52.2010.300
Permesso CE/AELS per confinanti
21 settembre 2010Italiano17 min
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Numero d'incarto:
52.2010.300
Data decisione, Autorità:
21.09.2010, TRAM
Titolo:
Permesso CE/AELS per confinanti
FRONTALIERI
PERMESSO CE O AELS
PROPORZIONALITÀ
art. 1 ALC
art. 2 ALC
art. 5 ALC ALL1
art. 35 LFSTR
art. 62 let. a LFSTR
art. 24 OLCP
Incarto n.
52.2010.300
Lugano
21 settembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo
Cassina e Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 agosto 2010 di
RI 1
contro
la risoluzione 8 giugno 2010 (n. 2941) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 10 febbraio 2010 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della
popolazione, in materia di rifiuto di rilascio di un permesso per confinanti
CE/AELS;
viste le risposte:
- 1° settembre 2010 del
Consiglio di Stato;
- 2 settembre 2010 del
Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 3 luglio
2009, il cittadino italiano RI 1 (1962), residente a __________, ha chiesto
alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione) del
Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso per confinanti
CE/AELS per svolgere l'attività di lavoratore edile presso la __________ SA di __________.
Egli ha prodotto il formulario di "autocertificazione precedenti penali
per i cittadini UE-AELS e di Stati terzi dove non vige l'obbligo della
presentazione del certificato penale", indicando di essere stato
condannato in Italia, ma di non avere procedimenti penali pendenti.
Su richiesta del dipartimento, il ricorrente
ha trasmesso il certificato 20 luglio 2009 dei carichi pendenti rilasciato
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale civile e penale di __________,
dal quale è risultato a suo carico un procedimento penale per lesione personale
e ingiuria (fatti commessi il 24 aprile 2008 a __________), nonché il certificato generale del casellario giudiziale 17 luglio 2009 del Ministero della
giustizia, da cui è emerso che egli è stato condannato il 12 gennaio 1995 a 22 anni e 10 mesi di reclusione - tra l'altro - per omicidio continuato. Il 24 agosto 2009, la
__________ SA ha disdetto il contratto di lavoro con l'interessato.
B. Il 26
gennaio 2010, RI 1 ha chiesto nuovamente il rilascio di un permesso per confinanti
CE/AELS, producendo un contratto di incarico con la __________ SA di __________,
società attiva nel collocamento del personale, per lavorare come operaio edile
presso un cliente della stessa. Egli ha allegato l'autocertificazione precedenti
penali, indicando di non essere mai stato condannato e di non avere procedimenti
pendenti.
Con decisione 10 febbraio 2010, la Sezione della popolazione ha respinto la domanda per motivi di ordine pubblico, ordinandogli
nel contempo di cessare l'attività lucrativa entro l'8 marzo successivo. Il
dipartimento ha tenuto conto che l'insorgente aveva interessato le autorità
giudiziarie italiane, rimproverandogli inoltre di avere fornito informazioni
inveritiere al momento della presentazione dell'autocertificazione dei suoi precedenti
penali.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 5 dell'Allegato I dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera
circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), 24 dell'ordinanza del 22
maggio 2002 sull’introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS
142.203) e 62 lett. a della legge federale sugli stranieri del 16
dicembre 2005 (LStr; RS 142.20).
C. Con
giudizio 8 giugno 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli
estremi per non rilasciargli un permesso per confinanti CE/AELS in virtù dei
motivi addotti dal dipartimento e ha considerato la decisione impugnata
conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
di un permesso per confinanti CE/AELS.
In sostanza, il ricorrente contesta di
essere attualmente una minaccia per l'ordine pubblico e di avere fornito delle
informazioni inveritiere ai fini della concessione del permesso richiesto. Ritiene
inoltre che la decisione impugnata sia in ogni caso contraria al principio
della proporzionalità.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato,
quest'ultimo con argomenti di cui si dirà se necessario in seguito.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della
presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla
legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998
(LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1
della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm;
RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1.
L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC),
entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai
cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea
e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività
economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1
ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni
di diritto interno.
In concreto, l'insorgente può prevalersi in
linea di principio del menzionato accordo bilaterale, in quanto è cittadino
italiano ed è titolare di un documento di legittimazione valido.
2.2. L'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC prevede,
quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo
in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva
64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia
delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo
contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16
cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza della
CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate
in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità
nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà
presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi
fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid.
7.3; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc.
1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc.
1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali non può
automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera
circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può
essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze
che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una
minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n.
27-29, e in re Calfa, n. 24). Va osservato che anche
una condanna pronunciata all'estero può, di per sé, giustificare misure di
ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC (DTF 134 II 25, consid.
4.3.1, con rif.). Inoltre, come nel caso di qualsiasi
altro cittadino straniero, l'esame dev'essere effettuato tenuto conto delle
garanzie derivanti dalla convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e del
rispetto del principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II
493 consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).
2.3. Giusta l'art. 35 cpv. 1 LStr, il
permesso per frontalieri è rilasciato per un’attività lucrativa entro la zona
di frontiera.
L'art. 62 LStr dispone che l'autorità
competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se lo straniero o il suo rappresentante ha fornito,
durante la procedura d’autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti
essenziali (lett. a); è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o
a una misura penale ai sensi dell’art. 64 o 61 del Codice penale (lett. b); ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo
l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia
per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c).
Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare
- è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno (DTF 135 II 377
consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_515/2009 del 27 gennaio 2010 consid. 2.1).
L'art. 80 cpv. 1
lett. a dell'ordinanza sull'ammissione il
soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) precisa che vi è
violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici - tra l'altro - in caso di
mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità. Vi
è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, soggiunge il
capoverso 2 della medesima norma, se sussistono indizi concreti che il
soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità
a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.
2.4. La legge federale sugli stranieri si
applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non
contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli
(art. 2 cpv. 2 LStr). Ritenuto che l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC non può
legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr.
art. 2 ALC), occorre di principio di verificare che il mancato rilascio del permesso
per confinanti si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che
nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica,
però, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art.
5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi, ragione per
cui la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle
del menzionato accordo.
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, in passato RI 1 ha interessato le autorità giudiziarie
penali del suo Paese d'origine.
Il 12 gennaio 1995, in parziale riforma della sentenza 21 febbraio 1994 della Corte di Assise di __________, la Corte di Assise di Appello di __________ lo ha condannato a 22 anni e 10 mesi di reclusione e
a una multa di lire 1'100'000 (pari a euro 568.10), per omicidio continuato commesso
il 18 febbraio 1992, detenzione illegale di armi e munizioni continuata,
violazione delle norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi
continuata ed esplosioni pericolose continuate. Egli è stato inoltre condannato
alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a una misura
di sicurezza (casa di cura e di custodia per 3 anni).
3.2. Il reato di omicidio, volontario e
plurimo, di cui si è reso colpevole il
ricorrente in Italia, ha un peso determinante nell'ambito del
presente giudizio in quanto tocca un bene giuridico, la vita umana,
fondamentale per la nostra società.
Esaminando nel dettaglio i fatti del 18 febbraio
1992 che hanno portato alla sua condanna a 22 anni di reclusione, va rilevato
che egli ha "con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso e
con premeditazione, mediante colpi di arma da fuoco, cagionato la morte della
moglie e di __________ attingendo ciascuna persona offesa al capo con un colpo
di arma da fuoco, nonché per aver detenuto e portato in luogo pubblico una
pistola semiautomatica Beretta calibro 7.50, con matricola abrasa, esplodendo i
colpi di arma da fuoco all'interno dell'__________ __________ di __________ "
(cfr. ordinanza 27 maggio 2008 dell'Ufficio del Magistrato di Sorveglianza di __________,
pagg. 1 e 2). Con questi gravissimi reati, l'insorgente ha dimostrato di rappresentare una minaccia sufficientemente grave per un
interesse fondamentale della società.
3.3. Il 16 ottobre 2007, RI 1 è stato
affidato in prova ai servizi sociali fino al 19 aprile 2008, data
corrispondente all'ultimo giorno di pena detentiva (a seguito dell'applicazione
di 1350 giorni di liberazione anticipata e dell'indulto, nella misura di 3
anni). Con ordinanza 27 maggio 2008, il Magistrato di
sorveglianza di __________ ha revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata
nei confronti del ricorrente e
il 21 maggio 2009 il Tribunale di sorveglianza di __________ ha dichiarato
estinta la pena ed ogni altro effetto penale, a seguito dell'esito positivo del
suo affidamento in prova.
Ora, il fatto che il Magistrato di
Sorveglianza di __________ non lo consideri più socialmente pericoloso e che
sia stato liberato anticipatamente, non osta al provvedimento impugnato, che è
di natura amministrativa. Giova infatti ricordare che l'autorità competente in
materia di polizia degli stranieri persegue uno scopo differente: il giudice
penale tiene conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato, mentre
per l'autorità amministrativa è determinante il mantenimento dell'ordine e
della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato
dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello
straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 122
Considerandi
II 433 consid. 2b, 120 Ib 129 consid. 5, 114 Ib 1 consid. 3a). Queste
considerazioni valgono anche per uno straniero condannato, le cui condizioni di
soggiorno sono disciplinate dall'ALC (DTF 129 II 215, consid. 7.4.).
Del resto, non occorre stabilire con
certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro per poter
adottare misure per ragioni di ordine pubblico. Non si deve infatti esigere che
il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare a simili misure. Questo dipende
dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante,
minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 130 II 493
consid. 3.3, 176 consid. 4.3.1). Ciò che è il caso nella presente fattispecie.
Tanto più che il ricorrente è stato affidato in prova ai servizi sociali sino
al 19 aprile 2008 e che la pena è stata dichiarata estinta soltanto il 21 maggio
2009.
Non si può quindi rimproverare all'autorità cantonale
di avere abusato del proprio potere d'apprezzamento. Vista la gravità dei reati
commessi e che egli è a piede libero soltanto da poco tempo, si deve
sostanzialmente convenire con il Consiglio di Stato che, attualmente, dal
profilo amministrativo l'insorgente rappresenta ancora una minaccia effettiva e
sufficientemente grave per la società, tale da legittimare il rifiuto di
rilasciargli un permesso per confinanti per ragioni di ordine pubblico.
4.
L'autorità
dipartimentale ha inoltre rimproverato a RI 1 di avere fornito delle informazioni
inveritiere al momento della richiesta del permesso.
4.1
Anche tale circostanza potrebbe avere
un certo peso nella decisione se rilasciare un permesso per confinanti all'interessato.
In effetti, secondo l'art. 62 LStr, in relazione con l'art. 24 OLCP, l'autorità
può allontanare o respingere uno straniero se sussiste un motivo di revoca –
tra l'altro - se egli o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura
d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali (lett. a).
Il motivo di revoca previsto dall'art. 62
lett. a LStr, corrisponde a quello dell'art. 9 cpv. 4 lett. a dell'abrogata
legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931
(LDDS), la cui giurisprudenza resta applicabile (STF 2C_651/2009 del 1° marzo
2010.
consid. 4.1 e 2C_793/2008 del 27 marzo 2009 consid. 2.1). In base a tale
disposizione sono considerati essenziali, non soltanto i fatti riguardo ai
quali l'interessato è espressamente interrogato, ma anche quelli di cui deve
conoscere la rilevanza ai fini della decisione sulla concessione del permesso richiesto;
egli non è inoltre liberato dal suo obbligo di informare nemmeno quando gli
organi preposti, dando prova della necessaria diligenza, avrebbero potuto
accertare essi stessi i fatti determinanti (STF 2C_744/2008 del 24 novembre
2008.
consid. 5.1 e 2C_60/2008 del 9 giugno 2008 consid. 2.2.1 con rinvii).
Occorre infine che il silenzio in merito a un fatto o l'informazione errata
siano finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione di soggiorno o di
domicilio richiesta (STF 2C_60/2008 del 9 giugno 2008 consid. 2.2.1 e
2A.33/2007 del 9 luglio 2007 consid. 4.1). Per ammettere una simile intenzione
non è però necessario che lo straniero sia sicuro dell'importanza degli stessi;
anche in questo caso, è sufficiente che egli ne dovesse riconoscere la
rilevanza in base alle circostanze (STF 2C_633/2009 del 22 marzo 2010 consid.
3.1
e 2C_651/2009 del 1° marzo 2010 consid. 4.1.1 con rinvii). In questo senso,
non occorre quindi che il richiedente agisca in malafede.
4.2
Dall'inserto di causa, risulta con
tutta evidenza che in diverse occasioni l'insorgente non ha informato
correttamente l'autorità dipartimentale circa la sua situazione dal profilo
penale nel suo Paese d'origine.
Innanzituttto, nel formulario 3 luglio 2009 di
"autocertificazione dei precedenti penali per i cittadini UE-AELS e di
Stati terzi dove non vige l'obbligo della presentazione del certificato
penale", prodotto nell'ambito di una sua precedente domanda volta a ottenere
un permesso per frontalieri e poi decaduta a seguito della rescissione del
contratto da parte del suo datore di lavoro, il ricorrente aveva indicato di
essere stato condannato in Italia, ma di non avere procedimenti penali pendenti
allorquando dal “Certificato dei carichi pendenti” presso il Tribunale civile e
penale di __________ del 20 luglio 2009 è risultato che nei suoi confronti era
aperto un procedimento per lesione personale e ingiuria, fatti accaduti il 24
aprile 2008 a __________. Nel formulario di autocertificazione del 22 gennaio
2010.
prodotto invece nell'ambito della domanda di rilascio del permesso per
confinanti che ha dato origine alla presente vertenza, egli ha dichiarato - tra
le altre cose - di non essere mai stato condannato, ciò che non corrisponde
evidentemente alla verità.
In siffatte circostanze, si può quindi ritenere
che l'interessato ha sottaciuto un fatto essenziale per il rilascio del
permesso da lui richiesto. Bisogna pertanto concludere che anche questo rimprovero
è tale da giustificare il diniego del permesso per confinanti CE/AELS
all'insorgente.
5.
A questo
punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione
della popolazione.
RI 1 risiede a __________. Il rifiuto di
rilasciargli l'autorizzazione richiesta per esercitare un'attività lucrativa in
Svizzera come frontaliere, lo colpisce quindi unicamente sul piano professionale.
Da questo profilo, gli effetti del provvedimento querelato sulla sua persona
appaiono tutto sommato contenuti. Certo, il provvedimento gli impedisce di
lavorare in Ticino come operaio edile. Bisogna comunque considerare che
l'insorgente ha già svolto tale attività durante l'intero 2008 in Italia (ricorso ad 1) e non dimostra l'impossibilità di ritrovare tale genere di lavoro nella
sua regione.
Di conseguenza, un'attenta ponderazione di
tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il
provvedimento adottato dall'autorità inferiore. I motivi di interesse pubblico
alla base del diniego di un permesso per confinanti nei suoi confronti va
ancora considerato, quanto meno attualmente, prevalente rispetto a quello, privato,
di poter lavorare in Svizzera.
6.
La Sezione della popolazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, negando il
rilascio di un permesso di lavoro per confinanti al ricorrente. La decisione
censurata non procede in particolare da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento
che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla
valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima
dev'essere confermata.
7.
Stante
quanto precede, il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia e le spese
seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l'ALC e l'Allegato I, nonché gli art. 10 lett. a
LALPS; 2, 25, 35, 62 LStr; 80 OASA; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 500.–, sono poste a carico del
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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