52.2010.243
Giovane con disturbo grave della personalità e tentativi di suicidio, nonchè poli-tossicomania (overdose). Conferma del ricovero coattivo: necessità, soprattutto in termini protettivi, di un collocame
28 luglio 2010Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2010.243
Data decisione, Autorità:
28.07.2010, TRAM
Titolo:
Giovane con disturbo grave della personalità e tentativi di suicidio, nonchè poli-tossicomania (overdose). Conferma del ricovero coattivo: necessità, soprattutto in termini protettivi, di un collocamento forzato in strutture specialistiche
RICOVERO COATTO ORDINARIO
art. 397a cpv. 1 CC
art. 397b cpv. 1 CC
art. 397b cpv. 2 CC
art. 20 cpv. 1 let. b LASP
art. 22 cpv. 1 LASP
art. 22 cpv. 3 LASP
art. 25 LASP
Incarto n.
52.2010.243
Lugano
28 luglio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Damiano
Bozzini, Flavia Verzasconi
segretaria:
Luisa Vassalli Zorzi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 giugno 2010 di
RI 1,
contro
la decisione 7 giugno 2010 (n. PS.2010.11) della Commissione
giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, che ha respinto l'impugnativa
presentata dall'insorgente avverso la decisione 21 maggio 2010 con la quale
la Commissione tutoria regionale __________ di __________ le ha confermato la
privazione della libertà a scopo di assistenza con contestuale collocamento
presso la Clinica __________ di __________;
viste le risposte:
- 18 giugno 2010 della Clinica
__________;
- 18 giugno e 13 luglio
2010 del curatore CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è una
giovane ventiduenne, che da tempo soffre di un disturbo di personalità emotivamente
instabile, anoressia nervosa atipica e sindrome di dipendenza da sostanze
psicoattive multiple.
Il 28
aprile 2010 il suo medico curante dott. med. __________ ha ordinato che fosse collocata
in forma coatta presso la Clinica psichiatrica cantonale (CPC) a causa di una intossicazione
acuta da eroina (overdose), la seconda nel breve volgere di nemmeno due mesi. Sulla
scorta del certificato medico di ricovero e degli scritti di assenso alla
misura coattiva del curatore __________, il 7 maggio 2010 la Commissione
tutoria __________ di __________ (in seguito: __________) ha deciso formalmente
di privare RI 1 della libertà ai sensi dell'art. 397a CC, avallando nel
contempo il suo internamento forzato presso la CPC.
Contro tale provvedimento è stato interposto
ricorso, poi stralciato a seguito dell'impugnazione della decisione di cui si
dirà qui di seguito.
B. A richiesta
del medico curante, l'11 maggio 2010 RI 1 è stata trasferita alla Clinica __________
di __________, dopo esser fuggita almeno tre volte dalla struttura di __________.
Preso atto di questo spostamento, con risoluzione 21 maggio 2010 la __________ ha
confermato la misura di privazione della libertà a scopo di assistenza adottata
il 7 maggio precedente, come pure il collocamento dell'interessata presso la Clinica
__________, con lo scopo di garantire le terapie necessarie a permettere a
breve la definizione di un progetto di assistenza a lungo termine di natura
stazionaria in una struttura appropriata.
C. Mediante
ricorso 27 maggio 2010, redatto di proprio pugno all'insaputa del curatore, RI
1 è insorta contro il ricovero dinanzi alla Commissione giuridica in materia di
assistenza sociopsichiatrica (CGASP), contestando il provvedimento siccome inopportuno.
In
occasione dell'udienza conciliativa preliminare svoltasi il __________, la
ricorrente ha ribadito la propria posizione, chiedendo di essere dimessa al più
presto e sottoposta tutt'al più ad una terapia ambulatoriale.
L'insorgente
è stata pertanto sottoposta all'esame specialistico del dott. med. __________,
psichiatra e psicoterapeuta FMH. Alla luce delle risultanze di questa indagine
e dei rapporti __________ del dott. med. __________ e dei medici curanti della Clinica
__________, con pronuncia 7 giugno 2010 la CGASP ha respinto il gravame.
D. Il 9 giugno
2010 RI 1 ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
ribadendo la sua opposizione al ricovero coattivo e all'inserimento in un
programma comunitario.
La
ricorrente ritiene di non costituire un pericolo, né per sé stessa, né per gli
altri, per cui il collocamento non si giustifica. A suo parere, il percorso
comunitario - già intrapreso in passato senza successo - comporterebbe un'inutile
perdita di tempo e denaro. Considera le misure adottate come un'inammissibile
imposizione, che si contrappone al suo desiderio di intraprendere un percorso
di reintegrazione avvalendosi del supporto ambulatoriale di operatori psicosociali.
E. La CGASP e
la CTR __________ non hanno presentato osservazioni, diversamente dai medici
curanti della Clinica __________ e del curatore, le cui argomentazioni saranno esposte,
ove occorresse, nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50
cpv. 3 e 52 della legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP;
RL 6.3.2.1), nonché 43 e 46 della legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). L'insorgente ha
senz'altro facoltà di ricorrere contro ogni decisione restrittiva della sua libertà
senza il concorso del proprio curatore (cfr. Thomas
Geiser, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bern 1999, n. 12 ad
art. 397d CC).
Il
gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli
atti, senza procedere ad accertamenti istruttori. La situazione dell'insorgente
è stata appena esaminata dal dott. med. __________ nell'ambito del procedimento
ricorsuale di prima istanza. Non occorre quindi esperire altre valutazioni, insuscettibili
di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il
giudizio che è chiamato a rendere (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
2.1. Per
costante giurisprudenza, i gravami inoltrati contro provvedimenti che si limitano
a confermare precedenti risoluzioni rimaste inimpugnate vanno respinti siccome
inammissibili. Ammettere il contrario significherebbe rendere illusoria la disciplina
dei termini di ricorso, pregiudicando senza ragionevole motivo la sicurezza del
diritto. A maggior ragione vanno dichiarati irricevibili le impugnative
proposte contro decisioni che si limitano a ribadire il contenuto di precedenti
risoluzioni già passate al vaglio delle autorità di ricorso e cresciute in
giudicato formale (RDAT I-1998 n. 40).
2.2
Nel
caso di specie, il 21 maggio 2010 la CTR __________ ha disposto il collocamento
di RI 1 presso la Clinica __________, limitandosi per il resto a riaffermare la
misura di privazione della libertà a scopo di assistenza che aveva già adottato
il 7 maggio precedente in applicazione dell'art. 397a CC. La
risoluzione, che in tema di privazione della libertà aveva valenza meramente
confermativa del provvedimento emanato il 7 maggio 2010 dalla stessa autorità,
per i motivi esposti al considerando precedente non era impugnabile. Di
principio, la CGASP avrebbe quindi dovuto dichiarare irricevibile il gravame
proposto contro di essa e trattare quello pendente avverso la decisione pregressa,
invece di stralciarlo per una presunta quanto inesistente scomparsa dell'oggetto
della lite. Per ragioni dedotte dal principio della buona fede l'errore della CGASP
non può tuttavia essere fatto ricadere sull'insorgente. Questo Tribunale entrerà
quindi nel merito del ricorso presentato da RI 1 in luogo di respingerlo immediatamente
siccome diretto contro la sentenza di tutela di una decisione di per sé inimpugnabile.
3.
3.1. Una
persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno stabilimento
appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale, alcoolismo o
altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza personale necessaria
non le possa essere data altrimenti (art. 397a cpv. 1 Codice civile
svizzero del 10 dicembre 1907; CC; RS 210). Deve essere rilasciata non appena
lo permetta il suo stato (art. 397a cpv. 3 CC). La decisione di
collocamento, rispettivamente di rilascio, spetta all'autorità tutoria del
domicilio o, se vi é pericolo nel ritardo, del luogo di dimora della persona
interessata (art. 397b cpv. 1 CC). In quest'ultima ipotesi e per i
malati psichici la competenza al collocamento può essere affidata dai Cantoni anche
ad altri uffici idonei (art. 397b cpv. 2 CC). Entro 10 giorni dalla
notificazione della decisione, la persona interessata può adire il giudice, che
decide con procedura semplice e rapida, regolata, di principio, dal diritto
cantonale (art. 397d -397f CC).
