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Decisione

52.2010.282

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 agosto 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 26

gennaio 2010 la Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale

del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) hanno

indetto un pubblico concorso per la nomina e l'incarico di docenti per l'anno

scolastico 2010/ 2011 per diversi ordini di scuola (FU n. 7/2010, pag. 679 e

segg.). Quale requisito per i partecipanti al concorso per l'insegnamento nelle

scuole medie superiori era richiesto il relativo certificato di abilitazione rilasciato

dall'Alta Scuola Pedagogica (ASP) di Locarno o riconosciuto dalla Conferenza

dei Direttori della Pubblica Educazione (CDPE). Abilitati a concorrere, specificava

ancora il bando, erano:

- (…)

- i candidati in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella

scuola media superiore (…);

- i candidati che otterranno il certificato di abilitazione

all'insegnamento nella scuola media/media superiore entro il 1. luglio 2010,

rilasciato dalla SUPSI-DFA di Locarno o rilasciato da un altro istituto

universitario svizzero riconosciuto dalla CDPE. Gli interessati sono tenuti a

presentare, entro il termine di scadenza del presente bando di concorso, un attestato

che comprovi l'iscrizione all'ultimo semestre. Inoltre, entro il 1. luglio 2010

gli interessati devono inviare copia dell'attestato di abilitazione alla

Sezione amministrativa del DECS.

In

difetto del certificato di abilitazione il candidato viene escluso dalla

procedura di assunzione. (…).

(cfr. FU

n. 7/2010, punto n. 2.1. del bando, pag. 682).

B. Al concorso

ha partecipato anche RI 1, che ha inoltrato la sua candidatura per l'insegnamento

nelle scuole medie, nelle scuole medie superiori e nelle scuole professionali

per le materie di inglese e italiano. Cittadina italiana, essa è titolare di

una laurea rilasciatale nel 2005 dall'Università degli studi di Trieste in

traduzione e interpretazione, indirizzo traduzione, per la lingua tedesca e

inglese. Successivamente, essa ha ottenuto l'abilitazione all'insegnamento

delle lingue inglese e italiano, conferitale con certificato del 29 luglio 2009

dal Ministerium für Kultus, Jugend und Sport dello Stato federale tedesco del

Baden-Württemberg.

C. Con

separati scritti del 10 maggio 2010, la Sezione amministrativa del DECS ha

comunicato alla concorrente di averla esclusa dal colloquio di assunzione per

le scuole medie e per le scuole medie superiori per mancanza del relativo

titolo di abilitazione all'insegnamento o del riconoscimento della CDPE. Per

quanto riguarda invece le scuole professionali, l'ufficio cantonale ha informato

RI 1 in merito alle materie per le quali sono stati istituiti i colloqui e i

criteri di assunzione.

D. In data 16

giugno 2010 RI 1, tramite il suo legale, ha inviato alla Sezione amministrativa

una lettera con cui ha manifestato la volontà di contestare la decisione

relativa alla sua esclusione dalla procedura concorsuale per le scuole medie

superiori. A mente sua, la CDPE avrebbe riconosciuto, per il livello secondario

I, il titolo estero di abilitazione, ciò che le conferirebbe il diritto

all'insegnamento per lo meno nelle scuole medie. Inoltre, ha rammentato che era

ancora pendente un ricorso contro la decisione della CDPE riguardante il

riconoscimento anche per le scuole medie superiori dell'abilitazione conseguita.

Il 5 luglio 2010 il legale ha confermato che il suo precedente scritto era da

ritenere quale ricorso contro la comunicazione 10 maggio 2010 della Sezione

amministrativa del DECS. Il giorno successivo l'incarto è quindi stato

trasmesso al Tribunale cantonale amministrativo per competenza.

In sede

di osservazioni, la Sezione amministrativa del DECS ha chiesto di respingere il

ricorso. L'esclusione della ricorrente dal concorso sarebbe corretta, in quanto

alla scadenza del bando di concorso essa non era in possesso del riconoscimento,

ad opera della CDPE, dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Germania.

Considerato, in

diritto

1. L'oggetto

del presente giudizio verte unicamente sull'esclusione della ricorrente dal

concorso per l'insegnamento nelle scuole medie superiori, come specificato in

tutte le comparse scritte del legale della ricorrente. Inimpugnate sono per

contro rimaste le altre due comunicazioni del 10 maggio 2010 della Sezione amministrativa

riguardanti l'esclusione della ricorrente dal concorso per la scuola media e

per le scuole professionali.

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo risulta dall'art. 67 cpv.

1 LORD. La legittimazione attiva della ricorrente, concorrente esclusa dalla

procedura di assunzione, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo

(art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere esaminato

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

La

ricorrente è stata esclusa dai colloqui di assunzione poiché non in possesso di

un titolo di abilitazione riconosciuto dalla CDPE al momento della scadenza del

concorso. A torto.

2.1

I

dipendenti cantonali e i docenti sono di regola assunti, mediante nomina (a

tempo indeterminato; art. 7 LORD) o incarico (a tempo determinato; art. 15

LORD), in esito a pubblico concorso (art. 12 cpv. 1 e 17 cpv. 1 LORD). Per

quanto riguarda la procedura di assunzione, l'art. 8 cpv. 1 LORD dispone che la

nomina è subordinata ai titoli di studio e ai requisiti di età, di idoneità e

di preparazione contemplati nella descrizione della funzione individuale e

pubblicati nel bando di concorso. I concorrenti devono inoltre produrre i

titoli di studio, eventuali certificati di lavoro, un certificato medico di

sanità, il certificato individuale di stato civile o l’atto di famiglia,

l’estratto del casellario giudiziale ed eventuali altri documenti richiesti dal

bando di concorso (art. 13 cpv. 1 LORD). Nella fattispecie, le condizioni di

concorso prevedevano quali requisiti generali il possesso del certificato di

abilitazione all'insegnamento per le scuole medie superiori rilasciato dall'ASP,

dalla SUPSI-DFA o riconosciuto dalla CDPE, da allegare alla domanda di assunzione

(punto n. 10 norme generali del bando di concorso), con la specificazione che

le domande incomplete e o tardive non sarebbero state prese in considerazione

(punto n. 14 norme generali del bando di concorso). Veniva tuttavia disposta

un'eccezione a tali requisiti in favore di quei candidati che al momento della

scadenza del concorso non erano ancora in possesso del certificato di

abilitazione rilasciato dalla SUPSI-DFA o da un altro istituto universitario

svizzero riconosciuto dalla CDPE ma che lo avrebbero ottenuto entro il 1°

luglio 2010. Tali candidati erano ammessi - provvisoriamente - ed entro tale

data erano tenuti ad inviare copia dell'attestato di abilitazione alla Sezione

amministrativa del DECS, in difetto del quale il candidato veniva escluso dalla

procedura di assunzione (punto 2.1. del bando di concorso).

2.2

L'accesso

alla professione di docente non è possibile per chiunque, ma occorre che il concorrente

adempia determinate condizioni, sia riferite alla sua persona, sia riferite

alle sue capacità professionali. Se da un lato lo Stato può legittimamente limitare

l'accesso alla professione di docente, ciò non significa tuttavia che esso sia

legittimato a porre ogni e qualsiasi limitazione. In particolare, le

restrizioni devono essere sostenibili e non devono portare a manifeste

situazioni di disparità di trattamento (Herbert

Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2.a edizione, Berna 2003, pag. 498 e

segg.). Per prassi costante, il principio della parità

di trattamento, garantito in termini generali dall'art. 8 cpv. 1 della

Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), non permette di fare,

tra casi simili, delle distinzioni che nessun fatto importante giustifica o di

sottoporre ad un regime identico situazioni che presentano tra di loro delle

differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso.

Le situazioni paragonate non devono necessariamente essere identiche sotto ogni

aspetto, la loro similitudine va stabilita per quel che riguarda i fatti pertinenti

per la decisione da prendere (DTF 129 I 113 consid. 5.1; 125 II 345

consid. 10b; 124 II 193 consid. 8d/aa; 121 I 104 consid. 4a; RDAT I-1997 n. 10

consid. 3a; Jörg Paul Müller, Die Grundrechte der

schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, 2. ed. pag. 239; Beatrice Weber-Dürler, Zum Anspruch auf

Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung, ZBl 2004, pag. 1 seg.).

