52.2010.4
Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato a seguito dell'esito negativo della corsa di controllo effettuata da persona che ha superato i 70 anni
11 febbraio 2010Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2010.4
Data decisione, Autorità:
11.02.2010, TRAM
Titolo:
Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato a seguito dell'esito negativo della corsa di controllo effettuata da persona che ha superato i 70 anni
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16 cpv. 1 LCSTR
art. 16d cpv. 1 LCSTR
art. 27 cpv. 1 let. a LCSTR
art. 27 cpv. 1 let. a OAC
art. 29 cpv. 1 e 3 OAC
Incarto n.
52.2010.4
Lugano
11 febbraio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del
Tribunale cantonale amministrativo
Stefano
Bernasconi
assistito dal
segretario:
Gabriele Fossati, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 gennaio 2010 di
RI 1
patrocinata da:
contro
la decisione 1° dicembre 2009 (n. 6268) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 26 ottobre 2009 con cui la Sezione della circolazione
del Dipartimento delle istituzioni le ha revocato la licenza di condurre
veicoli a motore a tempo indeterminato a seguito dell'esito negativo di una
corsa di controllo;
viste le risposte:
- 20 gennaio 2010 del
Consiglio di Stato;
- 25 gennaio 2010 della
Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1, qui
ricorrente, è nata il 25 febbraio 1927 ed è titolare di una licenza di condurre
del gruppo III. Come tutti i conducenti di veicoli a motore che hanno compiuto
Fatti
i 70 anni soggiace all'obbligo di farsi visitare ogni due anni da un medico di
fiducia che ne attesti l'idoneità alla guida (art. 27 cpv. 1 lett. a ordinanza
sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976; OAC; RS 741.51).
B. Il 5 agosto
2009 RI 1 è stata esaminata dal dr. med. __________ di __________, il quale ha
stabilito che la signora - pur apparendo ancora idonea a condurre - avrebbe
dovuto sottoporsi ad una prova attitudinale di guida.
Durante la
corsa di controllo effettuata il 21 ottobre 2009 la ricorrente è incorsa in
diversi errori (segnatamente in inosservanze della segnaletica) che hanno
indotto l'esperto ufficiale della circolazione a ritenere non superato l'esame
di guida.
C. Preso atto
dell'esito negativo della corsa di controllo, il 26 ottobre 2009 la Sezione
della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 La risoluzione è
stata resa sulla base degli art. 14 cpv. 1, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett.
a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr;
RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 OAC.
D. Con
giudizio 1° dicembre 2009 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ricordate
le norme che disciplinano il controllo dell'idoneità a condurre dei conducenti
che hanno compiuto 70 anni ed evocate le risultanze dell'esame di guida affrontato
il 21 ottobre 2009, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza
che la ricorrente non fosse più in grado di pilotare veicoli a motore con la necessaria
affidabilità. Donde la legittimità della querelata decisione adottata dalla
Sezione della circolazione, adeguata alle circostanze e giustificata dalla
necessità di salvaguardare la sicurezza del traffico.
E. Contro la predetta
decisione governativa la soccombente è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento previa concessione dell'effetto
sospensivo al gravame.
La ricorrente ha riproposto sostanzialmente
le tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, sottolineando di essersi
preparata con cura all'esame di controllo e di essere stata a torto bocciata, per
un'unica manovra non eseguita alla perfezione a causa delle istruzioni inadeguate
ed intempestive impartitele dall'esperto che l'accompagnava. Secondo
l'insorgente, il risultato è stato falsato dal clima avverso in cui si è svolta
la verifica e dall'attitudine del perito, che ha impostato l'esame dimenticando
che si trattava di una semplice corsa di controllo volta a valutare l'idoneità
alla guida di un'anziana conducente. La revoca della patente, frutto di una
prova censurabile sotto vari aspetti, andrebbe quindi annullata. In ogni modo -
ha soggiunto RI 1 - bisognerebbe darle l'opportunità di ripetere l'esame in
condizioni regolari.
