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Decisione

52.2010.409

Ricovero coatto urgente. La CGASP deve verificare che la procedura esatta dalla LASP sia stata ossequiata e che cessata l'urgenza il provvedimento sia stato convertito in collocamento ordinario

9 novembre 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è un

ticinese di __________ anni affetto da una dipendenza dall'alcol nell'ambito di

un disturbo della personalità (sindrome bipolare). Invalido, posto sotto tutela

e ripetutamente collocato presso la CO 2, il __________ è stato ricoverato presso

l'Ospedale regionale di __________ in uno stato di importante impregnazione da alcol,

cocaina e “Dormicum”. Il giorno stesso la dr.essa __________, assistente di

medicina intensiva presso il citato nosocomio, ne ha quindi disposto l'internamento

coatto alla CO 2 ritenendo che il paziente costituisse un pericolo per sé stesso.

B. Mediante

ricorso 24 settembre 2010 RI 1 è insorto innanzi alla CO 1 contestando il

provvedimento adottato nei suoi confronti.

In occasione dell'udienza conciliativa

preliminare svoltasi il __________, il ricorrente ha riaffermato di non accettare

il ricovero, a suo parere ingiustificato e riconducibile ad un episodio isolato

ormai risolto.

L'interessato è stato pertanto sottoposto all'esame

specialistico del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH. Alla luce

delle risultanze di questa indagine, con pronunzia 10 ottobre 2010 la CO 1 ha

respinto il gravame.

C. Il 25

ottobre 2010 RI 1 ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, ribadendo la sua avversione a qualsiasi misura restrittiva

della libertà. L'insorgente ha affermato di non aver più consumato alcol, attaccando

siccome inveritieri diversi passaggi della perizia __________.

D.La CO 1 ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso limitandosi

a trasmettere l'incarto, mentre la CO 1 si è premurata di illustrare le ragioni

che impongono il mantenimento della misura coercitiva osteggiata

dall'insorgente. Delle stesse si dirà - per quanto necessario - nei

considerandi seguenti.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del

ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 3 e

52 della legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP; RL

6.3.2.1), nonché 43 e 46 della legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). L'insorgente ha senz'altro facoltà di

ricorrere contro ogni decisione restrittiva della sua libertà senza il concorso

del proprio tutore (cfr. Thomas Geiser,

Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bern 1999, n. 12 ad art. 397d

CC).

Il gravame è dunque ricevibile in ordine e

può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti

istruttori. La situazione dell'insorgente è stata appena esaminata dal dr. med.

__________ nell'ambito del procedimento ricorsuale di prima istanza. Nulla

permette di ritenere che la perizia sia inaffidabile o addirittura di parte.

Non occorre quindi esperire altre valutazioni, insuscettibili di apportare al

Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio che è

chiamato a rendere (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. Una

persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno

stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale,

alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza

personale necessaria non le possa essere data altrimenti (art. 397a cpv.

1.

Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; CC; RS 210). Deve essere

rilasciata non appena lo permetta il suo stato (art. 397a cpv. 3 CC). La

decisione di collocamento, rispettivamente di rilascio, spetta all'autorità

tutoria del domicilio o, se vi é pericolo nel ritardo, del luogo di dimora

della persona interessata (art. 397b cpv. 1 CC). In quest'ultima ipotesi

e per i malati psichici la competenza al collocamento può essere affidata dai

Cantoni anche ad altri uffici idonei (art. 397b cpv. 2 CC). Entro 10

giorni dalla notificazione della decisione, la persona interessata può adire il

giudice, che decide con procedura semplice e rapida, regolata, di principio,

dal diritto cantonale (art. 397d -397f CC).

2.2

Nel nostro Cantone il collocamento

coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona

indicata all'art. 397a CC ha luogo per decisione della delegazione

tutoria del comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore

del settore (psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b

LASP).

In condizioni d'urgenza, ovvero nel caso in

cui un mancato intervento creerebbe una situazione di grave pericolo per la

salute dell'utente, tale competenza spetta anche alla delegazione tutoria del

luogo di residenza oppure ad un medico abilitato all'esercizio in Svizzera

(art. 22 cpv. 1 LASP), i quali sono tenuti ad emanare una decisione formale di

ricovero debitamente motivata (cfr. art. 24 LASP). Il collocamento coattivo

urgente si configura alla stregua di un provvedimento cautelare, soggetto a

ratifica da parte del responsabile dell'UTR presso la quale la persona bisognosa

d'assistenza è collocata, che deve immediatamente verificare la sussistenza dei

requisiti su cui si fonda, sentendo la persona collocata, informandola dei suoi

diritti e rendendola attenta sulla facoltà di ricorso (art. 25 LASP). Il

provvedimento d'urgenza giustifica la privazione della libertà della persona

bisognosa d'assistenza soltanto nella misura necessaria per scongiurare una

situazione di pericolo concreto ed immediato per la salute della stessa. Per il

trattenimento susseguente, dispone in tal senso l'art. l'art. 22 cpv. 3 LASP,

fa stato l'art. 20 LASP. Cessata l'urgenza, il provvedimento cautelare deve

essere seguito da una ulteriore risoluzione, adottata dall'autorità competente

secondo l'art. 20 LASP, che definisca chiaramente la situazione dell'utente

(dimissione, trattamento ambulatoriale, collocamento volontario, trattenimento

coattivo ordinario, ecc.).

Il ricovero coattivo d'urgenza, anche se

confermato dal responsabile dell'UTR, non si traduce automaticamente in un

collocamento ordinario. In caso di malattia psichica, ove la situazione che

l'ha determinato perduri, spetta in particolare al direttore del settore del

luogo di domicilio il compito di decidere sul mantenimento della misura

privativa della libertà disposta a titolo di misura cautelare (art. 20 cpv. 1

lett. b LASP). In caso di persistenza delle cause che hanno richiesto il

collocamento coattivo d'urgenza, l'ulteriore degenza presuppone, in altri

termini, l'adozione di una decisione formale di collocamento coattivo

ordinario, debitamente motivata, corredata dal piano terapeutico prescritto

dagli art. 29 segg. LASP e munita dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Le decisioni di collocamento coattivo,

ordinario o urgente, sono infatti impugnabili alla CGASP dapprima (art. 50 cpv.

1.

e 2 LASP) ed a questo Tribunale poi (art. 50 cpv. 3 LASP), entro il termine

di 10 (art. 51 LASP), rispettivamente 15 giorni (art. 46 cpv. 1 LPamm e 55 cpv.

3.

LASP) dalla loro intimazione.

3.

3.1. RI 1

presenta una grave malattia psichiatrica cronica in evoluzione da anni, contraddistinta

da una forte impulsività, dall'uso di dosi importanti di alcol e cocaina, dalla

scarsa critica e dalla completa banalizzazione dei suoi problemi. Caduto in disgrazia

dopo aver acquisito fama e probabilmente anche ricchezza quale organizzatore di

grandi eventi musicali, da circa un ventennio la sua vita è caratterizzata da una

progressiva deriva personale e sociale tendente all'autodistruzione che ha toccato

il suo apice negativo nel __________, allorquando è stato incarcerato in Italia

con l'accusa di aver trafficato stupefacenti e condannato in Svizzera per

diversi reati, soprattutto patrimoniali. Preso ripetutamente a carico sul piano

psichiatrico da operatori privati e pubblici senza risultati significativi, nel

__________ ha subito un primo ricovero presso la CO 2 in relazione ad un

tentativo di suicidio, seguito da altri internamenti forzati di breve durata volti

a salvaguardare la sua salute in relazione a gravi abusi di alcol, droga e

sostanze psicoattive.

3.2

L'episodio

occorso il 17 settembre 2010 si colloca nel contesto di questa situazione di

sregolatezza e di deterioramento psico-sociale attualmente in fase di accelerazione,

contrassegnata da un consumo incontrollato di bevande alcoliche e stupefacenti,

nonché da frequenti crisi depressive. Quel giorno infatti la dr.essa __________

dell'Ospedale regionale di __________ ha disposto il collocamento coatto del

paziente presso la CO 2 dopo aver constatato che egli si trovava sotto l'influsso

di un miscuglio di alcol, cocaina e “Dormicum”, in quantità tali da mettere

seriamente in pericolo la sua integrità fisica.

Nella

misura in cui ha ritenuto giustificato tale intervento, la decisione della CO 1

- peraltro confortata da un avviso peritale sicuramente attendibile nonostante

le imprecisioni fattuali che secondo il ricorrente l'affliggerebbero - non

presta il fianco a critiche. Essa dimostra ampiamente ed in modo convincente

che il 17 settembre scorso RI 1 ha dovuto essere urgentemente ricoverato in

modo coattivo per far fronte ad una situazione di estrema gravità, non

altrimenti gestibile. L'autorità di ricorso di prime cure ha tuttavia omesso di

accertare se la procedura si è svolta in maniera del tutto corretta. All'infuori

del certificato medico stilato dalla dr.essa __________, il fascicolo che la CO

1.

ha trasmesso al Tribunale non contiene infatti alcun altro documento relativo

all'internamento del ricorrente. Manca, in particolare, il rapporto di

ammissione alla CO 2 e soprattutto l'atto di ratifica del collocamento che

giusta l'art. 25 LASP deve essere adottato dal responsabile dell'UTR previa

audizione della persona ricoverata.

Ma non solo. Al momento in cui la CO 1 si è

pronunciata erano trascorse oltre tre settimane dal ricovero ed il paziente si

trovava ancora alla CO 2 contro la sua volontà. L'urgenza in quanto tale era

ormai di certo cessata. Anche se il ricorso verteva sulla legittimità del

provvedimento cautelare, occorreva pertanto verificare se lo stesso era stato adeguatamente

convertito in un collocamento coattivo ordinario, mediante l'emanazione ad

opera dell'autorità competente indicata all'art. 20 LASP di una decisione

formale debitamente motivata, accompagnata dal piano terapeutico prescritto

dagli art. 29 segg. LASP e munita dell'indica-zione dei rimedi di diritto. Non

per nulla la CO 1 dispone di poteri di vigilanza (cfr. art. 14 LASP).

In tema di restrizioni della libertà

personale dettate da motivi di natura sociopsichiatrica occorre rispettare

scrupolosamente le esigenze procedurali fissate dalla LASP. I relativi provvedimenti

devono essere esaurientemente motivati e giustificati da considerazioni per

quanto possibile oggettive e verificabili. A maggior ragione si impone questa

conclusione se si considerano le notevoli difficoltà che i pazienti incontrano

a causa del loro precario stato di salute nell'esercizio dei loro diritti di

difesa. Particolare attenzione va dedicata all'ulteriore permanenza nello

stabilimento di persone oggetto di un ricovero coatto d'urgenza, che, cessata

l'emergenza, deve in ogni caso risultare sorretta, alternativamente, o da una

decisione formale di trattenimento senza o contro la volontà dell'interessato

(art. 22 cpv. 3 LASP), o da una decisione di accettazione di un'esplicita

richiesta di continuazione del ricovero, formulata dal paziente stesso (art. 19

cpv. 3 LASP).

Alla luce delle lacune riscontrate questo

Tribunale non può che annullare il giudizio impugnato e retrocedere gli atti

alla CO 1 affinché emani una nuova decisione dopo aver verificato il rispetto

di tutte le norme essenziali di procedura sancite dalla LASP a tutela di coloro

che subiscono una privazione della libertà a scopo di assistenza e ne

contestano la fondatezza.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono il gravame va dunque parzialmente

accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti alla CO 1,

affinché si pronunci nuovamente dopo aver esperito gli accertamenti che si

impongono.

Non si preleva tassa di giudizio (art. 50

cpv. 4 LASP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost.; 397a segg. CC; 14, 19,

20, 22, 24, 25, 29 segg., 50, 52 LASP; 18, 43, 46, 60, 61 e 65 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 10 ottobre 2010 (n.

PS.2010.140) della CO 1 è annullata;

1.2. gli

atti sono retrocessi alla CO 1 per l'emanazione di una nuova decisione previo

esperimento degli accertamenti indicati nei considerandi.

2. Non si preleva tassa di giudizio.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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