52.2010.296
Revoca della licenza di condurre a seguito di infrazione (guida in stato di ebrietà) commessa all'estero. Natura e portata della misura adottata dalle autorità straniere
12 ottobre 2010Italiano12 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
52.2010.296
Data decisione, Autorità:
12.10.2010, TRAM
Titolo:
Revoca della licenza di condurre a seguito di infrazione (guida in stato di ebrietà) commessa all'estero. Natura e portata della misura adottata dalle autorità straniere
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16c cpv. 1 let. b LCSTR
art. 16c bis LCSTR
Incarto n.
52.2010.296
Lugano
12 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi
segretaria:
Luisa Vassalli Zorzi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2 agosto 2010 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 13 luglio 2010 (n. 3732) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 3 marzo 2010 con cui la Sezione della circolazione le ha revocato
la licenza di condurre per la durata di 3 mesi in relazione ad un reato di
guida in stato di inattitudine commesso all’estero;
vista la risposta 17 agosto
2010 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nata
il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel __________.
Dal registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS) emerge che nel
2001 è stata ammonita nel Canton __________ per essere incorsa in un eccesso di
velocità e che nel 2005 le autorità __________ le hanno revocato la patente durante
un mese (dal 3 settembre al 2 ottobre 2005) per aver nuovamente commesso lo
stesso tipo di reato.
B. Il 24 ottobre
2009, verso le ore 01.30, RI 1 è stata fermata da una pattuglia di carabinieri
in servizio nell’abitato di __________ e sottoposta ad esame dell’alcolemia.
Risultata positiva a due misurazioni con l’etilometro (0.82 e 0.89 g/l), gli
agenti le hanno ritirato immediatamente la licenza di condurre svizzera per
aver guidato in stato di ebbrezza secondo la legislazione italiana (art. 186
Codice della strada; C.d.S.). Il 6 novembre seguente, il Prefetto della
provincia di __________ ha decretato la sospensione in via cautelare e
provvisoria della patente di guida di RI 1 per il periodo di 180 giorni (art. 223 C.d.S.).
C. Informata
di questi accadimenti, il 15 febbraio 2010 la Sezione della circolazione ha prospettato
a RI 1 l'adozione di una misura di revoca della licenza di condurre. Raccolte
le sue osservazioni, il 3 marzo 2010 la competente autorità cantonale ha deciso
di ritirarle la patente per la durata di 3 mesi (dal 5 aprile al 4 luglio 2010),
autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie G e
M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. b,
16c cpv. 2 lett. a e 16cbis della legge federale sulla
circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1
dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS
741.51).
D. Con
giudizio 13 luglio 2010 il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ricordato
che la sospensione della patente decretata dal Prefetto di __________ era
valida unicamente sul territorio italiano e che secondo il diritto svizzero la
guida in stato di ebrietà qualificata costituisce un’infrazione grave, l'autorità
di ricorso di prime cure ha ritenuto inevitabile, in quanto corrispondente al
minimo legale, la revoca di tre mesi disposta dalla Sezione della circolazione
in forza dell'art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr.
E. Contro la
predetta sentenza governativa la soccombente è insorta davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
La ricorrente ha sottolineato innanzi tutto di non aver mai guidato durante la
sospensione della patente decretata dal Prefetto di __________, convinta che il
provvedimento fosse valido dappertutto, sia in Italia che in Svizzera. A suo
giudizio, infliggendole ulteriori tre mesi di revoca le autorità cantonali
hanno violato i principi racchiusi nell’art. 16cbis LCStr,
disattendo peraltro il principio della proporzionalità e quello di uguaglianza.
F. Il
Consiglio di Stato ha proposto di respingere il ricorso, riconfermandosi nella
propria decisione senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
7.4.2.1).
La legittimazione attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento
impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del
19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 46 cpv. 1 LPamm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
2.1. La
ricorrente non contesta che la notte del 24 ottobre 2009 ha circolato in stato di ebrietà, sia per il diritto italiano che per la legislazione svizzera.
Ritiene tuttavia inammissibile che in relazione a tale reato la Sezione della
circolazione le imponga una revoca della licenza di condurre di tre mesi in
aggiunta alla sospensione della patente di 180 giorni disposta nei suoi confronti
dalla Prefettura di __________.
Ai fini
del giudizio mette conto di chiarire innanzi tutto la natura e la portata del
provvedimento adottato dalle autorità italiane.
2.2
In
Italia, chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non
costituisca più grave reato, con l’ammenda da euro 800 a euro 3'200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad
un tasso alcolemico superiore a 0.8 e non superiore a 1.5 g/l. All’accertamento
del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da sei mesi ad un anno (art. 186 cpv. 2 lett. b C.d.S.),
provvedimento adottato dal Prefetto del luogo della commessa violazione (art.
223.
cpv. 1 C.d.S.).
La
sospensione della patente decretata da un Prefetto nei confronti di un
cittadino straniero è valida unicamente sul territorio italiano. In effetti,
secondo l’art. 42 cifra 1 della Convenzione sulla circolazione stradale
conclusa a Vienna l’8 novembre 1968 alla quale hanno aderito anche l’Italia e
la Svizzera (Convenzione di Vienna; RS 0.741.10), le Parti contraenti o le
loro parti costitutive possono ritirare ad un conducente che commetta sul loro
territorio un’infrazione che comporti il ritiro della patente di guida in virtù
della loro legislazione, il diritto di usare sul loro territorio la patente di
guida, nazionale o internazionale, di cui è titolare.
La
sospensione della patente operata nei confronti dell’insor-gente non l’ha
dunque privata del beneficio di condurre in altri Stati, segnatamente in
Svizzera. Il diritto di guidare al di fuori del territorio italiano non è stato
intaccato nemmeno dal fatto che le sia stata materialmente sottratta la
patente, dato che il provvedimento prefettizio del 6 novembre 2009 poteva
essere inteso solo come un divieto di condurre veicoli a motore all’interno dei
confini della vicina penisola (DTF 128 II 133 consid. 4a). D’altra parte,
quand’anche fosse vero che RI 1 non ha più guidato da nessuna parte nel periodo
di 180 giorni compreso tra il 24 ottobre 2009 e il 24 aprile 2010, la circostanza
non potrebbe procurarle il giovamento auspicato nel gravame, poiché - come
detto - l’osservanza della misura va considerata come l’espiazione di un mero divieto
di guidare in Italia per la durata di 6 mesi e nulla più (cfr. STF 6A.25/2006
del 28 maggio 2006 consid. 3.1).
3.
3.1. L’art.
16cbis è stato introdotto nella LCStr il 1° settembre 2008, a seguito della nota sentenza con la quale il Tribunale federale aveva stabilito che l’art. 34
OAC non costituiva base legale sufficiente per una revoca d’ammonimento della licenza
di condurre svizzera a seguito di reati commessi all’estero (DTF 133 II 331). La
nuova norma prevede che dopo un’infrazione commessa all’estero, la
licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata se all’estero
è stato pronunciato un divieto di condurre e l’infrazione commessa è medio
grave o grave secondo gli articoli 16b e 16c (cpv. 1). Per
stabilire la durata della revoca della licenza - soggiunge il cpv. 2 - devono
essere adeguatamente considerate le conseguenze, per la persona interessata,
del divieto di condurre pronunciato all’estero. La durata minima della revoca
può essere ridotta. Per le persone che non figurano nel registro delle misure
amministrative (art. 104b), la durata della revoca non può eccedere la durata
del divieto di condurre pronunciato all’estero nel luogo dell’infrazione.
Come annota a giusto titolo la ricorrente riproducendo uno
stralcio del messaggio con il quale il Consiglio federale ha sottoposto al
Parlamento l’introduzione nella LCStr dell’attuale art. 16cbis
(FF 2007 pag. 6889 segg.), per “conseguenze del divieto di condurre
pronunciato all’estero” si intendono ad esempio la durata per la quale il
divieto di condurre è stato disposto, se al momento di pronunciare la misura in
Svizzera quella ordinata all’estero continua a produrre effetti e per quanto
tempo, se l’esecuzione delle due misure si sovrappone, oppure se per la persona
interessata è di primaria importanza poter condurre veicoli a motore
all’estero. A mente di questo Tribunale, per stabilire la
durata della revoca devono essere in ogni modo considerati anche gli elementi
di commisurazione indicati all’art. 16 cpv. 3 LCStr, ovvero le circostanze del
singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua eventuale
necessità professionale di guidare.
