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Decisione

52.2010.161

Ricorso contro un progetto stradale comunale. Decisione finale e realizzazioen a tappe

20 ottobre 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i collegamenti locali e quelle che servono l'insieme dei fondi (art. 4 cpv. 2

Lstr). Essi sono fondamentalmente autonomi in materia, limitati soltanto dalle

disposizioni contenute nell'art. 6 Lstr e dal divieto d'arbitrio (STA DP

77/89-25/90 del 14 maggio 1990 consid. 3.2). Il potere d'esame

del Tribunale cantonale amministrativo è, difatti, limitato alla verifica della

legittimità della decisione e non può estendersi a un sindacato

d'opportunità della stessa (art. 61 cpv. 1 LPamm).

2.2. L'art. 33 Lstr stabilisce che non sono ammesse opposizioni su oggetti già

decisi con l'approvazione dei piani regolatori, e in particolare sul principio

dell'espropriazione (cpv. 1). Sfuggono pertanto all'esame del Tribunale,

nell'ambito di questa procedura, tutti gli aspetti già definiti nel piano

regolatore che, in applicazione del principio del parallelismo delle forme,

sono emendabili unicamente mediante norme di pari rango e secondo la procedura

prevista per la sua adozione (art. 41 cpv. 2 LALPT).

2.3. Giusta l'art. 30 cpv. 1 Lstr, approvati i crediti necessari e i relativi

piani di finanziamento, l'esecutivo comunale dà avvio alla procedura

d'approvazione del progetto stradale comunale. Il municipio pubblica il

progetto - che deve indicare quanto precisato agli art. 10 cpv. 2 lett. a e b

Lstr e corredato dagli atti elencati all'art. 18 cpv. 1 Lstr (cfr. art. 30 cpv.

2 e 3 Lstr) - per trenta giorni, durante i quali chiunque abbia interesse può

prenderne conoscenza e, nel medesimo termine, presentare opposizione (art. 32

cpv. 1 Lstr combinato ai disposti art. 31 cpv. 1 e 20 cpv. 1 Lstr). Chi non fa

opposizione è escluso dal seguito della procedura (art. 20 cpv. 2 combinato con

l'art. 31 cpv. 1 Lstr).

2.4. Fermo quanto appena premesso, le censure relative al credito votato dal

consiglio comunale sono estranee alla presente procedura e non vengono,

pertanto, esaminate. Parimenti, esula da questo giudizio la questione relativa

al rispetto della convezione conclusa tra il comune e i proprietari del mapp.

249.

3. La controversia si riduce a verificare

se la decisione del municipio di rinviare a una fase successiva l'esecuzione

Considerandi

del marciapiede a monte del tratto di strada in esame sia corretta. La

ricorrente domanda invece che anche questo tratto di marciapiede sia realizzato

nell'ambito del progetto pubblicato; in caso contrario quest'ultimo non sarebbe

conforme con quanto stabilito dal consiglio comunale e nel piano regolatore.

Senza il marciapiede, soggiunge la ricorrente, gli scopi di migliorare la

sicurezza e di creare una via a carattere prettamente pedonale sarebbero compromessi.

3.1

Il piano viario prevede la realizzazione del marciapiede oggetto del

litigio. I messaggi municipali del

26.

novembre 1998, citati in narrativa, che costituiscono il rapporto di

pianificazione della variante (cfr. risoluzione 30 maggio 2001, pag. 2),

suddividono la sua realizzazione in diverse tappe, dichiarate vincolanti (pag. xxi). L'allegato 2 ai messaggi (pag. xxxix) precisa i costi per ogni singola

tappa, poi ripresa graficamente dalla planimetria di cui all'allegato 3 (pag. xlviii).

3.2

Il progetto pubblicato si pone in consonanza con quanto appena rilevato.

Esso si prefigge infatti la realizzazione di opere previste dal piano

regolatore, limitandosi a rinviare a una fase successiva l'esecuzione del

marciapiede posto a monte. Nulla vieta a un comune di procedere a tappe con le

opere di urbanizzazione, tanto più se, come nel caso specifico, ciò coincide

con la volontà espressa del pianificatore, ancorata, ancorché a titolo

unicamente indicativo (cfr. art. 26 cpv. 2 legge cantonale di applicazione

della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990;

LALPT; RL 7.1.1.1), nel rapporto di pianificazione. Sotto questo profilo il ricorso

si rivela infondato.

3.3

Data la conformità dell'opera con quanto previsto dal piano regolatore,

cade anche la censura circa l'inidoneità di una realizzazione parziale del progetto

rispetto agli scopi prefissati. La ricorrente, infatti, non pretende che esso,

una volta completato, presenti dei difetti; anzi, essa stessa lo ritiene valido

(cfr. replica 30 giugno 2010, pag. 3). Tanto più che, nel caso concreto, il piano

viario già stabilisce la larghezza del campo stradale e dei marciapiedi,

cosicché censurabili sarebbero solo i dettagli esecutivi dell'opera. Nemmeno

può essere qui preventivamente stabilita una presunta volontà da parte del

municipio di non procedere alla realizzazione del manufatto. Anche se così

fosse, non è questa la procedura per segnalare eventuali mancanze da parte del

municipio nell'adempimento dei suoi compiti esecutivi.

4.

In definitiva, il ricorso dev'essere respinto. Le domande poste in

via provvisionale dalla ricorrente e dal comune, ammesso che fossero

ricevibili, sono superate dall'emanazione del presente giudizio. La tassa e le

spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 LPamm); la ricorrente dovrà

versare delle ripetibile al comune resistente, patrocinato da legali (art. 31

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 18, 28, 31, 43, 44, 61 LPamm, 4, 6, 18,

20, 30 segg. Lstr e 26 LALPT;

dichiara

e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e

le spese, di complessivi fr. 1'500.- sono poste a carico della ricorrente, che è

tenuta a versare pari importo al comune per ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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