52.2010.341
Rilascio di un permesso di dimora CE/AELS per lavorare come indipendente
10 febbraio 2011Italiano14 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
52.2010.341
Data decisione, Autorità:
10.02.2011, TRAM
Titolo:
Rilascio di un permesso di dimora CE/AELS per lavorare come indipendente
PERMESSO CE O AELS
TASSA DI GIUSTIZIA
art. 1 ALC
art. 2 ALC ALL1
art. 12 ALC ALL1
art. 15 ALC ALL1
art. 31 ALC ALL1
art. 6 let. 1 CEDU
art. 27 COST
art. 2 LESPUBB
art. 12 LESPUBB
art. 12 LFSTR
Incarto n.
52.2010.341
Lugano
10 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 settembre 2010 di
RI 1
patrocinata dall' PA 1
contro
la risoluzione 25 agosto 2010 (n. 4211) con cui il
Consiglio di Stato respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso
la decisione 10 marzo 2010 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della
popolazione, che le nega il rilascio di un permesso di dimora CE/AELS per lavorare come indipendente
(assistente);
viste le risposte:
- 5 ottobre 2010 del
Consiglio di Stato;
- 2 novembre 2010 della
Sezione della popolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 10 marzo
2010, la Sezione della popolazione, mercato del lavoro, del Dipartimento delle
istituzioni ha respinto la domanda della cittadina romena RI 1 (1990), volta a
ottenere un permesso di dimora CE/AELS per lavorare come assistente (prostituta)
indipendente. L'autorità ha rilevato che l'interessata aveva indicato che
avrebbe svolto la propria attività presso un esercizio pubblico (__________a __________),
dove avrebbe alloggiato, ciò che era in contrasto con l'art. 12 della legge
sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (LEsPubb; RL 11.3.2.1).
La decisione, sottoposta a una tassa di fr.
250.–, è stata resa sulla base dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) e dei
relativi Protocolli, degli art. 11 e 38 dell'ordinanza sull'introduzione della
libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), della
legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone
straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1) e degli art. 2 lett. m, 5, 8,
9, 12 e 14 del relativo regolamento del 23 giugno 2009 (RLALPS CE/AELS).
B. Con giudizio
25 agosto 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha
ribadito i motivi addotti dalla Sezione della popolazione, considerando inoltre
legittimo l'importo della tassa prelevata dal dipartimento.
C. Contro la
predetta pronunzia governativa la soccombente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
di un permesso di dimora CE/AELS per lavorare come indipendente.
La ricorrente sostiene che la procedura prevista
dal dipartimento per il rilascio di un permesso per lavorare come prostituta
così come il relativo diniego, se tale attività viene svolta presso un
esercizio pubblico, violino l'accordo bilaterale sulla libera circolazione
delle persone e creino una disparità di trattamento con altre categorie di
persone. Contesta inoltre la tassa posta a suo carico dal dipartimento per la
decisione di diniego del permesso.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento, senza
formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a LALPS. Il gravame in
oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una
persona senz'altro legittimata a ricorrere in quanto destinataria del giudizio
impugnato (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2.
1.2.1. La ricorrente sostiene di avere
diritto a un'udienza pubblica sulla base dell'art. 6 n.
1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101). Secondo tale disposizione, ogni persona ha
diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a
un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione
sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza
di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sua richiesta non può essere
accolta. Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare come l'art. 6 n.
1 CEDU non si applichi alle vertenze in materia di
diritto degli stranieri (STF 2D_36/2008 del 3 dicembre 2008, consid. 3.2).
Neanche l'accordo sulla libera circolazione
delle persone (ALC) prevede la facoltà di essere sentiti anche di persona. Il
fatto che in linea di principio l'accordo in parola conferisca all'interessata
il diritto ad esercitare un'attività economica, non implica infatti che l'autorità
debba procedere alla sua audizione. Del resto, nemmeno la legislazione
cantonale e quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita
oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per
iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; adelio scolari, Diritto
amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 494).
1.2.2. Non è necessario procedere inoltre alla
richiesta della ricorrente di sentire il Sgtm __________ della Polizia
cantonale e di acquisire agli atti il suo rapporto 12 aprile 2010, volti a dimostrare
che egli l'avrebbe invitata ad annunciarsi presso il Servizio regionale degli
stranieri di __________ al fine di regolarizzare la sua situazione sotto il
profilo della normativa in materia di diritto degli stranieri, in quanto, come
si vedrà in seguito (consid. 4), tali mezzi di prova non apporterebbero a
questo Tribunale ulteriori elementi determinanti per il giudizio che è chiamato
a rendere.
1.2.3. Ne discende che il ricorso può essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. La Romania
ha aderito all'Unione europea il 1° gennaio 2007. Il Protocollo relativo alla
partecipazione, in qualità di parte contraente, di questo paese all'ALC (RS
0.142.112.681.1), è entrato in vigore il 1° giugno 2009. L'art. 31 dell'Allegato I all'ALC dispone che il cittadino di una parte contraente che desideri
stabilirsi sul territorio di un'altra parte contraente per esercitare un'attività
indipendente (denominato lavoratore autonomo) riceve una carta di soggiorno (permesso
di dimora CE/AELS) della durata di sei mesi (periodo di installazione). In
seguito egli ne riceve una della durata di almeno cinque anni purché dimostri
alle autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi,
di esercitare un'attività indipendente (cfr. anche art. 12 cpv. 1 dell'Allegato
Fatti
I all'ALC).
Giusta l'art. 15 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC,
il lavoratore autonomo riceve nel
paese ospitante, per quanto riguarda l'accesso a un'attività indipendente e al
suo esercizio, lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali.
RI 1 è cittadina romena e titolare di un
passaporto valido. In linea di principio, essa può pertanto prevalersi del
menzionato accordo per ottenere il permesso richiesto.
3. 3.1. Secondo
l'art. 2 LEsPubb, sono esercizi pubblici gli immobili o parti di essi dove, a
titolo professionale e a scopo di lucro diretto o indiretto, si alloggiano
ospiti (lett. a); si vendono cibi o bevande da consumare sul posto (lett. b).
I locali dell'esercizio pubblico non possono
essere usati per scopi estranei all'attività dell'esercizio e devono essere
separati dai locali adibiti ad altro uso (art. 12 LEsPubb). Secondo quest'ultima
disposizione, l'esercizio della prostituzione nelle strutture adibite ad esercizio
pubblico è pertanto vietato.
3.2. In concreto, una volta accertato che,
in contrasto con quanto disposto dall'art. 12 LEsPubb, la ricorrente intendeva
esercitare la propria attività di prostituta indipendente in un esercizio pubblico
quale è il __________ a __________, il dipartimento ha deciso di non rilasciarle
il permesso di dimora CE/AELS richiesto.
Tale decisione va tutelata in quanto, come è
già stato sancito da questo Tribunale (STA 52.2009.277 del 7 settembre 2009, consid.
4.1.3), l'utilizzazione di una struttura alberghiera o paralberghiera per l'esercizio
non occasionale della prostituzione persegue scopi manifestamente estranei all'attività
di questo genere di esercizio pubblico. Contrariamente a quanto assume l'insorgente,
se tale considerazione vale per il gestore o il titolare della patente del
locale pubblico, deve valere ancor di più per gli avventori che intendono
dispensare prestazioni sessuali a pagamento proprio in questi esercizi pubblici.
La ricorrente censura inoltre la violazione
del principio della parità di trattamento rispetto al __________ di __________.
Ritenuto però che dalla fine settembre 2009 la Sezione della popolazione non
rilascia più permessi per lavorare come prostituta (assistente) indipendente alle
persone straniere che indicano un esercizio pubblico quale luogo professionale per
svolgere tale attività, anche questa censura cade nel vuoto. Invano l'insorgente lamenta una disparità di trattamento anche rispetto
agli studenti ed ai richiedenti l'asilo, sostenendo che essi risiederebbero durevolmente
presso alcuni esercizi pubblici con il benestare dell'autorità dipartimentale.
Tale aspetto non necessita infatti di essere approfondito, già per il fatto che
queste categorie di persone non esercitano un'attività lucrativa in tale genere
di locali.
