52.2010.299
Ammissibilità di interventi di trasformazione di costruzioni esistenti in zona edificabile in contrasto con il diritto posteriore
1 giugno 2011Italiano24 min
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Numero d'incarto:
52.2010.299
Data decisione, Autorità:
01.06.2011, TRAM
Titolo:
Ammissibilità di interventi di trasformazione di costruzioni esistenti in zona edificabile in contrasto con il diritto posteriore
OPERA IN CONTRASTO CON IL DIRITTO VIGENTE
art. 39 RLE
Incarto n.
52.2010.299
Lugano
1 giugno 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Giovan
Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 agosto 2010 di
RI 1
RI 2
RI 3
contro
la decisione 6 luglio 2010 del Consiglio di Stato
(n. 3529) che respinge l'impugnativa inoltrata dai ricorrenti avverso la
decisione 15 gennaio 2010 con cui il municipio di Ligornetto ha rilasciato a CO
1 il permesso per sistemare il manufatto (sub. E) sul terreno (part. __________)
di loro proprietà;
viste le risposte:
- 25 agosto 2010 del
Consiglio di Stato;
- 30 agosto 2010 del municipio
di Ligornetto;
- 5 settembre 2010 di CO
1;
preso atto della replica 29 ottobre 2010 di RI 1, RI 2
e RI 3 e delle dupliche:
- 10 novembre 2010 di CO 1;
- 16 novembre 2010 del
municipio di Ligornetto;
- 16 novembre 2010 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. CO 1, qui resistenti, sono comproprietari di un gruppo di stabili
(part. __________) situati nella zona del nucleo di villaggio di Ligornetto,
soggetto a piano particolareggiato e dichiarato sito pittoresco (cfr. il
relativo piano delle zone di protezione, approvato con ris. gov. n. 1512 del 25
marzo 1986 e non abrogato nell'ambito della recente revisione del piano regolatore,
cfr. ris. gov. n. 3369 del 30 giugno 2010, pag. 34). Tra le costruzioni
presenti vi è il manufatto censito quale subalterno E, avente un tempo
destinazione agricola (porcile), che verso nord-est confina con il mappale
(part. __________) di proprietà dei ricorrenti RI 1, RI 2 e RI 3.
b. L'11 agosto 2004, constatato che si era verificato un crollo parziale del
muro a confine verso la part. __________ e del tetto del citato manufatto (sub.
E), l'Ufficio tecnico, in rappresentanza del municipio, ha ordinato all'allora
proprietario l'immediata rimozione delle parti instabili e pericolanti sia
del muro che del tetto sub. E, precisando che il consolidamento
definitivo del muro e la sistemazione del tetto sub. E dovranno essere oggetto
di una procedura separata.
c. Dopo vicissitudini che non occorre rievocare, per quanto qui interessa, con decisione
4 aprile 2006 (n. 11) il Consiglio di Stato ha:
- annullato la risoluzione 25 agosto 2004 con cui il municipio, senza
ulteriori formalità, aveva autorizzato i resistenti a ripristi- nare il
predetto muro a confine con la proprietà RI 3;
- confermato sostanzialmente la licenza edilizia 8 novembre 2004 per la
ristrutturazione degli stabili residenziali (sub. A e B) e l'abbattimento
di altri edifici agricoli, tra cui il manufatto di cui al
sub. E, fatta eccezione per il citato muro a confine che i resi- stenti
avevano chiesto di mantenere (con domanda di costru- zione
2 agosto 2004);
- rinviato gli atti al municipio affinché richiedesse l'inoltro di una notifica
di costruzione completa per quest'ultima opera, pro- nunciandosi in merito
dopo aver raccolto l'avviso della compe- tente
autorità cantonale.
Il Governo, ricordato come lo stesso muro fosse già parzialmente crollato nel 2004, ha in particolare rilevato come gli atti non permettessero di comprendere quali parti dell'opera
Fatti
i resistenti intendessero ricostruire rispettivamente conservare.
Tale risoluzione - impugnata senza successo dai ricorrenti e da altri vicini,
specialmente per aspetti attinenti agli stabili residenziali da ristrutturare -
è stata confermata dal Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2006.135-145
del 7 luglio 2006) e dal Tribunale federale (STF 1P_495/2006 e 1P_496/2006 del
16 febbraio 2007).
B. a. Il 20 agosto 2008, CO 1 hanno inoltrato al municipio una notifica
per sistemare il manufatto di cui al sub. E da adibire a ripostiglio, in
particolare per il rifacimento tetto (carpenteria + copertura in coppi)
e il risanamento muri perimetrali. Il subalterno, precisava la notifica,
viene mantenuto nella sua struttura originale con minimi adeguamenti per
ottenere un manufatto regolare e funzionale (...). La presente notifica
annulla e sostituisce l'intervento contenuto nella domanda di costruzione
2.08.2004 che prevedeva la demolizione di questo manufatto.
b. Raccolto l'avviso favorevole dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP),
il 16 dicembre 2008 il municipio ha rilasciato ai resistenti il permesso
richiesto alla condizione che la ricostruzione del muro parzialmente
crollato (...) fosse della medesima fattura della muratura esistente
adiacente, respingendo nel contempo le opposizioni inoltrate dai vicini,
segnatamente quella dei qui ricorrenti RI 3.
c. Con decisione 2 settembre 2009, il Consiglio di Stato ha annullato la
predetta risoluzione, rinviando gli atti al municipio affinché, richiesto agli
istanti in licenza di completare la domanda con i piani e le informazioni
mancanti, statuisse nuovamente sulla stessa. Il Governo ha in sostanza ritenuto
che la documentazione annessa alla notifica non permettesse di comprendere lo
stato attuale del manufatto - parzialmente crollato - né la natura e l'estensione
dell'intervento; la stessa sarebbe dunque stata da completare.
C. Analogamente sollecitati dai ricorrenti, il 22 settembre 2010 il
municipio ha ordinato a CO 1 di sospendere il lavori di ricostruzione
parziale del muro di confine con il mappale __________ Ligornetto e
consolidamento della muratura in sasso con malta di cemento, avviati senza
permesso.
D. a. Dando seguito al predetto giudizio governativo (supra,
consid. B.c.), il 2 ottobre 2009, i resistenti hanno prodotto una completazione
della domanda riferita alla notifica di cui si è detto. La notifica ricalca
essenzialmente quella precedente, con alcune indicazioni supplementari nei
piani. Quanto ai materiali impiegati, viene in particolare precisata la muratura
in sasso dei (muri perimetrali); viene inoltre osservato che le
pareti nord e sud del sub E sono, contrariamente a quanto riportato nella
planimetria, fra loro parallele.
Alla domanda così completata, si sono nuovamente opposti i ricorrenti
contestando tra l'altro i piani, non firmati da un tecnico né dai proprietari,
ed errati dal profilo delle misure riportate.
b. Raccolto l'avviso favorevole dell'UNP, il 15 gennaio 2010 il municipio ha
rilasciato ai resistenti il permesso richiesto, subordinandolo alla limitazione
posta dall'ufficio cantonale per il materiale dei nuovi serramenti e alla
condizione che la ricostruzione del muro parzialmente crollato a confine con
la particella n. __________ deve essere prevista della medesima fattura (tipologia
e finitura) della muratura esistente adiacente, precisando inoltre che il
colore per l'eventuale tinteggio dovrà essere sottoposto preliminarmente al
municipio per approvazione.
E. Con decisione 6 luglio 2010, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa
interposta dai vicini RI 3 avverso il citato provvedimento, che ha confermato.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che dai piani emergesse chiaramente che l'intervento
in rassegna prevede esclusivamente la riattazione e la manutenzione ordinaria
della struttura del manufatto (...) senza tuttavia alcuna modifica dell'aspetto
esterno originale, ed in particolare delle quote e della pendenza della
copertura, nonché senza modifica delle parti murarie, ivi comprese quelle che
dovranno essere recuperate. L'unico elemento aggiuntivo è dato dalla posa dei
serramenti (...). Trattandosi di lavori di secondaria importanza, il
Governo ha inoltre escluso che fossero necessari dei piani elaborati da un
architetto o un ingegnere; la problematica attinente alla fedefacenza dei rilievi
del manufatto esistente, ha precisato, legato alla leggera imprecisione
delle misurazioni riportate sui piani, atterrebbe comunque alla fase esecutiva
e non a quella del rilascio del permesso. Tutelato poi l'iter procedurale della
notifica, comunque sottoposta all'avviso dell'UNP, il Governo ha in sostanza
ritenuto che l'intervento in oggetto - assimilabile ad un semplice cambiamento
di destinazione del manufatto (da edificio agricolo in disuso a ripostiglio) -
potesse essere autorizzato in virtù dell'art. 39 del regolamento di
applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1). L'opera,
considerata la condizione posta dal municipio, sarebbe infine conforme all'art.
15 cpv. 3 delle norme di attuazione del piano particolareggiato del nucleo di
villaggio (NAPPNV), come pure al decreto legislativo sulla protezione delle
bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1).
F. Con ricorso 13 agosto 2010, i soccombenti impugnano ora il predetto
giudicato dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Gli insorgenti ribadiscono in particolare come i piani annessi alla notifica di
costruzione, privi di rilievi del geometra revisore, non darebbero atto della
situazione preesistente del manufatto; in realtà vi sarebbe un aumento delle
volumetrie, che a torto le precedenti istanze avrebbero omesso di accertare.
Nella zona di situazione, tanto gli ampliamenti, quanto le nuove costruzioni
sarebbero per contro escluse.
G. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il
municipio, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i beneficiari del permesso, ribadendo in
particolare come i lavori non prevedano alcun aumento della volumetria, ma il
ripristino delle parti deperite nel tempo.
H.
Con la replica e le
dupliche le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive
argomentazioni e domande di giudizio.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la
legittimazione attiva dei ricorrenti, vicini già opponenti (art. 43 legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1; 21
cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 LPamm). Per quanto necessario ai fini del presente giudizio, la
situazione dei luoghi e l'oggetto della lite risulta in modo sufficientemente
chiaro dalle planimetrie e fotografie agli atti; il sopralluogo chiesto dai
ricorrenti non appare dunque necessario.
Considerandi
2.
2.1. Il
fondo oggetto della lite è situato all'interno del nucleo di villaggio,
soggetto a piano particolareggiato (approvato con ris. gov. n. 712 del 18
febbraio 1997, e recentemente oggetto di puntuali varianti, approvate con ris.
gov. n. 3369 del 30 giugno 2010). In questa zona, gli interventi sono regolamentati
dalle norme di attuazione del piano particolareggiato del nucleo (NAPPNV) e dalle
indicazioni planovolumetriche risultanti nel piano normativo degli interventi
edilizi (PNIE; cfr. art. 11 NAPPNV). Gli stessi indicano in particolare le
possibilità d'intervento per gli edifici soggetti a vincolo d'intervento
conservativo (cfr. art. 12 NAPPNV), come pure le aree in cui sono possibili ricostruzioni
o nuove costruzioni (cfr. art. 13 NAPPNV).
2.2
Le costruzioni accessorie sono disciplinate dagli art. 6 cpv. 2 NAPPNV (definizioni),
7.
cpv. 3 NAPPNV (titolo marginale: distanze) e dall'art. 14
NAPPNV (costruzioni accessorie).
Sono considerate tali, in base all'art. 6 cpv. 2 NAPPNV, (...) le
costruzioni al servizio di un fabbricato principale, che:
- non siano destinate all'abitazione o al lavoro e che non siano utilizzate
per attività o depositi industriali, artigianali o commer- ciali;
- siano indipendenti dall'edificio principale in quanto a funzione.
Secondo l'art. 14 NAPPNV, la realizzazione di nuove costru- zioni
accessorie è ammessa unicamente se essa non risulta in conflitto con gli
obbiettivi di protezione ambientale del contesto del
nucleo di villaggio. La possibilità di realizzare nuovi corpi accessori,
precisa la norma, sarà valutata caso per caso dal Municipio,
sentito il parere delle istanze cantonali competenti. Riservata
quest'ultima disposizione, l'art. 7 cpv. 3 NAPPNV stabilisce
infine che le costruzioni accessorie possono essere costruite
all'esterno delle aree destinate all'edificazione nel piano
normativo degli interventi (...); esse possono sorgere a confine
se senza aperture o ad una distanza di almeno ml 1.50 se
con aperture, alle seguenti condizioni:
- l'altezza della costruzione, misurata a monte, non deve essere superiore
a ml. 3.00;
- la lunghezza delle facciate non deve essere superiore a ml. 11.00.
Verso gli edifici principali esistenti sui fondi confinanti, soggiunge l'art.
7.
cpv. 3 NAPPNV, deve essere in ogni caso rispettata la distanza di ml. 3.00
da facciate senza aperture e di ml. 4.00 da facciate con aperture.
La definizione di cui all'art. 6 cpv. 2 NAPPNV - norma speciale per le
edificazioni all'interno del nucleo di villaggio - si scosta parzialmente da
quella di cui all'art. 7 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) -
norma generale - che fa in particolare dipendere la qualifica di manufatto
accessorio dalle dimensioni [Hmax = 3.00; Lmax di
facciata = 6.00 o 10.00 per posteggi coperti (tettoie)]. Questi limiti si
ritrovano tuttavia nell'art. 7 cpv. 3 NAPPNV, che, per l'edificazione a confine,
rispettivamente ad almeno 1.50 m dallo stesso, fissa un massimo a questi
parametri (Hmax = 3.00 m; Lmax di facciata = 11.00 m).
Nella misura in cui sono contenute entro queste dimensioni, le costruzioni
accessorie ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 NAPPNV possono essere realizzate anche
al di fuori delle aree che il piano particolareggiato riserva agli interventi
edilizi (nuove costruzioni principali, ricostruzioni ecc.; cfr. art. 7 cpv. 3
prima frase NAPPNV).
3.
3.1. Nel campo del diritto edilizio, la garanzia costituzionale della
proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite (Bestandesgarantie),
salvaguarda le aspettative dei proprietari e dei loro successori in diritto a
conservare le costruzioni realizzate in base ad un determinato ordinamento
giuridico di fronte a successivi cambiamenti delle normative vigenti al momento
in cui è stato rilasciato il permesso di costruzione (RDAT II-1993, n. 32 e
rif. citati; Konrad Willi, Die
Besitzstandsgarantie für vorschriftswidrige Bauten und Anlagen innerhalb der
Bauzone, tesi, Zurigo 2003, pag. 38 segg.).
A livello cantonale, la citata garanzia delle situazioni acquisite si
estrinseca attraverso gli art. 72 della legge cantonale di applicazione della
legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT;
RL 7.1.1.1) e 39 RLE. Queste norme regolano lo statuto giuridico delle
costruzioni esistenti (in zona edificabile), conformi al diritto anteriore ed a
suo tempo regolarmente autorizzate, che in seguito a modifiche del diritto sono
venute a trovarsi in contrasto con la funzione prevista per la zona di utilizzazione
(art. 72 LALPT) o con le altre prescrizioni edilizie (indici, distanze, altezze
ecc.; art. 39 RLE; cfr. RDAT II-1993 n. 32; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 70 LALPT, n. 513).
Il proprietario
non ha però un diritto soggettivo al perenne mantenimento di una situazione venuta
a trovarsi in contrasto con la legge nel frattempo entrata in vigore. L'istituto
in questione non gli conferisce in particolare il diritto di mantenere in vita
opere edilizie o impianti oltre un certo grado di decadimento, al di là del
quale non sarebbe più possibile parlare di manutenzione della loro struttura (RDAT
II-1998 n. 19; STA 52.2008.93 del 3 luglio 2008 consid. 3.1.; Scolari, op. cit.,
annotazioni preliminari agli art. 70/71 LALPT, n. 507 seg.; Willi, op. cit., pag. 20 seg.). La garanzia in questione
cessa dunque al momento in cui l'opera scompare a seguito di distruzione o demolizione,
rispettivamente quando il proprietario vi rinunci per atti concludenti perché
la lascia deperire ad un punto tale da svuotarla di qualsiasi valore intrinseco
(cfr. RDAT II-1998 n. 19 e rif.).
