Lexipedia

Decisione

52.2010.267

Concorso di consulenza d'architetto. Esclusione di un concorrente che dal profilo del numero dei collaboratori non adempie i requisiti di idoneità fissati dal capitolato

23 agosto 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri di idoneità vanno chiaramente

distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare

se i concorrenti sono in grado di eseguire l’opera messa a concorso o di

fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare

l’offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità

è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente

la bontà dei concorrenti per rapporto all’oggetto del concorso. Accertamento,

questo, che deve precedere la scelta dell’offerta più vantaggiosa e che si

conclude con l’esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei

concorrenti non ha luogo soltanto nell’ambito della procedura di concorso

secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase.

Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti

valutare preliminarmente l’idoneità dei concorrenti sulla base di parametri

oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che

non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta

esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non

soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta

migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA

52.2001.10 del 29 gennaio 2001; per i concorsi retti dalla LCPubb cfr. invece STA

52.2010.132 del 7 giugno 2010 e 52.2010.123 del 7 maggio 2010).

2.2. Per

principio, i criteri d'idoneità devono essere soddisfatti al momento della

scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non riguardando l'offerta in

quanto tale ma il concorrente, ove la legge o le prescrizioni di gara non

dispongano diversamente la dimostrazione del loro adempimento può nondimeno

essere portata anche successivamente. Motivo d'esclusione irreversibile è di

per sé soltanto il mancato adempimento dei criteri d'idoneità al momento della

scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. La mancata dimostrazione del

loro adempimento, invece, giustifica l'esclusione, ma questa conseguenza è

irreversibile soltanto se è espressamente comminata dalla legge o dalle

prescrizioni di gara (Matteo Cassina,

Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Canton Ticino, Lugano

2008, pag. 38 e segg.).

Considerandi

2.3

Nel

caso di specie, il capitolato d’oneri fissava chiari criteri d'idoneità alla

pos. A.6., stabilendo - tra l'altro - che i concorrenti dovevano disporre di

almeno due collaboratori di formazione tecnica, ovvero di due assistenti a

tempo pieno istruiti nelle materie di competenza di un architetto. La stessa

prescrizione avvertiva che il mancato adempimento di uno qualsiasi dei requisiti

esatti avrebbe comportato l’esclusione dell’offerta dalla fase di valutazione.

Nella sua

offerta del 23 novembre 2009 RI 1 ha indicato di avere tre collaboratori,

segnatamente un architetto, un disegnatore occupato al 50% e una segretaria impiegata

al 30%. A giusto titolo quindi il committente ha escluso il ricorrente dall'aggiudicazione,

poiché i documenti prodotti non attestavano affatto che egli disponesse di

almeno due collaboratori di formazione tecnica come imposto imperativamente dalle

prescrizioni di gara.

Quand'anche

le regole del concorso avessero permesso all'insorgente di dimostrare posteriormente

al 24 novembre 2009 (termine ultimo di inoltro delle offerte) che quel giorno egli

adempiva tutti i criteri di idoneità prestabiliti, nulla muterebbe ai fini del

presente giudizio. In primo luogo, perché al concorso ha indubbiamente partecipato

RI 1 quale titolare dell'omonimo studio di architettura di __________ (vedi l'offerta

e tutti i documenti ad essa compiegati) e non la società in nome collettivo __________

& __________, ditta che ingloba anche lo studio di __________ dell'arch. __________

e, di riflesso, il personale da quest'ultimo impiegato. Secondariamente, perché

__________ non è un "collaboratore" del ricorrente, ma un libero

professionista attivo nel Canton __________, che dal 1982 a oggi ha condiviso con RI 1 soltanto otto progetti (cfr. la lista dei 71 lavori eseguiti dal

ricorrente, allegata al modulo di offerta). La sua cooperazione a titolo

personale non avrebbe comunque potuto essere ammessa, dal momento che gli atti

gara escludevano esplicitamente sia la facoltà di consorziamento, sia il

subappalto anche parziale del mandato (pos. A.7. e A.8. del capitolato

d’oneri).

In conclusione, dalle tavole processuali risulta

inequivocabilmente che alla scadenza del termine per l’inoltro delle offerte

l’insorgente non soddisfaceva i criteri d’idoneità richiesti dalle regole del

concorso, criteri volti a limitare la cerchia degli offerenti agli studi di

architettura autonomamente in grado di garantire una prestazione ineccepibile

secondo le specifiche necessità del committente.

3.

Sulla

scorta di quanto precede il ricorso va pertanto respinto.

L’emanazione del presente giudizio rende superflua l’evasione della domanda

volta a concedere effetto sospensivo al gravame.

La tassa di giustizia e le ripetibili, la prima commisurata per difetto al

lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in discussione, sono poste a carico

del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 e art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 13, 15 CIAP; 10, 38 RLCPubb/CIAP; 4

DLACIAP; 3, 18, 28, 31, 43, 60 e 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore

obbligo di rifondere al committente ed all'aggiudicatario identico importo a

titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster