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Decisione

52.2010.149

Scartando l'offerta della ricorrente siccome priva della firma richiesta sulla dichiarazione di accompagnamento all'offerta il committente non è incorso in un eccesso di formalismo censurabile con suc

7 giugno 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I concorrenti erano tenuti a sottoscrivere debitamente

la predetta dichiarazione, apponendovi timbro e firma autorizzata. Analoga

esigenza era imposta per l'elenco prezzi ed il frontespizio dell'offerta.

B. In tempo

utile sono pervenute al committente tre offerte, per importi compresi tra fr.

86'488.90 e fr. 159'124.25.

Esperite

le necessarie valutazioni, il 7 aprile 2010 la Direzione dell'EOC ha risolto di

escludere dalla procedura la RI 1 per non aver firmato la pag. 13 del

capitolato e di deliberare la commessa alla CO 1, unica concorrente rimasta in

gara.

C.

Contro la predetta

risoluzione, la RI 1 insor-ge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando il rinvio degli atti

al committente per nuova decisione, previa concessione dell'effetto sospensivo

al gravame.

L'insorgente ritiene in sostanza che la sua

estromissione dalla gara per aver omesso di firmare la dichiarazione a pag. 13

del capitolato integri gli estremi di un eccesso di formalismo. Donde la

necessità di riammetterla nel concorso e di retrocedere gli atti alla

committenza affinché pronunci una nuova aggiudicazione dopo aver valutato anche

la sua offerta.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone l'ULSA, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti

che per quanto necessario saranno discussi nei considerandi seguenti.

Anche la CO 1 osteggia l'impugnativa, sostenendo

che l'esclusione della ricorrente si impone in forza di quanto dispone l'art.

42 cpv. 1 lett. e del Regolamento di applicazione della legge sulle commesse

pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12

settembre 2006 (RLCPubb/

CIAP; RL 7.1.4.6). Per quanto riguarda

invece la domanda provvisionale, la resistente si rimette al giudizio del Tribunale.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 della

legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1).

L'insorgente, avendo presentato un'offerta in

un concorso al quale era stata invitata, è senz'altro legittimata a contestare

la decisione del committente di escluderla dalla gara (art. 37 lett. b LCPubb e

43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL

3.3.1.1).

Il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1

LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli

atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). I

fatti rilevanti per il giudizio sono sostanzialmente incontestati. Nemmeno

l'insorgente postula l'assunzione di particolari prove.

Considerandi

2.

2.1. Giusta

l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per

iscritto, in modo completo e tempestivo. Il capitolato d’offerta, sottolinea l'art.

40.

cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua

parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi

e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete o che

non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse

dall'aggiudicazione (STA 52.2008.152 dell'11 luglio 2008 e rinvii). Una diversa conclusione, che permettesse al committente di prendere

in considerazione per l'aggiudicazione offerte non conformi alle prescrizioni

di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte

dopo la loro apertura sarebbe palesemente contraria al principio della parità

di trattamento sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb.

2.2

A norma dell'art. 26 cpv. 2 LCPubb, il

committente esclude dalla procedura le offerte che presentano lacune formali

rilevanti. Sono considerate tali, secondo l'art. 42 cpv. 1 lett. e RLCPubb/

CIAP, le offerte mancanti delle firme

richieste.

2.3

L'ordinamento delle commesse pubbliche attribuisce

alle prescrizioni di forma particolare rilevanza. Quanto meno nella misura in

cui servono a garantire i principi cardine delle proce-dure di aggiudicazione,

come quello della parità di trattamento tra i concorrenti, le prescrizioni di

forma devono essere rispetta-te tanto da parte del committente, quanto da parte

dei concor-renti. Resta riservato il divieto di formalismo eccessivo, derivan-te

dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101), che impedisce al committente di escludere offerte

viziate da difetti formali irrilevanti. L'esclusione dalla gara per motivi

formali presuppone in ogni caso l'esistenza di un vizio di una certa importanza

(cfr. STA 52.2007.303 del 5 dicembre 2007 e riferimenti ivi contenuti).

3.

Nel caso

concreto, la Direzione dell'EOC ha escluso dalla procedura la RI 1, poiché i

responsabili della società non avevano firmato la dichiarazione di accompagnamento

all'offerta inserita a pag. 13 del capitolato d'appalto.

L'insorgente non contesta l'addebito, ma ritiene

che il documento in quanto tale non costituisca un elemento essenziale

dell'offerta, tant'è vero che non è neppure annoverato nell'indice del capitolato

d'appalto. Osserva inoltre che le regole del concorso (capitolato d'oneri)

non prevedono alcuna comminatoria di esclusione nel caso del mancato inoltro

oppure della mancata firma della dichiarazione in questione.

Tali argomentazioni non possono essere

condivise. Intanto occorre rilevare che l'esigenza di firmare le offerte, pena

l'esclusione in caso di inosservanza, è stata riconosciuta da dottrina e giurisprudenza

(cfr. VwGer ZH 5.5.2006 VB. 2005.00373 consid. 5.3; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Evelyne

Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 1. Band, Zurigo 2007, n. 289). Quanto alla portata del documento

riportato a pag. 13 del capitolato, non v'è dubbio che stante il suo contenuto

esso abbia un'importanza tutt'altro che trascurabile nel contesto dell'offerta in

cui è integrato. In effetti, con la sua firma il concorrente attesta non solo

di aver eseguito tutta una serie di operazioni e di verifiche legate

all'appalto, ma di garantire pure il rispetto di norme volte a garantire la

sicurezza sul lavoro e un'efficace quanto libera concorrenza.

D'altra parte, la firma apposta sulla prima

pagina del capitolato d'appalto non può supplire a quella mancante sulla dichiarazione

di accompagnamento all'offerta, un documento sostanziale dell'offerta stessa

la cui sottoscrizione era stata espressamente richiesta dalla committenza. Il

fatto che non fosse annoverato nell'indice del capitolato d'appalto non è determinante,

ove solo si consideri che nemmeno l'elenco prezzi, che pur costituiva un altro elemento

essenziale dell'offerta da firmare a parte, era indicato nel sommario del

capitolato, concernente solo le prime 12 pagine del corposo formulario

trasmesso alle ditte invitate al concorso. Neppure il fatto che le regole di

gara non contemplassero una comminatoria di esclusione in caso di mancata firma

della dichiarazione in questione può giovare alla ricorrente. Come annota a

giusto titolo la resistente, la sanzione dell'estromissione delle offerte

mancanti delle firme richieste è infatti prevista in modo esplicito dalla legge

(vedi art. 42 cpv. 1 lett. e RLCPubb/

CIAP), per cui non occorre riprenderla nelle

prescrizioni di ogni concorso.

In conclusione, scartando l'offerta della

ricorrente siccome priva della firma richiesta a pag. 13 del capitolato

d'appalto il committente non è incorso in un eccesso di formalismo censurabile

con successo in questa sede. Una simile doglianza può essere accolta solo quando

la stretta applicazione di regole di procedura non è giustificata da alcun

interesse degno di protezione, diviene fine a sé stessa e complica in maniera

insostenibile la realizzazione del diritto materiale. Presupposti, questi, del

tutto assenti nel caso qui dedotto in giudizio.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a

concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le

ripetibili (art. 31 LPamm) sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost.; 26, 36, 37, 38 LCPubb; 40, 42

RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 31, 43, 60 e 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della RI 1, con l'ulteriore

obbligo di rifondere identico importo alla CO 1 a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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