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Decisione

52.2010.158

Dimissioni e conseguenze accessorie

21 febbraio 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. CO 1 è entrato alle dipendenze del comune di __________ quale

aspirante agente di polizia a far tempo dal 1° gennaio 2006. Precedentemente,

in vista della sua assunzione, il 18 agosto 2005, egli si era impegnato nei

confronti del datore di lavoro a rimborsare i costi della sua formazione

proporzionalmente alla durata del servizio prestato, qualora avesse abbandonato

il corpo di polizia entro 5 anni dalla sua assunzione, conformemente a quanto

deciso dall'esecutivo comunale con risoluzione 30 dicembre 2004.

CO 1 ha rassegnato le sue dimissioni con effetto al 30 novembre 2009. Dopo vicissitudini

che qui non occorre rievocare, con decisione 20 gennaio 2010 il RA 1 gli ha

chiesto la rifusione della quota parte delle spese sostenute per la sua

formazione fissata in complessivi fr. 12'223.20 e poi corretta e ridotta a fr.

11'494.--, calcolata sulla base della dichiarazione sottoscritta dal gendarme

il 18 agosto 2005.

B. Con giudizio 24 marzo 2010 (n. 1407), il Consiglio di Stato ha

accolto il gravame presentato da CO 1 avverso la predetta risoluzione

municipale, che è stata annullata in quanto ritenuta sprovvista di una valida

base legale.

C. Con ricorso 26 aprile 2010, il RI 1 si è aggravato davanti al Tribunale

cantonale amministrativo avverso la decisione governativa postulandone l'annullamento

e la contestuale conferma della propria risoluzione. A sua mente, infatti, la

pronunzia governativa avversata sarebbe, per un verso, contraria al principio

della buona fede e, per altro verso, pregiudizievole degli interessi dell'ex

agente comunale.

D. All'accoglimento del ricorso si sono opposti sia il Consiglio di

Stato, senza formulare particolari osservazioni, sia CO 1, con motivi che

verranno ripresi all'occorrenza nei considerandi che seguono.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (208

cpv. 1 legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 2.1.1.2). Il ricorso è

tempestivo (art. 213 LOC e 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e la legittimazione dell'insorgente

certa (art. 209 lett. b LOC). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può

essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2.2.1. Il principio della legalità, sancito dall'art. 5 cpv. 1 della Costituzione

federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101),

prevede che un atto amministrativo debba fondarsi su una base legale materiale,

sufficientemente determinata e adottata dall'autorità competente secondo le

regole del diritto costituzionale. Ciò serve, da una parte, a garantire dal

punto di vista democratico, il rispetto della ripartizione costituzionale delle

competenze e, dall'altra parte, ad assicurare la prevedibilità e l'uguaglianza

di trattamento dell'azione statale (DTF 128 I 113, consid. 3c; DTF 123 I 1,

consid. 2b e rinvii). La violazione del principio della legalità può essere

invocato in relazione con la violazione del principio della separazione dei poteri

(DTF 121 I 22, consid. 3/a).

2.2. Giusta l'art. 192 LOC il municipio può emanare ordinanze per disciplinare

materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti (cpv. 1). Le

ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di quindici giorni

durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni

in esse contenute (cpv. 2). Esse possono essere impugnate in via di ricorso sia

Considerandi

durante il periodo di pubblicazione sia per ogni caso di applicazione (art. 44

del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno

1987; RALOC; RL 2.1.1.3). L'art. 105 del Regolamento comunale

della città di __________ del 14 marzo 1989 (di seguito: RCCL) ricalca sostanzialmente - per quanto concerne le ordinanze - quanto

prescritto dalla LOC.

2.3

Giusta l'art. 78 del Regolamento organico dei

dipendenti del RI 1 del 19 maggio 1998 (di seguito: ROD) il municipio promuove

la formazione e il perfezionamento professionale dei dipendenti in

considerazione delle esigenze dell'amministrazione; le relative modalità sono

disciplinate da un'ordinanza (cpv. 1); al municipio è riservata la facoltà,

seconda apposita regolamentazione, di recuperare le spese e lo stipendio

corrisposti durante il periodo di formazione o per la frequenza di corsi nel

caso di successivo scioglimento del rapporto d'impiego a richiesta o per colpa

del dipendente (cpv. 2).

Il 3 aprile 2000 il municipio di __________ ha adottato la relativa ordinanza

sulla formazione e il perfezionamento professionale dei dipendenti. In

particolare, l'art. 6 cpv. 2 prevede in caso di scioglimento del rapporto di

impiego con l'Amministrazione comunale, il recupero delle spese e degli

stipendi percepiti durante i congedi pagati nel seguente modo: entro 1 anno

dalla fine di un corso, rifusione di 4/4; entro 2 anni dalla fine di un corso,

rifusione di ¾; entro 3 anni dalla fine di un corso, rifusione di 2/4 ed entro

4.

anni dalla fine di un corso, rifusione di ¼.

3.

Come giustamente rilevato dal Consiglio di Stato nella decisione

impugnata, l'art. 6 dell'ordinanza municipale in questione costituisce senz'altro

una valida base legale per il recupero proporzionale dei costi di formazione in

caso di partenza anticipata dei dipendenti comunali entro 4 anni dalla fine di

un corso. Per contro, l'adozione di una semplice risoluzione municipale, che

peraltro fissa unicamente il lasso temporale entro il quale è data facoltà al

municipio di recuperare le spese di formazione degli agenti di polizia, e la

sussistenza di una mera dichiarazione impegnativa sottoscritta solo

dall'agente, come nel caso di specie, non possono costituire una valida base

legale per derogare al contenuto dell'ordinanza municipale e, quindi, per posticipare

a 5 anni il periodo di recupero delle relative spese di formazione. Tale modo

di agire da parte del municipio è indubbiamente irrito e non può essere

protetto. In ossequio al principio di legalità, infatti, l’esecutivo di __________

- che a questo proposito nel gravame non spende una sola parola, limitandosi

ad invocare la violazione del principio della buona fede e a ribadire di aver

optato per la soluzione più favorevole al dipendente - avrebbe dovuto previamente

modificare la propria ordinanza del 3 aprile 2000, in conformità con quanto stabilito dall'art. 192 LOC. Solo una volta divenuta definitiva questa

avrebbe poi costituito una valida base legale per richiedere al dipendente la

rifusione delle spese di formazione, nella misura richiesta nella fattispecie

dall'autorità comunale. In quanto sprovvista di una valida base legale, quindi,

a giusta ragione il Consiglio di Stato ha annullato la risoluzione municipale

avversata. Invano pertanto il RA 1 si richiama all'affidamento da lui riposto

nella dichiarazione sottoscritta dall'insorgente per esigere il rispetto del

principio della buona fede. In effetti, anche nel diritto pubblico il fatto che

il dipendente abbia accettato un rapporto d'impiego lesivo di norme imperative

e insorga ad eccepirne l'illegittimità soltanto in un secondo momento, magari

quando entra in conflitto con il datore di lavoro, non è contrario alle regole

della buona fede. Considerata la soverchiante posizione del datore di lavoro,

la passività del dipendente non costituisce d'altro canto un valido motivo per

ritenere che il trascorrere del tempo possa sanare il difetto (STA 53.2008.8 dell'11

novembre 2008, consid. 2.2., 53.2008.2 del 19 luglio 2008, consid. 3.3.,

53.2000.38

del 12 febbraio 2001 consid. 2.2.). Pure irrilevante, ai fini del

presente giudizio, la censura ricorsuale inerente l'asserito carattere

pregiudizievole degli interessi dell'ex agente comunale della decisione

governativa avversata. Stante quanto precede, la pronunzia dell'Esecutivo

cantonale merita dunque di essere tutelata in questa sede con reiezione del

ricorso.

4.

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza

(art. 28 LPamm). Esso è tenuto a rifondere al resistente, patrocinato da un

legale, un importo a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le norme ricordate sopra,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà al resistente

fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso è dato ricorso in materia di diritto pubblico

al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione

(art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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