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Decisione

52.2010.167

Permesso di dimora temporaneo

19 luglio 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i prodotti della società.

In ogni caso ritiene di avere profuso tutti gli

sforzi necessari per rintracciare una persona con il

profilo richiesto, ma invano. Chiede inoltre il risarcimento di tutte le spese sopportate

a livello amministrativo e la copertura della perdita di guadagno causata

all’azienda in attesa che venga rilasciato il permesso richiesto.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento, senza

formulare osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a legge di

applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8

giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta

l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona (giuridica)

senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in

ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18

cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Va

rilevato innanzitutto che non esiste alcun trattato tra la Confederazione Svizzera

e la Federazione di Russia che regoli in modo specifico il soggiorno sul nostro

territorio dei cittadini di quest'ultimo Paese, dal quale potrebbe scaturire un

diritto al rilascio di un permesso di soggiorno o di lavoro. Ne discende che la

vertenza va esaminata esclusivamente sotto il profilo del diritto interno

elvetico.

3.

3.1. Secondo

l’art. 11 cpv. 2 LStr è considerata attività lucrativa, poco importa se svolta

a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente

esercitata dietro compenso. Giusta l’art. 1a OASA, è considerata attività

lucrativa dipendente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro con sede

in Svizzera o all’estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato

in Svizzera o all’estero e che l’attività sia esercitata a ore, a giornate o a

titolo temporaneo (cpv. 1). È considerata attività lucrativa dipendente anche

l’attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente

sociale, missionario, consulente religioso, artista e impiegato alla pari (cpv.

2).

3.2

L’art. 18 LStr dispone che lo

straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa

dipendente se l’ammissione è nell’interesse dell’economia svizzera (a), un datore

di lavoro ne ha fatto domanda (b) e sono adempite le condizioni di cui agli art.

20.

a 25 (c).

Giusta l’art. 21 cpv. 1 LStr, occorre dimostrare

che per l’attività lucrativa richiesta non è possibile reperire un lavoratore

indigeno o un cittadino di uno Stato con cui è stato concluso un accordo di

libera circolazione delle persone che corrisponda al profilo richiesto. Sono

considerati lavoratori indigeni (cpv. 2): i cittadini svizzeri (a); i titolari

di un permesso di domicilio (b); i titolari di un permesso di dimora

autorizzati a esercitare un’attività lucrativa (c). Secondo l’art.

22.

LStr, devono essere inoltre osservate le condizioni

di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore. L’art.

23.

cpv. 1 LStr dispone che il permesso di soggiorno di breve durata o di dimora

per esercitare un’attività lucrativa può essere rilasciato solo a quadri, specialisti

e altri lavoratori qualificati. In deroga al capoverso 1, possono essere

ammessi in Svizzera (cpv. 3): investitori e imprenditori che mantengono posti

di lavoro o ne creano di nuovi (a); persone riconosciute in ambito scientifico,

culturale o sportivo (b); persone con conoscenze o attitudini professionali

specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno (c); persone trasferite in

Svizzera che fanno parte dei quadri di aziende attive sul piano internazionale

(d); persone la cui attività in Svizzera è indispensabile nel contesto di

relazioni d’affari internazionali importanti dal punto di vista economico (d).

3.3

Per soggiorni di un anno al massimo, è

rilasciato un permesso di breve durata per un determinato scopo di soggiorno,

che può essere vincolato a ulteriori condizioni (art. 32 cpv. 1 e 2 LStr).

4.

4.1. In

concreto, dal contratto di lavoro 28 dicembre 2009 tra la RI 1 e I__________,

agli atti, risulta che quest’ultima verrebbe assunta in qualità di venditrice dei

prodotti della società sul territorio russo e retribuita secondo una

percentuale stabilita tra le parti. La lavoratrice ha inoltre l’obbligo di

seguire, durante due settimane lavorative al mese per un periodo di 12 mesi,

un’attività formativa presso la sede della ditta a M__________ per le fasi di

coordinamento del lavoro.

