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Decisione

52.2010.206

Ordine di cessazione dell'esercizio della prostituzione

12 ottobre 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti fossero a conoscenza o meno dell'attività svolta dalle locatarie

delle camere. Nella loro qualità di proprietaria, rispettivamente di responsabili

della gestione dello stabile sono comunque tenuti a rispondere dell'uso che ne

viene fatto da parte delle inquiline.

3. Ordine di

ripristino

3.1. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LE, il

municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in

contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il

caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse

pubblico.

Il principio della legalità e quello di

uguaglianza esigono che le costruzioni realizzate senza autorizzazione, in

contrasto con il di-ritto materiale, siano per principio fatte rettificare o

demolire. Ammettere il contrario significherebbe premiare l'inosservanza della

legge, favorire la sua violazione e far sorgere l'impressione che l'autorità non

sia in grado o non voglia esigerne il rispetto (Adelio

Scolari, op. cit., ad art. 43 LE, n. 1277).

3.2. Al fine di impedire che un'opera

edilizia venga utilizzata in modo abusivo dal profilo non soltanto formale

(mancanza del permesso), ma anche sostanziale, siccome contrario alla funzione

assegnata alla zona di utilizzazione, l'autorità deve per principio emanare un

divieto d'uso, ovvero un provvedimento d'imperio, che ingiunga al proprietario

di astenersi dall'utilizzarla secondo modalità che non risultano sorrette dalla

necessaria autorizzazione. A differenza dell'ordine di natura cautelare volto

ad imporre la sospensione di un'utilizzazione formalmente abusiva, un divieto d'uso,

di natura analoga ad un ordine di rettifica o di demolizione, si fonda sull'art.

43 cpv. 1 LE e presuppone una preventiva verifica, da esperire, di regola, nell'ambito

di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria, della conformità dell'utilizzazione

instaurata senza permesso con il diritto materiale concretamente applicabile

(RtiD II-2009 n. 23 consid. 2.2).

3.3. Conformemente al principio di economia

processuale ed al divieto di formalismo eccessivo, si può tuttavia prescindere

da tale accertamento quando la violazione materiale è già stata precedentemente

Considerandi

acclarata, quando il proprietario si rifiuta di dar seguito all'ordine di

presentare una domanda di costruzione in sanatoria, oppure quando il contrasto

insanabile con il diritto materiale è palese ed incontestabile (RDAT I-1996, n.

40.

consid. 5.3.; II-1994 n. 43 consid. 3.2.; STA 52.2005.128 del 7

gennaio 2009 consid. 3.1.; Christian

Mäder, Das Baubewilligungsver-fahren, Zurigo 1991, n. 644; Adelio Scolari, op. cit., ad art. 43 n. 1264).

3.4

Secondo l'art. 24 delle norme di

attuazione (NAPR) di Arbedo-Castione, la zona dei nuclei tradizionali è di

principio destinata alla residenza ed al commercio. Sono ammesse attività commerciali,

di servizio o produttive non moleste, compatibili con la funzione preponderante

della zona.

La disposizione, chiarissima, definisce in

modo inequivocabile la funzione della zona e gli insediamenti ammissibili. Non

abbisogna di interpretazione.

Inammissibili nella zona dei nuclei sono le

attività poco moleste o moleste. Poco moleste sono in generale considerate le

attività che ingenerano ripercussioni diverse da quelle derivanti dall'abi-tare,

ma ancora conciliabili con la destinazione residenziale. Moleste sono invece

considerate le attività che non possono coesistere con l'abitazione.

3.5

Nel caso concreto, il municipio ha ritenuto

che l'esercizio non occasionale della prostituzione nelle camere annesse all'__________

fosse manifestamente incompatibile con la destinazione residenziale,

preponderante nella zona del nucleo. Le immissioni ingenerate da tale attività

sarebbero palesemente inconciliabili con la funzione di zona. Da qui, l'emanazione

di un ordine di cessazione immediata di tale attività.

La deduzione non presta il fianco a

critiche. Nemmeno i ricorrenti sostengono invero che l'attività in

contestazione possa essere considerata conforme alla funzione della zona di

utilizzazione. Diverse da quelle che derivano dall'abitare ed incompatibili con

la funzione residenziale, sono infatti considerate soprattutto le cosiddette immissioni

immateriali, che l'esercizio della prostituzione svolto a titolo

professionale in alloggi trasformati in postriboli trae inevitabilmente seco

sotto forma di degrado della qualità di vita e delle caratteristiche dell'ambiente

circostante; un quartiere, quello del nucleo di Arbedo, sostanzialmente tranquillo

ancorché attraversato dalla ferrovia e dalla strada cantonale (DTF 117 Ib 147

consid. 2d; STF 1P.191/1997 del 26 novembre 1997; STA 52.98.154/165 dell'11

marzo 1999, consid. 3.7., confermata da STF 1P.213/1999 del 30 marzo 2000 in RDAT II-2000 n. 77).

Il divieto d'uso va quindi confermato

siccome immune da violazioni del diritto.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è

posta a carico dei ricorrenti RI 1, RI 2 e RI 3 secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 21, 43 LE; 24 NAPR di

Arbedo-Castione; 3, 18, 28, 43, 46 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti RI 1, RI 2 e RI 3, in solido.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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