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Decisione

52.2010.394

Piano regolatore intercomunale (Convenzione)

13 aprile 2011Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i due legislativi' ".

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

(art. 208 cpv. 1 legge organica comunale, del 10 marzo 1987; LOC; RL

2.1.1.2) e il ricorso è stato inoltrato tempestivamente (art.

46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966;

LPamm; RL 3.3.1.1). La legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 209

lett. a LOC).

1.2. La domanda posta dai ricorrenti è

sostanzialmente identica a quella formulata davanti al Consiglio di Stato: essi

intendono ottenere l'annullamento della decisione comunale impugnata. Il ricorso

davanti al Tribunale non integra, dunque, gli estremi di una domanda nuova, vietata

dalla procedura (art. 63 cpv. 2 LPamm). Benché nel ricorso venga

(impropriamente) evocata una presunta nullità della risoluzione del legislativo

comunale, questa non si è tradotta nella richiesta di dichiarare nulla la convenzione,

la cui ricevibilità sarebbe effettivamente dubbia. Pretendere altrimenti sarebbe

formalismo eccessivo, anche se in concreto il ricorso è stato redatto da un

avvocato. A torto, quindi, il comune resistente pretende che il gravame sia

dichiarato irricevibile, confondendo la portata delle censure con quella delle

conclusioni.

1.3. Il ricorso è, quindi, ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel

merito. Come visto la suddivisione in due incarti è dovuta alla presentazione

di due distinte repliche da parte dei ricorrenti, che si sono scissi in due

gruppi. Il fondamento di fatto, tuttavia, non è mutato. Gi incarti vengono,

pertanto, congiunti e decisi con un'unica pronuncia.

1.4. La decisione può essere resa sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 18 cpv. 1 LPamm). L' incarto trasmesso dal Consiglio di Stato e i

documenti prodotti dalle parti in questa sede forniscono a questo Tribunale

tutti gli elementi necessari.

Considerandi

2.

Dev'essere in primo luogo disattesa l'asserita - e invero appena

accennata - violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti, perché il

Consiglio di Stato non sarebbe entrato, se non molto parzialmente, nelle

problematiche del ricorso. Ora, a prescindere dalla manifesta carenza di

motivazione di questa censura, in ogni caso la criticata decisione adempie alle

condizioni poste dagli art. 26 LPamm e 29 cpv. 2 della Costituzione federale

della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Queste norme

non pongono esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione: l'autorità

giudicante è tenuta a esprimersi unicamente sulle circostanze significative,

atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni

asserzione delle parti. La garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere,

da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della

decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità

di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I

232.

consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a.aa

i.f.). Ciò è effettivamente avvenuto, per cui la censura dev'essere respinta.

3.

I ricorrenti sollevano una serie di censure relative a violazioni

della legislazione pianificatoria e dei principi che la reggono. In merito il

Tribunale considera quanto segue.

3.1

3.1.1

Giusta l'art. 74 cpv. 1 LOC, il presidente, entro cinque giorni, pubblica

all'albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con l'indicazione dei

mezzi e dei termini di ricorso, nonché dei termini per l'esercizio del diritto

di referendum. Per quanto concerne specificatamente il piano regolatore, l'art.

34.

cpv. 2 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla

pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990 (LALPT; RL 7.1.1.1), dispone

inoltre che il municipio procede sollecitamente alla sua pubblicazione presso

la cancelleria comunale per il periodo di trenta giorni, previo annuncio

effettuato almeno dieci giorni prima agli albi comunali, nel foglio ufficiale e

nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT). La prima pubblicazione,

effettuata immediatamente dopo la deliberazione dal presidente del legislativo,

è volta a permettere, nei comuni ove è stato istituito il consiglio comunale,

l'esercizio del diritto di referendum e, in tutti i comuni, l'esercizio del

diritto di ricorso al Consiglio di Stato dapprima e al Tribunale amministrativo

successivamente (art. 208 cpv. 1 LOC) per violazione della LOC, ma in

particolare della procedura prescritta da quest'ultima per addivenire alla

deliberazione dell'organo legislativo. La seconda pubblicazione, da eseguirsi

in seguito da parte del municipio, preferibilmente dopo la scadenza

inutilizzata dei termini di ricorso e di referendum stabiliti nella prima, è

invece volta a permettere l'impugnazione, innanzi al Consiglio di Stato

dapprima e al Tribunale cantonale amministrativo successivamente, del contenuto

del piano regolatore (art. 35 cpv. 1, 38 cpv. 1 LALPT; cfr. RDAT II-1999 n. 23

consid. 3; inoltre STA 52.2004.260 del 5 settembre 2005, 52.2003.391 del 26

giugno 2003, 52.2002.396 del 21 novembre 2002, 52.2001.324 del 15 novembre

2001, quest'ultima con rinvii alla prassi precedente; inoltre Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996, n. 348 ad art. 35 LALPT, con rinvii alla giurisprudenza anteriore e la

precisazione che la seconda STA citata è parzialmente pubblicata in RDAT 1979

n. 5).

3.1.2

Tale soluzione permette di evadere celermente, prima dell'esame di

merito del piano regolatore, le contestazioni concernenti la procedura seguita

a livello comunale per adottare questo strumento, scongiurando il rischio di un

annullamento dello stesso, a distanza di anni dalla sua adozione e - talora -

successivamente alla sua approvazione ed entrata in vigore, per motivi puramente

formali. Considerazioni, queste, che inducono ad auspicare, de lege ferenda,

che la procedura di ricorso a seguito della prima pubblicazione del piano

regolatore, ossia di quella effettuata dal presidente del legislativo comunale

immediatamente dopo la sua adozione (art. 74 cpv. 1 LOC), venga estesa anche

alla verifica di quei principi formali della legislazione pianificatoria che

incidono direttamente sulla procedura di adozione del piano regolatore e la cui

disattenzione condurrebbe pertanto al menzionato, temuto risultato di

annullamento del piano dopo anni dalla sua accettazione a livello comunale. È

il caso, in particolare, per le disposizioni concernenti l'informazione e la

partecipazione della popolazione (art. 4 cpv. 1 e 2 LPT; art. 32 seg. LALPT),

il cui ossequio viene attualmente vagliato solo al momento dei ricorsi

presentati a seguito della seconda pubblicazione del piano regolatore, eseguita

dal municipio a norma dell'art. 34 cpv. 2 LALPT (cfr. RDAT II-1999 n. 23

consid. 3).

3.2

Nel caso concreto, attraverso la deliberazione impugnata il consiglio

comunale non ha adottato un piano regolatore, ma unicamente una convenzione

relativa al suo allestimento. Pertanto, tutte le censure sollevate dagli

insorgenti che riguardano tematiche pianificatorie sono improponibili in questa

procedura. In ogni caso, la convenzione non contiene elementi pianificatori

vincolanti proprio a seguito della sua modifica operata dal legislativo in sede

di deliberazione, attraverso la quale la portata cogente dell'impegno

scaturente dall'art. 5.5, ossia la messa in atto da parte degli organi comunali

dei principi sanciti all'art. 2 e in particolare 2.2 della convenzione, non ha

per effetto di assumere i contenuti del masterplan.

A giusta ragione il Consiglio di Stato ha dunque disatteso le censure relative alla

pianificazione del territorio. Esso ha tuttavia dichiarato irricevibile il

gravame in merito a queste tematiche. A torto, poiché ad essere inammissibili

erano le censure sollevate, non certo la domanda di annullamento della

decisione impugnata, legittima. Ciò, tuttavia, non influisce sull'esito della

presente procedura.

4.

Nelle repliche i ricorrenti hanno sostenuto che la querelata decisione

è stata adottata attraverso una procedura viziata. Tale censura, inerente alla

LOC e pertanto ricevibile (supra, 3.1), viene esaminata qui appresso.

4.1

L'art. 212 LOC stabilisce che le singole decisioni degli organi comunali

sono annullabili se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di

regolamenti (lett. a), quando sono state ammesse a votare persone non aventi

diritto e ciò ha potuto influire sulle deliberazioni (lett. b), se la votazione

non è stata eseguita secondo le norme di legge (lett. c), se conseguenti ad

atti illeciti oppure se si sono verificati disordini o intimidazioni tali da presumere

che i cittadini non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto (lett. d)

e, infine, qualora siano state violate formalità essenziali prescritte da leggi

o da regolamenti (lett. e).

Le decisioni del legislativo comunale, dunque, non sono annullabili soltanto

quando risultano sostanzialmente contrarie a norme della costituzione, di legge

o di regolamenti (art. 212 lett. a LOC), ma anche quando scaturiscono da

processi decisionali carenti, che non garantiscono una libera e consapevole

espressione del voto (art. 212 lett. b-e LOC). Presupposto irrinunciabile di

una libera e consapevole espressione del voto è un'oggettiva ed esauriente

informazione sul tema della deliberazione. Un'adeguata conoscenza dell'oggetto

in discussione è garanzia di correttezza della decisione adottata.

Il compito principale di informare il legislativo comunale incombe al municipio,

che vi provvede attraverso la presentazione di messaggi illustranti

convenientemente le proposte di deliberazione (art. 33 rispettivamente 56 cpv.

1.

LOC; RDAT I-1996 n. 2 consid. 3.2. con rinvii). Spetta in seguito alle

commissioni il compito di sottoporre tali proposte a una verifica critica,

volta ad approfondire la conoscenza dell'oggetto (art. 33 rispettivamente 56

cpv. 2 LOC). L'ultimo approccio di tipo cognitivo è lasciato alla discussione

che precede la deliberazione vera e propria da parte del consesso. Anche il

sindaco e i municipali possono parteciparvi allo scopo di chiarire e completare

le motivazioni alla base delle proposte di deliberazione sottoposte al legislativo

(art. 28 cpv. 3 e 55 cpv. 3 LOC; inoltre RDAT I-1995 n. 1 consid. 3.2. con rinvii).

Il controllo giudiziale della congruenza, dell'adeguatezza e dell'oggettività

dell'informazione dispensata dal municipio nell'ambito dei messaggi e dalle

commissioni attraverso i relativi rapporti è comunque limitato. Informazioni

carenti o errate contenute nei messaggi che il municipio sottopone al legislativo

comunale possono determinare l'annullamento della decisione che ne è scaturita

soltanto se il difetto è di natura tale da giustificare la conclusione che l'organo

deliberante ne è stato fuorviato o non ha comunque potuto determinarsi con la

necessaria cognizione di causa (RDAT I-1999 n. 2 consid. 3.1. con rinvii).

4.2

4.2.1

Il 25 marzo 2010 il municipio di Lugano ha scritto la seguente lettera a

quello di Massagno:

"Onorevole Signor Sindaco,

Onorevole Signora e Signori Municipali,

la Commissione della Pianificazione del Territorio della Città di Lugano, con

scritto del 17 marzo scorso, ha espresso alcune considerazioni e richieste nell'ambito

dell'esame del Messaggio municipale per l'approvazione del PR-TriMa,

attualmente al vaglio anche del Vostro Legislativo comunale.

Nello specifico, l'On. Cristina Zanini-Barazaghi, Presidente della succitata

Commissione, rimarcava la complessità e l'interdipendenza dei lavori delle

omonime Commissioni di Lugano e Massagno in questo specifico caso, che

coinvolge entrambi i territori, chiedendo nel contempo allo scrivente Municipio

di definire una modalità operativa che permetta quantomeno lo scambio di opinioni

fra le due Commissioni.

Il Municipio di Lugano ha preso atto nella sua seduta del 24 marzo 2010 della

richiesta presentata e Vi invita, oltre a valutare la questione, a voler far da

tramite nei confronti della Vostra Commissione preposta all'esame della

tematica in oggetto, accennando loro dell'iniziativa.

(…)"

Questa lettera è pervenuta al municipio di Massagno il 29 marzo 2010, vale a

dire il giorno stesso in cui ha avuto luogo l'adozione della delibera

contestata (cfr. doc. 1 della replica di B__________ e llcc, circostanza

confermata in sede di duplica dal municipio di Massagno).

4.2.2

I ricorrenti ritengono che la controversa deliberazione del consiglio comunale

sia viziata dalla mancata comunicazione da parte del municipio al consiglio

comunale della ricezione di questa missiva. La censura è infondata.

Innanzitutto - come peraltro sottolinea il municipio - la lettera che gli era

indirizzata è giunta quando ormai le commissioni del consiglio comunale avevano

già concluso il loro lavoro e avevano rassegnato i rispettivi rapporti. Come visto

la commissione delle petizioni ha proposto una modifica della convenzione,

condivisa da quella della gestione. Nessuna delle due commissioni ha ritenuto

di dover prendere contatto con l'omologa commissione di Lugano per concordare

eventuali interventi sul testo della convenzione. Adeguandosi a tale modo di

procedere il consiglio comunale ha quindi rinunciato a promuovere uno scambio

di opinioni con quello di Lugano. La questione di un eventuale rinvio del

messaggio è per giunta stata lungamente dibattuta, finendo per essere scartata con

una nettissima maggioranza (22 contrari, 6 favorevoli e 0 astenuti). Dalla

lettura del verbale emerge come il consiglio comunale abbia inteso andare

avanti con determinazione sulla strada dell'adozione della convenzione, ritenendo

che vi fosse una situazione di urgenza, dettata dal desidero di cogliere l'opportunità

di insediare il campus SUPSI sul territorio comunale. Occorre concludere che

per il consiglio comunale la comunicazione della richiesta del comune di Lugano

- dell'ultimo minuto - sarebbe stata ininfluente. È in piena consapevolezza,

infatti, che il legislativo ha adottato un testo che sapeva divergere da quello

sottoscritto dai due municipi, accettando così di non coordinare i lavori

tramite un incontro preventivo. Del resto, la rinuncia del legislativo di

concordare le modifiche della convenzione con il comune di Lugano non appare

lesiva del diritto.

4.3

In definitiva, come rettamente individuato dal Governo, il municipio ha

compiutamente ragguagliato il consiglio comunale su tutti gli elementi

necessari per la deliberazione. Da questo profilo la decisione è immune da

violazioni della legge e dev'essere confermata.

5.

Per i motivi che precedono il ricorso dev'essere respinto. La tassa

di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti (art. 28 LPamm).

Essi verseranno inoltre le ripetibili per la procedura in questa sede al comune

di Massagno (art. 31 LPamm), commisurate al lavoro occasionato.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.

Essi rifonderanno inoltre fr. 2'000.- al comune di Massagno per ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

4. Intimazione:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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