52.2010.159
Permesso di dimora-cambiamento di cantone
19 luglio 2010Italiano13 min
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Numero d'incarto:
52.2010.159
Data decisione, Autorità:
19.07.2010, TRAM
Titolo:
Permesso di dimora-cambiamento di cantone
PERMESSO DI DIMORA
RINNOVO
art. 8 CEDU
art. 33 LFSTR
art. 37 LFSTR
art. 42 LFSTR
art. 50 LFSTR
art. 61 LFSTR
art. 96 LFSTR
art. 66 OASA
art. 67 OASA
art. 77 OASA
Incarto n.
52.2010.159
Lugano
19 luglio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 aprile 2010 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
la risoluzione 30 marzo 2010 (n. 1575) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 2 febbraio 2010 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione,
in materia di rilascio di un permesso
di dimora (cambiamento di cantone);
viste le risposte:
- 4 maggio 2010 del
Consiglio di Stato,
- 17 maggio 2010 del
Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 12
novembre 2003, la cittadina dominicana RI 1 (1969) si è sposata nel proprio Paese
d'origine con il cittadino elvetico __________ (1964). A seguito del matrimonio,
il 24 luglio 2004 la ricorrente è stata autorizzata a entrare in Svizzera e
posta al beneficio di un permesso di dimora nel Canton Lucerna. Il 26 novembre
2004, i coniugi __________ hanno lasciato la Svizzera.
b. Il 7 agosto 2007, RI 1 è rientrata in
Svizzera insieme al marito. Le autorità lucernesi competenti in materia di
polizia degli stranieri le hanno quindi rilasciato, nell’ambito del
ricongiungimento familiare, un nuovo permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato
fino all’8 novembre 2009. Il 17 ottobre 2008, l’Amt für Migration del Canton
Lucerna ha respinto la domanda di RI 1 volta a ottenere il rilascio di un permesso
di domicilio, in quanto essa non ne adempiva le condizioni.
Il 27 febbraio 2009, i coniugi __________
hanno cessato la comunione domestica.
c. Il 12 maggio 2009, la ricorrente si è
trasferita presso un’amica residente a__________. Una settimana più tardi, essa
ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione (ora: della popolazione)
del Dipartimento delle istituzioni di essere posta al beneficio di un permesso
di dimora nel nostro Cantone per svolgere un’attività lucrativa come aiuto
cucina.
Con decisione 2 febbraio 2010, l’autorità
dipartimentale ha respinto la domanda, rilevando che lo scopo per il quale
l'autorizzazione di soggiorno le era stata concessa era venuto a mancare a
seguito della cessazione della vita in comune con il marito, motivo per cui
essa non poteva ottenere ora un permesso di dimora nel nostro Cantone per
esercitare un’attività lucrativa. La decisione è stata resa sulla base degli
art. 42, 50 cpv. 1 lett. a, 62 lett. d, 66 cpv. 1 e 2, 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr;
RS 142.20) e 77 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione,
il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201).
B. Con
giudizio 30 marzo 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli
estremi per negare all'interessata un permesso di dimora nel nostro Cantone sulla
scorta dei motivi addotti dal dipartimento. Accertata l'esigibilità del suo
rientro nella Repubblica Dominicana, l'Esecutivo cantonale ha considerato la
decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
C. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, sollecitandone l'annullamento e postulando di essere posta al
beneficio di un permesso di dimora nel nostro Cantone.
La ricorrente afferma di essere stata
vittima di violenza da parte del marito e che, a causa di tali maltrattamenti,
ha dovuto avviare una procedura di misure protettrici dell’unione coniugale.
Ritiene in ogni caso che la decisione
impugnata sia contraria al principio della proporzionalità, in quanto è ben
integrata in Svizzera e lavora. Sostiene di non poter per contro più reintegrarsi
nel suo Paese d’origine. Infine, indica di avere attualmente una relazione con
un altro uomo, con il quale intende sposarsi non appena avrà divorziato da __________
e chiede di concedere l'effetto sospensivo al gravame.
D. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato,
quest'ultimo con argomenti di cui si dirà eventualmente in seguito.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8
giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta
l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
Va
preliminarmente osservato che la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora
annuale nel Canton Lucerna nel 2007, in seguito rinnovato fino all’8 novembre
2009.
Essa chiede ora il rilascio di un permesso di dimora per vivere e lavorare
in Ticino: in sostanza, di essere autorizzata a cambiare Cantone.
3.
3.1. L'art.
37.
cpv. 1 LStr dispone che il titolare di un permesso di soggiorno di breve
durata o di dimora che intende trasferire la propria residenza in un altro
cantone deve richiedere dapprima il permesso dal nuovo cantone. Il titolare di
un permesso di dimora, soggiunge il cpv. 2 della medesima norma, ha diritto di
cambiare cantone se non è disoccupato e non sussistono motivi di revoca secondo
l'articolo 62, segnatamente se non disattende una delle condizioni legate alla
decisione.
Uno straniero può disporre di un permesso di
soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di
domicilio soltanto in un Cantone. Il permesso vale sul territorio del Cantone
che l’ha rilasciato (art. 66 OASA). Il trasferimento del centro di propri
interessi in un altro Cantone implica l’obbligo di un nuovo permesso nel nuovo
Cantone (art. 67 cpv. 1 OASA).
Per rifiutare il permesso nel nuovo Cantone
non occorre che sia stata disposta o eseguita la revoca del vecchio permesso.
Il permesso nel vecchio Cantone infatti non decade (art. 61 cpv. 1 lett. b
LStr). È sufficiente che sussista un motivo di revoca e che, nelle circostanze
del caso, tale misura appaia proporzionata (DTF 127 II 177, pag. 182 per il
vecchio diritto; messaggio relativo alla LStr, FF 2002 II 3407). Secondo le
Istruzioni dell’Ufficio federale della migrazione nel settore degli stranieri
(stato al 1° luglio 2009, n. 3.1.8.2.1), le persone che intendono soggiornare
in un altro Cantone ma che non ottengono la necessaria autorizzazione, possono
essere allontanate verso il Cantone che aveva rilasciato loro il permesso di
dimora. Spetta poi a quest’ultimo decidere un eventuale allontanamento dalla
Svizzera.
3.2
Giusta l'art. 33 LStr, il permesso di
dimora viene rilasciato per soggiorni della durata di oltre un anno (cpv. 1) e
per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato ad
ulteriori condizioni (cpv. 2). L'art. 42 cpv. 1 LStr dispone che i coniugi
stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini
svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se
coabitano con loro. Secondo l'art. 49 LStr, l'esigenza della coabitazione non è
applicabile se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il
mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere.
Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del
coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di dimora in virtù dell'art. 42
LStr sussiste se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è
avvenuta con successo (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr) oppure se gravi motivi
personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (art. 50
cpv. 1 lett. b LStr). Può segnatamente essere un grave motivo personale il
fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e la reintegrazione
sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa (art. 50 cpv. 2
LStr).
3.3
Laddove la legge conferisce alle
autorità amministrative un certo potere discrezionale, queste sono tenute ad
esercitarlo tenendo conto degli interessi pubblici, nonché della situazione personale
e del grado di integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStr). Tale margine
di apprezzamento può essere censurato - perlomeno da parte di questo Tribunale
- soltanto quando il suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso o
dell'abuso di potere e viola il principio della proporzionalità (art. 61 LPamm;
cfr. DTF 112 Ib 478).
4.
4.1. Come
accennato in narrativa, il 7 agosto 2007 la ricorrente è rientrata in Svizzera
insieme al marito e, per poter vivere la propria vita coniugale nel Canton
Lucerna, le autorità di quel Cantone le hanno rilasciato un nuovo permesso di
dimora. Ora, è incontestato che i coniugi __________ hanno cessato la convivenza
nel febbraio 2009 (ricorso, pag. 8) e che da allora non hanno più ricomposto la
loro comunione domestica. Nel gravame (pag. 7, 11 e 13), la ricorrente ha finanche
indicato di avere nel frattempo allacciato una relazione sentimentale con tale __________,
con il quale intede sposarsi non appena avrà ottenuto il divorzio dall’attuale
marito. Bisogna pertanto concludere che, da oltre un anno, il matrimonio dei
coniugi __________ è ormai svuotato di ogni contenuto e scopo. Ne discende che,
essendo venuto meno il motivo (ricongiungimento familiare) per cui le era stata
concessa tale autorizzazione ed essendo cessata la coabitazione con il marito,
il suo soggiorno in Svizzera non si giustifica più. Ritenuto inoltre che la
comunità familiare non sussiste più, la ricorrente non può invocare nemmeno
l'applicazione dell'art. 49 LStr, che permette il mantenimento di residenze separate
per motivi gravi.
4.2
A torto l’insorgente sostiene che
avrebbe diritto a conservare il suo permesso di dimora sulla base di quanto
previsto dall'art. 50 LStr. Non avendo vissuto ininterrottamente in comunione
domestica con il marito durante almeno tre anni in Svizzera, essa non può
invocare la lett. a di questa disposizione. Il primo permesso che aveva
ottenuto il 24 luglio 2004 è decaduto 4 mesi più tardi con la sua partenza dalla
Svizzera (art. 61 cpv. 1 lett. a LStr). Nemmeno il suo soggiorno negli Stati
Uniti, dal 26 novembre 2004 al 6 agosto 2007, può essere preso in
considerazione, il periodo trascorso all’estero non essendo computabile a tal
fine (cfr. STF 2C_304/2009 del 9 dicembre 2009, consid. 3).
4.3
Non si intravvede nemmeno la presenza
di gravi motivi personali che rendono necessario il prosieguo del suo soggiorno
in Svizzera giusta la lett. b della medesima norma. In effetti, non risulta
dall'inserto di causa che essa sia stata vittima di violenza nel matrimonio.
Non vi è infatti alcun certificato medico, rapporto di polizia o una condanna
penale a carico del consorte, come dispone l'art. 77 cpv. 5 OASA. L'insorgente
pretende di essere stata vittima quanto meno di una sorta di violenza
psicologica da parte del marito, che l’avrebbe trattata come una schiava, tanto
da costringerla ad inoltrare un’istanza di misure di protezione dell’unione
coniugale e a cercare alloggio presso un’amica di __________. Sennonché, sapere
se tale circostanza possa essere qualificata come violenza psicologica (ciò che
appare alquanto dubbio in assenza di prove oggettive in questo senso), è una
questione che può qui rimanere aperta in quanto, comunque sia, non vi sono agli
atti elementi che permettono di ritenere che la sua reintegrazione sociale nel
suo Paese d'origine possa risultare fortemente compromessa. Condizione, questa,
che dev'essere necessariamente adempiuta ai fini dell'applicazione dell'art. 50
cpv. 1 lett. b LStr (cfr. STF 2C_746/2008 del 23 ottobre 2008 consid. 4.3). La ricorrente
risiede infatti in Svizzera da meno di tre anni. Il suo soggiorno va quindi
considerato di breve durata. Inoltre essa è nata e cresciuta nella Repubblica
Dominicana, dove possiede i suoi principali legami sociali e culturali e
risiedono i suoi familiari, in particolare sua figlia __________ e sua madre. In
Svizzera, per contro, non ha alcuna relazione stretta. Ne discende che il suo
rientro nel Paese d’origine, dove è tornata ancora in occasione delle vacanze
di Natale 2008, non le porrà insormontabili problemi di reinserimento. Del
resto la ricorrente, la quale conosce ben 5 lingue (v. doc. I: curriculum vitae),
invoca l’inesigibilità del suo rientro in Patria per ragioni prettamente economiche
(pag. 11), che, come ha considerato il Consiglio di Stato (ad E.2, pag. 6), non
sono sufficienti per ammettere nella fattispecie la sussistenza di gravi motivi
personali.
Bisogna inoltre considerare che la sua
autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza
dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, per cui non
è determinante nel presente ambito. In siffatte circostanze, nemmeno il fatto
che essa non sia mai stata a carico dell’assistenza pubblica e non abbia mai
violato l'ordine pubblico permette di pervenire ad una conclusione a lei più
favorevole. Anche la necessità di poter soggiornare in Svizzera per partecipare
in futuro ad eventuali udienze in Pretura relative alla procedura di divorzio
non potrebbe essere presa in considerazione in questa sede: nulla le impedirebbe
infatti di farsi rappresentare, come è già stato il caso nell’ambito delle
misure protettrici dell’unione coniugale, o di chiedere un nulla osta per tale
motivo.
5.
Va infine
rilevato che l'insorgente non può nemmeno prevalersi di una vita familiare
intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il permesso
di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più alcuna vita familiare
con il proprio coniuge.
Essa non potrebbe invocare l'applicazione
della menzionata disposizione convenzionale neanche per quanto riguarda la sua
attuale relazione sentimentale con __________, con il quale essa afferma di
convivere attualmente. L'art. 8 CEDU è applicabile soltanto per i concubini il
cui matrimonio è imminente e seriamente voluto, ciò che non risulta ancora nel
caso di specie. In questo senso, essa non potrebbe pretendere nemmeno che l'autorità
sospenda la propria decisione fino alla pronuncia del divorzio e consentirle in
seguito di convolare a nozze con il nuovo compagno.
6.
Si deve
pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito ad
una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti e non procede
da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento di cui dispone l'autorità.
Esso risulta inoltre senz'altro rispettoso del principio di proporzionalità.
A ragione quindi il dipartimento non ha
autorizzato la ricorrente a trasferirsi dal Canton Lucerna in Ticino per vivere
e svolgere un’attività lucrativa a__________.
7.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto. Con l'emanazione
del presente giudizio, la domanda di
concessione dell'effetto sospensivo diviene
priva di oggetto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28
LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 33, 37, 42, 50 LStr; 77 OASA; 8 CEDU;
10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia e le spese di fr. 800.– sono poste a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;
LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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