F. All'accoglimento
del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione della
circolazione, i quali si sono riconfermati nelle proprie decisioni senza
formulare particolari osservazioni. L'autorità che ha disposto la revoca ha
chiesto tuttavia di non accordare effetto sospensivo al gravame, dato il
carattere di sicurezza della misura impugnata.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della
legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e
la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).
La legittimazione attiva della ricorrente,
destinataria del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr
e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo
questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL
3.1.1.1.) può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza
procedere all'assunzione delle prove notificate dall'insorgente, insuscettibili
di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio
(art. 18 cpv. 1 LPamm).
1.2. Oggetto del ricorso è una revoca della
licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto, il
potere cognitivo di questo giudice si limita alla verifica di un'eventuale violazione
del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto
e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 LPamm), nonché alla
verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto
e completo (art. 62 LPamm).
2.2.1. Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. a LCStr, la licenza per
allievo conducente o la licenza di condurre è revocata a una persona per tempo
indeterminato se le sue attitudini fisiche e psichiche non consentono più di
guidare con sicurezza un veicolo a motore. A norma dell'art. 29 cpv. 1 OAC, se
esistono dubbi sull'idoneità alla guida di un conducente, può essere ordinata
una corsa di controllo per determinare i provvedimenti necessari. Tale misura
consente all'autorità competente di accertare in maniera efficace, tramite
l'intervento di esperti, l'idoneità pratica alla guida di determinati conducenti,
segnatamente di quelli in età avanzata (STF 1C_422/2007 del 9 gennaio 2008
Considerandi
consid. 3.1; René
Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Bern
1995, vol. III, n. 2664).
2.2
La misura dedotta in giudizio è una
revoca di sicurezza della licenza di condurre adottata a seguito dell'esito
negativo di una corsa di controllo disposta in applicazione dell'art. 29 OAC. In
occasione di un siffatto esame il conducente deve provare di essere in grado,
anche in una situazione difficile di traffico, di condurre secondo le norme
della circolazione stradale, nonché in modo sicuro e adatto alle circostanze,
un veicolo della categoria corrispondente alla licenza. Sotto questo aspetto,
la corsa di controllo assomiglia all'esame pratico di guida, ma il suo scopo -
contrariamente a quest'ultimo - è quello di verificare se il conducente
possiede ancora le conoscenze, le capacità e l'abilità necessarie alla condotta
sicura di un veicolo a motore (vedi STF 6A.44/2006 del 4 settembre 2006 consid.
2.3
). Essa può dunque essere più corta dell'esame pratico di guida e non comporta
necessariamente tutte le prove esatte dalla legge (cfr. allegato 12 OAC,
disciplinante i contenuti dell'esame pratico di guida).
2.3
Nella valutazione dell'attitudine alla
guida di un conducente, gli esperti ufficiali della circolazione fruiscono di
un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte
dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi
della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di
potere (art. 61 cpv. 2 LPamm; Marco
Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, ad art. 61 LPamm, n. 2 d). Il controllo dell'apprezzamento da
parte del Tribunale cantonale amministrativo non è quindi illimitato, ma
circoscritto alla verifica che il perito non abbia travalicato i limiti del potere
discrezionale riservatogli dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei
principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare
evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello del perito, limitandosi
a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del
diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi,
quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare
insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su
considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del
diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o
all'adeguatezza (cfr. Ulrich Häfelin/ Georg
Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. ed., Zurigo 2002, n. 463; Marco Borghi/Guido Corti, op. cit., ad
art. 61 LPamm, n. 2d; Adelio Scolari,
Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., Bellinzona 2002, n. 407 seg.).
Il Tribunale cantonale amministrativo, e per
esso il suo giudice delegato, deve insomma limitarsi a verificare che
l'apprezzamento sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su
considerazioni serie e pertinenti. Particolare riserbo s’impone anche perché la
valutazione di un esame di guida presuppone conoscenze tecniche particolari e
un'adeguata preparazione (cfr. art. 65 segg. e allegato 7 OAC), che solo
persone appositamente formate sono in grado di vantare (STA VD CR.2005.0373
dell'11 aprile 2006).
3.
Nel caso
di specie, la revoca di sicurezza disposta nei confronti di RI 1 è la diretta
quanto ineluttabile conseguenza dell'esito negativo della corsa di controllo
alla quale essa si è dovuta sottoporre. Ai fini del giudizio sulla legittimità
della misura di sicurezza oggetto d'impugnazione occorre quindi analizzare,
alla luce del limitato potere di cognizione di cui dispone questo giudice (vedi
consid 1.2. e 2.3), se il risultato dell'esame regge alle critiche ricorsuali.
Intanto mette
conto di sottolineare che RI 1 è stata sottoposta ad una corsa di controllo a
seguito di una richiesta in tal senso formulata dal dr. __________, il quale -
dopo aver sottoposto la signora alla visita ciclica obbligatoria esatta
dall'art. 27 cpv. 1 lett. a OAC - ha subordinato la sua idoneità a condurre all'esperimento
di una prova attitudinale di guida. Segno evidente che contrariamente ai controlli
regolari effettuati con successo negli scorsi anni, in quest'ultima occasione
la paziente gli ha dato modo di dubitare della sua attuale abilità di condurre
con sicurezza veicoli a motore.
Quanto alla corsa di controllo vera e
propria svoltasi il 21 ottobre 2009, dagli atti - segnatamente dalla scheda
d'esame stilata dall'esperto __________ - risulta che durante il giro in auto RI
1.
ha mostrato debolezze dal profilo del senso della circolazione (senso
dell'osservazione in particolare) e della prontezza al freno. L'esaminata è
inoltre incorsa in due inosservanze della segnaletica stradale, la prima in via
__________ a __________ (segnale "svolta a sinistra obbligatoria"),
la seconda a __________ ("divieto di circolazione per autoveicoli e motoveicoli").
La ricorrente contesta l'avverarsi della prima infrazione, rimproverando in sostanza
al perito di averla tratta in errore con istruzioni tardive. Orbene, anche
volendo accreditare almeno in parte le doglianze dell'insorgente, che quale
conducente di un veicolo a motore era comunque tenuta a reagire prontamente
alle disposizioni dell'esperto, la sussistenza di una reazione inappropriata è
confermata dalla stessa versione dei fatti resa dalla figlia della ricorrente
(vedi doc. D prodotto innanzi al Consiglio di Stato), la quale ha ammesso che
la madre - sotto tensione e confrontata con un assetto stradale
"caotico" (incrocio nel quale convergono tre strade) - non ha visto subito
il cartello di "svolta a sinistra obbligatoria" esposto in loco sotto
un "dare precedenza"). L'esito negativo della prova affrontata
dall'insorgente non dipende tuttavia da quest'unico episodio, ma scaturisce da
una valutazione complessiva del comportamento tenuto dall'esaminata durante la
corsa di controllo. Ciò premesso, tenuto conto delle varie manchevolezze
riscontrate dal perito, la bocciatura espressa nei confronti della conducente
investigata non risulta per nulla arbitraria. Per quanto discutibile possa
apparire agli occhi della ricorrente, essa rientra senz'altro nei limiti di un esercizio
corretto del potere di apprezzamento che la legge riserva all'esperto ufficiale
della circolazione. I motivi addotti da quest'ultimo per giustificare la valutazione
censurata appaiono in effetti fondati su considerazioni tutto sommato pertinenti
ed oggettive, che reggono di fronte alle critiche dell'insorgente.
La corsa di controllo non può essere
ripetuta (art. 29 cpv. 3 OAC). Nessuno dei precetti costituzionali invocati nel
gravame impongono di derogare a questa categorica prescrizione. Ne segue che la
risoluzione di revoca della licenza di condurre adottata dalla Sezione della
circolazione ed il giudizio governativo che la tutela vanno confermati.
4.
Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. L'emanazione del
presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere
effetto sospensivo all'impugnativa.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 14, 16, 16d LCStr; 29, 33 OAC; 49
LOG; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Il giudice delegato del Il
segretario
Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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