52.2010.208
Licenza edilizia. Nuova costruzione nel nucleo
19 ottobre 2010Italiano18 min
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Numero d'incarto:
52.2010.208
Data decisione, Autorità:
19.10.2010, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia. Nuova costruzione nel nucleo
ZONA NUCLEO
art. 1 DLBN
art. 6 LE
art. 3 RBN
Incarto n.
52.2010.208
52.2010.212
52.2010.215
52.2010.217
52.2010.221
52.2010.224
Lugano
19 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Damiano
Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
24 maggio 2010 di
RI 1,
24 maggio 2010 di
__________
30
maggio 2010 di
__________
31
maggio 2010 di
__________
2
giugno 2010 di
__________
4
giugno 2010 della
__________
contro
la decisione 19 maggio 2010 del Consiglio di Stato
(n. 2527), che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso la
licenza edilizia 5 novembre 2009, rilasciata dal municipio di Arbedo-Castione
a CO 2 per la costruzione di uno stabile d'appartamenti nel nucleo di Ganna
(part. 933);
viste le risposte:
- 23 giugno 2010 del
Consiglio di Stato;
- 13 luglio 2010 di CO 2
- 14 luglio 2010 del
municipio di Arbedo-Castione;
ai ricorsi sub. a-f,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Alla
fine del 2008, CO 2, qui resistente, ha chiesto al municipio di Arbedo-Castione
il permesso di costruire un nuovo stabile d'appartamenti al posto di alcuni
vecchi edifici in cattivo stato di conservazione, situati nel nucleo di Ganna
(part. 933). Alla domanda si sono opposti numerosi vicini, nonché l'Ufficio
della natura e del paesaggio (UNP), che l'ha preavvisata negativamente in
considerazione della massiccia struttura dello stabile, concepito come un unico
edificio, lungo circa 40 m ed alto poco meno di 10.
b. Preso atto dell'opposizione dell'UNP, il
resistente ha rielaborato il progetto, suddividendo lo stabile in tre distinti
edifici contigui, articolati su quattro piani abitabili, di altezza scalare,
variante tra m 8.50 e m 9.50. Con successiva domanda CO 2 ha quindi inoltrato
al municipio un nuovo progetto, denominato variante, che è stata pubblicata dal
22 giugno al 6 luglio 2009.
La modinatura è rimasta immutata.
c. Al rilascio della licenza si sono opposti
la __________ e numerosi vicini, fra cui i qui ricorrenti, i quali hanno
contestato l'intervento soprattutto dal profilo del suo inserimento nel
contesto del nucleo.
d. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi
generali del Dipartimento del territorio, il 5 novembre 2009 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni.
B. Con
giudizio 19 maggio 2010, il Consiglio di Stato ha a sua volta confermato il provvedimento,
respingendo, nella misura in cui erano ricevibili, le impugnative contro di
esso inoltrate dagli opponenti.
Disconosciuta la legittimazione attiva al
ricorrente __________ il Governo ha anzitutto respinto le censure d'ordine
formale sollevate da alcuni ricorrenti con riferimento alla natura di variante
del progetto in esame, rispettivamente alla sufficienza e congruità della modinatura.
In merito alle contestazioni riferite all'inserimento
della costruzione nel quadro del paesaggio, il Consiglio di Stato ha poi
escluso che integrasse gli estremi dell'intervento deturpante. Nemmeno le
prescrizioni di natura estetica della pianificazione locale risulterebbero
disattese.
Conformi al diritto sarebbero infine le
distanze tra edifici.
C. Contro il
predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo con i ricorsi menzionati in epigrafe, riproponendo in questa
sede le censure sollevate senza successo in prima istanza.
a. RI 1 ed i ricorrenti __________
contestano l'altezza della costruzione, a loro avviso eccessiva per rapporto a
quella degli edifici circostanti.
b. La ricorrente __________ eccepisce dal
canto suo la correttezza della modinatura, sostenendo che in corrispondenza
della piazzetta non sarebbe stata posata e che quella preesistente non sarebbe
stata conforme ai nuovi piani. Lamenta inoltre che la costruzione attualmente
prevista sia più alta di quella prospettata dal primo progetto.
c. Riepilogati gli antefatti, anche la
ricorrente __________ contesta il progetto dal profilo delle altezze,
sostenendo che un'ulteriore variante, inoltrata nel corso del mese di settembre
2009 e non pubblicata, avrebbe in realtà determinato un ulteriore aumento di m
0.65 di questo parametro. La rappresentazione grafica del suo stabile (part.
934), aggiunge, sarebbe fuorviante, poiché il tetto sarebbe disegnato ad una
quota di m 1.50 più alta di quella effettiva.
Il nuovo stabile, prosegue, violerebbe
inoltre le distanze dal suo immobile, munito di aperture. Eccessiva sarebbe
infine la volumetria.
d. Rivendicata la legittimazione attiva, il
ricorrente __________ censura le dimensioni e l'inserimento estetico dello
stabile, a suo avviso inconciliabili con le preesistenze.
e. Analoghe considerazioni vengono
sviluppate dalla _________, che insiste sulla mole della nuova costruzione, reputandola
sproporzionata per rapporto a quella degli edifici immediatamente circostanti.
D. All'accoglimento
dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio, che si limita a riconfermarsi nelle precedenti prese di posizione,
nonché il beneficiario della licenza, qui resistente, che contesta in dettaglio
le tesi degli insorgenti con argomenti di cui si discuterà qui appresso per
quanto necessario.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2). Fatta
eccezione del ricorrente __________, la legittimazione attiva degli insorgenti,
proprietari di fondi situati nelle immediate vicinanze di quello dedotto in edificazione
e già opponenti, è certa.
Questo Tribunale ha già stabilito che il
ricorrente __________ non era legittimato ad impugnare il permesso che il
municipio aveva rilasciato al resistente per demolire i vecchi edifici attualmente
esistenti sul fondo (STA 52.2009.215/219/227 del 7 gennaio 2010). Se non era
legittimato a contestare la demolizione degli stabili preesistenti, non si vede
per qual motivo dovrebbe essergli riconosciuto il diritto di contestare un
permesso per edificare gli stessi fondi. L'insorgente non solleva nuovi argomenti.
Le considerazioni sviluppate nel precedente giudizio, alle quali l'insorgente
viene rinviato, valgono dunque anche per il presente.
Fatti
I ricorsi, tempestivi (art. 46 cpv. 1 legge
di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL
3.3.1.1), sono dunque ricevibili in ordine. Avendo il medesimo oggetto, possono
essere evasi con un unico giudizio (art. 51 LPamm).
1.2. I fatti non sono contestati. Le
impugnative possono dunque essere decise sulla base degli atti senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi emerge in modo
chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti. È inoltre sufficientemente nota
a questo Tribunale dal precedente giudizio riguardante la demolizione dei vecchi
edifici che sorgono ancora sulla part. 933. Una ripetizione del sopralluogo esperito
dal Consiglio di Stato non procurerebbe la conoscenza di alcun elemento nuovo,
rilevante ai fini del giudizio.
2.Modinatura
2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LE, la domanda
di costruzione viene pubblicata dal municipio presso la cancelleria comunale.
Della pubblicazione è dato avviso agli albi ed ai proprietari confinanti (cpv.
3). Contemporaneamente alla pubblicazione, le modificazioni dello stato dei
luoghi devono essere adeguatamente indicate sul terreno con picchetti e modine
(cpv. 2).
La modinatura ed il picchettamento servono a
dare pubblicità alla domanda di costruzione ed a permettere agli interessati di
farsi un'idea dell'intervento più concreta di quella che possono formarsi in
base ai progetti allegati alla domanda di costruzione.
La mancata o l'insufficiente modinatura
esplica conseguenze analoghe a quelle derivanti da una pubblicazione difettosa
della domanda di costruzione (RDAT II-1993 n. 34; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad
art. 6 n. 774). Non può pertanto essere eccepita con successo dagli opponenti
che hanno comunque potuto esercitare compiutamente i loro diritti di difesa.
2.2. In concreto, prima dell'inoltro del
progetto qui in esame, il resistente aveva inoltrato una domanda di costruzione
per uno stabile simile, concepito come un'unica, monolitica costruzione, lunga circa
40 m ed alta poco meno di 10. La modinatura è stata posata in quell'occasione.
A seguito dell'avviso negativo dell'UNP, il
resistente ha rinunciato a portare avanti questa domanda, inoltrandone una
nuova, sulla base di un progetto rielaborato, denominato variante, che prevede
di frazionare l'immobile in tre distinti edifici, di altezze leggermente diverse
(m 8.50, 9.00 e 9.50). La modinatura non è stata adeguata al nuovo progetto.
Alcuni ricorrenti contestano il mancato
aggiornamento della modinatura, pretendendo che la licenza venga annullata,
siccome rilasciata in violazione di norme essenziali di procedura.
L'obiezione va disattesa, poiché tutti i
ricorrenti hanno comunque potuto opporsi tempestivamente alla nuova domanda di
costruzione. Nessuno di loro dimostra peraltro che il mancato aggiornamento
della modinatura gli abbia impedito di rendersi concretamente conto dell'ubicazione
e delle dimensioni dell'opera. Né sostiene di essere stato menomato o fuorviato
nell'esercizio dei suoi diritti di difesa.
3. DLBN
3.1. Giusta l'art. 3 cpv. 2 lett. d del
regolamento d'applicazione del decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla
protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 22 gennaio 1974 (RBN;
9.3.1.1.1) i paesaggi e i panorami pittoreschi non devono essere deturpati.
Sono, quindi, vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da
compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio. Sono in particolare
vietate le costruzioni, ricostruzioni, o ogni altro intervento stravagante,
indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l'armonia e
i valori dell'ambiente circostante in genere.
La nozione di deturpazione presuppone un
notevole effetto sfavorevole sul quadro del paesaggio. Non basta che la costruzione
non lo abbellisca o lo danneggi leggermente. Deve verificarsi un contrasto con
quanto esiste, che risulti notevolmente molesto. Il pregiudizio arrecato dalla
costruzione ai valori paesaggistici protetti deve essere rilevante. Il criterio
di giudizio non è dato dal modo di pensare e di sentire di singole persone
dotate di particolare sensibilità estetica e di speciale indirizzo artistico,
ma deve essere ricercato nell'opinione di una collettività assai vasta ed esprimente
un giudizio generale. Nell'interpretazione del concetto di deturpazione l'autorità
non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri
oggettivi, dimostrando che la loro applicazione ad una determinata fattispecie
deve condurre al divieto od alla limitazione del diritto di costruire (STA 52.
2010.85 del 7 giugno 2010 consid. 6; Scolari, op. cit., ad art. 28 LALPT, n.
208 seg. e rimandi).
Il concetto di deturpazione è di natura
indeterminata. Esso conferisce pertanto all'autorità decidente una certa
latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto normativo
(Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, Parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 396 segg.). A
differenza del Consiglio di Stato, che - fruendo di pieno potere cognitivo
(art. 56 LPamm) - può rivedere liberamente l'apprezzamento delle istanze
inferiori, in particolare di quelle che gli sono subordinate, il Tribunale cantonale
amministrativo riesamina con riserbo l'interpretazione data dall'autorità
cantonale al concetto in discussione, limitandosi a censurare le deduzioni
lesive del diritto, in quanto prive di giustificazioni oggettive, fondate su
considerazioni estranee alla materia o altrimenti contrarie ai principi
fondamentali del diritto. In casi di questa natura, il
tribunale si scosta dalle decisioni prese dall'autorità amministrativa soltanto
nella misura in cui escono dal quadro definito dalla legge (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 61 LPamm n. 2 in fine). Nella misura in cui la decisione censurata si fonda sull'apprezzamento, questo tribunale
non può parimenti sostituire la sua valutazione a quella dell'autorità
decidente, poiché ad esso, a differenza del Consiglio di Stato, non compete il
controllo dell'adeguatezza e dell'opportunità. Esso deve quindi limitarsi a
verificare che l'autorità decidente non sia incorsa in una violazione del
diritto, esercitando in modo scorretto, segnatamente abusivo, il potere
discrezionale riservatole dalla legge (art. 61 LPamm; RtiD
II-2006 n. 7 consid. 3).
3.2. Il nucleo di Ganna è incluso in un
comprensorio dichiarato paesaggio pittoresco. Gli interventi soggiacciono
dunque al divieto di deturpazione, sancito dall'art. 3 cpv. 2 lett. d RBN.
L'UNP ha ritenuto che la nuova costruzione
non deturpasse il paesaggio protetto.
La deduzione regge perfettamente alle
critiche, che alcuni ricorrenti più o meno esplicitamente sollevano nei
confronti dell'avvi-so favorevole dell'UNP. Non appare per nulla insostenibile.
Non permette in particolare di rimproverare all'autorità decidente di aver
abusato della latitudine di giudizio conferitale dall'art. 3 RBN ai fini dell'individuazione
del contenuto normativo del concetto di deturpazione. Valutato l'intervento
secondo il modo di pensare e sentire comune, non si può in effetti ravvisare
nelle dimensioni, in particolare nell'altezza degli edifici che compongono il
complesso in esame un intervento suscettibile di pregiudicare i valori
caratteristici del paesaggio.
4. Altezza e
volumetria
4.1. Secondo l'art. 24 cpv. 2 delle norme di
attuazione del piano regolatore (NAPR) di Arbedo-Castione, nelle zone dei
nuclei tradizionali (NV), le nuove costruzioni, ricostruzioni o riattazioni
(recte: riattamenti) devono adattarsi all'aspetto tradizionale del nucleo. In
particolare, soggiunge la norma, valgono le seguenti regole: tetto a falde con
modalità di copertura tradizionale e aperture verticali (prevalenza dell'altezza
sulla larghezza e del pieno sul vuoto).
Considerandi
La norma, invero assai succinta e generica,
si limita a subordinare gli interventi edificatori nelle zone dei nuclei
tradizionali all'ob-bligo di integrarsi convenientemente nel contesto
paesaggistico del comparto. Non pone né limiti d'altezza, né limiti di indice,
lasciando in sostanza al municipio il compito di valutare secondo apprezzamento
se i singoli edifici si rapportino adeguatamente o meno all'aspetto tradizionale
del nucleo. Le uniche regole architettoniche poste dalla norma riguardano la copertura
dei tetti e le caratteristiche delle aperture. Valgono inoltre le distanze
minime tra edifici fissate dall'art. 3 cpv. 1 lett. a NAPR e quelle da confine
sancite dall'art. 4 cpv. 1 lett. a NAPR.
La nozione di adattamento all'aspetto tradizionale del
nucleo è di natura indeterminata (Scolari,
Diritto amministrativo, op. cit., n. 396). Il vincolo
non si limita a vietare una deturpazione del paesaggio o anche solo una
menomazione apprezzabile dei valori paesaggistici (cd. clausola estetica
negativa; Verunstaltungsverbot), ma esige che l'edificazione si
inserisca convenientemente nel quadro ambientale, adeguandosi ad esso in modo
da non alterarne gli equilibri in misura inammissibile (cd. clausola estetica
positiva; Eingliederungsgebot; DTF 114 Ia 343 seg.; STF 1P.
392-394/1990 consid. 4b; Marco
Borghi, Il diritto per gli architetti,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2010, n. 274; Scolari,
Commentario, ad art. 28 LALPT n. 209; Christoph Fritsche/ Peter Bösch, Zürcher
Planungs- und Baurecht, Zurigo 2006, cap. 10.1.1.1; BJM 2006, 248 seg.).
La nozione in esame, appartenente al diritto comunale autonomo,
conferisce al municipio una certa latitudine di giudizio in punto
all'individuazione del suo contenuto precettivo.