3.2
Nel nostro Cantone il collocamento
coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona
indicata all'art. 397a CC ha luogo per decisione della delegazione
tutoria del comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore
del settore (psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP).
In caso d'urgenza tale competenza spetta anche alla delegazione tutoria del
luogo di residenza oppure ad un medico abilitato all'esercizio in Svizzera
(art. 22 cpv. 1 LASP). Il collocamento coattivo urgente deve inoltre essere
ratificato dal responsabile dell'UTR o dal suo sostituto (art. 25 LASP). Il
trattenimento susseguente può tuttavia avere luogo solo seguendo la procedura
del collocamento ordinario (art. 22 cpv. 3 LASP). Le decisioni di collocamento
coattivo, ordinario o urgente, sono impugnabili alla CGASP dapprima (art. 50
cpv. 1 e 2 LASP) ed a questo Tribunale successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP), entro
il termine di 10 giorni dalla loro intimazione (art. 51 LASP).
3.3
Al pari del diritto federale (art. 397a
cpv. 3 CC), anche quello cantonale prevede che gli utenti collocati
coattivamente devono essere rilasciati non appena lo permetta il loro stato
(art. 45 LASP). L'utente o il suo rappresentante legale o persone prossime
possono inoltrare domanda di rilascio in ogni tempo (art. 47 cpv. 1 LASP).
Competente per il rilascio è il direttore del settore o persone da lui
designate, responsabili di UTR e aventi un titolo medico (art. 46 cpv. 1 LASP),
rispettivamente l'autorità tutoria se questa ha ordinato il collocamento e non
ha delegato al direttore di settore la competenza decisionale in tema di
dimissione (art. 46 cpv. 1 in fine LASP, 397b cpv. 3 CCS).
La decisione resa in esito ad una domanda di
rilascio deve essere intimata entro 10 giorni ed in caso di diniego sono dati
gli stessi rimedi di diritto previsti per il ricovero coatto (ricorso entro il
termine di dieci giorni dalla notificazione alla CGASP, il cui giudizio è
impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo secondo le norme
della LPamm; art. 47 cpv. 3 e 50 cpv. 3 LASP).
3.4
Ogni misura coattiva, compresi i
trattamenti medicamentosi, tange in maniera importante la libertà personale e
la dignità umana dell'interessato. Le restrizioni a queste garanzie sancite a
livello costituzionale (vedi art. 7 e 10 cpv. 2 Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) devono fondarsi su
una chiara base legale, essere sorrette da un interesse pubblico e rispettare
il principio della proporzionalità (DTF 130 I 16 consid. 3; 127 I 6 consid. 5).
In particolare, occorre procedere ad una ponderazione completa e globale degli
interessi in gioco: interessi pubblici, necessità del trattamento, conseguenze
dell'assenza di trattamento, esame di alternative, apprezzamento
dell'esposizione a pericolo propria e altrui (DTF 130 I 16 consid. 5).
4.
4.1. RI 1,
nubile, è nata nel __________ da genitori originari della regione di __________
emigrati in __________. Primogenita di due figlie, ha avuto un'infanzia marcata
da frequenti liti tra i genitori e una propensione alla violenza da parte del
padre, anche nei suoi confronti. Trasferitasi in Ticino nel __________ assieme
alla famiglia, ha frequentato per due anni la scuola di assistente socio assistenziale
di __________, che non ha portato a termine. Non ha avuto successo neppure un
tentativo di inserimento professionale. Vive sola a __________, ma si appoggia
frequentemente alla madre che abita a __________. Dal __________ è seguita dal
dott. med. __________, che l'ha conosciuta in occasione di un suo internamento
presso l'Ospedale __________ per un episodio depressivo grave con abuso secondario
di sostanze dannose. Infatti, nonostante la giovane età, da tempo RI 1 fa uso
di alcool e di stupefacenti. Di recente, è passata al consumo di eroina con due
episodi di overdose, l'ultimo dei quali ha reso necessario il suo trasporto al
Pronto Soccorso dell'Ospedale __________, dal quale è fuggita per poi essere
ricoverata all'Ospedale __________ e infine alla CPC. In passato era già stata
oggetto di diversi collocamenti in UTR (Reparto di psichiatria di __________, CPC,
Clinica __________) e in comunità di recupero (sia in Italia che in Svizzera).
La
decisione di privarla della libertà a scopo di assistenza e di inserirla in
un'UTR si colloca nel contesto di questa situazione di sregolatezza e di
deterioramento psico-sociale, caratterizzata da un consumo incontrollato di
alcool e stupefacenti talmente marcato da mettere gravemente e imminentemente
in pericolo la sua vita. Lo dimostrano i suoi trascorsi (primo tentamen
a 8 anni) e soprattutto le due recenti intossicazioni acute da eroina. La ricorrente
risulta pure incapace di valutare e gestire la propria situazione,
dimostrandosi peraltro refrattaria alle terapie messe in atto per soccorrerla.
Sintomatiche, sotto questo aspetto, si avverano le ripetute fughe dalle
strutture che hanno avuto modo di accoglierla per le cure del caso.
4.2
Nel
giudizio qui impugnato, del 7 giugno 2010, la CGASP ha confermato sia la
privazione della libertà che il collocamento coatto. L'autorità di ricorso di
prime cure si è fondata in particolare sul referto peritale del proprio membro
dott. med. __________, il quale ha rilevato che al momento della visita la
paziente si presentava curata, orientata, lievemente sedata, discretamente
collaborante. Egli ha tuttavia osservato che è evidente una sorta di
minimizzazione dei problemi e dei dati anamnestici rilevanti. Il medico
specialista ha confermato che trattasi di una paziente che presenta un
disturbo psichiatrico pesante con un grave disturbo di personalità, con sintomi
seri apparsi assai precocemente e una poli-tossicomania, attualmente in
astinenza in ambiente protetto. Il perito ha quindi condiviso la necessità
del ricovero, stante la consistenza del disturbo psichico di cui soffre la ricorrente
e la prognosi negativa se dovesse venir dimessa. Attualmente, ella non si trova
più in una situazione di acuzie, ma una sua dimissione a domicilio la
esporrebbe in poco tempo ad un rischio elevato di ricaduta nell'uso di alcool e
droghe, con conseguente, grave messa in pericolo della sua incolumità fisica e
mentale.
Questa
valutazione è stata sostanzialmente condivisa da tutti i medici che hanno avuto
modo di esaminare l'insorgente.
5.
La
decisione impugnata deve essere senz'altro tutelata. Essa dimostra ampiamente
ed in modo convincente che il __________ scorso la ricorrente ha dovuto essere
urgentemente ricoverata in modo coattivo per far fronte ad una situazione di estrema
gravità, non altrimenti gestibile. La sentenza comprova inoltre in maniera inconfutabile
la necessità delle misure ordinarie adottate dalla CO 4, atteso che per il
momento l'insorgente può essere convenientemente assistita, soprattutto in
termini protettivi, solo tramite un collocamento forzato in strutture specialistiche.
Alla luce delle risultanze emergenti dal complesso delle tavole processuali non
v'è dubbio che anche l'attuale presa a carico stazionaria di lungo corso in
atto presso la struttura protetta di __________ - dove è in fase di svolgimento
un programma di cure integrato ed orientato in senso riabilitativo - sia del
tutto giustificata, sorretta da un interesse pubblico evidente e rispettosa del
principio della proporzionalità.
6.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il gravame va respinto. Non si preleva
tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 397a CC; 19, 20, 21, 22, 45, 50,
52 LASP; 3, 18, 43, 46 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
preleva tassa di giudizio.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster