maria di Pazzalino.
Ai fini del giudizio sull’ammissibilità del
piano di quartiere in quanto tale occorre essenzialmente valutare l'inserimento
estetico di questi volumi nel contesto territoriale, considerando soprattutto
la posizione e le dimensioni delle facciate principali (sud) degli edifici.
Sono queste in effetti le parti d'opera che maggiormente incidono sul quadro
del paesaggio. La larghezza delle facciate laterali, incastonate in larga misura
nel pendio, costituisce invece un aspetto meno importante ai fini di una valutazione
dell'impatto derivante dalle costruzioni dal profilo urbanistico; criterio
di giudizio al quale fa riferimento l'art. 54 NAPR. Da valutare nell'ambito
della domanda di costruzione volta ad ottenere il permesso di realizzare il
piano di quartiere è per contro l'espressione architettonica (linguaggio
architettonico) degli edifici per rapporto al quadro ambientale.
3.3.1. Ferme queste premesse, è escluso che
l'asserita imponenza dei volumi possa giustificare il diniego della licenza.
La lunghezza delle facciate rispetta il limite (m 22.00) posto dall'art. 49
cpv. 3 lett. f NAPR. Conforme al diritto (art. 49 cpv. 3 lett. c + d NAPR) è
pure la loro altezza alla gronda (m 8.50) ed al colmo (m 10.50). Lo stesso
municipio riconosce, nella decisione di diniego della licenza, che il progetto
rispetta compiutamente i parametri edificatori della zona R2.
Ne discende che la licenza non può essere
negata per motivi riconducibili alle dimensioni degli edifici. L'autorità
comunale non può in particolare ritenere insoddisfatto l'obbligo di inserimento
confacente nel contesto territoriale (Eingliederungsgebot) sancito
dall'art. 54 NAPR, sostenendo che le tre palazzine avrebbero volumi imponenti
in confronto al tessuto in cui si inseriscono.
Il Tribunale federale ha ripetutamente rilevato
che le costruzioni che rispettano le prescrizioni di zona non possono essere
considerate contrarie all'obbligo di inserirsi adeguatamente nel contesto
paesaggistico, soltanto perché comportano volumi e sfruttamenti maggiori di
quelli degli edifici circostanti (STF 1C.258/2009 del 20 maggio 2010 consid. 6.4 con rimando a DTF 115 Ia 114 consid. 3d pag. 119; 363 consid. 3a pag. 366;
STF 1P.9/1997 del 21 maggio 1997 consid. 3a pubblicata in ZBl 99/1998 pag.
170).
Palesemente inidoneo a suffragare un diniego
della licenza per inosservanza dell'obbligo di inserirsi convenientemente nel
quadro del paesaggio è pure l'argomento secondo cui i tre edifici non
troverebbero neppure fra di loro una corrispondenza. A prescindere dal
fatto che i volumi dei tre edifici divergono soltanto per la lunghezza delle
facciate laterali, non è dato di vedere come una maggior corrispondenza
di queste parti d'opera, tutto sommato secondarie per rapporto alle facciate
principali dal profilo dell'impatto sul paesaggio, potrebbe migliorare
l'inserimento estetico del complesso residenziale nella collina di Pazzalino.
Dal profilo degli ingombri, la decisione di diniego
della licenza per piano di quartiere ed il giudizio del Consiglio di Stato che
la conferma limitandosi a ritenerla sostenibile, non possono essere confermate.
3.3.2. Ancor meno suscettibile di
giustificare il diniego della licenza per inosservanza del vincolo di
inserimento confacente nel contesto territoriale sancito dall'art. 54 NAPR è
l'argomento secondo cui il progetto sarebbe governato più da costrizioni legati
ai parametri edificatori di base definiti dal PR e dall'orografia del fondo che
non da una regola progettuale capace di organizzare e governare l'edificazione.
Che ogni progetto sia condizionato dalle prescrizioni di piano regolatore e
dalla configurazione del fondo dedotto in edificazione è un dato di fatto incontestabile.
Ciò non permette tuttavia ancora di affermare che i progetti concepiti in
funzione delle possibilità edificatorie date dall'assetto pianificatorio e
dalla situazione concreta del terreno non possano inserirsi adeguatamente nel
contesto territoriale.
Nel caso in esame, considerata l'importanza
e l'estensione dei vincoli che gravano il terreno non è d'altro canto
facilmente ipotizzabile una diversa regola progettuale capace di organizzare
ed ordinare l'edificazione. I servizi del comune, che hanno seguito la
domanda di costruzione promuovendo l'adeguamento del primo progetto, non hanno
peraltro mai proposto o suggerito soluzioni alternative, che consentano di
meglio inserire il complesso nel quadro del paesaggio. I limiti di lunghezza
delle facciate, le distanze minime tra edifici ed il divieto di edificare la
parte est del fondo condizionano pesantemente le scelte progettuali, limitando
d'acchito il reperimento di soluzioni alternative, che per posizione e
dimensioni degli edifici consentano di sfruttare adeguatamente le possibilità
edificatorie contenendo maggiormente le ripercussioni derivanti al quadro del paesaggio.
Anche da questo profilo, che il Consiglio di
Stato non ha peraltro esaminato, il diniego della licenza non può dunque essere
confermato.
3.3.3. Al progetto riveduto di piano di
quartiere si è opposto il Dipartimento del territorio limitatamente alle opere
di sistemazione dell'area di svago attrezzata, obbligatoriamente prevista
dall'art. 54 NAPR, che ha ritenuto eccessive e contrarie alla distanza minima
di 5 m dal vicino corso d'acqua prescritta dall'art. 34 cpv. 1 del regolamento
di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1).
Fatti
I ricorrenti non spendono una parola per
contestare questa opposizione, che, oltre a vincolare il comune (art. 7 cpv. 2
LE), non appare priva di fondamento nella misura in cui rileva un'inosservanza
della distanza minima dal corso d'acqua.
Il difetto non è comunque tale da
giustificare un diniego della licenza. Ad esso può infatti essere posto facilmente
rimedio, subordinando la licenza di piano di quartiere alla condizione di allontanare
le sistemazioni previste ad una distanza di 5.00 m dal torrente che scorre
lungo il confine est del fondo e rinviando la definizione puntuale e concreta
delle opere di sistemazione dell'area di svago alla successiva fase di rilascio
del permesso di costruzione per la realizzazione del piano di quartiere. È questa,
in effetti, la fase che meglio si presta a trovare le soluzioni più confacenti
dal profilo del linguaggio architettonico delle opere previste dal progetto di
Considerandi
piano di quartiere. Progetto che, per principio, deve limitarsi a definire le
opere previste dal profilo planovolumetrico, ovvero dell'ubicazione e
delle dimensioni (ingombri), riservando la definizione degli ulteriori dettagli
alla successiva fase di rilascio della licenza per la sua attuazione concreta.
4.
4.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,
annullando la decisione municipale impugnata e quella governativa che la conferma,
siccome lesive del diritto. Gli atti sono rinviati al municipio, affinché
rilasci agli insorgenti la licenza di piano di quartiere richiesta,
limitandola, in quanto riferita all'area di svago, alle condizioni indicate al
precedente considerando.
4.2
La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è
posta a carico dei ricorrenti e dei resistenti proporzionalmente al rispettivo
grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente in quanto comparso in
lite per esigenze di funzione.
Le ripetibili (art. 31 LPamm) di prima e di
seconda istanza sono invece a carico del comune e dei resistenti CO 2 nella
misura in cui il ricorso è accolto.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 56 LALPT; 19 RLALPT; 49, 54 NAPR di
Lugano-Viganello; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 17 marzo 2010 del Consiglio di
Stato (n. 1288) e la decisione 5 giugno 2009 del municipio di Lugano sono
annullate;
1.2. gli atti sono rinviati
al municipio, affinché, nei limiti del considerando 4.1., rilasci ai ricorrenti
la licenza di piano di quartiere richiesta.
2. La tassa
di giustizia è a carico dei ricorrenti, in solido, nella misura di fr. 400.- e
dei resistenti CO 2, pure in solido, nella misura di fr. 400.-.
3. Le
ripetibili di entrambe le istanze sono a carico del comune di Lugano nella
misura di fr. 1'500.- e dei resistenti CO 2 nella misura di fr. 500.-.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster