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Decisione

52.2010.227

Competenza del municipio in materia di ballo pubblico

25 agosto 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CO 1 e CO 2 sono la titolare della patente (categoria B2, ristoranti,

snack-bar, osterie, grotti, canvetti, trattorie, birrerie, cfr. art. 7 cifra 2 regolamento

della legge sugli esercizi pubblici, del 3 dicembre 1996; Res pubb; RL

11.3.2.1.1), rispettivamente la gerente, dell'Osteria __________ a RI 1 (mapp.

35). La struttura è composta di due locali d'esercizio per un totale di trenta

posti interni, oltre un cortile che può ospitare dieci persone (doc. 1).

B. a. Il 1° dicembre 2009 CO 2 ha notificato al municipio la sua intenzione di organizzare, la domenica nel periodo inverno/primavera e autunno,

durante l'orario d'apertura dalle ore 15.30 alle ore 18.00, dei pomeriggi

musicali con la presenza di un noto cantante di musica popolare. L'entrata

sarebbe stata libera, senza alcun tipo di sovrapprezzo.

Il 10 dicembre successivo il municipio, ritenuto che per l'attività proposta

sarebbe stata necessaria una patente di categoria B1 (locali notturni,

discoteche e piano bar, cfr. art. 7 cifra. 1 Res pubb), ha deciso di autorizzarne

lo svolgimento - in via del tutto eccezionale - per una volta entro la fine del

2009 e per un massimo di sei durante il 2010.

b. Il 17 dicembre 2009 la gerente ha notificato l'intenzione di tenere un

pomeriggio musicale il 27 dicembre successivo. Il municipio, con scritto 21

dicembre 2009, non ha autorizzato l'evento, spiegando che il contingente per il

2009 era già stato esaurito. Il 23 dicembre CO 2 ha risposto che avrebbe continuato nell'organizzazione di tali eventi poiché per essi non era

necessaria un'autorizzazione, bastando invece una semplice notificazione, in

forza dell'art. 56 della legge sugli esercizi pubblici, del 21 dicembre 1994

(Les pubb; RL 11.3.2.1), della quale il municipio doveva limitarsi a prendere

atto.

c. Il 3 febbraio 2010, costatata la regolarità degli eventi musicali, con balli,

e ritenuto che per questo motivo non potesse far stato la procedura della

notificazione dell'art. 56 Les pubb, pena l'elusione dei disposti relativi alla

patente, il municipio ha deciso di concedere la tenuta di dodici balli

occasionali durante l'anno 2010. Esso ha inoltre preventivamente tolto

l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso, in applicazione dell'art. 47 della

legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm; RL

3.3.1.1).

C. a. Contro la decisione del municipio CO 2 e la CO 1 sono insorte,

con due separati ricorsi, davanti al Consiglio di Stato, chiedendone

l'annullamento. Esse hanno ribadito che l'art. 56 Les pubb non dava competenze

autorizzative al municipio. L'attività non avrebbe inoltre mai arrecato

disturbo. In ogni caso il provvedimento era sproporzionato.

b. Con decisione 19 maggio 2010 il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi e

annullato la decisione del municipio. Il Governo ha in sostanza condiviso la

tesi delle ricorrenti, ritenendo che non sussistesse l'obbligo di ottenere un'autorizzazione

in base alla Les pubb per l'organizzazione degli eventi in esame. Secondo l'Esecutivo

cantonale non era nemmeno necessario conseguire la patente di categoria B1. Il

Consiglio di Stato ha anche rilevato che, al più, il municipio avrebbe dovuto

verificare se sussistevano gli estremi per imporre la presentazione di una

domanda di costruzione per cambiamento di destinazione, mentre se fossero sorti

problemi di ordine pubblico esso avrebbe dovuto agire in applicazione della

relativa legislazione. Da ultimo il Governo ha considerato che il generico

richiamo alla legge organica comunale, del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), e

all'ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti fosse inutile, siccome

tali disposizioni legali non erano state applicate al caso concreto.

D. Con ricorso 4 giugno 2010 il comune insorge davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, ribadendo le sue ragioni. Esso chiede l'annullamento

della pronuncia del Governo e la conferma della sua decisione 3 febbraio 2010.

E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza

formulare osservazioni. A identica conclusione giungono la CO 1 e CO 2; esse

confermano quanto già espresso in precedenza. L'Ufficio dei permessi della

Sezione della popolazione non formula osservazioni, ma specifica di ritenere

che la competenza in materia di ballo pubblico sia esclusivamente dei comuni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

(art. 71 cpv. 3 Les pubb), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm) e la

legittimazione attiva del comune è certa (e 43 LPamm). La decisione impugnata è

stata infatti adottata in una procedura fondata sulla Les pubb (cfr. infra,

2.1.). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. La decisione del comune, annullata dal Governo, autorizza la

tenuta di dodici balli occasionali nell'Osteria __________, a RI 1, durante

l'anno 2010. Dalla lettura delle motivazioni si evince, senza dubbio, che essa

è fondata sulla Les pubb, e questo malgrado il municipio abbia richiamato in

modo assi generico, anche la LOC, il regolamento comunale, del 9 novembre 2009,

e l'ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili. Invano

si cerca però nella motivazione un riferimento concreto a queste leggi. A

ragione, quindi, il Governo ha ritenuto che il comune non le ha poste alla base

della sua decisione. Come conferma il fatto che, davanti al Consiglio di Stato,

il municipio ha sostenuto che la decisione era volta a tutelare la corretta

applicazione della Les pubb e la parità di trattamento verso gli altri esercizi

pubblici (risposta 23 marzo 2010, pag. 5). Esso ha quindi inteso salvaguardare

lo svolgimento di un'attività conforme alla patente B2 nel locale pubblico in

questione.

