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Decisione

52.2010.159

Permesso di dimora-cambiamento di cantone

19 luglio 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 12

novembre 2003, la cittadina dominicana RI 1 (1969) si è sposata nel proprio Paese

d'origine con il cittadino elvetico __________ (1964). A seguito del matrimonio,

il 24 luglio 2004 la ricorrente è stata autorizzata a entrare in Svizzera e

posta al beneficio di un permesso di dimora nel Canton Lucerna. Il 26 novembre

2004, i coniugi __________ hanno lasciato la Svizzera.

b. Il 7 agosto 2007, RI 1 è rientrata in

Svizzera insieme al marito. Le autorità lucernesi competenti in materia di

polizia degli stranieri le hanno quindi rilasciato, nell’ambito del

ricongiungimento familiare, un nuovo permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato

fino all’8 novembre 2009. Il 17 ottobre 2008, l’Amt für Migration del Canton

Lucerna ha respinto la domanda di RI 1 volta a ottenere il rilascio di un permesso

di domicilio, in quanto essa non ne adempiva le condizioni.

Il 27 febbraio 2009, i coniugi __________

hanno cessato la comunione domestica.

c. Il 12 maggio 2009, la ricorrente si è

trasferita presso un’amica residente a__________. Una settimana più tardi, essa

ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione (ora: della popolazione)

del Dipartimento delle istituzioni di essere posta al beneficio di un permesso

di dimora nel nostro Cantone per svolgere un’attività lucrativa come aiuto

cucina.

Con decisione 2 febbraio 2010, l’autorità

dipartimentale ha respinto la domanda, rilevando che lo scopo per il quale

l'autorizzazione di soggiorno le era stata concessa era venuto a mancare a

seguito della cessazione della vita in comune con il marito, motivo per cui

essa non poteva ottenere ora un permesso di dimora nel nostro Cantone per

esercitare un’attività lucrativa. La decisione è stata resa sulla base degli

art. 42, 50 cpv. 1 lett. a, 62 lett. d, 66 cpv. 1 e 2, 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr;

RS 142.20) e 77 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione,

il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201).

B. Con

giudizio 30 marzo 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli

estremi per negare all'interessata un permesso di dimora nel nostro Cantone sulla

scorta dei motivi addotti dal dipartimento. Accertata l'esigibilità del suo

rientro nella Repubblica Dominicana, l'Esecutivo cantonale ha considerato la

decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.

C. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, sollecitandone l'annullamento e postulando di essere posta al

beneficio di un permesso di dimora nel nostro Cantone.

La ricorrente afferma di essere stata

vittima di violenza da parte del marito e che, a causa di tali maltrattamenti,

ha dovuto avviare una procedura di misure protettrici dell’unione coniugale.

Ritiene in ogni caso che la decisione

impugnata sia contraria al principio della proporzionalità, in quanto è ben

integrata in Svizzera e lavora. Sostiene di non poter per contro più reintegrarsi

nel suo Paese d’origine. Infine, indica di avere attualmente una relazione con

un altro uomo, con il quale intende sposarsi non appena avrà divorziato da __________

e chiede di concedere l'effetto sospensivo al gravame.

D. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato,

quest'ultimo con argomenti di cui si dirà eventualmente in seguito.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a legge di

applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8

giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta

l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro

legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può

essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Va

preliminarmente osservato che la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora

annuale nel Canton Lucerna nel 2007, in seguito rinnovato fino all’8 novembre

2009.

Essa chiede ora il rilascio di un permesso di dimora per vivere e lavorare

in Ticino: in sostanza, di essere autorizzata a cambiare Cantone.

3.

3.1. L'art.

37.

cpv. 1 LStr dispone che il titolare di un permesso di soggiorno di breve

durata o di dimora che intende trasferire la propria residenza in un altro

cantone deve richiedere dapprima il permesso dal nuovo cantone. Il titolare di

un permesso di dimora, soggiunge il cpv. 2 della medesima norma, ha diritto di

cambiare cantone se non è disoccupato e non sussistono motivi di revoca secondo

l'articolo 62, segnatamente se non disattende una delle condizioni legate alla

decisione.

Uno straniero può disporre di un permesso di

soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di

domicilio soltanto in un Cantone. Il permesso vale sul territorio del Cantone

che l’ha rilasciato (art. 66 OASA). Il trasferimento del centro di propri

interessi in un altro Cantone implica l’obbligo di un nuovo permesso nel nuovo

Cantone (art. 67 cpv. 1 OASA).

