52.2010.149
Scartando l'offerta della ricorrente siccome priva della firma richiesta sulla dichiarazione di accompagnamento all'offerta il committente non è incorso in un eccesso di formalismo censurabile con suc
7 giugno 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2010.149
Data decisione, Autorità:
07.06.2010, TRAM
Titolo:
Scartando l'offerta della ricorrente siccome priva della firma richiesta sulla dichiarazione di accompagnamento all'offerta il committente non è incorso in un eccesso di formalismo censurabile con successo in questa sede
ESCLUSIONE
OFFERTA
art. 26 LCPUBB
art. 40 cpv. 1 RLCPUBB
art. 42 cpv. 1 let. e RLCPUBB
Incarto n.
52.2010.149
Lugano
7 giugno 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Luisa Vassalli Zorzi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 aprile 2010 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 7 aprile 2010 della CO 3, che in esito
al concorso concernente la costruzione della struttura metallica occorrente
all'Ospedale Regionale di Lugano Civico - centrali termiche e frigorifere -
ha escluso l'offerta della RI 1 e ha aggiudicato la commessa alla CO 1;
viste le risposte:
- 21 aprile 2010 della Direzione
dell'Ente Ospedaliero Cantonale;
- 22 aprile 2010 del Dipartimento
del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);
- 29 aprile 2010 della CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 15 gennaio
2010 la CO 3 ha invitato quattro ditte ad inoltrare un'offerta per la costruzione
della struttura metallica occorrente alle centrali termiche e frigorifere dell'Ospedale
Regionale di Lugano Civico. Fra gli invitati v'erano la ricorrente, RI 1 di __________,
e la resistente, CO 1 di __________.
Il capitolato d'appalto stabiliva che la
procedura era retta dalla della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio
2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) e che l'esecuzione delle opere sarebbe stata attribuita
al miglior offerente sulla base dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:
- Economicità-prezzo 65%
-
Referenze 25%
-
Apprendisti 5%
-
Certificazione di qualità 5%
Le modalità di valutazione dei singoli
criteri erano ulteriormente specificate dagli atti di gara.
Quest'ultimi, a pag. 13, contenevano una dichiarazione
di accompagnamento all'offerta del seguente tenore:
La sottoscritta
Ditta
dichiara
1. di aver preso attenta visione dei
piani e dettagli esecutivi relativi all'opera in oggetto;
2. di aver preso visione, in ogni sua
parte, del capitolato di appalto (prescrizioni generali e speciali) e di aver
attentamente analizzato tutte le posizioni delle singole opere esposte nel modulo
di offerta;
3. di aver chiesto alla direzione lavori
tutti i chiarimenti necessari su eventuali dubbi e incertezze, sia per i piani
di progetto che per gli allegati di appalto (capitolato, modulo di offerta);
4. di riconoscere la regolarità e
compiutezza dei piani e dettagli esecutivi sopramenzionati;
5. di essersi recata sul posto e di aver
preso conoscenza delle condizioni locali; della natura, posizione e
configurazione del terreno, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti
che potranno influire sull'esecuzione dell'opera;
6. di giudicare i prezzi offerti, nel
loro complesso, remunerativi e tali da garantire una perfetta esecuzione delle
opere appaltate;
7. che, ai sensi dell'art. 41 cpv. 1
del Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche (RLCPubb),
e conformemente all'art. 3 dell'OLCostr del 29 giugno 2005, ha esaminato il
documento SUVA allegato "Strumento di pianificazione e ne conferma l'adeguatezza.
Eventuali proposte di completamente sono annotate del documento stesso.
8. Il concorrente dichiara che la
presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire la libera
concorrenza.
Fatti
I concorrenti erano tenuti a sottoscrivere debitamente
la predetta dichiarazione, apponendovi timbro e firma autorizzata. Analoga
esigenza era imposta per l'elenco prezzi ed il frontespizio dell'offerta.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente tre offerte, per importi compresi tra fr.
86'488.90 e fr. 159'124.25.
Esperite
le necessarie valutazioni, il 7 aprile 2010 la Direzione dell'EOC ha risolto di
escludere dalla procedura la RI 1 per non aver firmato la pag. 13 del
capitolato e di deliberare la commessa alla CO 1, unica concorrente rimasta in
gara.
C.
Contro la predetta
risoluzione, la RI 1 insor-ge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando il rinvio degli atti
al committente per nuova decisione, previa concessione dell'effetto sospensivo
al gravame.
L'insorgente ritiene in sostanza che la sua
estromissione dalla gara per aver omesso di firmare la dichiarazione a pag. 13
del capitolato integri gli estremi di un eccesso di formalismo. Donde la
necessità di riammetterla nel concorso e di retrocedere gli atti alla
committenza affinché pronunci una nuova aggiudicazione dopo aver valutato anche
la sua offerta.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone l'ULSA, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti
che per quanto necessario saranno discussi nei considerandi seguenti.
Anche la CO 1 osteggia l'impugnativa, sostenendo
che l'esclusione della ricorrente si impone in forza di quanto dispone l'art.
42 cpv. 1 lett. e del Regolamento di applicazione della legge sulle commesse
pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12
settembre 2006 (RLCPubb/
CIAP; RL 7.1.4.6). Per quanto riguarda
invece la domanda provvisionale, la resistente si rimette al giudizio del Tribunale.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 della
legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1).
