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Decisione

52.2010.208

Licenza edilizia. Nuova costruzione nel nucleo

19 ottobre 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorsi, tempestivi (art. 46 cpv. 1 legge

di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL

3.3.1.1), sono dunque ricevibili in ordine. Avendo il medesimo oggetto, possono

essere evasi con un unico giudizio (art. 51 LPamm).

1.2. I fatti non sono contestati. Le

impugnative possono dunque essere decise sulla base degli atti senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi emerge in modo

chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti. È inoltre sufficientemente nota

a questo Tribunale dal precedente giudizio riguardante la demolizione dei vecchi

edifici che sorgono ancora sulla part. 933. Una ripetizione del sopralluogo esperito

dal Consiglio di Stato non procurerebbe la conoscenza di alcun elemento nuovo,

rilevante ai fini del giudizio.

2.Modinatura

2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LE, la domanda

di costruzione viene pubblicata dal municipio presso la cancelleria comunale.

Della pubblicazione è dato avviso agli albi ed ai proprietari confinanti (cpv.

3). Contemporaneamente alla pubblicazione, le modificazioni dello stato dei

luoghi devono essere adeguatamente indicate sul terreno con picchetti e modine

(cpv. 2).

La modinatura ed il picchettamento servono a

dare pubblicità alla domanda di costruzione ed a permettere agli interessati di

farsi un'idea dell'intervento più concreta di quella che possono formarsi in

base ai progetti allegati alla domanda di costruzione.

La mancata o l'insufficiente modinatura

esplica conseguenze analoghe a quelle derivanti da una pubblicazione difettosa

della domanda di costruzione (RDAT II-1993 n. 34; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad

art. 6 n. 774). Non può pertanto essere eccepita con successo dagli opponenti

che hanno comunque potuto esercitare compiutamente i loro diritti di difesa.

2.2. In concreto, prima dell'inoltro del

progetto qui in esame, il resistente aveva inoltrato una domanda di costruzione

per uno stabile simile, concepito come un'unica, monolitica costruzione, lunga circa

40 m ed alta poco meno di 10. La modinatura è stata posata in quell'occasione.

A seguito dell'avviso negativo dell'UNP, il

resistente ha rinunciato a portare avanti questa domanda, inoltrandone una

nuova, sulla base di un progetto rielaborato, denominato variante, che prevede

di frazionare l'immobile in tre distinti edifici, di altezze leggermente diverse

(m 8.50, 9.00 e 9.50). La modinatura non è stata adeguata al nuovo progetto.

Alcuni ricorrenti contestano il mancato

aggiornamento della modinatura, pretendendo che la licenza venga annullata,

siccome rilasciata in violazione di norme essenziali di procedura.

L'obiezione va disattesa, poiché tutti i

ricorrenti hanno comunque potuto opporsi tempestivamente alla nuova domanda di

costruzione. Nessuno di loro dimostra peraltro che il mancato aggiornamento

della modinatura gli abbia impedito di rendersi concretamente conto dell'ubicazione

e delle dimensioni dell'opera. Né sostiene di essere stato menomato o fuorviato

nell'esercizio dei suoi diritti di difesa.

3. DLBN

3.1. Giusta l'art. 3 cpv. 2 lett. d del

regolamento d'applicazione del decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla

protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 22 gennaio 1974 (RBN;

9.3.1.1.1) i paesaggi e i panorami pittoreschi non devono essere deturpati.

Sono, quindi, vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da

compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio. Sono in particolare

vietate le costruzioni, ricostruzioni, o ogni altro intervento stravagante,

indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l'armonia e

i valori dell'ambiente circostante in genere.

La nozione di deturpazione presuppone un

notevole effetto sfavorevole sul quadro del paesaggio. Non basta che la costruzione

non lo abbellisca o lo danneggi leggermente. Deve verificarsi un contrasto con

quanto esiste, che risulti notevolmente molesto. Il pregiudizio arrecato dalla

costruzione ai valori paesaggistici protetti deve essere rilevante. Il criterio

di giudizio non è dato dal modo di pensare e di sentire di singole persone

dotate di particolare sensibilità estetica e di speciale indirizzo artistico,

ma deve essere ricercato nell'opinione di una collettività assai vasta ed esprimente

un giudizio generale. Nell'interpretazione del concetto di deturpazione l'autorità

non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri

oggettivi, dimostrando che la loro applicazione ad una determinata fattispecie

deve condurre al divieto od alla limitazione del diritto di costruire (STA 52.

2010.85 del 7 giugno 2010 consid. 6; Scolari, op. cit., ad art. 28 LALPT, n.

208 seg. e rimandi).

Il concetto di deturpazione è di natura

indeterminata. Esso conferisce pertanto all'autorità decidente una certa

latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto normativo

(Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, Parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 396 segg.). A

differenza del Consiglio di Stato, che - fruendo di pieno potere cognitivo

(art. 56 LPamm) - può rivedere liberamente l'apprezzamento delle istanze

inferiori, in particolare di quelle che gli sono subordinate, il Tribunale cantonale

amministrativo riesamina con riserbo l'interpretazione data dall'autorità

cantonale al concetto in discussione, limitandosi a censurare le deduzioni

lesive del diritto, in quanto prive di giustificazioni oggettive, fondate su

considerazioni estranee alla materia o altrimenti contrarie ai principi

fondamentali del diritto. In casi di questa natura, il

tribunale si scosta dalle decisioni prese dall'autorità amministrativa soltanto

nella misura in cui escono dal quadro definito dalla legge (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 61 LPamm n. 2 in fine). Nella misura in cui la decisione censurata si fonda sull'apprezzamento, questo tribunale

non può parimenti sostituire la sua valutazione a quella dell'autorità

decidente, poiché ad esso, a differenza del Consiglio di Stato, non compete il

controllo dell'adeguatezza e dell'opportunità. Esso deve quindi limitarsi a

verificare che l'autorità decidente non sia incorsa in una violazione del

diritto, esercitando in modo scorretto, segnatamente abusivo, il potere

discrezionale riservatole dalla legge (art. 61 LPamm; RtiD

II-2006 n. 7 consid. 3).

3.2. Il nucleo di Ganna è incluso in un

comprensorio dichiarato paesaggio pittoresco. Gli interventi soggiacciono

dunque al divieto di deturpazione, sancito dall'art. 3 cpv. 2 lett. d RBN.

L'UNP ha ritenuto che la nuova costruzione

non deturpasse il paesaggio protetto.

La deduzione regge perfettamente alle

critiche, che alcuni ricorrenti più o meno esplicitamente sollevano nei

confronti dell'avvi-so favorevole dell'UNP. Non appare per nulla insostenibile.

Non permette in particolare di rimproverare all'autorità decidente di aver

abusato della latitudine di giudizio conferitale dall'art. 3 RBN ai fini dell'individuazione

del contenuto normativo del concetto di deturpazione. Valutato l'intervento

secondo il modo di pensare e sentire comune, non si può in effetti ravvisare

nelle dimensioni, in particolare nell'altezza degli edifici che compongono il

complesso in esame un intervento suscettibile di pregiudicare i valori

caratteristici del paesaggio.

4. Altezza e

volumetria

4.1. Secondo l'art. 24 cpv. 2 delle norme di

attuazione del piano regolatore (NAPR) di Arbedo-Castione, nelle zone dei

nuclei tradizionali (NV), le nuove costruzioni, ricostruzioni o riattazioni

(recte: riattamenti) devono adattarsi all'aspetto tradizionale del nucleo. In

particolare, soggiunge la norma, valgono le seguenti regole: tetto a falde con

modalità di copertura tradizionale e aperture verticali (prevalenza dell'altezza

sulla larghezza e del pieno sul vuoto).

Considerandi

La norma, invero assai succinta e generica,

si limita a subordinare gli interventi edificatori nelle zone dei nuclei

tradizionali all'ob-bligo di integrarsi convenientemente nel contesto

paesaggistico del comparto. Non pone né limiti d'altezza, né limiti di indice,

lasciando in sostanza al municipio il compito di valutare secondo apprezzamento

se i singoli edifici si rapportino adeguatamente o meno all'aspetto tradizionale

del nucleo. Le uniche regole architettoniche poste dalla norma riguardano la copertura

dei tetti e le caratteristiche delle aperture. Valgono inoltre le distanze

minime tra edifici fissate dall'art. 3 cpv. 1 lett. a NAPR e quelle da confine

sancite dall'art. 4 cpv. 1 lett. a NAPR.

La nozione di adattamento all'aspetto tradizionale del

nucleo è di natura indeterminata (Scolari,

Diritto amministrativo, op. cit., n. 396). Il vincolo

non si limita a vietare una deturpazione del paesaggio o anche solo una

menomazione apprezzabile dei valori paesaggistici (cd. clausola estetica

negativa; Verunstaltungsverbot), ma esige che l'edificazione si

inserisca convenientemente nel quadro ambientale, adeguandosi ad esso in modo

da non alterarne gli equilibri in misura inammissibile (cd. clausola estetica

positiva; Eingliederungsgebot; DTF 114 Ia 343 seg.; STF 1P.

392-394/1990 consid. 4b; Marco

Borghi, Il diritto per gli architetti,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2010, n. 274; Scolari,

Commentario, ad art. 28 LALPT n. 209; Christoph Fritsche/ Peter Bösch, Zürcher

Planungs- und Baurecht, Zurigo 2006, cap. 10.1.1.1; BJM 2006, 248 seg.).

La nozione in esame, appartenente al diritto comunale autonomo,

conferisce al municipio una certa latitudine di giudizio in punto

all'individuazione del suo contenuto precettivo.

Trattandosi di una questione di diritto, il Tribunale, chiamato

a statuire sull'interpretazione data dal municipio alla nozione giuridica

indeterminata in esame, giudica di per sé con pieno potere di cognizione, che

esercita tuttavia con riserbo sia per la natura della norma, sia per il

rispetto dovuto all'autonomia comunale. Nella misura in cui la norma riservi al

municipio anche un certo margine discrezionale, il sindacato di legittimità che

questo Tribunale è chiamato ad esprimere è invece circoscritto alla violazione

del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso d'apprezzamento (cfr. DTF

100.

Ia 82 consid. 4a; 96 I 369 consid. 4; Scolari,

Commentario, n. 396 segg.).

4.2

Nel caso concreto, il municipio ha ritenuto che i tre

edifici contigui che formano lo stabile d'appartamenti si adattassero all'aspetto

tradizionale del nucleo di Ganna. La valutazione, contestata dai ricorrenti

unicamente dal profilo degli ingombri verticali, regge alla critica. Per quanto

opinabile possa apparire, non può in nessun caso essere considerata

insostenibile. L'altezza degli edifici, variante da m 8.50 a m 9.50, è sicuramente considerevole. Non può tuttavia essere considerata fuori misura.

Numerosi altri edifici del nucleo di Ganna sono strutturati su tre piani e presentano

altezze simili. Può darsi che l'edificio in contestazione finisca per essere la

costruzione di maggior mole dell'intero

nucleo. La discrepanza risulta tuttavia ancora contenuta entro limiti

ragionevoli. Non appare esorbitante.

È ben vero che una costruzione di dimensioni più contenute sarebbe

forse stata più consona alle caratteristiche del comparto. Tale considerazione

non permette tuttavia ancora di rimproverare al municipio di aver abusato della

latitudine di giudizio che l'art. 24 NAPR gli riserva. Né permette alle istanze

di ricorso di sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità comunale

senza violarne l'autonomia.

In quanto volti a contestare l'adeguatezza dell'inserimento

della controversa costruzione nel contesto paesaggistico del nucleo, peraltro

privo di caratteristiche particolarmente pregevoli, i ricorsi vanno dunque

respinti.

5.

Distanze

5.1

Secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. a NAPR,

nella zona del nucleo tradizionale, gli edifici devono rispettare le seguenti

distanze:

- in contiguità o a 3.00 m da un edificio senza aperture;

- a 4.00 m da un edificio con aperture.

Dove non sia diversamente stabilito,

soggiunge l'art. 4 cpv. 1 lett. a NAPR, nel nucleo tradizionale, se non sorgono

a confine, gli edifici devono rispettare una distanza minima di m 1.50 dal confine

di un fondo privato o pubblico.

L'ordinamento delle distanze nella zona dei

nuclei del piano regolatore di Arbedo-Castione riprende in sostanza la

disciplina prevista dagli art. 120 e 124 della legge di applicazione e complemento

del CCS del 18 aprile 1911 (LAC; RL 4.1.1.1), fatta eccezione delle regole

sulle aperture (art. 125 seg. LAC).

5.2

Nel caso concreto, la ricorrente __________

contesta la distanza dell'edificio situato all'estremità sudovest in contiguità

con lo stabile che sorge sul suo fondo (part. 934). A suo avviso, questo

edificio violerebbe la distanza minima tra edifici nella misura in cui sporge

per circa 2 m dalla parte arretrata della facciata sudovest del suo stabile. L'insorgente

ricorda che da questa facciata e da quella attigua sporgono due balconi

(ballatoi) dotati di vista verso nordovest.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione,

rilevando che la facciata sporgente forma un angolo retto con la facciata

sudovest dello stabile della ricorrente e che l'ordinamento delle distanze

previsto dalle NAPR non conosce distanze oblique.

