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Decisione

52.2010.41

Modifica del registro degli indici. Revoca di un abbuono di indice di sfruttamento. Decisione impugnabile

30 giugno 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. I ricorrenti sono comproprietari,

a __________, del mapp. 2408, assegnato dal vigente piano regolatore alla zona

residenziale semi-estensiva R3, dove l'indice di sfruttamento è dello 0.6.

b. L'8 luglio 1994 __________ __________

ha ottenuto sul mapp. 2408 la licenza edilizia per costruire, in due tappe, 4

edifici destinati ad alloggi sussidiati (blocchi 1, 2, e 3), negozi ed uffici

(blocco 4). L'istante ha beneficiato, a questo scopo, dell'abbuono sull'indice

di sfruttamento di 0.1 previsto dall'allora art. 32 delle norme di attuazione

del piano regolatore (NAPR; ora art. 15 NAPR) per costruzioni su grandi superfici,

in quanto - a quella data - la particella misurava 8'322 mq.

c. Mediante frazionamento,

avvenuto successivamente (autunno del 1994), la particella è stata suddivisa in

due fondi di identica estensione, ovvero di mq 4'161 ciascuno: il mapp. 2408 ed

il mapp. 5475. Quest'ultimo fondo è poi stato acquistato dalla __________ che

vi ha realizzato la prima tappa della licenza edilizia, consistente in due

blocchi (blocco 1 e blocco 2). La seconda tappa non è mai stata eseguita.

B. Il municipio di __________, avendo

avuto l'occasione di chinarsi - per motivi che qui non interessano - sulle

conseguenze derivanti dalla rinuncia alla seconda tappa del progetto, ha quindi

calcolato che sul mapp. 5475, considerato a sé stante, fosse stata realizzata

una superficie utile lorda (SUL) di 452.82 mq superiore a quanto permettesse il

solo indice di sfruttamento di 0.6 previsto per la zona di utilizzazione in

questione. Esso ha dapprima interpellato la __________, la quale, con lettera

22 luglio 2009 del suo patrocinatore, si è però dichiarata estranea alla

problematica. Il 31 luglio successivo l'Esecutivo ha quindi inviato una lettera

tanto all'__________ che ai proprietari del mapp. 2408, per il tramite della

comproprietaria RI 5, spiegando che le schede concernenti le quantità

edificatorie dei rispettivi fondi dovevano essere corrette. La missiva

precisava che il calcolo era descritto nelle rispettive schede dei fondi allegate

alla stessa. Lo scritto, in cui il municipio si dichiarava a disposizione per

fornire eventuali ragguagli, non indicava un rimedio giuridico. In assenza di un

riscontro da parte degli interessati, con invio raccomandato 18 settembre 2009

il municipio ha indi notificato a ciascun comproprietario del mapp. 2408 la

scheda di questa particella e quella del mapp. 5475. Queste caricavano sul

mapp. 2408 la SUL eccedente l'indice di sfruttamento (di 0.6) del mapp. 5475,

pari a 452.82 mq; per questo motivo la prima particella, seppur totalmente

inedificata, presentava un indice di sfruttamento effettivo di 0.11.

C. Con giudizio 12 gennaio 2010, il

Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato dai proprietari

del mapp. 2408 il 2 ottobre 2009 contro la predetta determinazione municipale. Dopo

aver rilevato che il registro comunale per il controllo delle quantità

edificatorie (registro degli indici) ha solo valore indicativo e non esplica

effetti giuridici vincolanti, il Governo ha in sostanza ritenuto che la

determinazione del municipio non avesse carattere di decisione. Impugnabili sarebbero

solo le decisioni con cui il municipio rilascia o nega la licenza edilizia

sulla base di un determinato calcolo degli indici.

D. Con impugnativa 29 gennaio 2010, i

comproprietari del mapp. 2408 si aggravano davanti al Tribunale cantonale

amministrativo contro il giudicato governativo, chiedendo che quest'ultimo sia

annullato insieme al trasferimento delle quantità edificatorie disposto dal

municipio. I ricorrenti sostengono che l'invio raccomandato 18 settembre 2009

del municipio costituisca una decisione impugnabile. Nel merito contestano

l'aggravio della SUL sulla loro particella, per motivi che non occorre

riassumere.

E. Il ricorso è avversato dal

Consiglio di Stato, mentre che il municipio si rimette al giudizio del

Tribunale.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data (art. 21 cpv. 1 legge edilizia cantonale del 13

marzo 1991; LE; RL 7.1.2.1; 208 cpv. 1 legge organica comunale del 10 marzo

1987; LOC; RL 2.1.1.2), il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e

la legittimazione attiva degli insorgenti certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 LPamm).

Il ricorso è dunque ricevibile in ordine. Può essere deciso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

I ricorrenti sostengono,

anzitutto, che la comunicazione 18 settembre 2009 del municipio, cui è stata

allegata la scheda indicante le quantità edificatorie del loro fondo, venga

considerata una decisione; domanda disattesa dal Governo, che ha dichiarato

irricevibile il loro gravame contro la stessa. Il Tribunale condivide l'assunto

ricorsuale. In effetti, il trasferimento della SUL concretamente realizzata al

mapp. 5475, disposto d'ufficio dal municipio a carico del mapp. 2408, è la

conseguenza diretta di un'implicita modifica della licenza 8 luglio 1994

rilasciata alla __________, ora __________: modifica consistente nella revoca

dell'abbuono sull'indice di sfruttamento di 0.1 per costruzioni su grandi

superfici concesso a quella data. Il municipio ha fatto risalire la causa di

questo provvedimento al fatto che la __________ non aveva eseguito la seconda

tappa del progetto, limitandosi a realizzare i due blocchi previsti sul mapp.

5475: fondo che però, da solo, presentava una superficie insufficiente (inferiore

a 6'000 mq) per spuntare il citato abbuono (cfr. in particolare la risposta del

municipio dinanzi al Consiglio di Stato, cifre 2 e 3, pag. 5 seg., e la

relativa documentazione annessa). Ora, non consta tuttavia che una tale

modifica della licenza edilizia sia mai stata disposta dal municipio in altra forma,

quantomeno - per quanto interessa ai fini del giudizio - nei confronti dei qui

ricorrenti, prima della comunicazione del 18 settembre 2009. Ciò significa che,

comunque sia, l'invio raccomandato di quest'ultima data, integrato dalla scheda

delle quantità edificatorie del mapp. 2408, costituiva senza ombra di dubbio una

decisione nella stretta accezione legale (cfr. RDAT I-2001 n. 2 con rinvii),

dunque un atto, in linea di principio, impugnabile. Ai fini del presente

giudizio può invece rimanere irrisolto il quesito di sapere se, in realtà, il

menzionato invio fosse puramente confermativo di quello già trasmesso alla sola

signora RI 5 il 31 luglio precedente, rimasto senza riscontro: quesito non

affrontato - ma che, a questo punto, lo dovrà essere (cfr. consid. 3) - dall'istanza

inferiore.

3.

3.1. Se il Tribunale

cantonale amministrativo annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito

(art. 65 cpv. 1 LPamm). Esso può annullare la decisione impugnata e rinviare la

causa per un nuovo giudizio all'istanza inferiore, segnatamente nei casi in cui

quest'ultima non è entrata nel merito, ha accertato la fattispecie in modo

incompleto o ha violato norme essenziali di procedura (art. 65 cpv. 2 LPamm).

3.2

Nel caso in esame, il Governo ha

dichiarato irricevibile il ricorso inoltratogli il 2 ottobre 2009 dagli

insorgenti, adducendo, a torto, che la comunicazione 18 settembre 2009 non

costituisse una decisione. Questa Corte non può dunque che annullare la

risoluzione governativa impugnata e retrocedere gli atti al Consiglio di Stato

affinché, dopo aver verificato la sussistenza degli altri presupposti processuali,

affronti nel merito il menzionato gravame, previo coinvolgimento della

beneficiaria della licenza edilizia, cui viene intimata copia del presente giudizio.

3.3

Il ricorso viene

pertanto parzialmente accolto.

4.

Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 LPamm). Le

ripetibili a favore degli insorgenti, assistiti da un legale, sono poste a

carico del comune di __________ (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

viste

le norme di legge sopra ricordate;

dichiara e pronuncia:

1.

Il

ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la risoluzione 12 gennaio 2010 (n.

131) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

gli atti sono retrocessi al Consiglio

di Stato affinché esamini il ricorso 2 ottobre 2009 degli insorgenti conformemente

a quanto indicato al consid. 3.2..

2.

Non

si preleva una tassa di giudizio. Il comune di __________ è tenuto al

versamento, a favore dei ricorrenti, di fr. 500.-- per ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge del

17.

giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La segretaria