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Decisione

52.2010.263

Necessità di pianificare un centro di raccolta rifiuti

7 dicembre 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Il comune di RI 1 è proprietario dei mapp. 246 e

249 di RI 1 __________, sui quali si trovano l'ex casa comunale di RI 1, alcuni

parcheggi e un centro di raccolta differenziata dei rifiuti composto da

numerosi contenitori in metallo o in plastica, di diverse dimensioni e foggia,

in parte in carente stato di manutenzione. Il 30 luglio 2009 il comune di RI 1 ha domandato al proprio municipio il permesso di demolire l'ex casa comunale, di realizzare un

parco verde per attività di svago e una piazzetta per la raccolta differenziata

dei rifiuti, con sette contenitori interrati che, rispetto a quella precedente,

viene avanzata verso sud-est, in direzione della strada. Alla domanda si è

opposta CO 1, proprietaria del mapp. 569 confinante con il mapp. 249, contestando

il progetto sotto il profilo dell'interesse pubblico, della proporzionalità e

sostenendo che esso fosse in contrasto con le norme di attuazione del piano

regolatore (NAPR).

B.

Completata la domanda di costruzione, raccolto l'avviso

del Dipartimento del territorio, il 16 novembre 2009 il municipio ha rilasciato

la licenza edilizia respingendo in pari tempo l'opposizione di.

C. Con giudizio 15 giugno 2010, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso

inoltrato dall'opponente e di conseguenza ha annullato la licenza. Respinte le

censure relative agli aspetti formali della domanda di costruzione, nel merito

il Governo ha ritenuto che il centro di raccolta rifiuti non fosse conforme

alla funzione della zona di utilizzazione prevista dal piano regolatore e non

potesse nemmeno beneficiare del principio della tutela della situazione acquisita

(Besitzstandsgarantie)

secondo l'art. 72 della legge cantonale di applicazione della legge federale

sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990 (LALPT; RL 7.1.1.1). Il

progetto non rispettava nemmeno la distanza minima dalla strada stabilita dalle

NAPR. Il Consiglio di Stato ha poi espresso dei dubbi sulla sicurezza dell'accesso

stradale, senza tuttavia approfondire la tematica. Esso ha pure rilevato che l'altezza

della parete antirumore posta a ridosso dei contenitori per i rifiuti superava

quella massima prevista dall'art. 9.10 NAPR, senza che fosse stata concessa una

deroga. Siccome il ricorso doveva comunque essere respinto, il Governo non si è

espresso sulle altre numerose censure sollevate dalla ricorrente.

D. Con ricorso 25 giugno 2010 il comune di RI 1 si aggrava contro il

predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo. In

via principale esso chiede il ripristino della licenza edilizia, in via

subordinata domanda che essa sia annullata solo parzialmente, per la parte

inerente al centro di raccolta differenziata dei rifiuti, e confermata invece per

quanto attiene alla demolizione dell'ex casa comunale e alla realizzazione del

parco verde per attività di svago. Dopo aver sottolineato che il progetto porterebbe

un miglioramento qualitativo estetico e ambientale, il comune ritiene anzitutto

che la decisione non sia stata sufficientemente motivata; il puntuale esame

delle censure sollevate, nella misura in cui fossero state respinte, avrebbero

potuto condurre a un annullamento solo parziale della licenza edilizia. Nel

merito il ricorrente sostiene che il centro di raccolta, così come previsto,

sarebbe conforme alla pianificazione. Senza negare che due dei contenitori progettati

non rispettano la distanza dalla strada comunale, esso sostiene che di essersi

avvalso della possibilità di deroga prevista all'art. 11.3 NAPR; in ogni caso

il progetto poteva essere facilmente emendato spostando (come da esso stesso

suggerito nella risposta) i contenitori. Infine il ricorrente contesta il paventato

rischio per la sicurezza stradale, mentre per la parete antirumore sottolinea

che l'art. 9.10 NAPR prevede specificatamente la possibilità di derogare all'altezza

massima.

E.

All'accoglimento del ricorso si oppone il

Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. A identica conclusione

perviene CO 1 contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti

che, per quanto necessario, saranno esaminati nei seguenti considerandi. Il

Dipartimento del territorio si rimette al giudizio del Tribunale.

Considerato, in

Considerandi

diritto

1.

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo risulta dall'art.

21.

cpv. 1 della legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La

legittimazione attiva del comune è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il gravame, tempestivo

(art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative, del 19

aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è pertanto ricevibile in ordine e può esser

giudicato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2.2.1

Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo

con l'autorizzazione dell'autorità (art. 22 cpv. 1 legge federale sulla

pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979; LPT; RS 700; art. 67 cpv. 1

LALPT; art. 1 cpv. 1 LE). Il rilascio di una licenza edilizia si rende

necessario in particolare per la costruzione, la trasformazione rilevante (ivi

compreso il cambiamento di destinazione) e la demolizione di edifici ed altre

opere, come pure per apportare importanti modifiche alla configurazione del suolo

(art. 1 cpv. 2 LE). La licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti presentati

sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni,

di pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico

applicabili alla domanda presentata (art. 2 cpv. 1 LE). In particolare, giusta

l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire può essere

rilasciata, di principio, soltanto se l'intervento edilizio è conforme alla

funzione prevista dal piano regolatore per la zona d'utilizzazione, ovvero

soltanto per insediamenti la cui destinazione s'integra convenientemente nelle

finalità della zona in cui sorgono (principio della conformità di zona, cfr.

anche art. 67 LALPT). Eccezioni a questo principio all'interno delle zone edificabili

sono disciplinate dal diritto cantonale (art. 23 LPT). Fuori di queste zone fa

invece stato l'ordinamento retto dagli art. 24-24d LPT. Resta riservato

l'obbligo di pianificare, sancito dall'art. 2 LPT, se si tratta di opere che

per natura, dimensioni o effetti sul territorio e sull'ambiente, risultano

talmente incisive da rendere necessario l'allestimento o la modifica di un

piano di utilizzazione.

2.2

L'art. 6.2 NAPR definisce esaustivamente la destinazione dei mappali interessati

dal progetto prevedendo per essi l'insediamento di:

- un centro comunale

di svago (per esempio biblioteca, sala riunioni) nel vec- chio

municipio o in eventuali nuovi edifici che propongano una relazione ur- banistica

significativa con la __________.

- spazi esterni di gioco per i bambini e ragazzi.

In tal senso il rinvio all'art. 4.7 NAPR, contenuto

nel medesimo disposto, benché formalmente rivolto all'intera norma, dev'essere

inteso quale rimando unicamente ai parametri stabiliti per la zona

residenziale.

2.3

In concreto, il centro di raccolta rifiuti non è conforme alla funzione

dell'utilizzazione dei mappali stabilita con chiarezza e in modo vincolante dal

piano regolatore in vigore. Il progetto prevede, infatti, la posa di sette

contenitori, di cui due per i rifiuti solidi urbani, due per la carta, uno per

l'alluminio, uno per il PET e uno per il vetro; si tratta dunque di un centro

di raccolta differenziata di rifiuti di una certa entità e quindi anche di

sicuro impatto, destinato a servire non solo gli utenti direttamente confinanti

ma anche quelli che risiedono nelle zone adiacenti, come attestano le

indicazioni date dal ricorrente circa il piano di gestione dei rifiuti

comunali. Secondo quanto addotto dallo stesso, questo progetto, allestito dallo

studio __________ di Lugano, propone difatti la posa di 52 contenitori

interrati per i rifiuti solidi urbani per servire 45 zone, nonché 31

contenitori per la raccolta dei rifiuti riciclabili in 12 ecopunti, al fine di

migliorare il servizio al cittadino, contenere i costi e razionalizzare la

raccolta dei rifiuti (ricorso, pag. 7). L'importanza di questo progetto corrobora

la necessità di consolidarlo, laddove lo giustifichi l'importanza dei singoli

interventi, come nel caso concreto, attraverso una procedura pianificatoria che

permetta al legislativo comunale di esprimersi in merito agli spazi necessari, tenendo

altresì in debito conto le ripercussioni generate da questi impianti.

3.

Per il principio di proporzionalità non si giustifica d'annullare

una licenza edilizia difforme quando il difetto può essere facilmente emendato

subordinandola a determinate condizioni. In concreto, il Governo, attesa la non

conformità della piazza raccolta rifiuti, avrebbe dovuto pertanto esaminare -

con speciale riferimento alle ulteriori censure sollevate da CO 1 - se,

imponendo quale condizione lo stralcio di questa struttura, la licenza poteva comunque

essere confermata. Non avendolo fatto, esso è incorso in una violazione del

diritto, che comporta l'annullamento della decisione impugnata. In parziale

accoglimento del ricorso, gli atti sono pertanto rinviati al Consiglio di Stato

perché proceda in tal senso.

4.

La tassa di giustizia è posta a carico della resistente nella misura

della sua soccombenza (art. 28 LPamm). Essa rifondere le ripetibili -

adeguatamene ridotte in funzione dell'esito - al comune ricorrente, assistito

da un patrocinatore (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la

risoluzione 15 giugno 2010 (n. 3050) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli

atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché emetta una nuova decisione,

conformemente a quanto stabilito al consid. 3.

2. La tassa

di giustizia e le spese, complessivamente fr. 1'000.-, sono posti a carico di CO

1. Essa rifonderà pari importo al comune per ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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