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Decisione

52.2010.341

Rilascio di un permesso di dimora CE/AELS per lavorare come indipendente

10 febbraio 2011Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I all'ALC).

Giusta l'art. 15 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC,

il lavoratore autonomo riceve nel

paese ospitante, per quanto riguarda l'accesso a un'attività indipendente e al

suo esercizio, lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali.

RI 1 è cittadina romena e titolare di un

passaporto valido. In linea di principio, essa può pertanto prevalersi del

menzionato accordo per ottenere il permesso richiesto.

3. 3.1. Secondo

l'art. 2 LEsPubb, sono esercizi pubblici gli immobili o parti di essi dove, a

titolo professionale e a scopo di lucro diretto o indiretto, si alloggiano

ospiti (lett. a); si vendono cibi o bevande da consumare sul posto (lett. b).

I locali dell'esercizio pubblico non possono

essere usati per scopi estranei all'attività dell'esercizio e devono essere

separati dai locali adibiti ad altro uso (art. 12 LEsPubb). Secondo quest'ultima

disposizione, l'esercizio della prostituzione nelle strutture adibite ad esercizio

pubblico è pertanto vietato.

3.2. In concreto, una volta accertato che,

in contrasto con quanto disposto dall'art. 12 LEsPubb, la ricorrente intendeva

esercitare la propria attività di prostituta indipendente in un esercizio pubblico

quale è il __________ a __________, il dipartimento ha deciso di non rilasciarle

il permesso di dimora CE/AELS richiesto.

Tale decisione va tutelata in quanto, come è

già stato sancito da questo Tribunale (STA 52.2009.277 del 7 settembre 2009, consid.

4.1.3), l'utilizzazione di una struttura alberghiera o paralberghiera per l'esercizio

non occasionale della prostituzione persegue scopi manifestamente estranei all'attività

di questo genere di esercizio pubblico. Contrariamente a quanto assume l'insorgente,

se tale considerazione vale per il gestore o il titolare della patente del

locale pubblico, deve valere ancor di più per gli avventori che intendono

dispensare prestazioni sessuali a pagamento proprio in questi esercizi pubblici.

La ricorrente censura inoltre la violazione

del principio della parità di trattamento rispetto al __________ di __________.

Ritenuto però che dalla fine settembre 2009 la Sezione della popolazione non

rilascia più permessi per lavorare come prostituta (assistente) indipendente alle

persone straniere che indicano un esercizio pubblico quale luogo professionale per

svolgere tale attività, anche questa censura cade nel vuoto. Invano l'insorgente lamenta una disparità di trattamento anche rispetto

agli studenti ed ai richiedenti l'asilo, sostenendo che essi risiederebbero durevolmente

presso alcuni esercizi pubblici con il benestare dell'autorità dipartimentale.

Tale aspetto non necessita infatti di essere approfondito, già per il fatto che

queste categorie di persone non esercitano un'attività lucrativa in tale genere

di locali.

4. L'art. 12

cpv. 1 LStr obbliga lo straniero che necessita di un permesso di soggiorno,

di notificarsi presso l'autorità competente per il luogo di residenza prima di

iniziare un'attività lucrativa (v. anche art. 9 RLALPS).

In concreto, il fatto che nell'ambito di una

retata presso il __________ il Sgtm __________ della Polizia cantonale l'avrebbe

invitata a notificare l'attività di prostituta presso il distaccamento TESEU e

ad annunciarsi al Servizio regionale degli stranieri di __________ come prevede

la normativa in materia di diritto degli stranieri, non significa certo che

egli avrebbe assicurato all'interessata che l'autorità competente le avrebbe

rilasciato il permesso richiesto, considerato che tale autorizzazione è sottoposta

al contingente. Regolarizzare la propria situazione non significa ancora accoglimento

della domanda. In ogni caso, il Sgtm __________, in quanto agente di polizia,

non avrebbe potuto rilasciare alla ricorrente delle assicurazioni vincolanti circa

il rilascio a favore di quest'ultima di un simile permesso.

Ritenuto inoltre che la decisione impugnata

non impedisce alla ricorrente di inoltrare alla Sezione della popolazione una

nuova richiesta di rilascio di un permesso di dimora CE/AELS per svolgere l'attività

di prostituta indipendente in luoghi autorizzati, non è dato di vedere come l'interessata

possa sostenere che la sua libertà economica, garantita dall'art. 27 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101), sia stata violata.

5. La

ricorrente sostiene che, richiedendo tutta una serie di dati personali, la

procedura di rilascio del permesso di dimora CE/AELS prevista dalla Sezione

della popolazione per esercitare l'attività di prostituta indipendente violi

gli art. 2 cpv. 3 e 12 cpv. 3 dell'Allegato I all'ALC.

5.1. L'art. 12 cpv. 3 dell'Allegato I all'ALC

Considerandi

dispone che per il rilascio dei documenti di soggiorno le parti

contraenti possono esigere dal lavoratore autonomo soltanto la presentazione del

documento in forza del quale è entrato nel territorio (a) e della dimostrazione di essersi stabilito o di volersi stabilire

per esercitare un'attività economica indipendente (b).

Inoltre, secondo l'art. 2 cpv. 3 ultimo

periodo dell'Allegato I all'ALC, le parti contraenti adottano le misure

necessarie al fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure per

il rilascio di tali documenti.

5.2

La tesi dell'insorgente non può essere

condivisa.

Innanzitutto, giusta l'art. 2 cpv. 2 dell'Allegato I all'ALC, le parti contraenti

possono imporre ai cittadini delle altre parti contraenti l'obbligo di

segnalare la loro presenza sul territorio. Inoltre il Tribunale federale ha già

avuto modo di considerare che, nella misura in cui l'ALC è silente sulla procedura

relativa al rilascio di un permesso di dimora, risulta applicabile il diritto

interno (STF 2C_696/2009 del 3 marzo 2010, consid. 3).

In questo ambito va tenuto conto che l'OLCP, che come ricordato

più sopra disciplina l'introduzione

graduale della libera circolazione delle persone giusta le disposizioni dell'ALC,

prevede all'art. 9 cpv. 1 che per la procedura di

notificazione e di permesso vigono gli obblighi e i termini

previsti dagli art. 10 a 15 LStr, nonché dagli art. 9, 10, 12, 13, 15 e 16 OASA. In

particolare, l'art. 13 cpv. 2 LStr dispone che l'autorità

competente può esigere la produzione di un estratto del casellario giudiziale

dello Stato d'origine o di provenienza, come pure di altri documenti necessari

per la procedura. La notificazione, soggiunge il capoverso 3 della medesima

norma, può avvenire soltanto quando lo straniero è in grado di esibire tutti i

documenti necessari per il rilascio del permesso, designati dall'autorità

competente. Va pure tenuto conto in questo contesto anche della

legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

del 20 giugno 2003 (LSISA;

RS 142.51), applicabile anche ai cittadini comunitari, e dell'ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale

sulla migrazione del 12 aprile 2006 (Ordinanza SIMIC; RS 142.513), che disciplina il trattamento dei dati personali del

settore degli stranieri e dell'asilo.

Tornando al caso in rassegna, non è quindi dato

di vedere come l'autorità di prime cure, allo scopo

segnatamente di arginare il fenomeno della prostituzione, non possa richiedere alla

persona che intende svolgere tale attività, tutta una serie di dati personali indispensabili per poter decidere la domanda, come segnatamente le sue generalità (incluso il nome da nubile e

quello dei genitori), il CAP, un recapito telefonico, il luogo di residenza all'estero

e di quello dove attualmente alloggia e intende esercitare la sua attività

lucrativa, gli introiti, oltre a un determinato numero di fotografie e un'autocertificazione

su eventuali precedenti penali.

Nemmeno è dato di vedere come tali formalità siano suscettibili di intralciare

la procedura di rilascio del permesso richiesto.

Ne discende che richiedendo tutta una serie

di dati personali all'insorgente, l'autorità inferiore non ha violato né l'ALC,

né la procedura di rilascio del permesso di dimora CE/AELS.

6.

6.1. La

ricorrente contesta infine la tassa posta a suo carico dal dipartimento per la

decisione di diniego del permesso richiesto, ritenendola lesiva della parità di

trattamento rispetto a quanto previsto per il rilascio di documenti di

legittimazione ai cittadini elvetici che non prevede la riscossione di una

tassa in caso di rifiuto.

Essa invoca l'art. 2 cpv. 3 primo periodo

dell'Allegato I all'ALC, secondo cui la carta di soggiorno o la carta speciale

concesse ai cittadini delle parti contraenti vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente

o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti

per il rilascio della carta d'identità ai cittadini nazionali. Sennonché, la

disposizione convenzionale testé menzionata concerne unicamente il rilascio o

il rinnovo di permessi. Non disciplina la situazione in caso di rifiuto. Il

fatto che, secondo l'art. 51 dell'Ordinanza sui documenti d'identità del 20 settembre 2002 (ODI; RS 143.11), l'autorità di

rilascio competente preveda in linea di principio il rimborso

delle spese nel caso di documenti d'identità rifiutati, non è quindi determinante.

Ponendo una tassa a carico della ricorrente

per la decisione di diniego del permesso richiesto, l'autorità dipartimentale non è quindi incorsa in una disparità di trattamento,

né ha violato il principio di non discriminazione sancito dall'art. 2 ALC.

6.2

L'insorgente ritiene che l'importo della

tassa dipartimentale, fissato senza alcun motivo al massimo della tariffa, sia

in ogni caso eccessivo.

La Sezione della popolazione ha posto a

carico della ricorrente una tassa di fr. 250.–. Il fatto che corrisponda al

massimo previsto dalla legge (art. 7 cpv. 1 LALPS), non permette ancora di ritenere

che l'autorità dipartimentale abbia abusato del potere di apprezzamento che dev'esserle

riconosciuto nella commisurazione di questo emolumento. La tassa, destinata a

coprire anche le spese generate dalla decisione di diniego dell'autorizzazione

richiesta, tiene conto del dispendio lavorativo per la trattazione della domanda

e risulta rispettosa dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi,

ragione per cui non necessitava di essere motivata (cfr. art. 8 cpv. 6 dell'ordinanza

sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri del 24 ottobre 2007;

OEmol-LStr; RS 142.209). Ritenuto che risponde ai criteri di commisurazione

dinanzi enunciati, non sussistono dunque ragioni di sorta per annullarla o ridurla.

7.

In esito

alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto integralmente

respinto. La tassa di giustizia e le spese, commisurate al dispendio lavorativo

occasionato dall'impugnativa, seguono la soccombenza e sono quindi a carico dell'insorgente

(art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l'ALC e il suo Allegato I nonché i relativi

protocolli, come pure gli art. 27 Cost.; 6 CEDU; 2 e 12 LEsPubb; 7 e 10 LALPS; 14 RLALPS; 3, 18,

28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.–, già anticipate dalla ricorrente

nella misura di fr. 500.–, sono poste a suo carico.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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