Lexipedia

Decisione

52.2010.223

Annullamento della delibera per completazione offerta dopo apertura, e aggiudicazione diretta della commessa alla seconda classificata

5 luglio 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i concorrenti dovevano disporre da subito di almeno due camion 4 assi EURO 5 da

32 t muniti di sistema translift. Questa dotazione doveva essere comprovata allegando

all'offerta le licenze di circolazione dei veicoli previsti per i trasporti

oggetto della commessa.

La CO 1 ha prodotto con la sua offerta unicamente le licenze di circolazione di un autocarro 4 assi EURO 5 (Mercedes-Benz Actros),

di un camion 4 assi Euro 2 (Mercedes-Benz 3244 8 x 4) e di un trattore

forestale EURO 5 (JCB 3230-80 PLUS). A richiesta della committenza ha poi

esibito i documenti elencati partitamente al punto B di narrativa (contratti di

noleggio e acquisto di mezzi pesanti con i requisiti tecnici minimi esatti dal

capitolato d'appalto). A torto tuttavia l'CO 2 li ha presi in considerazione ai

fini dell'aggiudicazione, poiché essi non dimostravano affatto che il 2 aprile 2010, termine ultimo per la presentazione delle offerte, la

CO 1 aveva in dotazione mezzi

sufficienti per adempiere appieno le esigenze tecniche fissate in modo

Considerandi

vincolante dalle prescrizioni di gara. La sua offerta doveva quindi essere scartata.

I contratti sottoscritti ed insinuati il 20 aprile 2010 non potevano infatti sanare

le carenze dell'offerta. La facoltà di introdurre ulteriori documenti

posteriormente all'inoltro dell'offerta serve soltanto a dimostrare che la

stessa, al momento della sua consegna, è sostanzialmente conforme alle disposizioni

del capitolato. Non può essere sfruttata per rimediare alle sue lacune,

mediante la stipulazione di negozi volti unicamente a completarla in palese

violazione dei principi cardini che governano l'aggiudicazione di commesse

pubbliche (parità di trattamento e trasparenza; cfr. art. 1 e 5 LCPubb).

4.

Sulla

scorta di quanto precede il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata

e aggiudicando direttamente la commessa alla ricorrente (art. 41 cpv. 1 LCPubb).

L'emanazione del presente giudizio rende

superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo

all'impugnativa.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro

occasionato dal gravame ed ai valori in discussione, è posta a carico del

committente e della resistente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 5, 26, 36, 37, 38, 41 LCPubb; 40

RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1. la

decisione 20 maggio 2010 dell'CO 2, che ha aggiudicato alla ditta CO 1 di __________

il trasporto di scorie e ceneri dall'ICTR di Giubiasco alla discarica di

Lostallo, è annullata;

1.2. il

trasporto di scorie e ceneri dall'ICTR di Giubiasco alla discarica di Lostallo

è aggiudicato alla ditta RI 1 di __________ per l'importo di fr. 1'463'842.25.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dell'CO 2 e della CO 1 in ragione di ½ ciascuna.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster