52.2010.41
Modifica del registro degli indici. Revoca di un abbuono di indice di sfruttamento. Decisione impugnabile
30 giugno 2010Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2010.41
Lugano
30 giugno 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello
Balerna, presidente,
Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi
segretaria:
Sarah
Socchi, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 29 gennaio 2010 di
RI
1
RI
2
RI
3
RI
4
RI
5
tutti
patrocinati da:PA 1
contro
la
decisione 12 gennaio 2010 del Consiglio di Stato (n. __________) che dichiara
irricevibile l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione
18 settembre 2009 con cui il municipio di __________ ha comunicato ai
ricorrenti di aver effettuato una correzione della superficie utile lorda e,
di conseguenza, dell'indice di sfruttamento effettivo concernente il mapp. 2408,
di proprietà dei ricorrenti, nel registro comunale per il controllo delle
quantità edificatorie;
viste le risposte:
- 9 febbraio 2010 del Consiglio di
Stato;
- 24 febbraio 2010 del municipio di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. I ricorrenti sono comproprietari,
a __________, del mapp. 2408, assegnato dal vigente piano regolatore alla zona
residenziale semi-estensiva R3, dove l'indice di sfruttamento è dello 0.6.
b. L'8 luglio 1994 __________ __________
ha ottenuto sul mapp. 2408 la licenza edilizia per costruire, in due tappe, 4
edifici destinati ad alloggi sussidiati (blocchi 1, 2, e 3), negozi ed uffici
(blocco 4). L'istante ha beneficiato, a questo scopo, dell'abbuono sull'indice
di sfruttamento di 0.1 previsto dall'allora art. 32 delle norme di attuazione
del piano regolatore (NAPR; ora art. 15 NAPR) per costruzioni su grandi superfici,
in quanto - a quella data - la particella misurava 8'322 mq.
c. Mediante frazionamento,
avvenuto successivamente (autunno del 1994), la particella è stata suddivisa in
due fondi di identica estensione, ovvero di mq 4'161 ciascuno: il mapp. 2408 ed
il mapp. 5475. Quest'ultimo fondo è poi stato acquistato dalla __________ che
vi ha realizzato la prima tappa della licenza edilizia, consistente in due
blocchi (blocco 1 e blocco 2). La seconda tappa non è mai stata eseguita.
B. Il municipio di __________, avendo
avuto l'occasione di chinarsi - per motivi che qui non interessano - sulle
conseguenze derivanti dalla rinuncia alla seconda tappa del progetto, ha quindi
calcolato che sul mapp. 5475, considerato a sé stante, fosse stata realizzata
una superficie utile lorda (SUL) di 452.82 mq superiore a quanto permettesse il
solo indice di sfruttamento di 0.6 previsto per la zona di utilizzazione in
questione. Esso ha dapprima interpellato la __________, la quale, con lettera
22 luglio 2009 del suo patrocinatore, si è però dichiarata estranea alla
problematica. Il 31 luglio successivo l'Esecutivo ha quindi inviato una lettera
tanto all'__________ che ai proprietari del mapp. 2408, per il tramite della
comproprietaria RI 5, spiegando che le schede concernenti le quantità
edificatorie dei rispettivi fondi dovevano essere corrette. La missiva
precisava che il calcolo era descritto nelle rispettive schede dei fondi allegate
alla stessa. Lo scritto, in cui il municipio si dichiarava a disposizione per
fornire eventuali ragguagli, non indicava un rimedio giuridico. In assenza di un
riscontro da parte degli interessati, con invio raccomandato 18 settembre 2009
il municipio ha indi notificato a ciascun comproprietario del mapp. 2408 la
scheda di questa particella e quella del mapp. 5475. Queste caricavano sul
mapp. 2408 la SUL eccedente l'indice di sfruttamento (di 0.6) del mapp. 5475,
pari a 452.82 mq; per questo motivo la prima particella, seppur totalmente
inedificata, presentava un indice di sfruttamento effettivo di 0.11.
C. Con giudizio 12 gennaio 2010, il
Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato dai proprietari
del mapp. 2408 il 2 ottobre 2009 contro la predetta determinazione municipale. Dopo
aver rilevato che il registro comunale per il controllo delle quantità
edificatorie (registro degli indici) ha solo valore indicativo e non esplica
effetti giuridici vincolanti, il Governo ha in sostanza ritenuto che la
determinazione del municipio non avesse carattere di decisione. Impugnabili sarebbero
solo le decisioni con cui il municipio rilascia o nega la licenza edilizia
sulla base di un determinato calcolo degli indici.
D. Con impugnativa 29 gennaio 2010, i
comproprietari del mapp. 2408 si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo contro il giudicato governativo, chiedendo che quest'ultimo sia
annullato insieme al trasferimento delle quantità edificatorie disposto dal
municipio. I ricorrenti sostengono che l'invio raccomandato 18 settembre 2009
del municipio costituisca una decisione impugnabile. Nel merito contestano
l'aggravio della SUL sulla loro particella, per motivi che non occorre
riassumere.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, mentre che il municipio si rimette al giudizio del
Tribunale.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data (art. 21 cpv. 1 legge edilizia cantonale del 13
marzo 1991; LE; RL 7.1.2.1; 208 cpv. 1 legge organica comunale del 10 marzo
1987; LOC; RL 2.1.1.2), il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e
la legittimazione attiva degli insorgenti certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 LPamm).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine. Può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
I ricorrenti sostengono,
anzitutto, che la comunicazione 18 settembre 2009 del municipio, cui è stata
allegata la scheda indicante le quantità edificatorie del loro fondo, venga
considerata una decisione; domanda disattesa dal Governo, che ha dichiarato
irricevibile il loro gravame contro la stessa. Il Tribunale condivide l'assunto
ricorsuale. In effetti, il trasferimento della SUL concretamente realizzata al
mapp. 5475, disposto d'ufficio dal municipio a carico del mapp. 2408, è la
conseguenza diretta di un'implicita modifica della licenza 8 luglio 1994
rilasciata alla __________, ora __________: modifica consistente nella revoca
dell'abbuono sull'indice di sfruttamento di 0.1 per costruzioni su grandi
superfici concesso a quella data. Il municipio ha fatto risalire la causa di
questo provvedimento al fatto che la __________ non aveva eseguito la seconda
tappa del progetto, limitandosi a realizzare i due blocchi previsti sul mapp.
5475: fondo che però, da solo, presentava una superficie insufficiente (inferiore
a 6'000 mq) per spuntare il citato abbuono (cfr. in particolare la risposta del
municipio dinanzi al Consiglio di Stato, cifre 2 e 3, pag. 5 seg., e la
relativa documentazione annessa). Ora, non consta tuttavia che una tale
modifica della licenza edilizia sia mai stata disposta dal municipio in altra forma,
quantomeno - per quanto interessa ai fini del giudizio - nei confronti dei qui
ricorrenti, prima della comunicazione del 18 settembre 2009. Ciò significa che,
comunque sia, l'invio raccomandato di quest'ultima data, integrato dalla scheda
delle quantità edificatorie del mapp. 2408, costituiva senza ombra di dubbio una
decisione nella stretta accezione legale (cfr. RDAT I-2001 n. 2 con rinvii),
dunque un atto, in linea di principio, impugnabile. Ai fini del presente
giudizio può invece rimanere irrisolto il quesito di sapere se, in realtà, il
menzionato invio fosse puramente confermativo di quello già trasmesso alla sola
signora RI 5 il 31 luglio precedente, rimasto senza riscontro: quesito non
affrontato - ma che, a questo punto, lo dovrà essere (cfr. consid. 3) - dall'istanza
inferiore.
3.
3.1. Se il Tribunale
cantonale amministrativo annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito
(art. 65 cpv. 1 LPamm). Esso può annullare la decisione impugnata e rinviare la
causa per un nuovo giudizio all'istanza inferiore, segnatamente nei casi in cui
quest'ultima non è entrata nel merito, ha accertato la fattispecie in modo
incompleto o ha violato norme essenziali di procedura (art. 65 cpv. 2 LPamm).
3.2
Nel caso in esame, il Governo ha
dichiarato irricevibile il ricorso inoltratogli il 2 ottobre 2009 dagli
insorgenti, adducendo, a torto, che la comunicazione 18 settembre 2009 non
costituisse una decisione. Questa Corte non può dunque che annullare la
risoluzione governativa impugnata e retrocedere gli atti al Consiglio di Stato
affinché, dopo aver verificato la sussistenza degli altri presupposti processuali,
affronti nel merito il menzionato gravame, previo coinvolgimento della
beneficiaria della licenza edilizia, cui viene intimata copia del presente giudizio.
3.3
Il ricorso viene
pertanto parzialmente accolto.
4.
Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 LPamm). Le
ripetibili a favore degli insorgenti, assistiti da un legale, sono poste a
carico del comune di __________ (art. 31 LPamm).
Per
questi motivi,
viste
le norme di legge sopra ricordate;
dichiara e pronuncia:
1.
Il
ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1
la risoluzione 12 gennaio 2010 (n.
131) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2
gli atti sono retrocessi al Consiglio
di Stato affinché esamini il ricorso 2 ottobre 2009 degli insorgenti conformemente
a quanto indicato al consid. 3.2..
2.
Non
si preleva una tassa di giudizio. Il comune di __________ è tenuto al
versamento, a favore dei ricorrenti, di fr. 500.-- per ripetibili.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge del
17.
giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La segretaria