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Decisione

52.2010.260

Revoca di un permesso di domicilio a un cittadino comunitario

31 agosto 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I ALC, che dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr. Ritenuto

inoltre che, per tali reati, il ricorrente è stato condannato a una pena

privativa della libertà ampiamente superiore a un anno, ovvero di lunga durata

ai sensi della menzionata giurisprudenza, egli adempie pure i requisiti per la

revoca del suo permesso di domicilio sulla base dell'art. 63 cpv. 2 in relazione con l'art. 62 lett. b LStr.

4. A questo

punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dall'autorità

dipartimentale.

4.1. Una decisione di revoca di un

permesso di soggiorno si giustifica se rispetta il principio della proporzionalità.

In sostanza, occorre tener conto della gravità della colpa, del tempo trascorso

dal compimento di eventuali reati, della durata del soggiorno in Svizzera e

degli svantaggi incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di

allontanamento (DTF 129 II 215 consid. 3.3 pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7

maggio 2009 consid. 2). Se un permesso di domicilio viene revocato perché è

stato commesso un reato, il primo criterio per valutare la gravità della colpa

e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna

inflitta in sede penale. Conformemente alla giurisprudenza sviluppata in base

al diritto previgente, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio

devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto

in Svizzera (DTF 130 II 176 consid. 4.4.2 pag. 190 segg.; 125 II 521 consid.

2b). Per gli stranieri giunti nel nostro Paese durante l'infanzia o l'adolescenza,

una simile misura non si giustifica di regola già dopo il compimento di un solo

reato, bensì unicamente a seguito di ripetute azioni delittuose di un certo

peso, segnatamente nel caso in cui la situazione va sempre più peggiorando (STF

2C_745/2008 del 24 febbraio 2009 consid. 4.2 e 5.4.3). Se un

provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla

persona interessata può essere rivolto un ammonimento, con la comminazione di tale

provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr).

4.2. RI 1 (1987) è nato e cresciuto in

Svizzera. Se, da una parte, questa circostanza ha un sicuro peso nell'ambito

della ponderazione degli interessi in gioco, dall'altra bisogna tenere conto

che, durante il suo soggiorno nel nostro Paese, egli ha commesso dei reati

talmente gravi da renderlo una persona indesiderata in questo Paese. La revoca

del suo permesso di domicilio non è impedita dal fatto che egli sia uno straniero

della cosiddetta "seconda generazione". Come esposto in precedenza,

in presenza di gravi reati legati al traffico di stupefacenti o commessi con violenza

o in ambito sessuale, come pure in caso di recidiva, una misura di allontanamento

è di principio ammissibile anche nei confronti degli stranieri nati in Svizzera

(DTF 122 II 433, consid. 2 e 3). Tanto più che nella fattispecie in esame il

ricorrente ha commesso le gravi azioni delittuose precedentemente

illustrate in maniera ripetuta e la pena è stata sospesa unicamente per

sottoporlo a un trattamento stazionario presso un'istituzione

specializzata. Inoltre, malgrado la sua giovane età, egli ha già a carico

Considerandi

diversi atti di carenza beni e dal 2007 deve far capo all'assistenza pubblica. Ritenuto

che ha ampiamente dimostrato la sua incapacità di adattarsi al nostro ordinamento

giuridico, non si può certo ritenere che egli sia integrato in Svizzera, e questo

nonostante la lunga durata del suo soggiorno e la presenza dei suoi famigliari.

Bisogna anche tenere conto che il ricorrente

ha solo 22 anni e durante il suo collocamento egli ha avuto l'occasione di

terminare l'apprendistato, ottenendo il diploma di metalcostruttore: professione,

questa, che potrà senz'altro svolgere anche nel suo Paese di origine. Un suo

rientro in Italia dove lingua, cultura e stile di vita sono pressoché identici a

quelli del nostro Cantone e dove ha verosimilmente altri famigliari, appare

quindi tutto sommato esigibile. Inoltre nei confronti del ricorrente è stata decisa una revoca del permesso

di domicilio: di principio, un suo soggiorno nel nostro Paese per far visita ai

suoi genitori non è quindi escluso (DTF 120 Ib 6 consid. 4a; STF 2C_825/2008

del 7 maggio 2009 consid. 3.3).

L'insorgente, il quale afferma di essersi affrancato dai suoi

problemi con la droga, sostiene tuttavia di non poter trasferirsi in Italia per

non interrompere il trattamento terapeutico attualmente in corso. L'argomento è

privo di fondamento. Bisogna infatti tenere conto che la

vicina Penisola non è certo sprovvista di adeguate strutture sanitarie. Egli

non sarebbe pertanto totalmente privato di assistenza medica, come del resto

non lo sono nemmeno le persone aventi problemi analoghi ai suoi. Sotto questo

aspetto non si può ritenere che l'art. 3 CEDU (divieto di essere sottoposto a

trattamenti inumani o degradanti), sempre che tale disposizione sia applicabile

alla fattispecie, sarebbe violato.

Inoltre, come ha posto in evidenza il Consiglio di Stato (ad

L2, pag. 9), la decisione dipartimentale indica che l'interessato dovrà

lasciare il nostro Paese soltanto al momento della sua scarcerazione. In altre

parole, visto che la pena è stata sospesa allo scopo di permettergli di seguire

un trattamento stazionario, al termine del collocamento presso l'istituzione

specializzata in cui si trova dal 2007.

5.

Va poi

osservato che l'insorgente non può invocare la protezione dell'art. 8 della convenzione

del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali (CEDU; RS 0.101) che garantisce il rispetto della vita famigliare,

ritenuto che è maggiorenne e non risulta che si trovi in un rapporto di dipendenza

verso i propri genitori. Condizioni, queste, che devono essere necessariamente adempiute

per poter applicare tale disposto convenzionale.

6.

Revocando il permesso di domicilio al ricorrente, l'autorità dipartimentale

non ha pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la

decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di

apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in

ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la

medesima, benché severa, dev'essere confermata.

7.

Stante quanto

precede, il ricorso va respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la

domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame (art. 47 LPamm)

diviene priva di oggetto.

La domanda di assistenza giudiziaria e di

gratuito patrocinio va respinta, dato che il gravame appariva sin dall'inizio

sprovvisto della possibilità di essere accolto (art. 14 cpv. 1 lett. a della

legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002;

Lag; RL 3.1.1.7).

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza e tengono comunque conto della situazione finanziaria dell'insorgente

(art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 5 Allegato I ALC; 62, 63, 96 LStr; 8

CEDU; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 LPamm e la Lag;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La domanda

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3. La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi di fr. 500.–, sono poste a carico del

ricorrente.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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