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Decisione

52.2010.238

Disdetta rapporto di impiego. Giustificati motivi. Confermata da STF 8C_235/2013 del 18 giugno 2013

8 febbraio 2013Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I. Ripreso

possesso dell’incarto, questo Tribunale ha richiamato dal Consiglio di Stato,

dalla Sezione delle risorse umane, dalla Sezione del lavoro e dalla Commissione

conciliativa per il personale dello Stato tutti i carteggi in loro possesso

concernenti l’insorgente, dando modo a quest’ultima di consultarli, di determinarsi

in merito e di invocare con successo l’edizione di ulteriori atti.

All'udienza preliminare del 15 settembre

2011 le parti hanno sollecitato la produzione di altri documenti e l'audizione

di alcuni testimoni. Questa fase istruttoria è stata dunque contraddistinta

dalla raccolta delle seguenti prove:

• la documentazione concernente gli episodi

del 2006 rimproverati alla ricorrente, che RI 1 ha trasmesso il 27 dicembre 2011;

• l'audizione, il 22 e 23 ottobre 2012, dei

testi __________, __________, __________, __________, __________ e __________;

• la documentazione riguardante la teste __________,

prodotta dalla Sezione delle risorse umane il 25 ottobre 2012.

Di tutte le risultanze dell'istruttoria, la

cui chiusura è stata comunicata alle parti con decreto del 26 ottobre 2012, e

delle argomentazioni addotte dai comparenti in sede conclusionale si dirà - ove

occorresse - in appresso.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 67 cpv. 1

LORD, in vigore fino al 31 luglio 2012 e applicabile alla presente fattispecie

(BU 29/2012 pag. 297 segg.; cfr. in particolare le norme transitorie).

Certa è

la legittimazione attiva della dipendente, toccata direttamente e personalmente

dal provvedimento impugnato (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il

ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e

può essere deciso sulla scorta degli atti, integrati dalle risultanze degli

accertamenti operati nel corso dell'istruttoria. Non occorre procedere

all'assunzione delle prove (testi e richiamo atti dalla Sezione del lavoro) notificate

dalla ricorrente nel memoriale conclusivo (ad oltre due mesi dalla chiusura

dell'istruttoria di causa, comunicata alle parti il 26 ottobre 2012), siccome

insuscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori

elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 LPamm; cfr. DTF 134 I 140

consid. 5.3). Come si vedrà nel seguito, la situazione è stata infatti

sufficientemente chiarita dai documenti prodotti dalle parti nelle rispettive

comparse scritte, da quelli richiamati,

nonché dalle prove raccolte (cfr. infra, consid. 5).

Considerandi

2.

Laddove

chiede l'accertamento del carattere ingiustificato della disdetta, la ricorrente

formula una domanda senz'altro proponibile (art. 69 cpv. 1 e 2 LPamm). Inammissibile

si avvera per contro la domanda di annullamento della decisione di disdetta.

Secondo l'art. 69 cpv. 1 LPamm, dichiarato applicabile dall'art. 67 cpv. 2

LORD, se il Tribunale cantonale amministrativo giudica

il licenziamento ingiustificato, esso deve infatti limitarsi ad accertarlo nella

propria sentenza. Non può invece annullare il provvedimento, ordinando la riassunzione o la reintegrazione del dipendente

licenziato nella funzione precedentemente occupata (STA 52.2011.238 dell'11 gennaio 2012 consid. 1.1; 52.2004.284

del 24 gennaio 2007 consid. 1.1). Il legislatore ha

deliberatamente escluso la possibilità di obbligare lo Stato a riprendere alle

sue dipendenze un impiegato nel quale non ha più fiducia (cfr. RDAT I-1994 n.

19, consid. 4; Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1a ad art. 69).

3.

Manifestamente

infondata è la censura della ricorrente riferita alla presunta violazione del

suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Questa garanzia, che assicura al

cittadino la facoltà di esprimersi prima che venga emessa una decisione nei

suoi confronti (DTF 129 V 73, consid. 4.1; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. ed., Bern

1999, pag. 493 segg.), è stata in effetti rispettata, dal momento

che prima dell'adozione della controversa disdetta RI 1 ha avuto modo di spiegarsi, sia in forma orale (udienza 28 agosto 2008 davanti alla Commissione

conciliativa per il personale dello Stato), sia in forma scritta (presa di

posizione 27 giugno 2008 all'indirizzo della medesima Commissione; doc. 56).

Non

necessita dunque di essere approfondita la censura secondo cui la dipendente non

sarebbe stata ascoltata prima della richiesta di avvio della procedura di disdetta

presentata dalla Sezione del lavoro. Una tale formalità non è comunque imposta

né dall'art. 29 cpv. 2 Cost., né dalla LORD. L'eventuale, mancata audizione

della ricorrente in quel frangente non integrerebbe in ogni modo una violazione

del suo diritto di essere sentita. Dimostrerebbe soltanto ulteriormente come

nell'ultimo periodo del rapporto di lavoro il dialogo tra RI 1 e i suoi superiori

fosse oramai divenuto inesistente (cfr. consid. 5.2).

4.

4.1. Come

esposto in narrativa, il Tribunale federale, ravvisando una violazione del

diritto di essere sentito, perlomeno nella misura in cui la Corte cantonale non si era espressa sui mezzi di prova proposti dalla ricorrente, ha annullato il giudizio 16 luglio 2009 e retrocesso la causa a

questo Tribunale affinché si pronunciasse sulle prove offerte e rendesse un

nuovo giudizio conformandosi alle esigenze imposte dall'art. 110 LTF.

4.2

Secondo l'art. 60 cpv. 1 LORD, l'autorità di nomina può sciogliere il

rapporto di impiego per la fine di un mese con il preavviso di tre,

rispettivamente sei mesi (nel caso di dipendenti con almeno 15 anni di servizio

o 45 anni di età; cfr. cpv. 2), prevalendosi di giustificati motivi. Con questa norma, l'ordinamento cantonale dei dipendenti pubblici

del Cantone Ticino attua, in tema di durata del rapporto di lavoro, il sistema

della nomina a tempo indeterminato con facoltà per il datore di lavoro di disdire

il rapporto d'impiego in ogni tempo, prevalendosi di giustificati motivi (RDAT

II-1998, n. 3).

Sono considerati giustificati motivi, precisa l'art. 60 cpv. 3 LORD nella sua

formulazione in vigore fino al 31 luglio 2012:

a) la soppressione del posto o della funzione senza possibilità di

trasferimento o di pensionamento per limiti d'età;

b) l'assenza per malattia o infortunio che si protrae per almeno 18

mesi senza interruzione o le assenze ripetute di equivalente rilevanza per la

loro frequenza;

c) qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale non

si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il

rapporto di impiego nella stessa funzione o in un'altra funzione adeguata e

disponibile nell'ambito dei posti vacanti.

Accanto a due motivi specifici, di natura

oggettiva, riconducibili l'uno al datore di lavoro (lett. a: soppressione del

posto) e l'altro al dipendente (lett. b: assenza prolungata per malattia o

infortunio), la norma in esame prevede un terzo motivo, di carattere generale

(lett. c), rimesso in larga misura all'apprezzamento dell'autorità di nomina,

che permette a quest'ultima di rescindere il rapporto d'impiego quando insorgano

circostanze tali da rendere ragionevolmente inesigibile, secondo le regole della

buona fede, la continuazione del rapporto d'impiego (STA 52.2008.406 del 24

marzo 2009 consid. 2).

Con questo sistema il Cantone ha dichiarato

di voler garantire all'amministrazione statale una forma di rapporto d'impiego

più moderno e meno complesso, dal profilo amministrativo, del precedente; in

particolare (cfr. art. 60 cpv. 3 lett. c LORD), ha inteso conferire

all'autorità di nomina la facoltà di poter intervenire, disdicendo il rapporto

d'impiego, qualora il dipendente non fosse più in grado di assolvere il proprio

compito o si instaurasse una situazione incompatibile con il buon funzionamento

del servizio (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 4279 del 12 agosto 1994

concernente la nuova LORD, pubbl. in: RVGC anno parlamentare 1994, seduta del 15

marzo 1995, pag. 3211 segg., in particolare le pag. 3219 e 3236; Guido Corti, Costituzione e cessazione

del rapporto di pubblico impiego, in: Diritto senza devianza - Studi in onore

di Marco Borghi per il suo 60° compleanno, Basel 2006, pag. 351; Guido Corti, Inadempimento dei doveri di

servizio: sanzioni disciplinari e provvedimenti amministrativi, in: RDAT

II-1995, pag. 281; RDAT II-2000 n. 11 consid. 3b; STF 1P.412/1999 del 17 maggio

2000, consid. 3b). Queste dichiarate finalità non richiedono che la pronuncia

dello scioglimento del rapporto di impiego sia giustificata da colpa specifica

del dipendente o da una violazione dei doveri di servizio da parte sua (cfr.

messaggio del Consiglio di Stato n. 4279, pag. 3236). In quest'ottica appare

irrilevante sapere a chi siano imputabili i motivi giustificati, purché essi in

realtà sussistano e legittimino lo scioglimento del rapporto.

La disdetta amministrativa, a differenza della destituzione (art. 63 LORD), non

ha alcuna valenza afflittiva. Non è una sanzione disciplinare (art. 32 cpv. 1

LORD), ma un semplice provvedimento di natura amministrativa che pone termine

al rapporto di impiego. Come detto, essa non presuppone un comportamento

colpevole da parte del dipendente. Non dipende dalla violazione di doveri di

servizio e può essere giustificata anche da motivi imputabili allo stesso

datore di lavoro. È sufficiente che subentrino circostanze tali da fare

apparire ragionevolmente inesigibile la continuazione del rapporto di impiego

da parte di quest'ultimo.

In quest'ordine di idee sono motivi giustificativi, ovvero sufficienti per

legittimare una disdetta del rapporto d'impiego, [..], un'incompatibilità

ambientale, dovuta a dissapori gravi con i colleghi o ad attriti con i

superiori, nociva all'andamento del servizio, ed in modo più generale qualsiasi

comportamento che costituisce un ostacolo obiettivo alla prosecuzione del

rapporto d'impiego: in questo contesto può costituire motivo giustificato di

disdetta una condotta palesemente scorretta verso i colleghi o gli utenti, o un

comportamento nei confronti dell'autorità che trascende manifestamente i limiti

del diritto di critica che può essere riconosciuto ai dipendenti dello Stato

(Corti, op. cit., in: RDAT

II-1995, pag. 282).

5.

5.1. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha licenziato la ricorrente

richiamandosi al motivo generale sancito dall'art. 60 cpv. 3 lett. c LORD. L'autorità di nomina ha imputato a RI 1 un comportamento ostile,

tale da rendere impossibile, per i diretti superiori, la direzione efficace e

ordinata dell'attività lavorativa e di aver ripetutamente assunto un

atteggiamento di insubordinazione nei confronti dei superiori e una mancanza di

tatto e cortesia nelle relazioni con il pubblico, i superiori e i colleghi. In

definitiva, di aver fatto perdere con la propria condotta la fiducia riposta

nei suoi confronti dai funzionari dirigenti, necessaria affinché il buon

funzionamento dell'URC fosse garantito.

5.2

Valutate nel loro insieme le circostanze che hanno

indotto il datore di lavoro a rescindere il rapporto d'impiego, la sussistenza

di gravi motivi atti a giustificare la disdetta non può essere ragionevolmente

contestata.

L'esistenza di un profondo e insanabile dissidio

venutosi a creare tra la dipendente e i suoi superiori è infatti evidente.

Questa incompatibilità ambientale è sufficiente per concludere che il Consiglio

di Stato abbia agito con pertinenza, dal momento che i giustificati motivi di

una disdetta (cfr. art. 60 cpv. 1 LORD) possono fondarsi anche solo sull'interesse

al buon funzionamento del servizio, senza che al dipendente debba essere

rimproverato un determinato comportamento (colpa specifica di una violazione

puntuale dei doveri di servizio; cfr. RDAT II-2000, n. 11). Un tale interesse è

dato, in modo particolare, quando si presentano conflitti di personalità in seno

al medesimo ufficio (Blaise Knapp,

Grundlagen des Verwaltungsrechts, volume II, Basel 1993, n. 3163; Corti, op. cit., in: Diritto senza devianza - Studi in onore di Marco Borghi per il

suo 60° compleanno, pag. 353).

La ricorrente tenta di relativizzare i suoi dissapori all'interno dell'ambiente

di lavoro definendoli occasionali e, in un certo senso, fisiologici, nel

contesto di un'attività che mette il personale a contatto con utenti di non

sempre facile gestione. Gli atti di causa e gli accertamenti esperiti in sede

istruttoria testimoniano tuttavia il contrario, ovvero che la conflittualità

tra RI 1 ed i suoi superiori si è manifestata fin dall'inizio della sua

attività per lo Stato, è stata costante e si è protratta senza vere

interruzioni fino, in pratica, alla conclusione del rapporto di lavoro (16

settembre 2008). I dissidi tra le parti hanno difatti raggiunto un'intensità

tale da non poter essere certamente considerati normali (nemmeno per un lavoro

impegnativo come quello svolto in un URC), non avendo nulla a che vedere con

l'atteggiamento di critica costruttiva che la dipendente sostiene di aver

assunto. Esaminando questo lungo lasso di tempo, emergono soprattutto le

circostanze di cui si riferirà in appresso - chiari segnali di gravi problemi

interpersonali fra dipendente e superiori - che nulla hanno a che vedere con

una normale dialettica, talvolta anche legittimamente critica, sul posto di

lavoro, e date le quali non si può pretendere, in buona fede, che l'autorità di

nomina possa continuare il rapporto di impiego.

- Situazioni di conflitto nell'ambiente di lavoro si sono manifestate

sin dall'inizio dell'attività di RI 1 per lo Stato.

Ne dà atto la "Scheda certificativa personale" del 15 maggio

1998.

(doc. 3, prodotto dalla Sezione del lavoro) allestita da __________ (all'epoca

tutor della dipendente) e sottoscritta per approvazione da __________, già capo

sede ad interim dell'URC di __________. La valutazione, sostanzialmente buona

nelle aree del comportamento, delle conoscenze e delle capacità, pone nondimeno

in risalto diverse problematiche legate al modo con cui RI 1 soleva

relazionarsi con gli altri, segnatamente le grosse difficoltà nelle

relazioni interpersonali rendendo difficile talvolta la relazione all'interno

del gruppo e dei colleghi, così come una mancanza di collaborazione nei

confronti di colleghi, superiori e utenti esterni se la relazione era

turbata da divergenze o da conflitti. RI 1, si legge ancora nel doc. 3, ha espresso costruttivamente le proprie idee se il campo delle relazioni non era

disturbato da conflitti; in caso contrario abbiamo notato un atteggiamento di

chiusura. Ascoltato come teste in fase istruttoria, __________ ha definito la

ricorrente come una persona molto determinata ("zücona"), con

l'appunto che tale caratteristica poteva a volte creare problemi relazionali

con altre persone, ma non con lui. Egli l'ha inoltre definita suscettibile. Riferendosi

al commento finale riportato sulla "Scheda certificativa personale"

citata in precedenza ("Sarebbe

auspicabile un maggiore sforzo di comprensione e collaborazione con i colleghi

senza tentativi di prevaricazione ed un esercizio di self-control in occasione

di divergenze di opinione") ha precisato che

per lui era importante che RI 1 mitigasse il proprio atteggiamento conflittuale

e che ciò non ha comunque comportato delle disfunzioni del servizio.

Difficoltà nella gestione dei conflitti sono state evidenziate anche nella

valutazione redatta il 3 novembre 1998 da __________, capogruppo della

ricorrente dal 1997 al 1999 (doc. 4, prodotto dalla Sezione del lavoro). Sentita

come teste, la nominata ha confermato anzitutto di averla stilata personalmente.

