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Decisione

52.2010.395

Licenza edilizia. Modo di determinare l'altezza al colmo

26 settembre 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. RI 1,

qui ricorrenti, sono proprietari di un'abitazione situata nella zona

residenziale R2 del comune di Porza su un terreno (part. __________) in pendio.

Con domanda di costruzione 4 aprile 2006, gli insorgenti hanno chiesto al

municipio il permesso di sopraelevare il loro edificio al fine di creare nuovi

spazi abitabili nel sottotetto. In base alla documentazione allegata, l'intervento

prevedeva di innalzare e sostituire il tetto esistente a quattro falde con uno a

due falde, con il colmo orientato sull'asse nord-sud. A valle, a ridosso della

facciata est, per una lunghezza di ca. m 10 (sino all'area destinata ad

accedere all'autorimessa), era inoltre prevista la formazione di un terrapieno

alto m 0.50 e largo m 3.00. I piani allegati indicavano un'altezza del colmo dell'edificio

di m 8.50, rilevata non perpendicolarmente al terreno direttamente sottostante,

ma per rapporto al terrapieno sistemato più a valle.

Respinte le opposizioni di alcuni vicini, il 20 giugno 2006 il municipio ha

rilasciato agli insorgenti il permesso richiesto.

Al termine dei lavori, il 18 dicembre 2007, il municipio ha confermato ai

ricorrenti che la sistemazione esterna era stata effettuata conformemente alla

predetta licenza edilizia.

b. Nel corso del 2008, su segnalazione dei vicini CO 2, il municipio ha

constatato che il terrapieno a valle, a ridosso della facciata est, era stato

rimosso. Ritenendo la presenza di quest'ultimo determinante ai fini del rispetto

dell'altezza massima al colmo (m 8.50) prevista dall'art. 39 cpv. 2 delle norme

di attuazione del piano regolatore di Porza (NAPR), dopo vicissitudini che non

occorre rievocare, con scritto 15 marzo 2010 il municipio ha invitato i

ricorrenti a inoltrare una domanda di costruzione a posteriori per la sua rimozione.

Dando seguito a tale invito, il 29 marzo 2010 i ricorrenti hanno presentato al

municipio l'istanza richiesta, nella forma della notifica.

Al rilascio del permesso si sono opposti CO 2 (part. __________), rilevando

in particolare come, a seguito dell'avvenuto allontanamento del terrapieno, il

colmo dell'edificio sopraelevato non rispetterebbe più l'altezza massima

prescritta dalle norme di zona.

c. Con decisione 30 giugno 2010, il municipio ha accolto l'opposizione dei

vicini, negando ai ricorrenti la postulata autorizzazione.

B. Con

risoluzione 29 settembre 2010, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa

interposta da RI 1 avverso il suddetto provvedimento. Il Governo, premesso come

l'altezza al colmo dell'edificio dovesse essere misurata in corrispondenza del

terreno sistemato ai piedi della facciata est, ha in sostanza ritenuto che a

seguito della sua rimozione, l'altezza massima (m 8.50) prevista dalle norme di

zona non fosse più rispettata. Il sorpasso (m 0.50), ha aggiunto, non sarebbe

trascurabile e non permetterebbe comunque il rilascio del permesso.

C. Con ricorso

18 ottobre 2010, RI 1 impugnano ora il predetto giudizio governativo davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e sia rilasciato

loro il permesso richiesto.

La rimozione del terrapieno a valle, argomentano, non inciderebbe affatto sull'altezza

del colmo dell'edificio, che rispetta il limite massimo (m 8.50) sancito dall'art.

39 cpv. 2 NAPR; quest'altezza, andrebbe infatti misurata perpendicolarmente al colmo, dal terreno sottostante

in corrispondenza delle facciate sud (h = m 7.00) e nord (h = m 8.00). Nessuna

norma imporrebbe invece di proiettare il colmo sulla facciata a valle (est),

interessata unicamente da una falda del tetto, e misurarlo dal terreno sistemato

su questo versante. La rimozione del terrapieno, alto soli 50 cm, concludono, sarebbe appena percettibile e non pregiudicherebbe minimamente gli interessi dei vicini.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i vicini e il municipio con argomentazioni

che, se del caso, verranno discusse nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la

legittimazione attiva dei ricorrenti, istanti in licenza e destinatari del

provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 2 LE e art. 43 legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso,

tempestivo (art. 50 LE, art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e

può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. In

base all'art. 39 cpv. 2 NAPR, nella zona residenziale estensiva è possibile edificare

sino ad un'altezza massima alla gronda (Hg) di 7.00 m rispettivamente al colmo (Hc) di 8.50 m. In tutte le zone edificabili, l'art. 74 cpv. 1 NAPR

stabilisce inoltre che la pendenza dei tetti non deve superare il 40%.

Queste disposizioni, che tendono a limitare gli ingombri delle costruzioni,

limitano dunque sia direttamente (mediante il parametro metrico, m 8.50) sia

indirettamente (mediante la pendenza del 40%) l'altezza del colmo dei tetti a

falde. Le stesse non stabiliscono per contro particolari criteri di

misurazione, per i quali valgono, in generale, i criteri definiti dalla

legislazione cantonale a cui rinvia l'art. 7 cpv. 1 NAPR.

2.2

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal

terreno sistemato sino al punto più alto del filo superiore del cornicione di

gronda o del parapetto.

Per principio, l’altezza degli edifici è misurata sulla verticale delle

facciate, a partire dal terreno sistemato sino al punto superiore determinante;

il punto inferiore di misurazione è dato dal livello del terreno sistemato, perpendicolarmente

sottostante (cfr. RDAT II-1996 n. 35 consid. 4.1). In mancanza di specifiche disposizioni,

l’ingombro verticale rappresentato dalle falde del tetto che li ricopre non è

computato sull’altezza delle facciate. Fintanto che gli spioventi non superano

la pendenza di 45°, il loro sviluppo verticale non è in particolare

assimilabile a quello di facciate arretrate, la cui altezza deve essere sommata

a quella delle

facciate sottostanti [cfr. attici (art. 43 RLE) o gradoni che presentano un

arretramento inferiore a 12 m (art. 40 cpv. 2 LE)].

Salvo diversa disposizione, che stabilisca esplicitamente un altro metodo di

misurazione, l’altezza del colmo di tetti a falde va dunque determinata per

rapporto al livello del terreno sistemato sottostante sulla verticale (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II. ed.,

Cadenazzo 1996, ad art. 40/41 LE, n. 1227). Non va traslata orizzontalmente sul

perimetro esterno della facciata, ma va misurata a partire dal terreno

sistemato immediatamente sottostante in proiezione perpendicolare.

3.

Nel caso

concreto, il municipio ha negato ai ricorrenti il permesso di rimuovere il terrapieno

alto m 0.50 e largo m 3.00, sistemato a valle (est) dell'edificio, poiché con

quest'intervento il colmo dell'edificio non rispetterebbe più l'altezza massima

(m 8.50) stabilita dall'art. 39 cpv. 2 NAPR. Questa conclusione, accreditata

dal Governo, presuppone in sostanza che il colmo del tetto sia proiettato

orizzontalmente sul perimetro esterno della facciata est; la tesi non può tuttavia

essere tutelata.

Il colmo del tetto è orientato sull'asse nord-sud; come giustamente rilevano i

ricorrenti, è dunque sulla verticale di queste facciate (sud e nord), in

particolare partendo dal vertice del timpano (punto superiore determinante) al

terreno sistemato perpendicolarmente sottostante (punto inferiore) che

dev'essere rilevata la sua altezza. Applicando questo criterio, come risulta

dai piani annessi alla domanda di costruzione del 2006, il colmo del tetto

rispetta i limiti d'altezza prescritti dall'art. 39 cpv. 2 NAPR (cfr. piano progetto

prospetti e sezione, marzo 2006, valore dedotto per misurazione; cfr. anche

schema riportato nel ricorso, pag. 7). La presenza o meno del terrapieno a

valle, rimosso dai ricorrenti, è dunque ininfluente ai fini dell'altezza del

colmo. Poco conta che, rilasciando il permesso nel 2006 il municipio sia

partito da un altro assunto. Già prima del rilascio del permesso i ricorrenti

avevano peraltro esposto le loro tesi al riguardo (cfr. osservazioni dei

ricorrenti del 17 maggio 2006, pag. 2 e 4).

Ciò premesso, non risultando impedimenti di diritto pubblico alla sistemazione esterna

qui controversa (cfr. art. 1 cpv. 1 RLE), agli insorgenti deve dunque essere rilasciata

la licenza edilizia richiesta.

4.4.1

Sulla base delle motivazioni che precedono, l'impugnativa di RI

1.

deve dunque essere accolta con conseguente annullamento del giudizio

governativo.

4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art.

31.

LPamm), a valere per entrambe le istanze, sono poste a carico di CO 2,

secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 29

settembre 2010 (n. 4909) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati

al municipio di Porza affinché rilasci a RI 1 la licenza edilizia per la rimozione

del terrapieno.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è a carico di CO 2, in solido, i quali rifonderanno inoltre a RI 1 identico importo a titolo di ripetibili di entrambe

le istanze.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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