52.2010.411
Licenziameno immediato (ingiustificato) di un dipendente pubblico quale sanzione disciplinare. Sorveglianza illecita del lavoratore
23 aprile 2012Italiano36 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2010.411
Lugano
23 aprile 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello
Balerna, presidente,
Stefano
Bernasconi, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah
Socchi, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 26 ottobre 2010 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la
decisione 5 ottobre 2010 del Consiglio di Stato (n. 5029) che respinge l'impugnativa
presentata dall'insorgente avverso la decisione 22 febbraio 2010 con cui la Delegazione consortile
del Consorzio Protezione Civile Regione del __________ lo ha licenziato con
effetto immediato per motivi disciplinari, privandolo del diritto allo stipendio;
viste le risposte:
- 10 novembre 2010 del Consiglio di
Stato;
- 17 novembre 2010 del Consorzio Protezione Civile Regione del __________;
- 2 dicembre 2010 dell'Incaricato
cantonale della protezione dei dati;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. RI 1, qui ricorrente, è entrato
nel 1985 al servizio del Consorzio Protezione Civile Regione del __________
(CPCi).
Con il passare degli anni ha fatto carriera sino ad assumere
le funzioni di Capo Istruttore e Sostituto del Comandante. Gli atti non
forniscono ulteriori ragguagli sul suo curriculum professionale.
Dagli stessi si può soltanto evincere che nel 2003 il ricorrente è stato
ammonito per alcune mancanze minori (mancato intervento, come dirigente della
PCi fuori servizio, nei confronti di alcuni uomini addetti alla sicurezza del
carnevale che portavano abusivamente l'uniforme, dispensa inopportuna di un
milite della PCi dal corso di ripetizione, uso del cellulare di servizio
durante le assenze per malattia o per vacanze).
b. Il 23 settembre 2009, il patrocinatore del ricorrente ha
scritto alla Delegazione consortile per lamentarsi del fatto che il suo
personal computer (PC) era stato preso in consegna da terzi per non meglio
precisate verifiche, senza permettergli di fare una copia dei dati e del disco
(cd. back-up) destinata ad assicurare l'autenticità dei riscontri. La
lettera è rimasta senza seguito.
Il 12 novembre 2009, la Delegazione consortile ha convocato
il ricorrente per il 23 seguente, per un incontro. Di quella riunione
non è stato allestito alcun verbale. Il ricorrente afferma comunque che in
quell'occasione, la Delegazione consortile l'ha informato di aver riscontrato
delle irregolarità nell'impiego dei mezzi informatici messigli a disposizione e
nella gestione dei tempi di lavoro nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il
22 settembre 2009. Da una perizia fatta allestire dal consorzio resistente, installando,
di nascosto, un rilevatore automatico di dati (spyware) nel PC del
ricorrente, era risultato che quest'ultimo, in quel periodo, aveva utilizzato
il mezzo informatico per un totale di 8297 minuti, 5863 dei quali dedicati ad
attività private o comunque estranee alla sua funzione.
c. Il 1° dicembre 2009, la Delegazione consortile ha aperto
nei confronti di RI 1 un'inchiesta amministrativa per violazione intenzionale
dei doveri di funzione e dell'obbligo di fedeltà, nonché delle prescrizioni
contenute nella Direttiva concernente l'uso degli strumenti informatici e di
telecomunicazione del 5 marzo 2009.
Chiamato a giustificarsi, il ricorrente ha contestato le
modalità di assunzione della prova peritale, lamentando nel contempo una
violazione della legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992
(LPD; RS 235.1) e delle disposizioni sulla protezione della personalità contro
lesioni illecite (art. 28 seg. codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; CC;
RS 210) e contrapponendo un suo conteggio del tempo di utilizzo del PC per
affari estranei al servizio.
Con decisione 22 febbraio 2010 la Delegazione consortile ha licenziato
il ricorrente con effetto immediato, privandolo del diritto allo stipendio e
ritenendolo colpevole delle due violazioni dei doveri di servizio addebitategli.
B. Con giudizio 5 ottobre 2010, il
Consiglio di Stato ha confermato la decisione di licenziamento, respingendo il
ricorso contro di essa inoltrato da RI 1.
Narrati i fatti e respinta la domanda di ulteriori prove, il
Governo ha anzitutto ritenuto che la perizia informatica potesse essere presa
in considerazione come mezzo di prova anche se era stata assunta in violazione
delle norme sulla protezione dei dati e di quelle sulla protezione della
personalità. L'interesse pubblico all'accertamento della verità materiale
prevarrebbe su quello del ricorrente alla tutela della sua sfera privata.
L'Esecutivo cantonale ha poi escluso che il Consorzio
resistente avesse violato il diritto di essere sentito del ricorrente, acquisendo
informazioni sul traffico informatico del suo PC senza preventivamente
avvertirlo. L'esigenza di accertare la situazione in modo genuino giustificava
l'esclusione del ricorrente dall'assunzio-ne della prova. Quest'ultimo non
avrebbe comunque subito alcuna menomazione dei suoi diritti di difesa, poiché
ha potuto prendere compiutamente posizione sulle risultanze dell'accertamen-to.
Ferme queste premesse, il Consiglio di Stato ha per finire
ritenuto che dedicando ai suoi affari privati oltre il 70% del tempo di lavoro
trascorso al PC, trascurando nel contempo i lavori che gli erano stati
affidati, il ricorrente avesse consapevolmente violato i suoi doveri di
servizio. La violazione sarebbe talmente grave da giustificare una rescissione
immediata del rapporto d'impiego.
Nelle circostanze concrete, il licenziamento disciplinare, ha
concluso, costituirebbe una sanzione rientrante nei limiti posti dal principio di
proporzionalità.
C. Con ricorso del 26 ottobre 2010, RI
1 impugna ora il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo in via preliminare che il giudizio sia sospeso sino
alla crescita in giudicato della sentenza del Pretore di __________ nella causa
che ha avviato contro il Consorzio per accertare la sussistenza di una violazione
del diritto della personalità commessa dalla Delegazione consortile a suo danno
nell'ambito della verifica informatica disposta nel 2009. Nel merito, chiede
invece l'annullamento del giudizio governativo impugnato.
L'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le censure
sollevate con scarso successo in prima istanza con riferimento al diritto di
essere sentito nell'ambito dell'assunzione delle prove, alla protezione dei
dati, alla tutela della personalità ed al principio di proporzionalità.
L'inserimento clandestino di un rilevatore automatico di dati
nel PC, obietta il ricorrente, costituirebbe un provvedimento contrario alle
disposizioni della Direttiva concernente l'uso degli strumenti informatici e di
telecomunicazione. Il consorzio resistente non si è infatti limitato a rilevare
Fatti
i dati di accesso e di log, ma ha registrato il contenuto di documenti, e-mail,
filmati e fotografie. La stessa licenza del programma "Spector Pro"
installato avverte che i dipendenti ne siano informati. Le prove assunte in
violazione delle norme sulla protezione dei dati e delle disposizioni che
tutelano la personalità andrebbero pertanto estromesse.
Viziata, siccome esperita senza permettergli di partecipare,
sarebbe pure la perizia della ditta incaricata di analizzare le registrazioni
del traffico informatico effettuate mediante il programma di sorveglianza
installato a sua insaputa nel suo PC. La violazione del suo diritto di essere
sentito sarebbe evidente ed insanabile.
Il licenziamento disciplinare, conclude RI 1, sarebbe comunque
contrario al principio di proporzionalità. Considerata la gravità del
provvedimento, la destituzione avrebbe dovuto essere preceduta da un'esplicita
comminatoria. Infondati sarebbero peraltro i rimproveri mossigli in relazione
ad asseriti ritardi nel disbrigo del suo lavoro. L'unico ritardo riscontrato
nell'allestimento dei preparativi resi necessari dalla pandemia del 2009 non sarebbe
imputabile a sue mancanze ma a un onere lavorativo superiore a quello
preventivato dalla PCi.
L'uso del PC per scopi estranei al lavoro, conclude l'insorgente,
sarebbe comunque di gran lunga inferiore a quello ritenuto dalla perizia
informatica. Stando ai suoi calcoli, esso si ridurrebbe a soli 1'992 minuti.
D. All'accoglimento del ricorso si
oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il CPCi,
contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente. Chiesta l'assunzione di
ulteriori prove (perizia, testi), il resistente pone anzitutto in evidenza la
legittimità degli accertamenti effettuati mediante sorveglianza del traffico
informatico del PC del ricorrente. L'acquisizione di questa prova rientrerebbe
nei limiti delle prerogative riconosciute al consorzio dalla Direttiva concernente
l'uso degli strumenti informatici e di telecomunicazione sottoscritta per
accettazione anche dal ricorrente. L'accertamento, aggiunge, si è reso
necessario a seguito di ripetuti intasamenti del sistema informatico del
consorzio dovuti alla deviazione, predisposta dal ricorrente, della posta elettronica
indirizzatagli. Il suo diritto di essere sentito non sarebbe stato violato,
poiché gli è stata comunque offerta la possibilità di prendere posizione sulle
risultanze degli accertamenti peritali.
Nel merito, il resistente ribadisce la legittimità del
provvedimento adottato, negando qualsiasi violazione del principio di proporzionalità.
La destituzione, conclude, va inquadrata in un contesto più generale di
disaffezione per il proprio lavoro manifestata dal ricorrente anche nell'adempimento
dei compiti che gli venivano affidati.
L'Incaricato cantonale alla protezione dei dati stigmatizza,
con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi, l'uso di un
programma di sorveglianza (spyware) installato all'insaputa del
dipendente.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 42 della legge sul consorziamento dei
comuni del 22 febbraio 2010 (RL 2.1.4.2), che dichiara applicabile per analogia
l'ordinamento delle competenze sancito dall'art. 208 della legge organica
comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2).
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente
gravato dal giudizio impugnato, è certa (art. 209 LOC e 43 legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il ricorso, tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC e 46 cpv. 1
LPamm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Le ulteriori prove (perizia, ispezione,
testi) chieste dal consorzio resistente o sono inammissibili, rispettivamente
inidonee di giovare alla sua causa o non appaiono in grado di procurare la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
La domanda di perizia, che il resistente chiede di ordinare sul
PC d'ufficio del ricorrente per accertare il contenuto delle attività registrate
nel periodo 15 giugno 2009 – 22 settembre 2009 distinguendo tra attività
lavorative e attività personali dal profilo qualitativo e dal profilo
quantitativo, va respinta. Nella misura in cui la perizia comporta un esame
esteso ai contenuti dei dati registrati, la prova è in effetti inammissibile
siccome lesiva del diritto della personalità del ricorrente (cfr. consid. 4). Nella
misura in cui rimanesse circoscritta ad una semplice elencazione delle registrazioni
a giornale (logfiles), non sarebbe invece in grado di giovare alla causa
del resistente, poiché anche se permettesse di accertare le medesime mancanze
rilevate mediante l'impiego dello spyware, queste violazioni dei doveri
di servizio non sarebbero comunque in grado di giustificare un licenziamento
disciplinare (consid. 6).
Per quanto riguarda l'audizione testimoniale dell'estensore
del rapporto sugli accertamenti disposti dal consorzio sulle registrazioni
effettuate dal dispositivo (spyware) inserito nel PC del ricorrente vale
quanto appena detto circa l'inammissibilità di un simile accertamento mediante
perizia (cfr. consid. 4).
Per gli stessi motivi non occorre esperire l'ispezione del PC
e procedere all'audizione degli altri testi (comandante del consorzio, membro
della delegazione consortile, impiagata d'ufficio, segretario e gestore del
sistema informatico) di cui il resistente chiede l'assunzione. Questi testi non
appaiono comunque idonei a procurare la conoscenza di fatti e circostanze
concrete sulla natura e sull'entità dei dati informatici trattati dal PC d'ufficio
del ricorrente. Né occorre inoltre accertare, in particolare attraverso il
gestore del sistema informatico, in che misura la deviazione della posta
elettronica da parte del ricorrente abbia generato delle paralisi del flusso
dei dati aziendali; tale circostanza non giustifica infatti comunque l'impiego
del controverso programma spia (consid. 4), tanto meno un licenziamento
immediato (consid. 6). Nella misura in cui sono stati formalizzati, i
provvedimenti disciplinari risultano invece già dagli atti (decisione
disciplinare del 23 ottobre 2003); per il resto, non occorre invece cercare di
meglio concretizzare, in particolare attraverso i testi in questione,
comportamenti generali del ricorrente o sommari richiami e solleciti che gli
sarebbero stati rivolti verbalmente dal comandante, a dimostrazione di un suo
generale non meglio specificato disinteresse per il lavoro (cfr. consid. 6).
Critiche emerse peraltro per la prima volta, solo dopo l'impugnazione della
decisione da parte dell'insorgente.
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l'art. 7 LPamm, insorgendo pregiudiziali di natura civile o penale l'autorità
amministrativa giudicante può sospendere il proprio giudizio e rinviare l'interessato
al competente foro giudiziario assegnandogli, ove occorra, un termine per
promuovere l'azione.
La norma, di carattere potestativo, contempera l'esigenza di
certezza del diritto con i principi di celerità e di economia processuale.
Indirettamente, l'art. 7 LPamm abilita l'autorità amministrativa a decidere in
via pregiudiziale questioni di natura civile o penale rilevanti per il
procedimento amministrativo (Marco
Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997,
ad art. 7 n. 1 seg.; Max
Imboden/René Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, V ed., Basel und Stuttgart 1976, n. 142 B I e
rimandi).
2.2
In concreto, non v'è motivo di sospendere la procedura
di ricorso sino alla crescita in giudicato della sentenza che il Pretore
emanerà nella causa civile promossa dal ricorrente nei confronti del consorzio,
mediante azione fondata sull'art. 28a CC, per accertare
l'esistenza di una violazione del diritto alla personalità commessa dalla
Delegazione consortile nell'ambito della verifica informatica disposta sul PC
dello stesso ricorrente. Ai fini del presente giudizio, il Tribunale deve
soltanto pronunciarsi in via pregiudiziale sulla legittimità di questa verifica
dal profilo delle disposizioni poste a tutela del diritto alla personalità dei
dipendenti, segnatamente dell'art. 26 dell'ordinanza concernente la legge sul
lavoro del 18 agosto 1993 (Igiene, OLL3; RS 822.113). Non deve attendere che il
giudice civile abbia stabilito se l'accertamento predisposto dal datore di
lavoro abbia effettivamente leso la personalità del ricorrente ai sensi dell'art.
28.
CC.
3.
Con la decisione 22 febbraio 2010,
qui in esame, il consorzio resistente ha licenziato il ricorrente
a titolo di sanzione disciplinare per avere violato i suoi doveri di servizio,
in particolare quello di fedeltà, dedicando ad attività estranee alla sua funzione
un numero rilevante (ca. 97) di ore di lavoro nel periodo compreso tra il 15
giugno ed il 22 settembre 2009. La decisione non addebita al ricorrente di aver
violato i suoi doveri di servizio per essersi reso altrimenti inadempiente
nello svolgimento delle mansioni che gli venivano affidate. Simili rimproveri
gli sono stati mossi in modo piuttosto generico soltanto in sede di risposta al
ricorso.
La sanzione disciplinare qui impugnata si fonda essenzialmente
sulle risultanze dell'accertamento predisposto dal consorzio, all'insaputa del
ricorrente, mediante l'inserimento di un dispositivo di registrazione dei dati
(spyware) nel suo PC.
RI 1 eccepisce anzitutto la liceità di tale accertamento. In
subordine, contesta inoltre la sua ammissibilità quale prova.
Va quindi in primo luogo esaminata l'eccezione relativa alla
liceità dell'accertamento in quanto tale (consid. 4). Nel caso in cui l'accertamento
in quanto tale dovesse risultare illegittimo, occorrerà in seguito stabilire se
possa comunque essere ammesso come prova (consid. 5).
4.
Liceità dell'accertamento effettuato
mediante inserimento di un dispositivo di registrazione (spyware) nel PC
del ricorrente
4.1
Numerose disposizioni di legge impongono al datore di
lavoro, tanto nei rapporti d'impiego di diritto privato, quanto in quelli retti
dal diritto pubblico, di rispettare e tutelare la personalità dei dipendenti, segnatamente
nel trattamento dei dati personali, esercitando con moderazione il suo potere
di vigilanza.
4.1.1
In base all'art. 328 della legge federale del 30 marzo
1911.
di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle
obbligazioni; CO; RS 220), nei rapporti di lavoro - retti dal diritto privato -
il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore,
avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della
moralità. Il dovere di protezione della personalità viene innanzi tutto
concretizzato attraverso gli art. 12 seg. LPD in combinato
disposto con l'art. 28 CC (cfr. Simon
Wolfer, Die elektronische Überwachung des Arbeitnehmers im
privatrechtlichen Arbeitsverhältnis, Tesi, Lucerna 2008, n. 17 e n. 72 seg.). L'art.
328b CO specifica che il datore di lavoro può trattare
dati concernenti il lavoratore soltanto in quanto si riferiscano all'idoneità
lavorativa o siano necessari all'esecuzione del contratto di lavoro.
Elaborazioni d'ogni genere di dati concernenti la loro sfera privata registrati
dai sistemi informatici aziendali sono ammesse soltanto in via eccezionale previa
ponderazione degli interessi contrapposti alla luce del principio della buona
fede e di quello di proporzionalità. L'impiego di programmi spia (spyware)
che consentono di sorvegliare il comportamento del dipendente sul posto di
lavoro nell'impiego delle risorse informatiche messegli a disposizione dal
datore di lavoro è per principio vietato (Yvonne
Jöhri/David Rosenthal, Art. 328b OR Schutz der Persönlichkeit des
Arbeitsnehmers bei der Bearbeitung von Personendaten in Handkommentar zum
Datenschutzgesetz, Zurigo 2008, pag. 766, n. 102).
4.1.2
Secondo l'art. 26 OLL3, non è ammessa l'applicazione
di sistemi di sorveglianza e di controllo del comportamento dei lavoratori sul
posto di lavoro (cpv. 1). Se sono necessari per altre ragioni, soggiunge la
norma (cpv. 2), i sistemi di sorveglianza e di controllo devono essere
concepiti e disposti in modo da non pregiudicare la salute e la libertà di
movimento dei lavoratori. Questa disposizione, in base all'art. 3a
cpv. 1 lett. a della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato
e nel commercio del 13 marzo 1964 (Legge sul lavoro; LL; RS 822.11), che assoggetta
le amministrazioni federali, cantonali e comunali alle disposizioni della legge
concernenti la protezione della salute dei lavoratori (art. 6 LL), è
applicabile anche alla fattispecie in esame (cfr. Wolfer, op. cit., n. 69).
L'art. 26 OLL 3 ha per scopo la tutela della salute, la
libertà di movimento e la personalità dei lavoratori. Per finalità e mezzi che
mette in opera (divieti di sorveglianza e di controllo del comportamento dei
lavoratori), la disposizione s'inserisce perfettamente nel quadro della delega
di competenze previsto dall'art. 6 cpv. 4 LL. L'art. 6 LL mira infatti a
tutelare non solo la salute fisica e psichica dei lavoratori, ma anche la loro
integrità personale, ossia la loro personalità (DTF 130 II 425 consid. 3.3). L'art.
26.
OLL3 vieta i sistemi di sorveglianza che hanno per scopo unico o prevalente
il comportamento in quanto tale dei lavoratori. Il loro impiego non è per contro
proibito se – benché anche in questi casi comporti oggettivamente un effetto di
sorveglianza – è dettata da ragioni legittime, quali imperativi di sicurezza,
motivi che attengono all'organizzazione o alla pianificazione del lavoro o
motivi inerenti la natura stessa dell'impiego (cfr. DTF 130 II 425 consid. 4;
STF 9C_785/2010 del 10 giugno 2011 consid. 6.2). Possono essere controllati
solo determinati processi o qualità; la sorveglianza totale è esclusa (cfr. Thomas Geiser, Interne
Untersuchungen des Arbeitgebers: Konsequenzen und Schranken, AJP 2011, pag.
1049, ad II 4).
L'installazione di dispositivi di sorveglianza permanente (spyware) dell'utilizzazione
di internet e della posta elettronica resta comunque sostanzialmente
inammissibile (Wolfer, op. cit., n. 502; cfr. anche infra consid.
4.1
).
4.1.3
In generale, la protezione della
personalità in base al diritto privato contro lesioni illecite si fonda sull'art. 28 CC. Questa disposizione stabilisce che chi è
illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento
del giudice contro chiunque partecipi all'offesa (cpv. 1). La lesione
è illecita, soggiunge la norma (cpv. 2), quando non è giustificata dal consenso
della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure
dalla legge.
Alla personalità protetta appartiene la sfera
privata, che comprende il diritto all'autodeterminazione informatica, ovvero il
diritto di stabilire personalmente chi e quali informazioni può raccogliere,
ricevere ed utilizzare. Il diritto della personalità di ogni individuo
comprende anche il diritto di non essere sorvegliato. Ogni sorveglianza deve
avere una giustificazione.
La giustificazione principale è costituita dal
consenso, che deve comunque essere mirato e conforme al principio di
proporzionalità. Altri motivi possono essere dati da interessi preponderanti
pubblici o privati o dalla legge stessa (Geiser,
op. cit., pag. 1050 seg.; cfr. anche Wolfer,
op.cit., n. 28 segg.).
4.1.4
La legislazione, sia a livello federale
sia cantonale, prevede inoltre una particolare protezione delle persone i cui
dati sono soggetti a trattamento. Il Cantone, i comuni e le altre corporazioni
e istituti di diritto pubblico e i loro organi sottostanno alla legge
cantonale, e meglio alla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo
1987.
(LPDP; RL 1.6.1.1; cfr. art. 2 cpv. 2). La legge federale (LPD) si applica
invece al trattamento di persone fisiche o giuridiche da parte di persone
private e organi federali (art. 2 cpv. 1 LDP).
Giusta l'art. 6 cpv. 1 LPDP, i dati personali possono essere elaborati qualora esista una base
legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale. Sono
considerati dati personali, specifica l'art. 4 cpv. 1 LPDP, le informazioni che
direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona, sia essa
fisica o giuridica. È considerata elaborazione di dati personali ogni
operazione intesa, segnatamente, a raccogliere, conservare, utilizzare,
modificare, trasmettere o distruggere questi dati (art. 4 cpv. 3 LPDP). La
definizione di elaborazione corrisponde in sostanza a quella di trattamento
posta a fondamento della LPD. La raccolta di dati mediante sorveglianza
ricade dunque sotto la nozione di elaborazione.
Analogamente all'art. 4 cpv. 3 LDP, anche per
il diritto cantonale, l'elaborazione dei dati personali deve essere conforme al
principio della buona fede, che limita il loro trattamento allo scopo indicato all'atto della loro
raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge. Lo si deduce dall'art. 6 cpv. 3 LPDP, giusta il quale, i dati personali
non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo le regole
della buona fede, sarebbe incompatibile con quello per il quale originariamente
sono stati raccolti.
4.1.5
Nel dicembre 2007
l'Incaricato federale della protezione dei dati e della
trasparenza ha emanato una guida sulla sorveglianza dell'utilizzazione di
Internet e della posta elettronica sul posto di lavoro per le amministrazioni
pubbliche e l'economia privata (in seguito: Guida IFPDT), che fa il punto sulle
applicazioni più importanti sulla rete, gli interessi in gioco del datore di
lavoro e le misure tecniche di protezione. Illustra le basi legali, le condizioni
e lo svolgimento della sorveglianza dell'uso di Internet e della posta
elettronica, informando inoltre sulle conseguenze di un'utilizzazione e di una
sorveglianza abusiva di internet. La Guida IFPDT concerne più che altro i
rapporti di lavoro retti dal diritto privato; contiene tuttavia considerazioni
valide anche per i rapporti disciplinati dal diritto pubblico. Essa privilegia
le misure di prevenzione rispetto a quelle di repressione. Le misure di sorveglianza
vanno dunque adottate soltanto in subordine, quando non sia in altro modo
possibile impedire un abuso [(cfr. in particolare il cap. 8 che indica in
particolare, quando e come sia possibile procedere ad un'analisi delle
registrazioni a giornale (analisi anonima, mediante uno pseudonimo e
nominativa)].
Per quanto qui interessa, la Guida IFPDT
specifica chiaramente (cfr. introduzione pag. 4; cap. 6, pag. 16) che la
sorveglianza personale continua dell'utilizzazione di internet e della posta
elettronica sul posto di lavoro mediante programmi spia - che costituiscono un
sistema performante per la sorveglianza segreta del comportamento dell'impiegato
sul posto di lavoro (cfr. anche cap. 4, nonché Wolfer,
op. cit., n. 480) - è vietata. Il loro impiego costituisce infatti sia una
violazione al divieto di sorveglianza del comportamento sancito dall'art.
26.
OLL3 sia dalle regole della buona fede (cap. 6, pag. 16). Le molteplici
funzioni e possibilità di programmazione dei programmi di sorveglianza
permettono un'interferenza nella personalità dell'impiegato molto più incisiva
di quella risultante dall'impiego di una telecamera (ibidem).
4.1.6
La Direttiva concernente l'uso degli
strumenti informatici e di telecomunicazione, emanata il 5 marzo 2009 dal CPCi,
stabilisce fra l'altro che i mezzi informatici e di telecomunicazione
impiegati sul posto di lavoro sono strumenti di lavoro e quindi destinati all'uso
professionale. L'impiego privato, soprattutto durante gli orari di lavoro, deve
essere ridotto al minimo. Esso non può ostacolare l'utilizzo a scopo
professionale (cap. 2). Vanno in particolare osservate numerose regole, che
non occorre qui riportare in dettaglio (p. es. divieto di utilizzazioni che
determinano un forte sovraccarico al sistema, inoltro automatico di e-mail a
indirizzi privati o ad altri indirizzi esterni, ecc.).
Il Consorzio, dispone
in seguito il capitolo 3 della direttiva in oggetto, tutela la sfera privata
delle collaboratrici e dei collaboratori sul posto di lavoro. Ciò comprende
anche il diritto alla riservatezza nello stabilimento di comunicazioni
telefoniche, nell'impiego di internet o nello scambio di e-mail. Per motivi di sicurezza
o per eseguire dei controlli a livello di prestazione possono essere poste
delle limitazioni riguardo alla riservatezza, nel rispetto però del principio
di proporzionalità e in linea di massima con il consenso degli interessati. Il
Consorzio non registra le conversazioni telefoniche della proprie
collaboratrici e dei propri collaboratori. Tuttavia dispone dei dati sul
traffico e dei dati log (ad es. protocolli degli accesi a internet e traffico
e-mail) attraverso i quali è possibile risalire all'ora in cui sono state
stabilite determinate comunicazioni. Se il sospetto di un impiego abusivo degli
strumenti informatici e di telecomunicazione è giustificato, questi dati
saranno analizzati.
In caso di guasto (ad es.
sovraccarico/interruzione di sistemi, allarmi di sicurezza), soggiunge ancora la direttiva (cap. 4), il gestore del
sistema adotta, se possibile in collaborazione con la persona che ha causato il
guasto, le misure necessarie. Inoltre può prendere visione dei dati e logfile
in questione. Se risultano elementi inequivocabili comprovanti l'infrazione a
questa direttiva, abusi o fatti inspiegabili, la Delegazione consortile avvia
dei chiarimenti ed effettua dei controlli in collaborazione con il gestore del
sistema.
4.2
Nel caso concreto, il consorzio resistente ha inserito
di nascosto nel PC del ricorrente un dispositivo (spyware) atto a rilevare
in modo continuo tutte le operazioni svolte tra il 15 giugno ed il 22 settembre
2009.
L'installazione di questo programma spia è stata dettata dal sospetto
che il ricorrente abusasse degli strumenti informatici messigli a disposizione
dal consorzio per svolgere attività estranee alla sua funzione, sottraendo di
riflesso tempo di lavoro all'esecuzione dei compiti che gli venivano affidati.
Ad indurre il consorzio ad effettuare una sorveglianza nominativa del traffico
informatico riguardante il PC del ricorrente non erano particolari ritardi nell'esecuzione
del lavoro assegnatogli, bensì i ripetuti intasamenti del server aziendale
provocati dal consistente volume di e-mail da questi inviate e ricevute.
La sorveglianza mirata e continua, predisposta dal consorzio
resistente, era manifestamente illecita, siccome lesiva dell'art. 26 OLL3 e in
tal senso della personalità del dipendente. Essa non era giustificata da alcun
interesse preponderante, pubblico o particolare del datore di lavoro. Non si
trattava di accertare alcun reato. Attraverso l'esame dei logfiles il
consorzio sapeva inoltre che l'intasamento della memoria centrale era causato
dagli e-mail del ricorrente. Per evitare il ripetersi di queste situazioni di
congestionamento sarebbe bastato ordinargli di smettere di utilizzare per fini
privati gli strumenti informatici messigli a disposizione dal consorzio. Non
occorreva affatto procedere all'acquisizione del contenuto degli e-mail inviati
o all'accertamento dei siti Internet visitati. L'inserimento clandestino di un
Dispositivo
dispositivo spyware nel PC costituisce una misura palesemente sproporzionata,
atta a ledere la sfera privata del ricorrente sotto il profilo dell'autodeterminazione
informatica.
La sottoscrizione, da parte di quest'ultimo, della Direttiva concernente l'uso degli strumenti informatici e di
telecomunicazione del consorzio non abilitava il datore di lavoro a
mettere sotto sorveglianza continua il suo comportamento sul posto di lavoro
allo scopo di accertare un'utilizzazione a fini privati o comunque estranei
alla sua funzione delle risorse informatiche messegli a disposizione. Il
capitolo 3 della Direttiva concernente l'uso degli strumenti
informatici e di telecomunicazione autorizza invero il consorzio
resistente ad analizzare i dati sul traffico ed i dati log (logfiles
ossia protocolli degli accessi a internet e traffico e-mail) in caso di sospetto
di un impiego abusivo degli strumenti informatici e di telecomunicazione. Per
rientrare nei limiti di un'elaborazione di dati ammissibile secondo l'art. 6
cpv. 1 LPDP l'analisi deve tuttavia rispettare il principio di proporzionalità
e quello della buona fede.
Ora, non v'è chi non veda come un rilevamento continuo, sistematico
ed analitico del contenuto del traffico informatico, che si svolgeva attraverso
il PC dell'ufficio del ricorrente costituisca una misura sproporzionata e
lesiva del principio della buona fede. Per verificare il fondamento del
sospetto nutrito dal consorzio sul conto del ricorrente bastava in effetti
procedere ad un'analisi sommaria dei logfiles disponibili, prospettando
al ricorrente le risultanze per richiamarlo semmai all'ordine. Non occorreva
affatto predisporre una registrazione indiscriminata ed invasiva, sull'ar-co di
oltre tre mesi, di tutto il traffico informatico passato attraverso il PC del
suo ufficio.
Anche le regole della buona fede risultano violate dal modo
con cui il consorzio ha predisposto la controversa sorveglianza. I dipendenti
del CPCi possono invero attendersi che in caso di sospetto di impiego abusivo
dei mezzi informatici, il datore di lavoro non adotti, quale prima misura, l'installazione
di un programma di sorveglianza occulta, ma li richiami anzitutto all'ordine.
5. Ammissibilità di mezzi di prova
acquisiti in modo illecito.
5.1. L'utilizzazione di mezzi di prova acquisiti in modo
illecito è da sempre fonte di discussioni sia in ambito penale, sia in ambito
civile ed amministrativo. Il Tribunale federale ha stabilito che in ambito
penale l'ammissibilità di mezzi di prova acquisiti in modo illecito dipende
dalla ponderazione degli interessi contrapposti (DTF 131 I 272 seg. consid. 4).
All'interesse generale alla ricerca della verità materiale vantato dalla parte
che sollecita l'ammissione di queste prove va contrapposto l'interesse alla
tutela del bene giuridico violato per acquisirle illecitamente vantato dalla
controparte (Jörg Paul Müller,
Grundrechte in der Schweiz, Berna 2008, pag. 1004; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/
Michel
Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II,
Berna 2000, n. 1371 seg.). Il principio è stato ripreso dall'art. 152 cpv. 2
del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice
di procedura civile, CPC; RS 272), entrato in vigore il 1° gennaio 2011.
In base a questa norma, il giudice prende in considerazione
mezzi di prova ottenuti illecitamente soltanto se l'interesse all'accertamento
della verità materiale prevale. Questo interesse, valutato in modo oggettivo a
prescindere dall'interesse della parte che chiede l'acquisizione della prova, deve
apparire più importante dell'interesse della controparte alla tutela del bene
giuridico violato per acquisirla (Alexander Brunner/Dominik
Gasser/Ivo Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung
(ZPO), Zurigo/San Gallo, 2011, ad art. 152, n. 52).
L'utilizzazione di mezzi di prova acquisiti
illecitamente è di principio vietata. L'ammissione costituisce l'eccezione.
Particolarmente problematica è la ponderazione
degli interessi nel caso di prove acquisite mediante violazione della sfera
privata. L'utilizzazione di questi mezzi va ammessa con grande riserbo; riserbo
che può essere meno pronunciato nell'ambito dei procedimenti retti dalla
massima dell'ufficialità e dal principio inquisitorio (Thomas Suter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph
Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 152 n. 40 seg.).
La procedura amministrativa ticinese non regola
l'uso di mezzi di prova acquisiti illecitamente. Il rinvio alla procedura
civile contenuto nell'art. 19 cpv. 2 LPamm permette comunque di far capo ai
principi appena esposti in quanto espressione del diritto ad un processo equo (fairness)
garantito dall'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della
Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e dall'art. 6 §3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 01.101; DTF 136
V 117).
5.2. Nel caso concreto, l'interesse alla tutela
della personalità del ricorrente, violata dall'inserimento clandestino di un
dispositivo spyware nel suo PC, non prevale sull'interesse all'accertamento
della verità materiale. La lesione della sfera privata commessa dal consorzio
non è di trascurabile entità. Il datore di lavoro ha in effetti installato un
programma che permetteva non soltanto di controllare in modo continuo il
dipendente sul posto di lavoro al PC, ma anche di prendere conoscenza del contenuto
degli e-mail ricevuti ed inviati. Lo scopo perseguito dal consorzio, in assenza
di particolari inadempienze del ricorrente nello svolgimento dei suoi compiti,
era unicamente quello di verificare se il tempo trascorso dal ricorrente al PC,
che rappresentava comunque soltanto una frazione dell'onere di lavoro
complessivo, era utilizzato a favore del consorzio o se invece era impiegato
per attività estranee alla funzione assegnatagli.
L'insieme delle circostanze sembra addirittura
indicare che il consorzio non cercasse soltanto di verificare un sospetto di abuso
degli strumenti informatici - abuso, che avrebbe potuto facilmente stroncare
richiamando all'ordine il ricorrente - ma cercasse di procurarsi il pretesto e
la prova per porre fine al rapporto d'impiego. Finalità, questa, che non può di
certo essere assecondata attribuendo all'interesse all'accertamento della
verità materiale un peso maggiore di quello che spetta all'interesse alla
tutela della personalità e della sfera privata dei dipendenti di un ente
pubblico, preservandole da illecite incursioni del datore di lavoro nei dati di
natura privata registrati dagli strumenti informatici messi a loro
disposizione. Diverso avrebbe potuto eventualmente essere l'esito qualora il
ricorrente avesse utilizzato il PC per commettere reati. Una simile ipotesi non
è tuttavia adombrata nemmeno da parte del consorzio resistente.
Esclusa la possibilità di far uso delle
registrazioni di dati acquisite dal consorzio in modo illecito, viene a cadere
il fondamento stesso del licenziamento disciplinare. È in effetti palese che
gli ulteriori, generici rimproveri di inadempienze, mossi dal consorzio
resistente nei confronti del ricorrente, non sono atti a fondare un provvedimento
incisivo come quello del licenziamento disciplinare. Già per questo motivo il
ricorso è da accogliere.
