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Decisione

52.2010.301

Allevamento di galline ovaiole in zona agricola

8 febbraio 2011Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. RI 1, qui ricorrente, esercita, quale attività primaria, la

pollicoltura. Egli alleva circa 6'000 galline ovaiole in un capannone situato

al mapp. 2809 nella frazione di __________ del comune di Centovalli, che il piano

regolatore assegna alla zona agricola. Il 24 ottobre 2007, RI 1 ha chiesto al municipio, parzialmente a posteriori, il permesso di edificare una tettoia, ricavata

prolungando una falda del tetto del capannone a cui è addossata e sorretta da

alcuni pali in legno fissati al suolo, che sostengono anche una doppia rete

metallica. Il nuovo manufatto, lungo 15.30 m e largo 3.60 m, serve per l'uscita all'aria aperta delle galline attraverso alcune aperture praticate nella

parete del capannone. RI 1 ha, inoltre, postulato l'autorizzazione a sostituire

gli impianti di ventilazione dell'edificio.

b. Al rilascio della licenza si sono opposti:

- CO 6 proprietario della mapp. 2814 situato a est del mapp.

2809, nella zona agricola, e sul quale, proprio dirim- petto

alla tettoia descritta sopra, a ca. 20 m, sorge una casa;

- CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 proprietari

- rispettivamente usufruttuari - di un'abitazione al mapp.

2805 e CO 5 proprietari dei mapp. 2804, che ospita

la loro dimora, e 1338; tutti questi fondi si trovano

nella zona residenziale a sud del capannone.

c. Il 4 marzo 2009, RI 1 ha inoltrato una domanda di costruzione definita in

variante per la sostituzione degli impianti di ventilazione. Il nuovo

progetto prevedeva l'istallazione di quattro ventilatori per l'espulsione

dell'aria, ciascuno del diametro di 90 cm, posati a ca. 45 cm di altezza dal terreno sulla facciata sud del capannone, proprio dirimpetto alle abitazioni

degli opponenti nella zona edificabile, che distano ca. 28-35 m. Questi ventilatori avrebbero dovuto sostituire gli otto camini di espulsione dell'aria

esistenti, ubicati sul tetto del capannone. Anche questa domanda è stata avversata

dai citati opponenti.

d. Il 21 agosto 2009, i Servizi generali hanno emesso un avviso (n. 61021) favorevole

all'esecuzione dei lavori, ritenendo che potessero essere autorizzati in base all'art.

37a della legge federale

sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), che

regola gli interventi sugli edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali,

esterni alla zona edificabile e non conformi alla destinazione della zona. La

Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), per quanto

attiene alla prevenzione dei rumori, ha tuttavia imposto l'esecuzione di uno

schermo fonico, così come indicato nell'ambito dello studio novembre 2008

elaborato dalla __________ di Locarno e l'esecuzione di misurazioni foniche di

collaudo da parte di una ditta specializzata al termine dei lavori e prima

della messa in esercizio definitiva dei ventilatori, da sottoporre alla Sezione

stessa per approvazione. Quanto alla protezione dell'aria, la SPAAS ha ritenuto

che le opere oggetto della domanda di costruzione non comportassero differenze

rispetto allo stato esistente; ha comunque imposto delle condizioni relative

alla velocità d'espulsione dell'aria, all'altezza e alla forma dei camini.

e. Il 23 febbraio 2010, il municipio ha rilasciato la licenza edilizia alle

condizioni imposte dall'autorità cantonale; nel contempo ha evaso ai sensi dei

considerandi le opposizioni.

B. a. Gli opponenti indicati in precedenza sono insorti davanti al

Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della licenza edilizia. I

ricorrenti CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno inoltre domandato, in via subordinata,

che il permesso di costruzione fosse confermato solo in riferimento ai ripari

fonici. Gli insorgenti hanno contestato il progetto sia sotto il profilo del

rispetto della legislazione pianificatoria (segnatamente la congruenza con la

funzione della zona di situazione e la natura dell'autorizzazione, ordinaria o

eccezionale, dell'opera), sia di quella ambientale.

b. Il 13 luglio 2010, il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi e ha annullato

la licenza edilizia. Il Governo ha ritenuto, in sostanza, che l'autorità cantonale

si fosse limitata a verificare la compatibilità con la legislazione ambientale

unicamente per l'impianto di ventilazione, omettendo invece di valutare l'impatto

dell'utilizzazione della tettoia da parte delle galline. L'autorità si sarebbe espressa

su un incarto incompleto, non avendo acquisito agli atti le indicazioni

relative alle modalità dell'utilizzazione della tettoia.

