52.2010.267
Concorso di consulenza d'architetto. Esclusione di un concorrente che dal profilo del numero dei collaboratori non adempie i requisiti di idoneità fissati dal capitolato
23 agosto 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2010.267
Data decisione, Autorità:
23.08.2010, TRAM
Titolo:
Concorso di consulenza d'architetto. Esclusione di un concorrente che dal profilo del numero dei collaboratori non adempie i requisiti di idoneità fissati dal capitolato
CRITERIO DI IDONEITÀ
ESCLUSIONE
art. 13 let. d CIAP
art. 10 cpv. 2 let. j RLCPUBB
art. 38 let. e RLCPUBB
Incarto n.
52.2010.267
Lugano
23 agosto
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 giugno 2010 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 17 giugno 2010 del consiglio di
amministrazione dell’Ente ospedaliero cantonale, che in esito al concorso
concernente la consulenza specialistica parziale d'architetto nell’ambito del
progetto di ristrutturazione e ampliamento dell’Ospedale Regionale di Lugano
Civico ha escluso l'offerta del ricorrente e aggiudicato la commessa allo studio
CO 1;
viste le risposte:
- 5 luglio 2010 del
Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);
- 14 luglio 2010 dell’Ente
ospedaliero cantonale;
- 15 luglio 2010 dello studio
CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
16 ottobre 2009 la direzione dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC) ha indetto
un pubblico concorso, retto dal Concordato intercantonale sugli appalti
pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare la consulenza specialistica parziale
d'architetto nell’ambito del progetto di ristrutturazione e ampliamento
dell’Ospedale Regionale di Lugano Civico (FU n. 82/2009 pag. 7696-97).
La gara era aperta a tutti gli studi di architettura che avessero soddisfatto
le condizioni cumulative di partecipazione descritte alla posizione A.6. del
capitolato d’oneri. Tale punto del capitolato, concernente la “partecipazione
al concorso (criteri di idoneità dello studio di architettura partecipante)”,
stabiliva tra l'altro che i concorrenti avrebbero dovuto disporre di almeno due
collaboratori di formazione tecnica (apprendisti esclusi), con l'avvertenza,
evidenziata in grassetto, che il mancato adempimento dei criteri esposti
avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla fase di valutazione.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente tre offerte, tra cui quella dello studio
d’architettura RI 1, il quale ha indicato di avere tre collaboratori, più
precisamente un architetto, un disegnatore occupato al 50% e una segretaria
impiegata al 30%.
Avvertito che la sua offerta non rispondeva
ai requisiti del capitolato, nel gennaio del 2010 RI 1 ha prodotto l'organigramma dello studio d'architettura __________, una società in nome collettivo
costituita nel 1998 con in organico cinque collaboratori: oltre agli arch. __________
e __________ (quest'ultimo operante a __________), un architetto, due
tecnici/disegnatori a tempo determinato e due segretarie, parimenti a tempo
determinato.
Esperite le necessarie valutazioni, il 17
giugno 2010 il consiglio di amministrazione dell'EOC ha deciso di escludere
dalla procedura l’offerta dell’arch. RI 1 per mancato adempimento dei criteri
di idoneità previsti dalle regole della gara. Nel contempo, il committente ha aggiudicato
la commessa allo studio d’architettura CO 1.
C. Contro la predetta
decisione, RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l’annullamento e sollecitando l’aggiudicazione della commessa a
proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Il ricorrente ha addotto in sostanza di
poter partecipare al concorso, dato che rispetta pienamente tutti i criteri di
idoneità fissati dal committente. La società in nome collettivo costituita nel 1998
con l'arch. __________ di __________ dispone infatti del personale necessario per
adempiere validamente i requisiti stabiliti alla pos. A.6. del capitolato
d'oneri.
D. Opponendosi
all'accoglimento dell'impugnativa, in sede di risposta la committenza e
l'aggiudicatario hanno avversato diffusamente le tesi dell'insorgente.
Entrambi hanno sottolineato in specie che
dall'organigramma dello studio RI 1 allegato all'offerta del 23 novembre 2009 risulta
un solo tecnico in luogo dei due richiesti dalla prescrizioni di gara. Donde
l'inevitabile esclusione dalla gara per inosservanza dei criteri di idoneità,
non sanabile dalla presentazione degli atti relativi allo studio di
architettura __________ & __________ SNC.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre
1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL
7.1.4.1.4). In quanto partecipante al concorso, il ricorrente
è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui l'EOC ha estromesso
la sua offerta dalla gara (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 43 legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1).
La qualità per impugnare l'aggiudicazione della commessa allo studio d’architettura CO 1 potrà invece essergli
riconosciuta soltanto in caso di annullamento del provvedimento di esclusione.
Con questa precisazione il ricorso,
tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza
procedere ad atti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo
concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione
esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa
con cognizione di causa. I fatti decisivi sono noti.
2. 2.1. Il
concorso rientra per natura e valore della commessa tra quelli assoggettati al
CIAP e non, come indicato dal ricorrente, alla legge cantonale sulle commesse
pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1).
Secondo
l'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono
una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi
e verificabili. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 2 lett. j del regolamento di
applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale
sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6)
prevede che i documenti di gara devono contenere le prove e i criteri di
idoneità. L'offerente che non soddisfa o non soddisfa più i criteri di idoneità
richiesti deve essere escluso dall'aggiudicazione (art. 38 lett. e RLCPubb/CIAP).
Queste norme
impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti
devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un’aggiudicazione,
quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di
idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui
viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si
pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli.
Fatti
I criteri di idoneità vanno chiaramente
distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare
se i concorrenti sono in grado di eseguire l’opera messa a concorso o di
fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare
l’offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità
è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente
la bontà dei concorrenti per rapporto all’oggetto del concorso. Accertamento,
questo, che deve precedere la scelta dell’offerta più vantaggiosa e che si
conclude con l’esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.
L'accertamento preliminare dell'idoneità dei
concorrenti non ha luogo soltanto nell’ambito della procedura di concorso
secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase.
Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti
valutare preliminarmente l’idoneità dei concorrenti sulla base di parametri
oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che
non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta
esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non
soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta
migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA
52.2001.10 del 29 gennaio 2001; per i concorsi retti dalla LCPubb cfr. invece STA
52.2010.132 del 7 giugno 2010 e 52.2010.123 del 7 maggio 2010).
2.2. Per
principio, i criteri d'idoneità devono essere soddisfatti al momento della
scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non riguardando l'offerta in
quanto tale ma il concorrente, ove la legge o le prescrizioni di gara non
dispongano diversamente la dimostrazione del loro adempimento può nondimeno
essere portata anche successivamente. Motivo d'esclusione irreversibile è di
per sé soltanto il mancato adempimento dei criteri d'idoneità al momento della
scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. La mancata dimostrazione del
loro adempimento, invece, giustifica l'esclusione, ma questa conseguenza è
irreversibile soltanto se è espressamente comminata dalla legge o dalle
prescrizioni di gara (Matteo Cassina,
Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Canton Ticino, Lugano
2008, pag. 38 e segg.).
Considerandi
2.3
Nel
caso di specie, il capitolato d’oneri fissava chiari criteri d'idoneità alla
pos. A.6., stabilendo - tra l'altro - che i concorrenti dovevano disporre di
almeno due collaboratori di formazione tecnica, ovvero di due assistenti a
tempo pieno istruiti nelle materie di competenza di un architetto. La stessa
prescrizione avvertiva che il mancato adempimento di uno qualsiasi dei requisiti
esatti avrebbe comportato l’esclusione dell’offerta dalla fase di valutazione.
Nella sua
offerta del 23 novembre 2009 RI 1 ha indicato di avere tre collaboratori,
segnatamente un architetto, un disegnatore occupato al 50% e una segretaria impiegata
al 30%. A giusto titolo quindi il committente ha escluso il ricorrente dall'aggiudicazione,
poiché i documenti prodotti non attestavano affatto che egli disponesse di
almeno due collaboratori di formazione tecnica come imposto imperativamente dalle
prescrizioni di gara.
Quand'anche
le regole del concorso avessero permesso all'insorgente di dimostrare posteriormente
al 24 novembre 2009 (termine ultimo di inoltro delle offerte) che quel giorno egli
adempiva tutti i criteri di idoneità prestabiliti, nulla muterebbe ai fini del
presente giudizio. In primo luogo, perché al concorso ha indubbiamente partecipato
RI 1 quale titolare dell'omonimo studio di architettura di __________ (vedi l'offerta
e tutti i documenti ad essa compiegati) e non la società in nome collettivo __________
& __________, ditta che ingloba anche lo studio di __________ dell'arch. __________
e, di riflesso, il personale da quest'ultimo impiegato. Secondariamente, perché
__________ non è un "collaboratore" del ricorrente, ma un libero
professionista attivo nel Canton __________, che dal 1982 a oggi ha condiviso con RI 1 soltanto otto progetti (cfr. la lista dei 71 lavori eseguiti dal
ricorrente, allegata al modulo di offerta). La sua cooperazione a titolo
personale non avrebbe comunque potuto essere ammessa, dal momento che gli atti
gara escludevano esplicitamente sia la facoltà di consorziamento, sia il
subappalto anche parziale del mandato (pos. A.7. e A.8. del capitolato
d’oneri).
In conclusione, dalle tavole processuali risulta
inequivocabilmente che alla scadenza del termine per l’inoltro delle offerte
l’insorgente non soddisfaceva i criteri d’idoneità richiesti dalle regole del
concorso, criteri volti a limitare la cerchia degli offerenti agli studi di
architettura autonomamente in grado di garantire una prestazione ineccepibile
secondo le specifiche necessità del committente.
3.
Sulla
scorta di quanto precede il ricorso va pertanto respinto.
L’emanazione del presente giudizio rende superflua l’evasione della domanda
volta a concedere effetto sospensivo al gravame.
La tassa di giustizia e le ripetibili, la prima commisurata per difetto al
lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in discussione, sono poste a carico
del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 e art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 15 CIAP; 10, 38 RLCPubb/CIAP; 4
DLACIAP; 3, 18, 28, 31, 43, 60 e 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore
obbligo di rifondere al committente ed all'aggiudicatario identico importo a
titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei
limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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