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Decisione

52.2010.240

Approvazione di una mozione da parte di un consiglio comunale

29 agosto 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti sostengono che il principio

dell'unità della materia non sarebbe stato violato nella fattispecie, in quanto

le proposte contenute nella mozione perseguono come obiettivo uno sviluppo

globale del comune di __________. Asseriscono inoltre che i temi di competenza

di altre autorità sono stati inseriti unicamente a titolo di suggerimento.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si sono opposti il Consiglio di Stato come pure CO 1, __________

e __________, questi ultimi con argomenti di cui si dirà, per quanto

necessario, in seguito, mentre il presidente del consiglio comunale e il municipio

di __________ hanno ripercorso quanto avvenuto prima e durante la seduta del

consiglio comunale.

F. In sede di

replica e di duplica, le parti hanno ribadito le loro contrapposte posizioni e

domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 della

legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 2.1.1.2), il ricorso è tempestivo

(art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile

1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e la legittimazione dei ricorrenti, destinatari del

giudizio impugnato e cittadini attivi di __________, certa (art. 43 LPamm e 209

lett. a LOC). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non è infatti

necessario acquisire agli atti la registrazione della seduta del consiglio

comunale del 9 novembre 2009, in quanto tale mezzo di prova non apporterebbe a

questo Tribunale ulteriori elementi determinanti per il giudizio che è chiamato

a rendere.

Considerandi

2.

2.1. Ogni

consigliere comunale può presentare per iscritto, nella forma della mozione,

proposte su oggetti di competenza del consiglio comunale che non sono all'ordine

del giorno (art. 67 cpv. 1 LOC). Tale atto rappresenta una concreta proposta di

soluzione su oggetti o problemi nuovi concernenti la gestione comunale: in

sostanza, esso ha quale scopo di stimolare l'attività dell'organo legislativo

al di fuori di quella che è la via abituale e cioè l'iniziativa del municipio.

Da ciò deriva che la mozione rappresenta il tipico atto diretto all'organo al

quale appartiene il mozionante: l'assemblea o il consiglio comunale; spetta a

loro, in ultima analisi, decidere sull'oggetto proposto (Eros Ratti, Il Comune, Losone 1987, vol.

I, pag. 531).

La mozione può essere presentata in forma

generica oppure elaborata. L'inoltro secondo l'una o l'altra forma esplica

differenti conseguenze sulla procedura di evasione dell'atto.

Da un punto di vista procedurale, l'art. 67

cpv. 2 LOC specifica che la mozione dev'essere immediatamente demandata per esame

ad una commissione permanente o speciale del consiglio comunale, ritenuta la

facoltà del municipio di allestire entro il termine di sei mesi un preavviso

scritto o un messaggio a sostegno della proposta (cfr. anche l'art. 17 cpv. 1 del

regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987; RLOC;

RL 2.1.1.3). Il municipio che non intende esprimere un preavviso o proporre un

messaggio, deve fare una dichiarazione in tal senso nel termine di tre mesi e

comunque deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della commissione

entro due mesi (art. 67 cpv. 6 LOC). Se la commissione preavvisa l'accoglimento

della mozione e il consiglio comunale vi aderisce, la mozione passa di regola

al municipio per l'elaborazione di una proposta di soluzione da sottoporre

successivamente al legislativo secondo la procedura usuale. Questa prima decisione

del consiglio comunale non è altro che una decisione di principio: cioè di

accettazione pura e semplice della mozione. Nel merito il consiglio comunale si

pronuncerà in una seconda tornata: cioè al momento in cui l'oggetto di cui alla

mozione gli sarà sottoposto nel rispetto delle norme della LOC (Eros Ratti, op. cit., vol. I, pag. 540 e

seg.). Questa procedura dev'essere seguita per tutte quelle mozioni presentate

in forma generica, senza quindi essere particolareggiate, documentate ed elaborate.

2.2

Il principio dell'unità della materia,

deducibile dall'art. 34 cpv. 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 100), vieta che due o più proposte diverse siano integrate nello stesso oggetto

in votazione, in modo tale da impedire alle persone chiamate a pronunciarsi sul

medesimo di esprimere un'opinione che rispetti pienamente la loro volontà, le

quali sarebbero obbligate ad accettare l'intero oggetto pur non condividendone

alcuni aspetti o a rifiutarlo pur approvandolo su altri punti (DTF 130 I 185

consid. 3; 129 I 366 consid. 2.2. con numerosi riferimenti).

Detto principio, senz'altro applicabile

anche alle mozioni, non impedisce però la riunione di oggetti diversi in un'unica

trattanda, purché perseguano un obiettivo comune e sussista tra loro una certa

connessione materiale. Avendo carattere relativo, esso assume quindi una

diversa portata a seconda delle circostanze del caso (DTF 129 I consid. 2.3; 97

I 669 consid. 3 con rinvii).

2.3

Le decisioni del legislativo comunale

sono annullabili quando risultano sostanzialmente contrarie a norme della

costituzione, di legge o di regolamenti (art. 212 lett. a LOC), oppure quando

scaturiscono da processi decisionali carenti, che non garantiscono una libera e

consapevole espressione del voto (art. 212 lett. b - e LOC).

3.

3.1. Innanzitutto

va detto che l'atto presentato il 16 giugno 2008 dai consiglieri RI 1 e __________

non poteva essere trattato nella sua integralità come una mozione. Pur essendo stato

indirizzato al consiglio comunale, lo stesso toccava infatti una cinquantina di

proposte concernenti una molteplicità di tematiche, molte delle quali nemmeno

di competenza dell'organo legislativo comunale, che per le loro implicazioni potevano

tutt'al più essere oggetto di interpellanza ai sensi dell'art. 66 LOC,

trattandosi invero soprattutto di suggestioni politiche. Giova a questo proposito

rilevare che alcuni dei temi proposti, come la richiesta della commissione di inserire

l'aggiornamento dell'organigramma sul sito del comune, sono di competenza del

municipio; altri, invece, sono di competenza cantonale o addirittura federale e

richiamano in taluni casi il coinvolgimento dello Stato italiano.

In particolare la proposta di realizzare una nuova stazione ferroviaria __________,

di prevedere l'attraversamento in galleria del paese, di creare un percorso

ciclabile __________ -__________, come pure di adottare misure di riduzione

dell'inquinamento fonico toccano oggetti che esulano, sovente anche in modo

completo, dalle competenze comunali.

Le varie tematiche contenute nella cosiddetta mozione in questione sono state

successivamente approfondite in maniera dettagliata da una commissione speciale

del consiglio comunale, la quale ha presentato tutta una serie di emendamenti e

diverse misure accompagnatorie con il rapporto di maggioranza: mediante quest'ultimo

documento è stato infatti chiesto lo spostamento della stazione __________

creando una fermata facoltativa e portando il capolinea direttamente in Italia,

la realizzazione della circonvallazione stradale, il collegamento del

parcheggio al campo sportivo con la piazza del mercato in Italia, lo spostamento

del terminal degli autobus e il collegamento diretto della circonvallazione su

piazza mercato.

3.2

In ogni caso, a prescindere da questo

aspetto, la decisione con la quale il 9 novembre 2009 il consiglio comunale si

è pronunciato in blocco sulle varie proposte contenute nella mozione inoltrata

da RI 1 e RI 2 è manifestamente lesiva del principio dell'unità della materia. Come

ha correttamente indicato il Consiglio di Stato nel proprio giudizio (consid.

F.), l'importanza e la diversità - anche marcata - degli oggetti contenuti in

tale atto parlamentare avrebbero dovuto portare il legislativo ad esprimersi su

ogni singolo tema, permettendo in tal modo ai presenti di dibattere su ciascun

oggetto e di accertare se ognuno degli interventi proposti era effettivamente

di sua competenza, se doveva essere trattato quale interpellanza oppure se necessitava

di eventuali emendamenti. Tanto più che, fondandosi su di un parere della Sezione degli enti locali, all'inizio della seduta il presidente del

consiglio comunale aveva debitamente informato il consesso sulle possibili

soluzioni di voto e sulle implicazioni ad esse legate.

Contrariamente a quanto assumono i

ricorrenti, le tematiche proposte nella mozione testé menzionate sono oggettivamente

di natura talmente diversa tra loro che non possono certo essere

considerate interdipendenti da dover essere proposte esclusivamente nella loro

integralità, in virtù di non meglio precisate necessità di pianificazione

territoriale dell'intero comparto comunale. Non è infatti dato di vedere come

la mancata approvazione di uno dei diversi oggetti proposti, testé menzionati,

avrebbe quale effetto di rendere prive di senso le altre proposte.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto. La

tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm) e sono a

carico in parti uguali dei ricorrenti, in solido.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste in parti uguali a carico dei ricorrenti,

in solido.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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