52.2010.36
Divieto di accesso a un ristorante - ripetibili a avvocato che agisce in causa propria
25 agosto 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2010.36
Data decisione, Autorità:
25.08.2010, TRAM
Titolo:
Divieto di accesso a un ristorante - ripetibili a avvocato che agisce in causa propria
ESERCIZI PUBBLICI
RIPETIBILI
art. 45 LESPUBB
art. 46 cpv. 1 LESPUBB
art. 31 LPAMM
Incarto n.
52.2010.36
Lugano
25 agosto
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Damiano
Bozzini, Flavia Verzasconi
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 gennaio 2010 dell'
avv. RI 1
contro
la decisione 22 dicembre 2009 (n. 6696) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dal ricorrente
avverso la decisione 6 novembre 2009 (n. 47) dell'Ufficio dei permessi, che
ha confermato il divieto d'accesso al "Ristorante __________ " di __________,
pronunciato nei suoi confronti da D__________ responsabile della sicurezza
della __________, negozio di pertinenza della __________, __________, gestrice
dell'esercizio pubblico;
viste le risposte:
- 25 gennaio 2010
dell'Ufficio dei permessi,
- 1° febbraio 2010 della CO
1,
- 3 febbraio 2010 del
Consiglio di Stato;
visto lo scritto di puntualizzazione 28 gennaio 2010
del ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. La CO 1 di Lugano è titolare dell'autorizzazione alla gestione dell'esercizio
pubblico "Ristorante __________ ", ubicato in via__________ a __________.
B. Il 3 giugno 2009 D__________, responsabile della sicurezza della __________,
negozio della citata società, ha notificato brevi manu all'avv. RI 1 una
diffida, dal seguente tenore:
con la presente le
comunichiamo la nostra decisione di vietarle l'ingresso nel nostro Grande Magazzino
e nell'annesso ristorante __________, perché mette in disordine il negozio e disturba.
La invitiamo a voler rispettare questo divieto di frequenza con effetto immediato
e per un periodo di un anno!
(…)
C. Contro la diffida appena riportata, limitatamente al divieto d'accesso
al ristorante, l'avv. RI 1 è insorto davanti all'Ufficio dei permessi. Esso ha
contestato sia la validità formale del divieto, in riferimento a chi lo ha
pronunciato, sia il comportamento addebitatogli.
D. Dopo aver esperito una breve istruttoria, segnatamente interrogando
l'avv. RI 1 e D__________, con decisione 6 novembre 2009 (n. 47) l'Ufficio ha
respinto la contestazione e confermato il divieto d'accesso. Esso ha infatti
ritenuto giustificato il provvedimento poiché l'avv. RI 1 aveva creato a più
riprese dei perturbamenti della quiete, per cui la sua presenza nell'esercizio
pubblico era atta a provocare una situazione oggettivamente e ragionevolmente
insostenibile.
E. Contro la decisione dell'Ufficio, il 3 dicembre 2009 l'avv. RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato che, con risoluzione 22 dicembre 2009 (n.
6696), ha disatteso l'impugnativa. Esso ha infatti considerato che l'avv. RI 1
aveva tenuto un comportamento inurbano e compiuto atti idonei a turbare
direttamente o indirettamente il buon andamento dell'esercizio pubblico in
narrativa, agendo quale perturbatore. Secondo l'Esecutivo cantonale egli non
contestava l'accaduto, ma si limitava unicamente a dargli un'altra lettura.
F. Contro la decisione appena descritta, l'avv. RI 1 insorge ora davanti
al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo il suo annullamento, oltre a
quello della diffida che ha protetto. Con questo scritto, redatto in toni
talora poco rispettosi, il ricorrente contesta nuovamente i fatti alla base del
provvedimento e la facoltà di D__________ a firmare il querelato provvedimento.
G. Il Consiglio di Stato e l'Ufficio chiedono che il ricorso sia
respinto, senza formulare particolari osservazioni. D__________, a nome dei
Grandi Magazzini __________, succursale di __________, dichiara di voler mantenere
"valida e legittima" la diffida, benché si rimetta al giudizio del
Tribunale.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
(art. 71 cpv. 3 legge sugli esercizi pubblici, del 21 dicembre 1994; Les pubb;
RL 11.3.2.1), la legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 legge di
procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e
il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm).
1.2. L'impugnativa, ricevibile in ordine, può essere decisa sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm), e questo benché, come si vedrà,
l'operato delle due prime istanze sia carente.
Considerandi
2.
L'esercizio dell'attività di ristoratore è subordinata a regime autorizzativo
(art. 3 Les pubb). Al titolare dell'autorizzazione alla gestione di un
esercizio pubblico compete, in relazione alla funzione che è chiamato a
svolgere, un insieme di diritti e di doveri. L'art. 45 Les pubb limita la
libertà contrattuale dell'esercente, dichiarando liberi a chiunque l'accesso e
la permanenza in un esercizio pubblico, fatte salve le eccezioni previste dalla
legge. Il legislatore ha quindi ritenuto necessario imporre agli esercenti un
obbligo di contrarre, che in sostanza restringe la libertà economica (art. 27 Costituzione
federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) di
cui altrimenti goderebbero. Il gerente, rispettivamente il gestore, possono
cionondimeno vietare l'accesso all'esercizio pubblico alle persone indesiderate
(art. 46 cpv. 1 Les pubb e 90 cpv. 1 regolamento della legge sugli esercizi
pubblici; Res pubb; RL 11.3.2.1.1; cfr. STA 51/80-DP del 30 maggio 1980,
consid. C, non pubblicato in: RDAT 1981 n. 78), ossia a chi ha cagionato
scandali (turbando il buon costume), o ha provocato disordini (turbando in modo
significativo l'ordine o la quiete), oppure è ritenuto indesiderabile per
fondate ragioni dal gerente o dal gestore. Indesiderabile
per fondati motivi è colui che, senza cagionare scandalo o provocare disordini,
crea nondimeno con il suo comportamento una situazione oggettivamente
insostenibile per il gestore o il gerente; in altre parole può essere escluso
dal diritto di frequentare liberamente un esercizio pubblico chi, con la sua
condotta, perturba direttamente o indirettamente in modo qualificato l'ordinato
andamento dell'attività del pubblico esercizio (RDAT 1988 n. 86; STA 199/80-DP
del 10 febbraio 1981 consid. B). L'Ufficio dei permessi (l'Ufficio) dirime le
contestazioni (art. 56 cpv. 1 Les pubb e 1 cpv. 1 Res pubb).
3.
La competenza a vietare l'accesso all'esercizio pubblico spetta
quindi esclusivamente al gerente, rispettivamente al gestore. Nel caso concreto,
sin dagli albori della vertenza il ricorrente ha contestato la facoltà del
responsabile della sicurezza a emettere il divieto a nome della società
gestriceCO 1. Non occorre tuttavia approfondire questa pregiudiziale, dato che
il provvedimento dev'essere comunque sia annullato.
4.
Il ricorrente impugna anche da un punto di vista materiale il divieto,
segnatamente contesta recisamente i fatti rimproveratigli.
4.1
Le costatazioni operate dal gerente o dal gestore che intende vietare
l'accesso a un esercizio pubblico non fruiscono di per sé di una presunzione di
veridicità o di fedefacenza. Tanto più che la determinazione di tale divieto si
configura piuttosto come una dichiarazione di volontà che non come una vera e
propria decisione dell'autorità, non sussistendo alcun rapporto di subordinazione
tra l'esercente e l'avventore (STA 199/80-DP cit. consid. C). Il Tribunale
esamina liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore del
divieto, valutando la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto
delle argomentazioni sollevate dal destinatario del provvedimento.
4.2
Nel caso concreto i fatti alla base del divieto non possono essere
ritenuti accertati. Difatti, entrambi gli episodi non sono suffragati da alcuna
testimonianza se non quella diametralmente contrapposta delle parti. È vero che
la deposizione del responsabile della sicurezza appare lineare e credibile,
tuttavia dev'essere altresì considerato che egli, autore o quantomeno firmatario
del querelato provvedimento, non ha portato alcuna ulteriore prova (e nemmeno
ne ha offerte al Tribunale - o alle precedenti istanze - perché le assumesse) a
sostegno della sua tesi, limitandosi in questa sede a ribadire le sue
dichiarazioni. Chiamato a giustificare una propria decisione, esso ha dovuto
fornire la sua versione dei fatti quando oramai la questione era già stata dedotta
davanti all'Ufficio, preposto a dirimere la contestazione. Di fronte alla
decisa e antitetica posizione del ricorrente, che non ammette né la gravità (e
a ben vedere nemmeno le modalità) dell'episodio del distributore di bibite né,
tantomeno, il furto del pasticcino (episodio per il quale non risulta nemmeno
sia stata inoltrata una denuncia da parte del gerente o del gestore), stupisce
che le precedenti istanze abbiano pedissequamente dato fede a una versione
piuttosto che all’altra, tanto più che esse non spiegano i motivi per i quali
quella dell'autore del divieto sia preferibile a quella del ricorrente. Le due
testimonianze, infatti, si elidevano a vicenda.
5.
Per i motivi che precedono il ricorso dev'essere accolto e la decisione
impugnata annullata, al pari della decisione dell'Ufficio che essa ha protetto,
così come la diffida 3 giugno 2009, limitatamente al ristorante.
6.
La tassa di giustizia e le spese devono essere poste a carico della CO
1, resistente e quindi soccombente nella presente procedura. Al ricorrente non
vengono inoltre riconosciute delle ripetibili (art. 31 LPamm). Il fatto che egli
sia un avvocato (non iscritto nel registro cantonale), che ha agito in causa
propria, nulla muta al riguardo (Hansjörg
Seiler, in: Hansjörg Seiler/ Nicolas von Werdt/ Andreas Güngerich, Handkommentar
zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 16 ad art. 68 e giurisprudenza ivi citata).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 45, 46, 71 Les pubb, 28, 31, 43 e 46
LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 22
dicembre 2009 (n. 6696) del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 6
novembre 2009 (n. 47) dell'Ufficio dei permessi;
1.3. la diffida 3 giugno 2009 a firma D__________, limitatamente al ristorante.
2. La tassa
di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei CO 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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