La ricorrente contesta che la dipendente

vada considerata quale persona esercitante un’attività lucrativa in Svizzera e debba

soggiacere alle condizioni restrittive del diritto interno. Pone in evidenza

che la stessa svolgerà la sua attività all’estero, mentre la sua presenza in

Svizzera si limiterà a un periodo formativo non retribuito. La tesi

dell’insorgente non può essere condivisa.

Bisogna considerare infatti che la

formazione in parola è prevista presso la sede della ditta a M__________ ed è

volta a permettere a I__________ di acquisire la formazione necessaria per poter

coordinare e vendere i prodotti della ditta sul territorio russo, dove verrà retribuita

secondo una percentuale stabilita tra le parti.

Ora, questa formazione è parte integrante

del loro contratto di lavoro. Non importa quindi se, nel caso concreto, tale

attività sia esercitata a titolo gratuito o contro un indennizzo minimo volto

esclusivamente a coprire le necessità basilari come il vitto e l’alloggio

durante il suo soggiorno in Svizzera. Il fatto poi che la ricorrente abbia in

seguito modificato, peraltro dopo la decisione dipartimentale impugnata, il

contratto di lavoro denominandolo formalmente quale contratto di cooperazione,

non permette certo di sovvertire quanto precede.

Va pure osservato che la circostanza di

essere in formazione presso un datore di lavoro non costituisce un motivo di

deroga dal profilo delle priorità per il reclutamento ai sensi dell'art. 21

LStr (cfr. Istruzioni emanate dall'Ufficio

federale della migrazione nel settore degli stranieri, stato al 20.08.2009, n. 4.1.1).

4.2

In ogni caso la ricorrente afferma di

aver effettuato inutilmente delle ricerche di personale per il posto in parola

tramite un annuncio pubblicato su un sito internet (v. doc. 12: pubblicazione

del 1° aprile 2010 sul sito www.inserisciannuncio.com). A prescindere dal fatto che tale ricerca è stata effettuata

soltanto dopo la decisione di diniego del rilascio del permesso richiesto, per

di più sul mercato italiano per la provincia di Verbano-Cusio-Ossola, lo

sforzo profuso dalla datrice di lavoro non è certamente sufficiente per

ritenere che essa abbia fatto tutto il possibile per rintracciare una persona con il profilo richiesto, anche tra i disoccupati disposti a

svolgere un apprendistato, e che abbia rispettato il principio della priorità che occorre

dare ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro elvetico.

In siffatte circostanze, non si può quindi ritenere che la datrice di lavoro abbia dimostrato di avere intrapreso

tutte le ricerche necessarie per il profilo richiesto tramite offerte d'impiego

pubblicate nella stampa quotidiana o specializzata, nei media

elettronici, o tramite un'agenzia di collocamento privata, come prevedono le

menzionate Istruzioni emanate dall'Ufficio

federale della migrazione nel settore degli stranieri (v. n. 4.3.2.1 e 4.3.2.2.).

Non bisogna inoltre dimenticare che i datori di lavoro devono annunciare con

sufficiente anticipo agli uffici regionali di collocamento (URC) i posti

vacanti nel nostro Paese che potranno verosimilmente essere occupati solo dalla

manodopera indigena e dai lavoratori provenienti dallo spazio UE/AELS. Posto vacante,

quello qui in discussione, che la RI 1 non ha invece provveduto ad annunciare.

Va rilevato infine che I__________, in quanto non qualificata, non rientra nella categoria

di lavoratori che potrebbero beneficiare, giusta l’art. 23 cpv. 3 LStr, di una

deroga alle condizioni personali di ammissione.

5.

In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso della RI 1 dev'essere pertanto

respinto e la decisione impugnata confermata in quanto immune da violazioni del

diritto.

Tasse e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 11, 18, 21, 22, 23, 32 LStr; 1a OASA; 3,

18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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