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Decisione

52.2010.34

Aggiudicazione della concessione per l'installazione di distributori automatici di bevande

14 luglio 2010Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i prodotti distribuiti (Markus

Heer, Die ausserordentiliche Nutzung der Verwaltungsvermögen durch

Private, tesi, Zurigo 2006, pag. 73 e seg.).

1.3. Accertata dunque l'inapplicabilità alla fattispecie in

esame della LCPubb, e segnatamente del suo art. 36, che prevede l'impugnabilità

davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 10 giorni

delle decisioni rese dal committente in materia di commesse pubbliche, resta da

verificare se la competenza di questa Corte ad entrare nel merito del ricorso

in esame possa essere ammessa sulla base di altre norme.

A questo

proposito occorre innanzitutto rilevare che, giusta l'art. 28a della legge sull'EOC

(Ente ospedaliero cantonale) del 19 dicembre 2000 (LEOC; RL 6.3.1.1), contro le

decisioni di diritto amministrativo dell'EOC è dato ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo.

Nel caso concreto, va detto che la decisione impugnata emana dalla Direzione dell'ospedale

regionale di Lugano, la quale costituisce un organo dell'EOC, secondo quanto

stabilito dall'art. 9 lett. c LEOC. Inoltre si deve considerare che, a

prescindere dalla natura del rapporto giuridico che si istaurerà tra l'EOC e la

ditta alla quale sarà aggiudicata la concessione messa a concorso, la procedura

con cui un'azienda cantonale, indipendente dall'amministrazione dello Stato e

dotata di propria personalità giuridica di diritto pubblico (cfr. art. 1 LEOC),

pone in concorrenza tra loro più ditte private allo scopo di assegnare ad una

sola di queste il diritto di occupare stabilmente degli spazi facenti parte del

suo patrimonio amministrativo per esercitarvi un'attività commerciale, soggiace

al rispetto di tutta una serie di principi generali del diritto pubblico -

quali in particolare il divieto d'arbitrio e la parità di trattamento - che

fanno sì che la decisione con cui viene operata una simile scelta costituisce a

non averne dubbio un atto impugnabile fondato sul diritto pubblico, ai sensi

dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre

1968 (PA; RS 172.021).

Per questo motivo la competenza del Tribunale cantonale amministrativo ad

entrare nel merito dell'impugnativa in esame appare data in virtù dell'art. 9

LEOC.

La legittimazione attiva della ricorrente, che ha partecipato al concorso

indetto dall'EOC e che non è stata presa in considerazione ai fini

dell'aggiudicazione, è pacifica (art. 43 LPamm). Il gravame, inoltrato nel

termine ordinario di 15 giorni (art. 46 LPamm) dalla notifica della decisione

impugnata, è inoltre tempestivo, per effetto delle ferie giudiziarie (art. 13

LPamm) che devono qui essere osservate, non essendo applicabile l'eccezione

prevista dall'art. 36 cpv. 2 LCPubb.

Di

conseguenza, contrariamente a quanto eccepito dai resistenti, il gravame

risulta ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 LPamm).

2. 2.1. Come appena

illustrato (cfr. consid. 1.1.), la LCPubb non è direttamente applicabile alla presente

fattispecie. Resta nondimeno da determinare quali principi giuridici regolino

l'attività dell'EOC nell'ambito in parola e sino a che punto le norme generali

desumibili dalla legislazione in materia di commesse pubbliche possano eventualmente

essere prese in considerazione in via analogica.

2.2. L'EOC gestisce gli ospedali regionali di Bellinzona, Locarno, Lugano e

Mendrisio, nonché gli ospedali di zona di Blenio, Leventina e Vallemaggia, di

cui è il proprietario (art. 4 e 6 LEOC). La LEOC, a differenza ad esempio della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), per quanto

riguarda i beni comunali, o della legge organica patriziale del 28 aprile 1992

(LOP; RL 2.2.1.1), per i beni patriziali, non prevede alcuna disposizione volta

a disciplinare l'affitto o la locazione di beni o spazi di proprietà dell'EOC.

Norme in tal senso non sono contemplate nemmeno da altre leggi cantonali, e

segnatamente dalla legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP; RL

9.4.1.1). La procedura di concorso avviata nel caso di specie dalla Direzione

dell'ospedale regionale di Lugano non si fonda dunque su di una specifica base

legale di livello cantonale.

L'art. 2 cpv. 7 della legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995

(LMI; RS 943.02) prevede che il trasferimento a privati di attività

rientranti in monopoli cantonali o comunali, quale è ad

esempio l'uso esclusivo e durevole di una determinata area pubblica, deve

svolgersi tramite concorso e non deve discriminare le persone con

domicilio o sede in Svizzera. A questo proposito occorre però considerare che è

perlomeno dubbio che detta disposizione trovi applicazione al caso concreto in

quanto v'è da chiedersi se l'uso speciale - determinato dalla posa degli apparecchi

automatici in parola - di alcune porzioni piuttosto ridotte di un bene

amministrativo sia da considerare di poca intensità o debba invece essere

qualificato come intenso e durevole.

La norma

appena menzionata non si applica infatti in materia di uso accresciuto di un

bene pubblico, visto che ciò non necessita del rilascio di una vera e propria concessione,

ma di una semplice autorizzazione. In quest'ultimo caso l'ente pubblico non sarebbe

pertanto obbligato, in virtù del diritto federale, ad indire alcuna procedura

di concorso.

La

questione non merita comunque di essere risolta in questa sede poiché, quand'anche

l'art. 2 cpv. 7 LMI non dovesse entrare in linea di conto, l'EOC non sarebbe in

ogni caso dispensato dall'agire nel rispetto dei principi generali del diritto

amministrativo e delle garanzie fondamentali sancite dal diritto costituzionale

per quanto attiene alla scelta della ditta a cui attribuire il diritto di

istallare tali apparecchiature (DTF 132 I 97). In quest'ottica, la dottrina più

autorevole considera che, laddove è in gioco la concessione ad un singolo

privato dell'uso speciale (accresciuto od esclusivo) del suolo pubblico oppure

dell'utilizzazione straordinaria (vale a dire non conforme alla sua

destinazione) o intensiva di un bene amministrativo, l'ente pubblico deve

effettuare la scelta del beneficiario di un simile diritto in esito ad una

procedura di gara, adeguatamente pubblicizzata, nell'ambito della quale tutti

gli interessati hanno avuto la possibilità di presentare la loro candidatura.

La stessa può essere condotta sia attraverso una procedura libera, sia

attraverso una procedura selettiva. La possibilità di far capo in queste situazioni

all'aggiudicazione diretta può entrare in linea di conto soltanto in casi

eccezionali: un simile modo di procedere non garantisce infatti in maniera

sufficiente il rispetto della parità di trattamento tra gli amministrati e non

permette all'ente pubblico di poter scegliere fra più offerte quella che

maggiormente soddisfa i suoi interessi. Infine è necessario che tutte le

candidature inoltrate siano valutate in base ai medesimi criteri di scelta, i

quali devono essere comunicati ai potenziali concorrenti sin dall'inizio della

gara (cfr. Tobias Jaag, Gemeingebrauch

und Sondernutzung von öffentlichen Sachen, in ZBl 1992, 145, pag. 165; Heer, op. cit., pag. 75 e segg.). L'esigenza

di fissare preventivamente i criteri di scelta discende soprattutto dal divieto

d'arbitrio e dal principio di trasparenza, che pur informando soprattutto la

procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb), deve

essere osservata pure nelle procedure come quella qui in esame, essendo in

ogni caso necessario anche

nel presente contesto predeterminare il quadro all'interno del quale l'ente

banditore si impegna ad esercitare il proprio margine di apprezzamento ai fini

della delibera (cfr. in questo senso: STA 52.2002.375 del 22 gennaio 2003

relativa ad un pubblico concorso per l'aggiudicazione dell'affitto di una cava

patriziale, confermata dal Tribunale federale con giudizio 2P.49/2003 del 22

aprile 2003).

Attraverso la

predeterminazione di tali criteri viene infatti limitata, se non esclusa, la libertà

dell'ente pubblico di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati

a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (cfr. DTF 125

Considerandi

II 86 consid. 7c pag. 100 segg.). Sempre nell'ambito della preventiva

definizione dei criteri di scelta, l'ente banditore, in analogia con quanto avviene

in materia di commesse pubbliche, dovrebbe indicare almeno sommariamente anche

il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente,

lasciando al medesimo la più ampia libertà di stabilire il sistema di valutazione

dei singoli criteri di scelta soltanto dopo l'apertura delle offerte, può

essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare

questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece

salvaguardare (cfr. in questo senso: STA 52.2008.152 dell'11 luglio 2008

relativa ad una procedura di concorso in materia di appalti pubblici).

3.

3.1. Nel

caso concreto, si deve innanzitutto considerare che l'EOC ha correttamente dato

avvio ad una procedura di concorso per decidere a quale ditta conferire il diritto

esclusivo di istallare dei distributori automatici di bevande presso l'Ospedale

Civico e l'Ospedale Italiano di Lugano per il periodo 1° marzo 2010 – 28

febbraio 2015. Lo imponeva il principio della parità di trattamento e della

neutralità economica. Certo, optando per una procedura ad invito circoscritta a

sole quattro ditte presenti in Ticino, esso non ha di fatto consentito a tutti

i potenziali interessati di partecipare a questa gara. Sapere se una simile

impostazione del concorso possa essere tutelata o meno è comunque una questione

che non merita di essere approfondita in questa sede in quanto, come si vedrà

qui di seguito ai considerandi 3.2. e 3.3, la decisione impugnata deve essere in

ogni caso annullata, con conseguente necessità di ripetere la procedura di gara.

3.2

Il capitolato d'offerta trasmesso a tutte le ditte

invitate al concorso stabiliva correttamente i vari criteri scelti dall'EOC ai

fini dell'aggiudicazione della concessione ed il peso che esso intendeva

attribuire a ciascuno di essi, operando tra l'altro delle distinzioni

all'interno dell'eterogeneo criterio "Qualità", che era stato

suddiviso in 5 sottocriteri ("Organizzazione

del servizio", "Elenco prodotti erogati", "Tempo di intervento

in caso di guasto" "Apprendisti" e "Certificazione di

qualità") dotati di differente peso. Sennonché, gli atti di gara non definivano in alcun modo - fosse

anche per sommi capi - il metodo che l'EOC intendeva applicare per valutare i

diversi criteri, tanto quelli di natura economica, quanto quelli di natura

tecnica e qualitativa. Nemmeno da un esame del rapporto di valutazione che ha

condotto all'allestimento della graduatoria è del resto possibile determinare

su quali basi sono stati assegnati i vari punteggi. La violazione del principio

della trasparenza, costituita dalla mancata preventiva definizione del metodo

di valutazione dei criteri di scelta, è pertanto evidente. La medesima

costituisce un difetto d'impostazione del capitolato, che pregiudica

irrimediabilmente qualsiasi possibilità di pervenire ad una decisione di

aggiudicazione conforme al principio della trasparenza e al divieto d'arbitrio.

La lacuna è ancor più seria se si considera che il capitolato d'offerta, attribuendo

al criterio "Qualità" un'importanza complessiva pari a quella

dell’ "Offerta economica", senza prestabilire nemmeno per

questo criterio congiunto le modalità di valutazione, permette in pratica

all'EOC di giustificare qualsiasi risultato.

Il fatto che il capitolato non sia stato impugnato non permette di giungere a

diversa conclusione. La mancata predeterminazione della scala e del

metodo di valutazione dei criteri di aggiudicazione s'avvera

infatti come un difetto troppo importante per non dover essere rilevato

d'ufficio e non comportare l'irrimediabile annullamento della scelta effettuata

dall'EOC a favore della CO 1 al termine di una procedura concorsuale gravemente

viziata. Tanto più che le prescrizioni di gara non indicavano la possibilità di

impugnare il capitolato d'offerta.

3.3

Occorre poi ancora rilevare che la decisione litigiosa risulta lesiva del

principio di trasparenza anche per il fatto che durante la fase di valutazione

delle offerte l'EOC non si è attenuto ai criteri e ai sottocriteri di

aggiudicazione che esso stesso aveva annunciato nel capitolato di voler

prendere in considerazione ai fini dell'aggiudicazione.

Emerge in

effetti dalla "Tabella valutazioni di dettaglio" allegata alla

querelata decisione che per quanto attiene in particolare al sottocriterio "organizzazione

del servizio" l'ente banditore ha preso in considerazione alcuni

fattori, quali in particolare l'esistenza di un "piano pandemia"

e la disponibilità di "dipendenti jolly per assenze impreviste",

i quali concernono degli aspetti sui quali i concorrenti non erano neppure

stati chiamati a fornire delle informazioni o dei dati in sede di presentazione

delle offerte. Inoltre, sempre per quanto riguarda il predetto sottocriterio, emerge

chiaramente dagli atti di come nell'occasione l'EOC abbia da un lato analizzato

la questione relativa al "numero di addetti al servizio", suddividendo

artificiosamente la medesima in tre sottofattori ("personale servizio

esterno", "tecnici di manutenzione" e "servizio

picchetto domenicale") che non erano mai stati nemmeno accennati nella

fase iniziale della gara, e dall'altro abbia tralasciato di valutare le offerte

pervenutegli dal punto di vista delle "referenze" e del "no.

mezzi lavoro", così come invece era stato indicato al punto 5 del

capitolato, anche perché a questo proposito non sono nemmeno state pretese dai

concorrenti informazioni tali da permettere di effettuare una qualsiasi valutazione.

Anche per questi motivi l'agire dell'EOC non può dunque essere tutelato, in

quanto lesivo dei più elementari principi che informano una procedura di concorso.

4.

4.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente

accolto, annullando la querelata decisione di aggiudicazione. Va invece respinta

la domanda di deliberare direttamente alla ricorrente la concessione

per l'istallazione di distributori automatici di bevande messa a

concorso dall'EOC, perché l'impostazione del capitolato è talmente difettosa da

non permettere un'aggiudicazione conforme al diritto.

4.2

La tassa di giustizia è suddivisa tra la ricorrente, l'ente banditore e la

ditta resistente, secondo il rispettivo grado di soccombenza (art. 28 LPamm). L'EOC

e l'aggiudicataria, nella misura

in cui non la compensano, rifonderanno alla ricorrente un'indennità per

ripetibili commisurata al successo solo parziale dell'impugnativa (art. 31

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 9, 28 LEOC; 3, 18, 28, 31, 53, 46,

60 e 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la

decisione 23 dicembre 2009 con cui l'Ente ospedaliero cantonale (EOC),

Direzione dell'ospedale regionale di Lugano, ha aggiudicato alla CO 1, la

concessione per l'istallazione di distributori automatici di bevande presso

l'Ospedale Civico e l'Ospedale Italiano di Lugano per il periodo 1° marzo 2010

– 28 febbraio 2015, è annullata.

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'600.- sono poste a carico

dell'Ente ospedaliero cantonale e CO 1 nella misura di fr. 700.- ciascuno e

della ricorrente nella misura di fr. 200.-.

3.A titolo di ripetibili la ricorrente riceverà fr. 800.- dall'Ente

ospedaliero cantonale e fr. 400.- dalla CO 1.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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