3.2
In tutte le fasi del procedimento
amministrativo avviato in Svizzera RI 1 è stata assistita da legali cogniti
della materia. Sollecitata a fornire indicazioni utili ai fini di una benevola quantificazione
della revoca che occorreva infliggerle (vedi lettera 15 febbraio 2010
indirizzatale dall’UGC), la ricorrente non si è mai espressa compiutamente,
limitandosi a sostenere - anche davanti al Consiglio di Stato e in questa sede -
di non aver più guidato tra il 24 ottobre 2009 ed il 24 aprile 2010. A prescindere dalla rilevanza attribuibile a questa circostanza (vedi consid. 2.2. in fine), essa
non ha tuttavia mai prodotto alcuna prova delle sue asserzioni, né ha mai puntualizzato
se ed in che misura il divieto di guidare in Italia le è stato di pregiudizio,
rispettivamente se la licenza di condurre le necessita per motivi d’ordine
professionale.
Sta di fatto che il 24 ottobre 2009 la
ricorrente ha circolato in stato di ebrietà, reato per il quale il Prefetto di __________
le ha imposto la misura minima prevista dal C.d.S., ovvero un divieto di condurre
su suolo italiano della durata di 6 mesi. Per quanto è dato di sapere, questo
provvedimento scaduto il 24 aprile 2010 non ha provocato all’insorgente
particolari disagi.
Dal profilo del diritto svizzero, chi guida
un veicolo a motore in stato di ebrietà qualificata (con tasso uguale o
superiore allo 0,8 ‰; cfr. art.
1.
cpv. 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di
alcolemia nella circolazione stradale del 21 marzo 2003; RS 741.13) commette
un’infrazione grave (art. 16c cpv. 1 lett. b LCStr) che in ambito
amministrativo va punita con una revoca della patente di almeno 3 mesi (art. 16c
cpv. 2 lett. a LCStr). In virtù dell’art. 16cbis cpv. 1
LCStr, nella fattispecie vi sono tutte le premesse per revocare la licenza di
condurre della ricorrente: essa ha subito un divieto di guidare all’estero e ha
commesso un’infrazione grave. Circa le conseguenze della sanzione adottata
dalle autorità italiane, già si è sottolineato che RI 1 non ha evocato alcun incomodo.
D’altra parte, il provvedimento svizzero non è stato ancora scontato grazie
all’effetto sospensivo esercitato dai ricorsi sin qui incoati e non andrebbe a
sovrapporsi a quello pregresso pronunciato in Italia.
In base all’art. 16 cpv. 3 LCStr, nella
quantificazione puntuale della misura amministrativa che va irrogata
all'insorgente occorre inoltre tener presente la serietà della trasgressione di
cui si è resa protagonista, ricordando che legge, dottrina e giurisprudenza
considerano la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la
sicurezza della circolazione stradale. Questo reato è stato peraltro compiuto a
distanza di poco più di quattro anni dall'espiazione di una precedente sanzione
impostagli in forza dell'art. 16 cpv. 2 vLCStr (attuale art. 16b LCStr; revoca
a seguito di un’infrazione medio grave).
Se ne deve concludere che tenuto conto della grave infrazione
commessa da RI 1 del grado di colpa che le è imputabile, della sua reputazione
quale conducente (macchiata da due iscrizioni nell’ADMAS), dell’assenza di una necessità
professionale di guidare veicoli a motore e delle scarse ripercussioni che ha
avuto sulla sua persona il divieto di guidare in Italia sancito dal decreto
prefettizio del 6 novembre 2009, la revoca della licenza di condurre di 3 mesi disposta
dalla Sezione della circolazione e tutelata dal Consiglio di Stato risulta
senz'altro giustificata siccome conforme al diritto, rispettosa del principio
della proporzionalità e aderente alla prassi invalsa nel nostro Paese. La
controversa misura va dunque confermata appieno, con l’annotazione che essa corrisponde
esattamente al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione in cui è
incorsa la ricorrente.
4.
Stante quanto precede, il
ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art.
28.
LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 42 Convenzione di Vienna; 16, 16c,
16cbis, 91 LCStr; 33 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 60 e 61
LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico della ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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