6. Licenziamento disciplinare per
abuso di strumenti informatici sul posto di lavoro
6.1. Secondo l'art. 14 del regolamento organico
del personale (ROP) del CPCi, nelle
ore di lavoro il dipendente deve dedicare tutta la sua attività al disimpegno
delle mansioni affidategli, di cui è personalmente responsabile. Deve adempiere
il suo lavoro con diligenza, correttezza e cortesia.
Deve astenersi anche al di fuori del lavoro
da ogni atto che torni di pregiudizio alla propria reputazione e al buon nome
del Consorzio.
Le violazioni dei doveri di servizio sono
punite con misure disciplinari (art. 34 ROP). La Delegazione, soggiunge
l'art. 35 ROP, punisce le violazioni dei doveri di servizio, tenendo conto
della loro gravità oggettiva e soggettiva, con la seguenti misure disciplinari:
a) l'ammonimento
b) la multa sino a fr. 500.-
c) il collocamento temporaneo in posizione provvisoria
d) il trasferimento ad altra funzione
e) la sospensione dall'impiego per un periodo massimo di tre mesi
f)
il licenziamento
(...)
Con il licenziamento il dipendente perde
immediatamente il diritto allo stipendio.
I provvedimenti disciplinari sono destinati ad assicurare l'ordinato
funzionamento e l'efficienza della pubblica amministrazione, ripristinando la
fiducia riposta in essa dai cittadini, laddove risulti turbata da comportamenti
di pubblici dipendenti lesivi dei doveri di servizio.
L'art. 35 ROP elenca le sanzioni disciplinari applicabili ai
dipendenti cantonali in modo esaustivo ed in ordine crescente per gravità. Le
prime cinque non incidono sulla sussistenza del rapporto d'impiego. Esse hanno
essenzialmente lo scopo di redimere il trasgressore, richiamandolo all'ordine
senza pregiudicare la continuazione di tale rapporto. La sanzione del
licenziamento immediato (destituzione) ne comporta invece la rescissione immediata.
Il dipendente è rimosso dalla carica e privato dello stipendio con effetto
immediato.
Nella scelta dei provvedimenti da adottare nei confronti dei
dipendenti che violano i doveri di servizio, l'autorità deve attenersi
anzitutto alle finalità dell'ordinamento disciplinare, che sono quelle di
tutelare l'efficienza della pubblica amministrazione, ripristinando la fiducia
in essa riposta dal cittadino (RDAT I-1994 n. 19 pag. 36 consid. 2.4; Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Basel und Stuttgart 1976, V. ed., n. 54
A e B II). Nella commisurazione della sanzione l'autorità
deve inoltre tener conto della colpa, dei motivi dell'infrazione, della
condotta precedente e del grado di responsabilità del dipendente, come pure
dell'estensione e dell'importanza degli interessi di servizio lesi o
compromessi (René Rhinow/Beat Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basel und Frank-furt am Main, 1990,
Erg. Bd, n. 54 B V). La sanzione irrogata deve in ogni caso rispettare il
principio di proporzionalità. Deve dunque essere adeguata ed idonea a
conseguire il risultato auspicato, evitando nel contempo di incidere senza
ragionevole necessità sulla situazione personale ed occupazionale del dipendente
(STA 52.2001.330 dell'11 luglio 2008 consid. 2.2.).
Il licenziamento disciplinare è la sanzione più grave. È l'ultima
ratio. Presuppone dunque una violazione grave o continuata dei doveri di
servizio. Può trattarsi di una mancanza unica particolarmente grave o di un
insieme di trasgressioni la cui gravità risulta dalla loro ripetizione. L'importanza
della violazione dei doveri deve inoltre essere valutata nell'ottica delle
esigenze specifiche connesse alla funzione occupata (STF 8C_203/210 del 1°
marzo 2011 consid. 3.5; DTF 101 Ia 298 consid. 6 pag. 308).
Per giustificare la destituzione, la violazione dei doveri di
servizio deve risultare di gravità tale, sia dal profilo oggettivo, sia dal profilo
soggettivo, da far apparire irrimediabilmente compromessa la fiducia riposta
nel dipendente dall'autorità. La continuazione del rapporto d'impiego deve
apparire inesigibile secondo le regole della buona fede. Dal profilo delle
conseguenze che ne derivano, la destituzione presenta dunque sostanziali
analogie con la risoluzione immediata del contratto di lavoro per cause gravi,
retta dall'art. 337 CO (STFA C 365/01 del
7 novembre 2002 consid. 2; Peter Bellwald,
Die disziplinarische Verantwortlichkeit der Beamten, Berna 1985, pag. 159; Thomas Poledna, Disziplinarische und
administrative Entlassung von Beamten, ZBl 96/1995 pag. 57). Anche nei rapporti di lavoro retti dal diritto pubblico mancanze minori
sono atte a giustificare un licenziamento disciplinare (destituzione) soltanto
in caso di reiterazione (recidiva) nonostante avvertimento (cfr. per il diritto privato DTF 117 II 560; 116 II 145 consid. 6a; STF 4C.173/2003 consid. 3.1; Daniel
Brand e coautori, Der Einzelarbeitsvertrag, Muri-Bern 1991, ad art. 337
n. 21; Jürg Brühwiler, Kommentar
zum Einzelarbeitsvertrag, Bern 1996, ad art. 337 n. 9 pag. 367 seg.;)
6.2. Nel caso concreto, il consorzio ha in
sostanza licenziato il ricorrente con effetto immediato, ritenendo che avesse
violato l'art. 14 ROP per aver dedicato ad attività private, estranee alla sua
funzione, un centinaio di ore del suo tempo di lavoro sull'ar-co di tre mesi,
rispettivamente per avere disatteso la Direttiva concernente l'uso degli
strumenti informatici del 5 marzo 2009, che impone di ridurre al minimo l'impiego
privato, soprattutto durante gli orari di lavoro. La violazione dei doveri di
servizio non è provata per i motivi esposti ai precedenti considerandi.
Anche se la si volesse ritenere provata o se
venisse provata mediante analisi del contenuto del PC del ricorrente o dei logfiles,
la violazione dei doveri di servizio addebitata al ricorrente non costituirebbe
comunque un motivo di gravità tale da giustificare un licenziamento immediato a
titolo di sanzione disciplinare.
La distrazione di tempo di lavoro messa in atto
utilizzando il PC per scopi estranei al rapporto d'impiego contravviene invero tanto
all'obbligo posto in capo al dipendente di dedicare tutta la sua attività al
disimpegno delle mansioni affidategli sancito dall'art. 14 ROP, quanto al
cap. 2 della Direttiva concernente l'uso degli strumenti informatici e di
telecomunicazione, giusta il quale l'impiego degli strumenti informatici,
soprattutto durante gli orari di lavoro, deve essere ridotto al minimo,
rispettando una serie di regole di gestione che non occorre qui menzionare in
dettaglio (obbligo di memorizzare i dati professionali sul server e non sul PC,
divieto di inoltrare automaticamente e-mail a indirizzi privati, divieto di
utilizzare gli strumenti informatici in relazione a contenuti indecenti ecc.).
L'infrazione commessa dall'insorgente non
costituisce tuttavia una mancanza di gravità tale da giustificare un
licenziamento in tronco. Tanto meno se si considera che non si è ripercossa negativamente
sulla qualità e sulla quantità del lavoro che era tenuto a svolgere. Anche se
non è stata meramente occasionale, si tratta comunque di una mancanza che viene
generalmente considerata d'importanza minore (cfr. per analogia STF 4C.106/
2001 del 14 febbraio 2002 consid. 3c; Christoph Holenstein, Die Benutzung des
Internetzuganges im Arbeitsverhältnis, Arb 2003, pag. 95 seg.). Per fondare un motivo di destituzione, il ricorrente avrebbe dovuto
commetterla in spregio di espliciti richiami all'ordine del datore di lavoro.
Soltanto in caso di recidiva a dispetto degli avvertimenti le mancanze minori
sono infatti atte a giustificare un licenziamento immediato.
I superiori del ricorrente, pur sospettando
concretamente che abusasse delle risorse informatiche messegli a disposizione
dal consorzio per dedicarsi ad attività estranee all'adempimento dei suoi
compiti e pur avendo constatato che non si atteneva al cap. 2 della Direttiva
concernente l'uso degli strumenti informatici e di telecomunicazione, non l'hanno
invece mai richiamato all'ordine. Al contrario, hanno installato - a sua
insaputa - nel PC del suo ufficio un dispositivo (spyware) volto a
monitorarne in continuazione e compiutamente l'attività svolta, come se
volessero procurarsi - illecitamente - la prova necessaria per giustificare un
licenziamento in tronco.
Siffatto modo di procedere non può essere
tutelato, poiché contravviene al principio della buona fede, sotto il profilo
dell'affidamento. In base a questo principio, il datore di lavoro che rileva
piccole mancanze del dipendente o che ne sospetta l'esistenza è tenuto ad
intervenire per avvertirlo e correggerlo. Non può limitarsi a raccoglierne man
mano le prove, suscitando magari nel dipendente aspettative di tolleranza, per
poi presentargli il conto, rinfacciandogliele tutte assieme al fine di
giustificare un licenziamento immediato
(cfr. per analogia con il diritto privato Rolf
A. Tobler/Christian Favre/Charles Munoz/Daniela Gullo Ehm,
Arbeitsrecht, Lausanne 2006, ad art. 337 n. 1.26).
Non diversa sarebbe la conclusione qualora le
ripetute mancanze, invece che dall'analisi del contenuto dello spyware
inserito illecitamente nel PC del ricorrente, scaturissero da una perizia disposta
da questo Tribunale sulle sole registrazioni a giornale (logfiles) o
dall'ispezione del PC sollecitata dal resistente.
L'ammonimento inflitto al ricorrente nel 2003
per mancanze di scarso rilievo, anche se assistito dalla comminatoria di una
misura più grave in caso di recidiva, non permetterebbe comunque di giungere a
conclusioni più favorevoli al consorzio resistente. Anzitutto perché risale a
sei anni prima. In secondo luogo perché ha per oggetto violazioni dei doveri di
servizio di tutt'altra natura.
Né gioverebbe al resistente richiamarsi alla
funzione dirigenziale ricoperta dal ricorrente. È ben vero che nella
valutazione del comportamento dei quadri dirigenti va applicato un metro di giudizio
più severo. Anche volendo tener conto della carica di vicecomandante ricoperta
dal ricorrente, la misura della destituzione risulterebbe comunque contraria al
principio di proporzionalità siccome viziata da eccessivo rigore. A maggior
ragione si giustifica questa conclusione se si considera che il ricorrente, nel
2009, vantava 24 anni di anzianità di servizio in seno al CPCi e che, fatta astrazione dall'ammonimento inflittogli nel 2003, non
risultano a suo carico altri momenti di demerito. Le generiche critiche, mosse
al ricorrente soltanto dopo la decisione di destituirlo, con riferimento ad un
suo generale non meglio specificato disinteresse per il lavoro, quand'anche
risultassero comprovate mediante l'assunzione di testi, non giustificherebbero
comunque un licenziamento con effetto immediato.
7. 7.1. Sulla
scorta delle conclusioni che precedono, il ricorso va dunque accolto,
annullando il licenziamento ed il giudizio governativo che lo conferma.
7.2. La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le
ripetibili (art. 31 LPamm) sono poste a carico del CPCi secondo soccombenza.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 5 ottobre 2010 del Consiglio di Stato (n. 5029);
1.2. la decisione 22 febbraio
2010 con cui la Delegazione consortile del Consorzio Protezione Civile Regione
del __________ ha licenziato il ricorrente con effetto immediato per motivi
disciplinari, privandolo del diritto allo stipendio e ritenendolo responsabile
della violazione dei doveri di servizio e fedeltà.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-
è a carico del Consorzio Protezione Civile Regione del __________,
che rifonderà fr. 3'000.- al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le
istanze.
3. Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La segretaria