L'insorgente, avendo presentato un'offerta in
un concorso al quale era stata invitata, è senz'altro legittimata a contestare
la decisione del committente di escluderla dalla gara (art. 37 lett. b LCPubb e
43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL
3.3.1.1).
Il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1
LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). I
fatti rilevanti per il giudizio sono sostanzialmente incontestati. Nemmeno
l'insorgente postula l'assunzione di particolari prove.
Considerandi
2.
2.1. Giusta
l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per
iscritto, in modo completo e tempestivo. Il capitolato d’offerta, sottolinea l'art.
40.
cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua
parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi
e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete o che
non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse
dall'aggiudicazione (STA 52.2008.152 dell'11 luglio 2008 e rinvii). Una diversa conclusione, che permettesse al committente di prendere
in considerazione per l'aggiudicazione offerte non conformi alle prescrizioni
di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte
dopo la loro apertura sarebbe palesemente contraria al principio della parità
di trattamento sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb.
2.2
A norma dell'art. 26 cpv. 2 LCPubb, il
committente esclude dalla procedura le offerte che presentano lacune formali
rilevanti. Sono considerate tali, secondo l'art. 42 cpv. 1 lett. e RLCPubb/
CIAP, le offerte mancanti delle firme
richieste.
2.3
L'ordinamento delle commesse pubbliche attribuisce
alle prescrizioni di forma particolare rilevanza. Quanto meno nella misura in
cui servono a garantire i principi cardine delle proce-dure di aggiudicazione,
come quello della parità di trattamento tra i concorrenti, le prescrizioni di
forma devono essere rispetta-te tanto da parte del committente, quanto da parte
dei concor-renti. Resta riservato il divieto di formalismo eccessivo, derivan-te
dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost.; RS 101), che impedisce al committente di escludere offerte
viziate da difetti formali irrilevanti. L'esclusione dalla gara per motivi
formali presuppone in ogni caso l'esistenza di un vizio di una certa importanza
(cfr. STA 52.2007.303 del 5 dicembre 2007 e riferimenti ivi contenuti).
3.
Nel caso
concreto, la Direzione dell'EOC ha escluso dalla procedura la RI 1, poiché i
responsabili della società non avevano firmato la dichiarazione di accompagnamento
all'offerta inserita a pag. 13 del capitolato d'appalto.
L'insorgente non contesta l'addebito, ma ritiene
che il documento in quanto tale non costituisca un elemento essenziale
dell'offerta, tant'è vero che non è neppure annoverato nell'indice del capitolato
d'appalto. Osserva inoltre che le regole del concorso (capitolato d'oneri)
non prevedono alcuna comminatoria di esclusione nel caso del mancato inoltro
oppure della mancata firma della dichiarazione in questione.
Tali argomentazioni non possono essere
condivise. Intanto occorre rilevare che l'esigenza di firmare le offerte, pena
l'esclusione in caso di inosservanza, è stata riconosciuta da dottrina e giurisprudenza
(cfr. VwGer ZH 5.5.2006 VB. 2005.00373 consid. 5.3; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Evelyne
Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 1. Band, Zurigo 2007, n. 289). Quanto alla portata del documento
riportato a pag. 13 del capitolato, non v'è dubbio che stante il suo contenuto
esso abbia un'importanza tutt'altro che trascurabile nel contesto dell'offerta in
cui è integrato. In effetti, con la sua firma il concorrente attesta non solo
di aver eseguito tutta una serie di operazioni e di verifiche legate
all'appalto, ma di garantire pure il rispetto di norme volte a garantire la
sicurezza sul lavoro e un'efficace quanto libera concorrenza.
D'altra parte, la firma apposta sulla prima
pagina del capitolato d'appalto non può supplire a quella mancante sulla dichiarazione
di accompagnamento all'offerta, un documento sostanziale dell'offerta stessa
la cui sottoscrizione era stata espressamente richiesta dalla committenza. Il
fatto che non fosse annoverato nell'indice del capitolato d'appalto non è determinante,
ove solo si consideri che nemmeno l'elenco prezzi, che pur costituiva un altro elemento
essenziale dell'offerta da firmare a parte, era indicato nel sommario del
capitolato, concernente solo le prime 12 pagine del corposo formulario
trasmesso alle ditte invitate al concorso. Neppure il fatto che le regole di
gara non contemplassero una comminatoria di esclusione in caso di mancata firma
della dichiarazione in questione può giovare alla ricorrente. Come annota a
giusto titolo la resistente, la sanzione dell'estromissione delle offerte
mancanti delle firme richieste è infatti prevista in modo esplicito dalla legge
(vedi art. 42 cpv. 1 lett. e RLCPubb/
CIAP), per cui non occorre riprenderla nelle
prescrizioni di ogni concorso.
In conclusione, scartando l'offerta della
ricorrente siccome priva della firma richiesta a pag. 13 del capitolato
d'appalto il committente non è incorso in un eccesso di formalismo censurabile
con successo in questa sede. Una simile doglianza può essere accolta solo quando
la stretta applicazione di regole di procedura non è giustificata da alcun
interesse degno di protezione, diviene fine a sé stessa e complica in maniera
insostenibile la realizzazione del diritto materiale. Presupposti, questi, del
tutto assenti nel caso qui dedotto in giudizio.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. L'emanazione
del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a
concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le
ripetibili (art. 31 LPamm) sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 26, 36, 37, 38 LCPubb; 40, 42
RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 31, 43, 60 e 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della RI 1, con l'ulteriore
obbligo di rifondere identico importo alla CO 1 a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei
limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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