52.2010.170
Rinnovo di un permesso di dimora - integrazione
3 settembre 2010Italiano16 min
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Numero d'incarto:
52.2010.170
Data decisione, Autorità:
03.09.2010, TRAM
Titolo:
Rinnovo di un permesso di dimora - integrazione
PERMESSO DI DIMORA
PERMESSO DI DOMICILIO
PROPORZIONALITÀ
RINNOVO
art. 50 cpv. 1 let. a LFSTR
art. 77 cpv. 4 OASA
Incarto n.
52.2010.170
Lugano
3 settembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo
Cassina, Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 maggio 2010 di
RI 1
patrocinato da PA 1
contro
la risoluzione 14 aprile 2010 (n. 1789) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 9 dicembre 2009 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione), in materia
di rinnovo di un permesso di dimora;
viste le risposte:
- 11 maggio 2010 del
Consiglio di Stato,
- 26 maggio 2010 del
Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il
cittadino dominicano RI 1 (1972) ha soggiornato illegalmente in Svizzera dal 24
settembre 2003 al 5 agosto 2004. Per questo motivo, con decreto d'accusa 6 agosto
2004 (DA 2577/04), il sostituto Procuratore pubblico l'ha condannato a 15
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2
anni. A seguito di tale condanna penale, il 7 ottobre 2004 l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha emesso nei suoi confronti un divieto di entrata in
Svizzera, valido fino al 6 ottobre 2006.
b. Il 18 dicembre 2004, RI 1 si è sposato nella
Repubblica Dominicana con la cittadina elvetica __________ (1966).
A seguito del matrimonio, l'UFM ha revocato
la decisione di divieto d'entrata nei confronti dell'interessato. L'11 giugno
2005, egli è quindi potuto entrare in Svizzera e, per poter vivere con la
consorte, gli è stato rilasciato un permesso di dimora annuale, in seguito
regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 10 giugno 2009.
B. a. Interrogata
il 14 novembre 2009 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione
matrimoniale, __________ ha dichiarato che, a quel momento, non esisteva più
una vita coniugale con il marito da circa due anni e di essere intenzionata a divorziare.
Analogamente interrogato il 19 dello stesso
mese, RI 1 ha dal canto suo affermato che il suo rapporto con la moglie era
buono, di non essere al corrente se essa avesse dei problemi matrimoniali, e di
comunque non accettare di farsi comandare da lei.
b. Fondandosi su tali risultanze, il 9
dicembre 2009 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: della
popolazione) del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il
permesso di dimora a RI 1, fissandogli un termine con scadenza il 31 gennaio
2010 per lasciare il territorio svizzero.
In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo
scopo per cui l'autorizzazione di soggiorno gli era stata concessa era venuto a
mancare in quanto il loro matrimonio esisteva ormai solo sulla carta. La
decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 42, 51 cpv. 1 lett. a, 62, 66
cpv. 1 e 2, 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr;
RS 142.20) e 6 cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività
lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
c. Nel gennaio 2010, il ricorrente ha
lasciato l'appartamento coniugale.
C. Con
giudizio 14 aprile 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Dopo avere rilevato che l'interessato non
aveva alcun diritto a ottenere il rilascio di un'autorizzazione di domicilio, il
Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovargli il permesso di
dimora in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento. L'Esecutivo cantonale ha
quindi considerato la decisione impugnata conforme al principio della
proporzionalità, escludendo che vi fossero motivi personali che rendessero
necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera dell'interessato e ritenendo
esigibile il suo rientro nella Repubblica Dominicana.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
di un'autorizzazione di domicilio. In via del tutto subordinata, chiede che gli
venga rinnovato il permesso di dimora.
Sostiene innanzitutto di aver diritto a un
permesso di domicilio, in quanto sposato con una cittadina svizzera da oltre 5
anni. Contesta in seguito di invocare in maniera abusiva il vincolo matrimoniale,
rilevando che non vi è alcun procedimento di divorzio o separazione in corso e
che non vi è alcuna prova che il suo matrimonio è in crisi dal 2008. In ogni
caso ritiene la decisione impugnata lesiva del principio di proporzionalità,
ponendo in evidenza di essere ben integrato in Svizzera e di non avere condanne
penali a suo carico.
Chiede inoltre di concedere effetto
sospensivo all'impugnativa.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, quest'ultimo
che con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a della legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8
giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46
cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966;
LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non è necessario indire un
sopralluogo presso l'appartamento coniugale così come procedere all'audizione
della figlia di primo letto della moglie del ricorrente, __________. Tali mezzi
di prova, volti a dimostrare che RI 1 avrebbe sempre vissuto in comunione
domestica con la moglie fino a poco tempo dopo la decisione dipartimentale
impugnata, non sono in effetti atti ad apportare ulteriori elementi al giudizio
che questo Tribunale deve rendere.
Considerandi
2.
2.1. Giusta
l'art. 33 LStr, il permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della
durata di oltre un anno (cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno,
ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2).
L'art. 42 cpv. 1 LStr dispone che i coniugi
stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini
svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se
coabitano con loro. Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni,
soggiunge il capoverso 3 della medesima norma, il coniuge ha diritto al
rilascio del permesso di domicilio.
2.2
Il rilascio o la proroga del permesso
di dimora a coniugi stranieri di cittadini svizzeri giusta l'art. 42 cpv. 1
LStr presuppone quindi la coabitazione. L'art. 49 LStr prevede una deroga a tale
esigenza, se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il
mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere.
2.3
L'art. 50 cpv. 1 LStr dispone che, dopo
lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del
coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù
dell'art. 42 LStr, così come dell'art. 43 LStr, risulta comunque preservato a
condizione che l'unione coniugale sia durata almeno tre anni e l'integrazione sia
avvenuta con successo (a) oppure gravi motivi personali rendano necessario il
prosieguo del soggiorno in Svizzera (b).
2.4
Per la durata dell'unione coniugale è
determinante unicamente la sua sussistenza in Svizzera fino allo scioglimento
della comunità familiare, che coincide di regola con quello della comunità
domestica (DTF 136 II 113 consid. 3.2.; STF 2C_635/2009 del 26 marzo 2010
consid. 5.2.).
Giusta l'art. 77 cpv. 4 OASA, l'integrazione
è invece avvenuta con successo, ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr,
segnatamente se lo straniero rispetta i principi dello Stato di diritto
e i valori della Costituzione federale (a) e manifesta la volontà di partecipare
alla vita economica e di imparare la lingua nazionale parlata nel luogo di
residenza (b). L'avverbio segnatamente utilizzato nell'art. 77 cpv. 4
OASA segnala che neppure questa norma definisce in modo esaustivo l'avvenuta
integrazione, ovvero che tale aspetto dev'essere comunque esaminato in ogni
singolo caso sulla base di un apprezzamento complessivo della fattispecie (Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung
der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Peter Uebersax e altri
(curatori), Ausländerrecht, 2° ed. 2009, n. 8.53; Peter Uebersax, Der Begriff der Integration
im Schweizerischen Migrationsrecht – eine Annäherung, Asyl 4/06 pag. 3 segg.).
L'art. 50 cpv. 2 LStr precisa che può essere
un grave motivo personale, secondo l'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr, il fatto che
il coniuge sia stato vittima di violenza nel matrimonio e la reintegrazione
sociale nel Paese d'origine risulti fortemente compromessa (cfr. al riguardo
DTF 136 II 1 consid. 5, da cui emerge che le condizioni citate non sono
necessariamente cumulative).
2.5
Giusta l'art. 51 cpv. 1 e 2 LStr, il
richiamo ai disposti indicati non dev'essere infine abusivo. Ritenuto che –
contrariamente a quanto accadeva in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 della legge
federale sul domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) –
il criterio determinante per l'ottenimento di un'autorizzazione secondo il
nuovo diritto non è più quello della formale sussistenza del matrimonio, bensì
quello della coabitazione, l'applicazione dell'art. 51 LStr si limita di fatto
ai casi in cui vi siano sufficienti indizi per affermare che le parti si
richiamino a una coabitazione fittizia. Se non vi è coabitazione, il diritto
all'autorizzazione giusta l'art. 42 LStr - salvo quando possano essere invocati
gravi motivi giusta l'art. 49 LStr – è infatti a priori escluso e la questione
dell'abuso di diritto neppure si pone (STF 2C_635/2009 del 26 marzo 2010
consid. 4.3.). Lo stesso vale con riferimento alle condizioni di cui all'art.
50.
cpv. 1 lett. a LStr. Anche in questo caso, l'applicazione dell'art. 51 LStr
è circoscritta a fattispecie in cui, in presenza di un'unione coniugale della
durata di almeno tre anni, sussistano sufficienti indizi per affermare che per
una parte del periodo determinante i coniugi abbiano coabitato solo formalmente
e la durata dell'unione non possa quindi essere considerata nella sua interezza
(DTF 136 II 113 consid. 3.2.).
3.
Come
accennato in narrativa, RI 1 è stato autorizzato a risiedere in Svizzera a partire
dall'11 giugno 2005 per poter vivere insieme alla moglie, cittadina elvetica,
con la quale si era sposato nella Repubblica Dominicana il 18 dicembre 2004.
Interrogata il 14 novembre 2009 dalla
Polizia cantonale in merito alla sua relazione con il marito, __________ ha –
tra l'altro - dichiarato:
“(...) Con lui mi sono sposata a Santo
Domingo il 18.12.2004 ed inizialmente la vita coniugale andava abbastanza bene.
Solamente in questi ultimi due anni lui in sostanza ha cominciato a cambiare e
praticamente a non aver più una vita coniugale con me. In pratica era ed è
ancora oggi più il tempo che passa in giro che quello che passa con me a casa.
Lascia il domicilio nel corso della giornata e rientra quasi sempre a tarda
notte. Non so con esattezza comunque ove si intrattenga. Più volte ho cercato
di fargli capire che questa non è una vita di coppia ma lui se ne frega
altamente (...). Nelle condizioni attuali, nonostante mio marito viva
per così dire ancora con me, non ci sono più i presupposti per continuare il
nostro matrimonio (...)”.
Sentito a sua volta il 19 novembre 2009, RI 1 ha risposto alle seguenti domande, poste dall'agente interrogante, in questo modo:
“D.6: (...) attualmente come definisce lei la
sua vita coniugale? R.6: Io vivo in casa tranquillo e ritengo che la mia vita
coniugale va bene.
D. 7: Come spiega
allora le dichiarazioni di sua moglie? Secondo Lei sono tutte fantasie? Come
spiega che sua moglie vuole o comunque voleva il divorzio? R.7: Io mi sento
bene. Se mia moglie ha problemi con me, io questo non lo so. Il divorzio lo
aveva domandato probabilmente perché non accettava che io non mi sottomettevo a
lei, nel senso che dovevo fare tutto quello che diceva e restare sempre in casa.
Io non accetto di farmi comandare da lei. Comunque non mi risulta che la causa
di divorzio sia andata avanti; infatti, io non ho mai ricevuto nulla in tal
senso (...)”.
Il 17 gennaio 2010, RI 1 ha lasciato l'appartamento coniugale.
4.
4.1. Va in
primo luogo rilevato che il ricorrente, non soggiornando
in maniera regolare e ininterrotta in Svizzera da cinque anni, non ha diritto al rilascio di un permesso di domicilio giusta l'art.
42.
cpv. 3 LStr. La sua presenza nel nostro Paese dal 10 giugno 2009, data di scadenza del suo permesso di dimora, è infatti soltanto tollerata in attesa di una decisione definitiva
in merito alla sua autorizzazione di soggiorno.
Su questo punto il gravame si rivela
pertanto infondato.
4.2
Per quanto riguarda invece la questione
di sapere se il ricorrente possa pretendere di ottenere il rinnovo del suo permesso
di dimora, bisogna considerare che egli ha cessato definitivamente di vivere
insieme alla moglie nel gennaio 2010 e non dimostra né fornisce la prova che vi
sia la possibilità o la volontà di entrambi di riprendere la convivenza.
Sussistono sufficienti elementi per ritenere che entrambi abbiano organizzato
autonomamente le loro rispettive vite. In siffatte circostanze, non permette di
giungere a diversa conclusione il fatto che non sia attualmente pendente in
Pretura una domanda di divorzio o di separazione.
4.3
Ritenuto che sono venute meno le
condizioni previste all'art. 42 cpv. 1 LStr, occorre ora esaminare se l'insorgente
possa ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora sulla base dell'art. 50
LStr.
Innanzitutto, ci si può chiedere se l'unione
coniugale vissuta tra __________ e RI 1 in Svizzera sia effettivamente durata almeno tre anni (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr). Dalle dichiarazioni rilasciate
dai coniugi ed esposte nel considerando 3, sussistono elementi per affermare
che il loro matrimonio era verosimilmente in crisi ormai già da diverso tempo,
motivo per cui non si può escludere che una parte della loro convivenza fino
all'11 giugno 2008, giorno di scadenza del suddetto termine triennale, abbia
avuto unicamente carattere formale, nel qual caso la durata della loro unione
non potrebbe essere completamente tenuta in considerazione, alla luce del
divieto dell'abuso di diritto sancito dall'art. 51 LStr.
Sia come sia, la questione può qui rimanere
aperta, dal momento che non si può ritenere che l'insorgente si sia integrato
con successo nel nostro Paese. Condizione, questa, che deve essere
cumulativamente adempiuta per poter disporre sulla base dell'art. 50 cpv. 1
lett. a LStr di un diritto al rinnovo del permesso di soggiorno.
A questo proposito occorre innanzitutto
rilevare che il ricorrente ha a carico una condanna penale per avere
soggiornato illegalmente nel nostro Paese durante una decina di mesi tra il 24
settembre 2003 e il 5 agosto 2004 e che, malgrado l'emanazione nei suoi
confronti di un divieto d'entrata, è stato autorizzato a ritornare in Svizzera
unicamente a seguito del matrimonio con una cittadina elvetica. Dal profilo lavorativo
va poi rilevato come l'insorgente, nei periodi in cui è stato occupato, abbia cambiato diversi posti di lavoro, segnatamente come operaio, rimanendo
talvolta inattivo tra un'occupazione e l'altra. Ciò deriva dal fatto che egli faceva
capo a un'agenzia di collocamento del personale, la __________ SA, la quale gli
ha sempre offerto degli impieghi temporanei tramite dei contratti di incarico. Ora,
se questa circostanza da sola non permette ancora di trarre alcuna conclusione
circa il suo livello di integrazione professionale nel nostro Paese, essendo
quello del lavoro precario e temporaneo un fenomeno sociale oramai largamente
diffuso anche nella nostra realtà economica soprattutto all'interno di taluni
settori dell'edilizia, nel caso di specie resta comunque il fatto, evidente e incontestabile,
che nel corso della sua permanenza in Svizzera l'insorgente è rimasto a lungo
senza occupazione. In particolare emerge dagli atti che al di là dei normali
periodi di inattività tra un lavoro e l'altro, dal 17 dicembre 2007, fatta
eccezione per un impiego come manovale svolto durante un mese e mezzo, egli non
ha più lavorato fino al 12 ottobre 2009. Questo significa che, tenuto conto di
tutto, in quattro anni e mezzo di soggiorno RI 1 ha praticamente trascorso quasi la metà del tempo senza svolgere alcuna attività lucrativa. Ritenuto
che un appropriato inserimento professionale è un presupposto
fondamentale per una buona integrazione sociale, ciò di cui difetta l'insorgente,
si deve pertanto escludere che egli disponga di un diritto al rinnovo del suo
permesso, giusta l'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr.
Non si intravvede inoltre la presenza di
gravi motivi personali ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 lett. b LStr, che
renderebbero necessario il prosieguo del suo soggiorno nel nostro Paese.
5.
Resta a
questo punto da verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato
dall'autorità dipartimentale.
Il ricorrente ha risieduto regolarmente in
Svizzera soltanto per quattro anni. Il suo soggiorno non può quindi essere considerato
di lunga durata, ritenuto pure che, come già indicato in precedenza (consid.
4.
), dal 10 giugno 2009 la sua presenza sul nostro territorio è semplicemente
tollerata in attesa di un giudizio definitivo sulla sua domanda di rinnovo del
permesso di dimora. Egli ha inoltre trascorso i primi 33 anni della sua vita nel
suo Paese d'origine, dove risiedono tuttora i suoi più stretti familiari e
possiede i suoi principali legami sociali e culturali, mentre con la Svizzera
non si può ritenere che egli abbia delle strette relazioni. Ne discende che,
come giustamente rilevato dal Consiglio di Stato, il suo rientro nella
Repubblica Dominicana, dove lavorava come commerciante prima di giungere in
Svizzera, non gli porrà assolutamente alcun particolare problema di reinserimento.
6.
L'insorgente
non può nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi
dell'art. 8 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) al fine di
ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi
più alcuna vita familiare con la consorte.
7.
In esito
alle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere pertanto respinto. Con
l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo
al gravame diviene priva di oggetto (art. 47 LPamm).
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza e sono quindi a carico dell'insorgente (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 33, 42, 49, 50, 51, 62 LStr; 77 OASA; 8
CEDU; 10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia e le spese di fr. 500.– sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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