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Decisione

52.2010.147

Licenza edilizia per piano di quartiere. Clausola estetica

24 agosto 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti non spendono una parola per

contestare questa opposizione, che, oltre a vincolare il comune (art. 7 cpv. 2

LE), non appare priva di fondamento nella misura in cui rileva un'inosservanza

della distanza minima dal corso d'acqua.

Il difetto non è comunque tale da

giustificare un diniego della licenza. Ad esso può infatti essere posto facilmente

rimedio, subordinando la licenza di piano di quartiere alla condizione di allontanare

le sistemazioni previste ad una distanza di 5.00 m dal torrente che scorre

lungo il confine est del fondo e rinviando la definizione puntuale e concreta

delle opere di sistemazione dell'area di svago alla successiva fase di rilascio

del permesso di costruzione per la realizzazione del piano di quartiere. È questa,

in effetti, la fase che meglio si presta a trovare le soluzioni più confacenti

dal profilo del linguaggio architettonico delle opere previste dal progetto di

Considerandi

piano di quartiere. Progetto che, per principio, deve limitarsi a definire le

opere previste dal profilo planovolumetrico, ovvero dell'ubicazione e

delle dimensioni (ingombri), riservando la definizione degli ulteriori dettagli

alla successiva fase di rilascio della licenza per la sua attuazione concreta.

4.

4.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,

annullando la decisione municipale impugnata e quella governativa che la conferma,

siccome lesive del diritto. Gli atti sono rinviati al municipio, affinché

rilasci agli insorgenti la licenza di piano di quartiere richiesta,

limitandola, in quanto riferita all'area di svago, alle condizioni indicate al

precedente considerando.

4.2

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è

posta a carico dei ricorrenti e dei resistenti proporzionalmente al rispettivo

grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente in quanto comparso in

lite per esigenze di funzione.

Le ripetibili (art. 31 LPamm) di prima e di

seconda istanza sono invece a carico del comune e dei resistenti CO 2 nella

misura in cui il ricorso è accolto.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 56 LALPT; 19 RLALPT; 49, 54 NAPR di

Lugano-Viganello; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza:

1.1. la decisione 17 marzo 2010 del Consiglio di

Stato (n. 1288) e la decisione 5 giugno 2009 del municipio di Lugano sono

annullate;

1.2. gli atti sono rinviati

al municipio, affinché, nei limiti del considerando 4.1., rilasci ai ricorrenti

la licenza di piano di quartiere richiesta.

2. La tassa

di giustizia è a carico dei ricorrenti, in solido, nella misura di fr. 400.- e

dei resistenti CO 2, pure in solido, nella misura di fr. 400.-.

3. Le

ripetibili di entrambe le istanze sono a carico del comune di Lugano nella

misura di fr. 1'500.- e dei resistenti CO 2 nella misura di fr. 500.-.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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