2.2

2.2.1

Giusta l'art. 8 Les pubb, il Consiglio di Stato designa il Dipartimento

preposto alla vigilanza. Il Governo può, tramite il regolamento, delegare le

competenze fissate nella legge ai municipi (art. 9 Les pubb), che disciplinano

le materie delegategli mediante ordinanza (art. 73 Les pubb). Il regolamento

affida all'Ufficio dei permessi (nel seguito: l'Ufficio) del Dipartimento delle

istituzioni, Sezione della popolazione, l'applicazione delle normative in

materia di esercizi pubblici, riservate le competenze espressamente demandate

ad altre autorità (art. 1 cpv. 1 Res pubb).

2.2.2

La patente d'esercizio pubblico è una decisione amministrativa, mediante

la quale l'autorità accerta che un determinato immobile è idoneo all'apertura e

alla gestione di un certo tipo d'esercizio pubblico (art. 4 cpv. 1 Les pubb).

Essa è rilasciata dal Dipartimento delle istituzioni, sentito l'avviso del

municipio, che è chiamato a pronunciarsi a titolo meramente consultivo, sulla

conformità dell'esercizio pubblico con le disposizioni della Les pubb (art. 10

Les pubb; cfr. RDAT II-2002 n. 60 consid. 2).

2.2.3

Giusta l'art. 56 Les pubb, il ballo pubblico dev'essere notificato con almeno

dieci giorni di anticipo al municipio. Scopo della norma è quello di permettere

al municipio di verificare per tempo se la tenuta dell'avvenimento richiede

l'adozione di provvedimenti da parte sua, basati su specifiche norme di diritto

materiale. Non lo abilita, invece, a prendere decisioni fondate direttamente su

quest'articolo. È quanto emerge dal tenore della norma voluta dal Gran

Consiglio che, in accoglimento della proposta della Commissione della

legislazione, intesa a ottenere una formulazione più consona ai tempi, aveva deciso

di stralciare l'obbligo di autorizzazione del ballo pubblico da parte del municipio,

che il Consiglio di Stato aveva proposto nel disegno di legge sugli esercizi

pubblici (cfr. Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria

autunnale 1994, vol. 3, pag. 1669,1683, 1699, 1714 e 1728).

2.3

Il municipio non è dunque competente a emettere provvedimenti volti a

tutelare il rispetto dell'attività autorizzata tramite la patente. Un simile

compito spetta unicamente all'Ufficio. Il municipio, dato che riteneva

incompatibile l'attività svolta con la patente rilasciata, doveva al massimo

limitarsi a segnalargli la situazione cosicché esso potesse valutare,

nell'ambito delle sue competenze, la necessità di prendere dei provvedimenti.

La decisione dell'esecutivo comunale non può nemmeno fondarsi sull'art. 56 Les

pubb. Infatti, come visto, questa disposizione non conferisce comunque sia

alcuna competenza decisionale diretta dell'ente locale, dato che è volta

unicamente a informarlo della tenuta della manifestazione in questione. Sulla

base di questa informazione il municipio avrebbe piuttosto dovuto verificare,

come rettamente individuato dal Governo, se l'attività svolta era conforme alla

licenza edilizia, chiedendo, se del caso, l'inoltro di una domanda di

costruzione per cambiamento di destinazione, procedura che permette di

verificare l'applicazione della legislazione di sua competenza (sul tema si

veda: STA 52.2008.142 del 27 agosto 2009). Qualora il municipio avesse riscontrato

problemi di ordine pubblico - circostanza peraltro non verificatasi, come il ricorrente

stesso afferma (cfr. ricorso, pag. 5) - esso avrebbe dovuto prendere dei

provvedimenti sulla base della relativa legislazione. Non dev'essere quindi

nemmeno accertato se, alla fin fine, i "pomeriggi musicali" tenuti

nell'Osteria __________ rientrino nella definizione di ballo pubblico ai

sensi di questa norma.

2.4

Per i motivi che precedono, la decisione del comune di limitare i balli,

fondata sulla Les pubb, non può essere confermata e la pronuncia del Governo

che l'annulla risulta corretta. Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

3.

Il Tribunale rinuncia, conformemente alla sua prassi, a percepire

una tassa di giustizia e le spese dal comune, intervenuto qui in veste

istituzionale (art. 28 LPamm). Non si assegnano ripetibili, siccome le

resistenti non sono state assistite da un patrocinatore (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili;

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Il

Tribunale non percepisce una tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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