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Decisione

52.2010.299

Ammissibilità di interventi di trasformazione di costruzioni esistenti in zona edificabile in contrasto con il diritto posteriore

1 giugno 2011Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i resistenti intendessero ricostruire rispettivamente conservare.

Tale risoluzione - impugnata senza successo dai ricorrenti e da altri vicini,

specialmente per aspetti attinenti agli stabili residenziali da ristrutturare -

è stata confermata dal Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2006.135-145

del 7 luglio 2006) e dal Tribunale federale (STF 1P_495/2006 e 1P_496/2006 del

16 febbraio 2007).

B. a. Il 20 agosto 2008, CO 1 hanno inoltrato al municipio una notifica

per sistemare il manufatto di cui al sub. E da adibire a ripostiglio, in

particolare per il rifacimento tetto (carpenteria + copertura in coppi)

e il risanamento muri perimetrali. Il subalterno, precisava la notifica,

viene mantenuto nella sua struttura originale con minimi adeguamenti per

ottenere un manufatto regolare e funzionale (...). La presente notifica

annulla e sostituisce l'intervento contenuto nella domanda di costruzione

2.08.2004 che prevedeva la demolizione di questo manufatto.

b. Raccolto l'avviso favorevole dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP),

il 16 dicembre 2008 il municipio ha rilasciato ai resistenti il permesso

richiesto alla condizione che la ricostruzione del muro parzialmente

crollato (...) fosse della medesima fattura della muratura esistente

adiacente, respingendo nel contempo le opposizioni inoltrate dai vicini,

segnatamente quella dei qui ricorrenti RI 3.

c. Con decisione 2 settembre 2009, il Consiglio di Stato ha annullato la

predetta risoluzione, rinviando gli atti al municipio affinché, richiesto agli

istanti in licenza di completare la domanda con i piani e le informazioni

mancanti, statuisse nuovamente sulla stessa. Il Governo ha in sostanza ritenuto

che la documentazione annessa alla notifica non permettesse di comprendere lo

stato attuale del manufatto - parzialmente crollato - né la natura e l'estensione

dell'intervento; la stessa sarebbe dunque stata da completare.

C. Analogamente sollecitati dai ricorrenti, il 22 settembre 2010 il

municipio ha ordinato a CO 1 di sospendere il lavori di ricostruzione

parziale del muro di confine con il mappale __________ Ligornetto e

consolidamento della muratura in sasso con malta di cemento, avviati senza

permesso.

D. a. Dando seguito al predetto giudizio governativo (supra,

consid. B.c.), il 2 ottobre 2009, i resistenti hanno prodotto una completazione

della domanda riferita alla notifica di cui si è detto. La notifica ricalca

essenzialmente quella precedente, con alcune indicazioni supplementari nei

piani. Quanto ai materiali impiegati, viene in particolare precisata la muratura

in sasso dei (muri perimetrali); viene inoltre osservato che le

pareti nord e sud del sub E sono, contrariamente a quanto riportato nella

planimetria, fra loro parallele.

Alla domanda così completata, si sono nuovamente opposti i ricorrenti

contestando tra l'altro i piani, non firmati da un tecnico né dai proprietari,

ed errati dal profilo delle misure riportate.

b. Raccolto l'avviso favorevole dell'UNP, il 15 gennaio 2010 il municipio ha

rilasciato ai resistenti il permesso richiesto, subordinandolo alla limitazione

posta dall'ufficio cantonale per il materiale dei nuovi serramenti e alla

condizione che la ricostruzione del muro parzialmente crollato a confine con

la particella n. __________ deve essere prevista della medesima fattura (tipologia

e finitura) della muratura esistente adiacente, precisando inoltre che il

colore per l'eventuale tinteggio dovrà essere sottoposto preliminarmente al

municipio per approvazione.

E. Con decisione 6 luglio 2010, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa

interposta dai vicini RI 3 avverso il citato provvedimento, che ha confermato.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che dai piani emergesse chiaramente che l'intervento

in rassegna prevede esclusivamente la riattazione e la manutenzione ordinaria

della struttura del manufatto (...) senza tuttavia alcuna modifica dell'aspetto

esterno originale, ed in particolare delle quote e della pendenza della

copertura, nonché senza modifica delle parti murarie, ivi comprese quelle che

dovranno essere recuperate. L'unico elemento aggiuntivo è dato dalla posa dei

serramenti (...). Trattandosi di lavori di secondaria importanza, il

Governo ha inoltre escluso che fossero necessari dei piani elaborati da un

architetto o un ingegnere; la problematica attinente alla fedefacenza dei rilievi

del manufatto esistente, ha precisato, legato alla leggera imprecisione

delle misurazioni riportate sui piani, atterrebbe comunque alla fase esecutiva

e non a quella del rilascio del permesso. Tutelato poi l'iter procedurale della

notifica, comunque sottoposta all'avviso dell'UNP, il Governo ha in sostanza

ritenuto che l'intervento in oggetto - assimilabile ad un semplice cambiamento

di destinazione del manufatto (da edificio agricolo in disuso a ripostiglio) -

potesse essere autorizzato in virtù dell'art. 39 del regolamento di

applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1). L'opera,

considerata la condizione posta dal municipio, sarebbe infine conforme all'art.

15 cpv. 3 delle norme di attuazione del piano particolareggiato del nucleo di

villaggio (NAPPNV), come pure al decreto legislativo sulla protezione delle

bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1).

F. Con ricorso 13 agosto 2010, i soccombenti impugnano ora il predetto

giudicato dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Gli insorgenti ribadiscono in particolare come i piani annessi alla notifica di

costruzione, privi di rilievi del geometra revisore, non darebbero atto della

situazione preesistente del manufatto; in realtà vi sarebbe un aumento delle

volumetrie, che a torto le precedenti istanze avrebbero omesso di accertare.

Nella zona di situazione, tanto gli ampliamenti, quanto le nuove costruzioni

sarebbero per contro escluse.

G. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il

municipio, senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i beneficiari del permesso, ribadendo in

particolare come i lavori non prevedano alcun aumento della volumetria, ma il

ripristino delle parti deperite nel tempo.

H.

Con la replica e le

dupliche le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive

argomentazioni e domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la

legittimazione attiva dei ricorrenti, vicini già opponenti (art. 43 legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1; 21

cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile

in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 18 cpv. 1 LPamm). Per quanto necessario ai fini del presente giudizio, la

situazione dei luoghi e l'oggetto della lite risulta in modo sufficientemente

chiaro dalle planimetrie e fotografie agli atti; il sopralluogo chiesto dai

ricorrenti non appare dunque necessario.

Considerandi

2.

2.1. Il

fondo oggetto della lite è situato all'interno del nucleo di villaggio,

soggetto a piano particolareggiato (approvato con ris. gov. n. 712 del 18

febbraio 1997, e recentemente oggetto di puntuali varianti, approvate con ris.

gov. n. 3369 del 30 giugno 2010). In questa zona, gli interventi sono regolamentati

dalle norme di attuazione del piano particolareggiato del nucleo (NAPPNV) e dalle

indicazioni planovolumetriche risultanti nel piano normativo degli interventi

edilizi (PNIE; cfr. art. 11 NAPPNV). Gli stessi indicano in particolare le

possibilità d'intervento per gli edifici soggetti a vincolo d'intervento

conservativo (cfr. art. 12 NAPPNV), come pure le aree in cui sono possibili ricostruzioni

o nuove costruzioni (cfr. art. 13 NAPPNV).

2.2

Le costruzioni accessorie sono disciplinate dagli art. 6 cpv. 2 NAPPNV (definizioni),

7.

cpv. 3 NAPPNV (titolo marginale: distanze) e dall'art. 14

NAPPNV (costruzioni accessorie).

Sono considerate tali, in base all'art. 6 cpv. 2 NAPPNV, (...) le

costruzioni al servizio di un fabbricato principale, che:

- non siano destinate all'abitazione o al lavoro e che non siano utilizzate

per attività o depositi industriali, artigianali o commer- ciali;

- siano indipendenti dall'edificio principale in quanto a funzione.

Secondo l'art. 14 NAPPNV, la realizzazione di nuove costru- zioni

accessorie è ammessa unicamente se essa non risulta in conflitto con gli

obbiettivi di protezione ambientale del contesto del

nucleo di villaggio. La possibilità di realizzare nuovi corpi accessori,

precisa la norma, sarà valutata caso per caso dal Municipio,

sentito il parere delle istanze cantonali competenti. Riservata

quest'ultima disposizione, l'art. 7 cpv. 3 NAPPNV stabilisce

infine che le costruzioni accessorie possono essere costruite

all'esterno delle aree destinate all'edificazione nel piano

normativo degli interventi (...); esse possono sorgere a confine

se senza aperture o ad una distanza di almeno ml 1.50 se

con aperture, alle seguenti condizioni:

- l'altezza della costruzione, misurata a monte, non deve essere superiore

a ml. 3.00;

- la lunghezza delle facciate non deve essere superiore a ml. 11.00.

Verso gli edifici principali esistenti sui fondi confinanti, soggiunge l'art.

7.

cpv. 3 NAPPNV, deve essere in ogni caso rispettata la distanza di ml. 3.00

da facciate senza aperture e di ml. 4.00 da facciate con aperture.

La definizione di cui all'art. 6 cpv. 2 NAPPNV - norma speciale per le

edificazioni all'interno del nucleo di villaggio - si scosta parzialmente da

quella di cui all'art. 7 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) -

norma generale - che fa in particolare dipendere la qualifica di manufatto

accessorio dalle dimensioni [Hmax = 3.00; Lmax di

facciata = 6.00 o 10.00 per posteggi coperti (tettoie)]. Questi limiti si

ritrovano tuttavia nell'art. 7 cpv. 3 NAPPNV, che, per l'edificazione a confine,

rispettivamente ad almeno 1.50 m dallo stesso, fissa un massimo a questi

parametri (Hmax = 3.00 m; Lmax di facciata = 11.00 m).

Nella misura in cui sono contenute entro queste dimensioni, le costruzioni

accessorie ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 NAPPNV possono essere realizzate anche

al di fuori delle aree che il piano particolareggiato riserva agli interventi

edilizi (nuove costruzioni principali, ricostruzioni ecc.; cfr. art. 7 cpv. 3

prima frase NAPPNV).

3.

3.1. Nel campo del diritto edilizio, la garanzia costituzionale della

proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite (Bestandesgarantie),

salvaguarda le aspettative dei proprietari e dei loro successori in diritto a

conservare le costruzioni realizzate in base ad un determinato ordinamento

giuridico di fronte a successivi cambiamenti delle normative vigenti al momento

in cui è stato rilasciato il permesso di costruzione (RDAT II-1993, n. 32 e

rif. citati; Konrad Willi, Die

Besitzstandsgarantie für vorschriftswidrige Bauten und Anlagen innerhalb der

Bauzone, tesi, Zurigo 2003, pag. 38 segg.).

A livello cantonale, la citata garanzia delle situazioni acquisite si

estrinseca attraverso gli art. 72 della legge cantonale di applicazione della

legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT;

RL 7.1.1.1) e 39 RLE. Queste norme regolano lo statuto giuridico delle

costruzioni esistenti (in zona edificabile), conformi al diritto anteriore ed a

suo tempo regolarmente autorizzate, che in seguito a modifiche del diritto sono

venute a trovarsi in contrasto con la funzione prevista per la zona di utilizzazione

(art. 72 LALPT) o con le altre prescrizioni edilizie (indici, distanze, altezze

ecc.; art. 39 RLE; cfr. RDAT II-1993 n. 32; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 70 LALPT, n. 513).

Il proprietario

non ha però un diritto soggettivo al perenne mantenimento di una situazione venuta

a trovarsi in contrasto con la legge nel frattempo entrata in vigore. L'istituto

in questione non gli conferisce in particolare il diritto di mantenere in vita

opere edilizie o impianti oltre un certo grado di decadimento, al di là del

quale non sarebbe più possibile parlare di manutenzione della loro struttura (RDAT

II-1998 n. 19; STA 52.2008.93 del 3 luglio 2008 consid. 3.1.; Scolari, op. cit.,

annotazioni preliminari agli art. 70/71 LALPT, n. 507 seg.; Willi, op. cit., pag. 20 seg.). La garanzia in questione

cessa dunque al momento in cui l'opera scompare a seguito di distruzione o demolizione,

rispettivamente quando il proprietario vi rinunci per atti concludenti perché

la lascia deperire ad un punto tale da svuotarla di qualsiasi valore intrinseco

(cfr. RDAT II-1998 n. 19 e rif.).

3.2

A

norma dell'art. 39 RLE, le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto

entrato successivamente in vigore, possono essere riparate e mantenute, esclusi

i lavori di trasformazione sostanziali. Trasformazioni di una certa importanza

possono nondimeno essere autorizzate se il contrasto con il nuovo diritto non

pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini. La

nozione di lavori di trasformazione sostanziali e quella di trasformazioni

di una certa importanza sono di natura indeterminata. Riservano dunque all'autorità

decidente una certa latitudine di giudizio nell'interpretazione del loro

contenuto normativo; latitudine di giudizio che le istanze di ricorso sono

tenute a rispettare, intervenendo soltanto con riserbo, anche se nel controllo

dell'applicazione del diritto fruiscono di pieno potere di cognizione. La

valutazione dell'entità del pregiudizio derivante all'interesse pubblico o a

quello dei vicini dal contrasto con il nuovo diritto è invece rimessa

all'apprezzamento delle istanze di ricorso, che - con le riserve poste

dall'autonomia comunale al controllo dell'applicazione del diritto cantonale

delegato - può essere sindacato liberamente da parte del Consiglio di Stato

(art. 56 LPamm) e limitatamente alla violazione del diritto da parte del

Tribunale cantonale amministrativo (art. 61 LPamm; STA 52.2010.384-385 del 3

febbraio 2011 consid. 4.1.).

La

trasformazione di cui all'art. 39 RLE è considerata sostanziale quando modifica

l'identità della costruzione preesistente dal profilo delle volumetrie,

dell'aspetto e della destinazione, ingenerando nuove ripercussioni

sull'ordinamento delle utilizzazioni o quando aggrava i momenti di contrasto

con il nuovo diritto o ne introduce di nuovi. I limiti delle trasformazioni

ammissibili vanno stabiliti caso per caso, tenendo conto delle finalità delle

norme applicabili, della natura del contrasto esistente, dell'entità dell'intervento

e delle conseguenze che ne derivano, soppesando attentamente gli interessi

pubblici e privati contrapposti alla luce del principio di proporzionalità (STA

52.2010

-385 del 3 febbraio 2011 consid. 4.1., 52.2008.70 del 26 marzo 2008 consid.

2; Scolari, op. cit., ad art. 70 LALPT, n. 515 seg.). Nella valutazione dell'ammissibilità di

interventi di trasformazione di costruzioni esistenti in contrasto con il

diritto posteriore non si giustifica un eccessivo rigore. Inammissibili sono

comunque quegli interventi che, valutati secondo criteri oggettivi, si

prevalgono della tutela delle situazioni acquisite per conseguire, grazie alle

preesistenze difformi, un risultato che l'applicazione del nuovo diritto non permetterebbe

di ottenere (STA 52.2010.384-385 del 3 febbraio 2011 consid. 4.1., 52.2008.70 del

26.

marzo 2008 consid. 2; Willi, op.

cit., pag. 100 seg.).

4.

4.1. Il manufatto (part. __________ sub. E) oggetto della presente lite è situato al

di fuori delle zone che il PNIE destina agli interventi edilizi. In quest'area,

la realizzazione di costruzioni accessorie è comunque possibile nella misura in

cui rispetti le condizioni poste dagli art. 6 cpv. 2, 7 cpv. 3 e 14 NAPPNV.

4.2

In concreto, i resistenti hanno chiesto il permesso per la sistemazione

[del] subalterno E con rifacimento del tetto (carpenteria +

copertura in coppi) e parziale ricostruzione [dei] muri perimetrali. Stando

alla notifica dei resistenti, il subalterno verrebbe mantenuto nella sua

struttura originale con minimi adeguamenti per ottenere un manufatto regolare e

funzionale. La sporgenza delle falde è nulla verso i fondi confinanti. I muri

confinanti con le particelle n. __________ e __________ rimangono privi di aperture.

