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Decisione

52.2010.265

Revoca della licenza di condurre e ossequio di condizioni mediche per autorizzazione alla guida una volta riottenuta la patente§

24 settembre 2010Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i 2.50 g/kg, la concentrazione alcolica nel sangue è talmente elevata da lasciar

supporre che il conducente possa essere addirittura affetto da una dipendenza (DTF

129 II 82 consid. 4.2, 126 II 185 consid. 2d e e).

4.3. In

concreto, dagli atti risulta che nel 2006 RI 1 ha guidato a velocità eccessiva effettuando un sorpasso pericoloso, comportamento che gli è valso

il ritiro della patente per 3 mesi e 15 giorni, giunto a scadenza il 12 ottobre

2006. Il 9 ottobre 2009 ha guidato in pesante stato di ebrietà (2.08 g/kg -

2.45 g/kg), dando luogo all'esperimento delle verifiche e all'adozione delle

misure punitive evocate in narrativa. Il fatto di essere nuovamente incorso in

un'infrazione grave a distanza di meno di 5 anni dalla scadenza di una revoca

per un reato di pari importanza, impone l'applicazione delle norme relative

alla durata minima della revoca in caso di recidiva previste dal nuovo diritto.

Giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, la misura di ammonimento dovrà

essere in ogni modo di almeno 12 mesi.

Nella

quantificazione puntuale della sanzione amministrativa che va inflitta all'insorgente,

occorre tener presente l'enorme tasso alcolemico riscontrato al momento decisivo,

di gran lunga superiore alla soglia della cosiddetta “concentrazione qualificata”

dello 0,8 ‰ sancita dalla legge

(cfr. art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori

limite di alcolemia nella circolazione stradale del 21 marzo 2003; RS 741.13).

In questo

stato, RI 1 si è messo alla guida della sua auto per effettuare una manovra di

posteggio, invero senza riuscirvi. In concreto si è infilato in una strada a

fondo cieco, dalla quale non è stato in grado di uscire, ed è andato a collidere

lateralmente con un muro. Poco importa che abbia guidato per soli 300 m come sottolinea ripetutamente nel suo gravame. Il suo agire, costitutivo di un delitto (art. 91

cpv. 1 LCStr), ha comportato una seria messa in pericolo della sicurezza del

traffico, che avrebbe potuto avere ben più gravi conseguenze. Nemmeno la sua

colpa può essere considerata lieve, come pretende contro ogni evidenza l'interessato.

Egli ha dimostrato una grave irresponsabilità nel mettersi alla guida dopo aver

consumato alcol, sia al ristorante durante la cena (1/2 litro di birra), sia nel

posteggio dell'esercizio pubblico (una bottiglia di grappa, scolata con gli

amici). Quanto alla sua reputazione di conducente, essa risulta in ogni modo

compromessa dagli accadimenti del 2006, anche se allora non era sotto l'influsso

di bevande alcoliche. Il ricorrente non può neppure invocare con successo una necessità

professionale di condurre. Determinante in quest'ambito è la questione a sapere

se il conducente, a seguito della revoca, non potrebbe più esercitare la sua

professione oppure avrebbe una perdita di guadagno o spese tali da ritenere la

misura come sproporzionata (cfr. DTF 123 II 572 consid. 2c), ciò che non è il

caso per RI 1.

Se ne

deve concludere che tenuto conto della grave infrazione commessa dal ricorrente,

del grado di colpa che gli è imputabile, della sua reputazione quale conducente,

segnatamente della recidiva in cui è incorso giusta l'art. 16c cpv. 2

lett. c LCStr a distanza di tre anni dall'espiazione di un revoca inflittagli

per reati gravi quanto quello odierno, e del fatto che pur invocandola non può

essergli riconosciuta una vera e propria necessità professionale di guidare

veicoli a motore, la revoca di ammonimento di complessivi 21 mesi disposta

dalla Sezione della circolazione e tutelata dal Consiglio di Stato risulta

senz'altro giustificata siccome conforme al diritto, rispettosa del principio

Considerandi

della proporzionalità e aderente alla prassi invalsa in Svizzera. Tanto più che

il ricorrente potrà beneficiare di una riammissione anticipata alla guida giusta

l'art. 17 cpv. 2 LCStr se avrà avuto l'accortezza di seguire le condizioni fissate

dall'autorità cantonale, consistenti in un periodo di astinenza controllata di

almeno 7 mesi (con la conseguente presentazione di un preavviso favorevole di iQ

Center di Ingrado) e nella frequentazione di un corso di educazione stradale

della durata di 3 giorni (cfr. dispositivi 1.4 e 1.4.1 della risoluzione 29

ottobre 2009 dell'UGC).

5.

5.1. La

legislazione sulla circolazione stradale distingue la revo-ca di ammonimento

dalla revoca di sicurezza. Se la prima ha, come noto, uno scopo preventivo-educativo

(DTF 133 II 331 consid. 6.4.2, 127 II 300 consid. 3d, 121 II 22 consid. 3a), la

seconda mira ad escludere dalla circolazione quei conducenti che per motivi medici

e psichici, per dipendenza da alcol o da altre sostanze o per motivi

caratteriali non sono in grado di guidare con sicurezza un veicolo a motore,

per cui difettano dell'idoneità alla guida. Conformemente alla sua funzione, la

licenza di condurre, in caso di provvedimento di sicurezza, viene revocata per

tempo indeterminato e la riammissione alla guida avviene solo se il conducente

adempie le condizioni fissategli dalle autorità, è in grado di comprovare la

sua ritrovata idoneità alla guida ed è trascorso un eventuale periodo di

sospensione (art. 17 cpv. 3 LCStr). La revoca di ammonimento ha invece sempre

una durata stabilita e la riconsegna della patente non può essere subordinata a

condizioni, a meno che non si tratti di una restituzione anticipata (DTF 130 II

25.

consid. 3). Il successivo mantenimento della licenza di condurre può essere

tuttavia sottoposto a restrizioni. Per motivi particolari, il possesso della

patente può essere infatti limitato nella durata o nella validità o essere

vincolato a condizioni speciali (vedi DTF 131 II 248 consid. 6, che ripristina in

via giurisprudenziale i principi sanciti dall'or abrogato art. 10 cpv. 3

vLCStr), segnatamente all'esperimento di visite e/o esami medici (art. 11b

cpv. 1 lett. a e b, 27 cpv. 2 lett. c e cpv. 4 OAC). Tali misure devono

apparire necessarie per il mantenimento della idoneità alla guida e per

preservare la sicurezza del traffico. Ciò è ad esempio il caso in presenza di

prognosi che non escludono possibili ricadute del conducente.

5.2

Dopo

opportuni accertamenti sulla sua idoneità alla guida, RI 1 è stato oggetto di

una revoca d'ammonimento della licenza di condurre. Secondo la perizia __________,

egli presenta nondimeno un quadro psichiatrico e potorio problematico, che pur denotando

rassicuranti segni di stabilizzazione è tuttora precario. Il perito ha riscontrato

nel ricorrente una propensione verso atti autolesivi, evidenziando peraltro che

sull'arco dell'ultimo anno e mezzo egli ha subito due ricoveri coatti in ambiente

psichiatrico, durante i quali ha sviluppato un abuso alcolico massiccio altamente

patologico, con regolari intossicazioni serali in clinica per anestetizzarsi.

La patologia etilistica, scarsamente problematizzata da RI 1, si inserisce in

un quadro di disturbo di personalità emotivamente instabile (personalità di

tipo borderline).

Preso

atto di tali conclusioni, La Sezione della circolazione ha stabilito che per mantenere

la patente dopo l'esecuzione della revoca il ricorrente dovrà presentare, ogni

3.

mesi per 12 mesi un rapporto di iQ-Center Ingrado e un certificato medico

internistico attestanti la mantenuta astinenza e la stabile affrancazione dal

consumo di bevande alcoliche e ogni 3 mesi per 24 mesi un certificato medico

psichiatrico d'idoneità alla guida. Alla luce dell'affidabile avviso del

perito, che non si pone altresì in contrasto con i rapporti medici dei dott. __________,

questo Tribunale, al pari dell'autorità di ricorso di prime cure, ritiene che

le misure complementari adottate dalla Sezione della circolazione non prestino

il fianco a critiche. Esse si avverano mezzo appropriato e non particolarmente

incisivo per verificare e garantire che l'insorgente sia stabilmente in

possesso delle attitudini fisiche e psichiche esatte dalla legge per condurre

con sicurezza un veicolo a motore nel traffico quotidiano.

6.

Stante

quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La

tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti

gli art. 14, 16, 16c, 17, 31, 91 LCStr; 2 ONC; 11b, 27, 33 OAC;

10 LALCStr; 49 LOG; 3, 18, 20, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il

termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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