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Decisione

52.2010.375

Prescrizione dell'azione di contravvenzione

22 febbraio 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. CO 1, qui resistente, è proprietario del mapp. 231 di Stabio. Il

fondo è situato in località __________, nella zona agricola del piano regolatore.

B. a. A seguito del sopralluogo 9 febbraio 2010 dell'Ufficio tecnico

comunale sul citato mappale, in occasione del quale si era potuto costatare un

deposito non autorizzato di materiale in asfalto frantumato, il 18 febbraio

2010 il municipio di Stabio ha avviato nei confronti di CO 1 un procedimento di

contravvenzione per violazione formale e materiale della legge edilizia. Esso

ha quindi assegnato un termine di 15 giorni per inoltrare le osservazioni, uno

di 30 giorni per presentare una domanda di costruzione e, nel contempo, ha

vietato al proprietario, sotto comminatoria dell'art. 292 del codice penale

svizzero, del 21 dicembre 1987 (CP; RS 311.0), di eseguire ulteriori interventi

sul fondo, in particolare di depositare altro materiale in asfalto frantumato. Nella

lettera il municipio indicava anche che, in alternativa all'inoltro della domanda

di costruzione, occorreva "rimuovere completamente il materiale

abusivamente depositato".

b. Con scritto 2 marzo 2010, CO 1 ha comunicato al municipio che non avrebbe

presentato una domanda di costruzione, ma che avrebbe provveduto a rimuovere interamente

il materiale dal fondo, cosa che è effettivamente avvenuta.

c. Il 7 maggio 2010, con uno scritto denominato decisione di multa - che

annullava e sostituiva una precedente analoga decisione 26 aprile 2010 viziata

da errori - il municipio ha inflitto a CO 1 una multa di fr. 500.-, indicando

in particolare che questa era dovuta "per la

mancata presentazione della domanda di costruzione in seguito al deposito di

materiale in asfalto frantumato sul mappale n. 231 RFD di Stabio e avendo

conseguito con questo comportamento una violazione materiale delle disposizioni

edilizie".

C. a. Con ricorso 25 maggio 2010 CO 1 ha contestato la multa davanti al Consiglio di Stato, senza formulare una precisa domanda, il

ricorrente ha in sostanza esposto la sua versione dei fatti.

b. Il 15 settembre 2010 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e ha annullato

la decisione municipale. Secondo il Governo il comune aveva inflitto una multa

per una violazione materiale della legislazione edilizia, mentre una simile

sanzione era proponibile unicamente per una lesione formale, che il comune

aveva però omesso di indicare.

D. Con ricorso 4 ottobre 2010 il RI 1 insorge davanti al Tribunale

cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento del pronunciato governativo

nonché la conferma della decisione 7 maggio 2010 del suo municipio. Innanzitutto,

il ricorrente ritiene che anche le violazioni materiali della legge possano

essere sanzionate con una multa. In ogni caso, la decisione di multa indicava

chiaramente che al resistente veniva rimproverata una violazione formale della

legislazione edilizia. La presentazione della domanda di costruzione ordinaria

era poi in concreto necessaria: secondo le dichiarazioni di CO 1, infatti, il

deposito perdurava dal 1989. Deposito che, siccome situato fuori della zona

edificabile e non autorizzabile, integrerebbe anche gli estremi della

violazione materiale della legge. Da ultimo, l'azione di contravvenzione non

sarebbe prescritta e l'importo rispetterebbe il principio di proporzionalità.

E. Tanto il Consiglio di Stato che CO 1 si oppongono all'accoglimento

del ricorso con argomentazioni che, se necessario, verranno riprese nel

seguito. Anche dell'ulteriore scambio di allegati, con il quale le parti hanno

nella sostanza ribadito le proprie posizioni, si riferirà - se utile - nei

considerandi in diritto.

Considerato, in

Considerandi

diritto

1.1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dagli art. 46 cpv. 5 della legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991 (LE; RL

7.1.2

), e 148 cpv. 3 della legge organica comunale, del 10 marzo 1987

(LOC; RL 2.1.1.2). La legittimazione attiva del comune è certa

(art. 46 cpv. 5 LE) e il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. legge di procedura

per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1 e art. 147

cpv. 3 LOC).

1.2

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti di causa richiamati

dal Consiglio di Stato nonché di quelli prodotti dalle parti davanti al

Tribunale. Non vi è dunque necessità di esperire un'istruttoria, del resto

nemmeno sollecitata dai contendenti (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2.2.1

Le contravvenzioni alla LE, ai piani regolatori e ai regolamenti

edilizi sono punite dal municipio con una multa fino a fr. 5'000.- se è stata

omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria, con

l'ammonimento o con la multa sino a fr. 500.- se è stata omessa una notifica e

con la multa fino a fr. 10'000.- negli altri casi (art. 46 cpv. 1 LE). Se

l'autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, il

municipio non è vincolato da questi massimi (art. 46 cpv. 2 LE). La multa dev'essere

commisurata alla gravità dell'infrazione e, se del caso, della colpa (art. 46

cpv. 3 LE). Sono punibili tutte le persone che hanno concorso all'infrazione,

anche solo per negligenza.

2.2

Il procedimento di contravvenzione è avviato con la notifica al presunto

autore dell'infrazione (denunciato) di un rapporto, che deve indicare le circostanze

di fatto, di tempo e di luogo in cui l'infrazione si è perfezionata, nonché le

norme di legge o di regolamento violate (art. 147 cpv. 1 LOC). Al prevenuto

(denunciato) va offerta l'occasione di presentare le sue giustificazioni (art.

147.

LOC).

Accertata l'esistenza dell'infrazione, il municipio infligge la multa al

trasgressore (art. 148 cpv. 1 LOC). Nella decisione devono fra l'altro essere

richiamati: il rapporto di contravvenzione (lett. a) e i motivi della multa

(lett. b). Sebbene non soggiaccia a esigenze eccessive in fatto di

precisazione, il rapporto di contravvenzione deve comunque chiaramente indicare

gli estremi materiali dell'infrazione. Esso permette al prevenuto di esercitare

compiutamente i suoi diritti di difesa soltanto se contiene una circostanziata

definizione del quadro delle violazioni che gli vengono addebitate.

2.3

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal compimento dell'atto

illecito (art. 46 cpv. 5 LE).

3.

Nel caso concreto, la multa è stata inflitta in seguito al deposito

non autorizzato di asfalto frantumato sul mapp. 231 di Stabio. In sede di

risposta, il resistente ha indicato che tale utilizzazione perdura dal 1989.

3.1

Come questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire in un caso analogo

riferito al deposito di materiali e macchinari, l'infrazione alla legislazione

edilizia non è costituita dall'apporto del materiale, ma semmai dal cambiamento

della destinazione del fondo, che da terreno agricolo è stato trasformato in un

luogo di deposito (STA 52.2007.255-7 del 19 febbraio 2008 consid. 3.2., caso

che riguardava proprio una procedura incoata dal comune qui ricorrente).

3.2

La decisione municipale risulta silente circa l'accertamento della data

dell'infrazione. Tuttavia dev'essere ammesso, in base agli indizi sufficienti

agli atti, che il deposito sussiste effettivamente dal momento in cui è stata

creata la piazza di compostaggio sul fondo, vale a dire dal 1989 (cfr. anche

ricorso pag. 8, in cui il comune sottolinea l'affermazione del ricorrente per

sostanziare la permanenza del deposito oltre i tre mesi).

Il comune non ha contestato questa data, limitandosi a sostenere, in sostanza,

che quello commesso sia un delitto continuato. Sennonché quest'affermazione

contrasta con la giurisprudenza appena richiamata.

3.3

Stante quanto precede, in assenza di indicazioni contrarie, l'azione era

da considerarsi ampiamente prescritta. La decisione impugnata appare dunque

corretta nel risultato, senza che occorra qui sindacare la bontà delle tesi

addotte dalle parti.

4.

Il Tribunale prescinde dal prelevare una tassa di giustizia a carico

del comune (art. 28 LPamm); esso dovrà comunque versare un importo per

ripetibili al resistente (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

preleva una tassa di giustizia. Il comune rifonderà al resistente CO 1 fr. 600.-

per ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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