52.2010.265
Revoca della licenza di condurre e ossequio di condizioni mediche per autorizzazione alla guida una volta riottenuta la patente§
24 settembre 2010Italiano20 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2010.265
Data decisione, Autorità:
24.09.2010, TRAM
Titolo:
Revoca della licenza di condurre e ossequio di condizioni mediche per autorizzazione alla guida una volta riottenuta la patente§
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 16 cpv. 2 LCSTR
art. 16 cpv. 3 LCSTR
art. 16c cpv. 1 let. b LCSTR
art. 16c cpv. 2 let. c LCSTR
art. 17 cpv. 2 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 11b cpv. 1 let. a OAC
art. 11b cpv. 1 let. b OAC
art. 27 cpv. 2 let. C OAC
art. 27 cpv. 4 OAC
Incarto n.
52.2010.265
Lugano
24 settembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Stefano
Bernasconi
assistito dalla
segretaria:
Luisa Vassalli Zorzi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 giugno 2010 di
RI 1
patrocinato da:
contro
la decisione 1° giugno 2010 (n. 2824) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le
risoluzioni 29 marzo 2010 con le quali la Sezione della circolazione gli ha rev ocato la licenza di condurre per una durata di 21 mesi e ha subordinato l'autorizzazione
alla guida una volta riottenuta la patente all'ossequio di alcune condizioni
mediche;
vista la risposta 13 luglio
2010 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è nato
il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre nel febbraio del __________.
Informatico di professione presso __________, svolge la sua attività nelle
diverse sue sedi in qualità di responsabile della gestione e manutenzione delle
infrastrutture informatiche. Nel 2006 è stato oggetto di una revoca della
licenza di condurre di 3 mesi e 15 giorni (dal 28 giugno 2006 al 12 ottobre
2006) per aver circolato a velocità eccessiva ed aver effettuato un sorpasso
pericoloso (infrazione grave).
B. Il 9
ottobre 2009, verso le 19.50, la polizia cantonale è intervenuta a __________, poiché
il conducente di un'autovettura Opel Corsa poi identificato nella persona di RI
1 aveva imboccato un vicolo cieco e non riusciva più a retrocedere. Sottoposto
all'esame dell'alito con esito positivo nella misura di 2.15 g/kg, gli agenti l'hanno
accompagnato all'Ospedale Civico di Lugano per un prelievo del sangue, dal
quale è poi emersa un'alcolemia di 2.08 g/kg - 2.45 g/kg che il 10 ottobre 2009 ha indotto le forze dell'ordine a sequestrargli la licenza di condurre.
Avviata
una procedura amministrativa, raccolte le osservazioni dell'interessato e disposti
alcuni accertamenti preliminari d'ordine medico, il 13 gennaio 2010 la Sezione della circolazione ha risolto, in via preventiva e cautelativa, di revocare la
licenza di condurre di RI 1 per una durata indeterminata a causa di una sua sospetta
dedizione al bere, ordinandogli nel contempo di sottoporsi ad una perizia
presso Ingrado Servizi per le dipendenze. Tale decisione è cresciuta in giudicato
incontestata.
C. Preso atto
delle conclusioni emergenti dal rapporto peritale 21 marzo 2010 stilato dallo
specialista __________ e richiamati gli art. 16c cpv. 1 lett. b, 16c
cpv. 2 lett. c della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre
1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla
circolazione di persone e veicoli del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), con decisione
29 marzo 2010 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre
veicoli a motore di RI 1escluse le categorie G e M, per la durata di 21 mesi,
stabilendo pure che la riammissione anticipata alla guida ex art. 17 cpv. 2
LCStr sarebbe stata esaminata unicamente con un preavviso favorevole del servizio
iQ-Center di Ingrado, dopo un periodo di astinenza controllata dal consumo di
alcol di almeno 7 mesi e la partecipazione ad un corso di educazione stradale.
Seguendo le puntuali indicazioni contenute
nella perizia __________, l'autorità cantonale ha dunque rinunciato all'adozione
di un provvedimento di sicurezza, ma con risoluzione separata di medesima data ha
subordinato il mantenimento della patente una volta scontata la revoca di
ammonimento alle seguenti condizioni:
- presentazione, ogni 3 mesi e per la durata di 12 mesi, di un rapporto
di iQ-Center di Ingrado e di un certificato medico internistico attestanti la
mantenuta astinenza e la stabile affrancazione dal consumo di bevande alcoliche;
- presentazione ogni 3 mesi per 24 mesi di un certificato medico
psichiatrico d'idoneità alla guida.
D. Con
giudizio 1° giugno 2010 il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la misura
di revoca e gli oneri connessi con il futuro possesso della licenza di condurre,
respingendo l'impugnativa contro di essi presentata da RI 1.
L'autorità
di ricorso di prime cure, tenuto conto della grave infrazione commessa dall'insorgente,
dell'elevato tasso alcolemico riscontrato il 9 ottobre 2009, del relativamente
breve lasso di tempo trascorso dalla precedente revoca del 2006, della sua
reputazione quale conducente di veicoli a motore e della mancanza di una
necessità professionale di condurre, ha ritenuto che la durata della sanzione
disposta dalla Sezione della circolazione fosse adeguata alle circostanze e
ossequiosa del principio della proporzionalità. Alla luce del referto del
perito __________, anche le condizioni fissate per il mantenimento della
patente una volta scontata la revoca di ammonimento sono state considerate legittime
e del tutto appropriate.
E. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
Eccepita anche
in questa sede una violazione del suo diritto di essere sentito per non aver
potuto consultare e contestare la perizia __________ prima dell'emanazione
della decisione di revoca, nel merito il ricorrente ha riproposto in sostanza
le argomentazioni invano sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato. Ha ribadito
dunque che l'infrazione commessa è di lieve entità, dato che ha guidato la propria
vettura su un brevissimo tratto di strada, unicamente per sistemarla in un
posteggio pubblico in attesa che arrivasse il padre per accompagnarlo a casa. A
mente dell'insorgente, la revoca inflittagli è assolutamente sproporzionata e
va ridotta a 12 mesi, considerate la sua buona reputazione di conducente, le
necessità professionali di trasferta in diverse sedi di lavoro, le esigenze personali
legate alla famiglia e al perfezionamento professionale, la mancanza di una messa
in pericolo della sicurezza del traffico in relazione ai fatti del 9 ottobre
2009 e, da ultimo, l'assenza di alcol nel contesto del reato per il quale era
stato sanzionato nel lontano 2006.
L'insorgente ha inoltre annotato che le
autorità inferiori avrebbero apprezzato erroneamente il suo quadro psichiatrico
ed i suoi problemi di consumo di alcol, riferendosi unicamente al referto peritale,
le cui conclusioni non troverebbero riscontro nei pareri, acquisiti agli atti,
del medico curante (specialista in medicina interna), degli operatori del
Centro psicosociale di Lugano (specialisti in psichiatria e psicoterapia) e del
direttore amministrativo dell'__________. A suo giudizio, anche l'obbligo di
sottoporsi a controlli medici e psichiatrici per la durata complessiva di due
anni una volta riottenuta la patente sarebbe sproporzionato, arbitrario, privo
di base legale e ingiustificato, stante la mancanza di elementi comprovanti una
dipendenza dall'alcol.
F. Il Consiglio di
Stato ha proposto di respingere il gravame, riconfermandosi nel giudizio
impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla
circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985
(LALCStr; RL 7.4.2.1).
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento
impugnato, è certa (art. 43 della legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il ricorso,
tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile
in ordine e non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10
maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1) può essere evaso da un giudice unico sulla base
degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 LPamm).
2. 2.1. A
mente del ricorrente, la querelata decisione governativa deve essere annullata,
poiché lesiva del suo diritto di essere sentito nella misura in cui non gli è
mai stato notificato il referto del perito __________ con la facoltà di
formulare eventuali richieste di chiarimento o di completazione e le necessarie
osservazioni.
La
censura va esaminata preliminarmente poiché il diritto di essere sentito
costituisce una garanzia di natura formale, la cui disattenzione può comportare
l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di
successo del ricorso nel merito.
2.2. La
natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati,
innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 20 LPamm,
chi è parte di un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti.
Questo principio è peraltro già desumibile dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che
per costante giurisprudenza costituisce però garanzia sussidiaria minima e
trova pertanto applicazione quando le disposizioni cantonali sono su tale punto
insufficienti o addirittura mancanti (Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1a
ad art. 20 LPamm). Il diritto di consultare gli atti - alla stregua di quello
di esaminare le prove assunte dall'autorità - rientra nel diritto di essere
sentito poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e
di esporre i propri argomenti, vero fulcro del diritto di essere uditi: in tale
misura l'esame degli atti, rispetto al diritto di esprimersi, costituisce un
prius che ne condiziona l'esercizio e partecipa inoltre alla cosiddetta natura
formale del diritto di essere sentiti. In linea di principio, il diritto di
consultare gli atti è soddisfatto quando l'interessato ha potuto prendere
conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserto di causa, esaminandoli
presso la sede dell'autorità giudicante e prendendo, ove occorra, i necessari
appunti (M. Borghi/G. Corti, op.
cit. n. 2a e 3 ad art. 20 LPamm e rif.).
2.3. In
concreto, le critiche sollevate nel gravame non possono essere accolte, perché
se da un lato è vero che il ricorrente non ha avuto modo di consultare il
referto del perito __________ prima che venisse adottata la controversa
decisione di revoca, dall'altro è altrettanto vero che prima dell'inoltro del
gravame al Consiglio di Stato, autorità che esamina liberamente fatti e diritto
(art. 56 LPamm), il legale di RI 1 ha potuto visionare l'incarto del suo
cliente, perizia compresa, e allestire un ricorso impeccabile. Il permesso di
compulsare il fascicolo di causa e le successive, ampie possibilità di
esprimersi che sono state concesse al ricorrente hanno quindi posto rimedio ad
ogni violazione del diritto di essere sentito posta in essere dalla Sezione
della circolazione. Dottrina (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Basel 1991, n.
665; André Grisel, Traité de
droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, pag. 379) e giurisprudenza
(DTF 126 I 68 consid. 2, 118 Ib 269 consid. 3a) considerano in
effetti sanata la violazione del diritto di essere udito quando l'insorgente -
come nell'evenienza concreta - ha avuto la possibilità di accedere a tutti i
dati salienti posti a fondamento delle decisioni litigiose e di pronunciarsi
liberamente in merito davanti ad un'autorità di ricorso dotata di pieno potere
cognitivo.
3. In virtù
delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr
(RU 2002, pag. 2767 segg.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che
dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un'infra-zione
lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale (cpv.
1).
Nel corso
del 2006 RI 1 ha commesso un'infrazio-ne grave alle norme del traffico (eccesso
di velocità e sorpasso pericoloso) per la quale gli è stata revocata la patente
durante 3 mesi e 15 giorni in applicazione dell'art. 16c LCStr. Il 9
ottobre 2009 egli ha circolato in stato di ebrietà, dando luogo all'adozio-ne
delle misure oggetto dell'odierno contendere. Tutti questi avvenimenti vanno
esaminati alla luce del nuovo diritto e del sistema a cascata che esso ha
istituito, tenendo presente che il gravame verte su una revoca di ammonimento
della licenza di condurre. In questa materia il Tribunale cantonale
amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di
cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 LPamm), e quindi può
rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61
LPamm in relazione al controllo dell'apprezza-mento non trovano infatti
applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU
(RDAT II-2002 n. 80 e rinvii).
4. Il
ricorrente non contesta l'infrazione addebitatagli. Posto che nella fattispecie
sono effettivamente ravvisabili tutti gli elementi costitutivi, soggettivi ed
oggettivi, del reato di guida in stato di inattitudine di cui all'art. 91
cpv. 1 LCStr (Yvan Jeanneret, Les
dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, pag. 79
segg.), ai fini del giudizio occorre pertanto soltanto
esaminare se la durata della controversa revoca è conforme ai principi fissati
dall'art. 16 cpv. 3 LCStr.
4.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla
circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista
dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano
la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art.
16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere
considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la
circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di
veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La
durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3
LCStr).
La
legge attualmente in vigore prevede una durata minima della revoca a dipendenza
dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave,
art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In
particolare, commette un'infrazione grave colui che guida un veicolo a motore
in stato di ebrietà qualificata (art. 16c cpv. 1 lett. b LCStr). In tal
caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno sei mesi se nei cinque
anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione medio
grave (art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr) e per almeno dodici mesi se nei
cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione
grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2
lett. c LCStr).
4.2.
Legge, dottrina e giurisprudenza considerano la guida in stato di ebrietà come
una grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale. Per questo
tipo di comportamento è perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di
condurre, nonché regole particolarmente severe per i casi di recidiva. Di
norma, si ammette che il rischio (anche solo astratto) per la sicurezza della
circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia
presente nell'organismo del conducente. Per questo motivo si giustifica pure di
considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il grado di
ubriachezza del trasgressore (cfr. René
Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, vol.
III, Berna 1995, n. 2457 segg.).
Un tasso
di alcolemia di 2.00 g/kg è già reputato assai importante. Quando si raggiungono
Fatti
i 2.50 g/kg, la concentrazione alcolica nel sangue è talmente elevata da lasciar
supporre che il conducente possa essere addirittura affetto da una dipendenza (DTF
129 II 82 consid. 4.2, 126 II 185 consid. 2d e e).
4.3. In
concreto, dagli atti risulta che nel 2006 RI 1 ha guidato a velocità eccessiva effettuando un sorpasso pericoloso, comportamento che gli è valso
il ritiro della patente per 3 mesi e 15 giorni, giunto a scadenza il 12 ottobre
2006. Il 9 ottobre 2009 ha guidato in pesante stato di ebrietà (2.08 g/kg -
2.45 g/kg), dando luogo all'esperimento delle verifiche e all'adozione delle
misure punitive evocate in narrativa. Il fatto di essere nuovamente incorso in
un'infrazione grave a distanza di meno di 5 anni dalla scadenza di una revoca
per un reato di pari importanza, impone l'applicazione delle norme relative
alla durata minima della revoca in caso di recidiva previste dal nuovo diritto.
Giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, la misura di ammonimento dovrà
essere in ogni modo di almeno 12 mesi.
Nella
quantificazione puntuale della sanzione amministrativa che va inflitta all'insorgente,
occorre tener presente l'enorme tasso alcolemico riscontrato al momento decisivo,
di gran lunga superiore alla soglia della cosiddetta “concentrazione qualificata”
dello 0,8 ‰ sancita dalla legge
(cfr. art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori
limite di alcolemia nella circolazione stradale del 21 marzo 2003; RS 741.13).
In questo
stato, RI 1 si è messo alla guida della sua auto per effettuare una manovra di
posteggio, invero senza riuscirvi. In concreto si è infilato in una strada a
fondo cieco, dalla quale non è stato in grado di uscire, ed è andato a collidere
lateralmente con un muro. Poco importa che abbia guidato per soli 300 m come sottolinea ripetutamente nel suo gravame. Il suo agire, costitutivo di un delitto (art. 91
cpv. 1 LCStr), ha comportato una seria messa in pericolo della sicurezza del
traffico, che avrebbe potuto avere ben più gravi conseguenze. Nemmeno la sua
colpa può essere considerata lieve, come pretende contro ogni evidenza l'interessato.
Egli ha dimostrato una grave irresponsabilità nel mettersi alla guida dopo aver
consumato alcol, sia al ristorante durante la cena (1/2 litro di birra), sia nel
posteggio dell'esercizio pubblico (una bottiglia di grappa, scolata con gli
amici). Quanto alla sua reputazione di conducente, essa risulta in ogni modo
compromessa dagli accadimenti del 2006, anche se allora non era sotto l'influsso
di bevande alcoliche. Il ricorrente non può neppure invocare con successo una necessità
professionale di condurre. Determinante in quest'ambito è la questione a sapere
se il conducente, a seguito della revoca, non potrebbe più esercitare la sua
professione oppure avrebbe una perdita di guadagno o spese tali da ritenere la
misura come sproporzionata (cfr. DTF 123 II 572 consid. 2c), ciò che non è il
caso per RI 1.
Se ne
deve concludere che tenuto conto della grave infrazione commessa dal ricorrente,
del grado di colpa che gli è imputabile, della sua reputazione quale conducente,
segnatamente della recidiva in cui è incorso giusta l'art. 16c cpv. 2
lett. c LCStr a distanza di tre anni dall'espiazione di un revoca inflittagli
per reati gravi quanto quello odierno, e del fatto che pur invocandola non può
essergli riconosciuta una vera e propria necessità professionale di guidare
veicoli a motore, la revoca di ammonimento di complessivi 21 mesi disposta
dalla Sezione della circolazione e tutelata dal Consiglio di Stato risulta
senz'altro giustificata siccome conforme al diritto, rispettosa del principio
Considerandi
della proporzionalità e aderente alla prassi invalsa in Svizzera. Tanto più che
il ricorrente potrà beneficiare di una riammissione anticipata alla guida giusta
l'art. 17 cpv. 2 LCStr se avrà avuto l'accortezza di seguire le condizioni fissate
dall'autorità cantonale, consistenti in un periodo di astinenza controllata di
almeno 7 mesi (con la conseguente presentazione di un preavviso favorevole di iQ
Center di Ingrado) e nella frequentazione di un corso di educazione stradale
della durata di 3 giorni (cfr. dispositivi 1.4 e 1.4.1 della risoluzione 29
ottobre 2009 dell'UGC).
5.
5.1. La
legislazione sulla circolazione stradale distingue la revo-ca di ammonimento
dalla revoca di sicurezza. Se la prima ha, come noto, uno scopo preventivo-educativo
(DTF 133 II 331 consid. 6.4.2, 127 II 300 consid. 3d, 121 II 22 consid. 3a), la
seconda mira ad escludere dalla circolazione quei conducenti che per motivi medici
e psichici, per dipendenza da alcol o da altre sostanze o per motivi
caratteriali non sono in grado di guidare con sicurezza un veicolo a motore,
per cui difettano dell'idoneità alla guida. Conformemente alla sua funzione, la
licenza di condurre, in caso di provvedimento di sicurezza, viene revocata per
tempo indeterminato e la riammissione alla guida avviene solo se il conducente
adempie le condizioni fissategli dalle autorità, è in grado di comprovare la
sua ritrovata idoneità alla guida ed è trascorso un eventuale periodo di
sospensione (art. 17 cpv. 3 LCStr). La revoca di ammonimento ha invece sempre
una durata stabilita e la riconsegna della patente non può essere subordinata a
condizioni, a meno che non si tratti di una restituzione anticipata (DTF 130 II
25.
consid. 3). Il successivo mantenimento della licenza di condurre può essere
tuttavia sottoposto a restrizioni. Per motivi particolari, il possesso della
patente può essere infatti limitato nella durata o nella validità o essere
vincolato a condizioni speciali (vedi DTF 131 II 248 consid. 6, che ripristina in
via giurisprudenziale i principi sanciti dall'or abrogato art. 10 cpv. 3
vLCStr), segnatamente all'esperimento di visite e/o esami medici (art. 11b
cpv. 1 lett. a e b, 27 cpv. 2 lett. c e cpv. 4 OAC). Tali misure devono
apparire necessarie per il mantenimento della idoneità alla guida e per
preservare la sicurezza del traffico. Ciò è ad esempio il caso in presenza di
prognosi che non escludono possibili ricadute del conducente.
5.2
Dopo
opportuni accertamenti sulla sua idoneità alla guida, RI 1 è stato oggetto di
una revoca d'ammonimento della licenza di condurre. Secondo la perizia __________,
egli presenta nondimeno un quadro psichiatrico e potorio problematico, che pur denotando
rassicuranti segni di stabilizzazione è tuttora precario. Il perito ha riscontrato
nel ricorrente una propensione verso atti autolesivi, evidenziando peraltro che
sull'arco dell'ultimo anno e mezzo egli ha subito due ricoveri coatti in ambiente
psichiatrico, durante i quali ha sviluppato un abuso alcolico massiccio altamente
patologico, con regolari intossicazioni serali in clinica per anestetizzarsi.
La patologia etilistica, scarsamente problematizzata da RI 1, si inserisce in
un quadro di disturbo di personalità emotivamente instabile (personalità di
tipo borderline).
Preso
atto di tali conclusioni, La Sezione della circolazione ha stabilito che per mantenere
la patente dopo l'esecuzione della revoca il ricorrente dovrà presentare, ogni
3.
mesi per 12 mesi un rapporto di iQ-Center Ingrado e un certificato medico
internistico attestanti la mantenuta astinenza e la stabile affrancazione dal
consumo di bevande alcoliche e ogni 3 mesi per 24 mesi un certificato medico
psichiatrico d'idoneità alla guida. Alla luce dell'affidabile avviso del
perito, che non si pone altresì in contrasto con i rapporti medici dei dott. __________,
questo Tribunale, al pari dell'autorità di ricorso di prime cure, ritiene che
le misure complementari adottate dalla Sezione della circolazione non prestino
il fianco a critiche. Esse si avverano mezzo appropriato e non particolarmente
incisivo per verificare e garantire che l'insorgente sia stabilmente in
possesso delle attitudini fisiche e psichiche esatte dalla legge per condurre
con sicurezza un veicolo a motore nel traffico quotidiano.
6.
Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti
gli art. 14, 16, 16c, 17, 31, 91 LCStr; 2 ONC; 11b, 27, 33 OAC;
10 LALCStr; 49 LOG; 3, 18, 20, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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