Trattandosi di una questione di diritto, il Tribunale, chiamato
a statuire sull'interpretazione data dal municipio alla nozione giuridica
indeterminata in esame, giudica di per sé con pieno potere di cognizione, che
esercita tuttavia con riserbo sia per la natura della norma, sia per il
rispetto dovuto all'autonomia comunale. Nella misura in cui la norma riservi al
municipio anche un certo margine discrezionale, il sindacato di legittimità che
questo Tribunale è chiamato ad esprimere è invece circoscritto alla violazione
del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso d'apprezzamento (cfr. DTF
100.
Ia 82 consid. 4a; 96 I 369 consid. 4; Scolari,
Commentario, n. 396 segg.).
4.2
Nel caso concreto, il municipio ha ritenuto che i tre
edifici contigui che formano lo stabile d'appartamenti si adattassero all'aspetto
tradizionale del nucleo di Ganna. La valutazione, contestata dai ricorrenti
unicamente dal profilo degli ingombri verticali, regge alla critica. Per quanto
opinabile possa apparire, non può in nessun caso essere considerata
insostenibile. L'altezza degli edifici, variante da m 8.50 a m 9.50, è sicuramente considerevole. Non può tuttavia essere considerata fuori misura.
Numerosi altri edifici del nucleo di Ganna sono strutturati su tre piani e presentano
altezze simili. Può darsi che l'edificio in contestazione finisca per essere la
costruzione di maggior mole dell'intero
nucleo. La discrepanza risulta tuttavia ancora contenuta entro limiti
ragionevoli. Non appare esorbitante.
È ben vero che una costruzione di dimensioni più contenute sarebbe
forse stata più consona alle caratteristiche del comparto. Tale considerazione
non permette tuttavia ancora di rimproverare al municipio di aver abusato della
latitudine di giudizio che l'art. 24 NAPR gli riserva. Né permette alle istanze
di ricorso di sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità comunale
senza violarne l'autonomia.
In quanto volti a contestare l'adeguatezza dell'inserimento
della controversa costruzione nel contesto paesaggistico del nucleo, peraltro
privo di caratteristiche particolarmente pregevoli, i ricorsi vanno dunque
respinti.
5.
Distanze
5.1
Secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. a NAPR,
nella zona del nucleo tradizionale, gli edifici devono rispettare le seguenti
distanze:
- in contiguità o a 3.00 m da un edificio senza aperture;
- a 4.00 m da un edificio con aperture.
Dove non sia diversamente stabilito,
soggiunge l'art. 4 cpv. 1 lett. a NAPR, nel nucleo tradizionale, se non sorgono
a confine, gli edifici devono rispettare una distanza minima di m 1.50 dal confine
di un fondo privato o pubblico.
L'ordinamento delle distanze nella zona dei
nuclei del piano regolatore di Arbedo-Castione riprende in sostanza la
disciplina prevista dagli art. 120 e 124 della legge di applicazione e complemento
del CCS del 18 aprile 1911 (LAC; RL 4.1.1.1), fatta eccezione delle regole
sulle aperture (art. 125 seg. LAC).
5.2
Nel caso concreto, la ricorrente __________
contesta la distanza dell'edificio situato all'estremità sudovest in contiguità
con lo stabile che sorge sul suo fondo (part. 934). A suo avviso, questo
edificio violerebbe la distanza minima tra edifici nella misura in cui sporge
per circa 2 m dalla parte arretrata della facciata sudovest del suo stabile. L'insorgente
ricorda che da questa facciata e da quella attigua sporgono due balconi
(ballatoi) dotati di vista verso nordovest.
Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione,
rilevando che la facciata sporgente forma un angolo retto con la facciata
sudovest dello stabile della ricorrente e che l'ordinamento delle distanze
previsto dalle NAPR non conosce distanze oblique.
Ora, è ben vero che i corpi sporgenti ad
angolo retto da edifici contigui non devono rispettare alcuna distanza verso le
facciate adiacenti (STA 52.2000.12 del 18 luglio 2000; 52.1996.185 del 21
gennaio 1997 = RDAT II-1997 n. 29). Nel caso in oggetto, tuttavia, il Consiglio
di Stato ha omesso di considerare che lo stabile della ricorrente __________ è
munito di due balconi a sbalzo, sporgenti dalla facciata sudovest, che si
estendono ad L anche sulla facciata adiacente. Questi balconi sono da considerare
aperture a prospetto, che in quanto tali chiamano distanze, non soltanto per
rapporto al lato maggiore del balcone (1) rivolto verso sud-ovest, ma anche per
rapporto al lato minore del balcone (2), posto a meno di 2 m dal confine verso la part. 933 ed al lato minore del balcone (1), largo meno di un metro, che addirittura
coincide con il confine fra i due fondi.
Confine SCHEMA
933.
934
facciata
attuale
N
ca.
2.00
m
< .4.00 m
934.
Entro questi limiti, la licenza non può
essere confermata.
5.3
Il difetto, non è comunque tale da
giustificare l'annullamento dell'intera licenza; esso può infatti essere
corretto subordinando la alla condizione (riduttiva) di arretrare la facciata
sudovest di questo edificio in modo da allinearla sul prolungamento della parte
arretrata della facciata sudovest dell'edificio della ricorrente __________, dalla
quale sporge il balcone 1.
Confine SCHEMA
933.
934
facciata
arretrata
facciata
attuale
N
ca.
2.00
m
< .4.00 m
facciata da arretrare
934.
confine
5.4
Vanno per contro respinte le censure
sollevate dalla stessa ricorrente nei confronti delle aperture (finestre)
previste sulla facciata dello stabile contiguo al suo che si apre sulla
piazzetta per dare luce al corpo scale. Gli art. 3 e 4 NAPR regolano infatti soltanto
le distanze tra edifici, rispettivamente dal confine. Non recepiscono anche le
regole sulla formazione di aperture fissate dagli art. 125-128 LAC.
Parimenti da respingere sono le
contestazioni di __________ riguardanti l'area verde e l'accumulo della neve
sul tetto degli edifici. Per la zona del nucleo, le NAPR non prescrivono un'area
verde minima. La contestazione riguardante l'accumulo della neve sul tetto va invece
fatta valere davanti al giudice civile.
6.
6.1. In
esito alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque parzialmente
accolti, annullando il giudizio governativo impugnato e confermando la licenza
alla condizione supplementare di cui si è detto al considerando 5.3.
6.2
La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è
suddivisa fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. I
ricorrenti rifonderanno inoltre al resistente un'indennità per ripetibili di
entrambe le istanze adeguatamente commisurata alla loro preponderante
soccombenza (art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 21 LE; 3 RBN; 3, 4, 24 NAPR di
Arbedo-Castione; 3, 18, 28, 31, 46, 51, 60, 61, 65 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. 1.1. Il
ricorso (e) di __________ è irricevibile.
1.2. I
ricorsi a, b, c, d, f sono parzialmente accolti.
§. Di conseguenza:
1.2.1. la decisione 19 maggio 2010 del Consiglio
di Stato (n. 2527) è annullata e riformata nel senso che:
1.2.2. la licenza edilizia 5 novembre 2009 rilasciata
dal municipio di Arbedo-Castione a CO 2 è confermata alla condizione
supplementare di arretrare la
facciata sudovest dell'edificio situato all'estremità sudovest dello stabile d'appartamenti
previsto sulla part. 933 in modo da allinearla sul prolungamento della parte
arretrata della facciata sudovest dell'edificio esistente in contiguità sulla
part. 934 (consid. 5.3.).
2. La tassa
di giudizio di fr. 2'800.- è posta a carico del resistente CO 2 nella misura di
fr. 400.- e dei ricorrenti RI 1 __________, __________, __________, __________
e __________ in ragione di fr. 400.-
ciascuno.
3. Ciascuno
dei ricorrenti rifonderà fr. 400.- al resistente CO 2 a titolo di ripetibili.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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