4. L'art. 12
cpv. 1 LStr obbliga lo straniero che necessita di un permesso di soggiorno,
di notificarsi presso l'autorità competente per il luogo di residenza prima di
iniziare un'attività lucrativa (v. anche art. 9 RLALPS).
In concreto, il fatto che nell'ambito di una
retata presso il __________ il Sgtm __________ della Polizia cantonale l'avrebbe
invitata a notificare l'attività di prostituta presso il distaccamento TESEU e
ad annunciarsi al Servizio regionale degli stranieri di __________ come prevede
la normativa in materia di diritto degli stranieri, non significa certo che
egli avrebbe assicurato all'interessata che l'autorità competente le avrebbe
rilasciato il permesso richiesto, considerato che tale autorizzazione è sottoposta
al contingente. Regolarizzare la propria situazione non significa ancora accoglimento
della domanda. In ogni caso, il Sgtm __________, in quanto agente di polizia,
non avrebbe potuto rilasciare alla ricorrente delle assicurazioni vincolanti circa
il rilascio a favore di quest'ultima di un simile permesso.
Ritenuto inoltre che la decisione impugnata
non impedisce alla ricorrente di inoltrare alla Sezione della popolazione una
nuova richiesta di rilascio di un permesso di dimora CE/AELS per svolgere l'attività
di prostituta indipendente in luoghi autorizzati, non è dato di vedere come l'interessata
possa sostenere che la sua libertà economica, garantita dall'art. 27 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101), sia stata violata.
5. La
ricorrente sostiene che, richiedendo tutta una serie di dati personali, la
procedura di rilascio del permesso di dimora CE/AELS prevista dalla Sezione
della popolazione per esercitare l'attività di prostituta indipendente violi
gli art. 2 cpv. 3 e 12 cpv. 3 dell'Allegato I all'ALC.
5.1. L'art. 12 cpv. 3 dell'Allegato I all'ALC
Considerandi
dispone che per il rilascio dei documenti di soggiorno le parti
contraenti possono esigere dal lavoratore autonomo soltanto la presentazione del
documento in forza del quale è entrato nel territorio (a) e della dimostrazione di essersi stabilito o di volersi stabilire
per esercitare un'attività economica indipendente (b).
Inoltre, secondo l'art. 2 cpv. 3 ultimo
periodo dell'Allegato I all'ALC, le parti contraenti adottano le misure
necessarie al fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure per
il rilascio di tali documenti.
5.2
La tesi dell'insorgente non può essere
condivisa.
Innanzitutto, giusta l'art. 2 cpv. 2 dell'Allegato I all'ALC, le parti contraenti
possono imporre ai cittadini delle altre parti contraenti l'obbligo di
segnalare la loro presenza sul territorio. Inoltre il Tribunale federale ha già
avuto modo di considerare che, nella misura in cui l'ALC è silente sulla procedura
relativa al rilascio di un permesso di dimora, risulta applicabile il diritto
interno (STF 2C_696/2009 del 3 marzo 2010, consid. 3).
In questo ambito va tenuto conto che l'OLCP, che come ricordato
più sopra disciplina l'introduzione
graduale della libera circolazione delle persone giusta le disposizioni dell'ALC,
prevede all'art. 9 cpv. 1 che per la procedura di
notificazione e di permesso vigono gli obblighi e i termini
previsti dagli art. 10 a 15 LStr, nonché dagli art. 9, 10, 12, 13, 15 e 16 OASA. In
particolare, l'art. 13 cpv. 2 LStr dispone che l'autorità
competente può esigere la produzione di un estratto del casellario giudiziale
dello Stato d'origine o di provenienza, come pure di altri documenti necessari
per la procedura. La notificazione, soggiunge il capoverso 3 della medesima
norma, può avvenire soltanto quando lo straniero è in grado di esibire tutti i
documenti necessari per il rilascio del permesso, designati dall'autorità
competente. Va pure tenuto conto in questo contesto anche della
legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo
del 20 giugno 2003 (LSISA;
RS 142.51), applicabile anche ai cittadini comunitari, e dell'ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale
sulla migrazione del 12 aprile 2006 (Ordinanza SIMIC; RS 142.513), che disciplina il trattamento dei dati personali del
settore degli stranieri e dell'asilo.
Tornando al caso in rassegna, non è quindi dato
di vedere come l'autorità di prime cure, allo scopo
segnatamente di arginare il fenomeno della prostituzione, non possa richiedere alla
persona che intende svolgere tale attività, tutta una serie di dati personali indispensabili per poter decidere la domanda, come segnatamente le sue generalità (incluso il nome da nubile e
quello dei genitori), il CAP, un recapito telefonico, il luogo di residenza all'estero
e di quello dove attualmente alloggia e intende esercitare la sua attività
lucrativa, gli introiti, oltre a un determinato numero di fotografie e un'autocertificazione
su eventuali precedenti penali.
Nemmeno è dato di vedere come tali formalità siano suscettibili di intralciare
la procedura di rilascio del permesso richiesto.
Ne discende che richiedendo tutta una serie
di dati personali all'insorgente, l'autorità inferiore non ha violato né l'ALC,
né la procedura di rilascio del permesso di dimora CE/AELS.
6.
6.1. La
ricorrente contesta infine la tassa posta a suo carico dal dipartimento per la
decisione di diniego del permesso richiesto, ritenendola lesiva della parità di
trattamento rispetto a quanto previsto per il rilascio di documenti di
legittimazione ai cittadini elvetici che non prevede la riscossione di una
tassa in caso di rifiuto.
Essa invoca l'art. 2 cpv. 3 primo periodo
dell'Allegato I all'ALC, secondo cui la carta di soggiorno o la carta speciale
concesse ai cittadini delle parti contraenti vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente
o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti
per il rilascio della carta d'identità ai cittadini nazionali. Sennonché, la
disposizione convenzionale testé menzionata concerne unicamente il rilascio o
il rinnovo di permessi. Non disciplina la situazione in caso di rifiuto. Il
fatto che, secondo l'art. 51 dell'Ordinanza sui documenti d'identità del 20 settembre 2002 (ODI; RS 143.11), l'autorità di
rilascio competente preveda in linea di principio il rimborso
delle spese nel caso di documenti d'identità rifiutati, non è quindi determinante.
Ponendo una tassa a carico della ricorrente
per la decisione di diniego del permesso richiesto, l'autorità dipartimentale non è quindi incorsa in una disparità di trattamento,
né ha violato il principio di non discriminazione sancito dall'art. 2 ALC.
6.2
L'insorgente ritiene che l'importo della
tassa dipartimentale, fissato senza alcun motivo al massimo della tariffa, sia
in ogni caso eccessivo.
La Sezione della popolazione ha posto a
carico della ricorrente una tassa di fr. 250.–. Il fatto che corrisponda al
massimo previsto dalla legge (art. 7 cpv. 1 LALPS), non permette ancora di ritenere
che l'autorità dipartimentale abbia abusato del potere di apprezzamento che dev'esserle
riconosciuto nella commisurazione di questo emolumento. La tassa, destinata a
coprire anche le spese generate dalla decisione di diniego dell'autorizzazione
richiesta, tiene conto del dispendio lavorativo per la trattazione della domanda
e risulta rispettosa dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi,
ragione per cui non necessitava di essere motivata (cfr. art. 8 cpv. 6 dell'ordinanza
sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri del 24 ottobre 2007;
OEmol-LStr; RS 142.209). Ritenuto che risponde ai criteri di commisurazione
dinanzi enunciati, non sussistono dunque ragioni di sorta per annullarla o ridurla.
7.
In esito
alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto integralmente
respinto. La tassa di giustizia e le spese, commisurate al dispendio lavorativo
occasionato dall'impugnativa, seguono la soccombenza e sono quindi a carico dell'insorgente
(art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l'ALC e il suo Allegato I nonché i relativi
protocolli, come pure gli art. 27 Cost.; 6 CEDU; 2 e 12 LEsPubb; 7 e 10 LALPS; 14 RLALPS; 3, 18,
28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.–, già anticipate dalla ricorrente
nella misura di fr. 500.–, sono poste a suo carico.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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