Lexipedia

Decisione

52.2010.338

Recupero delle spese per intervento dei pompieri

12 gennaio 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. L'11 agosto 2009 e il 2 ottobre 2009 il Corpo pompieri di Chiasso,

allarmato dalla Polizia comunale, è intervenuto presso lo stabile sito in via

Lavizzari 12 a Chiasso, di proprietà di RI 1, al fine di liberare due persone rimaste

bloccate nell'ascen-sore. Con lettere 2 e 4 marzo 2010 l'UDCI ha comunicato al proprietario dello stabile di essere intenzionato a procedere al

recupero delle spese occasionate da quegli interventi di complessivi fr. 864.-.

Dopo uno scambio di corrispondenza tra l'UDCI e RI 1, con risoluzione 1° giugno

2010 l'UDCI ha formalmente accollato a RI 1, in quanto proprietario dello stabile, le spese relative ai suddetti interventi.

B. Con ricorso 11 giugno 2010 RI 1 è insorto davanti al Consiglio di

Stato avverso la predetta decisione, chiedendone l'annullamento. Con giudizio

25 agosto 2010, il Governo ha respinto il gravame. In particolare, accertata l'esistenza

della base legale sulla quale l'UDCI ha fondato la propria decisione, ha

ritenuto che le spese fossero state correttamente poste a carico del

proprietario dello stabile considerato beneficiario in senso lato della

prestazione dei pompieri, indipendentemente dall'esistenza di un impianto d'allarme

all'interno dell'ascensore e di un servizio di picchetto.

C. Con ricorso 9 settembre 2010 RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo avverso la decisione governativa. Postula l'annullamento

sia della pronunzia del Governo sia della decisione dell'UDCI. Riprende le

motivazioni precedentemente scritte. In particolare, mette in dubbio che sia

stato eseguito il primo intervento. In secondo luogo contesta la necessità degli

interventi posto che all'interno dell'ascensore è chiaramente segnalato un

impianto di allarme che permette l'intervento del servizio tecnico di picchetto

per il quale corrisponde un abbonamento annuo. Quindi, a suo avviso, le spese avrebbero

dovuto in ogni caso essere assunte dai diretti interessati che, rimasti bloccati

nell'ascensore, avevano beneficiato della prestazione, rispettivamente da chi

aveva richiesto gli interventi. Il tutto conformemente a quanto previsto dal

combinato disposto degli art. 15 cpv. 3 della legge sull'organizzazione della

lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio

1996 (LLI; RL 9.2.2.1) e 25 del relativo regolamento del 7 aprile 1998 (RLLI;

RL 9.2.2.1.1). Inoltre, rimprovera ai pompieri di non aver richiesto le generalità

di coloro che hanno beneficiato in prima persona delle loro prestazioni

rispettivamente di chi ha effettuato la chiamata di soccorso. Infine censura il

numero di pompieri intervenuti e, quindi, di riflesso la quantificazione dei

costi.

D. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato

sia l'UDCI, senza formulare osservazioni.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art.

19a LLI. Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm; RL 3.3.1.1) e la legittimazione

attiva dell'insorgente, direttamente toccato dalla decisione impugnata, è certa

(art. 43 LPamm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

L'art. 15 LLI stabilisce che lo Stato assume le spese per lo spegnimento

d'incendi e per gli interventi in stato di necessità (cpv. 1 primo periodo). In

caso di incendio intenzionale o colposo esso procede al recupero delle spese

sostenute dal responsabile, adeguando la richiesta alle concrete condizioni

oggettive e soggettive (cpv. 2). Per tutti gli altri interventi le spese sono a

carico delle persone a favore delle quali è stato prestato intervento o del

richiedente (cpv. 3). Le spese sono accertate dal Consiglio di Stato, sulla base

di rapporti d'intervento, sentito l'interessato (cpv. 4). Giusta l'art. 25 cpv.

1.

primo periodo RLLI i Dipartimenti competenti procedono, nei limiti stabiliti

dalla legge, all'allestimento della casistica per la quale è previsto il recupero

delle spese. La procedura di recupero delle spese per lo spegnimento di incendi

e per altri interventi di competenza del Dipartimento delle finanze e dell'economia

ai sensi dell'art. 15 LLI è affidata, fino a fr. 50'000.-, all'Ufficio della

difesa contro gli incendi e, oltre i fr. 50'000.-, alla Divisione delle risorse

(cpv. 2). Il Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio della difesa

contro gli incendi, ha allestito la direttiva 19 gennaio 1999 (pubblicata in.

FU 6/1999 380) che elenca i casi le cui spese di intervento vengono poste, a

partire dal 1° gennaio 1999, a carico di chi beneficia delle prestazioni o del

richiedente (quali, ad esempio, le prestazioni di soccorso a persone non dovute

a incendi o a stato di necessità). In essa viene altresì precisato che i

conteggi spese sono allestiti sulla base del Decreto esecutivo che stabilisce

le indennità ai pompieri (RL 9.2.2.1.2).

3.

L'insorgente censura l'applicabilità alla fattispecie concreta dell'art.