Per rifiutare il permesso nel nuovo Cantone

non occorre che sia stata disposta o eseguita la revoca del vecchio permesso.

Il permesso nel vecchio Cantone infatti non decade (art. 61 cpv. 1 lett. b

LStr). È sufficiente che sussista un motivo di revoca e che, nelle circostanze

del caso, tale misura appaia proporzionata (DTF 127 II 177, pag. 182 per il

vecchio diritto; messaggio relativo alla LStr, FF 2002 II 3407). Secondo le

Istruzioni dell’Ufficio federale della migrazione nel settore degli stranieri

(stato al 1° luglio 2009, n. 3.1.8.2.1), le persone che intendono soggiornare

in un altro Cantone ma che non ottengono la necessaria autorizzazione, possono

essere allontanate verso il Cantone che aveva rilasciato loro il permesso di

dimora. Spetta poi a quest’ultimo decidere un eventuale allontanamento dalla

Svizzera.

3.2

Giusta l'art. 33 LStr, il permesso di

dimora viene rilasciato per soggiorni della durata di oltre un anno (cpv. 1) e

per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato ad

ulteriori condizioni (cpv. 2). L'art. 42 cpv. 1 LStr dispone che i coniugi

stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini

svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se

coabitano con loro. Secondo l'art. 49 LStr, l'esigenza della coabitazione non è

applicabile se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il

mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere.

Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del

coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di dimora in virtù dell'art. 42

LStr sussiste se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è

avvenuta con successo (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr) oppure se gravi motivi

personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (art. 50

cpv. 1 lett. b LStr). Può segnatamente essere un grave motivo personale il

fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e la reintegrazione

sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa (art. 50 cpv. 2

LStr).

3.3

Laddove la legge conferisce alle

autorità amministrative un certo potere discrezionale, queste sono tenute ad

esercitarlo tenendo conto degli interessi pubblici, nonché della situazione personale

e del grado di integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStr). Tale margine

di apprezzamento può essere censurato - perlomeno da parte di questo Tribunale

- soltanto quando il suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso o

dell'abuso di potere e viola il principio della proporzionalità (art. 61 LPamm;

cfr. DTF 112 Ib 478).

4.

4.1. Come

accennato in narrativa, il 7 agosto 2007 la ricorrente è rientrata in Svizzera

insieme al marito e, per poter vivere la propria vita coniugale nel Canton

Lucerna, le autorità di quel Cantone le hanno rilasciato un nuovo permesso di

dimora. Ora, è incontestato che i coniugi __________ hanno cessato la convivenza

nel febbraio 2009 (ricorso, pag. 8) e che da allora non hanno più ricomposto la

loro comunione domestica. Nel gravame (pag. 7, 11 e 13), la ricorrente ha finanche

indicato di avere nel frattempo allacciato una relazione sentimentale con tale __________,

con il quale intede sposarsi non appena avrà ottenuto il divorzio dall’attuale

marito. Bisogna pertanto concludere che, da oltre un anno, il matrimonio dei

coniugi __________ è ormai svuotato di ogni contenuto e scopo. Ne discende che,

essendo venuto meno il motivo (ricongiungimento familiare) per cui le era stata

concessa tale autorizzazione ed essendo cessata la coabitazione con il marito,

il suo soggiorno in Svizzera non si giustifica più. Ritenuto inoltre che la

comunità familiare non sussiste più, la ricorrente non può invocare nemmeno

l'applicazione dell'art. 49 LStr, che permette il mantenimento di residenze separate

per motivi gravi.

4.2

A torto l’insorgente sostiene che

avrebbe diritto a conservare il suo permesso di dimora sulla base di quanto

previsto dall'art. 50 LStr. Non avendo vissuto ininterrottamente in comunione

domestica con il marito durante almeno tre anni in Svizzera, essa non può

invocare la lett. a di questa disposizione. Il primo permesso che aveva

ottenuto il 24 luglio 2004 è decaduto 4 mesi più tardi con la sua partenza dalla

Svizzera (art. 61 cpv. 1 lett. a LStr). Nemmeno il suo soggiorno negli Stati

Uniti, dal 26 novembre 2004 al 6 agosto 2007, può essere preso in

considerazione, il periodo trascorso all’estero non essendo computabile a tal

fine (cfr. STF 2C_304/2009 del 9 dicembre 2009, consid. 3).

4.3

Non si intravvede nemmeno la presenza

di gravi motivi personali che rendono necessario il prosieguo del suo soggiorno

in Svizzera giusta la lett. b della medesima norma. In effetti, non risulta

dall'inserto di causa che essa sia stata vittima di violenza nel matrimonio.

Non vi è infatti alcun certificato medico, rapporto di polizia o una condanna

penale a carico del consorte, come dispone l'art. 77 cpv. 5 OASA. L'insorgente

pretende di essere stata vittima quanto meno di una sorta di violenza

psicologica da parte del marito, che l’avrebbe trattata come una schiava, tanto

da costringerla ad inoltrare un’istanza di misure di protezione dell’unione

coniugale e a cercare alloggio presso un’amica di __________. Sennonché, sapere

se tale circostanza possa essere qualificata come violenza psicologica (ciò che

appare alquanto dubbio in assenza di prove oggettive in questo senso), è una

questione che può qui rimanere aperta in quanto, comunque sia, non vi sono agli

atti elementi che permettono di ritenere che la sua reintegrazione sociale nel

suo Paese d'origine possa risultare fortemente compromessa. Condizione, questa,

che dev'essere necessariamente adempiuta ai fini dell'applicazione dell'art. 50

cpv. 1 lett. b LStr (cfr. STF 2C_746/2008 del 23 ottobre 2008 consid. 4.3). La ricorrente

risiede infatti in Svizzera da meno di tre anni. Il suo soggiorno va quindi

considerato di breve durata. Inoltre essa è nata e cresciuta nella Repubblica

Dominicana, dove possiede i suoi principali legami sociali e culturali e

risiedono i suoi familiari, in particolare sua figlia __________ e sua madre. In

Svizzera, per contro, non ha alcuna relazione stretta. Ne discende che il suo

rientro nel Paese d’origine, dove è tornata ancora in occasione delle vacanze

di Natale 2008, non le porrà insormontabili problemi di reinserimento. Del

resto la ricorrente, la quale conosce ben 5 lingue (v. doc. I: curriculum vitae),

invoca l’inesigibilità del suo rientro in Patria per ragioni prettamente economiche

(pag. 11), che, come ha considerato il Consiglio di Stato (ad E.2, pag. 6), non

sono sufficienti per ammettere nella fattispecie la sussistenza di gravi motivi

personali.

Bisogna inoltre considerare che la sua

autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza

dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, per cui non

è determinante nel presente ambito. In siffatte circostanze, nemmeno il fatto

che essa non sia mai stata a carico dell’assistenza pubblica e non abbia mai

violato l'ordine pubblico permette di pervenire ad una conclusione a lei più

favorevole. Anche la necessità di poter soggiornare in Svizzera per partecipare

in futuro ad eventuali udienze in Pretura relative alla procedura di divorzio

non potrebbe essere presa in considerazione in questa sede: nulla le impedirebbe

infatti di farsi rappresentare, come è già stato il caso nell’ambito delle

misure protettrici dell’unione coniugale, o di chiedere un nulla osta per tale

motivo.

5.

Va infine

rilevato che l'insorgente non può nemmeno prevalersi di una vita familiare

intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il permesso

di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più alcuna vita familiare

con il proprio coniuge.

Essa non potrebbe invocare l'applicazione

della menzionata disposizione convenzionale neanche per quanto riguarda la sua

attuale relazione sentimentale con __________, con il quale essa afferma di

convivere attualmente. L'art. 8 CEDU è applicabile soltanto per i concubini il

cui matrimonio è imminente e seriamente voluto, ciò che non risulta ancora nel

caso di specie. In questo senso, essa non potrebbe pretendere nemmeno che l'autorità

sospenda la propria decisione fino alla pronuncia del divorzio e consentirle in

seguito di convolare a nozze con il nuovo compagno.

6.

Si deve

pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito ad

una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti e non procede

da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento di cui dispone l'autorità.

Esso risulta inoltre senz'altro rispettoso del principio di proporzionalità.

A ragione quindi il dipartimento non ha

autorizzato la ricorrente a trasferirsi dal Canton Lucerna in Ticino per vivere

e svolgere un’attività lucrativa a__________.

7.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto. Con l'emanazione

del presente giudizio, la domanda di

concessione dell'effetto sospensivo diviene

priva di oggetto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 33, 37, 42, 50 LStr; 77 OASA; 8 CEDU;

10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese di fr. 800.– sono poste a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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