3.

La

ricorrente ha ottenuto, il 29 luglio 2009, il certificato denominato "Zeugnis

über die zweite Staatsprüfung für die Laufbahn des höheren Schuldienstes an

Gymnasien" del Baden-Württemberg, che ha allegato alla documentazione di

gara. Al momento dell'inoltro della sua candidatura,

essa non era in possesso del certificato di riconoscimento dell'abilitazione

rilasciato dalla CDPE, poiché la relativa procedura era ancora in corso e il documento

non era quindi presente negli atti del concorso. Nondimeno, l'assenza di quel

certificato non poteva da sé sola giustificare, come ha fatto la Sezione amministrativa del DECS, l'esclusione a priori della ricorrente dal prosieguo della

procedura di assunzione, malgrado quanto prescritto in proposito dalle

condizioni del bando. Se paragonato al trattamento eccezionale riservato a coloro

che, iscritti all'ultimo semestre, conseguiranno l'abilitazione solo dopo la scadenza

del concorso, un simile provvedimento risulta infatti discriminatorio. Il concorso

pubblico per l'assunzione dei docenti viene aperto con largo anticipo (di regola

nel corso del mese di gennaio) rispetto alla data di inizio del seguente anno scolastico

(tra fine agosto e inizio settembre del medesimo anno; cfr. art. 15 cpv. 1

della legge della scuola, del 1. febbraio 1990; LSc; RL 5.1.1.1). Per questo

motivo, sono ammessi al concorso anche gli abilitandi dell'ultimo semestre che

al momento della presentazione della candidatura non adempiono ancora i

requisiti professionali richiesti, mancando loro l'abilitazione

all'insegnamento, che verrà però conseguita in tempo utile per l'inizio

dell'anno scolastico di pertinenza. Se tali candidati sono quindi legittimati a

partecipare al concorso, a maggior ragione deve essere concessa uguale facoltà

a quei concorrenti che al momento della scadenza del concorso sono già in possesso

di tutti i titoli di studio, compresa un'abilitazione all'insegnamento, ma che,

avendo conseguito quest'ultimo titolo all'estero, difettano unicamente della

relativa decisione di riconoscimento da parte della CDPE. Anche la loro

partecipazione deve comunque essere sottoposta alla condizione dell'ottenimento

dell'attestazione di riconoscimento entro il termine stabilito dall'autorità di

nomina. Questo Tribunale non intravede quindi motivi per trattare in modo

differenziato queste due categorie di concorrenti, se non quello di

discriminare, senza ragioni sostenibili, i candidati che non hanno conseguito

l'abilitazione nel nostro cantone o in Svizzera. Nella fattispecie, la

candidatura della ricorrente avrebbe quindi dovuto esser ritenuta -

provvisoriamente - dal DECS nell'attesa della produzione del riconoscimento del

suo titolo di abilitazione tedesco da parte della CDPE entro un termine analogo

a quello concesso agli abilitandi iscritti all'ultimo semestre. Escludendola

sin dall'inizio dalla procedura di assunzione, l'autorità di nomina è quindi incorsa

in una palese violazione del principio della parità di trattamento che non può

essere protetta. Il ricorso deve quindi essere accolto e la decisione impugnata

annullata. L'incarto è rinviato all'autorità di nomina affinché assegni alla

ricorrente un adeguato termine per produrre il riconoscimento da parte della

CDPE del titolo di abilitazione ottenuto in Germania per l'ordine di scuola per

il quale ha postulato, pena la sua esclusione dalla procedura di assunzione.

4.

Visto

quanto precede, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28

LPamm). Alla ricorrente, patrocinata da un legale, vengono assegnate ripetibili

commisurate al - ridotto - dispendio di tempo causato dalla presente procedura

ricorsuale (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le norme di legge sopra ricordate;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. La decisione della

Sezione amministrativa del DECS del 10 maggio 2010 di esclusione della

ricorrente dalla procedura di assunzione di docenti per le scuole medie superiori

per l'anno scolastico 2010/2011 è annullata;

1.2. l'incarto viene

retrocesso al DECS affinché proceda così come indicato al consid. 3 della

presente decisione.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente

l'importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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