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Decisione

52.2010.4

Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato a seguito dell'esito negativo della corsa di controllo effettuata da persona che ha superato i 70 anni

11 febbraio 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i 70 anni soggiace all'obbligo di farsi visitare ogni due anni da un medico di

fiducia che ne attesti l'idoneità alla guida (art. 27 cpv. 1 lett. a ordinanza

sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976; OAC; RS 741.51).

B. Il 5 agosto

2009 RI 1 è stata esaminata dal dr. med. __________ di __________, il quale ha

stabilito che la signora - pur apparendo ancora idonea a condurre - avrebbe

dovuto sottoporsi ad una prova attitudinale di guida.

Durante la

corsa di controllo effettuata il 21 ottobre 2009 la ricorrente è incorsa in

diversi errori (segnatamente in inosservanze della segnaletica) che hanno

indotto l'esperto ufficiale della circolazione a ritenere non superato l'esame

di guida.

C. Preso atto

dell'esito negativo della corsa di controllo, il 26 ottobre 2009 la Sezione

della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 La risoluzione è

stata resa sulla base degli art. 14 cpv. 1, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett.

a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr;

RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 OAC.

D. Con

giudizio 1° dicembre 2009 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordate

le norme che disciplinano il controllo dell'idoneità a condurre dei conducenti

che hanno compiuto 70 anni ed evocate le risultanze dell'esame di guida affrontato

il 21 ottobre 2009, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza

che la ricorrente non fosse più in grado di pilotare veicoli a motore con la necessaria

affidabilità. Donde la legittimità della querelata decisione adottata dalla

Sezione della circolazione, adeguata alle circostanze e giustificata dalla

necessità di salvaguardare la sicurezza del traffico.

E. Contro la predetta

decisione governativa la soccombente è insorta davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone l'annullamento previa concessione dell'effetto

sospensivo al gravame.

La ricorrente ha riproposto sostanzialmente

le tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, sottolineando di essersi

preparata con cura all'esame di controllo e di essere stata a torto bocciata, per

un'unica manovra non eseguita alla perfezione a causa delle istruzioni inadeguate

ed intempestive impartitele dall'esperto che l'accompagnava. Secondo

l'insorgente, il risultato è stato falsato dal clima avverso in cui si è svolta

la verifica e dall'attitudine del perito, che ha impostato l'esame dimenticando

che si trattava di una semplice corsa di controllo volta a valutare l'idoneità

alla guida di un'anziana conducente. La revoca della patente, frutto di una

prova censurabile sotto vari aspetti, andrebbe quindi annullata. In ogni modo -

ha soggiunto RI 1 - bisognerebbe darle l'opportunità di ripetere l'esame in

condizioni regolari.

F. All'accoglimento

del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione della

circolazione, i quali si sono riconfermati nelle proprie decisioni senza

formulare particolari osservazioni. L'autorità che ha disposto la revoca ha

chiesto tuttavia di non accordare effetto sospensivo al gravame, dato il

carattere di sicurezza della misura impugnata.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della

legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e

la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva della ricorrente,

destinataria del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr

e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo

questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL

3.1.1.1.) può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza

procedere all'assunzione delle prove notificate dall'insorgente, insuscettibili

di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio

(art. 18 cpv. 1 LPamm).

1.2. Oggetto del ricorso è una revoca della

licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto, il

potere cognitivo di questo giudice si limita alla verifica di un'eventuale violazione

del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto

e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 LPamm), nonché alla

verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto

e completo (art. 62 LPamm).

2.2.1. Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. a LCStr, la licenza per

allievo conducente o la licenza di condurre è revocata a una persona per tempo

indeterminato se le sue attitudini fisiche e psichiche non consentono più di

guidare con sicurezza un veicolo a motore. A norma dell'art. 29 cpv. 1 OAC, se

esistono dubbi sull'idoneità alla guida di un conducente, può essere ordinata

una corsa di controllo per determinare i provvedimenti necessari. Tale misura

consente all'autorità competente di accertare in maniera efficace, tramite

l'intervento di esperti, l'idoneità pratica alla guida di determinati conducenti,

segnatamente di quelli in età avanzata (STF 1C_422/2007 del 9 gennaio 2008

Considerandi

consid. 3.1; René

Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Bern

1995, vol. III, n. 2664).

2.2

La misura dedotta in giudizio è una

revoca di sicurezza della licenza di condurre adottata a seguito dell'esito

negativo di una corsa di controllo disposta in applicazione dell'art. 29 OAC. In

occasione di un siffatto esame il conducente deve provare di essere in grado,

anche in una situazione difficile di traffico, di condurre secondo le norme

della circolazione stradale, nonché in modo sicuro e adatto alle circostanze,

un veicolo della categoria corrispondente alla licenza. Sotto questo aspetto,

la corsa di controllo assomiglia all'esame pratico di guida, ma il suo scopo -

contrariamente a quest'ultimo - è quello di verificare se il conducente

possiede ancora le conoscenze, le capacità e l'abilità necessarie alla condotta

sicura di un veicolo a motore (vedi STF 6A.44/2006 del 4 settembre 2006 consid.

2.3

). Essa può dunque essere più corta dell'esame pratico di guida e non comporta

necessariamente tutte le prove esatte dalla legge (cfr. allegato 12 OAC,

disciplinante i contenuti dell'esame pratico di guida).

2.3

Nella valutazione dell'attitudine alla

guida di un conducente, gli esperti ufficiali della circolazione fruiscono di

un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte

dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi

della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di

potere (art. 61 cpv. 2 LPamm; Marco

Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, ad art. 61 LPamm, n. 2 d). Il controllo dell'apprezzamento da

parte del Tribunale cantonale amministrativo non è quindi illimitato, ma

circoscritto alla verifica che il perito non abbia travalicato i limiti del potere

discrezionale riservatogli dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei

principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare

evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello del perito, limitandosi

a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del

diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi,

quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare

insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su

considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del

diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o

all'adeguatezza (cfr. Ulrich Häfelin/ Georg

Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. ed., Zurigo 2002, n. 463; Marco Borghi/Guido Corti, op. cit., ad

art. 61 LPamm, n. 2d; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., Bellinzona 2002, n. 407 seg.).

Il Tribunale cantonale amministrativo, e per

esso il suo giudice delegato, deve insomma limitarsi a verificare che

l'apprezzamento sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su

considerazioni serie e pertinenti. Particolare riserbo s’impone anche perché la

valutazione di un esame di guida presuppone conoscenze tecniche particolari e

un'adeguata preparazione (cfr. art. 65 segg. e allegato 7 OAC), che solo

persone appositamente formate sono in grado di vantare (STA VD CR.2005.0373

dell'11 aprile 2006).

3.

Nel caso

di specie, la revoca di sicurezza disposta nei confronti di RI 1 è la diretta

quanto ineluttabile conseguenza dell'esito negativo della corsa di controllo

alla quale essa si è dovuta sottoporre. Ai fini del giudizio sulla legittimità

della misura di sicurezza oggetto d'impugnazione occorre quindi analizzare,

alla luce del limitato potere di cognizione di cui dispone questo giudice (vedi

consid 1.2. e 2.3), se il risultato dell'esame regge alle critiche ricorsuali.

Intanto mette

conto di sottolineare che RI 1 è stata sottoposta ad una corsa di controllo a

seguito di una richiesta in tal senso formulata dal dr. __________, il quale -

dopo aver sottoposto la signora alla visita ciclica obbligatoria esatta

dall'art. 27 cpv. 1 lett. a OAC - ha subordinato la sua idoneità a condurre all'esperimento

di una prova attitudinale di guida. Segno evidente che contrariamente ai controlli

regolari effettuati con successo negli scorsi anni, in quest'ultima occasione

la paziente gli ha dato modo di dubitare della sua attuale abilità di condurre

con sicurezza veicoli a motore.

Quanto alla corsa di controllo vera e

propria svoltasi il 21 ottobre 2009, dagli atti - segnatamente dalla scheda

d'esame stilata dall'esperto __________ - risulta che durante il giro in auto RI

1.

ha mostrato debolezze dal profilo del senso della circolazione (senso

dell'osservazione in particolare) e della prontezza al freno. L'esaminata è

inoltre incorsa in due inosservanze della segnaletica stradale, la prima in via

__________ a __________ (segnale "svolta a sinistra obbligatoria"),

la seconda a __________ ("divieto di circolazione per autoveicoli e motoveicoli").

La ricorrente contesta l'avverarsi della prima infrazione, rimproverando in sostanza

al perito di averla tratta in errore con istruzioni tardive. Orbene, anche

volendo accreditare almeno in parte le doglianze dell'insorgente, che quale

conducente di un veicolo a motore era comunque tenuta a reagire prontamente

alle disposizioni dell'esperto, la sussistenza di una reazione inappropriata è

confermata dalla stessa versione dei fatti resa dalla figlia della ricorrente

(vedi doc. D prodotto innanzi al Consiglio di Stato), la quale ha ammesso che

la madre - sotto tensione e confrontata con un assetto stradale

"caotico" (incrocio nel quale convergono tre strade) - non ha visto subito

il cartello di "svolta a sinistra obbligatoria" esposto in loco sotto

un "dare precedenza"). L'esito negativo della prova affrontata

dall'insorgente non dipende tuttavia da quest'unico episodio, ma scaturisce da

una valutazione complessiva del comportamento tenuto dall'esaminata durante la

corsa di controllo. Ciò premesso, tenuto conto delle varie manchevolezze

riscontrate dal perito, la bocciatura espressa nei confronti della conducente

investigata non risulta per nulla arbitraria. Per quanto discutibile possa

apparire agli occhi della ricorrente, essa rientra senz'altro nei limiti di un esercizio

corretto del potere di apprezzamento che la legge riserva all'esperto ufficiale

della circolazione. I motivi addotti da quest'ultimo per giustificare la valutazione

censurata appaiono in effetti fondati su considerazioni tutto sommato pertinenti

ed oggettive, che reggono di fronte alle critiche dell'insorgente.

La corsa di controllo non può essere

ripetuta (art. 29 cpv. 3 OAC). Nessuno dei precetti costituzionali invocati nel

gravame impongono di derogare a questa categorica prescrizione. Ne segue che la

risoluzione di revoca della licenza di condurre adottata dalla Sezione della

circolazione ed il giudizio governativo che la tutela vanno confermati.

4.

Stante

quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere

effetto sospensivo all'impugnativa.

La tassa

di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14, 16, 16d LCStr; 29, 33 OAC; 49

LOG; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato del Il

segretario

Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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