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Decisione

52.2010.331

Diniego della licenza edilizia per la demolizione di un edificio all'interno di un perimetro di rispetto LBC

27 settembre 2013Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il RI 1, qui ricorrente,

è stato proprietario del mapp. __________ di Giornico fino al 22 luglio 2009,

data alla quale la proprietà è stata ceduta alla __________. Sul fondo, ubicato

in località Vigne di San Nicolao, fuori della zona edificabile, insiste la

casa cappellanica (sub. A), uno stabile di tre

piani risalente al 1850 circa, posto nelle immediatamente vicinanze

della Chiesa di S. Nicolao (mapp. __________), rinomato tempio romanico appartenente, unitamente alle Chiese di S.

Maria di Castello e di S. Michele, al complesso monumentale di Giornico.

A tutela di quest'ultimo, con

decreto esecutivo 16 maggio 1990, entrato in

vigore il 29 maggio 1990 (in seguito: DE; BU 1990, 145), il Consiglio di

Stato ha istituito un comprensorio di protezione (CPM), cui appartiene anche il

mapp. __________.

b. Il 27 luglio 2006, il RI 1 ha chiesto al municipio il

permesso di demolire la vecchia casa cappellanica, adducendo che lo stabile è

in condizioni precarie, non è meritevole di recupero e mancano comunque i mezzi

finanziari per riattarlo.

Alla domanda, regolarmente pubblicata, si sono opposti i

Servizi generali del Dipartimento del

territorio (avviso n. 54740 del 15 settembre 2006), che hanno fatto

propria la decisione dell'Ufficio dei beni culturali (UBC), resa dopo aver

sentito la Commissione dei beni culturali

(CBC), ove si annotava in particolare che lo stabile si trova in uno

stato di conservazione discreto e riveste un'importanza

storica ed urbanistica notevole nel contesto di

un'immagine paesaggistica ormai consolidata.

Preso atto del vincolante avviso dipartimentale negativo, il

6 febbraio 2007 il municipio di Giornico ha negato suo malgrado la licenza,

dopo aver tentato invano di far cambiare opinione all'autorità dipartimentale.

B. Con giudizio 17 aprile 2007 (n.

1907) il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del permesso, respingendo

l'impugnativa contro di esso inoltrata dal RI 1.

Accertato che alla

fattispecie torna ancora applicabile il DE nonostante sia nel frattempo entrata

in vigore la nuova legge sul-la protezione dei beni culturali del 12 maggio

1997 (LBC; RL 9.3.2.1), il Governo ha in sostanza fatto proprie le

valutazioni specialistiche delle competenti autorità cantonali, data l'importanza

del complesso monumentale di Giornico, protetto da norme appositamente varate

per tutelarne l'integrità.

C. a. Avverso la predetta decisione

governativa il soccombente è insorto innanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che, previo annullamento della decisione impugnata, gli

venisse rilasciato il permesso postulato.

Il ricorrente ha ripresentato le tesi esposte senza successo

davanti alla precedente istanza, censurando peraltro l'atteggiamento

intransigente assunto dalle autorità cantonali, del tutto contrario allo

spirito della nuova LBC, che vuole accomunare proprietari ed ente pubblico nella

protezione del patrimonio culturale. A mente

dell'insorgente, la demolizione della vecchia costruzione al mapp. __________ -

un edificio privo di pregi architettonici o di altra natura, in uno stato di

conservazione precario, disabitato e sprovvisto di riscaldamento - è perfettamente

compatibile con i criteri di protezione della Chiesa di S. Nicolao, che, grazie

all'abbattimento prospettato, verrebbe addirittura messa in risalto e

valorizzata.

b. Il 15 settembre 2008 il Tribunale cantonale amministrativo

ha respinto il gravame (inc. 52.2007.152).

Disattesa la richiesta di esperire un sopralluogo in quanto

già effettuato dagli specialisti dell'UBC e insuscettibile di comprovare se l'edificio

dedotto in demolizione, già osservato dal giudice delegato nel contesto di

altre pratiche di natura espropriativa, è effettivamente privo di valore

storico-architettonico come invocato nel gravame, questo Tribunale ha in

sostanza accreditato le valutazioni delle competenti autorità cantonali, a

mente delle quali la casa cappellanica va ad inserirsi inscindibilmente nel

contesto storico e paesaggistico del comprensorio posto sotto tutela, che va

dunque mantenuto nella configurazione in cui si trova da decenni.

D. a. Adito dal RI 1 mediante

ricorso in materia di diritto pubblico, con sentenza 1° febbraio 2010 il

Tribunale federale ha annullato il predetto giudicato e rinviato gli atti a

questo Tribunale, rimproverandogli in sostanza un accertamento manifestamente

incompleto dei fatti per essersi basato sui soli rilievi operati dall'UBC senza

constatare sul posto lo stato di degrado dell'immobile invocato dall'insorgente,

segnatamente le infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto.

b. Con decisione 24

febbraio 2010, il Tribunale cantonale amministrativo ha a sua volta retrocesso

la pratica al Consiglio di Stato, affinché si pronunciasse nuovamente sul

ricorso del RI 1 previo esperimento del sopralluogo imposto dal Tribunale

federale (cfr. inc. 52.2010.55).

E. a. Il 16 giugno 2010 è stata assunta in contradditorio la prova esatta

dal Tribunale federale, con tanto di ispezione accurata del solaio della casa

cappellanica e lo scatto di una cinquantina di fotografie.

b. In base alle risultanze

dell'istruttoria, dalla quale è emerso che "la

costruzione si trova in uno stato di conservazione discreto presentando

unicamente dei segni di umidità nel sottotetto, di alcune crepe o segni di umidità nei locali dei piani sottostanti e di

qualche persiana rotta", il 17 agosto 2010 il Consiglio di Stato ha

nuovamente respinto il gravame dell'istante in demolizione con motivazioni

analoghe a quelle esposte nella sua pregressa decisione 17 aprile 2007.

F. Con gravame 7 settembre

2010, il RI 1 si aggrava davanti al Tribunale

cantonale amministrativo contro il predetto giudizio governativo,

sollecitandone l'annullamento con contestuale rilascio della licenza edilizia

richiesta.

Il ricorrente ripropone in sostanza, sviluppandole

ulteriormente, le argomentazioni addotte in passato. Ricorda anzitutto che lo

stabile di cui postula la demolizione non è sotto tutela e che l'intervento

prospettato non compromette la conservazione o la valorizzazione del bene

protetto (la Chiesa di S. Nicolao) ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LBC. L'abbattimento

- soggiunge l'insorgente - va senz'altro autorizzato perché lo stato fatiscente

dell'edificio non permette un suo rinnovo se non a costi esorbitanti, che il ricorrente

non è in grado di affrontare e che non possono essergli imposti. Tale soluzione

è caldeggiata pure dall'arch. __________, specialista nella restaurazione di

chiese, a mente del quale essa permetterebbe di migliorare l'aspetto

architettonico ed ambientale dell'intero quartiere monumentale.

G. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria decisione senza

formulare particolari osservazioni.

Il municipio ne caldeggia invece

l'accoglimento, riallacciandosi per quanto necessario al contenuto della

risposta presentata a suo tempo in prima istanza di giudizio.

Dal canto suo, l'Ufficio delle domande di costruzione rileva

di non aver nulla di nuovo da osservare.

H. Il 24 novembre 2010, il

ricorrente ha prodotto una presa di posizione dell'arch. __________, consulente

presso l'Economato diocesano e la

Curia vescovile. Del suo contenuto si dirà, ove occorresse, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è

data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE;

RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva dell'insorgente, già istante in licenza e

destinatario della decisione governativa qui impugnata, è certa [art. 21 cpv. 2

LE; art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966

(LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere

emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

La situazione dei luoghi e l'oggetto della

vertenza emergono con sufficiente chiarezza dalle carte processuali. Non

occorre dunque assumere le prove sollecitate

dall'insorgente, invero in termini generici, non essendo comunque

suscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi

fattuali rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

2.1. Con DE 16 maggio 1990,

entrato in vigore il 29 maggio 1990 e fondato sugli allora vigenti art. 12

della legge per la protezione dei monumenti

storici ed artistici del 15 aprile 1946 (LMS; BU 1946, 43) e 24 del

relativo regolamento di applicazione (RALMS; BU 1947, 13), il Consiglio di

Stato ha stabilito un comprensorio di protezione del complesso monumentale di

Giornico (CPM) al fine di proteggere formalmente le Chiese di S. Nicolao, di S.

Maria di Castello e di S. Michele ed i loro dintorni, salvaguardando la loro

integrità e dignità, nonché la visualità e gli spazi adiacenti a questi edifici

sacri, iscritti nell'elenco dei monumenti storici ed artistici del Canton

Ticino. All'interno di tale comprensorio è stata fissata in particolare una

zona non edificabile, adagiata attorno alle Chiese di S. Nicolao e S. Michele,

nella quale sono ammessi limitati

cambiamenti della conformazione del terreno se non in contrasto con gli

obbiettivi perseguiti dal decreto (art. 3 cpv. 2). Il mapp. __________ è stato

attribuito a questo specifico comparto, che il vigente piano regolatore di

Giornico pone appunto al di fuori della zona edificabile.

2.2

A livello di norme di attuazione del piano regolatore

(NAPR), il comprensorio di protezione del complesso monumentale è

disciplinato dall'art. 7 NAPR, il quale prevede segnatamente che all'interno di

quest'ultimo l'edificazione è ammessa secondo le disposizioni delle singole

zone, riservato l'esame di competenza dell'Autorità cantonale. Dato che,

come testé accennato, il mapp. __________ è situato fuori della zona edificabile,

di principio l'edificazione sullo stesso è

dunque esclusa. Di per sé, l'inserimento in un comparto non edificabile,

non impedisce invece la demolizione della sostanza edilizia esistente.

Dal canto suo, l'art. 22 NAPR menziona la

Chiesa di San Nicolao (mapp. __________), ma non la vicina canonica, tra i

monumenti culturali protetti, precisando che sono

vietati tutti gli interventi che potrebbero danneggiare l'integrità dei monumenti o comunque ostacolarne la vista e

riservando i disposti della legislazione cantonale sulla protezione dei

monumenti storici ed artistici.

2.3

A norma del DE 16 maggio 1990 e degli art. 7 e 22 NAPR

la casa cappellanica non è un bene culturale protetto in quanto tale. Nessuno

pretende il contrario. Non porta ad altra conclusione la circostanza che l'edificio

è censito a titolo individuale con il n. 0.0.44 nelle schede descrittive concernenti

il comune di Giornico dell'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere

di impor-tanza nazionale (ISOS) come elemento eminente (= emergenza con grande

valore intrinseco e posizionale) di ottimo significato con obiettivo di

salvaguardia A (= preservazione integrale della sostanza; cfr. ISOS, volume 6

Leventina, Berna 2005, pag. 155). In effetti, di principio, questo strumento

diventa vincolante per i privati solo nella misura in cui è stato recepito dai

piani di utilizzazione, in Ticino chiamati piani regolatori (cfr. DTF 135 II

209.

consid. 2.1). In tal senso, l'ISOS non

possiede la facoltà di determinare direttamente restrizioni d'uso, alla stregua

di quelle che discendono da atti normativi, quali appunto sono i piani regolatori

con le relative NAPR (STA 52.2011.468 del 27 dicembre 2012 consid. 2.3.;

52.2011.516

del 10 ottobre 2012 consid. 4.1.; cfr.

Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La

protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario

ISOS, in: RtiD I-2013 pag. 327 segg., pag. 342 e 350). Posto che il piano

regolatore di Giornico non prevede alcuna protezione specifica per la casa

cappellanica in esame, il fatto che quest'ultima sia inserita nel citato

inventario come elemento eminente non esplica dunque alcun effetto vincolante

nel caso concreto e non è suscettibile di ostare, di per sé, alla domanda di

demolizione.

Essenzialmente, le norme cantonali e comunali citate si

limitano a proibire quegli interventi che potrebbero compromettere l'integrità

dei monumenti protetti e la vista sugli stessi. Nella zona non edificabile

adagiata attorno alla Chiesa di S. Nicolao, cui è attribuito il mapp. __________,

il DE 16 maggio 1990 ammette limitati cambiamenti della conformazione del

terreno, purché non siano lesivi dell'integrità, della dignità e della

visualità degli edifici sacri protetti. Dal canto loro, le NAPR vietano tutti

gli interventi che potrebbero danneggiare l'integrità dei monumenti culturali tutelati o comunque ostacolarne la vista.

Non ponendo, né espressamente, né implicitamente, vincoli di natura

conservativa a carico della casa cappellanica, di principio le norme menzionate

non ne vietano dunque la demolizione. Atteso che la vista sulla chiesa di S.

Nicolao non sarebbe compromessa da tale intervento, ma semmai agevolata, e che

non sussistono elementi per ritenere che la prospettata demolizione (eseguita a

regola d'arte) potrebbe danneggiare l'integrità

dell'edificio sacro retrostante, nulla osta da questo profilo, limitatamente

all'aspetto della demolizione, alla concessione del permesso postulato.

2.4

La prospettata demolizione (senza ricostruzione) implica

la creazione di uno spazio libero che necessita di essere sistemato.

La domanda di costruzione non è accompagnata da alcun piano

di sistemazione del fondo ad avvenuta demolizione della casa cappellanica. Non

contiene alcuna indicazione che permetta di dedurre l'assetto finale che

verrebbe concretamente conferito al fondo dopo il prospettato intervento di

demolizione. Dalla relazione tecnica annessa alla domanda si evince soltanto

che la sistemazione del terreno si ridurrà al raccordo all'attuale sedime

sul lato nord, alla copertura con terra vegetale e al suo rinverdimento. La

mancanza di indicazioni precise e concrete sulla sistemazione dello spazio

libero ricavato dalla demolizione, non consente di pronunciarsi sulla

conformità dell'intervento per rapporto all'obbligo,

derivante dal DE 16 maggio 1990, di salvaguardare la dignità del bene

protetto (la Chiesa di S. Nicolao) e dei suoi dintorni. A maggior ragione che l'art.

3.

cpv. 2 di tale decreto ammette unicamente limitati cambiamenti della

conformazione del terreno se non in contrasto con gli obbiettivi perseguiti dal

decreto (art. 3 cpv. 2). La carenza della domanda sotto questo importante profilo

non è stata negletta dall'UBC, che l'ha giustamente rilevata nel suo avviso

negativo. Per questo motivo, la domanda di demolizione, lacunosa su un aspetto invero

essenziale, non poteva, né può, contrariamente a quanto auspica l'insorgente, essere

accolta. Essa va completata con un piano di sistemazione del fondo che proponga

un'adeguata sistemazione dell'area risultante dalla demolizione, che dovrà

essere sottoposto alle competenti autorità cantonali per approvazione.

3.

3.1. L'art. 54 LBC prevede

che le zone di protezione istituite mediante decreti fondati sulla legislazione

previgente (art. 12 LMS e 24 RALMS) dovranno

essere riprese nei piani regolatori comunali e valgono in ogni modo

quali perimetri di rispetto giusta l'art. 22 cpv. 2 LBC, entro i quali non sono

ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la

valorizzazione del bene protetto (cfr.

messaggio 14 marzo 1995 del Consiglio di Stato concernente il disegno di legge

sulla protezione dei beni culturali, in: Raccolta dei verbali del Gran

Consiglio, vol. I.2, sessione ordinaria primaverile 1997, pag. 1003 segg., pag.

1047).

Quest'ultima disposizione concretizza il principio generale, ancorato nella

LBC, secondo il quale un bene culturale deve essere tutelato nella sua

interezza e, per quanto possibile, nel suo contesto spaziale. Sovente

l'importanza di un bene culturale, in particolare un immobile, risulta infatti

tanto dal suo valore intrinseco come dalla

sua situazione nel contesto spaziale. Il bene deve quindi esser protetto nel

suo insieme non potendosi limitare la protezione, come nel passato, a singoli

elementi (ad esempio: una facciata, il portale, una colonna, una finestra;

cfr. messaggio citato, pag. 1037).

3.2

Gli interventi che

coinvolgono un bene protetto - in casu il complesso monumentale di

Giornico - devono essere autorizzati dall'autorità cantonale, segnatamente dall'Ufficio

dei beni culturali (UBC), che decide sentito

il preavviso della Commissione dei beni culturali [CBC; art. 24 cpv. 1 LBC in

combinazione con l'art. 19 regolamento sulla protezione dei beni culturali

(RBC; RL 9.3.2.1.1)]. Ciò vale non solo per gli interventi sul bene protetto

in quanto tale, come potrebbe lasciar intendere il titolo marginale dell'art.

24.

LBC, ma anche per i lavori che avvengono all'interno del perimetro di

rispetto. Posto che scopo di quest'ultimo è

proprio quello di impedire quegli interventi che potrebbero compromettere

la conservazione o la valorizzazione del bene protetto, non vi è ragione di non

pretendere l'autorizzazione cantonale per i lavori effettuati all'interno del

perimetro di rispetto, che, senza toccare direttamente il bene oggetto di

tutela, sono comunque suscettibili di modificare il contesto spaziale in cui quest'ultimo

è situato, incidendo sulla sua conservazione o valorizzazione. Contrariamente a quanto assevera il ricorrente, è

dunque a ragione che l'intervento in esame, previsto all'interno del CPM

che vale quale perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LBC, è stato

sottoposto all'UBC per approvazione.

3.3

L'UBC fruisce di una

certa latitudine di giudizio allorquando occorre stabilire se un determinato

intervento prospettato all'interno di un perimetro

di rispetto compromette la conservazione o la valorizzazione di un bene

protetto. A differenza del Consiglio di Stato, che, fruendo di pieno potere

cognitivo (art. 56 LPamm), può rivedere liberamente l'apprezzamento delle

istanze inferiori, in particolare di quelle che gli sono subordinate, il

Tribunale cantonale amministrativo riesamina con riserbo le valutazioni operate

dall'autorità cantonale, limitandosi a censurare le deduzioni lesive del

diritto, in quanto prive di giustificazioni oggettive, fondate su

considerazioni estranee alla materia o altrimenti contrarie ai principi

fondamentali del diritto. In casi di questa natura, il Tribunale si scosta

dalle decisioni prese dall'autorità amministrativa soltanto nella misura in cui

escono dal quadro definito dalla legge (Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Agno 1997, n. 2

in fine ad art. 61). In breve, si limita a verificare che l'autorità decidente

non sia incorsa in una violazione del diritto, esercitando in modo scorretto,

segnatamente abusivo, il potere discrezionale

riservatole dalla legge (cfr. art. 61 LPamm).

3.4

3.4.1

Nel caso di specie,

il 27 luglio 2006 il RI 1 ha chiesto al municipio il permesso di demolire la

casa cappellanica posta a ridosso della Chiesa di San Nicolao e situata all'interno

del CPM e, quindi, del perimetro di rispetto definito come tale dal diritto

vigente (art. 22 cpv. 2 LBC).

L'UBC, e per esso i Servizi generali del Dipartimento del

territorio, si è rifiutato di concedere l'autorizzazione postulata. Rilevato in

esito ad un sopralluogo che la costruzione si trova in uno stato di conservazione discreto nonostante le

infiltrazioni dal tetto in piode, l'UBC ha considerato che l'edificio,

risalente alla prima metà dell'ottocento ed oggetto di interventi negli

anni '50 del novecento, costituisce un'immagine paesaggistica ormai consolidata.

Rivestirebbe dunque un'importanza storica notevole quale testimonianza di

questo passato. Anche dal punto di vista urbanistico, lo stabile manterrebbe la

sua importanza.

L'istruttoria effettuata dal Consiglio di Stato a seguito del

rinvio disposto da questo Tribunale il 24 febbraio 2010

ha permesso di accertare che la casa cappellanica si trova in uno stato di

conservazione discreto presentando unicamente dei segni di umidità nel

sottotetto, alcune crepe o segni di umidità nei locali dei piani sottostanti e

qualche persiana rotta. Secondo il Governo, la costruzione non verserebbe

quindi in uno stato precario tale da impedirne la riparazione, da

giustificarne l'abbattimento e da azzerare il suo valore storico o

archittettonico. Reputando che la demolizione

non fosse accettabile in quanto lesiva dei contenuti storici e

paesaggistici del comparto, l'UBC non avrebbe dunque operato una valutazione

insostenibile, né avrebbe abusato della latitudine di giudizio che gli va

riconosciuta nell'applicazione dei concetti contenuti nell'art. 22 cpv. 2 LBC.

Il ricorrente contesta la

tesi governativa, che avalla quella dipartimentale. A suo avviso, la postulata

demolizione non sarebbe suscettibile di compromettere la conservazione o la

valorizzazione della Chiesa di San Nicolao. Come si evincerebbe dalla documentazione

fotografica in atti, il controverso intervento metterebbe anzi in risalto la

chiesa, eliminando il disturbo che la casa cappellanica crea all'immagine di

quest'ultima e migliorando l'aspetto architettonico ed ambientale dell'intero

complesso monumentale. A sostegno della propria opinione, l'insorgente richiama

il parere dell'arch. __________, attivo per diversi anni all'interno della

commissione diocesana di arte sacra ed occupatosi del restauro di svariate

chiese, tra cui quella di San Michele a Giornico, il quale, essenzialmente,

ritiene auspicabile dare visibilità e spazio

al monumento protetto in modo da rivalorizzare l'intero complesso

monumentale e permettere di godere dal villaggio di Giornico situato sul lato sinistro della valle di una panoramica

priva di ostacoli sui monumenti sacri posti sulla sponda opposta. La creazione

di uno spazio (verde) libero attorno al monumento protetto, aggiunge l'arch. __________,

sarebbe altresì conforme alle più recenti intenzioni dei pianificatori e degli

urbanisti; in tal senso, sarebbe già stata realizzata in Valle Leventina in

numerosi casi di chiese medioevali coeve e non. Il ricorrente, assecondato dall'arch.

__________ e dall'arch. __________, quest'ultimo consulente presso l'economato

diocesano e la curia vescovile, ribadisce inoltre che l'edificio di cui è

chiesta la demolizione verserebbe in uno stato di degrado tale da esigere costi

sproporzionati per il suo eventuale rinnovamento, ciò che anche da questo punto

di vista giustificherebbe la scelta di demolirlo.

3.4.2

Come illustrato, lo

stabile dedotto in demolizione non è, di per sé, un bene culturale soggetto a

tutela. Ciò significa che né l'autorità cantonale, né quella comunale gli hanno

attribuito un particolare significato culturale. Non gli hanno cioè

riconosciuto la valenza di testimonianza culturale (cfr. art. 19 cpv. 1

LBC), ovvero di memoria dell'attività creativa dell'uomo (art. 2 LBC), portatrici

di valori essenziali da tramandare alle generazioni future e, quindi, degna di specifica protezione (cfr. Patrizia Cattaneo Beretta, La legge cantonale sulla protezione dei beni

culturali, in: RDAT I-2000, pag. 139 segg., pag. 147 e 150 seg.). Non può

pertanto essere seguito l'UBC allorquando, per giustificare il proprio avviso negativo, afferma che la casa

cappellanica, quale immagine paesaggistica consolidata, rivestirebbe

un'importanza storica notevole in qualità di testimonianza del passato. Parimenti

non condivisibile è il giudizio impugnato laddove afferma che l'edificio,

malgrado qualche difetto (crepe, segni di umidità), non avrebbe perso il suo

valore storico o architettonico. L'avviso negativo, rispettivamente il diniego

della licenza, non possono in effetti essere fondati su un preteso valore

storico e/o archittettonico che non è mai stato formalmente riconosciuto all'immobile

in questione. Valore che, d'altronde, non traspare neppure dalle carte processuali,

in specie dalla documentazione fotografica, dalle quali emerge anzitutto che lo

stabile in esame è una ricostruzione della metà circa dell'ottocento,

realizzata dopo che l'originale casa cappellanica (in legno) venne atterrata

nel 1842, e inoltre che negli anni '50 del secolo scorso l'edificio è stato oggetto

di interventi non meglio specificati, tra cui, verosimilmente, delle aggiunte o

degli ingrandimenti, come lascerebbero supporre la conformazione allungata del

tetto a tre falde ed il corpo rettangolare addossato alla facciata nord-ovest

(cfr. fotografie agli atti). Con il risultato che, attualmente, lo stabile non sembra

invero presentare alcun particolare pregio dal profilo storico-architet-tonico,

né complessivamente, né nelle sue singole componenti, interne ed esterne. Nemmeno

l'autorità dipartimentale pretende del resto il contrario, limitandosi ad affermare

che la casa cappellanica costituirebbe un'immagine paesaggistica consolidata.

Sennonché, la circostanza che la costruzione sorge in quel luogo da decenni non

permette ancora di attribuirle un significato storico-culturale che, come

illustrato, non le è mai stato formalmente attribuito dalle preposte autorità

cantonali e comunali. Culturale è soltanto un bene che testimonia l'attività

creativa dell'uomo (art. 2 LBC) e non già un oggetto che tramanda ai posteri un

determinato quadro paesaggistico.

Secondo l'UBC, oltre che dal profilo storico, lo stabile

manterreb-be la sua importanza anche da quello urbanistico. A questo riguardo,

l'autorità dipartimentale accenna ad un non meglio definito allineamento

sull'asse della chiesa. Anche questa motivazione, peraltro estremamente concisa,

non appare convincente. Il citato allineamento non trova infatti riscontro nella

planimetria annessa alla domanda, da cui si evince che la casa cappellanica si trova in posizione decalata (verso nord-est)

rispetto all'asse della chiesa.

In quanto fondate su considerazioni non pertinenti e/o errate,

le deduzioni operate dall'autorità cantonale si dimostrano dunque insostenibili. Entro questi termini, il diniego

della licenza ed il giudizio governativo che lo conferma, non possono dunque

essere confermati, senza che sia necessario approfondire le argomentazioni,

comunque non decisive, tratte dall'insorgente con riferimento allo stato, se

non precario perlomeno obsoleto, dello stabile in questione ed all'impossibilità

di far fronte ai costi presumibilmente necessari per il suo eventuale rinnovamento.

3.4.3

L'UBC non si è espresso sulla questione, invero determinante, se l'intervento prospettato sia

suscettibile di compromettere la conservazione o la valorizzazione del

bene protetto (la Chiesa di S. Nicolao). Pur richiamando l'art. 22 cpv. 2 LBC,

il Consiglio di Stato non ha posto rimedio al difetto. Non si è espresso sulle

conseguenze dell'intervento sul bene protetto.

Ora, sotto questo aspetto occorre constatare che il caso in

esame è invero atipico. Non si è infatti confrontati, come spesso avviene, con

una domanda volta ad ottenere il permesso di edificare, di ristrutturare o di

trasformare un immobile situato all'interno di un perimetro di rispetto, bensì

con la richiesta di demolire un edificio (non protetto in quanto tale) inserito

all'interno di un perimetro istituito per proteggere determinati beni

culturali, in casu le Chiese di S. Nicolao, di S. Maria di Castello e di S.

Michele. Già di primo acchito si capisce che le due categorie di intervento non

sono completamente assimilabili ed esigono dunque un approccio diverso. Nel

primo caso, si tratta di valutare in che misura

l'introduzione o la trasformazione di un elemento all'interno di tale

perimetro sia suscettibile di compromettere la conservazione o la

valorizzazione del bene protetto. Nel secondo caso, l'abbattimento dello

stabile esistente (senza ricostruzione) produce invece un cambiamento, che si manifesta come un vuoto. Occorre dunque valutare in

che misura il vuoto formato dalla demolizione sia compatibile con l'esigenza di

non compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto [cfr.,

mutatis mutandis, Anastasi/Socchi,

op. cit., pag. 360].

L'avviso negativo dell'UBC omette completamente di confrontarsi

con la questione. Non spiega perché l'ingombro rappresentato della casa

cappellanica, collocata in primo piano (visto da valle) rispetto all'emergenza

in posizione più elevata di cui alla Chiesa di S. Nicolao, sarebbe importante al

punto che non potrebbe essere eliminato. Soprattutto, non indica perché la

demolizione di tale edificio, con conseguente creazione di uno spazio vuoto suscettibile

di rendere più agevole la vista sull'edificio sacro (cfr. fotomontaggi agli

atti), sarebbe suscettibile di compromettere la conservazione o la

valorizzazione di quest'ultimo. Visto che la domanda di demolizione, completata

conformemente a quanto indicato al consid. 2.4. dovrà essere risottoposta all'UBC

per un nuovo avviso, quest'ultimo potrà se del caso esprimersi anche a questo

riguardo, tenendo conto delle eventuali indicazioni contenute nell'ISOS. Quest'ultimo,

quale valido sostegno scientifico per la valutazione delle qualità spaziali e

storico-architettoniche di un insediamento, può infatti essere preso in

considerazione nell'ambito di una domanda di costruzione (o di demolizione) che

implichi - come nella fattispecie (cfr. consid. 3.3.) - l'esercizio di un

apprezzamento da parte dell'autorità, come pure di un'eventuale ponderazione

degli interessi, qualora quest'ultima sia prescritta nel singolo caso dalla

normativa concretamente applicabile (cfr. DTF 135 II 209 consid. 2.1; STA

52.2011.468

del 27 dicembre 2012 consid. 2.3.; 52.2011.516 del 10 ottobre 2012

consid. 4.1.; Anastasi/Socchi, op.

cit., pag. 350 seg.).

4.

Al momento della decisione

del Consiglio di Stato erano ancora in vigore il decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del

paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; BU 1940,

82) ed il suo regolamento d'applicazione del 22 gennaio 1974 (RBN; BU 1974, 83).

Le due normative prevedevano un divieto di alterazione (cfr. art.

1.

lett. c e 2 cpv. 1 DLBN) a tutela dei siti pittoreschi, rispettivamente un

divieto di deturpazione (cfr. art. 2 cpv. 2 DLBN; art. 3 cpv. 2 lett. d

RBN) a salvaguardia dei paesaggi e dei panorami pittoreschi.

Il fondo dedotto in

demolizione era inserito in un comparto qualificato sito pittoresco (cfr. il

piano delle zone di protezione secondo il RBN, approvato con ris. gov. n. 57 del

9.

gennaio 1990). In concreto, faceva dunque stato il concetto - più restrittivo

- di alterazione.

L'avviso negativo (n. 54740 del 15 settembre 2006) dei

Servizi generali del Dipartimento del territorio non riporta il parere dell'Ufficio

della natura e del paesaggio, competente per l'applicazione del DLBN/RBN. Non è

neppure dato a sapere se tale ufficio sia stato interpellato. Il Consiglio di

Stato non ha sanato il difetto. Non si è espresso sulla conformità dell'intervento

dal profilo del DLBN/RBN. In particolare, non ha stabilito se la formazione di

un vuoto fosse suscettibile di integrarsi convenientemente, rispettivamente di

compromettere o anche solo di modificare in modo percettibile gli aspetti

caratteristici del sito pittoresco (cfr. art. dall'art. 3 cpv. 2 lett. c RBN). La

questione è stata semplicemente ignorata.

Nel frattempo, con effetto al 1° gennaio 2012, sono entrati

in vigore la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL

7.1.1

) ed il relativo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1),

che hanno abrogato il DLBN/RBN. Al posto dei divieti di alterazione (siti

pittoreschi) e di deturpazione (paesaggi e panorami pittoreschi), il nuovo

diritto ha introdotto l'obbligo generale di inserimento ordinato e armonioso

(art. 94 cpv. 2 e 99 Lst). Principio, questo, di natura positiva, che esige che

gli interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa.

Ciò che si verifica, specifica l'art. 100 RLst, allorquando si integrano nello spazio circostante, ponendosi

in una relazione di qualità con le preesistenze e le

caratteristiche dei luoghi.

Atteso che, a seguito dell'annullamento del diniego del permesso

e del giudizio governativo che lo conferma, gli

atti vanno retrocessi al municipio di Giornico, affinché, fatta completare la domanda,

raccolga un nuovo avviso e si esprima poi nuovamente,

dovrà dunque essere data anche all'UNP l'occasione di esprimersi in merito al

postulato intervento (cfr. Anastasi/Socchi,

op. cit., pag. 360).

5.

5.1. In esito alle considerazioni che precedono il ricorso deve

essere parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo censurato ed il

diniego della licenza di demolizione. Gli atti vengono retrocessi al municipio affinché, fatta completare la domanda

conformemente a quanto indicato al consid. 2.4., raccolga un nuovo avviso

completo e si pronunci poi di nuovo.

5.2

Dato l'esito, tassa di giustizia ed indennità per

ripetibili, entrambe ridotte, sono compensate (art. 28 e 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la decisione 6 febbraio 2007 del

municipio di Giornico e la decisione 17 agosto 2010 (n. 3998) del Consiglio di

Stato sono annullate;

1.2

gli atti sono retrocessi al

municipio affinché, fatta completare la domanda conformemente a quanto indicato

al consid. 2.4. e raccolto un nuovo avviso cantonale completo, si pronunci di

nuovo.

2.

La tassa di giustizia e l'indennità

per ripetibili sono compensate.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

segretaria