52.2010.409
Ricovero coatto urgente. La CGASP deve verificare che la procedura esatta dalla LASP sia stata ossequiata e che cessata l'urgenza il provvedimento sia stato convertito in collocamento ordinario
9 novembre 2010Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2010.409
Data decisione, Autorità:
09.11.2010, TRAM
Titolo:
Ricovero coatto urgente. La CGASP deve verificare che la procedura esatta dalla LASP sia stata ossequiata e che cessata l'urgenza il provvedimento sia stato convertito in collocamento ordinario
RICOVERO COATTO URGENTE
art. 397a cpv. 1 CC
art. 397a cpv. 3 CC
art. 397b cpv. 1 CC
art. 397b cpv. 2 CC
art. 397d CC
art. 397f CC
art. 20 cpv. 1 let. b LASP
art. 22 cpv. 1 LASP
art. 22 cpv. 3 LASP
art. 24 LASP
art. 25 LASP
Incarto n.
52.2010.409
Lugano
9 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Flavia Verzasconi
segretaria:
Luisa Vassalli Zorzi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 ottobre 2010 di
RI 1
contro
la decisione 10 ottobre 2010 (n. PS.2010.140) della CO
1, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione
17 settembre 2010 con cui la dr.essa __________ ne ha ordinato il ricovero
coattivo urgente presso la CO 2;
vista la risposta 5 novembre
2010 della CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è un
ticinese di __________ anni affetto da una dipendenza dall'alcol nell'ambito di
un disturbo della personalità (sindrome bipolare). Invalido, posto sotto tutela
e ripetutamente collocato presso la CO 2, il __________ è stato ricoverato presso
l'Ospedale regionale di __________ in uno stato di importante impregnazione da alcol,
cocaina e “Dormicum”. Il giorno stesso la dr.essa __________, assistente di
medicina intensiva presso il citato nosocomio, ne ha quindi disposto l'internamento
coatto alla CO 2 ritenendo che il paziente costituisse un pericolo per sé stesso.
B. Mediante
ricorso 24 settembre 2010 RI 1 è insorto innanzi alla CO 1 contestando il
provvedimento adottato nei suoi confronti.
In occasione dell'udienza conciliativa
preliminare svoltasi il __________, il ricorrente ha riaffermato di non accettare
il ricovero, a suo parere ingiustificato e riconducibile ad un episodio isolato
ormai risolto.
L'interessato è stato pertanto sottoposto all'esame
specialistico del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH. Alla luce
delle risultanze di questa indagine, con pronunzia 10 ottobre 2010 la CO 1 ha
respinto il gravame.
C. Il 25
ottobre 2010 RI 1 ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, ribadendo la sua avversione a qualsiasi misura restrittiva
della libertà. L'insorgente ha affermato di non aver più consumato alcol, attaccando
siccome inveritieri diversi passaggi della perizia __________.
D.La CO 1 ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso limitandosi
a trasmettere l'incarto, mentre la CO 1 si è premurata di illustrare le ragioni
che impongono il mantenimento della misura coercitiva osteggiata
dall'insorgente. Delle stesse si dirà - per quanto necessario - nei
considerandi seguenti.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 3 e
52 della legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP; RL
6.3.2.1), nonché 43 e 46 della legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). L'insorgente ha senz'altro facoltà di
ricorrere contro ogni decisione restrittiva della sua libertà senza il concorso
del proprio tutore (cfr. Thomas Geiser,
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bern 1999, n. 12 ad art. 397d
CC).
Il gravame è dunque ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti
istruttori. La situazione dell'insorgente è stata appena esaminata dal dr. med.
__________ nell'ambito del procedimento ricorsuale di prima istanza. Nulla
permette di ritenere che la perizia sia inaffidabile o addirittura di parte.
Non occorre quindi esperire altre valutazioni, insuscettibili di apportare al
Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio che è
chiamato a rendere (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
2.1. Una
persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno
stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale,
alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza
personale necessaria non le possa essere data altrimenti (art. 397a cpv.
1.
Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; CC; RS 210). Deve essere
rilasciata non appena lo permetta il suo stato (art. 397a cpv. 3 CC). La
decisione di collocamento, rispettivamente di rilascio, spetta all'autorità
tutoria del domicilio o, se vi é pericolo nel ritardo, del luogo di dimora
della persona interessata (art. 397b cpv. 1 CC). In quest'ultima ipotesi
e per i malati psichici la competenza al collocamento può essere affidata dai
Cantoni anche ad altri uffici idonei (art. 397b cpv. 2 CC). Entro 10
giorni dalla notificazione della decisione, la persona interessata può adire il
giudice, che decide con procedura semplice e rapida, regolata, di principio,
dal diritto cantonale (art. 397d -397f CC).
2.2
Nel nostro Cantone il collocamento
coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona
indicata all'art. 397a CC ha luogo per decisione della delegazione
tutoria del comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore
del settore (psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b
LASP).
In condizioni d'urgenza, ovvero nel caso in
cui un mancato intervento creerebbe una situazione di grave pericolo per la
salute dell'utente, tale competenza spetta anche alla delegazione tutoria del
luogo di residenza oppure ad un medico abilitato all'esercizio in Svizzera
(art. 22 cpv. 1 LASP), i quali sono tenuti ad emanare una decisione formale di
ricovero debitamente motivata (cfr. art. 24 LASP). Il collocamento coattivo
urgente si configura alla stregua di un provvedimento cautelare, soggetto a
ratifica da parte del responsabile dell'UTR presso la quale la persona bisognosa
d'assistenza è collocata, che deve immediatamente verificare la sussistenza dei
requisiti su cui si fonda, sentendo la persona collocata, informandola dei suoi
diritti e rendendola attenta sulla facoltà di ricorso (art. 25 LASP). Il
provvedimento d'urgenza giustifica la privazione della libertà della persona
bisognosa d'assistenza soltanto nella misura necessaria per scongiurare una
situazione di pericolo concreto ed immediato per la salute della stessa. Per il
trattenimento susseguente, dispone in tal senso l'art. l'art. 22 cpv. 3 LASP,
fa stato l'art. 20 LASP. Cessata l'urgenza, il provvedimento cautelare deve
essere seguito da una ulteriore risoluzione, adottata dall'autorità competente
secondo l'art. 20 LASP, che definisca chiaramente la situazione dell'utente
(dimissione, trattamento ambulatoriale, collocamento volontario, trattenimento
coattivo ordinario, ecc.).
Il ricovero coattivo d'urgenza, anche se
confermato dal responsabile dell'UTR, non si traduce automaticamente in un
collocamento ordinario. In caso di malattia psichica, ove la situazione che
l'ha determinato perduri, spetta in particolare al direttore del settore del
luogo di domicilio il compito di decidere sul mantenimento della misura
privativa della libertà disposta a titolo di misura cautelare (art. 20 cpv. 1
lett. b LASP). In caso di persistenza delle cause che hanno richiesto il
collocamento coattivo d'urgenza, l'ulteriore degenza presuppone, in altri
termini, l'adozione di una decisione formale di collocamento coattivo
ordinario, debitamente motivata, corredata dal piano terapeutico prescritto
dagli art. 29 segg. LASP e munita dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
Le decisioni di collocamento coattivo,
ordinario o urgente, sono infatti impugnabili alla CGASP dapprima (art. 50 cpv.
1.
e 2 LASP) ed a questo Tribunale poi (art. 50 cpv. 3 LASP), entro il termine
di 10 (art. 51 LASP), rispettivamente 15 giorni (art. 46 cpv. 1 LPamm e 55 cpv.
3.
LASP) dalla loro intimazione.
3.
3.1. RI 1
presenta una grave malattia psichiatrica cronica in evoluzione da anni, contraddistinta
da una forte impulsività, dall'uso di dosi importanti di alcol e cocaina, dalla
scarsa critica e dalla completa banalizzazione dei suoi problemi. Caduto in disgrazia
dopo aver acquisito fama e probabilmente anche ricchezza quale organizzatore di
grandi eventi musicali, da circa un ventennio la sua vita è caratterizzata da una
progressiva deriva personale e sociale tendente all'autodistruzione che ha toccato
il suo apice negativo nel __________, allorquando è stato incarcerato in Italia
con l'accusa di aver trafficato stupefacenti e condannato in Svizzera per
diversi reati, soprattutto patrimoniali. Preso ripetutamente a carico sul piano
psichiatrico da operatori privati e pubblici senza risultati significativi, nel
__________ ha subito un primo ricovero presso la CO 2 in relazione ad un
tentativo di suicidio, seguito da altri internamenti forzati di breve durata volti
a salvaguardare la sua salute in relazione a gravi abusi di alcol, droga e
sostanze psicoattive.
3.2
L'episodio
occorso il 17 settembre 2010 si colloca nel contesto di questa situazione di
sregolatezza e di deterioramento psico-sociale attualmente in fase di accelerazione,
contrassegnata da un consumo incontrollato di bevande alcoliche e stupefacenti,
nonché da frequenti crisi depressive. Quel giorno infatti la dr.essa __________
dell'Ospedale regionale di __________ ha disposto il collocamento coatto del
paziente presso la CO 2 dopo aver constatato che egli si trovava sotto l'influsso
di un miscuglio di alcol, cocaina e “Dormicum”, in quantità tali da mettere
seriamente in pericolo la sua integrità fisica.
Nella
misura in cui ha ritenuto giustificato tale intervento, la decisione della CO 1
- peraltro confortata da un avviso peritale sicuramente attendibile nonostante
le imprecisioni fattuali che secondo il ricorrente l'affliggerebbero - non
presta il fianco a critiche. Essa dimostra ampiamente ed in modo convincente
che il 17 settembre scorso RI 1 ha dovuto essere urgentemente ricoverato in
modo coattivo per far fronte ad una situazione di estrema gravità, non
altrimenti gestibile. L'autorità di ricorso di prime cure ha tuttavia omesso di
accertare se la procedura si è svolta in maniera del tutto corretta. All'infuori
del certificato medico stilato dalla dr.essa __________, il fascicolo che la CO
1.
ha trasmesso al Tribunale non contiene infatti alcun altro documento relativo
all'internamento del ricorrente. Manca, in particolare, il rapporto di
ammissione alla CO 2 e soprattutto l'atto di ratifica del collocamento che
giusta l'art. 25 LASP deve essere adottato dal responsabile dell'UTR previa
audizione della persona ricoverata.
Ma non solo. Al momento in cui la CO 1 si è
pronunciata erano trascorse oltre tre settimane dal ricovero ed il paziente si
trovava ancora alla CO 2 contro la sua volontà. L'urgenza in quanto tale era
ormai di certo cessata. Anche se il ricorso verteva sulla legittimità del
provvedimento cautelare, occorreva pertanto verificare se lo stesso era stato adeguatamente
convertito in un collocamento coattivo ordinario, mediante l'emanazione ad
opera dell'autorità competente indicata all'art. 20 LASP di una decisione
formale debitamente motivata, accompagnata dal piano terapeutico prescritto
dagli art. 29 segg. LASP e munita dell'indica-zione dei rimedi di diritto. Non
per nulla la CO 1 dispone di poteri di vigilanza (cfr. art. 14 LASP).
In tema di restrizioni della libertà
personale dettate da motivi di natura sociopsichiatrica occorre rispettare
scrupolosamente le esigenze procedurali fissate dalla LASP. I relativi provvedimenti
devono essere esaurientemente motivati e giustificati da considerazioni per
quanto possibile oggettive e verificabili. A maggior ragione si impone questa
conclusione se si considerano le notevoli difficoltà che i pazienti incontrano
a causa del loro precario stato di salute nell'esercizio dei loro diritti di
difesa. Particolare attenzione va dedicata all'ulteriore permanenza nello
stabilimento di persone oggetto di un ricovero coatto d'urgenza, che, cessata
l'emergenza, deve in ogni caso risultare sorretta, alternativamente, o da una
decisione formale di trattenimento senza o contro la volontà dell'interessato
(art. 22 cpv. 3 LASP), o da una decisione di accettazione di un'esplicita
richiesta di continuazione del ricovero, formulata dal paziente stesso (art. 19
cpv. 3 LASP).
Alla luce delle lacune riscontrate questo
Tribunale non può che annullare il giudizio impugnato e retrocedere gli atti
alla CO 1 affinché emani una nuova decisione dopo aver verificato il rispetto
di tutte le norme essenziali di procedura sancite dalla LASP a tutela di coloro
che subiscono una privazione della libertà a scopo di assistenza e ne
contestano la fondatezza.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il gravame va dunque parzialmente
accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti alla CO 1,
affinché si pronunci nuovamente dopo aver esperito gli accertamenti che si
impongono.
Non si preleva tassa di giudizio (art. 50
cpv. 4 LASP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 397a segg. CC; 14, 19,
20, 22, 24, 25, 29 segg., 50, 52 LASP; 18, 43, 46, 60, 61 e 65 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 10 ottobre 2010 (n.
PS.2010.140) della CO 1 è annullata;
1.2. gli
atti sono retrocessi alla CO 1 per l'emanazione di una nuova decisione previo
esperimento degli accertamenti indicati nei considerandi.
2. Non si preleva tassa di giudizio.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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