Pur riconoscendo le particolarità dei compiti affidati all'insorgente e la

varietà dell'utenza cui era confrontata, __________ ha nondimeno osservato che il

carattere particolarmente risoluto di RI 1 (segnatamente nella ricerca di persone

da inserire in programmi occupazionali) le creava talvolta dei problemi con gli

utenti. Ha smentito di aver avuto particolari dissapori al di là di normali

discussioni d'ufficio, non potendo per contro escludere che in seno al

gruppo da essa condotto potessero essere sorti dei conflitti. Si è per il resto

dichiarata sorpresa del licenziamento della ricorrente (cfr. verbale di

audizione 22 ottobre 2012 di __________). Lo stupore espresso in aula dalla

teste di fronte ad una decisione di disdetta non ne indebolisce le motivazioni;

esso deriva infatti dal ricordo di una persona che, presa singolarmente, incarnava

al meglio la filosofia di pensiero e il ruolo di controllore che piaceva tanto

a __________ ai tempi capo dell'ufficio. __________, capogruppo dell'insorgente

peraltro solo per un breve periodo, non considera tuttavia che i veri motivi di

licenziamento - a lei verosimilmente ignoti, ove solo si consideri che i

dissidi tra le parti risalgono ad epoca posteriore alle sue dimissioni,

avvenute nel 2000 - sono da ricercare non tanto nel rigore con cui la

dipendente conduceva il proprio lavoro, quanto semmai nelle difficoltà relazionali

con gli utenti, i colleghi e i superiori e negli atteggiamenti ostili e di insubordinazione

assunti nei confronti di questi ultimi, in modo sistematico. Significativo il

fatto che, a partire dal 25 agosto 2004 e per la durata di oltre un anno, RI 1

si è assentata dal lavoro, perlopiù a tempo parziale, per "malattia,

almeno in parte dovuta a un ambiente di lavoro conflittuale" (cfr.

certificato medico del dr. __________, doc. 23).

- La ricorrente ha da subito e costantemente avvertito la necessità

di farsi assistere, nei rapporti con i suoi superiori, da legali: dall'avv. dr.

__________ (il cui intervento va ricondotto "ad un'atmosfera lavorativa

pesante presso l'Ufficio regionale di collocamento di __________ "; doc.

K) e, in seguito, dall'avv. PA 1. Tale fatto, da solo, illustra quantomeno la

profonda difficoltà di comunicazione insorta fra gli interessati negli ultimi

anni del rapporto di impiego e mostra come la perdita di fiducia tra la

dipendente e i suoi superiori (che ha infine indotto il Consiglio di Stato a

pronunciare la disdetta) sia stata assolutamente reciproca.

- La capacità della dipendente di avere un normale dialogo con i

suoi superiori si è progressivamente deteriorata, fino a diventare praticamente

nulla. Nessuna delle situazioni che avrebbero normalmente portato ad un

colloquio o ad una presa di posizione chiarificatori è stata sfruttata. In

relazione al richiamo 13 settembre 2006 (che invitava fra l'altro RI 1 a presentare "una proposta su come intendesse lavorare su sé stessa per migliorare il suo modo

di interagire con gli altri, affinché situazioni del genere non abbiano più a

ripetersi"; vedi doc. 31 prodotto dalla Sezione delle risorse umane) la

ricorrente non ha mai dato seguito (cfr. verbale di audizione 23 ottobre

2012.

di TE 4, dirigente URC di __________, pag. 2). Parimenti, alla richiesta di

informazioni formulata da __________ il 4 dicembre 2007 (cfr. doc. 35, nonché i

solleciti di cui ai doc. 36 e 39 prodotti dalla Sezione delle risorse umane),

la dipendente a tutt'oggi, non ha dato alcuna risposta (cfr. dichiarazioni

di TE 4, ibidem). Rifiutandosi di rispondere alle legittime domande poste - e

ribadite a più riprese - dai suoi superiori, RI 1 non solo ha dimostrato una

mancanza di disponibilità al dialogo, ma ha pure omesso di assolvere i propri

doveri, che consistono anche nel comportarsi con tatto e cortesia nelle

relazioni con il pubblico e verso i superiori e i colleghi (art. 23 cpv. 2

LORD). Un analogo atteggiamento di chiusura - ha precisato ancora il teste - veniva

in particolare assunto allorquando si trattava di gestire le richieste di cambiamento

di consulente, che interessavano regolarmente ogni collaboratore dell'ufficio, RI

1.

compresa (cfr. i casi "__________",

sfociati nel richiamo scritto del 13 settembre 2006, doc. 31 citato in

precedenza). In questi frangenti, per prassi si procedeva

ad un confronto tra il collocatore, l'utente scontento e un superiore dell'ufficio,

al fine di dirimere la contesa. L'insorgente invece, ricevuta

la lettera di reclamo, la contestava immediatamente rendendosi spesso

indisponibile per un colloquio chiarificatore. In diverse occasioni, riferisce

ancora il caposede dell'URC, ha dovuto gestire questi reclami in prima persona

e le reazioni di RI 1 sono state, citiamo, "di rabbia, contrarietà

e di poca collaborazione" (verbale di audizione del teste TE 4,

ibidem).

- I

dissapori con RI 1 hanno in sostanza riguardato tutti i suoi superiori (la

richiesta di disdetta è stata presentata congiuntamente dal capo __________,

dal caposede dell'URC di __________, dall'aggiunto e sostituto caposede

dell'URC di __________ e dal collocatore professionale capogruppo; doc. 40bis),

compresi quelli precedentemente in servizio (__________, a suo tempo capo

dell'Ufficio di collocamento; doc. 31 e 33) e quelli che nemmeno lavoravano a

contatto diretto con la ricorrente (__________). Circostanza, questa, di cui si

è peraltro avuta conferma in fase istruttoria. Secondo quanto riferito in aula da

TE 6, che per la durata di sette anni e sino alla conclusione del rapporto di

lavoro ha lavorato fianco a fianco con RI 1 all'interno del medesimo gruppo, quest'ultima

non faceva mistero della sua avversione verso i superiori, per i quali nutriva

delle spiccate antipatie. La ricorrente - afferma la teste - ha avuto rapporti

assolutamente conflittuali con tutti i capogruppo succeduti nel tempo (__________,

__________, __________, __________), nel senso che non riconosceva apertamente

la loro autorità e le loro direttive. Diceva spesso che per sistemare le cose

si sarebbe rivolta a __________ (cioè alle alte sfere), all'avvocato, ecc. La

reticenza nella collaborazione è dimostrata anche, tra l'altro, dalla mancata

sottoscrizione del questionario "qualifica del rendimento e del

comportamento per tutti i funzionari" (cfr. doc. 15, prodotto dalla

Sezione delle risorse umane). Interrogato al riguardo, TE 5 ha riferito di ricordarsi in particolare della ricorrente perché è stata l'unica dipendente ad essersi

rifiutata di controfirmare il questionario di qualifica. Il capo __________ ha

percepito questo atteggiamento come una dimostrazione di non entrata in materia

e di non considerazione dei superiori (verbale di audizione 23 ottobre

2012.

di TE 5). In sede conclusiva, RI 1 ha dal canto suo annotato di essersi rifiutata di controfirmare il questionario di qualifica poiché

non ne condivideva i contenuti, senza che le percezioni che TE 5 possa aver

avuto da questo rifiuto possano in qualche modo avere un'influenza ai fini di

causa. Quest'ultima considerazione è sostanzialmente corretta. Va tuttavia

rilevato che il disappunto manifestato dalla ricorrente in quest'occasione, che

ha restituito il formulario di qualifica senza osservazioni e senza averlo

firmato (cfr. doc. 16 prodotto dalla Sezione delle risorse umane), non può

essere letto diversamente che come una ennesima mancanza di accettazione di

qualsivoglia critica.

