52.2010.331
Diniego della licenza edilizia per la demolizione di un edificio all'interno di un perimetro di rispetto LBC
27 settembre 2013Italiano26 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2010.331
Lugano
27 settembre 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello
Balerna, presidente,
Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah
Socchi, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 7 settembre 2010 del
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la
decisione 17 agosto 2010 (n. 3998) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa
presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 6 febbraio 2007 con cui il
municipio di Giornico gli ha negato la
licenza edilizia per la demolizione dell'edificio al mapp. ________ di quel comune;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il RI 1, qui ricorrente,
è stato proprietario del mapp. __________ di Giornico fino al 22 luglio 2009,
data alla quale la proprietà è stata ceduta alla __________. Sul fondo, ubicato
in località Vigne di San Nicolao, fuori della zona edificabile, insiste la
casa cappellanica (sub. A), uno stabile di tre
piani risalente al 1850 circa, posto nelle immediatamente vicinanze
della Chiesa di S. Nicolao (mapp. __________), rinomato tempio romanico appartenente, unitamente alle Chiese di S.
Maria di Castello e di S. Michele, al complesso monumentale di Giornico.
A tutela di quest'ultimo, con
decreto esecutivo 16 maggio 1990, entrato in
vigore il 29 maggio 1990 (in seguito: DE; BU 1990, 145), il Consiglio di
Stato ha istituito un comprensorio di protezione (CPM), cui appartiene anche il
mapp. __________.
b. Il 27 luglio 2006, il RI 1 ha chiesto al municipio il
permesso di demolire la vecchia casa cappellanica, adducendo che lo stabile è
in condizioni precarie, non è meritevole di recupero e mancano comunque i mezzi
finanziari per riattarlo.
Alla domanda, regolarmente pubblicata, si sono opposti i
Servizi generali del Dipartimento del
territorio (avviso n. 54740 del 15 settembre 2006), che hanno fatto
propria la decisione dell'Ufficio dei beni culturali (UBC), resa dopo aver
sentito la Commissione dei beni culturali
(CBC), ove si annotava in particolare che lo stabile si trova in uno
stato di conservazione discreto e riveste un'importanza
storica ed urbanistica notevole nel contesto di
un'immagine paesaggistica ormai consolidata.
Preso atto del vincolante avviso dipartimentale negativo, il
6 febbraio 2007 il municipio di Giornico ha negato suo malgrado la licenza,
dopo aver tentato invano di far cambiare opinione all'autorità dipartimentale.
B. Con giudizio 17 aprile 2007 (n.
1907) il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del permesso, respingendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dal RI 1.
Accertato che alla
fattispecie torna ancora applicabile il DE nonostante sia nel frattempo entrata
in vigore la nuova legge sul-la protezione dei beni culturali del 12 maggio
1997 (LBC; RL 9.3.2.1), il Governo ha in sostanza fatto proprie le
valutazioni specialistiche delle competenti autorità cantonali, data l'importanza
del complesso monumentale di Giornico, protetto da norme appositamente varate
per tutelarne l'integrità.
C. a. Avverso la predetta decisione
governativa il soccombente è insorto innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che, previo annullamento della decisione impugnata, gli
venisse rilasciato il permesso postulato.
Il ricorrente ha ripresentato le tesi esposte senza successo
davanti alla precedente istanza, censurando peraltro l'atteggiamento
intransigente assunto dalle autorità cantonali, del tutto contrario allo
spirito della nuova LBC, che vuole accomunare proprietari ed ente pubblico nella
protezione del patrimonio culturale. A mente
dell'insorgente, la demolizione della vecchia costruzione al mapp. __________ -
un edificio privo di pregi architettonici o di altra natura, in uno stato di
conservazione precario, disabitato e sprovvisto di riscaldamento - è perfettamente
compatibile con i criteri di protezione della Chiesa di S. Nicolao, che, grazie
all'abbattimento prospettato, verrebbe addirittura messa in risalto e
valorizzata.
b. Il 15 settembre 2008 il Tribunale cantonale amministrativo
ha respinto il gravame (inc. 52.2007.152).
Disattesa la richiesta di esperire un sopralluogo in quanto
già effettuato dagli specialisti dell'UBC e insuscettibile di comprovare se l'edificio
dedotto in demolizione, già osservato dal giudice delegato nel contesto di
altre pratiche di natura espropriativa, è effettivamente privo di valore
storico-architettonico come invocato nel gravame, questo Tribunale ha in
sostanza accreditato le valutazioni delle competenti autorità cantonali, a
mente delle quali la casa cappellanica va ad inserirsi inscindibilmente nel
contesto storico e paesaggistico del comprensorio posto sotto tutela, che va
dunque mantenuto nella configurazione in cui si trova da decenni.
D. a. Adito dal RI 1 mediante
ricorso in materia di diritto pubblico, con sentenza 1° febbraio 2010 il
Tribunale federale ha annullato il predetto giudicato e rinviato gli atti a
questo Tribunale, rimproverandogli in sostanza un accertamento manifestamente
incompleto dei fatti per essersi basato sui soli rilievi operati dall'UBC senza
constatare sul posto lo stato di degrado dell'immobile invocato dall'insorgente,
segnatamente le infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto.
b. Con decisione 24
febbraio 2010, il Tribunale cantonale amministrativo ha a sua volta retrocesso
la pratica al Consiglio di Stato, affinché si pronunciasse nuovamente sul
ricorso del RI 1 previo esperimento del sopralluogo imposto dal Tribunale
federale (cfr. inc. 52.2010.55).
E. a. Il 16 giugno 2010 è stata assunta in contradditorio la prova esatta
dal Tribunale federale, con tanto di ispezione accurata del solaio della casa
cappellanica e lo scatto di una cinquantina di fotografie.
b. In base alle risultanze
dell'istruttoria, dalla quale è emerso che "la
costruzione si trova in uno stato di conservazione discreto presentando
unicamente dei segni di umidità nel sottotetto, di alcune crepe o segni di umidità nei locali dei piani sottostanti e di
qualche persiana rotta", il 17 agosto 2010 il Consiglio di Stato ha
nuovamente respinto il gravame dell'istante in demolizione con motivazioni
analoghe a quelle esposte nella sua pregressa decisione 17 aprile 2007.
F. Con gravame 7 settembre
2010, il RI 1 si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo contro il predetto giudizio governativo,
sollecitandone l'annullamento con contestuale rilascio della licenza edilizia
richiesta.
Il ricorrente ripropone in sostanza, sviluppandole
ulteriormente, le argomentazioni addotte in passato. Ricorda anzitutto che lo
stabile di cui postula la demolizione non è sotto tutela e che l'intervento
prospettato non compromette la conservazione o la valorizzazione del bene
protetto (la Chiesa di S. Nicolao) ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LBC. L'abbattimento
- soggiunge l'insorgente - va senz'altro autorizzato perché lo stato fatiscente
dell'edificio non permette un suo rinnovo se non a costi esorbitanti, che il ricorrente
non è in grado di affrontare e che non possono essergli imposti. Tale soluzione
è caldeggiata pure dall'arch. __________, specialista nella restaurazione di
chiese, a mente del quale essa permetterebbe di migliorare l'aspetto
architettonico ed ambientale dell'intero quartiere monumentale.
G. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria decisione senza
formulare particolari osservazioni.
Il municipio ne caldeggia invece
l'accoglimento, riallacciandosi per quanto necessario al contenuto della
risposta presentata a suo tempo in prima istanza di giudizio.
Dal canto suo, l'Ufficio delle domande di costruzione rileva
di non aver nulla di nuovo da osservare.
H. Il 24 novembre 2010, il
ricorrente ha prodotto una presa di posizione dell'arch. __________, consulente
presso l'Economato diocesano e la
Curia vescovile. Del suo contenuto si dirà, ove occorresse, in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è
data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE;
RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva dell'insorgente, già istante in licenza e
destinatario della decisione governativa qui impugnata, è certa [art. 21 cpv. 2
LE; art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966
(LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere
emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
La situazione dei luoghi e l'oggetto della
vertenza emergono con sufficiente chiarezza dalle carte processuali. Non
occorre dunque assumere le prove sollecitate
dall'insorgente, invero in termini generici, non essendo comunque
suscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi
fattuali rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
2.1. Con DE 16 maggio 1990,
entrato in vigore il 29 maggio 1990 e fondato sugli allora vigenti art. 12
della legge per la protezione dei monumenti
storici ed artistici del 15 aprile 1946 (LMS; BU 1946, 43) e 24 del
relativo regolamento di applicazione (RALMS; BU 1947, 13), il Consiglio di
Stato ha stabilito un comprensorio di protezione del complesso monumentale di
Giornico (CPM) al fine di proteggere formalmente le Chiese di S. Nicolao, di S.
Maria di Castello e di S. Michele ed i loro dintorni, salvaguardando la loro
integrità e dignità, nonché la visualità e gli spazi adiacenti a questi edifici
sacri, iscritti nell'elenco dei monumenti storici ed artistici del Canton
Ticino. All'interno di tale comprensorio è stata fissata in particolare una
zona non edificabile, adagiata attorno alle Chiese di S. Nicolao e S. Michele,
nella quale sono ammessi limitati
cambiamenti della conformazione del terreno se non in contrasto con gli
obbiettivi perseguiti dal decreto (art. 3 cpv. 2). Il mapp. __________ è stato
attribuito a questo specifico comparto, che il vigente piano regolatore di
Giornico pone appunto al di fuori della zona edificabile.
2.2
A livello di norme di attuazione del piano regolatore
(NAPR), il comprensorio di protezione del complesso monumentale è
disciplinato dall'art. 7 NAPR, il quale prevede segnatamente che all'interno di
quest'ultimo l'edificazione è ammessa secondo le disposizioni delle singole
zone, riservato l'esame di competenza dell'Autorità cantonale. Dato che,
come testé accennato, il mapp. __________ è situato fuori della zona edificabile,
di principio l'edificazione sullo stesso è
dunque esclusa. Di per sé, l'inserimento in un comparto non edificabile,
non impedisce invece la demolizione della sostanza edilizia esistente.
Dal canto suo, l'art. 22 NAPR menziona la
Chiesa di San Nicolao (mapp. __________), ma non la vicina canonica, tra i
monumenti culturali protetti, precisando che sono
vietati tutti gli interventi che potrebbero danneggiare l'integrità dei monumenti o comunque ostacolarne la vista e
riservando i disposti della legislazione cantonale sulla protezione dei
monumenti storici ed artistici.
2.3
A norma del DE 16 maggio 1990 e degli art. 7 e 22 NAPR
la casa cappellanica non è un bene culturale protetto in quanto tale. Nessuno
pretende il contrario. Non porta ad altra conclusione la circostanza che l'edificio
è censito a titolo individuale con il n. 0.0.44 nelle schede descrittive concernenti
il comune di Giornico dell'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere
di impor-tanza nazionale (ISOS) come elemento eminente (= emergenza con grande
valore intrinseco e posizionale) di ottimo significato con obiettivo di
salvaguardia A (= preservazione integrale della sostanza; cfr. ISOS, volume 6
Leventina, Berna 2005, pag. 155). In effetti, di principio, questo strumento
diventa vincolante per i privati solo nella misura in cui è stato recepito dai
piani di utilizzazione, in Ticino chiamati piani regolatori (cfr. DTF 135 II
209.
consid. 2.1). In tal senso, l'ISOS non
possiede la facoltà di determinare direttamente restrizioni d'uso, alla stregua
di quelle che discendono da atti normativi, quali appunto sono i piani regolatori
con le relative NAPR (STA 52.2011.468 del 27 dicembre 2012 consid. 2.3.;
52.2011.516
del 10 ottobre 2012 consid. 4.1.; cfr.
Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La
protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario
ISOS, in: RtiD I-2013 pag. 327 segg., pag. 342 e 350). Posto che il piano
regolatore di Giornico non prevede alcuna protezione specifica per la casa
cappellanica in esame, il fatto che quest'ultima sia inserita nel citato
inventario come elemento eminente non esplica dunque alcun effetto vincolante
nel caso concreto e non è suscettibile di ostare, di per sé, alla domanda di
demolizione.
Essenzialmente, le norme cantonali e comunali citate si
limitano a proibire quegli interventi che potrebbero compromettere l'integrità
dei monumenti protetti e la vista sugli stessi. Nella zona non edificabile
adagiata attorno alla Chiesa di S. Nicolao, cui è attribuito il mapp. __________,
il DE 16 maggio 1990 ammette limitati cambiamenti della conformazione del
terreno, purché non siano lesivi dell'integrità, della dignità e della
visualità degli edifici sacri protetti. Dal canto loro, le NAPR vietano tutti
gli interventi che potrebbero danneggiare l'integrità dei monumenti culturali tutelati o comunque ostacolarne la vista.
Non ponendo, né espressamente, né implicitamente, vincoli di natura
conservativa a carico della casa cappellanica, di principio le norme menzionate
non ne vietano dunque la demolizione. Atteso che la vista sulla chiesa di S.
Nicolao non sarebbe compromessa da tale intervento, ma semmai agevolata, e che
non sussistono elementi per ritenere che la prospettata demolizione (eseguita a
regola d'arte) potrebbe danneggiare l'integrità
dell'edificio sacro retrostante, nulla osta da questo profilo, limitatamente
all'aspetto della demolizione, alla concessione del permesso postulato.
2.4
La prospettata demolizione (senza ricostruzione) implica
la creazione di uno spazio libero che necessita di essere sistemato.
La domanda di costruzione non è accompagnata da alcun piano
di sistemazione del fondo ad avvenuta demolizione della casa cappellanica. Non
contiene alcuna indicazione che permetta di dedurre l'assetto finale che
verrebbe concretamente conferito al fondo dopo il prospettato intervento di
demolizione. Dalla relazione tecnica annessa alla domanda si evince soltanto
che la sistemazione del terreno si ridurrà al raccordo all'attuale sedime
sul lato nord, alla copertura con terra vegetale e al suo rinverdimento. La
mancanza di indicazioni precise e concrete sulla sistemazione dello spazio
libero ricavato dalla demolizione, non consente di pronunciarsi sulla
conformità dell'intervento per rapporto all'obbligo,
derivante dal DE 16 maggio 1990, di salvaguardare la dignità del bene
protetto (la Chiesa di S. Nicolao) e dei suoi dintorni. A maggior ragione che l'art.
3.
cpv. 2 di tale decreto ammette unicamente limitati cambiamenti della
conformazione del terreno se non in contrasto con gli obbiettivi perseguiti dal
decreto (art. 3 cpv. 2). La carenza della domanda sotto questo importante profilo
non è stata negletta dall'UBC, che l'ha giustamente rilevata nel suo avviso
negativo. Per questo motivo, la domanda di demolizione, lacunosa su un aspetto invero
essenziale, non poteva, né può, contrariamente a quanto auspica l'insorgente, essere
accolta. Essa va completata con un piano di sistemazione del fondo che proponga
un'adeguata sistemazione dell'area risultante dalla demolizione, che dovrà
essere sottoposto alle competenti autorità cantonali per approvazione.
3.
3.1. L'art. 54 LBC prevede
che le zone di protezione istituite mediante decreti fondati sulla legislazione
previgente (art. 12 LMS e 24 RALMS) dovranno
essere riprese nei piani regolatori comunali e valgono in ogni modo
quali perimetri di rispetto giusta l'art. 22 cpv. 2 LBC, entro i quali non sono
ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la
valorizzazione del bene protetto (cfr.
messaggio 14 marzo 1995 del Consiglio di Stato concernente il disegno di legge
sulla protezione dei beni culturali, in: Raccolta dei verbali del Gran
Consiglio, vol. I.2, sessione ordinaria primaverile 1997, pag. 1003 segg., pag.
1047).
Quest'ultima disposizione concretizza il principio generale, ancorato nella
LBC, secondo il quale un bene culturale deve essere tutelato nella sua
interezza e, per quanto possibile, nel suo contesto spaziale. Sovente
l'importanza di un bene culturale, in particolare un immobile, risulta infatti
tanto dal suo valore intrinseco come dalla
sua situazione nel contesto spaziale. Il bene deve quindi esser protetto nel
suo insieme non potendosi limitare la protezione, come nel passato, a singoli
elementi (ad esempio: una facciata, il portale, una colonna, una finestra;
cfr. messaggio citato, pag. 1037).
3.2
Gli interventi che
coinvolgono un bene protetto - in casu il complesso monumentale di
Giornico - devono essere autorizzati dall'autorità cantonale, segnatamente dall'Ufficio
dei beni culturali (UBC), che decide sentito
il preavviso della Commissione dei beni culturali [CBC; art. 24 cpv. 1 LBC in
combinazione con l'art. 19 regolamento sulla protezione dei beni culturali
(RBC; RL 9.3.2.1.1)]. Ciò vale non solo per gli interventi sul bene protetto
in quanto tale, come potrebbe lasciar intendere il titolo marginale dell'art.
24.
LBC, ma anche per i lavori che avvengono all'interno del perimetro di
rispetto. Posto che scopo di quest'ultimo è
proprio quello di impedire quegli interventi che potrebbero compromettere
la conservazione o la valorizzazione del bene protetto, non vi è ragione di non
pretendere l'autorizzazione cantonale per i lavori effettuati all'interno del
perimetro di rispetto, che, senza toccare direttamente il bene oggetto di
tutela, sono comunque suscettibili di modificare il contesto spaziale in cui quest'ultimo
è situato, incidendo sulla sua conservazione o valorizzazione. Contrariamente a quanto assevera il ricorrente, è
dunque a ragione che l'intervento in esame, previsto all'interno del CPM
che vale quale perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LBC, è stato
sottoposto all'UBC per approvazione.
3.3
L'UBC fruisce di una
certa latitudine di giudizio allorquando occorre stabilire se un determinato
intervento prospettato all'interno di un perimetro
di rispetto compromette la conservazione o la valorizzazione di un bene
protetto. A differenza del Consiglio di Stato, che, fruendo di pieno potere
cognitivo (art. 56 LPamm), può rivedere liberamente l'apprezzamento delle
istanze inferiori, in particolare di quelle che gli sono subordinate, il
Tribunale cantonale amministrativo riesamina con riserbo le valutazioni operate
dall'autorità cantonale, limitandosi a censurare le deduzioni lesive del
diritto, in quanto prive di giustificazioni oggettive, fondate su
considerazioni estranee alla materia o altrimenti contrarie ai principi
fondamentali del diritto. In casi di questa natura, il Tribunale si scosta
dalle decisioni prese dall'autorità amministrativa soltanto nella misura in cui
escono dal quadro definito dalla legge (Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Agno 1997, n. 2
in fine ad art. 61). In breve, si limita a verificare che l'autorità decidente
non sia incorsa in una violazione del diritto, esercitando in modo scorretto,
segnatamente abusivo, il potere discrezionale
riservatole dalla legge (cfr. art. 61 LPamm).
3.4
3.4.1
Nel caso di specie,
il 27 luglio 2006 il RI 1 ha chiesto al municipio il permesso di demolire la
casa cappellanica posta a ridosso della Chiesa di San Nicolao e situata all'interno
del CPM e, quindi, del perimetro di rispetto definito come tale dal diritto
vigente (art. 22 cpv. 2 LBC).
L'UBC, e per esso i Servizi generali del Dipartimento del
territorio, si è rifiutato di concedere l'autorizzazione postulata. Rilevato in
esito ad un sopralluogo che la costruzione si trova in uno stato di conservazione discreto nonostante le
infiltrazioni dal tetto in piode, l'UBC ha considerato che l'edificio,
risalente alla prima metà dell'ottocento ed oggetto di interventi negli
anni '50 del novecento, costituisce un'immagine paesaggistica ormai consolidata.
Rivestirebbe dunque un'importanza storica notevole quale testimonianza di
questo passato. Anche dal punto di vista urbanistico, lo stabile manterrebbe la
sua importanza.
L'istruttoria effettuata dal Consiglio di Stato a seguito del
rinvio disposto da questo Tribunale il 24 febbraio 2010
ha permesso di accertare che la casa cappellanica si trova in uno stato di
conservazione discreto presentando unicamente dei segni di umidità nel
sottotetto, alcune crepe o segni di umidità nei locali dei piani sottostanti e
qualche persiana rotta. Secondo il Governo, la costruzione non verserebbe
quindi in uno stato precario tale da impedirne la riparazione, da
giustificarne l'abbattimento e da azzerare il suo valore storico o
archittettonico. Reputando che la demolizione
non fosse accettabile in quanto lesiva dei contenuti storici e
paesaggistici del comparto, l'UBC non avrebbe dunque operato una valutazione
insostenibile, né avrebbe abusato della latitudine di giudizio che gli va
riconosciuta nell'applicazione dei concetti contenuti nell'art. 22 cpv. 2 LBC.
Il ricorrente contesta la
tesi governativa, che avalla quella dipartimentale. A suo avviso, la postulata
demolizione non sarebbe suscettibile di compromettere la conservazione o la
valorizzazione della Chiesa di San Nicolao. Come si evincerebbe dalla documentazione
fotografica in atti, il controverso intervento metterebbe anzi in risalto la
chiesa, eliminando il disturbo che la casa cappellanica crea all'immagine di
quest'ultima e migliorando l'aspetto architettonico ed ambientale dell'intero
complesso monumentale. A sostegno della propria opinione, l'insorgente richiama
il parere dell'arch. __________, attivo per diversi anni all'interno della
commissione diocesana di arte sacra ed occupatosi del restauro di svariate
chiese, tra cui quella di San Michele a Giornico, il quale, essenzialmente,
ritiene auspicabile dare visibilità e spazio
al monumento protetto in modo da rivalorizzare l'intero complesso
monumentale e permettere di godere dal villaggio di Giornico situato sul lato sinistro della valle di una panoramica
priva di ostacoli sui monumenti sacri posti sulla sponda opposta. La creazione
di uno spazio (verde) libero attorno al monumento protetto, aggiunge l'arch. __________,
sarebbe altresì conforme alle più recenti intenzioni dei pianificatori e degli
urbanisti; in tal senso, sarebbe già stata realizzata in Valle Leventina in
numerosi casi di chiese medioevali coeve e non. Il ricorrente, assecondato dall'arch.
__________ e dall'arch. __________, quest'ultimo consulente presso l'economato
diocesano e la curia vescovile, ribadisce inoltre che l'edificio di cui è
chiesta la demolizione verserebbe in uno stato di degrado tale da esigere costi
sproporzionati per il suo eventuale rinnovamento, ciò che anche da questo punto
di vista giustificherebbe la scelta di demolirlo.
3.4.2
Come illustrato, lo
stabile dedotto in demolizione non è, di per sé, un bene culturale soggetto a
tutela. Ciò significa che né l'autorità cantonale, né quella comunale gli hanno
attribuito un particolare significato culturale. Non gli hanno cioè
riconosciuto la valenza di testimonianza culturale (cfr. art. 19 cpv. 1
LBC), ovvero di memoria dell'attività creativa dell'uomo (art. 2 LBC), portatrici
di valori essenziali da tramandare alle generazioni future e, quindi, degna di specifica protezione (cfr. Patrizia Cattaneo Beretta, La legge cantonale sulla protezione dei beni
culturali, in: RDAT I-2000, pag. 139 segg., pag. 147 e 150 seg.). Non può
pertanto essere seguito l'UBC allorquando, per giustificare il proprio avviso negativo, afferma che la casa
cappellanica, quale immagine paesaggistica consolidata, rivestirebbe
un'importanza storica notevole in qualità di testimonianza del passato. Parimenti
non condivisibile è il giudizio impugnato laddove afferma che l'edificio,
malgrado qualche difetto (crepe, segni di umidità), non avrebbe perso il suo
valore storico o architettonico. L'avviso negativo, rispettivamente il diniego
della licenza, non possono in effetti essere fondati su un preteso valore
storico e/o archittettonico che non è mai stato formalmente riconosciuto all'immobile
in questione. Valore che, d'altronde, non traspare neppure dalle carte processuali,
in specie dalla documentazione fotografica, dalle quali emerge anzitutto che lo
stabile in esame è una ricostruzione della metà circa dell'ottocento,
realizzata dopo che l'originale casa cappellanica (in legno) venne atterrata
nel 1842, e inoltre che negli anni '50 del secolo scorso l'edificio è stato oggetto
di interventi non meglio specificati, tra cui, verosimilmente, delle aggiunte o
degli ingrandimenti, come lascerebbero supporre la conformazione allungata del
tetto a tre falde ed il corpo rettangolare addossato alla facciata nord-ovest
(cfr. fotografie agli atti). Con il risultato che, attualmente, lo stabile non sembra
invero presentare alcun particolare pregio dal profilo storico-architet-tonico,
né complessivamente, né nelle sue singole componenti, interne ed esterne. Nemmeno
l'autorità dipartimentale pretende del resto il contrario, limitandosi ad affermare
che la casa cappellanica costituirebbe un'immagine paesaggistica consolidata.
Sennonché, la circostanza che la costruzione sorge in quel luogo da decenni non
permette ancora di attribuirle un significato storico-culturale che, come
illustrato, non le è mai stato formalmente attribuito dalle preposte autorità
cantonali e comunali. Culturale è soltanto un bene che testimonia l'attività
creativa dell'uomo (art. 2 LBC) e non già un oggetto che tramanda ai posteri un
determinato quadro paesaggistico.
Secondo l'UBC, oltre che dal profilo storico, lo stabile
manterreb-be la sua importanza anche da quello urbanistico. A questo riguardo,
l'autorità dipartimentale accenna ad un non meglio definito allineamento
sull'asse della chiesa. Anche questa motivazione, peraltro estremamente concisa,
non appare convincente. Il citato allineamento non trova infatti riscontro nella
planimetria annessa alla domanda, da cui si evince che la casa cappellanica si trova in posizione decalata (verso nord-est)
rispetto all'asse della chiesa.
In quanto fondate su considerazioni non pertinenti e/o errate,
le deduzioni operate dall'autorità cantonale si dimostrano dunque insostenibili. Entro questi termini, il diniego
della licenza ed il giudizio governativo che lo conferma, non possono dunque
essere confermati, senza che sia necessario approfondire le argomentazioni,
comunque non decisive, tratte dall'insorgente con riferimento allo stato, se
non precario perlomeno obsoleto, dello stabile in questione ed all'impossibilità
di far fronte ai costi presumibilmente necessari per il suo eventuale rinnovamento.
3.4.3
L'UBC non si è espresso sulla questione, invero determinante, se l'intervento prospettato sia
suscettibile di compromettere la conservazione o la valorizzazione del
bene protetto (la Chiesa di S. Nicolao). Pur richiamando l'art. 22 cpv. 2 LBC,
il Consiglio di Stato non ha posto rimedio al difetto. Non si è espresso sulle
conseguenze dell'intervento sul bene protetto.
Ora, sotto questo aspetto occorre constatare che il caso in
esame è invero atipico. Non si è infatti confrontati, come spesso avviene, con
una domanda volta ad ottenere il permesso di edificare, di ristrutturare o di
trasformare un immobile situato all'interno di un perimetro di rispetto, bensì
con la richiesta di demolire un edificio (non protetto in quanto tale) inserito
all'interno di un perimetro istituito per proteggere determinati beni
culturali, in casu le Chiese di S. Nicolao, di S. Maria di Castello e di S.
Michele. Già di primo acchito si capisce che le due categorie di intervento non
sono completamente assimilabili ed esigono dunque un approccio diverso. Nel
primo caso, si tratta di valutare in che misura
l'introduzione o la trasformazione di un elemento all'interno di tale
perimetro sia suscettibile di compromettere la conservazione o la
valorizzazione del bene protetto. Nel secondo caso, l'abbattimento dello
stabile esistente (senza ricostruzione) produce invece un cambiamento, che si manifesta come un vuoto. Occorre dunque valutare in
che misura il vuoto formato dalla demolizione sia compatibile con l'esigenza di
non compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto [cfr.,
mutatis mutandis, Anastasi/Socchi,
op. cit., pag. 360].
L'avviso negativo dell'UBC omette completamente di confrontarsi
con la questione. Non spiega perché l'ingombro rappresentato della casa
cappellanica, collocata in primo piano (visto da valle) rispetto all'emergenza
in posizione più elevata di cui alla Chiesa di S. Nicolao, sarebbe importante al
punto che non potrebbe essere eliminato. Soprattutto, non indica perché la
demolizione di tale edificio, con conseguente creazione di uno spazio vuoto suscettibile
di rendere più agevole la vista sull'edificio sacro (cfr. fotomontaggi agli
atti), sarebbe suscettibile di compromettere la conservazione o la
valorizzazione di quest'ultimo. Visto che la domanda di demolizione, completata
conformemente a quanto indicato al consid. 2.4. dovrà essere risottoposta all'UBC
per un nuovo avviso, quest'ultimo potrà se del caso esprimersi anche a questo
riguardo, tenendo conto delle eventuali indicazioni contenute nell'ISOS. Quest'ultimo,
quale valido sostegno scientifico per la valutazione delle qualità spaziali e
storico-architettoniche di un insediamento, può infatti essere preso in
considerazione nell'ambito di una domanda di costruzione (o di demolizione) che
implichi - come nella fattispecie (cfr. consid. 3.3.) - l'esercizio di un
apprezzamento da parte dell'autorità, come pure di un'eventuale ponderazione
degli interessi, qualora quest'ultima sia prescritta nel singolo caso dalla
normativa concretamente applicabile (cfr. DTF 135 II 209 consid. 2.1; STA
52.2011.468
del 27 dicembre 2012 consid. 2.3.; 52.2011.516 del 10 ottobre 2012
consid. 4.1.; Anastasi/Socchi, op.
cit., pag. 350 seg.).
