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Decisione

52.2010.202

Competenze del municipio

17 giugno 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

52.2010.202

Data decisione, Autorità:

17.06.2010, TRAM

Titolo:

Competenze del municipio

COMPETENZA

MUNICIPIO

art. 107 LOC

art. 26 RALOC

Incarto n.

52.2010.202

Lugano

17 giugno

2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi;

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 21 maggio 2010 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione 4 maggio 2010 (n. 2241) del Consiglio

di Stato che, accogliendo il gravame inoltrato da CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, annulla

l'ordinanza concernente il disciplinamento dell'occupazione di area pubblica

da parte di esercizi pubblici e negozi in genere adottata il 1° settembre

2009 dal municipio di RA 1;

viste le risposte:

- 1° giugno 2010 del

Consiglio di Stato;

- 9 giugno 2010 di CO 1, CO

2, CO 3 e CO 4;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che con

risoluzione n. 1291 del 1° settembre 2009 il municipio di RA 1 ha adottato

l'ordinanza concernente il disciplinamento dell'occupazione di area pubblica da

parte di esercizi pubblici e negozi in genere;

che contro la medesima CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, titolari di vari esercizi

pubblici situati in questo comune, sono insorti davanti al Consiglio di Stato criticandone

su più punti il contenuto;

che con giudizio del 4 maggio 2010 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame ritenendo

che il municipio di RA 1 non disponeva della competenza ad emanare disposizioni

volte a disciplinare l'occupazione dell'area pubblica da parte degli esercizi

pubblici, visto che l'art. 74 dell'allora vigente regolamento comunale del 15

ottobre 2007 (RC), richiamato nella querelata ordinanza, non contemplava alcuna

delega in tal senso a favore dell'esecutivo comunale;

che avverso quest'ultima decisione il comune di RI 1 insorge ora dinnanzi al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che

la querelata ordinanza sia confermata; sostiene che la competenza del municipio

a disciplinare la materia in questione derivi dall'art. 48 cpv. 1 RC, norma che,

riprendendo quanto disposto dagli art. 25 e 26 del regolamento di applicazione

della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC; RL 2.1.1.3), attribuisce

a quest'ultima autorità il potere di adottare misure per la gestione nonché per

l'uso comune e particolare dei beni comunali;

che all'accoglimento del gravame si sono opposti sia il Consiglio di Stato,

senza formulare osservazioni, che CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 con argomenti di cui

si dirà, per quanto necessario, in seguito;

considerato, in

diritto

che in

passato il Tribunale cantonale amministrativo ha sempre ritenuto che nella

misura in cui l'impugnazione (diretta) di atti normativi comunali aveva luogo

secondo specifiche disposizioni che non prevedevano il ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo (art. 187 lett. a della legge organica comunale del 10

marzo 1987 [LOC; RL 2.1.1.2] per i regolamenti e 192 cpv. 2 LOC e 44 RALOC per

le ordinanze), le decisioni rese su ricorso in questo ambito dal Consiglio di

Stato fossero definitive (RDAT II-1994 n. 11, I-1993 n. 10; STA 16 dicembre

Considerandi

2004.

n. 52.2004.389, STA 23 ottobre 1996 n. 52.1996.194);

che, come già rilevato da questa Corte (cfr. STA del 31 luglio 2009 n.

52.2009

), tale prassi non può però più essere confermata alla luce dei più

recenti sviluppi legislativi intervenuti a livello federale e, di riflesso,

anche sul piano cantonale;

che sebbene gli art. 187 lett. a e 192 cpv. 2 LOC si limitino tuttora a

prevedere unicamente la facoltà di impugnare i regolamenti comunali e le

ordinanze municipali davanti al Governo cantonale nei termini della loro

pubblicazione all'albo, si deve considerare che a seguito dell'entrata in

vigore, avvenuta il 1° gennaio 2007, della nuova legge sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) e dell'art. 29a della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), a

partire dal 1° gennaio 2009 vige il principio secondo il quale laddove il

diritto cantonale prevede un rimedio giuridico contro gli atti normativi cantonali

– ivi compresi anche quelli comunali (cfr. Bernard

Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florance Aubry

Girardin, Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 3 ad art. 87) - allora i

Cantoni sono tenuti a garantire alle parti la possibilità di sottoporre la

contestazione ad un'autorità giudiziaria di rango superiore, prima di eventualmente

adire il Tribunale federale (cfr. art. 87 cpv. 2 in relazione con l'art. 86 cpv. 2 LTF; STF 1C_140/2008 del 17 marzo 2009, consid. 1.1);

che ciò significa che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo ad

entrare nel merito dell'impugnativa inoltrata dal ricorrente deve essere

ammessa in virtù di quanto appena esposto, nonché più concretamente in

applicazione dei combinati art. 192 cpv. 2 LOC e 60 cpv. 2 della legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), norma

quest'ultima che è stata introdotta il 2 dicembre 2008 al fine di adeguare la

procedura amministrativa cantonale alle nuove esigenze poste dal diritto

federale e che istituisce in linea generale la facoltà di dedurre in giudizio

davanti a questo Tribunale tutte le decisioni del Consiglio di Stato che, come

in concreto, non sono dichiarate definitive dalla legge, né risultano

impugnabili davanti ad un'altra autorità di ricorso;

che la legittimazione attiva del comune è certa (art. 209 lett. b LOC), ragione

per la quale il gravame, tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC), è dunque in linea di

principio ricevibile e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria

(art. 18 cpv. 1 LPamm);

che, giusta l'art. 9 cpv. 1 LOC, gli organi del comune sono l'assemblea (lett.

