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Decisione

52.2010.243

Giovane con disturbo grave della personalità e tentativi di suicidio, nonchè poli-tossicomania (overdose). Conferma del ricovero coattivo: necessità, soprattutto in termini protettivi, di un collocame

28 luglio 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è una

giovane ventiduenne, che da tempo soffre di un disturbo di personalità emotivamente

instabile, anoressia nervosa atipica e sindrome di dipendenza da sostanze

psicoattive multiple.

Il 28

aprile 2010 il suo medico curante dott. med. __________ ha ordinato che fosse collocata

in forma coatta presso la Clinica psichiatrica cantonale (CPC) a causa di una intossicazione

acuta da eroina (overdose), la seconda nel breve volgere di nemmeno due mesi. Sulla

scorta del certificato medico di ricovero e degli scritti di assenso alla

misura coattiva del curatore __________, il 7 maggio 2010 la Commissione

tutoria __________ di __________ (in seguito: __________) ha deciso formalmente

di privare RI 1 della libertà ai sensi dell'art. 397a CC, avallando nel

contempo il suo internamento forzato presso la CPC.

Contro tale provvedimento è stato interposto

ricorso, poi stralciato a seguito dell'impugnazione della decisione di cui si

dirà qui di seguito.

B. A richiesta

del medico curante, l'11 maggio 2010 RI 1 è stata trasferita alla Clinica __________

di __________, dopo esser fuggita almeno tre volte dalla struttura di __________.

Preso atto di questo spostamento, con risoluzione 21 maggio 2010 la __________ ha

confermato la misura di privazione della libertà a scopo di assistenza adottata

il 7 maggio precedente, come pure il collocamento dell'interessata presso la Clinica

__________, con lo scopo di garantire le terapie necessarie a permettere a

breve la definizione di un progetto di assistenza a lungo termine di natura

stazionaria in una struttura appropriata.

C. Mediante

ricorso 27 maggio 2010, redatto di proprio pugno all'insaputa del curatore, RI

1 è insorta contro il ricovero dinanzi alla Commissione giuridica in materia di

assistenza sociopsichiatrica (CGASP), contestando il provvedimento siccome inopportuno.

In

occasione dell'udienza conciliativa preliminare svoltasi il __________, la

ricorrente ha ribadito la propria posizione, chiedendo di essere dimessa al più

presto e sottoposta tutt'al più ad una terapia ambulatoriale.

L'insorgente

è stata pertanto sottoposta all'esame specialistico del dott. med. __________,

psichiatra e psicoterapeuta FMH. Alla luce delle risultanze di questa indagine

e dei rapporti __________ del dott. med. __________ e dei medici curanti della Clinica

__________, con pronuncia 7 giugno 2010 la CGASP ha respinto il gravame.

D. Il 9 giugno

2010 RI 1 ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

ribadendo la sua opposizione al ricovero coattivo e all'inserimento in un

programma comunitario.

La

ricorrente ritiene di non costituire un pericolo, né per sé stessa, né per gli

altri, per cui il collocamento non si giustifica. A suo parere, il percorso

comunitario - già intrapreso in passato senza successo - comporterebbe un'inutile

perdita di tempo e denaro. Considera le misure adottate come un'inammissibile

imposizione, che si contrappone al suo desiderio di intraprendere un percorso

di reintegrazione avvalendosi del supporto ambulatoriale di operatori psicosociali.

E. La CGASP e

la CTR __________ non hanno presentato osservazioni, diversamente dai medici

curanti della Clinica __________ e del curatore, le cui argomentazioni saranno esposte,

ove occorresse, nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva

della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50

cpv. 3 e 52 della legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP;

RL 6.3.2.1), nonché 43 e 46 della legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). L'insorgente ha

senz'altro facoltà di ricorrere contro ogni decisione restrittiva della sua libertà

senza il concorso del proprio curatore (cfr. Thomas

Geiser, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bern 1999, n. 12 ad

art. 397d CC).

Il

gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli

atti, senza procedere ad accertamenti istruttori. La situazione dell'insorgente

è stata appena esaminata dal dott. med. __________ nell'ambito del procedimento

ricorsuale di prima istanza. Non occorre quindi esperire altre valutazioni, insuscettibili

di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il

giudizio che è chiamato a rendere (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. Per

costante giurisprudenza, i gravami inoltrati contro provvedimenti che si limitano

a confermare precedenti risoluzioni rimaste inimpugnate vanno respinti siccome

inammissibili. Ammettere il contrario significherebbe rendere illusoria la disciplina

dei termini di ricorso, pregiudicando senza ragionevole motivo la sicurezza del

diritto. A maggior ragione vanno dichiarati irricevibili le impugnative

proposte contro decisioni che si limitano a ribadire il contenuto di precedenti

risoluzioni già passate al vaglio delle autorità di ricorso e cresciute in

giudicato formale (RDAT I-1998 n. 40).

2.2

Nel

caso di specie, il 21 maggio 2010 la CTR __________ ha disposto il collocamento

di RI 1 presso la Clinica __________, limitandosi per il resto a riaffermare la

misura di privazione della libertà a scopo di assistenza che aveva già adottato

il 7 maggio precedente in applicazione dell'art. 397a CC. La

risoluzione, che in tema di privazione della libertà aveva valenza meramente

confermativa del provvedimento emanato il 7 maggio 2010 dalla stessa autorità,

per i motivi esposti al considerando precedente non era impugnabile. Di

principio, la CGASP avrebbe quindi dovuto dichiarare irricevibile il gravame

proposto contro di essa e trattare quello pendente avverso la decisione pregressa,

invece di stralciarlo per una presunta quanto inesistente scomparsa dell'oggetto

della lite. Per ragioni dedotte dal principio della buona fede l'errore della CGASP

non può tuttavia essere fatto ricadere sull'insorgente. Questo Tribunale entrerà

quindi nel merito del ricorso presentato da RI 1 in luogo di respingerlo immediatamente

siccome diretto contro la sentenza di tutela di una decisione di per sé inimpugnabile.

3.

3.1. Una

persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno stabilimento

appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale, alcoolismo o

altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza personale necessaria

non le possa essere data altrimenti (art. 397a cpv. 1 Codice civile

svizzero del 10 dicembre 1907; CC; RS 210). Deve essere rilasciata non appena

lo permetta il suo stato (art. 397a cpv. 3 CC). La decisione di

collocamento, rispettivamente di rilascio, spetta all'autorità tutoria del

domicilio o, se vi é pericolo nel ritardo, del luogo di dimora della persona

interessata (art. 397b cpv. 1 CC). In quest'ultima ipotesi e per i

malati psichici la competenza al collocamento può essere affidata dai Cantoni anche

ad altri uffici idonei (art. 397b cpv. 2 CC). Entro 10 giorni dalla

notificazione della decisione, la persona interessata può adire il giudice, che

decide con procedura semplice e rapida, regolata, di principio, dal diritto

cantonale (art. 397d -397f CC).

3.2

Nel nostro Cantone il collocamento

coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona

indicata all'art. 397a CC ha luogo per decisione della delegazione

tutoria del comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore

del settore (psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP).

In caso d'urgenza tale competenza spetta anche alla delegazione tutoria del

luogo di residenza oppure ad un medico abilitato all'esercizio in Svizzera

(art. 22 cpv. 1 LASP). Il collocamento coattivo urgente deve inoltre essere

ratificato dal responsabile dell'UTR o dal suo sostituto (art. 25 LASP). Il

trattenimento susseguente può tuttavia avere luogo solo seguendo la procedura

del collocamento ordinario (art. 22 cpv. 3 LASP). Le decisioni di collocamento

coattivo, ordinario o urgente, sono impugnabili alla CGASP dapprima (art. 50

cpv. 1 e 2 LASP) ed a questo Tribunale successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP), entro

il termine di 10 giorni dalla loro intimazione (art. 51 LASP).

3.3

Al pari del diritto federale (art. 397a

cpv. 3 CC), anche quello cantonale prevede che gli utenti collocati

coattivamente devono essere rilasciati non appena lo permetta il loro stato

(art. 45 LASP). L'utente o il suo rappresentante legale o persone prossime

possono inoltrare domanda di rilascio in ogni tempo (art. 47 cpv. 1 LASP).

Competente per il rilascio è il direttore del settore o persone da lui

designate, responsabili di UTR e aventi un titolo medico (art. 46 cpv. 1 LASP),

rispettivamente l'autorità tutoria se questa ha ordinato il collocamento e non

ha delegato al direttore di settore la competenza decisionale in tema di

dimissione (art. 46 cpv. 1 in fine LASP, 397b cpv. 3 CCS).

La decisione resa in esito ad una domanda di

rilascio deve essere intimata entro 10 giorni ed in caso di diniego sono dati

gli stessi rimedi di diritto previsti per il ricovero coatto (ricorso entro il

termine di dieci giorni dalla notificazione alla CGASP, il cui giudizio è

impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo secondo le norme

della LPamm; art. 47 cpv. 3 e 50 cpv. 3 LASP).

3.4

Ogni misura coattiva, compresi i

trattamenti medicamentosi, tange in maniera importante la libertà personale e

la dignità umana dell'interessato. Le restrizioni a queste garanzie sancite a

livello costituzionale (vedi art. 7 e 10 cpv. 2 Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) devono fondarsi su

una chiara base legale, essere sorrette da un interesse pubblico e rispettare

il principio della proporzionalità (DTF 130 I 16 consid. 3; 127 I 6 consid. 5).

In particolare, occorre procedere ad una ponderazione completa e globale degli

interessi in gioco: interessi pubblici, necessità del trattamento, conseguenze

dell'assenza di trattamento, esame di alternative, apprezzamento

dell'esposizione a pericolo propria e altrui (DTF 130 I 16 consid. 5).

4.

4.1. RI 1,

nubile, è nata nel __________ da genitori originari della regione di __________

emigrati in __________. Primogenita di due figlie, ha avuto un'infanzia marcata

da frequenti liti tra i genitori e una propensione alla violenza da parte del

padre, anche nei suoi confronti. Trasferitasi in Ticino nel __________ assieme

alla famiglia, ha frequentato per due anni la scuola di assistente socio assistenziale

di __________, che non ha portato a termine. Non ha avuto successo neppure un

tentativo di inserimento professionale. Vive sola a __________, ma si appoggia

frequentemente alla madre che abita a __________. Dal __________ è seguita dal

dott. med. __________, che l'ha conosciuta in occasione di un suo internamento

presso l'Ospedale __________ per un episodio depressivo grave con abuso secondario

di sostanze dannose. Infatti, nonostante la giovane età, da tempo RI 1 fa uso

di alcool e di stupefacenti. Di recente, è passata al consumo di eroina con due

episodi di overdose, l'ultimo dei quali ha reso necessario il suo trasporto al

Pronto Soccorso dell'Ospedale __________, dal quale è fuggita per poi essere

ricoverata all'Ospedale __________ e infine alla CPC. In passato era già stata

oggetto di diversi collocamenti in UTR (Reparto di psichiatria di __________, CPC,

Clinica __________) e in comunità di recupero (sia in Italia che in Svizzera).

La

decisione di privarla della libertà a scopo di assistenza e di inserirla in

un'UTR si colloca nel contesto di questa situazione di sregolatezza e di

deterioramento psico-sociale, caratterizzata da un consumo incontrollato di

alcool e stupefacenti talmente marcato da mettere gravemente e imminentemente

in pericolo la sua vita. Lo dimostrano i suoi trascorsi (primo tentamen

a 8 anni) e soprattutto le due recenti intossicazioni acute da eroina. La ricorrente

risulta pure incapace di valutare e gestire la propria situazione,

dimostrandosi peraltro refrattaria alle terapie messe in atto per soccorrerla.

Sintomatiche, sotto questo aspetto, si avverano le ripetute fughe dalle

strutture che hanno avuto modo di accoglierla per le cure del caso.

4.2

Nel

giudizio qui impugnato, del 7 giugno 2010, la CGASP ha confermato sia la

privazione della libertà che il collocamento coatto. L'autorità di ricorso di

prime cure si è fondata in particolare sul referto peritale del proprio membro

dott. med. __________, il quale ha rilevato che al momento della visita la

paziente si presentava curata, orientata, lievemente sedata, discretamente

collaborante. Egli ha tuttavia osservato che è evidente una sorta di

minimizzazione dei problemi e dei dati anamnestici rilevanti. Il medico

specialista ha confermato che trattasi di una paziente che presenta un

disturbo psichiatrico pesante con un grave disturbo di personalità, con sintomi

seri apparsi assai precocemente e una poli-tossicomania, attualmente in

astinenza in ambiente protetto. Il perito ha quindi condiviso la necessità

del ricovero, stante la consistenza del disturbo psichico di cui soffre la ricorrente

e la prognosi negativa se dovesse venir dimessa. Attualmente, ella non si trova

più in una situazione di acuzie, ma una sua dimissione a domicilio la

esporrebbe in poco tempo ad un rischio elevato di ricaduta nell'uso di alcool e

droghe, con conseguente, grave messa in pericolo della sua incolumità fisica e

mentale.

Questa

valutazione è stata sostanzialmente condivisa da tutti i medici che hanno avuto

modo di esaminare l'insorgente.

5.

La

decisione impugnata deve essere senz'altro tutelata. Essa dimostra ampiamente

ed in modo convincente che il __________ scorso la ricorrente ha dovuto essere

urgentemente ricoverata in modo coattivo per far fronte ad una situazione di estrema

gravità, non altrimenti gestibile. La sentenza comprova inoltre in maniera inconfutabile

la necessità delle misure ordinarie adottate dalla CO 4, atteso che per il

momento l'insorgente può essere convenientemente assistita, soprattutto in

termini protettivi, solo tramite un collocamento forzato in strutture specialistiche.

Alla luce delle risultanze emergenti dal complesso delle tavole processuali non

v'è dubbio che anche l'attuale presa a carico stazionaria di lungo corso in

atto presso la struttura protetta di __________ - dove è in fase di svolgimento

un programma di cure integrato ed orientato in senso riabilitativo - sia del

tutto giustificata, sorretta da un interesse pubblico evidente e rispettosa del

principio della proporzionalità.

6.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono il gravame va respinto. Non si preleva

tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 397a CC; 19, 20, 21, 22, 45, 50,

52 LASP; 3, 18, 43, 46 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

preleva tassa di giudizio.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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