Ora, è ben vero che i corpi sporgenti ad

angolo retto da edifici contigui non devono rispettare alcuna distanza verso le

facciate adiacenti (STA 52.2000.12 del 18 luglio 2000; 52.1996.185 del 21

gennaio 1997 = RDAT II-1997 n. 29). Nel caso in oggetto, tuttavia, il Consiglio

di Stato ha omesso di considerare che lo stabile della ricorrente __________ è

munito di due balconi a sbalzo, sporgenti dalla facciata sudovest, che si

estendono ad L anche sulla facciata adiacente. Questi balconi sono da considerare

aperture a prospetto, che in quanto tali chiamano distanze, non soltanto per

rapporto al lato maggiore del balcone (1) rivolto verso sud-ovest, ma anche per

rapporto al lato minore del balcone (2), posto a meno di 2 m dal confine verso la part. 933 ed al lato minore del balcone (1), largo meno di un metro, che addirittura

coincide con il confine fra i due fondi.

Confine SCHEMA

933.

934

facciata

attuale

N

ca.

2.00

m

< .4.00 m

934.

Entro questi limiti, la licenza non può

essere confermata.

5.3

Il difetto, non è comunque tale da

giustificare l'annullamento dell'intera licenza; esso può infatti essere

corretto subordinando la alla condizione (riduttiva) di arretrare la facciata

sudovest di questo edificio in modo da allinearla sul prolungamento della parte

arretrata della facciata sudovest dell'edificio della ricorrente __________, dalla

quale sporge il balcone 1.

Confine SCHEMA

933.

934

facciata

arretrata

facciata

attuale

N

ca.

2.00

m

< .4.00 m

facciata da arretrare

934.

confine

5.4

Vanno per contro respinte le censure

sollevate dalla stessa ricorrente nei confronti delle aperture (finestre)

previste sulla facciata dello stabile contiguo al suo che si apre sulla

piazzetta per dare luce al corpo scale. Gli art. 3 e 4 NAPR regolano infatti soltanto

le distanze tra edifici, rispettivamente dal confine. Non recepiscono anche le

regole sulla formazione di aperture fissate dagli art. 125-128 LAC.

Parimenti da respingere sono le

contestazioni di __________ riguardanti l'area verde e l'accumulo della neve

sul tetto degli edifici. Per la zona del nucleo, le NAPR non prescrivono un'area

verde minima. La contestazione riguardante l'accumulo della neve sul tetto va invece

fatta valere davanti al giudice civile.

6.

6.1. In

esito alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque parzialmente

accolti, annullando il giudizio governativo impugnato e confermando la licenza

alla condizione supplementare di cui si è detto al considerando 5.3.

6.2

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è

suddivisa fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. I

ricorrenti rifonderanno inoltre al resistente un'indennità per ripetibili di

entrambe le istanze adeguatamente commisurata alla loro preponderante

soccombenza (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 21 LE; 3 RBN; 3, 4, 24 NAPR di

Arbedo-Castione; 3, 18, 28, 31, 46, 51, 60, 61, 65 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. 1.1. Il

ricorso (e) di __________ è irricevibile.

1.2. I

ricorsi a, b, c, d, f sono parzialmente accolti.

§. Di conseguenza:

1.2.1. la decisione 19 maggio 2010 del Consiglio

di Stato (n. 2527) è annullata e riformata nel senso che:

1.2.2. la licenza edilizia 5 novembre 2009 rilasciata

dal municipio di Arbedo-Castione a CO 2 è confermata alla condizione

supplementare di arretrare la

facciata sudovest dell'edificio situato all'estremità sudovest dello stabile d'appartamenti

previsto sulla part. 933 in modo da allinearla sul prolungamento della parte

arretrata della facciata sudovest dell'edificio esistente in contiguità sulla

part. 934 (consid. 5.3.).

2. La tassa

di giudizio di fr. 2'800.- è posta a carico del resistente CO 2 nella misura di

fr. 400.- e dei ricorrenti RI 1 __________, __________, __________, __________

e __________ in ragione di fr. 400.-

ciascuno.

3. Ciascuno

dei ricorrenti rifonderà fr. 400.- al resistente CO 2 a titolo di ripetibili.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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