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Decisione

52.2010.269

Diniego licenza edilizia per la posa di pannelli solari sul tetto di un edificio nel nucleo

4 novembre 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti posti dall'art. 18a LPT, in particolare quello di integrazione

accurata, così come in definitiva ritenuto dal Governo. Per essere

conformi, i collettori solari non solo non devono produrre un effetto deturpante,

ma devono inserirsi in modo conveniente nella facciata o nel tetto dell'edificio.

Considerandi

Ciò che, in concreto, già per le stesse considerazioni di cui si è detto poc'anzi,

senz'altro non risulta.

5.

Sulla base di tutti i motivi che precedono, il ricorso deve dunque

essere respinto.

6.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della RI 1 (art.

28.

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 18a LPT; 2, 21 LE; 3 RLE; 2

DLBN; 3 RBN; 3, 18, 28, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia, di fr. 1'000.- è posta a carico della RI 1.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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