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Decisione

52.2010.36

Divieto di accesso a un ristorante - ripetibili a avvocato che agisce in causa propria

25 agosto 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CO 1 di Lugano è titolare dell'autorizzazione alla gestione dell'esercizio

pubblico "Ristorante __________ ", ubicato in via__________ a __________.

B. Il 3 giugno 2009 D__________, responsabile della sicurezza della __________,

negozio della citata società, ha notificato brevi manu all'avv. RI 1 una

diffida, dal seguente tenore:

con la presente le

comunichiamo la nostra decisione di vietarle l'ingresso nel nostro Grande Magazzino

e nell'annesso ristorante __________, perché mette in disordine il negozio e disturba.

La invitiamo a voler rispettare questo divieto di frequenza con effetto immediato

e per un periodo di un anno!

(…)

C. Contro la diffida appena riportata, limitatamente al divieto d'accesso

al ristorante, l'avv. RI 1 è insorto davanti all'Ufficio dei permessi. Esso ha

contestato sia la validità formale del divieto, in riferimento a chi lo ha

pronunciato, sia il comportamento addebitatogli.

D. Dopo aver esperito una breve istruttoria, segnatamente interrogando

l'avv. RI 1 e D__________, con decisione 6 novembre 2009 (n. 47) l'Ufficio ha

respinto la contestazione e confermato il divieto d'accesso. Esso ha infatti

ritenuto giustificato il provvedimento poiché l'avv. RI 1 aveva creato a più

riprese dei perturbamenti della quiete, per cui la sua presenza nell'esercizio

pubblico era atta a provocare una situazione oggettivamente e ragionevolmente

insostenibile.

E. Contro la decisione dell'Ufficio, il 3 dicembre 2009 l'avv. RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato che, con risoluzione 22 dicembre 2009 (n.

6696), ha disatteso l'impugnativa. Esso ha infatti considerato che l'avv. RI 1

aveva tenuto un comportamento inurbano e compiuto atti idonei a turbare

direttamente o indirettamente il buon andamento dell'esercizio pubblico in

narrativa, agendo quale perturbatore. Secondo l'Esecutivo cantonale egli non

contestava l'accaduto, ma si limitava unicamente a dargli un'altra lettura.

F. Contro la decisione appena descritta, l'avv. RI 1 insorge ora davanti

al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo il suo annullamento, oltre a

quello della diffida che ha protetto. Con questo scritto, redatto in toni

talora poco rispettosi, il ricorrente contesta nuovamente i fatti alla base del

provvedimento e la facoltà di D__________ a firmare il querelato provvedimento.

G. Il Consiglio di Stato e l'Ufficio chiedono che il ricorso sia

respinto, senza formulare particolari osservazioni. D__________, a nome dei

Grandi Magazzini __________, succursale di __________, dichiara di voler mantenere

"valida e legittima" la diffida, benché si rimetta al giudizio del

Tribunale.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

(art. 71 cpv. 3 legge sugli esercizi pubblici, del 21 dicembre 1994; Les pubb;

RL 11.3.2.1), la legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 legge di

procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e

il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm).

1.2. L'impugnativa, ricevibile in ordine, può essere decisa sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm), e questo benché, come si vedrà,

l'operato delle due prime istanze sia carente.

Considerandi

2.

L'esercizio dell'attività di ristoratore è subordinata a regime autorizzativo

(art. 3 Les pubb). Al titolare dell'autorizzazione alla gestione di un

esercizio pubblico compete, in relazione alla funzione che è chiamato a

svolgere, un insieme di diritti e di doveri. L'art. 45 Les pubb limita la

libertà contrattuale dell'esercente, dichiarando liberi a chiunque l'accesso e

la permanenza in un esercizio pubblico, fatte salve le eccezioni previste dalla

legge. Il legislatore ha quindi ritenuto necessario imporre agli esercenti un

obbligo di contrarre, che in sostanza restringe la libertà economica (art. 27 Costituzione

federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) di

cui altrimenti goderebbero. Il gerente, rispettivamente il gestore, possono

cionondimeno vietare l'accesso all'esercizio pubblico alle persone indesiderate

(art. 46 cpv. 1 Les pubb e 90 cpv. 1 regolamento della legge sugli esercizi

pubblici; Res pubb; RL 11.3.2.1.1; cfr. STA 51/80-DP del 30 maggio 1980,

consid. C, non pubblicato in: RDAT 1981 n. 78), ossia a chi ha cagionato

scandali (turbando il buon costume), o ha provocato disordini (turbando in modo

significativo l'ordine o la quiete), oppure è ritenuto indesiderabile per

fondate ragioni dal gerente o dal gestore. Indesiderabile

per fondati motivi è colui che, senza cagionare scandalo o provocare disordini,

crea nondimeno con il suo comportamento una situazione oggettivamente

insostenibile per il gestore o il gerente; in altre parole può essere escluso

dal diritto di frequentare liberamente un esercizio pubblico chi, con la sua

condotta, perturba direttamente o indirettamente in modo qualificato l'ordinato

andamento dell'attività del pubblico esercizio (RDAT 1988 n. 86; STA 199/80-DP

del 10 febbraio 1981 consid. B). L'Ufficio dei permessi (l'Ufficio) dirime le

contestazioni (art. 56 cpv. 1 Les pubb e 1 cpv. 1 Res pubb).

3.

La competenza a vietare l'accesso all'esercizio pubblico spetta

quindi esclusivamente al gerente, rispettivamente al gestore. Nel caso concreto,

sin dagli albori della vertenza il ricorrente ha contestato la facoltà del

responsabile della sicurezza a emettere il divieto a nome della società

gestriceCO 1. Non occorre tuttavia approfondire questa pregiudiziale, dato che

il provvedimento dev'essere comunque sia annullato.

4.

Il ricorrente impugna anche da un punto di vista materiale il divieto,

segnatamente contesta recisamente i fatti rimproveratigli.

4.1

Le costatazioni operate dal gerente o dal gestore che intende vietare

l'accesso a un esercizio pubblico non fruiscono di per sé di una presunzione di

veridicità o di fedefacenza. Tanto più che la determinazione di tale divieto si

configura piuttosto come una dichiarazione di volontà che non come una vera e

propria decisione dell'autorità, non sussistendo alcun rapporto di subordinazione

tra l'esercente e l'avventore (STA 199/80-DP cit. consid. C). Il Tribunale

esamina liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore del

divieto, valutando la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto

delle argomentazioni sollevate dal destinatario del provvedimento.

4.2

Nel caso concreto i fatti alla base del divieto non possono essere

ritenuti accertati. Difatti, entrambi gli episodi non sono suffragati da alcuna

testimonianza se non quella diametralmente contrapposta delle parti. È vero che

la deposizione del responsabile della sicurezza appare lineare e credibile,

tuttavia dev'essere altresì considerato che egli, autore o quantomeno firmatario

del querelato provvedimento, non ha portato alcuna ulteriore prova (e nemmeno

ne ha offerte al Tribunale - o alle precedenti istanze - perché le assumesse) a

sostegno della sua tesi, limitandosi in questa sede a ribadire le sue

dichiarazioni. Chiamato a giustificare una propria decisione, esso ha dovuto

fornire la sua versione dei fatti quando oramai la questione era già stata dedotta

davanti all'Ufficio, preposto a dirimere la contestazione. Di fronte alla

decisa e antitetica posizione del ricorrente, che non ammette né la gravità (e

a ben vedere nemmeno le modalità) dell'episodio del distributore di bibite né,

tantomeno, il furto del pasticcino (episodio per il quale non risulta nemmeno

sia stata inoltrata una denuncia da parte del gerente o del gestore), stupisce

che le precedenti istanze abbiano pedissequamente dato fede a una versione

piuttosto che all’altra, tanto più che esse non spiegano i motivi per i quali

quella dell'autore del divieto sia preferibile a quella del ricorrente. Le due

testimonianze, infatti, si elidevano a vicenda.

5.

Per i motivi che precedono il ricorso dev'essere accolto e la decisione

impugnata annullata, al pari della decisione dell'Ufficio che essa ha protetto,

così come la diffida 3 giugno 2009, limitatamente al ristorante.

6.

La tassa di giustizia e le spese devono essere poste a carico della CO

1, resistente e quindi soccombente nella presente procedura. Al ricorrente non

vengono inoltre riconosciute delle ripetibili (art. 31 LPamm). Il fatto che egli

sia un avvocato (non iscritto nel registro cantonale), che ha agito in causa

propria, nulla muta al riguardo (Hansjörg

Seiler, in: Hansjörg Seiler/ Nicolas von Werdt/ Andreas Güngerich, Handkommentar

zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 16 ad art. 68 e giurisprudenza ivi citata).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 45, 46, 71 Les pubb, 28, 31, 43 e 46

LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1. la decisione 22

dicembre 2009 (n. 6696) del Consiglio di Stato;

1.2. la decisione 6

novembre 2009 (n. 47) dell'Ufficio dei permessi;

1.3. la diffida 3 giugno 2009 a firma D__________, limitatamente al ristorante.

2. La tassa

di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei CO 1. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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