a), il consiglio comunale dove è stato costituito (lett. b) e il municipio

(lett. c); essi – soggiunge il cpv. 2 di questa stessa norma – amministrano il

comune secondo i rispettivi attributi stabiliti dalla legge, ritenuto che il

regolamento comunale, stabilendone i limiti, può legittimare il municipio a

delegare al segretario comunale, ai servizi dell'amministrazione e alle commissioni

amministratrici delle aziende municipalizzate nonché ai relativi funzionari,

competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo

vincolante al municipio (cpv. 4);

che gli art. 106 e segg. LOC definiscono le competenze attribuite all'esecutivo

comunale;

che l'art. 107 cpv. 1 LOC prevede che il municipio esercita le funzioni di

polizia locale; per quanto qui più interessa, il cpv. 2 lett. c di questa

disposizione stabilisce che le medesime hanno per oggetto anche le misure

intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, nonché a

disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo;

che per quanto attiene specificatamente all'uso particolare dei beni comunali,

l'art. 26 RALOC prevede che, riservate le competenze delegate, il municipio ha

la facoltà di adottare misure per disciplinare l'occupazione stabile o

provvisoria dell'area pubblica, per disciplinare le sporgenze sulla stessa, le

affissioni, la pubblicità luminosa e in genere le esposizioni pubblicitarie, nonché

per disciplinare l'uso accresciuto ed esclusivo delle attività commerciali o d'altro

genere che si svolgono sulle strade e piazze pubbliche;

che tale competenza, ribadita anche dall'art. 48 cpv. 1 RC, non riguarda

soltanto la facoltà per l'esecutivo di intervenire laddove le circostanze lo richiedono

con degli atti concreti volti a regolare la singola fattispecie, ma comprende

pure la possibilità per quest'ultimo organismo di emanare degli atti normativi

di carattere generale ed astratto;

che i medesimi sono costituiti dalle ordinanze che, stante quanto stabilito

dall'art. 192 cpv. 1 LOC, il municipio può emanare per disciplinare materie di

competenza propria o delegata da leggi o regolamenti comunali;

che, in quanto volta a disciplinare l'uso accresciuto o esclusivo dell'area

pubblica da parte degli esercizi pubblici e dei negozi per l'esercizio della

loro attività commerciale, la querelata ordinanza rientra chiaramente tra

quelle regolamentazioni che l'esecutivo di __________ è legittimato ad emanare

in virtù delle competenze che le suddette disposizioni cantonali, e

segnatamente degli art. 107 cpv. 2 lett. c LOC e 26 RALOC, attribuiscono a

questo organo comunale (cfr. anche: Eros

Ratti, Il comune, vol. III, Losone 1990, pag. 1711 e 1721);

che, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, esso non

necessitava di alcuna ulteriore delega legislativa da parte del consiglio

comunale per poter legiferare in tale materia;

che, di conseguenza, la decisione impugnata non può essere tutelata e come tale

va annullata;

che non tocca comunque a questo Tribunale statuire nella presente sede sul contenuto

dell'ordinanza litigiosa, cosi come richiesto dal comune ricorrente; in

effetti, al fine di rispettare il doppio grado di giudizio previsto dai

combinati art. 192 cpv. 2 LOC e 60 cpv. 2 LPamm, si giustifica di rinviare gli

atti al Consiglio di Stato affinché si pronunci sulle censure che gli erano

state sottoposte da CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 nel loro gravame e che tale

autorità aveva tralasciato di evadere, ritenendo - erroneamente - l'esecutivo

comunale di RA 1 incompetente ad emanare detta regolamentazione;

che, visto quanto appena esposto, il ricorso in esame dev'essere quindi parzialmente

accolto;

che, dato l'esito, la tassa di giustizia e le spese, seppur ridotte, sono poste

in parti uguali a carico dei resistenti, con vincolo di solidarietà (art. 28

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 107, 192, 209, 213 LOC; 26 RALOC; 48

e 74 RC di __________; 3, 18, 28, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 4 maggio

2010 (n. 2241) del Consiglio di Stato è annullata.

1.2. gli atti sono rinviati

al Consiglio di Stato per nuovo giudizio.

2. La tassa

di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.- sono poste in parti uguali a

carico di CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, in solido.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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