La facciata interna alla proprietà mantiene le aperture già esistenti, ovvero

quattro finestre e la porta di accesso. Invero, dagli atti annessi al­la

notifica non si evince con precisione l'entità dell'intervento, segnatamente

per quanto attiene alle parti toccate dalla ricostruzione. È tuttavia evidente che

i lavori previsti sono tesi anche a ricostruire le parti oggetto del crollo

avvenuto nel 2004. Lo si deduce a prima vista da un semplice confronto tra i

piani prodotti con la completazione della domanda e le fotografie sullo

stato del manufatto (cfr. inc. EDI.2009.19 relativo al ricorso 14 gennaio 2009

dei RI 3 al Governo: risposta municipio, foto doc. 1 E e F annesse alla

notifica 20 agosto 2008; foto di cui agli atti integrati dal Governo, inc. IST.2005.33,

in particolare riferite al 2004). Quanto alle misure indicate nei citati piani,

non sono sempre perfettamente in scala (cfr. in particolare facciata est)

e risultano quindi in parte contraddittorie e imprecise (cfr. ad esempio,

altezze facciata sud e sezione A-A). In ogni caso, stando agli stessi valori

indicati dagli istanti in licenza, qui resistenti, a costruzione ultimata, il

controverso ripostiglio avrà una larghezza di facciata superiore agli 11.00 m (cfr. pianta) e un'altezza - perlomeno in corrispondenza del fondo dei ricorrenti -

superiore ai 3.00 m (cfr. facciata est, che riporta in quel punto

l'altezza esistente [circa 3.20 m]). È dunque certo che lo stesso, seppur

di poco, non rispetta le condizioni poste dall'art. 7 cpv. 3 NAPPNV per

le costruzioni accessorie. Pertanto, non può essere autorizzato in base a tale

norma.

4.3

Ciò premesso, resta da esaminare se l'opera controversa possa essere autorizzata

in virtù dell'art. 39 RLE.

4.3.1

Il Governo ha in

sostanza ritenuto che l'opera - assimilabile ad un intervento di riattazione

e manutenzione con mero cambiamento di destinazione da edificio agricolo in

disuso a ripostiglio - potesse essere autorizzata in virtù dell'art. 39 RLE. Facendo

propria la valutazione dell'Ufficio della natura e del paesaggio, l'Esecutivo

cantonale ha altresì considerato che l'intervento prospettato fosse rispettoso,

oltre che dell'art. 15 cpv. 3 NAPPNV concernente i muri di cinta, del DLBN e

del relativo regolamento di applicazione, del 22 gennaio 1974 (RDLBN; RL

9.3.1.1

). La tesi è condivisibile solo parzialmente.

4.3.2

A prescindere dalla

scarsa precisione dei piani allegati alla notifica, dal complesso degli atti

che compongono l'incarto emerge con sufficiente chiarezza che scopo

dell'intervento è quello di mantenere la struttura originale del subalterno E,

ripristinandola anche nella parti crollate (parte di tetto e dei muri perimetrali

a nord-est). Il manufatto in questione, le cui pareti perimetrali a nord-est

collimano con il muro di cinta a confine con i mapp. __________ e __________, si

presenta tuttora sostanzialmente integro nella sua struttura, con l'eccezione,

appunto, delle parti crollate, ubicate proprio in corrispondenza del confine

con il fondo degli insorgenti. Non si tratta, quindi, di un'opera completamente

distrutta o demolita, per la quale verrebbe meno a priori la tutela

delle situazioni acquisite. Neppure può dirsi che, nel suo complesso, sia a tal

punto deperita da farla apparire svuotata di qualsiasi valore intrinseco. La

parte crollata coinvolge infatti una porzione ridotta del manufatto, senza la

quale quest'ultimo mantiene la sua identità. La sussistenza di una situazione suscettibile