3.2
A
norma dell'art. 39 RLE, le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto
entrato successivamente in vigore, possono essere riparate e mantenute, esclusi
i lavori di trasformazione sostanziali. Trasformazioni di una certa importanza
possono nondimeno essere autorizzate se il contrasto con il nuovo diritto non
pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini. La
nozione di lavori di trasformazione sostanziali e quella di trasformazioni
di una certa importanza sono di natura indeterminata. Riservano dunque all'autorità
decidente una certa latitudine di giudizio nell'interpretazione del loro
contenuto normativo; latitudine di giudizio che le istanze di ricorso sono
tenute a rispettare, intervenendo soltanto con riserbo, anche se nel controllo
dell'applicazione del diritto fruiscono di pieno potere di cognizione. La
valutazione dell'entità del pregiudizio derivante all'interesse pubblico o a
quello dei vicini dal contrasto con il nuovo diritto è invece rimessa
all'apprezzamento delle istanze di ricorso, che - con le riserve poste
dall'autonomia comunale al controllo dell'applicazione del diritto cantonale
delegato - può essere sindacato liberamente da parte del Consiglio di Stato
(art. 56 LPamm) e limitatamente alla violazione del diritto da parte del
Tribunale cantonale amministrativo (art. 61 LPamm; STA 52.2010.384-385 del 3
febbraio 2011 consid. 4.1.).
La
trasformazione di cui all'art. 39 RLE è considerata sostanziale quando modifica
l'identità della costruzione preesistente dal profilo delle volumetrie,
dell'aspetto e della destinazione, ingenerando nuove ripercussioni
sull'ordinamento delle utilizzazioni o quando aggrava i momenti di contrasto
con il nuovo diritto o ne introduce di nuovi. I limiti delle trasformazioni
ammissibili vanno stabiliti caso per caso, tenendo conto delle finalità delle
norme applicabili, della natura del contrasto esistente, dell'entità dell'intervento
e delle conseguenze che ne derivano, soppesando attentamente gli interessi
pubblici e privati contrapposti alla luce del principio di proporzionalità (STA
52.2010
-385 del 3 febbraio 2011 consid. 4.1., 52.2008.70 del 26 marzo 2008 consid.
2; Scolari, op. cit., ad art. 70 LALPT, n. 515 seg.). Nella valutazione dell'ammissibilità di
interventi di trasformazione di costruzioni esistenti in contrasto con il
diritto posteriore non si giustifica un eccessivo rigore. Inammissibili sono
comunque quegli interventi che, valutati secondo criteri oggettivi, si
prevalgono della tutela delle situazioni acquisite per conseguire, grazie alle
preesistenze difformi, un risultato che l'applicazione del nuovo diritto non permetterebbe
di ottenere (STA 52.2010.384-385 del 3 febbraio 2011 consid. 4.1., 52.2008.70 del
26.
marzo 2008 consid. 2; Willi, op.
cit., pag. 100 seg.).
4.
4.1. Il manufatto (part. __________ sub. E) oggetto della presente lite è situato al
di fuori delle zone che il PNIE destina agli interventi edilizi. In quest'area,
la realizzazione di costruzioni accessorie è comunque possibile nella misura in
cui rispetti le condizioni poste dagli art. 6 cpv. 2, 7 cpv. 3 e 14 NAPPNV.
4.2
In concreto, i resistenti hanno chiesto il permesso per la sistemazione
[del] subalterno E con rifacimento del tetto (carpenteria +
copertura in coppi) e parziale ricostruzione [dei] muri perimetrali. Stando
alla notifica dei resistenti, il subalterno verrebbe mantenuto nella sua
struttura originale con minimi adeguamenti per ottenere un manufatto regolare e
funzionale. La sporgenza delle falde è nulla verso i fondi confinanti. I muri
confinanti con le particelle n. __________ e __________ rimangono privi di aperture.
