52.2010.263
Necessità di pianificare un centro di raccolta rifiuti
7 dicembre 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2010.263
Data decisione, Autorità:
07.12.2010, TRAM
Titolo:
Necessità di pianificare un centro di raccolta rifiuti
ATTREZZATURE
RIFIUTI
ZONA PER ATTREZZATURE PUBBLICHE ED EDIFICI PUBBLICI O AP/EP
art. 2 LPT
Incarto n.
52.2010.263
Lugano
7 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Damiano
Bozzini, Flavia Verzasconi
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 giugno 2010 del
RI 1
patr. da: PA 1
contro
la decisione 15 giugno 2010 del Consiglio di Stato
(n. 3050) che annulla la decisione 16 novembre 2009 con la quale il municipio
di RI 1 ha rilasciato al comune la licenza edilizia per la demolizione dell'ex
casa comunale di __________ e la creazione di un parco verde per attività di
svago, con formazione di un centro di raccolta rifiuti (mapp. 246 e 249 di __________);
viste le risposte:
- 6 luglio 2010 del
Consiglio di Stato;
- 17 agosto 2010 dell'Ufficio
delle domande di costruzione;
- 19 agosto 2010 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A.
Il comune di RI 1 è proprietario dei mapp. 246 e
249 di RI 1 __________, sui quali si trovano l'ex casa comunale di RI 1, alcuni
parcheggi e un centro di raccolta differenziata dei rifiuti composto da
numerosi contenitori in metallo o in plastica, di diverse dimensioni e foggia,
in parte in carente stato di manutenzione. Il 30 luglio 2009 il comune di RI 1 ha domandato al proprio municipio il permesso di demolire l'ex casa comunale, di realizzare un
parco verde per attività di svago e una piazzetta per la raccolta differenziata
dei rifiuti, con sette contenitori interrati che, rispetto a quella precedente,
viene avanzata verso sud-est, in direzione della strada. Alla domanda si è
opposta CO 1, proprietaria del mapp. 569 confinante con il mapp. 249, contestando
il progetto sotto il profilo dell'interesse pubblico, della proporzionalità e
sostenendo che esso fosse in contrasto con le norme di attuazione del piano
regolatore (NAPR).
B.
Completata la domanda di costruzione, raccolto l'avviso
del Dipartimento del territorio, il 16 novembre 2009 il municipio ha rilasciato
la licenza edilizia respingendo in pari tempo l'opposizione di.
C. Con giudizio 15 giugno 2010, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso
inoltrato dall'opponente e di conseguenza ha annullato la licenza. Respinte le
censure relative agli aspetti formali della domanda di costruzione, nel merito
il Governo ha ritenuto che il centro di raccolta rifiuti non fosse conforme
alla funzione della zona di utilizzazione prevista dal piano regolatore e non
potesse nemmeno beneficiare del principio della tutela della situazione acquisita
(Besitzstandsgarantie)
secondo l'art. 72 della legge cantonale di applicazione della legge federale
sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990 (LALPT; RL 7.1.1.1). Il
progetto non rispettava nemmeno la distanza minima dalla strada stabilita dalle
NAPR. Il Consiglio di Stato ha poi espresso dei dubbi sulla sicurezza dell'accesso
stradale, senza tuttavia approfondire la tematica. Esso ha pure rilevato che l'altezza
della parete antirumore posta a ridosso dei contenitori per i rifiuti superava
quella massima prevista dall'art. 9.10 NAPR, senza che fosse stata concessa una
deroga. Siccome il ricorso doveva comunque essere respinto, il Governo non si è
espresso sulle altre numerose censure sollevate dalla ricorrente.
D. Con ricorso 25 giugno 2010 il comune di RI 1 si aggrava contro il
predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo. In
via principale esso chiede il ripristino della licenza edilizia, in via
subordinata domanda che essa sia annullata solo parzialmente, per la parte
inerente al centro di raccolta differenziata dei rifiuti, e confermata invece per
quanto attiene alla demolizione dell'ex casa comunale e alla realizzazione del
parco verde per attività di svago. Dopo aver sottolineato che il progetto porterebbe
un miglioramento qualitativo estetico e ambientale, il comune ritiene anzitutto
che la decisione non sia stata sufficientemente motivata; il puntuale esame
delle censure sollevate, nella misura in cui fossero state respinte, avrebbero
potuto condurre a un annullamento solo parziale della licenza edilizia. Nel
merito il ricorrente sostiene che il centro di raccolta, così come previsto,
sarebbe conforme alla pianificazione. Senza negare che due dei contenitori progettati
non rispettano la distanza dalla strada comunale, esso sostiene che di essersi
avvalso della possibilità di deroga prevista all'art. 11.3 NAPR; in ogni caso
il progetto poteva essere facilmente emendato spostando (come da esso stesso
suggerito nella risposta) i contenitori. Infine il ricorrente contesta il paventato
rischio per la sicurezza stradale, mentre per la parete antirumore sottolinea
che l'art. 9.10 NAPR prevede specificatamente la possibilità di derogare all'altezza
massima.
E.
All'accoglimento del ricorso si oppone il
Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. A identica conclusione
perviene CO 1 contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti
che, per quanto necessario, saranno esaminati nei seguenti considerandi. Il
Dipartimento del territorio si rimette al giudizio del Tribunale.
Considerato, in
Considerandi
diritto
1.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo risulta dall'art.
21.
cpv. 1 della legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La
legittimazione attiva del comune è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il gravame, tempestivo
(art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative, del 19
aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è pertanto ricevibile in ordine e può esser
giudicato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.2.1
Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo
con l'autorizzazione dell'autorità (art. 22 cpv. 1 legge federale sulla
pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979; LPT; RS 700; art. 67 cpv. 1
LALPT; art. 1 cpv. 1 LE). Il rilascio di una licenza edilizia si rende
necessario in particolare per la costruzione, la trasformazione rilevante (ivi
compreso il cambiamento di destinazione) e la demolizione di edifici ed altre
opere, come pure per apportare importanti modifiche alla configurazione del suolo
(art. 1 cpv. 2 LE). La licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti presentati
sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni,
di pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico
applicabili alla domanda presentata (art. 2 cpv. 1 LE). In particolare, giusta
l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire può essere
rilasciata, di principio, soltanto se l'intervento edilizio è conforme alla
funzione prevista dal piano regolatore per la zona d'utilizzazione, ovvero
soltanto per insediamenti la cui destinazione s'integra convenientemente nelle
finalità della zona in cui sorgono (principio della conformità di zona, cfr.
anche art. 67 LALPT). Eccezioni a questo principio all'interno delle zone edificabili
sono disciplinate dal diritto cantonale (art. 23 LPT). Fuori di queste zone fa
invece stato l'ordinamento retto dagli art. 24-24d LPT. Resta riservato
l'obbligo di pianificare, sancito dall'art. 2 LPT, se si tratta di opere che
per natura, dimensioni o effetti sul territorio e sull'ambiente, risultano
talmente incisive da rendere necessario l'allestimento o la modifica di un
piano di utilizzazione.
2.2
L'art. 6.2 NAPR definisce esaustivamente la destinazione dei mappali interessati
dal progetto prevedendo per essi l'insediamento di:
- un centro comunale
di svago (per esempio biblioteca, sala riunioni) nel vec- chio
municipio o in eventuali nuovi edifici che propongano una relazione ur- banistica
significativa con la __________.
- spazi esterni di gioco per i bambini e ragazzi.
In tal senso il rinvio all'art. 4.7 NAPR, contenuto
nel medesimo disposto, benché formalmente rivolto all'intera norma, dev'essere
inteso quale rimando unicamente ai parametri stabiliti per la zona
residenziale.
2.3
In concreto, il centro di raccolta rifiuti non è conforme alla funzione
dell'utilizzazione dei mappali stabilita con chiarezza e in modo vincolante dal
piano regolatore in vigore. Il progetto prevede, infatti, la posa di sette
contenitori, di cui due per i rifiuti solidi urbani, due per la carta, uno per
l'alluminio, uno per il PET e uno per il vetro; si tratta dunque di un centro
di raccolta differenziata di rifiuti di una certa entità e quindi anche di
sicuro impatto, destinato a servire non solo gli utenti direttamente confinanti
ma anche quelli che risiedono nelle zone adiacenti, come attestano le
indicazioni date dal ricorrente circa il piano di gestione dei rifiuti
comunali. Secondo quanto addotto dallo stesso, questo progetto, allestito dallo
studio __________ di Lugano, propone difatti la posa di 52 contenitori
interrati per i rifiuti solidi urbani per servire 45 zone, nonché 31
contenitori per la raccolta dei rifiuti riciclabili in 12 ecopunti, al fine di
migliorare il servizio al cittadino, contenere i costi e razionalizzare la
raccolta dei rifiuti (ricorso, pag. 7). L'importanza di questo progetto corrobora
la necessità di consolidarlo, laddove lo giustifichi l'importanza dei singoli
interventi, come nel caso concreto, attraverso una procedura pianificatoria che
permetta al legislativo comunale di esprimersi in merito agli spazi necessari, tenendo
altresì in debito conto le ripercussioni generate da questi impianti.
3.
Per il principio di proporzionalità non si giustifica d'annullare
una licenza edilizia difforme quando il difetto può essere facilmente emendato
subordinandola a determinate condizioni. In concreto, il Governo, attesa la non
conformità della piazza raccolta rifiuti, avrebbe dovuto pertanto esaminare -
con speciale riferimento alle ulteriori censure sollevate da CO 1 - se,
imponendo quale condizione lo stralcio di questa struttura, la licenza poteva comunque
essere confermata. Non avendolo fatto, esso è incorso in una violazione del
diritto, che comporta l'annullamento della decisione impugnata. In parziale
accoglimento del ricorso, gli atti sono pertanto rinviati al Consiglio di Stato
perché proceda in tal senso.
4.
La tassa di giustizia è posta a carico della resistente nella misura
della sua soccombenza (art. 28 LPamm). Essa rifondere le ripetibili -
adeguatamene ridotte in funzione dell'esito - al comune ricorrente, assistito
da un patrocinatore (art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
risoluzione 15 giugno 2010 (n. 3050) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli
atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché emetta una nuova decisione,
conformemente a quanto stabilito al consid. 3.
2. La tassa
di giustizia e le spese, complessivamente fr. 1'000.-, sono posti a carico di CO
1. Essa rifonderà pari importo al comune per ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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