15.

cpv. 3 LLI dal momento che né ha beneficiato né ha fatto richiesta gli

interventi operati dai pompieri. A ragione.

3.1

Come

accennato in narrativa, il Consiglio di Stato, ha ritenuto il proprietario dell'immobile

beneficiario in senso lato delle prestazioni dei pompieri in quanto responsabile

dell'immobile, del funzionamento e della sicurezza delle attrezzature d'uso

comune in esso contenute e, quindi, anche dell'ascensore.

3.2

La

legge s'interpreta in primo luogo secondo il suo tenore letterale. Tuttavia, se

il testo non è assolutamente chiaro, se sono possibili più interpretazioni,

allora bisogna indagare sulla sua reale portata, considerando tutti gli

elementi interpretativi, ossia i materiali legislativi, lo scopo della norma, il

fine che essa persegue o l'interesse tutelato o, ancora, le relazioni che

intercorrono tra quest'ultima e altre disposizioni legali e il contesto

legislativo in cui essa si inserisce (DTF 131 II 697 consid. 4.1, 117 Ia 328

consid. 3a). Se il testo di legge è chiaro, l'autorità chiamata ad applicare il

diritto può distanziarsi dal medesimo soltanto se sussistono motivi fondati per

ritenere che la sua formulazione non rispecchia completamente il vero senso della

norma (DTF 131 II 217 consid. 2.3). Simili motivi possono risultare dai materiali

legislativi, dallo scopo della norma, come pure dalla relazione tra quest'ultima

e altre disposizioni (ibidem; STA 52.2009.435 del 23 novembre 2010).

3.3

La LLI ha abrogato la legge sulla polizia del fuoco (LPF) del 1976. In particolare, l'art. 15 cpv. 2 LLI, che ha ripreso l'art. 20 LPF, ha definito in modo vincolante

(e non più potestativo) il principio del recupero delle spese dell'intervento.

Al cpv. 3 della medesima norma è stata estesa la facoltà di recupero delle spese

anche ai richiedenti degli interventi, che non sempre corrispondono ai

beneficiari degli stessi (ad esempio nel caso di falsi allarmi; cfr. Messaggio

n. 4393 del 22 marzo 1995 del Dipartimento delle finanze e dell'economia

concernente la legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli

inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996). Ora, il tenore

letterale dell'art. 15 cpv. 3 LLI è chiaro. Non vi sono elementi per ritenere

che la sua formulazione non rispecchia completamente il vero senso della norma.

Nulla traspare al riguardo dai materiali legislativi. Nemmeno lo scopo da esso

perseguito (ossia il recupero delle spese per gli interventi dei pompieri non riconducibili

alla loro attività abituale e/o a uno stato di necessità) permette di concludere

altrimenti. D'altronde se il legislatore avesse effettivamente voluto istituire

il principio secondo cui anche il proprietario di un immobile è tenuto ad

assumersi le spese degli interventi in questione, allora esso avrebbe dovuto

formulare diversamente tale disposizione, in modo tale da rendere esplicita questa

sua intenzione. Con l'adozione dell'art. 15 cpv. 3 LLI ha invece esteso la

facoltà di recupero delle spese anzidette unicamente ai richiedenti degli

interventi. Non vi sono dunque ragioni per scostarsi dal chiaro testo della

legge. L'art. 15 cpv. 3 LLI è quindi applicabile, in via alternativa, ai

beneficiari in prima persona e ai richiedenti degli interventi in questione. Non

è, per contro, applicabile anche a terzi che non rientrano in queste due

categorie (e quindi, ad esempio, al proprietario di uno stabile in cui sia

stato eseguito un intervento al fine di liberare una persona bloccata nell'ascensore).

3.4

Nel caso concreto, pertanto, il recupero delle spese è ammissibile esclusivamente

nei confronti dei beneficiari diretti degli interventi in questione e, quindi, delle

due persone che sono state liberate dall'ascensore, rispettivamente dei

richiedenti. Il fatto poi che non è dato conoscere le generalità delle persone

anzidette poiché il corpo pompieri non si è premurato di raccogliere le necessarie

informazioni è irrilevante ai fini del presente giudizio. In ogni caso, le

conseguenze di tale dimenticanza non possono di certo ricadere sull'insorgente.

Già per questi motivi, il ricorso va accolto, annullando la decisione del

Consiglio di Stato e quella dell'UDCI. Visto l'esito del gravame, non appare necessario

esaminare le ulteriori censure addotte dal ricorrente.

4.

Stante quanto precede, si prescinde dal prelievo di una tassa di

giustizia (art. 28 LPamm). Lo Stato rifonderà all'insorgente, assistito da un

legale, un'indennità per ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1. la risoluzione 25 agosto 2010 (n. 4223) del Consiglio di

Stato;

1.2. le decisione 1° giugno

2010 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio della difesa

contro incendi che ha posto a

carico di RI 1 le spese relative agli interventi del Corpo pompieri di Chiasso

effettuati l'11 agosto e il 2 ottobre 2009 presso lo stabile di sua proprietà a

Chiasso.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà

all'insorgente la somma di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster