52.2010.167
Permesso di dimora temporaneo
19 luglio 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2010.167
Data decisione, Autorità:
19.07.2010, TRAM
Titolo:
Permesso di dimora temporaneo
LAVORO
PERMESSO DI DIMORA
art. 11 LFSTR
art. 18 LFSTR
art. 21 LFSTR
art. 22 LFSTR
art. 23 LFSTR
art. 32 LFSTR
art. 1a OASA
Incarto n.
52.2010.167
Lugano
19 luglio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 aprile 2010 della
RI 1
contro
la risoluzione 14 aprile 2010 (n. 1795) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 27 gennaio 2010 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, mercato del lavoro, in
materia di rifiuto di rilascio di un permesso di dimora temporaneo (L) in favore
della cittadina russa I__________;
viste le risposte:
- 11 maggio 2010 del
Consiglio di Stato,
- 26 maggio 2010 del
Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 27
gennaio 2010, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni
ha respinto la richiesta della RI 1 di M__________, volta al rilascio di un
permesso di dimora temporaneo (L) a favore della cittadina russa I__________
(1969) per formarla presso l’azienda, durante 180 giorni all’anno, quale
venditrice indipendente. Attività che essa avrebbe poi svolto sul territorio russo.
Il dipartimento ha rilevato che per occupare
il posto in parola era possibile, con le opportune ricerche, far capo alla
manodopera indigena o proveniente da uno degli Stati dell’UE o dell’AELS. Ha
inoltre ritenuto che non fosse possibile derogare a tale principio, in quanto
l’interessata non è una lavoratrice qualificata. Ha pure tenuto conto degli
esigui contingenti previsti nel settore. La decisione è stata resa sulla base
degli art. 20, 21, 22, 23, 30, 32, 40, 99 della legge federale del 16 dicembre
2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), 19, 22, 83, 85 dell'ordinanza del 24
ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS
142.201), 9 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia
di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1) e 2 lett. m, 8, 12
e 14 del relativo regolamento 23 giugno 2009 (RLALPS CE/AELS).
B. Con
giudizio 14 aprile 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1.
Innanzitutto il Governo ha considerato il
periodo di formazione che I__________ avrebbe svolto nel nostro Paese
all’interno della RI 1 quale attività lucrativa e che pertanto essa doveva rispettare
le condizioni previste dalla LStr, segnatamente quelle relative alla priorità
dei lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro elvetico o provenienti da uno degli Stati dell’UE o dell’AELS. L’Esecutivo
cantonale ha poi rilevato che la datrice di lavoro non aveva dimostrato di
avere profuso gli sforzi necessari per rintracciare una persona con il profilo richiesto al fine di rispettare queste
condizioni. Ha quindi ritenuto legittimo negare il permesso
richiesto.
C. Contro la
predetta pronunzia governativa la RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso
di dimora in favore di I__________.
La ricorrente contesta che la sua dipendente
vada considerata, dal profilo della legge, quale persona esercitante
un’attività lucrativa. Pone in evidenza che il permesso è volto a permettere all’interessata
di acquisire la formazione necessaria, senza retribuzione, al fine di svolgere
in futuro un’attività indipendente in Russia per vendere, dietro una percentuale,
Fatti
i prodotti della società.
In ogni caso ritiene di avere profuso tutti gli
sforzi necessari per rintracciare una persona con il
profilo richiesto, ma invano. Chiede inoltre il risarcimento di tutte le spese sopportate
a livello amministrativo e la copertura della perdita di guadagno causata
all’azienda in attesa che venga rilasciato il permesso richiesto.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento, senza
formulare osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8
giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta
l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona (giuridica)
senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
Va
rilevato innanzitutto che non esiste alcun trattato tra la Confederazione Svizzera
e la Federazione di Russia che regoli in modo specifico il soggiorno sul nostro
territorio dei cittadini di quest'ultimo Paese, dal quale potrebbe scaturire un
diritto al rilascio di un permesso di soggiorno o di lavoro. Ne discende che la
vertenza va esaminata esclusivamente sotto il profilo del diritto interno
elvetico.
3.
3.1. Secondo
l’art. 11 cpv. 2 LStr è considerata attività lucrativa, poco importa se svolta
a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente
esercitata dietro compenso. Giusta l’art. 1a OASA, è considerata attività
lucrativa dipendente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro con sede
in Svizzera o all’estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato
in Svizzera o all’estero e che l’attività sia esercitata a ore, a giornate o a
titolo temporaneo (cpv. 1). È considerata attività lucrativa dipendente anche
l’attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente
sociale, missionario, consulente religioso, artista e impiegato alla pari (cpv.
2).
3.2
L’art. 18 LStr dispone che lo
straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa
dipendente se l’ammissione è nell’interesse dell’economia svizzera (a), un datore
di lavoro ne ha fatto domanda (b) e sono adempite le condizioni di cui agli art.
20.
a 25 (c).
Giusta l’art. 21 cpv. 1 LStr, occorre dimostrare
che per l’attività lucrativa richiesta non è possibile reperire un lavoratore
indigeno o un cittadino di uno Stato con cui è stato concluso un accordo di
libera circolazione delle persone che corrisponda al profilo richiesto. Sono
considerati lavoratori indigeni (cpv. 2): i cittadini svizzeri (a); i titolari
di un permesso di domicilio (b); i titolari di un permesso di dimora
autorizzati a esercitare un’attività lucrativa (c). Secondo l’art.
22.
LStr, devono essere inoltre osservate le condizioni
di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore. L’art.
23.
cpv. 1 LStr dispone che il permesso di soggiorno di breve durata o di dimora
per esercitare un’attività lucrativa può essere rilasciato solo a quadri, specialisti
e altri lavoratori qualificati. In deroga al capoverso 1, possono essere
ammessi in Svizzera (cpv. 3): investitori e imprenditori che mantengono posti
di lavoro o ne creano di nuovi (a); persone riconosciute in ambito scientifico,
culturale o sportivo (b); persone con conoscenze o attitudini professionali
specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno (c); persone trasferite in
Svizzera che fanno parte dei quadri di aziende attive sul piano internazionale
(d); persone la cui attività in Svizzera è indispensabile nel contesto di
relazioni d’affari internazionali importanti dal punto di vista economico (d).
3.3
Per soggiorni di un anno al massimo, è
rilasciato un permesso di breve durata per un determinato scopo di soggiorno,
che può essere vincolato a ulteriori condizioni (art. 32 cpv. 1 e 2 LStr).
4.
4.1. In
concreto, dal contratto di lavoro 28 dicembre 2009 tra la RI 1 e I__________,
agli atti, risulta che quest’ultima verrebbe assunta in qualità di venditrice dei
prodotti della società sul territorio russo e retribuita secondo una
percentuale stabilita tra le parti. La lavoratrice ha inoltre l’obbligo di
seguire, durante due settimane lavorative al mese per un periodo di 12 mesi,
un’attività formativa presso la sede della ditta a M__________ per le fasi di
coordinamento del lavoro.
La ricorrente contesta che la dipendente
vada considerata quale persona esercitante un’attività lucrativa in Svizzera e debba
soggiacere alle condizioni restrittive del diritto interno. Pone in evidenza
che la stessa svolgerà la sua attività all’estero, mentre la sua presenza in
Svizzera si limiterà a un periodo formativo non retribuito. La tesi
dell’insorgente non può essere condivisa.
Bisogna considerare infatti che la
formazione in parola è prevista presso la sede della ditta a M__________ ed è
volta a permettere a I__________ di acquisire la formazione necessaria per poter
coordinare e vendere i prodotti della ditta sul territorio russo, dove verrà retribuita
secondo una percentuale stabilita tra le parti.
Ora, questa formazione è parte integrante
del loro contratto di lavoro. Non importa quindi se, nel caso concreto, tale
attività sia esercitata a titolo gratuito o contro un indennizzo minimo volto
esclusivamente a coprire le necessità basilari come il vitto e l’alloggio
durante il suo soggiorno in Svizzera. Il fatto poi che la ricorrente abbia in
seguito modificato, peraltro dopo la decisione dipartimentale impugnata, il
contratto di lavoro denominandolo formalmente quale contratto di cooperazione,
non permette certo di sovvertire quanto precede.
Va pure osservato che la circostanza di
essere in formazione presso un datore di lavoro non costituisce un motivo di
deroga dal profilo delle priorità per il reclutamento ai sensi dell'art. 21
LStr (cfr. Istruzioni emanate dall'Ufficio
federale della migrazione nel settore degli stranieri, stato al 20.08.2009, n. 4.1.1).
4.2
In ogni caso la ricorrente afferma di
aver effettuato inutilmente delle ricerche di personale per il posto in parola
tramite un annuncio pubblicato su un sito internet (v. doc. 12: pubblicazione
del 1° aprile 2010 sul sito www.inserisciannuncio.com). A prescindere dal fatto che tale ricerca è stata effettuata
soltanto dopo la decisione di diniego del rilascio del permesso richiesto, per
di più sul mercato italiano per la provincia di Verbano-Cusio-Ossola, lo
sforzo profuso dalla datrice di lavoro non è certamente sufficiente per
ritenere che essa abbia fatto tutto il possibile per rintracciare una persona con il profilo richiesto, anche tra i disoccupati disposti a
svolgere un apprendistato, e che abbia rispettato il principio della priorità che occorre
dare ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro elvetico.
In siffatte circostanze, non si può quindi ritenere che la datrice di lavoro abbia dimostrato di avere intrapreso
tutte le ricerche necessarie per il profilo richiesto tramite offerte d'impiego
pubblicate nella stampa quotidiana o specializzata, nei media
elettronici, o tramite un'agenzia di collocamento privata, come prevedono le
menzionate Istruzioni emanate dall'Ufficio
federale della migrazione nel settore degli stranieri (v. n. 4.3.2.1 e 4.3.2.2.).
Non bisogna inoltre dimenticare che i datori di lavoro devono annunciare con
sufficiente anticipo agli uffici regionali di collocamento (URC) i posti
vacanti nel nostro Paese che potranno verosimilmente essere occupati solo dalla
manodopera indigena e dai lavoratori provenienti dallo spazio UE/AELS. Posto vacante,
quello qui in discussione, che la RI 1 non ha invece provveduto ad annunciare.
Va rilevato infine che I__________, in quanto non qualificata, non rientra nella categoria
di lavoratori che potrebbero beneficiare, giusta l’art. 23 cpv. 3 LStr, di una
deroga alle condizioni personali di ammissione.
5.
In esito alle
considerazioni che precedono, il ricorso della RI 1 dev'essere pertanto
respinto e la decisione impugnata confermata in quanto immune da violazioni del
diritto.
Tasse e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 11, 18, 21, 22, 23, 32 LStr; 1a OASA; 3,
18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;
LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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