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Decisione

52.2010.293

Restituzione di un prestito di studio. Esigibilità del credito. Prescrizione della pretesa di restituzione

7 dicembre 2011Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I. All'accoglimento

del gravame si sono opposti il Consiglio di Stato, il quale ha sollecitato la

conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni e

il DECS (UBSS), con argomenti che saranno discussi - per quanto necessario - in

appresso.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art.

95 cpv. 1 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc; RL 5.1.1.1). La

legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 43 legge di procedura per

le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo

(art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso

sulla scorta delle tavoli processuali, senza procedere ad accertamenti

istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

In

concreto, la ricorrente non contesta l'ammontare del prestito di cui ora il

DECS (e per esso l'UBSS) chiede la restituzione. Essa si limita a rilevare che

lo stesso sarebbe stato tramutato in assegno di studio e che nulla sarebbe più

dovuto, la pretesa di restituzione essendo peraltro manifestamente prescritta. Per

cominciare, si esaminerà dunque la questione della presunta conversione del

prestito. Solo in seguito, qualora le censure ricorsuali su questo tema

dovessero rivelarsi infondate, si esamineranno le obiezioni attinenti alla

prescrizione del relativo credito.

3.

3.1.

Gli assegni e i prestiti di studio sono regolati dagli art. 19-22 LSc. L'art.

21.

cpv. 4 LSc, in particolare, dà al beneficiario di un prestito di studio la

facoltà di domandarne la conversione in assegno, di chiederne cioè il condono

del rimborso. La norma non conferisce al beneficiario una pretesa alla

conversione; gli garantisce però il diritto a che la sua richiesta sia vagliata

e apprezzata dall'autorità senza arbitrio né disparità di trattamento, in

ossequio alle regole della buona fede e della proporzionalità (Blaise Knapp,

Précis de droit administratif, 4a ed., Bâle 1991, pag. 112 segg.). Pendente un'istanza di conversione, è possibile rinviarne l'esame

ad una data ulteriore se sussistono motivi oggettivi. In altre parole, se non è

da escludere con tutta evidenza che la situazione socio-economica dell'istante

possa ancora subire dei mutamenti, non è contrario al diritto sospendere

l'esame di merito della richiesta di trasformazione del prestito di studio in

assegno. In quest'ottica non risulta inopportuno attendere la scadenza del

termine di rimborso prima di emettere una decisione definitiva (RDAT II-1993,

n. 21, pag. 55).

3.2

La

ricorrente sostiene che l'istanza di conversione 28 dicembre 1991/22 febbraio

1992.

avrebbe trovato accoglimento qualche anno dopo da parte dell'UBSS e che una

conferma telefonica in tal senso le sarebbe stata data dalla stessa autorità

cantonale, a più riprese. Se risulta da un lato impossibile comprovare le

assicurazioni telefoniche ricevute, ha precisato l'insorgente, appare

dall'altro assolutamente manifesto che il silenzio dell'autorità, che mai si è

determinata in merito - neppure reagendo allo scritto 12 giugno 2002 con cui le

veniva confermata l'avvenuta conversione - sia da considerare come una

decisione implicita di accettazione della richiesta di trasformazione inoltrata.

La tesi si avvera priva di fondamento.

3.3

Il

principio inquisitorio, che caratterizza il procedimento amministrativo, sancisce

l'obbligo per l'autorità di accertare d'ufficio i

fatti determinanti per la decisione, assumendo all'occorrenza le necessarie

prove ed avvalendosi cioè di documenti, informazioni delle parti, informazioni

o testimonianze di terzi, sopralluoghi o perizie (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, Lugano 1997, ad art. 18, n. 1/b).

Tra le conseguenze del

principio citato vige la particolarità che le regole sulla ripartizione

dell'onere probatorio non sono, in principio, applicabili. Le parti sono tenute

a cooperare all'accertamen-to dei fatti in un procedimento da esse proposto

(art. 13 cpv. 1 lett. a legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre

1968; PA; RS 172.021), ma ciò non ha alcuna influenza sull'onere della prova.

Tuttavia, quando manca una prova, oppure quando non si può ragionevolmente

esigerne l'apporto da parte dell'autorità, la regola dell'art. 8 del codice

civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) è applicabile per analogia

(STA 52.2003.195 del 18 dicembre 2003 consid. 3.2).

3.4

In

virtù dell'art. 8 CC, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il

suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la

prova. Spettava dunque all'insorgente il compito di apportare la prova della,

se così fosse, avvenuta conversione del sussidio oggetto dell'odierno

contendere. A nulla giovano quindi le circostanze da essa evocate nel tentativo

di scongiurare il rischio di una sua restituzione, non solo poiché la

documentazione prodotta non consente di concludere che già diversi anni or sono

la sua istanza fosse stata accolta, ma anche in ragione del fatto che neppure la

diretta interessata è stata in grado di addurre elementi concreti atti a

corroborare le proprie affermazioni.

A questo

Tribunale risulta al contrario e con assoluta chiarezza che con decisione 31

marzo 2008, regolarmente cresciuta in giudicato, l'autorità cantonale ha

respinto la richiesta inoltrata da RI 1. Anche se tale decisione non le fosse

stata notificata, al pari dei successivi scritti del 19 giugno 2008 e 17 dicembre

2009.

che ne richiamavano il contenuto, l'insorgente, di professione avvocato, avrebbe

potuto e dovuto fare prova di maggiore diligenza contestandola immediatamente

dopo averne appreso gli estremi (in particolare, a seguito della visione

dell'intero incarto; cfr. sua richiesta del 14 aprile 2010). Ne discende che,

in assenza di impugnazione, essa è regolarmente cresciuta in giudicato con

tutto ciò che ne consegue. Il fatto che l'autorità cantonale abbia mantenuto il

silenzio per molti anni (avendo potuto evadere la richiesta della ricorrente

già a far tempo dal 30 giugno 2001; cfr. RDAT II-1993, n. 21, pag. 55) non è

tale da sovvertire la conclusione di cui sopra. Ferme queste premesse, occorre

dunque stabilire in quale momento il credito è diventato esigibile, poiché è da

tale istante che inizia a decorrere il termine di prescrizione.

4.

4.1. L'art. 7

cpv. 5 dell'allora vigente Decreto esecutivo concernente gli assegni e i

prestiti di studio, gli assegni di tirocinio e i sussidi per il perfezionamento

e la riqualificazione professionale del 13 novembre 1984 (DEAPS; BU 38/1984

pag. 267 segg.), ripreso nel formulario di richiesta 1° ottobre 1990 sottoscritto

dalla ricorrente, prevedeva che il prestito ricevuto avrebbe dovuto essere

restituito al più tardi entro 10 anni dalla conclusione degli studi secondo le

modalità da convenire entro un anno dalla fine degli stessi. È dunque alla fine

del termine decennale, entro il quale la beneficiaria deve restituire la somma

ricevuta in prestito, che il credito diventa esigibile.

Nel caso

in esame, la ricorrente ha portato a termine gli studi di diritto intrapresi

presso l'Università di __________ il 29 giugno 1991. Ne segue che, in

applicazione della suddetta normativa, il termine di 10 anni previsto per la

restituzione è scaduto al più tardi il 29 giugno 2001. Ed è, dunque, a contare

da tale momento (30 giugno 2001, dies a quo) che il credito è diventato esigibile

e che, di conseguenza, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere. Con

riferimento alla fattispecie che qui ci occupa, occorre quindi determinare se

il diritto alla restituzione del sussidio sussista ancora o meno.

4.2

Dottrina

e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che anche in difetto di un

esplicito disposto di legge i crediti e le pretese fondate sul diritto pubblico

possono di principio estinguersi per prescrizione (Max Imboden/rené Rhinow,

Verwaltungsrechtsprechung, n. 34 B I; André

Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II,

pag. 660 segg.; Knapp, op. cit.,

n. 745 segg.), tanto che si tratti di pretese dell'ente pubblico verso i privati,

quanto nel caso inverso (DTF 109 IV 64 consid. 1; 105Ib 11). Se

la legge non prevede né il termine di decorrenza della prescrizione, né la durata

della stessa, questi devono essere stabiliti, in via analogica, applicando la

disciplina che regola casi simili. In mancanza di tali norme, o in presenza di

soluzioni contraddittorie o casuali, il giudice amministrativo deve stabilire

il termine come se fosse legislatore (RDAT II-1991, n. 19, pag. 56; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 690 e

giurisprudenza ivi citata; Imboden/ Rhinow,

op. cit., n. 34 B III; Grisel, op.

cit., pag. 663 segg.; Knapp, op.

cit., n. 749). I termini che il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire

in via giurisprudenziale sono generalmente di 5 anni o 10 anni, alla stregua di

quelli applicabili per legge nel diritto civile (art. 127 e 128 codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220); in mancanza di

norme espresse, una durata inferiore risulterebbe infatti troppo

pregiudizievole per il creditore e comprometterebbe la sicurezza del diritto

(cfr. Grisel, op. cit., pag. 664; Knapp, op. cit., n. 749). Quanto

all'interruzione della prescrizione, in campo pubblicistico non domina il

rigore invalso in diritto civile (cfr. art. 135 CO). I termini di prescrizione

del diritto pubblico vengono infatti interrotti da ogni atto mediante il quale

la pretesa è rivendicata dal debitore in modo idoneo (cfr., sull'argomento, Imboden/Rhinow, op. cit., n. 34 B IV c; Grisel, op. cit., pag. 666; Attilio R. Gadola, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, in:

AJP 1/95 pag. 54; RDAT 1982 n. 117). L'atto di rivendicazione può avere nondimeno

valenza interruttiva della prescrizione unicamente a beneficio della specifica

pretesa per la quale viene esercitato e fino a concorrenza della somma

reclamata (STA 53.2002.1 del 27 novembre 2003 consid. 2.1).

A livello

cantonale, nessuna disposizione di legge indica specificamente la prescrizione

delle pretese di diritto pubblico. In particolare, né il decreto esecutivo del

1984.

(DEAPS), né i regolamenti successivi (Regolamento concernente gli assegni

e i prestiti di studio, gli assegni di tirocinio e i sussidi per il perfezionamento

e la riqualificazione professionale dell'8 ottobre 1991; BU 38/117 del 15 ottobre

1991, pag. 337 segg., rispettivamente, Regolamento delle borse di studio dell'8

marzo 1995; RL 5.1.3.1) prevedono un termine di prescrizione. Ben si può, a

titolo sussidiario, far capo alla disciplina stabilita dal CO (cfr. Imboden/ Rhinow, op. cit., n. 34 III,

pag. 202), secondo il quale si prescrivono col decorso di 10 anni tutte le

azioni per le quali il diritto federale non dispone diversamente (art. 127 CO).

Così è, in particolare, per i mutui (cfr. RDAT II-1991, n. 19, pag. 56).

4.3

Nel

caso di specie, il termine decennale di prescrizione, cominciato a decorrere,

come detto, il 30 giugno 2001, non è - attualmente - ancora trascorso. Esso è

stato infatti interrotto a più riprese mediante esplicite richieste di rimborso:

una prima volta il 31 marzo 2008 con la decisione con cui l'UBSS, oltre a respingere

la richiesta di trasformazione del prestito in assegno di studio, chiedeva

formalmente alla ricorrente di formulare una proposta per la restituzione

dell'importo scoperto, poi successivamente attraverso gli scritti 19 giugno

2008.

(con cui invitava nuovamente l'interessata a voler indicare delle modalità

di pagamento) e 17 dicembre 2009 (con cui la medesima autorità chiedeva alla

ricorrente di dare seguito al precedente scritto del 19 giugno 2008), sia con

la notifica della diffida di pagamento (ricevuta, per stessa ammissione

dell'insorgente, il 6 aprile 2010) e ancora con l'intimazione della decisione 9

aprile 2010, qui contestata.

Quand'anche

la ricorrente non avesse ricevuto, come assevera, alcuna comunicazione tra il

mese di giugno 2002 e il mese di aprile 2010, il termine di prescrizione non

sarebbe tuttavia ancora trascorso, essendo stato validamente interrotto con la

notifica della diffida di pagamento, rispettivamente, della decisione oggetto

di impugnativa. Ne discende che la pretesa di restituzione dell'importo di fr.

7'000.- appare perfettamente lecita. Il fatto che non siano mai state

concordate modalità di restituzione non giustifica in alcun modo l'annullamento

della decisione dedotta in giudizio. D'altronde, se le modalità di pagamento

non sono state concordate è a causa dell'atteggiamento defatigatorio della qui

ricorrente, la quale non ha mai dato seguito agli inviti del competente

Dipartimento a voler formulare concrete proposte di restituzione del prestito

(cfr. scritti 31 marzo 2008, 19 giugno 2008, 17 dicembre 2009), avanzando le

tesi, rimaste tuttavia incomprovate, secondo cui, non solo l'istanza di

conversione sarebbe stata accolta, ma alcuna comunicazione le sarebbe mai più

pervenuta dall'autorità cantonale competente tra il giugno del 2002 e l'aprile del

2010.

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. La

tassa di giustizia è a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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