C. Con ricorso 13 agosto 2010, RI 1 insorge davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo in via principale l'annullamento della

decisione impugnata. In via subordinata postula la conferma della licenza

relativa alla sostituzione dell'impianto di ventilazione e la retrocessione

degli atti al municipio per la completazione dei dati relativi al carico

ambientale derivante dall'utilizzazione del recinto coperto. Innanzitutto

sottolinea come in applicazione del principio della proporzionalità il Governo avrebbe

dovuto confermare la licenza almeno in relazione alla sostituzione dell'impianto

di ventilazione, ritenuto come la decisione impugnata - che si dilungherebbe

unicamente sull'impatto della tettoia - non motiverebbe il diniego della

licenza per questa struttura. In merito all'utilizzazione del recinto la

decisione sarebbe inutilmente defatigatoria: il Governo avrebbe invece dovuto esperire

l'istruttoria, acquisendo le indicazioni necessarie. In ogni caso, le carenze

rilevate dal Consiglio di Stato non gli sarebbero imputabili, per cui esso

avrebbe dovuto essere, comunque sia, mandato esente da spese e ripetibili.

D. All'accoglimento del ricorso s'oppongono i già ricorrenti in prima

istanza, così come il Consiglio di Stato. Il municipio si rimette al giudizio

del Tribunale, mentre l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) dei Servizi

generali conferma, in rappresentanza del Dipartimento del territorio, l'avviso

favorevole alla domanda di costruzione. Dei loro argomenti si riferirà, nella

misura del necessario, nel seguito.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la

tempestività del ricorso e la legittimazione attiva del ricorrente, istante in

licenza, sono date (art. 21 cpv. 1 e 2, 50 legge edilizia cantonale del 13

marzo 1991; LE; RL 7.1.2.1; 46 legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

1.2. L'impugnativa può essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 18 cpv. 1 LPamm). A eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere

posto rimedio annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti all'istanza

inferiore per nuova decisione, previa assunzione delle prove mancanti (art. 65

cpv. 2 LPamm).

2.Il Consiglio di Stato ha rimproverato al Dipartimento del territorio

di essersi limitato a esaminare la questione dell'inquinamento atmosferico e

fonico unicamente per l'impianto di ventilazione, tralasciando di farlo in

relazione all'utilizzazione del recinto coperto. Siccome non era possibile

valutare sulla base degli atti la conformità globale dell'impianto (vale a dire

recinto coperto e impianto di ventilazione) e dunque la domanda di costruzione,

al pari degli accertamenti esperiti, era carente, il Governo ha deciso di

annullare la licenza. Il ricorrente contesta l'agire del Consiglio di Stato che

avrebbe leso il principio della proporzionalità poiché avrebbe potuto confermare

la licenza edilizia almeno in riferimento all'impianto di ventilazione. Infatti

le argomentazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nella decisione sarebbero

riferite unicamente al recinto coperto, che nulla avrebbe a che fare con questo

elemento della licenza. Per quanto attiene invece alla tettoia recintata, esso

sottolinea a più riprese che l'attività svolta sarebbe in linea con le

prescrizioni della zona, agricola, in cui è inserita. Il Governo avrebbe dovuto

semplicemente completare le informazioni, acquisendo i dati relativi all'utilizzazione

del recinto coperto.

3.Conformità di zona

3.1.

3.1.1. Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione

dell'autorità (art. 22 cpv. 1 LPT; art. 67 cpv. 1 LALPT; art. 1 cpv. 1 LE). Il

rilascio di una licenza edilizia si rende necessario in particolare per la

costruzione, la trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di

destinazione) e la demolizione di edifici e altre opere, come pure per

apportare importanti modifiche alla configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2

LE). La licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti presentati sono

conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni, di

pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico

applicabili alla domanda presentata (art. 2 cpv. 1 LE). In particolare, giusta

l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire può essere

rilasciata, di principio, soltanto se l'intervento edilizio è conforme alla

funzione prevista dal piano regolatore per la zona d'utilizzazione, ovvero

soltanto per insediamenti la cui destinazione s'integra convenientemente nelle

finalità della zona in cui sorgono (principio della conformità di zona, cfr.

anche art. 67 LALPT). Eccezioni a questo principio all'interno delle zone

edificabili sono disciplinate dal diritto cantonale (art. 23 LPT). Fuori di

queste zone fa invece stato l'ordinamento retto dagli art. 24-24d,

rispettivamente 37a LPT. Resta riservato l'obbligo di pianificare,

sancito dall'art. 2 LPT, se si tratta di opere che per natura, dimensioni o

effetti sul territorio e sull'ambiente, risultano talmente incisive da rendere

necessario l'allestimento o la modifica di un piano di utilizzazione.

3.1.2. Giusta l'art. 16a LPT, entrato in vigore il 1° settembre 2000,

nelle zone agricole sono ammessi solo gli edifici e impianti che sono necessari

alla coltivazione agricola o all'orticoltura (cpv. 1) o che servono

all'ampliamento interno di un'azienda agricola (cpv. 2). L'art. 34 OPT precisa

che sono conformi alla zona agricola anche gli edifici e impianti destinati

alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o

orticoli (cpv. 2), se sono coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda

d'ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione (cpv. 2

lett. a), la preparazione, l'immagazzinamento o la vendita non sono di

carattere industriale-commerciale (cpv. 2 lett. b) e il carattere agricolo o

orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato. Sono inoltre conformi alla

zona agricola gli edifici destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per

la gestione della relativa azienda agricola compreso quello della generazione

che si ritira dalla vita attiva (art. 34 cpv. 3 OPT).

3.1.3. Attraverso l'art. 37a LPT il legislatore federale ha delegato al

Consiglio federale il compito di stabilire a quali condizioni possono

autorizzati i cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a

scopi commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla

destinazione della zona in seguito a modifica dei piani d'utilizzazione. In

ossequio al mandato conferitogli, il Consiglio federale ha stabilito all'art.

43 cpv. 1 OPT che cambiamenti di destinazione e ampliamenti di edifici e impianti

usati a scopo commerciale e divenuti non conformi alla destinazione della zona

possono essere autorizzati se, cumulativamente: l'edificio o l'impianto è stato

legalmente costruito o modificato (lett. a); non insorgono nuove implicazioni

rilevanti su territorio e ambiente (lett. b); la nuova utilizzazione non è

inammissibile secondo un altro atto legislativo federale (lett. c); è

necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente

(lett. d); tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento di destinazione

degli edifici e impianti, sono assunti dal proprietario (lett. e); non vi si

oppongono interessi importanti della pianificazione del territorio (lett. f).

3.2. La decisione del Governo non si china sulla questione - preliminare - di verificare

se il capannone al mapp. 2809 così come gli interventi qui in esame sono conformi

alla funzione prevista per la zona di utilizzazione e se, dunque, quanto richiesto

con la domanda in esame possa essere autorizzato in forza di un permesso ordinario

ai sensi dell'art. 22 LPT (come sembra ritenere l'insorgente in questa sede) oppure

eccezionale fondato sugli art. 24, 24a-d oppure 37a LPT

(come invece è stato considerato dai Servizi generali del Dipartimento del

territorio).

3.3. Il ricorrente dichiara di essere titolare di un'azienda agricola per l'allevamento

di pollame ovaiolo, attività esistente ininterrottamente da oltre sessant'anni

e che ha ritirato dallo zio (ricorso, pag. 2); egli data la realizzazione delle

infrastrutture agli anni '60 (ricorso, pag. 6). L'insorgente conclude che l'impianto

sarebbe perfettamente conforme e compatibile con le finalità di zona. Così

come già avevano fatto in prima istanza, i ricorrenti CO 1 contestano il

carattere agricolo dell'attività svolta, sottolineando inoltre che, attraverso

l'utilizzazione del recinto coperto, vi sarebbe un cambiamento del tipo di

allevamento da quello in batteria a quello al terreno e non un semplice ampliamento

Considerandi

del capannone.

3.4

Dall'incarto emerge con chiarezza che quello praticato dal ricorrente è un

allevamento di tipo industriale, che non può senz'altro essere considerato

conforme all'utilizzazione agricola prevista per la zona in cui si trova.

Secondo costante giurisprudenza, rimasta pertinente anche dopo l'introduzione

dell'art. 16a LPT (cfr. Alexander

Ruch, in: Heinz Aemisegger/ Pierre Moor/

Alexander Ruch/ Pierre Tschannen, Commentaire de la Loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, Berna 2009, n. 11 ad art. 16a), all'interno

della zona agricola è ammessa soltanto la costruzione di edifici o impianti che

siano in connessione sufficientemente stretta con l'utilizzazione agricola del

terreno (cfr. STA DP20/91 del 12 marzo 1991 consid. 3.1., in un caso che interessava

proprio una domanda di costruzione del qui ricorrente per un analogo

stabilimento), presupposto che il controverso capannone non adempie poiché destinato

esclusivamente all'allevamento intensivo di galline ovaiole (STA DP20/91, consid.

3.

). In particolare, emerge dall'incarto che il suolo non verrebbe integrato

nel processo produttivo quale fattore necessario e insostituibile, nemmeno

tenendo conto che la tettoia sia prevista per il razzolamento all'aperto: ciò

non muterebbe l'alimentazione degli animali che resterebbe dipendente dalla

somministrazione di mangimi acquistati (cfr. anche art. 34 cpv. 1 combinato con

art. 36 OPT).

3.5

Resta da esaminare se la postulata licenza edilizia doveva

essere concessa fondandosi sugli art. 37a LPT e 43 OPT, che in quanto lex

specialis escludono l'applicazione dell'art. 24c LPT (STA

52.2000.212

del 16 ottobre 2001 consid. 6). Il capannone in esame, infatti, è

una costruzione a carattere industriale e, pertanto, rientra nel campo di

applicazione dell'art. 37a LPT (Rudolf

Muggli, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen,

op. cit., n. 7 ad art. 37a). In particolare occorre

valutare se autorizzando gli interventi in esame non insorgono nuove

implicazioni rilevanti su territorio e ambiente (art. 43 cpv. 1 lett. b

OPT; Muggli, op. cit., n. 3 i.f.

ad art. 37a). Ora, tale esame non può essere effettuato da questo

Tribunale per insufficienza degli atti a sua disposizione; problematica che poi

si riflette anche sulle valutazioni sotto il profilo delle ripercussioni

ambientali di questa struttura. Già solo per questo motivo la decisione dev'essere

annullata e gli atti retrocessi al Governo perché, completati gli accertamenti,

si esprima su questo aspetto.

4.

Aspetti ambientali

L'art. 11 cpv. 1 della legge federale sulla protezione

dell'ambiente del 1° ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) prevede che gli inquinamenti

atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono anzitutto da

contenere con misure di limitazione delle emissioni applicate alla fonte.

Indipendentemente dal carico inquinante esistente, tale limitazione delle emissioni

deve spingersi fino al limite massimo consentito dal progresso tecnico, dalle

condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche (limitazione preventiva

delle emissioni, art. 11 cpv. 2 LPAmb). L'art. 12 cpv. 1 LPAmb precisa che le

emissioni sono limitate da valori limite (lett. a), da prescrizioni di costruzione

e d'attrezzatura (lett. b), di traffico o d'esercizio (lett. c), sull'isolazione

termica degli edifici (lett. d) e, infine, su combustibili e carburanti (lett.

e). Tali provvedimenti devono essere previsti da ordinanze o, per i casi che

non vi sono contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla LPAmb (art. 12

cpv. 2 LPAmb). Le norme delle ordinanze sulla limitazione preventiva delle

emissioni concretizzano il principio di cui all'art. 11 LPAmb, stabilendo in

maniera vincolante quali provvedimenti vanno considerati tecnicamente ed

economicamente sostenibili e pertanto proporzionati.

Il Consiglio federale ha in particolare adottato l'ordinanza contro l'inquinamento

atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1) e l'ordinanza contro

l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41).

4.1

Inquinamento fonico

4.1.1

Secondo l'art. 7 cpv. 1 OIF le emissioni foniche di un impianto

fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità

esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio

e sopportabile sotto il profilo economico (lett. a), e in modo che le

immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione

(VP; lett. b). In caso di modifica di impianti esistenti fa

invece stato l'art. 8 OIF, giusta il quale se un impianto fisso già esistente

al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza (15 dicembre 1986) viene

modificato, le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate

devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella

maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e

sopportabile sotto il profilo economico (cpv. 1). Se un impianto è modificato

sostanzialmente, soggiunge la norma (cpv. 2), le emissioni foniche dell'intero

impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori

limite d'immissione (VLI). Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti

dell'esercizio causati dal titolare dell'impianto, dispone ulteriormente l'art.

8.

cpv. 3 OIF, sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto

fisso, se c'è da aspettarsi che l'impianto stesso o la maggiore sollecitazione

degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente

più elevate.

4.1.2

Il capannone in questione è un

impianto fisso ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIF; stando agli

atti esso è stato edificato prima dell'entrata in vigore dell'OIF. Entrambi gli

interventi proposti dall'istante in licenza si configurano quindi come una

modificazione di un impianto fisso esistente ai sensi dell'art. 8 OIF.

Quanto all'impianto di ventilazione, la modifica non può essere ritenuta di

carattere sostanziale; essa sottostà dunque all'art. 8 cpv. 1 OIF. La licenza

edilizia ha integrato, quali condizioni vincolanti, le misure proposte dalla

perizia, che permetteranno di rispettare i valori limite di immissione nelle

abitazioni vicine. In sostanza, dunque, attraverso questo intervento la

struttura rispetterebbe anche l'art. 8 cpv. 2 OIF, che concretizza la nozione

di risanamento simultaneo prevista dall'art. 18 cpv. 1 LPAmb (Anne-Christine Favre, Chronique du droit de l'environnement, La protection

contre le bruit et les rayons non ionisants, in:

RDAF 3/2010 pag. 199 segg., pag. 211 seg.). Tuttavia ciò non è sufficiente:

anche se il progetto rispetta questi valori dev'essere infatti comunque verificato

se in base ai criteri stabiliti dagli art. 11 cpv. 2 LPAmb e 8 cpv. 1 OIF si

giustificano ulteriori restrizioni. In particolare con riferimento

all'ubicazione prevista per i ventilatori, che il ricorrente vorrebbe istallare

sul lato sud del capannone, ossia quello più prossimo alle abitazioni dei

ricorrenti, questo principio appare leso. Non si vede infatti il motivo per il

quale il loro posizionamento non potrebbe avvenire, nel rispetto dei citati

criteri, sul lato opposto (nord) del capannone, ciò che permetterebbe

senz'altro di ridurre ulteriormente il disturbo generato dal loro funzionamento.

Quanto alla tettoia recintata, vi è una

totale assenza di indicazioni. Nella risposta l'UDC afferma che "(…)

questo intervento non comporta modifiche sostanziali rispetto alla situazione

attuale, in quanto non vi saranno cambiamenti o incrementi dell'attività tali

da richiedere valutazioni foniche supplementari". Tale affermazione è,

quantomeno, opinabile: l'incarto non permette infatti di suffragarla. Da esso

non emerge nemmeno con chiarezza se la stabulazione degli animali avveniva sin'ora

solo all'interno del capannone, o se l'uscita all'aria aperta delle galline (e

con quali modalità) era già praticata in precedenza. L'intervento in questione

potrebbe addirittura configurarsi come una modifica sostanziale, a seconda delle

modalità con cui la struttura era, rispettivamente, sarà utilizzata. Infatti, non

si può escludere che l'impianto provochi immissioni foniche percettibilmente

più elevate rispetto a ora (art. 8 cpv. 3 LPAmb). La scelta poi di posizionare

la tettoia sul lato est della struttura, vale a dire immediatamente di fronte

all'abitazione di CO 6, che dista appena 20 m, non risponde al principio della limitazione delle emissioni nella misura massima esigibile, poiché anche in

questo caso non è dato sapere per quale motivo questa struttura non possa

essere realizzata sulla facciata opposta, rivolta verso l'aperta campagna.

4.2

Inquinamento atmosferico

4.2.1

Gli impianti destinati all'allevamento di animali sono considerati impianti

stazionari ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 OIAt. La loro utilizzazione genera, tra

l'altro, emissioni di odori. Queste emissioni devono innanzitutto essere

limitate fino al limite massimo consentito dal

progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche.

Gli impianti stazionari nuovi, al pari di quelli esistenti (art. 7 OIAt) devono

essere equipaggiati e esercitati in modo da rispettare le limitazioni d'emissione

fissate nell'allegato 1 OIAt e, se del caso, negli allegati 2-4 OIAt (art. 3

cpv. 1 e 2 OIAt). Emissioni per le quali la OIAt non prevede dei valori limite

o per le quali la medesima ordinanza ne stabilisce l'inapplicabilità, devono

essere preventivamente limitati dall'autorità fino al limite massimo consentito

dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità

economiche (art. 4 cpv. 1 OIAt).

Gli impianti stazionari possono generare emissioni

diffuse così come emissioni canalizzate. Per le emissioni canalizzate valgono,

di principio, i valori limite dell'allegato 1 OIAt, riservate le disposizioni

completive o derogatorie previste dagli allegati 2-4, mentre per le emissioni

diffuse sottostanno al principio generale della limitazione preventiva

stabilito dall'art. 4 OIAt (Roger Bosonnet, Luftreinhaltung in der Landwirtschaft: Mehr

als die Bekämpfung übler Gerüche, in: URP 6/2002, pag. 565 segg., pag. 575 seg.).

Per gli impianti destinati all'allevamento

degli animali valgono gli specifici requisiti stabiliti nell'allegato 2 cifra

512.

OIAt (art. 3 cpv. 2 lett. a OIAt; Bosonnet, pag. 578),

che stabilisce che per la costruzione di questi impianti devono essere

rispettate le distanze minime dalle zone abitate, conformemente alle norme

riconosciute per la detenzione di animali. Sono considerate in particolare come

norme per la detenzione di animali le raccomandazioni della Stazione di ricerca

d'economia aziendale e di genio rurale (già FAT, ora Stazione di ricerca Agroscope

Reckenholz-Tänikon, ART), in particolare le raccomandazioni FAT n. 476 "Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux,

recommandations pour des nouvelles construction et des exploitations existantes", rispettivamente, "Mindestabstände

von Tierhaltungsanlagen, Empfehlungen für neue und bestehende Betriebe" (del 1996 quella in lingua francese, del

1995.

la versione in lingua tedesca). Queste si occupano della prevenzione delle

emissioni, ma servono anche quale aiuto per valutare se l'impianto in questione

causa immissioni eccessive (DTF 133 II 370 consid. 6.1.). La distanza minima

viene calcolata attraverso una procedura in tre fasi. Nella prima fase viene

stabilita l'emissione di odori in funzione della categoria d'animale (Geruchsbelastung, GB), nella seconda la distanza normalizzata in funzione dell'emissione

di odori (Normabstand, N) e, da ultimo, la distanza

normalizzata viene corretta tenendo conto di fattori influenti quali il sistema

d'allevamento, l'areazione, l'ubicazione ecc. Se l'istallazione provoca

emissioni diffuse, la distanza si misura dal punto più vicino della stalla; se

le emissioni sono canalizzate, la distanza si misura dal punto di uscita dell'aria

di scarico (Bosonnet, op. cit.,

pag. 580). Per gli impianti di ventilazione, l'allegato

2.

cifra 513 OIAt stabilisce che essi devono essere conformi alle regole

tecniche riconosciute in materia di ventilazione. Come tali - spiega la norma -

valgono in particolare le raccomandazioni delle norme svizzere sul clima nelle

stalle.

Gli impianti esistenti non devono rispettare le distanze minime imposte dall'allegato

2.

cifra 512 OIAt, salvo che debbano essere considerati nuovi impianti in forza

del citato art. 2 cpv. 4 OIAt. Tanto gli impianti esistenti che quelli nuovi

che provocano immissioni eccessive, anche se la limitazione preventiva delle emissioni

è rispettata, soggiacciono a limitazioni più severe (art.5 e 9 OIAt). La OIAt

non contiene valori limite in relazione agli odori; pertanto le immissioni

devono essere considerate eccessive quando sulla base di un'inchiesta è

stabilito che esse disturbano considerevolmente il benessere fisico di una

parte importante della popolazione (art. 2 cpv. 5 lett. b OIAt; Bosonnet, op. cit., pag. 582).

4.2.2

In sede di avviso dipartimentale, i Servizi generali hanno indicato che

le opere oggetto della domanda di costruzione non comportavano, dal punto di

vista dell'allegato 2 cifra 51 dell'OIAt, differenze rispetto allo stato

esistente, siccome si trattava di un impianto esistente e che non era previsto

un aumento del numero di animali. Tesi ribadita in sede di risposta davanti a

questo Tribunale, dove l'UDC ha precisato di ritenere che l'utilizzazione del

recinto coperto da parte delle galline in certi momenti del giorno non sia un

parametro di valutazione secondo il citato rapporto FAT, dato che come fonte di

emissioni per il calcolo delle distanze è considerata la stalla stessa e non l'uso

del terreno circostante. La tesi non può essere condivisa.

Innanzitutto il recinto coperto in esame non è un semplice terreno circostante

alla stalla. Si tratta, invece, d'un impianto stazionario ai sensi dell'art. 2

cpv. 1 OIAt. La giurisprudenza ritiene infatti che qualsiasi costruzione

potenzialmente fonte di effetti - anche di poca importanza - ai sensi dell'art.

7.

cpv. 1 LPAmb, è un'istallazione ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb (François Bellanger, Loi sur la

protection de l'environnement, Jurisprudence de 1995 à 1999, in: URP 2001/1

pag. 1 segg., pag. 36). Inoltre tale impianto genera emissioni diffuse, a

differenza del capannone esistente dove esse vengono canalizzate. Ma anche

volendo fare astrazione di quanto appena indicato, tanto che si tratti di un

impianto stazionario esistente tanto che si tratti di uno nuovo, valgono come

visto le disposizioni sulla limitazione preventiva delle emissioni previste

dagli art 3, 4 e 6 OIAt (cfr. art. 7 OIAt). A torto dunque l'autorità cantonale

preposta non si è chinata sulla verifica delle emissioni ai sensi dell'OIAt. Tanto

più che, se si avverasse che l'impianto stazionario esistente genera immissioni

eccessive, sottostarebbe a una limitazione più severa delle immissioni.

Da ultimo, sempre nell'ottica del principio generale di prevenzione, il

posizionamento dei due interventi proprio di fronte alle abitazioni degli

opponenti non appare conforme all'obbligo di ridurre le emissioni nella misura

massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle

possibilità economiche (art. 11 cpv. 2 LPAmb, art. 4 OIAt).

4.3

La decisione in rassegna si rivela carente anche sotto il profilo

dell'esame degli aspetti ambientali. Anche per questo motivo, dunque, si

giustifica l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'istanza

inferiore per nuovo giudizio, previo completamento degli accertamenti.

5.

Nella misura in cui postula l'annullamento del giudizio impugnato,

il ricorso dev'essere dunque parzialmente accolto, annullando la decisione

governativa e rinviando gli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione,

previo completamento dell'istruttoria. Non spetta infatti a questo Tribunale

colmare le lacune istruttorie poste in essere dal Governo.

6.

La tassa di giustizia, commisurata tenendo conto che l'esito del

ricorso è d'attribuire alle carenze del giudizio governativo impugnato, è

suddivisa fra le parti (art. 28 LPamm). Le ripetibili davanti a questa istanza

sono da ritenersi compensate (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 13 luglio

2010 (n. 3723) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono

retrocessi al Governo per nuova decisione, previo completamento degli

accertamenti.

2. La tassa

di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.- è suddivisa come segue:

- fr. 250.- a carico di RI 1;

- fr. 250.- a carico di CO 1, CO 2, CO 3 eCO 4;

- fr. 250.- a carico di CO 5;

- fr. 250.- a carico di CO 6.

Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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