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Decisione

52.2010.298

Istruzione e formazione professionale - deroga all'obbligo di frequentare la scuola elementare in lingua italiana

1 aprile 2011Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 19

maggio 2010 RI 1, cittadini di doppia nazionalità svizzera e italiana residenti

a, hanno chiesto al Consiglio di Stato di autorizzare la loro figlia a

frequentare la prima classe elementare alla scuola privata "The American

School in Switzerland" (TASIS) di Montagnola per l'anno scolastico

2010/2011 nella sezione di lingua inglese, in deroga a quanto previsto dall'ordinamento

scolastico ticinese, che impone anche per le scuole private l'insegnamento in

lingua italiana agli allievi in età d'obbligo scolastico (art. 80 cpv. 2 legge

sulla scuola del 1. febbraio 1990 LSc; RL 5.1.1.1 e art. 73 regolamento della

legge della scuola del 19 maggio 1992 Rsc).

Il

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha negato a RI

1 la richiesta deroga, ritenuta la preminenza del principio della

territorialità della lingua (art. 70 cpv. 2 Costituzione federale della

Confederazione svizzera del 18 maggio 1999; Cost.; RS 101) rispetto alla

libertà di lingua di cui all'art. 18 Cost. da essi invocata.

B. Adito su

ricorso dei richiedenti, il 4 agosto 2010 il Consiglio di Stato ha respinto il

gravame, sostanzialmente per i medesimi motivi addotti dall'istanza inferiore. Il

giudizio governativo è stato contestato da RI 1 anche dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, al quale hanno chiesto l'annullamento della decisione

impugnata e l'autorizzazione per la figlia a frequentare la TASIS nella sezione di lingua inglese durante il periodo della scuola dell'obbligo. In via

cautelare, hanno formulato medesima richiesta per l'anno scolastico 2010/2011.

In sunto, essi lamentano l'incostituzionalità dell'art. 80 cpv. 2 LSc che si

porrebbe in contrasto con il principio della libertà di lingua garantito dall'art.

18 Cost., mentre non vi sarebbero motivi pubblici sufficienti per considerare

preminente il principio della territorialità e omogeneità linguistica di cui

all'art. 70 Cost. nel senso di un interesse pubblico alla tutela della

situazione minoritaria della lingua italiana in Ticino.

C. Al ricorso

si è opposto il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, per

il tramite della Sezione amministrativa, con motivazioni che verranno riprese,

per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

D. Con decreto

24 agosto 2010 del Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo la

domanda cautelare pedissequa al ricorso è stata respinta.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza di questo Tribunale è data dall'art. 95 LSc, il ricorso è tempestivo

(art. 46 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966;

LPamm; RL 3.1.1.1) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 46 LPamm). Il

gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Preliminarmente

va ricordato che, giusta l'art. 73 cpv. 2 secondo periodo della Costituzione

della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 1.1.1.1) i

tribunali non possono applicare norme cantonali contrarie al diritto federale. Pertanto, al fine di rispettare il principio della preminenza del

diritto superiore, l'autorità

di ricorso può esaminare la compatibilità di una norma di diritto cantonale con

il diritto federale e internazionale e può paralizzarne l'applicazione in caso

di esame di atti concreti. Non può invece annullarla o modificarla operando un

controllo astratto (abstrakte Normenkontrolle) della norma stessa (Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, Parte generale, 2. edizione, n. 375 segg. e

riferimenti).

3.

I ricorrenti contestano la costituzionalità dell'art. 80 cpv. 2 LSc,

che ammette eccezionalmente l'insegnamento agli allievi in età d'obbligo

scolastico in una lingua diversa dall'italiano solo per sopperire bisogni di famiglie

residenti temporaneamente nel Cantone, disposto ritenuto in contrasto con la

libertà di lingua

garantita dall'art. 18 Cost. A mente loro, la restrizione al diritto

costituzionale che subirebbe la figlia non poggerebbe su un sufficiente

interesse pubblico e sarebbe sproporzionato.

4.

4.1. La

libertà di lingua, garantita dall'art. 18 Cost., comprende in particolare l'uso

della lingua materna così come quello di ogni altra lingua di cui l'individuo

intende avvalersi (DTF 122 I 236 consid. 2b, 121 I 196 consid. 2a; ZBl 83/1982 pag. 361; Jörg

Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4. edi-zione,

Berna 2008, pag. 294 e rinvii). Allorquando tale lingua coincide con una

delle quattro lingue nazionali, il suo uso è pure protetto dall'art.

4.

Cost. Come tutte le libertà fondamentali, anche quella in rassegna non è

assoluta, ma può essere soggetta a restrizioni, in base alle condizioni previste dall'art. 36 Cost., ossia a patto che queste

poggino su di una base legale rispondano a un pubblico interesse e si limitino,

conformemente al principio di proporzionalità, a quanto necessario per

realizzare gli scopi d'interesse pubblico perseguiti (DTF 125 I 276 consid. 3a

e riferimenti).

4.2

Secondo l'art. 70 cpv. 2 Cost. i Cantoni designano le loro lingue

ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione

linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche

autoctone. Come spiegato nella decisione del Tribunale

federale pubblicata in DTF 122 I 236, richiamata diffusamente anche nel

gravame, questa disposizione, che consacra il principio della territorialità

delle lingue, non costituisce un diritto costituzionale individuale, ma

rappresenta una restrizione alla libertà di lingua nella misura in cui consente

ai Cantoni di adottare misure a salvaguardia dell'omogeneità e dei limiti tradizioni

delle regioni linguistiche. Ciò significa, da un lato, che ad ogni territorio

corrisponde una lingua e che ogni Cantone, distretto o comune deve poter

conservare la sua lingua tradizionale, malgrado l'immigrazione di persone di

espressione straniera. Da un altro lato, tale principio tende a favorire, in

concordanza con il principio della libertà di lingua, la coesistenza pacifica

delle lingue nazionali e la protezione delle lingue minoritarie (consid. 2c

della decisione menzionata; cfr. pure DTF 121 I 196, consid. 2b e STF

2P.112/2001 del 2 novembre 2001, consid. 2 e rinvii). Il principio della

territorialità della lingua si applica pure alla lingua dell'insegnamento.

Nella scuola pubblica l'insegnamento è normalmente dispensato nella lingua

ufficiale del luogo in questione, e la libertà di lingua non conferisce alle

minoranze linguistiche il diritto incondizionato a un insegnamento nella loro

lingua materna. Malgrado le critiche espresse da più parti a questa giurisprudenza

(nel dettaglio cfr. STF 2P.112/2001 del 2 novembre 2001, consid. 2; vedasi

anche Müller/Schefer, op. cit.,

pag. 286), finora il Tribunale federale si è sempre attenuto alla preminenza

del principio della territorialità su quello della libertà di lingua, ad

eccezione dei Cantoni plurilingui, dove il principio della libertà di lingua

può garantire alle minoranze linguistiche tradizionali un diritto all'insegnamento

nella loro lingua, nella misura in cui ciò non comporti per la collettività

costi sproporzionati (cfr. anche Stephan

Hördegen, Der Freiburger Sprachenfall - Kontroverse über die

Unterrichtssprache in der Schule im Lichte der Sprachenfreiheit und der

Bildungschancengleichheit, in AJP 2003, pag. 787). Al di fuori di questi casi,

invece, persone appartenenti ad altre minoranze linguistiche non tradizionali

non possono dedurre alcun diritto ad un insegnamento in una lingua che non

rappresenta una lingua ufficialmente parlata e riconosciuta nel Cantone (DTF

122.

I 236 consid. 2d).

Quale mezzo di

salvaguardia delle lingue minacciate, di conservazione della pace linguistica e

di garanzia della coesione sociale, il principio della territorialità impone

quindi a persone che si stabiliscono in un nuovo territorio di assumerne la

lingua ivi parlata. Al fine di preservare l'omogeneità linguistica, possono quindi

giustificarsi determinate restrizioni alla libertà di lingua, anche nella

misura in cui non siano in discussione prestazioni statali. La giurisprudenza

ha così ritenuto ammissibile l'obbligo dell'uso della lingua ufficiale del

Cantone anche per le scuole private (DTF 91 I 480 consid. II. 3, confermata in

DTF 122 I 236 consid. 2e), a maggior ragione se tali restrizioni sono attuate

principalmente nell'ottica della protezione di lingue minacciate quali l'italiano

e il romancio (DTF 122 I 236 consid. 2f). In favore di queste due lingue, tra l'altro,

la Confederazione ha riconosciuto esplicitamente nella Costituzione il suo

sostegno – soprattutto finanziario – ai provvedimenti messi in atto dai Cantoni

Ticino e Grigioni per conservare e promuovere le rispettive lingue minacciate

(art. 70 cpv. 5 Cost.; cfr. anche Regula

Kägi/Diener, Die Kompetenzen von Bund und Kantonen im Sprachenrecht, in

ZBl 2001, pag. 513). Tale impegno federale è stato ribadito anche agli art. 1

lett. d e 22 della legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra

le comunità linguistiche del 5 ottobre 2007, in vigore dal 1. gennaio 2010 (legge sulle lingue; LLing; RS 441.1). Pur interessando in linea di massima tutte le

lingue nazionali, tale normativa concerne in particolare il romancio e l'italiano

in quanto lingue minoritarie, nell'ottica della promozione del plurilinguismo

istituzionale (cfr. rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e

della cultura del Consiglio nazionale, del 15 settembre 2006, n. 2.4).

In ogni caso, l'uso di

altre lingue, differenti rispetto a quelle tradizionali parlate in un determinato

territorio non può essere limitato se non nel rispetto del principio della

proporzionalità, ritenuto che più una lingua è minacciata e più sono

ammissibili misure restrittive; entro questi limiti ai Cantoni è dato un vasto

margine di apprezzamento (DTF 122 I 236 consid. 2h).

5.

5.1. Spetta in primo luogo

ai Cantoni, riservato il preminente diritto costituzionale federale,

regolamentare l'uso della lingua all'interno dei loro confini. L'art. 1 cpv. 1 Cost./TI

recita che il Cantone Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua

italiane. In campo scolastico, l'art. 1 cpv. 3 LSc dispone che l'insegnamento è

impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza.

Inoltre, gli art. 80 cpv. 2 LSc e 73 RSc impongono l'insegnamento in italiano

anche nelle scuole private dell'obbligo. Nel contempo, sono previste eccezioni

per gli alunni le cui famiglie risiedono temporaneamente in Ticino per un massimo

di sei anni, scaduti i quali i figli in età d'obbligo scolastico dovranno essere

iscritti in una scuola pubblica o privata in cui l'insegnamento è impartito interamente

in lingua italiana.

5.2

Viste le considerazioni precedenti, ritenuto che il Ticino non è un

Cantone plurilingue e considerata l'importanza, riconosciuta anche a livello

federale, di conservare e promuovere attivamente la lingua italiana, lingua

minoritaria minacciata, come si è visto al considerando precedente, non v'è chi

non veda come l'obbligo imposto dal Cantone dell'uso dell'italiano nelle scuole

si fondi su una valida base legale, condizione nemmeno messa in discussione dai

ricorrenti e risponda a un indubbio interesse pubblico. Tale obbligo permette

infatti di garantire l'omogeneità linguistica e la coesione sociale e

favorisce, notoriamente, l'integrazione degli individui, permettendo loro di

conoscere il tessuto culturale, sociale e storico in cui si trovano a vivere e

a convivere. Di rilevante importanza è pure la preoccupazione manifestata dal Dipartimento

nelle osservazioni al gravame, secondo cui la sempre maggiore affluenza di

stranieri nel nostro Cantone e la possibile loro richiesta di scolarizzazione

nelle loro rispettive lingue madri potrebbe diffondere numerose scuole private

che impartirebbero l'insegnamento primariamente in lingua straniera, creando

larghi strati di popolazione non assimilata. La scelta del legislatore ticinese

di imporre, in tutte le scuole dell'obbligo, così come in quelle private l'uso

della lingua italiana non presta dunque il fianco a critiche, ammettendo l'esistenza

di un pubblico interesse per tale misura. Infine, non va nemmeno dimenticato che

il fatto che l'inglese prenda il sopravvento nelle scuole e nelle comunicazioni

interne al nostro Paese quale "lingua franca", è considerato un serio

pericolo per il plurilinguismo e per la comprensione in Svizzera (cfr. rapporto

della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio

nazionale sopra citato, n. 1.5.2).

6.

Rimane a questo punto da

verificare se negando la possibilità di scolarizzazione in inglese della figlia

dei ricorrenti, imponendole l'obbligo di frequentazione di una scuola che

impartisca l'insegnamento in lingua italiana così come previsto dall'art. 80

LSc, il principio della proporzionalità sia stato leso, come preteso dai ricorrenti.

Al quesito deve essere data risposta negativa.

Anzitutto la norma già

tiene conto di tale principio, nella misura in cui ammette eccezioni all'obbligo

di scolarizzazione in italiano in favore di quelle persone che risiedono solo

temporaneamente nel nostro Cantone, per un massimo di sei anni, evenienza che manifestamente

non si verifica nella fattispecie. Né del resto i ricorrenti hanno mai

sostenuto di trovarsi in tale situazione precaria, per poter beneficiare della

possibile deroga.

Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, il requisito dell'adeguatezza è poi

senz'altro dato, ritenuto come la disposizione sia sicuramente atta a

raggiungere lo scopo di cui si è detto nel precedente considerando e sia basata

su un interesse pubblico sufficiente. Di fatto, la scolarizzazione in italiano

della bambina, così come delle persone che non risiedono solo temporaneamente

nel nostro Cantone, consente di preservare l'omogeneità della lingua italiana,

senza peraltro creare precedenti che potrebbe seriamente minacciarla. Permette

altresì una sua migliore integrazione della figlia dei ricorrenti nel contesto

sociale in cui si trova a vivere. Non va taciuto a questo proposito che,

malgrado la residenza in Ticino da un decennio, la famiglia dei ricorrenti per

sua stessa ammissione non ha solidi e duraturi legami sociali nel nostro

Cantone, mentre mantiene contatti molto importanti con persone residenti all'estero

e in larga misura in lingua inglese. Per cui in favore della decisione dell'autorità

amministrativa vi è anche un non trascurabile fattore di integrazione sociale

della bambina.

È ben vero che agli insorgenti

sarebbe riconosciuta la facoltà di iscrivere la figlia in una scuola al di

fuori del Cantone Ticino, ma ciò non basta per far ritenere inappropriata la

misura. Il paragone da essi cercato, in punto alla questione della proporzionalità,

con la decisione del Tribunale federale pubblicata in DTF 122 I 236 non può

essere di conforto alle loro tesi. Quella decisione concerneva in effetti una

fattispecie verificatasi nel Canton Berna, cantone bilingue dove il francese e

tedesco sono riconosciuti entrambi quali lingue cantonali e ufficiali dalla

costituzione (art. 6 cpv. 1 Verfassung des Kantons Bern del 6 giugno 1993; BSG

101.

), dove l'insegnamento è impartito in entrambe le lingue a dipendenza dell'idioma

parlato nella regione (art. 9a Volks-schulgesetz del 19 marzo 1992; BSG

432.

) e dove la ricorrente richiedeva la sua scolarizzazione in una delle

due lingue ufficiali (francese). Aggiungasi poi il fatto che né il tedesco né

il francese sono considerate lingue minoritarie minacciate. Nel caso che ci

occupa, inoltre, con il diniego di poter frequentare la sezione inglese della

TASIS non viene di fatto impedito alla figlia dei ricorrenti di ricevere un

insegnamento nella sua – altra – lingua madre, ritenuto che per loro stessa

ammissione, essa si esprime correntemente sia in italiano sia in inglese e che

la lingua parlata in famiglia è anche l'italiano, per cui l'apprendimento e il

percorso scolastico della figlia non sono affatto pregiudicati dalla

frequentazione della scuola dell'obbligo in italiano. La richiesta dei

ricorrenti, dettata da motivi puramente personali e di comodità, che, seppur

legittimi e finanche comprensibili, deve pertanto cedere di fronte al superiore

interesse dello Cantone nell'intra-prendere tutti gli sforzi possibili per

garantire l'omogeneità del nostro idioma e di preservarne l'esistenza.

In quest'ottica l'invocata

restrizione alla libertà di lingua risulta dunque rispettosa anche del

principio di proporzionalità. La decisione impugnata, che in applicazione dell'art.

80.

LSc e 73 RSc nega alla figlia dei ricorrenti la possibilità di frequentare

una scuola privata in lingua inglese, seppur a loro spese, risulta conforme al

principio della libertà di lingua di cui all'art. 18 Cost., che cede, nella

fattispecie, il passo al principio della territorialità sancito dall'art. 70

Cost. ed esplicitato all'art. 80 cpv. 2 LSc.

7.

Visto quanto esposto, il

ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art.

28.

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le norme sopra ricordate,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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