La facciata interna alla proprietà mantiene le aperture già esistenti, ovvero
quattro finestre e la porta di accesso. Invero, dagli atti annessi alla
notifica non si evince con precisione l'entità dell'intervento, segnatamente
per quanto attiene alle parti toccate dalla ricostruzione. È tuttavia evidente che
i lavori previsti sono tesi anche a ricostruire le parti oggetto del crollo
avvenuto nel 2004. Lo si deduce a prima vista da un semplice confronto tra i
piani prodotti con la completazione della domanda e le fotografie sullo
stato del manufatto (cfr. inc. EDI.2009.19 relativo al ricorso 14 gennaio 2009
dei RI 3 al Governo: risposta municipio, foto doc. 1 E e F annesse alla
notifica 20 agosto 2008; foto di cui agli atti integrati dal Governo, inc. IST.2005.33,
in particolare riferite al 2004). Quanto alle misure indicate nei citati piani,
non sono sempre perfettamente in scala (cfr. in particolare facciata est)
e risultano quindi in parte contraddittorie e imprecise (cfr. ad esempio,
altezze facciata sud e sezione A-A). In ogni caso, stando agli stessi valori
indicati dagli istanti in licenza, qui resistenti, a costruzione ultimata, il
controverso ripostiglio avrà una larghezza di facciata superiore agli 11.00 m (cfr. pianta) e un'altezza - perlomeno in corrispondenza del fondo dei ricorrenti -
superiore ai 3.00 m (cfr. facciata est, che riporta in quel punto
l'altezza esistente [circa 3.20 m]). È dunque certo che lo stesso, seppur
di poco, non rispetta le condizioni poste dall'art. 7 cpv. 3 NAPPNV per
le costruzioni accessorie. Pertanto, non può essere autorizzato in base a tale
norma.
4.3
Ciò premesso, resta da esaminare se l'opera controversa possa essere autorizzata
in virtù dell'art. 39 RLE.
4.3.1
Il Governo ha in
sostanza ritenuto che l'opera - assimilabile ad un intervento di riattazione
e manutenzione con mero cambiamento di destinazione da edificio agricolo in
disuso a ripostiglio - potesse essere autorizzata in virtù dell'art. 39 RLE. Facendo
propria la valutazione dell'Ufficio della natura e del paesaggio, l'Esecutivo
cantonale ha altresì considerato che l'intervento prospettato fosse rispettoso,
oltre che dell'art. 15 cpv. 3 NAPPNV concernente i muri di cinta, del DLBN e
del relativo regolamento di applicazione, del 22 gennaio 1974 (RDLBN; RL
9.3.1.1
). La tesi è condivisibile solo parzialmente.
4.3.2
A prescindere dalla
scarsa precisione dei piani allegati alla notifica, dal complesso degli atti
che compongono l'incarto emerge con sufficiente chiarezza che scopo
dell'intervento è quello di mantenere la struttura originale del subalterno E,
ripristinandola anche nella parti crollate (parte di tetto e dei muri perimetrali
a nord-est). Il manufatto in questione, le cui pareti perimetrali a nord-est
collimano con il muro di cinta a confine con i mapp. __________ e __________, si
presenta tuttora sostanzialmente integro nella sua struttura, con l'eccezione,
appunto, delle parti crollate, ubicate proprio in corrispondenza del confine
con il fondo degli insorgenti. Non si tratta, quindi, di un'opera completamente
distrutta o demolita, per la quale verrebbe meno a priori la tutela
delle situazioni acquisite. Neppure può dirsi che, nel suo complesso, sia a tal
punto deperita da farla apparire svuotata di qualsiasi valore intrinseco. La
parte crollata coinvolge infatti una porzione ridotta del manufatto, senza la
quale quest'ultimo mantiene la sua identità. La sussistenza di una situazione suscettibile
di privare completamente l'istante in licenza della citata tutela, deve peraltro
essere ammessa restrittivamente, poiché altrimenti verrebbe impedito il recupero
di manufatti, anche significativi o quantomeno di un certo pregio, che per ragioni
diverse si trovano in stato di disuso e di abbandono. Non è il senso della
legge, segnatamente dell'art. 39 RLE, quello di favorire, in presenza di una
volontà contraria dei proprietari, un tale deperimento, impedendo il riattamento
di un'opera e provocandone in tal modo, a lungo andare, il decadimento completo
e irreversibile. Questa conclusione si impone, a maggior ragione, nel caso concreto,
ove sarebbe comunque possibile presentare una domanda per l'edificazione di un
corpo accessorio nuovo, seppur di dimensioni leggermente più contenute, tali da
rispettare le misure imposte dall'art. 7 cpv. 3 NAPPNV (cfr. consid. 2). L'art.
39.
RLE appare dunque, di principio, applicabile, limitatamente però alla parte
non crollata (ovest) del manufatto in discussione. Altrettanto
non può invece dirsi per la prevista ricostruzione della parte di manufatto
che a est, verso il confine con gli insorgenti, è stata lasciata deperire fino
al suo cedimento. Parte che, in quanto distrutta, non può più beneficiare della
tutela delle situazioni acquisite. Ricostruirla
significherebbe infatti creare ex novo un contrasto con il nuovo diritto
e conseguire un risultato che l'applicazione di quest'ultimo
non permetterebbe di ottenere.
4.3.3
Con l'eccezione
della ricostruzione della parte di manufatto crollata (est), i lavori previsti
non possono essere considerati un intervento sostanziale escluso dall'art. 39
RLE. In effetti, dal profilo quantitativo, il riattamento della struttura tuttora
esistente lascia sostanzialmente immutata l'identità della costruzione e non aggrava i momenti di contrasto con il nuovo diritto, né ne introduce
di nuovi. Anzi, li riduce, posto che se l'altezza rimane invariata, la volumetria e la lunghezza di facciata diminuiscono, facendo
sì che quest'ultima rientri nei limiti posti dall'art. 7 cpv. 3 NAPPNV. Il
rifacimento del tetto (esclusa la parte est), non modifica l'aspetto esteriore
del manufatto, che semmai viene migliorato. Anche la posa dei nuovi serramenti,
peraltro non percettibile dalle proprietà confinanti, non altera in misura
apprezzabile le sue caratteristiche. Non ne sovverte comunque in modo inammissibile
l'identità. Parimenti, dal profilo qualitativo, il cambiamento di destinazione,
con trasformazione da edificio agricolo (in disuso) a ripostiglio, non ingenera
particolari nuove ripercussioni.
Analogamente può dirsi per
la parziale ricostruzione del muro di cinta, intervento che mantiene
la sua ragione d'essere anche se slegato dal riattamento del manufatto, rispettivamente
dalla ricostruzione del lato est di quest'ultimo.
Ne
consegue che le conclusioni tratte dal municipio e dal Consiglio di Stato, i
quali hanno ritenuto che il controverso intervento potesse essere autorizzato
in virtù dell'art. 39 RLE così come progettato, ivi inclusa, cioè, la ricostruzione
integrale delle parti crollate, meritano solo parziale tutela.
Anche
qualora si volesse ritenere che i lavori da effettuarsi restano di una certa importanza,
non è d'altro canto ravvisabile un particolare pregiudizio all'interesse pubblico
e/o a quello dei vicini, segnatamente degli insorgenti, suscettibile di
giustificare il diniego del permesso. In effetti, per quanto concerne
l'interesse pubblico, occorre notare che né il comune, né l'autorità cantonale,
si sono opposti all'intervento, in particolare sotto il profilo del DLBN,
limitandosi ad esigere che alcuni lavori (serramenti, tinteggio, ricostruzione
muro) vengano eseguiti secondo precisi parametri, onde garantire l'integrazione
del manufatto nel contesto pittoresco circostante. Da questo punto di vista, il
riattamento dell'opera litigiosa (senza ricostruzione del segmento crollato),
rispettivamente la ricostruzione del muro di cinta, alle condizioni imposte con
la licenza edilizia non potrà che avere un effetto positivo, anche per i vicini.
Per quanto riguarda l'interesse privato di questi ultimi, va innanzitutto constatato
ch'essi non spiegano quale loro interesse contrastante vi si opporrebbe. Contrasto
che neppure altrimenti è rilevabile, ove si consideri che la costruzione in
discussione si svilupperà dietro il muro (parzialmente ricostruito) che divide
la loro proprietà da quella degli istanti in licenza, che non sono previste
nuove aperture verso il loro fondo e che le falde del tetto non sporgeranno su
quest'ultimo. D'altronde, il fatto di dover tollerare il controverso intervento,
nei limiti testé delineati, non configura un sacrificio inesigibile, tenuto conto,
da un lato, che i resistenti potrebbero comunque edificare un corpo accessorio
nuovo di dimensioni pressoché identiche (cfr. consid. 2) e, dall'altro, che il
muro parzialmente crollato a confine con il fondo dei ricorrenti, secondo il
PNIE, ricade nella categoria dei muri di cinta esistenti da conservare, risanare
o ricostruire, disciplinati dall'art. 15 cpv. 3 NAPPNV.
4.3.4
In parziale
accoglimento del ricorso, il giudizio governativo impugnato e,
di riflesso, la decisione municipale con cui è stata rilasciata la licenza
edilizia, vanno dunque parzialmente annullati, nella misura in cui autorizzano la
ricostruzione della parte di manufatto crollata (est), mentre vanno confermati
limitatamente al riattamento della parte di edificio non crollata (ovest) ed
alla parziale ricostruzione del muro di cinta (nord-est).
4.3.5
Visto l'esito del
ricorso, risultano infondati i timori espressi dagli insorgenti circa un
illecito aumento delle volumetrie. La loro richiesta di accertare la situazione
esistente mediante rilevamenti precisi trova comunque riscontro nella licenza
edilizia, che prevede esplicitamente la verifica dei
tracciamenti (art. 49 LE), da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori. Ciò
permetterà di fissare la situazione di partenza e di prevenire la realizzazione
di una costruzione in contrasto con il progetto approvato nei limiti qui nuovamente
delineati (cfr. Scolari, op. cit.,
ad art. 49 LE, n. 1388).
5.
Dato che per i motivi anzidetti il ricorso inoltrato dagli
insorgenti il 5 febbraio 2010 dinanzi al Consiglio di Stato deve essere dichiarato
parzialmente accolto, si giustifica di annullare anche il dispositivo n. 2 del
giudizio governativo impugnato, che poneva esclusivamente a loro carico le
spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 600.-, riformandolo nel senso
che l'importo viene suddiviso tra i ricorrenti, in ragione di due terzi (fr.
400.
-), e i resistenti, per il restante terzo (fr. 200.-).
6.
La tassa di giustizia di questa sede, è suddivisa tra le parti, pro- porzionalmente
al grado di soccombenza (art. 28 LPamm), rite- nuto che il comune ne va
invece esentato poiché non è compar- so in lite
per tutelare suoi interessi particolari. Non si assegnano ripetibili,
le parti non essendo state patrocinate da un legale (art. 31
LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di
conseguenza:
1.1. la decisione 6 luglio 2010 del Consiglio di Stato (n.
3529) è parzialmente annullata e riformata nel senso che:
1.1.1.
il ricorso 5 febbraio 2010 è parzialmente accolto e la decisione municipale 15
gennaio 2010 è annullata nella misura in cui autorizza la ricostruzione della
parte di manufatto crollata (est), mentre è confermata limitatamente al riattamento
della parte di manufatto non crollata (ovest) ed alla ricostruzione dei
muri perimetrali di cinta (nord-est);
1.1.2. le spese e la tassa
di giustizia per complessivi fr. 600.-, sono poste a carico di RI 1, RI 2 e RI 3, in solido, in ragione di fr. 400.-, rispettivamente di CO 1, in solido, per fr. 200.-.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di RI 1, RI 2 e RI 3, in solido, in ragione di fr. 1'000.-, rispettivamente di CO 1, in solido, per fr. 500.-. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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