- Ben

documentata risulta infatti l'assoluta intolleranza verso i rimproveri. A

seguito dei giudizi negativi sul suo operato contenuti nella richiesta di avvio

della procedura di disdetta del 22 febbraio 2008, la ricorrente ha dapprima

sporto querela per i reati di diffamazione e ingiuria (20 maggio 2008) e quindi,

dopo il relativo decreto di non luogo a procedere, presentato istanza di promozione

dell'accusa (4 giugno 2008) nei confronti di TE 5, TE 4, __________ e __________,

respinta dalla camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello il 1°

settembre seguente. Indipendentemente dal fondamento o meno delle critiche mosse

nei confronti di RI 1, la sua reazione a rimproveri, intesi esclusivamente come

critiche comunque circoscritte all'ambito professionale (trattasi della descrizione

dell'atteggiamento assunto, sul posto di lavoro, dalla ricorrente nella

gestione di un utente e nei confronti dei suoi colleghi e dei suoi superiori; le

critiche riguardano dunque le sue capacità lavorative ed il suo rendimento

professionale, non rappresentano un attacco alla sua dignità personale) non è

certamente propria di un rapporto lavorativo contraddistinto da relazioni

interpersonali normali (in casu tra subordinata e superiori) che possano durare

nel tempo. Con tali iniziative, intraprese peraltro quando la disdetta non era

ancora stata pronunciata (16 settembre 2008), ma soltanto prospettata, la

ricorrente ha annientato le residue possibilità che ancora sussistevano per

giungere ad una conciliazione.

- Gli

atti di causa e l'istruttoria esperita da questo Tribunale mostrano una

persistente indisposizione di RI 1 a dialogare con i propri superiori ed a confrontarsi

in modo collaborativo di fronte alle loro richieste di spiegazioni. Basti

pensare al richiamo del 13 settembre 2006 (doc. 31 prodotto dalla Sezione delle

risorse umane), segnatamente all'invito a presentare una proposta per migliorare

il suo modo di interagire con gli altri o, più in generale, per evitare che situazioni

come quelle accadute nel 2006 (richieste di cambio consulente; cfr. doc. 6

della Sezione del lavoro) non avessero più a ripetersi, al quale RI 1 non ha

mai dato seguito. Parimenti, benché sollecitata a più

riprese, non ha fornito alcuna presa di posizione in merito all'episodio che sarebbe

avvenuto il 23 novembre 2007 e alle affermazioni che ella avrebbe proferito in

quell'occasione. Le richieste dei suoi superiori (cfr.

doc. 35, 36 e 39 esibiti dalla Sezione delle risorse umane) erano più che legittime

giacché tese unicamente a ricercare soluzioni ad una situazione che intaccava

il buon funzionamento del servizio. Tuttavia, anziché appianare le divergenze, i

tentativi sanatori messi in atto dai superiori le hanno inasprite, provocando la

totale chiusura della ricorrente e, di conseguenza, l'insanabile sgretolamento

del rapporto di fiducia esistente tra le parti, che ha dato infine la stura alla

decisione di disdetta.

- A

dispetto di quanto preteso da RI 1, la circostanza per cui il suo allontanamento

non trarrebbe origine dall'intervenuta rottura del rapporto di fiducia, quanto

piuttosto dal suo risoluto rifiuto di adeguarsi a pratiche illegali o quantomeno

scorrette sul posto di lavoro, non ha trovato conferma in sede

istruttoria. Né dalle dichiarazioni di TE 1, già caposede ad interim dell'URC

di __________, il quale, in relazione al passaggio del doc. J in cui parla di

"inadeguatezza di alcune prese di posizione effettuate dai tuoi (nostri)

attuali superiori", ha riferito di aver personalmente constatato un

episodio ("[..] un evento unico"; cfr. verbale di audizione 22

ottobre 2012 di

TE 1, pag. 2) di intervento inadeguato nei confronti della dipendente da parte

dei suoi superiori. Né ancora da quelle di TE 2, già collocatrice presso l'URC

di __________ che, a mente dell'insorgente, avrebbe dovuto testimoniare la sussistenza

di pratiche discriminatorie e di favoritismi all'interno della Sezione del lavoro,

essendosi ritrovata, suo malgrado, in situazione analoga (a

quella della ricorrente), se non identica (cfr. doc. I e quanto esposto

al § 2c, pag. 17, nel ricorso del 14 settembre 2009 al Tribunale federale). Dalle

dichiarazioni del capo __________ e dall'accertamento esperito da questo

Tribunale sul "caso TE 2 " (richiamo della documentazione dalla

Sezione delle risorse umane, prodotta il 25 ottobre 2012) ben emerge che questa

dipendente è stata in sostanza allontanata dalla Sezione per gravi irregolarità

nella gestione di un incarto, segnatamente quello della propria madre. Modo di

fare, ha precisato il capo __________, non solo inopportuno ma contrario

alle direttive vigenti in materia all'URC di __________ (cfr. verbale TE 5,

pag. 3). Cade quindi nel vuoto (anche) la censura secondo cui in questo caso (così

come in quello di RI 1), i vertici della Sezione del lavoro avrebbero fatto uso

di tutti i mezzi per allontanare il dipendente ritenuto scomodo e (divenuto)

non più desiderato, a beneficio di altri protetti.

- A

ben guardare, quanto accaduto è riconducibile in gran parte ad alcuni tratti negativi

della personalità di RI 1. Il particolare carattere dell'insorgente, invisa

a molti, non contribuiva particolarmente alla serenità dell'ambiente

lavorativo, tant'è che diverse persone, in particolare taluni utenti, si

sono sentiti sollevati quando hanno appreso della sua partenza. A riferirlo

è TE 6, collega dell'insorgente per la durata di sette anni, la quale, pur

dando atto della bontà d'animo della ricorrente e della sua disponibilità verso

taluni utenti, ne riconosce il carattere particolarmente impulsivo. Conclude così

la propria deposizione del 23 ottobre 2012: [...] ho l'impressione che se si

fosse trattenuta di più non avrebbe avuto i problemi di lavoro che ha avuto.

Alla

luce di quanto precede, l'esistenza di una profonda e oramai insanabile conflittualità

fra l'insorgente e le persone (soprattutto superiori, ma anche colleghi e

utenti) che ruotavano all’interno del suo ambito lavorativo appare

sufficientemente comprovata. La sussistenza di un rapporto di lavoro contrassegnato

da un crescendo di problemi, dal degrado dei rapporti interpersonali - esaurito

ogni ragionevole tentativo di dialogo costruttivo - e dalla perdita della

reciproca fiducia tra dipendente e superiori, sono elementi tali da escludere

che lo scioglimento del rapporto di lavoro sia da collegare ad altri fattori,

estranei al rapporto d'impiego, rispettivamente che al

Consiglio di Stato possa essere rimproverato di aver esercitato in modo lesivo

delle regole della buona fede, sotto il profilo dell'esigibilità della continuazione

del rapporto d'impiego, il potere d'apprezzamento che l'art. 60 cpv. 3 lett. c

LORD gli riserva in punto alla valutazione della rilevanza dei motivi addotti

per giustificare il licenziamento.

Considerata la portata dei dissidi, non limitati ad una singola persona ma

estesi, come visto, ai diversi superiori dell'insorgente succedutisi nel tempo

(cfr. Corti, op. cit., in: Diritto

senza devianza - Studi in onore di Marco Borghi per il suo 60° compleanno, pag.

353) e la persistente indisposizione della ricorrente a manifestare la

necessaria disponibilità al dialogo, non si può esigere che l'autorità mantenesse

il rapporto di impiego. Il rapporto di fiducia accresciuto che doveva

necessariamente sussistere fra la dipendente e i suoi superiori è infatti

irrimediabilmente venuto meno, rendendo del tutto giustificato il controverso

provvedimento di disdetta.

6.

Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va

dunque respinto. La tassa di giustizia, così come le spese istruttorie, sono

poste a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'000.- e le spese istruttorie di fr. 60.- sono poste a

carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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