52.2010.368
Porto d'armi
22 febbraio 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2010.368
Data decisione, Autorità:
22.02.2011, TRAM
Titolo:
Porto d'armi
ARMI / ARMA
art. 27 LARM
Incarto n.
52.2010.368
Lugano
22 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Flavia
Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 settembre 2010 di
RI 1
patrocinato da
contro
la risoluzione 7 settembre 2010 (n. 4482) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 22 giugno 2010 del Dipartimento delle istituzioni,
Polizia cantonale, Servizio autorizzazioni, in materia di rinnovo di un permesso
di porto d'armi;
viste le risposte:
- 11 ottobre 2010 della
Polizia cantonale;
- 12 ottobre 2010 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Dal 1993 RI
1, di professione medico, ha beneficiato di successivi permessi di porto d'armi
- l'ultimo dei quali è giunto a scadenza il 3 aprile 2010 -, in quanto in passato
aveva subìto minacce o aggressioni da parte di alcuni tossicodipendenti alla disperata
ricerca di metadone.
B. Il 22
giugno 2010, la Polizia cantonale ha respinto la domanda del ricorrente volta a
ottenere il rinnovo del suo permesso di porto d'armi, relativo a una pistola SIG
Sauer 230 cal. 7.65. L'autorità ha ritenuto che non vi fossero motivi
sufficienti atti a giustificare il rilascio dell'autorizzazione richiesta, poiché
da diversi anni l'interessato non aveva più subìto minacce o aggressioni.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 27 della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
del 20 giugno 1997 (LArm; RS 514.54).
C. Con
giudizio 7 settembre 2010 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha
ribadito gli argomenti posti a fondamento della querelata decisione resa
dall’autorità di prime cure.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo
del suo permesso di porto d'armi.
Il ricorrente ribadisce di necessitare
ancora di una simile autorizzazione a scopo di difesa personale, ritenuto che è
già stato aggredito più volte da pazienti che tentavano di procurarsi il metadone.
Sostiene che il fatto di non essere più stato vittima di minacce o violenze durante
gli ultimi anni non sarebbe determinante, bastando il pericolo reale al quale è
quotidianamente esposto nell’ambito della propria attività professionale a
giustificare il rilascio del permesso richiesto.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che la Polizia cantonale,
senza formulare osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 11 cpv. 2
della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli
accessori di armi e le munizioni, del 20 aprile 2009 (LCLArm; RL 11.1.2.4). La
legittimazione attiva del ricorrente è certa giusta l'art. 43 della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e
il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm). Il gravame è dunque ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 LPamm).
2. 2.1.
Giusta l'art. 27 cpv. 1 prima frase LArm, chiunque intende portare un'arma in luoghi
accessibili al pubblico o trasportarla necessita di un permesso di porto di armi.
Tale permesso, soggiunge il cpv. 2 della medesima norma, è accordato a chi: (a)
adempie le condizioni per il rilascio di un permesso d'acquisto giusta l'art. 8
cpv. 2 LArm, (b) rende verosimile che necessita di un'arma per proteggersi o
proteggere altre persone od oggetti contro un pericolo reale e (c) ha superato
un esame nel quale ha dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le
disposizioni legali concernenti l'uso delle armi.
Il permesso è rilasciato dall’autorità competente del Cantone
di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque
anni; esso è valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da
oneri (cpv. 3).
L'art. 27 cpv. 2 lett. b LArm consacra a
livello federale il principio della clausola del bisogno, che impone al
richiedente di rendere verosimile la necessità di disporre di un’arma per
difendersi o per proteggere persone o cose da un pericolo reale. Il porto
d’arma, finalizzato ad un eventuale impiego della stessa, deve inoltre
rapportarsi in modo adeguato alla gravità dell'insidia incombente, apparendo
come il solo mezzo idoneo a sventare o quantomeno ridurre il pericolo (STF
2C_547/2008 del 26 gennaio 2009, consid. 2.3.; STA 52.2002.394 del 18 marzo
2003, consid. 2; RDAT I-2000 n. 49, consid. 2.2.).
2.2. L'art. 48 cpv. 2 prima frase dell'ordinanza sulle armi del
2 luglio 2008 (OArm; RS 514.541) dispone che l’autorità controlla che le condizioni per il rilascio del porto
d’armi, in particolare la prova della necessità, siano adempiute.
Nel Cantone Ticino, l’autorità competente
per l’applicazione delle normative cantonali e federali sulle armi è il
Dipartimento delle istituzioni, tramite la Polizia cantonale (art. 1 cpv. 1 del
regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi,
gli accessori di armi e le munizioni, del 23 giugno 2009; RLCLArm; RL
11.1.2.4.1).
La verifica della consistenza del bisogno fatto valere dal richiedente è
rimessa in larga misura all’apprezzamento dell'autorità amministrativa. Questa
è tenuta a soppesare tutti i fattori fatti valere dal richiedente per
suffragare il bisogno, ponendo a confronto la sua situazione personale con i
pericoli ai quali è esposto.
In caso di contestazione circa la
sussistenza del bisogno, l'autorità di ricorso deve limitarsi a verificare che
l'istanza decidente non sia incorsa in una violazione del diritto, segnatamente
sotto il profilo dell’abuso di potere (art. 61 LPamm). Non può sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’autorità inferiore (RDAT I-2000 n. 49,
consid. 2.2.).
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, il Dr. RI 1 ha beneficiato di un permesso di porto
d'armi dal 1993 in quanto in passato aveva subìto a due riprese, presso il suo
studio medico e al proprio domicilio, minacce o aggressioni connesse con la sua
professione di medico autorizzato a dispensare metadone. Egli è pure stato
costretto a far uso a scopo dissuasivo dell’arma per la propria difesa
personale (cfr. verbale 9 giugno 2010 d'interrogatorio di Polizia cantonale).
Secondo l'autorità inferiore, il rinnovo di una
simile autorizzazione non si giustificherebbe, dal momento che è ormai da
diversi anni che l'interessato non è più stato vittima di alcun genere di
violenza o di minacce.
3.2. Nella
fattispecie in esame occorre stabilire se l'autorità di prime cure sia incorsa
in una violazione di diritto, avendo considerato l'insorgente quale persona
priva dei requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento del rinnovo della
licenza di porto d'armi, più precisamente per difetto di un valido motivo.
A questo proposito va innanzitutto rilevato
che per quanto si tratti di una richiesta di rinnovo di una licenza già
concessa, la situazione di fatto va giudicata per rapporto alle condizioni
attuali. In altri termini ogni qualvolta viene richiesto un rinnovo, tutti i presupposti
richiesti dalla legge vanno interamente rivalutati e ciò perché un'autorizzazione
di polizia, come è quella qui in discussione, non conferisce nessun nuovo diritto
soggettivo al suo beneficiario (Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, Cadenazzo 1993, n. 999
e giurisprudenza ivi citata).
Nell'ambito del rilascio della licenza di
porto d'armi, il Dipartimento è tenuto ad adottare una prassi particolarmente
restrittiva, atteso che il compito della tutela della pubblica sicurezza e dei
cittadini compete di principio all'autorità e soltanto quando questa non può
intervenire, il singolo cittadino è legittimato a tutelarsi da sé. D'altro
canto si deve evitare che l'ambito delle persone autorizzate alla detenzione di
un'arma si estenda in modo indiscriminato ciò che di riflesso creerebbe
soltanto altri pericoli (STA n. 52.1997.285 del 6 marzo 1998; RDAT 1978 n. 83).
Occorre quindi che chi chiede la licenza di
porto d'armi evidenzi un pericolo non solo ipotetico alla sua incolumità
personale o alla sua tranquillità domestica, ma dimostri la necessità di possedere
un'arma per farvi fronte (RDAT 1977 n. 74).
La giurisprudenza ha avuto ancora
recentemente modo di precisare che la minaccia che giustifica il rilascio di un
porto d’armi dev'essere sì reale, ma non necessariamente concreta; a questo
proposito è sufficiente se per la persona che chiede il rilascio di un simile
permesso sussiste un particolare rischio, rispettivamente un'elevata
probabilità di pericolo, che le deriva dai compiti o dalle funzioni che
esercita, dalle sue condizioni di vita o da altre particolari circostanze (STF
2C_547/2008 del 28 gennaio 2009, consid. 2.3. con riferimenti).
3.3. L'insorgente svolge tutt’oggi l'attività di medico ed è incontestato che egli
continui a curare pazienti con problemi di tossicodipendenza, beneficiando a
questo scopo di un’autorizzazione che lo abilita a somministrare loro del
metadone. Tale circostanza non basta però a farlo apparire come una persona
esposta ad un rischio tale da necessitare di un porto d’armi per la propria
autodifesa, ritenuto oltretutto che nel corso degli ultimi dieci anni egli non
è più stato vittima di minacce o di aggressioni. Pur svolgendo egli una
professione che lo pone a diretto contatto con una particolare categoria di
pazienti problematici, la sua situazione non differisce da quella in cui si
trovano i numerosi operatori sanitari (medici, farmacisti) attivi in Ticino che
sono depositarie per ragioni professionali di metadone e che non per questo chiedono
o ottengono sistematicamente un porto d’armi. Il ricorrente dispone inoltre
presso il suo studio medico di un sistema di allarme che dovrebbe contribuire a
disincentivare eventuali malintenzionati dall’introdursi furtivamente in questi
locali nel tentativo di sottrargli tale sostanza. Egli ha inoltre sempre la
possibilità di dotarsi di sistemi di autodifesa meno pericolosi, come ad
esempio gli spray antiaggressione (cfr. in tal senso STF 2A.26/2001 del 1°
maggio 2001 consid. 3d/bb). D’altra parte egli non necessita di opporsi a tutti
Fatti
i costi con la forza in caso di aggressione finalizzata all’ottenimento di
metadone, salvo poi denunciare il caso alle competenti autorità.
Nella misura in cui l’insorgente giustifica la sua richiesta con il bisogno di
sicurezza presso il proprio domicilio, occorre rilevare che, come sopra
illustrato (consid. 2.1), il permesso in parola è necessario solo per il porto
o la detenzione di armi su suolo pubblico, ivi compresi i locali privati aperti
al pubblico, mentre che non è richiesto per la detenzione di armi a casa o in
uffici propri non accessibili al pubblico, ragione per la quale simile argomento
Considerandi
non riveste alcuna rilevanza per l’esito della presente causa.
Viste le circostanze del caso, il rinnovo al ricorrente della licenza di porto
d'armi creerebbe dunque una breccia nella prassi particolarmente restrittiva da
sempre applicata in materia, di cui chiunque, anche in assenza dei presupposti
concreti ed oggettivi richiesti dalla legge, potrebbe prevalersi, con conseguenze
difficilmente controllabili per l'ordine pubblico.
4.
Stante
quanto precede il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma della
decisione governativa impugnata e di quella dipartimentale da essa tutelata.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 27 LArm; 48 OArm,
1 RLCLArm,
3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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