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Decisione

52.2010.368

Porto d'armi

22 febbraio 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i costi con la forza in caso di aggressione finalizzata all’ottenimento di

metadone, salvo poi denunciare il caso alle competenti autorità.

Nella misura in cui l’insorgente giustifica la sua richiesta con il bisogno di

sicurezza presso il proprio domicilio, occorre rilevare che, come sopra

illustrato (consid. 2.1), il permesso in parola è necessario solo per il porto

o la detenzione di armi su suolo pubblico, ivi compresi i locali privati aperti

al pubblico, mentre che non è richiesto per la detenzione di armi a casa o in

uffici propri non accessibili al pubblico, ragione per la quale simile argomento

Considerandi

non riveste alcuna rilevanza per l’esito della presente causa.

Viste le circostanze del caso, il rinnovo al ricorrente della licenza di porto

d'armi creerebbe dunque una breccia nella prassi particolarmente restrittiva da

sempre applicata in materia, di cui chiunque, anche in assenza dei presupposti

concreti ed oggettivi richiesti dalla legge, potrebbe prevalersi, con conseguenze

difficilmente controllabili per l'ordine pubblico.

4.

Stante

quanto precede il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma della

decisione governativa impugnata e di quella dipartimentale da essa tutelata.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 LArm; 48 OArm,

1 RLCLArm,

3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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