4.
Al momento della decisione
del Consiglio di Stato erano ancora in vigore il decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del
paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; BU 1940,
82) ed il suo regolamento d'applicazione del 22 gennaio 1974 (RBN; BU 1974, 83).
Le due normative prevedevano un divieto di alterazione (cfr. art.
1.
lett. c e 2 cpv. 1 DLBN) a tutela dei siti pittoreschi, rispettivamente un
divieto di deturpazione (cfr. art. 2 cpv. 2 DLBN; art. 3 cpv. 2 lett. d
RBN) a salvaguardia dei paesaggi e dei panorami pittoreschi.
Il fondo dedotto in
demolizione era inserito in un comparto qualificato sito pittoresco (cfr. il
piano delle zone di protezione secondo il RBN, approvato con ris. gov. n. 57 del
9.
gennaio 1990). In concreto, faceva dunque stato il concetto - più restrittivo
- di alterazione.
L'avviso negativo (n. 54740 del 15 settembre 2006) dei
Servizi generali del Dipartimento del territorio non riporta il parere dell'Ufficio
della natura e del paesaggio, competente per l'applicazione del DLBN/RBN. Non è
neppure dato a sapere se tale ufficio sia stato interpellato. Il Consiglio di
Stato non ha sanato il difetto. Non si è espresso sulla conformità dell'intervento
dal profilo del DLBN/RBN. In particolare, non ha stabilito se la formazione di
un vuoto fosse suscettibile di integrarsi convenientemente, rispettivamente di
compromettere o anche solo di modificare in modo percettibile gli aspetti
caratteristici del sito pittoresco (cfr. art. dall'art. 3 cpv. 2 lett. c RBN). La
questione è stata semplicemente ignorata.
Nel frattempo, con effetto al 1° gennaio 2012, sono entrati
in vigore la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL
7.1.1
) ed il relativo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1),
che hanno abrogato il DLBN/RBN. Al posto dei divieti di alterazione (siti
pittoreschi) e di deturpazione (paesaggi e panorami pittoreschi), il nuovo
diritto ha introdotto l'obbligo generale di inserimento ordinato e armonioso
(art. 94 cpv. 2 e 99 Lst). Principio, questo, di natura positiva, che esige che
gli interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa.
Ciò che si verifica, specifica l'art. 100 RLst, allorquando si integrano nello spazio circostante, ponendosi
in una relazione di qualità con le preesistenze e le
caratteristiche dei luoghi.
Atteso che, a seguito dell'annullamento del diniego del permesso
e del giudizio governativo che lo conferma, gli
atti vanno retrocessi al municipio di Giornico, affinché, fatta completare la domanda,
raccolga un nuovo avviso e si esprima poi nuovamente,
dovrà dunque essere data anche all'UNP l'occasione di esprimersi in merito al
postulato intervento (cfr. Anastasi/Socchi,
op. cit., pag. 360).
5.
5.1. In esito alle considerazioni che precedono il ricorso deve
essere parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo censurato ed il
diniego della licenza di demolizione. Gli atti vengono retrocessi al municipio affinché, fatta completare la domanda
conformemente a quanto indicato al consid. 2.4., raccolga un nuovo avviso
completo e si pronunci poi di nuovo.
5.2
Dato l'esito, tassa di giustizia ed indennità per
ripetibili, entrambe ridotte, sono compensate (art. 28 e 31 LPamm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1
la decisione 6 febbraio 2007 del
municipio di Giornico e la decisione 17 agosto 2010 (n. 3998) del Consiglio di
Stato sono annullate;
1.2
gli atti sono retrocessi al
municipio affinché, fatta completare la domanda conformemente a quanto indicato
al consid. 2.4. e raccolto un nuovo avviso cantonale completo, si pronunci di
nuovo.
2.
La tassa di giustizia e l'indennità
per ripetibili sono compensate.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria