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Decisione

52.2010.321

Contributi di miglioria

7 dicembre 2011Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I medesimi principi valgono anche per questa Corte. Infatti, il ricorso al

Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del

diritto (art. 61 cpv. 1 LPamm). Costituisce in particolare violazione del

diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o

risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un

fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di

procedura (art. 61 cpv. 2 LPamm). Il controllo dell'apprezzamento da parte di

questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità

decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole

dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto.

L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio

apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle

decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il

profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si

verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome

priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o

altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli

riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206;

RDAT I-1994 n. 34; Ulrich Häfelin/ Georg Müller/Felix

Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a.

ed., Zurigo 2010, n. 463; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano

1997, ad art. 61 LPamm, n. 2d; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed.,

Cadenazzo 2002, n. 407 segg.).

2.4. La legge cantonale sui contributi di miglioria

prevede altresì che il diritto di imposizione è perento se il prospetto dei

contributi non è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio dell'opera

(art. 16). Il contributo è esigibile a decorrere dalla messa in esercizio dell'opera;

acconti possono essere chiesti con l'inizio dei lavori (art. 17 cpv. 1).

Pagamenti rateali e altre agevolazioni possono essere concessi a seconda della

particolarità di ogni singolo caso (art. 17 cpv. 2). Il reclamo ed il ricorso

non sospendono l'esigibilità del contributo (art. 13 cpv. 4). Se il contributo

non è pagato nel termine stabilito decorre l'interesse semplice al saggio

usuale; l'interesse decorre anche nel caso di reclamo e ricorso (art. 18 cpv. 1

e 2).

3.3.1. I ricorrenti ribadiscono in questa sede l'eccezione di perenzione

del diritto del comune di prelevare dei contributi di miglioria per gli

interventi in questione. A mente loro, infatti, l'opera sarebbe formata da

singoli tronconi distinti e funzionalmente indipendenti l'uno dall'altro.

Pertanto il dies a quo del termine di perenzione andrebbe individuato

nel giorno in cui è stata conclusa ogni singola tappa e, di conseguenza, il

diritto impositivo dell'autorità comunale sarebbe per lo meno parzialmente, se

non addirittura completamente, perento.

3.2. La censura deve essere respinta, poiché infondata. Dagli atti di causa

emerge infatti inequivocabilmente che l'intervento in questione - la posa di

una nuova pavimentazione in pietra naturale in sostituzione del precedente

manto di asfalto, la collocazione di elementi di arredo urbano ed il

rinnovamento delle infrastrutture - costituisce un'opera unitaria realizzata a

tappe esclusivamente per motivi tecnici di programmazione dei lavori, peraltro

complementari tra di loro e proseguiti in modo regolare senza subire

interruzioni di durata significativa dal 1° aprile 2003 all'inizio del mese di

settembre 2005. Di modo che la pubblicazione del prospetto, intervenuta dal 20

giugno al 19 luglio 2007 e quindi entro i 2 anni previsti dall'art. 16 LCM, è

stata tempestiva. Sia soggiunto per inciso che, contrariamente a quanto

ritenuto dagli insorgenti, l'eventuale continuazione futura dei restanti

segmenti dell'opera di riqualifica in questione (segnatamente oltre __________

raggiungendo il __________) non consentirà di differire il diritto d'imposizione.

Tale intervento infatti costituirebbe un'opera unica con i lavori sinora

eseguiti, ma solamente dal profilo pianificatorio e concettuale. Di modo che,

in tal caso, il municipio sarebbe comunque tenuto ad avviare una nuova procedura

con il conseguente allestimento di un prospetto dei contributi, soggetto a

pubblicazione. È dunque a giusta ragione che il Tribunale di espropriazione ha

respinto l'eccezione di perenzione sollevata dagli insorgenti.

4.Dagli atti di causa emerge inequivocabilmente che l'intervento in

questione costituisce una vera e propria miglioria dell'opera esistente,

suscettibile di far aumentare il valore delle singole proprietà circostanti e,

pertanto, di dar luogo al prelievo di contributi di miglioria.

Quanto ai vantaggi particolari, essi si manifestano sotto diverse forme.

Anzitutto é indiscutibile che, in quanto opera di urbanizzazione generale, l'intervento

in questione serve per l'accesso ai fondi confinanti o comunque posti nelle

immediate vicinanze (art. 4 cpv. 1 lett. a LCM). Questa prima constatazione

basterebbe già di per sé a legittimare l'imposizione dei fondi inclusi nel

perimetro a seguito delle opere di riqualificazione di __________, nel tratto

compreso tra __________ e __________ (escluse) e di sistemazione di __________.

In secondo luogo la pedonalizzazione di __________ permette un sicuro miglioramento ambientale dell'area circostante sottoforma,

soprattutto, di minor inquinamento fonico, a tutto vantaggio della

tranquillità, salubrità e redditività dei fondi adiacenti (art. 4 cpv. 1 lett.

b e c LCM). Da ultimo, la posa di una nuova pavimentazione in pietra naturale

in sostituzione del precedente manto di asfalto é suscettibile di conferire

maggior pregio a questi ultimi, incrementandone il valore.

Gli immobili dei ricorrenti - le cui facciate principali sono rivolte verso __________

e che sfruttano l'opera in questione altresì come accesso veicolare e pedonale

- beneficiano indubbiamente di tutte le anzidette forme di vantaggi

particolari. A ragione, quindi, non sono più contestati in questa sede gli argomenti correttamente

ritenuti dall'autorità di prima istanza per ammettere l'esistenza di un

vantaggio particolare e quindi per confermare il principio dell'assoggettamento

delle proprietà degli insorgenti ambedue ubicate lungo il __________.

5.5.1. Preso atto che il municipio intendeva

assoggettare al prelievo di contributi anche quelle proprietà che, benché non

hanno beneficiato in modo diretto dell'intervento di riqualificazione urbanistica

ed ambientale in questione, per forza di cose traggono comunque un certo

beneficio dall'opera realizzata (segnatamente le particelle retrostanti assegnate

alla classe di vantaggio 0.5), il Tribunale di

espropriazione ha constatato che svariati fondi erano inspiegabilmente sfuggiti

all'imposizione, pur usufruendo, come altri mappali vicini inseriti nella

classe di vantaggio 0.5, di un accesso veicolare effettivo da __________. La

precedente istanza di giudizio è così giunta alla conclusione che vi fosse una

certa disparità di trattamento tra i proprietari nella misura in cui la

distinzione operata dall'esecutivo tra accessibilità veicolare obbligata ed

accessibilità veicolare possibile ai fondi non aveva ragione di essere, dal

momento che la semplice possibilità d'uso dell'opera bastava per ammettere l'esistenza

di un vantaggio particolare, non essendo necessario l'uso effettivo (RtiD II

2008 n. 31 consid. 4.4. in fine). In particolare, il Tribunale d'espropriazione

ha ritenuto che a torto non erano stati presi in considerazione i mappali n.

Considerandi

(che dispone di un accesso carrabile solamente dal Vicolo dei Folla che ha

imbocco solo su Corso San Gottardo), e (che sono raggiungibili da via Motta ma

beneficiano in ogni caso di un accesso veicolare dal Vicolo dei Folla e,

quindi, di una doppia accessibilità), , , , , e (che, pur essendo accessibili

da via Volta, hanno di principio un accesso su __________ garantito mediante

servitù di passo veicolare iscritte a carico della particella n.). Un ultimo

appunto è stato sollevato riguardo al gruppo di fondi, in parte imposti (mapp.

n., e) ed in parte sfuggiti all'imposizione (mapp. n., , e), sui quali sorge l'edificio

che ospita il: nella misura in cui questi mappali sono occupati da un complesso

immobiliare unitario con accesso pedonale principale su Piazza Indipendenza e

con accesso pedonale secondario ed un unico accesso veicolare posti su __________

al mapp. n., il Tribunale di prima istanza ha ritenuto che il diverso trattamento

dal profilo contributivo riservato a queste particelle fosse lesivo del principio

della parità di trattamento.

5.2

Ora, dette considerazioni vanno di

principio condivise, fatta eccezione per quel che concerne i mappali n., e.

Infatti, come peraltro già osservato al consid. 2.2, l'inclusione di un fondo o di un comparto nel

perimetro di imposizione dipende dall'esistenza di un vantaggio. Questo deve

adempiere due requisiti fondamentali: essere particolare e di natura economica.

Il vantaggio è particolare se concerne una cerchia ben determinata di interessati,

che traggono un beneficio specifico decisamente maggiore di quello di cui

fruisce in genere la collettività grazie all'attività dell'ente pubblico. È poi

economico se è realizzabile, ossia se può essere convertito in denaro (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 4.2 e rinvii). Nel caso

concreto, mal si comprende quale vantaggio specifico possano trarre le suddette

particelle, che sono costituite da delle strade in comproprietà coattiva,

contrariamente ai mappali n., , che per il loro tramite

e mediante servitù di passo veicolare iscritte a carico della particella n.

hanno di principio un accesso anche su __________. Ciò significa che il numero

dei fondi che andava preso in considerazione per il riparto andava sì esteso, ma soltanto ai mappali n., , , , , , , , e di __________. Ora, dal giudizio impugnato non emerge nulla a questo proposito. In

effetti, come peraltro rettamente osservato dai ricorrenti, l'autorità di prime

cure dopo avere censurato il perimetro di imposizione stabilito dal municipio

(cfr. consid. 5.3 e 5.4 della decisione avversata), si è limitato a rilevare

come il riparto dei costi fosse avvenuto sulla base di

criteri generici e valutazioni approssimative, che esulavano dall'ampio potere

discrezionale di cui l'ente pubblico dispone in questi casi e che conducevano

ad una distribuzione squilibrata della quota imponibile e, di conseguenza, a

dei risultati che non tenevano conto dell'effettivo vantaggio particolare

arrecato a ciascun singolo proprietario, motivo per il quale la decisione di

imposizione si rivelava sotto questo punto di vista viziata (cfr. consid. 5.5

della decisione avversata). Nessuna disposizione in merito agli ulteriori

mappali che dovevano essere presi in considerazione ai fini del calcolo del

contributo, che costituisce un aspetto ben distinto da quello relativo ai criteri

di calcolo, è per contro stata impartita, perlomeno in modo chiaro ed

intelligibile, dal Tribunale di espropriazione nel suo giudizio di rinvio degli

atti al municipio. Di modo che pur considerando discriminatorio il comprensorio

d'imposizione definito dal municipio, su questo punto la precedente autorità di

giudizio si è limitata ad ordinare al municipio di procedere a ricalcolare i

contributi in base ad un nuovo piano di ripartizione rispettoso dei principi

costituzionali applicabili in materia, rilevando a giusta ragione che lo stesso

sarebbe stato privo di conseguenze pratiche per i contribuenti che non avevano

impugnato il prospetto, ma rimanendo per contro completamente silente in merito

agli ulteriori fondi, oltre a quelli inseriti nel comprensorio di imposizione

stabilito dal municipio, che dovevano essere presi in considerazione a questo

proposito (cfr. consid. 6.2 della decisione avversata).

6.6.1

Per quanto concerne il metodo di

calcolo rispettivamente la chiave di riparto adottati dall'autorità comunale va

detto che dalla documentazione agli atti (in

particolare, dalla scheda di calcolo e dalla relazione tecnica) si evince che

il municipio ha tenuto conto della superficie dei fondi (suddivisa in ragione

della zona di appartenenza), dell'indice di sfruttamento di zona, della

superficie utile lorda (SUL) potenziale, di due differenti classi di vantaggio

stabilite a seconda della posizione del fondo rispetto all'opera (la prima per

i fondi confinanti: 1; la seconda per i fondi retrostanti: 0.5) e di un

cosiddetto fattore di "correzione ubicazione del fondo" dipendente

dalle qualità intrinseche del medesimo (coefficiente variabile: 0.10-1).

L'esecutivo comunale ha quindi sostanzialmente applicato la seguente formula:

contributo dovuto = [(SUL potenziale x classe di vantaggio x fattore di

correzione ubicazione fondo = SUL per il calcolo del contributo) x Fr.

23.

/mq]. Laddove, come peraltro rettamente rilevato nella decisione

avversata, il "peso singolo" di ogni mappale è impropriamente

chiamato "SUL per il calcolo del contributo" rispettivamente l'importo

di fr. 23.93/mq è in realtà un valore unitario derivante dalla divisione dell'importo

totale da prelevare (Fr. 1'734'944.-) per la somma del "peso specifico"

di tutti i mappali inclusi nel comprensorio di prelievo.

6.2

Come giustamente osservato dal Tribunale di espropriazione, il criterio

della "SUL potenziale" non tiene sufficientemente conto dell'esistenza

di diversi fondi sopraedificati (segnatamente i mapp. n., , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , , , , , e). Anche il "fattore di correzione ubicazione

del fondo" appare alquanto carente sia perché non è dato di sapere su

quali asserite "qualità intrinseche" dell'immobile concretamente si

basi (fatta eccezione per quella della contiguità citata ad unico titolo

esemplificativo), sia perché tale criterio non fa riferimento ad alcun dato

affidabile, rigoroso e oggettivamente verificabile. Stante quanto precede è

dunque a giusta ragione che il Tribunale di espropriazione ha quindi ritenuto

il riparto dei contribuiti effettuato dal municipio lesivo del diritto in

quanto fondato su criteri generici e valutazioni approssimative che conducono a

dei risultati errati, in quanto non riflettono l'effettivo vantaggio

particolare di ogni singolo contribuente.

7.7.1

I ricorrenti criticano dunque il fatto che, dopo aver accertato

la mancata inclusione di numerose proprietà all'interno del perimetro e l'esistenza

di vizi riguardo al metodo di riparto applicato, il Tribunale di espropriazione

si sia limitato a retrocedere gli atti al comune affinché procedesse, senza

nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo di contributi fondato su un nuovo

piano di ripartizione, anziché dichiarare nulla (rispettivamente annullare) l'intera

procedura impositiva e ordinare la sua ripetizione, dopo nuova ed integrale

pubblicazione del prospetto dei contributi.

7.2

La censura deve essere respinta. Infatti, per

quanto importanti, le manchevolezze accertate in precedenza non riguardano

aspetti procedurali bensì di merito e non appaiono a tal punto manifeste da

imporre di venir meno alla certezza del diritto, ammettendo la nullità,

rispettivamente l'annullamento dell'intera procedura d'imposizione. In simili

circostanze - conformemente alla giurisprudenza in materia (cfr. STF 2P.75/2006

del 19 ottobre 2006 consid. 6.4.3) - deve pertanto essere

tutelata la decisione del Tribunale di espropriazione di rinviare gli atti al municipio affinché questo possa ricalcolare i contributi

fondandosi su di un nuovo piano di ripartizione rispettoso dei principi legali

e costituzionali applicabili in materia, previa

inclusione anche dei mappali n., , , , , , , , e di __________. Ora, è vero che tale documento sarà in

gran parte privo di conseguenze effettive poiché

inapplicabile laddove i contributi già richiesti dal municipio sono cresciuti

in giudicato incontestati (cfr. STF 2P.76/2006 del 19 ottobre 2006

consid. 6.4 e rinvii), rispettivamente laddove, per quanto

attiene ai nuovi fondi che dovranno essere presi in considerazione, gli stessi

non erano stati inclusi nel perimetro d'imposizione stabilito dal municipio. D'altra

parte, però, un tale modo di procedere garantirà una distribuzione equilibrata

della quota imponibile nel rispetto del principio della parità di trattamento,

senza arrecare nel contempo alcun pregiudizio agli insorgenti. Non è quindi

neppure necessaria una nuova pubblicazione. Una diversa conclusione costituirebbe invero un eccesso di formalismo.

8.

Stante tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere parzialmente

accolto ed il giudizio avversato annullato e riformato nel senso che ai fini

del calcolo dei contributi litigiosi si tenga anche conto dei mappali sopra

menzionati, i quali non erano stati a torto inclusi nel perimetro di

imposizione fissato dal municipio.

9.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti

e del comune di __________, che è intervenuto in causa a difesa dei propri

interessi finanziari, in ragione di 3/4 e rispettivamente 1/4, proporzionalmente

al rispettivo grado di soccombenza (art. 28 LPamm). I ricorrenti sono tenuti a

versare un importo ridotto a titolo di ripetibili al comune, assistito da un

legale, con vincolo di solidarietà (art. 31 LPamm). L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a

concedere l'effetto sospensivo all'impugnativa.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§. Di conseguenza, la decisione 25 giugno 2010 del

Tribunale di espropriazione è annullata e riformata, come segue:

"1.1. Gli atti sono retrocessi al comune affinché proceda ad allestire

un nuovo calcolo dei contributi posti a carico dei ricorrenti fondato su un

nuovo piano di ripartizione rispettoso dei principi legali e costituzionali e che

tenga conto, oltre che dei mappali inclusi nel perimetro di imposizione, anche

dei fondi n., , , , , , , , e RFD di __________;

1.2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.- sono poste a carico dei

ricorrenti e del comune di __________ in ragione di un mezzo ciascuno. Il

comune di __________ rifonderà a controparte fr. 1'200.- a titolo di ripetibili".

2. La tassa

di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'600.-, sono

poste per 1/4 a carico del comune di __________ e per 3/4 dei ricorrenti, i

quali dovranno versare in solido alla controparte fr. 1'200.-

a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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