di privare completamente l'istante in licenza della citata tutela, deve peraltro

essere ammessa restrittivamente, poiché altrimenti verrebbe impedito il recupero

di manufatti, anche significativi o quantomeno di un certo pregio, che per ragioni

diverse si trovano in stato di disuso e di abbandono. Non è il senso della

legge, segnatamente dell'art. 39 RLE, quello di favorire, in presenza di una

volontà contraria dei proprietari, un tale deperimento, impedendo il riattamento

di un'opera e provocandone in tal modo, a lungo andare, il decadimento completo

e irreversibile. Questa conclusione si impone, a maggior ragione, nel caso concreto,

ove sarebbe comunque possibile presentare una domanda per l'edificazione di un

corpo accessorio nuovo, seppur di dimensioni leggermente più contenute, tali da

rispettare le misure imposte dall'art. 7 cpv. 3 NAPPNV (cfr. consid. 2). L'art.

39.

RLE appare dunque, di principio, applicabile, limitatamente però alla parte

non crollata (ovest) del manufatto in discussione. Altrettanto

non può invece dirsi per la prevista ricostruzione della parte di manufatto

che a est, verso il confine con gli insorgenti, è stata lasciata deperire fino

al suo cedimento. Parte che, in quanto distrutta, non può più beneficiare della

tutela delle situazioni acquisite. Ricostruirla

significherebbe infatti creare ex novo un contrasto con il nuovo diritto

e conseguire un risultato che l'applicazione di quest'ultimo

non permetterebbe di ottenere.

4.3.3

Con l'eccezione

della ricostruzione della parte di manufatto crollata (est), i lavori previsti

non possono essere considerati un intervento sostanziale escluso dall'art. 39

RLE. In effetti, dal profilo quantitativo, il riattamento della struttura tuttora

esistente lascia sostanzialmente immutata l'identità della costruzione e non aggrava i momenti di contrasto con il nuovo diritto, né ne introduce

di nuovi. Anzi, li riduce, posto che se l'altezza rimane invariata, la volumetria e la lunghezza di facciata diminuiscono, facendo

sì che quest'ultima rientri nei limiti posti dall'art. 7 cpv. 3 NAPPNV. Il

rifacimento del tetto (esclusa la parte est), non modifica l'aspetto esteriore

del manufatto, che semmai viene migliorato. Anche la posa dei nuovi serramenti,

peraltro non percettibile dalle proprietà confinanti, non altera in misura

apprezzabile le sue caratteristiche. Non ne sovverte comunque in modo inammissibile

l'identità. Parimenti, dal profilo qualitativo, il cambiamento di destinazione,

con trasformazione da edificio agricolo (in disuso) a ripostiglio, non ingenera

particolari nuove ripercussioni.

Analogamente può dirsi per

la parziale ricostruzione del muro di cinta, intervento che mantiene

la sua ragione d'essere anche se slegato dal riattamento del manufatto, rispettivamente

dalla ricostruzione del lato est di quest'ultimo.

Ne

consegue che le conclusioni tratte dal municipio e dal Consiglio di Stato, i

quali hanno ritenuto che il controverso intervento potesse essere autorizzato

in virtù dell'art. 39 RLE così come progettato, ivi inclusa, cioè, la ricostru­zione

integrale delle parti crollate, meritano solo parziale tutela.

Anche

qualora si volesse ritenere che i lavori da effettuarsi restano di una certa importanza,

non è d'altro canto ravvisabile un particolare pregiudizio all'interesse pubblico

e/o a quello dei vicini, segnata­mente degli insorgenti, suscettibile di

giustificare il diniego del permesso. In effetti, per quanto concerne

l'interesse pubblico, occorre notare che né il comune, né l'autorità cantonale,

si sono opposti all'intervento, in particolare sotto il profilo del DLBN,

limitandosi ad esigere che alcuni lavori (serramenti, tinteggio, ricostruzione

muro) vengano eseguiti secondo precisi parametri, onde garantire l'integrazione

del manufatto nel contesto pittoresco circostante. Da questo punto di vista, il

riattamento dell'opera litigiosa (senza ricostruzione del segmento crollato),

rispettivamente la ricostruzione del muro di cinta, alle condizioni imposte con

la licenza edilizia non potrà che avere un effetto positivo, anche per i vicini.

Per quanto riguarda l'interesse privato di questi ultimi, va innanzitutto constatato

ch'essi non spiegano quale loro interesse contrastante vi si opporrebbe. Contrasto

che neppure altrimenti è rilevabile, ove si consideri che la costruzione in

discussione si svilupperà dietro il muro (parzialmente ricostruito) che divide

la loro proprietà da quella degli istanti in licenza, che non sono previste

nuove aperture verso il loro fondo e che le falde del tetto non sporgeranno su

quest'ultimo. D'altronde, il fatto di dover tollerare il controverso intervento,

nei limiti testé delineati, non configura un sacrificio inesigibile, tenuto conto,

da un lato, che i resistenti potrebbero comunque edificare un corpo accessorio

nuovo di dimensioni pressoché identiche (cfr. consid. 2) e, dall'altro, che il

muro parzialmente crollato a confine con il fondo dei ricorrenti, secondo il

PNIE, ricade nella categoria dei muri di cinta esistenti da conservare, risanare

o ricostruire, disciplinati dall'art. 15 cpv. 3 NAPPNV.

4.3.4

In parziale

accoglimento del ricorso, il giudizio governativo impugnato e,

di riflesso, la decisione municipale con cui è stata rilasciata la licenza

edilizia, vanno dunque parzialmente annullati, nella misura in cui autorizzano la

ricostruzione della parte di manufatto crollata (est), mentre vanno confermati

limitatamente al riattamento della parte di edificio non crollata (ovest) ed

alla parziale ricostruzione del muro di cinta (nord-est).

4.3.5

Visto l'esito del

ricorso, risultano infondati i timori espressi dagli insorgenti circa un

illecito aumento delle volumetrie. La loro richiesta di accertare la situazione

esistente mediante rilevamenti precisi trova comunque riscontro nella licenza

edilizia, che prevede esplicitamente la verifica dei

tracciamenti (art. 49 LE), da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori. Ciò

permetterà di fissare la situazione di partenza e di prevenire la realizzazione

di una costruzione in contrasto con il progetto approvato nei limiti qui nuovamente

delineati (cfr. Scolari, op. cit.,

ad art. 49 LE, n. 1388).

5.

Dato che per i motivi anzidetti il ricorso inoltrato dagli

insorgenti il 5 febbraio 2010 dinanzi al Consiglio di Stato deve essere dichiarato

parzialmente accolto, si giustifica di annullare anche il dispositivo n. 2 del

giudizio governativo impugnato, che poneva esclusivamente a loro carico le

spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 600.-, riformandolo nel senso

che l'importo viene suddiviso tra i ricorrenti, in ragione di due terzi (fr.

400.

-), e i resistenti, per il restante terzo (fr. 200.-).

6.

La tassa di giustizia di questa sede, è suddivisa tra le parti, pro- porzionalmente

al grado di soccombenza (art. 28 LPamm), rite- nuto che il comune ne va

invece esentato poiché non è compar- so in lite

per tutelare suoi interessi particolari. Non si assegnano ripetibili,

le parti non essendo state patrocinate da un legale (art. 31

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1. la decisione 6 luglio 2010 del Consiglio di Stato (n.

3529) è parzialmente annullata e riformata nel senso che:

1.1.1.

il ricorso 5 febbraio 2010 è parzialmente accolto e la decisione municipale 15

gennaio 2010 è annullata nella misura in cui autorizza la ricostruzione della

parte di manufatto crollata (est), mentre è confermata limitatamente al riattamento

della parte di manufatto non crollata (ovest) ed alla ricostruzione dei

muri perimetrali di cinta (nord-est);

1.1.2. le spese e la tassa

di giustizia per complessivi fr. 600.-, sono poste a carico di RI 1, RI 2 e RI 3, in solido, in ragione di fr. 400.-, rispettivamente di CO 1, in solido, per fr. 200.-.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di RI 1, RI 2 e RI 3, in solido, in ragione di fr. 1'000.-, rispettivamente di CO 1, in solido, per fr. 500.-. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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